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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/12/2025, n. 7653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7653 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 3677/2019
All'udienza collegiale del giorno 16/12/2025 ore 11:25
Presidente Dott. TO CA Consigliere Relatore Dott. UL DA
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. JANNONI SEBASTIANINI presente Parte_2
Appellato/i
Controparte_1
Avv. DE CICCO ANTONIO presente
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
TO CA
RI AB NO
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. TO CA Presidente dott.ssa UL DA Consigliere rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 16.12.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3677 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Roma Parte_1 CodiceFiscale_1 al Viale Gorizia n.52 presso lo studio dell'Avv. TO Jannoni Sebastianini (C.F. C.F._2
), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
[...]
APPELLANTE
E
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Roma, Via Controparte_1 C.F._3
Giandomenico Romagnosi n. 1/b, presso e nello studio dell'Avv. Antonio de Cicco, (C.F.
), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._4
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE proponeva appello avverso la sentenza n. 8669/2019 del Tribunale di Roma, Parte_1 pubblicata in data 20.4.2019, resa tra le parti.
I fatti sono esposti nella sentenza di primo grado come segue.
“Con atto di citazione notificato in data 24.9.2015, conveniva in giudizio il Parte_1 figlio dinanzi al Tribunale di Roma e proponeva la domanda: Controparte_1
"Piaccia all'Ill. mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
A) dichiarare e riconoscere l'esistenza di donazione indiretta effettuata dall'attore in data 08.10.2004
2 avente ad oggetto la proprietà dell'immobile sito in Roma alla Via di Villa Massimo n.37, scala A, p.
I, int. 10, in favore del figlio quanto a quota pari al 50% dell'intero; od in Controparte_1 subordine, dichiarare e riconoscere l'esistenza di donazione diretta effettuata dall'attore in data
08.10.2004 avente ad oggetto le somme tutte erogate dall'attore stesso a titolo di acconto prezzo, nonché delle ulteriori somme tutte successivamente erogate dall'attore a titolo di pagamento dei ratei di mutuo contratto all'atto della compravendita ai fini del pagamento del saldo prezzo dell'immobile suddetto;
od in via ulteriormente subordinata, dichiarare e riconoscere l'esistenza di donazione diretta effettuata dall'attore in data 08.10.2004 avente ad oggetto le somme tutte erogate dall'attore a titolo di prezzo di acquisto del medesimo immobile sito in Roma alla Via di Villa Massimo n. 37, scala A, p. 1, int. 10, in favore del figlio quanto a quota pari al 50% dell'intero Controparte_1 prezzo di compravendita.
B) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 801 cc, dichiarare la revoca della donazione di cui al superiore punto A), con riferimento alla quota di donazione effettuata dall'attore in favore del Sig.
Controparte_1
C) per effetto delle domande svolte ai superiori punti A) e a) dichiarare revocato l'obbligo di ogni e qualsiasi restituzione, da parte dell'attore ed in favore del figlio delle somme tutte - pregresse e future - che quest'ultimo abbia erogato od Controparte_1 eroghi in futuro a titolo di ratei di mutuo contratto dall'attore in sede di rogito in data 08.10.2004;
b) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 807 e. e., dichiarare e riconoscere in favore dell'attore la proprietà di quota parte pari al 50% dell'immobile - e dei relativi frutti dalla domanda all'effettiva restituzione - sito in Roma alla Via di Villa Massimo n. 37 scala A, p. 1, int. 10, e relativa cantina e più precisamente:
- appartamento posto al piano primo (secondo catastale) distinto con il n. interno 10 composto da: doppio ingresso, soggiorno, due camere, accessori e balconi, confinante con ballatoio, vano ascensore, appartamento int. 9 e distacchi, salvo altri;
censito al Catasto fabbricati del Comune di
Roma -foglio 588, particella 228, sub 507 (derivato dal sub 12/p), zona 3, col. A/2, classe 4, vani 6, rendita catastale caro 1.874,74;
- locale cantina posto al piano interrato distinto con il numero 24, confinante con cantina n. 23, vano ascensore e corridoio per due lati, salvo altri;
censito al Catasto fabbricati del Comune di Roma - foglio 588, particella 228, sub 522 (derivato dal sub 25/p), zona 3, cat. C/2, classe 8, mq 6, rendita catastale euro 57,02; ordinando al competente Conservatore dei RR.JI di eseguire le relative annotazioni ed emanando ogni ulteriore provvedimento all'uopo necessario;
c) in alternativa rispetto alla domanda avanzata sub C) lett. b) dichiarare tenuto e conseguentemente
3 condannare il convenuto alla restituzione, in favore dell'attore, delle somme Controparte_1 tutte corrispondenti al valore della donazione di cui al superiore punto A), oltre interessi dalla domanda.
Con vittorie di competenze, spese ed onorari'
A sostegno della domanda, esponeva che, con il contratto di compravendita Parte_1 rogato il 8.10.2004 dal notaio Dott. (repertorio n. 111594, raccolta n. 39311 - Persona_1 documento n. 1), e indicati quali studenti, avevano Parte_3 Controparte_1 acquistato dall'Immobiliare Bilancia S.r.l., in parti uguali e indivise, la proprietà del bene immobile sito in Roma, Viale di Villa Massimo n. 37, composto dall'appartamento al piano primo, interno n.
IO, e dal locale cantina al piano interrato, interno n. 24, censito al Catasto Fabbricati di Roma al foglio 588, particella 228, rispettivamente ai subalterni 57 e 522, al prezzo dell'importo di € 407.500, corrisposto dal genitore nella misura di € 109.417,20, prima della stipulazione Parte_1 del contratto, e dall'importo di € 298.082,80, avendo stipulato "(quale unico soggetto titolare di reddito dell'intero nucleo familiare /t.]") il 8.10.2004 con poi divenuta Controparte_2 [...]
il contratto di mutuo dell'importo di € 300.000, per il rimborso del quale l'istituto di CP_3 credito aveva iscritto ipoteca su tale bene immobile;
che, da allora e fino a ottobre 2012, l'attore aveva pagato i ratei del mutuo e nel 2005 era intervenuta la sua separazione personale dalla coniuge madre di e Controparte_4 Pt_3 CP_1
e, in data 8.2.2006, il Tribunale di Roma aveva pronunciato i relativi provvedimenti
[...] provvisori (documento n. 2), e aveva disposto l'assegnazione alla coniuge la casa familiare sita in
Roma, Via G.B. De Rossi n. 15/A, e gli arredi, ponendo a carico dell'esponente l'obbligo di corrisponderle mensilmente la somma di € 5.500,00, poi diminuita a € 4.600,00 (documento n. 3) e di versare l'ulteriore somma di € 1.000,00 ogni mese per il mantenimento del figlio CP_1
convivente con la madre e privo di autonomo reddito;
[...] che, dall'instaurazione del giudizio di separazione personale dei genitori, aveva Controparte_1 assunto "un atteggiamento di espressa ed aperta ostilità" nei confronti del genitore "rifiutando ogni e qualsiasi contatto o colloquio col medesimo"; che l'attore aveva versato i ratei di rimborso del mutuo e quanto stabilito dal Tribunale per il mantenimento del figlio (documenti dal n. 15 al n. 19), il quale non gli aveva comunicato di aver conseguito, da dicembre 2009, l'autonomia economica con l'acquisizione del reddito da lavoro, come era emerso dalla documentazione acquisita nel corso di tale giudizio (dichiarazioni dei redditi e contratti di lavoro) e in esito all'interrogatorio formale reso nel 2011 da il quale Controparte_1 aveva ammesso di aver percepito la retribuzione mensile dell'importo di € 1.500,00 da dicembre
2009, segnalando la temporaneità dei contratti di lavoro;
che, con la sentenza n. 13087 del 8-
4 26.6.2012, il Tribunale aveva definito la causa di separazione personale dei coniugi e, tra l'altro, aveva disposto "revoca con decorrenza dal gennaio 2010 l'assegno di € 1.000 mensili dovuto alla ricorrente per il mantenimento del figlio " (documento n. 5) e, per effetto dell'ottemperanza CP_1 alla recedente disposizione e di questa decisione, l'attore aveva maturato il credito alla restituzione del complessivo importo di € 20.000 nei confronti del figlio , il quale aveva proseguito a CP_1 tenere nei suoi confronti il medesimo atteggiamento ostile e aveva evitato qualsiasi comunicazione o contatto con il padre, omettendo di informarlo del proprio matrimonio contratto il 5.5.2012 con
Controparte_5 che, in data 15.2.2013, presso lo studio in Roma del notaio Dott. e in presenza dei suddetti Per_2 figli , col suo difensore, e il primo aveva acquistato da quest'ultima la CP_1 Parte_3 sua quota invisa di tale bene immobile in Roma, Via di Villa Massimo n. 37, al presso di € 140.000 corrisposto in contanti, dichiarando di aver ottenuto tale disponibilità economica da un prestito concesso dai suoceri, al fine di acquisire l'intera proprietà del bene immobile, per la destinazione abitativa della propria famiglia;
che, con la scrittura privata contestuale a questo contratto di compravendita e dinanzi al notaio, le parti avevano sottoscritto la scrittura privata (documento n. 6), con cui, dato atto dell'obbligazione di rimborso del mutuo gravante sull'immobile oggetto del rogito, si era accollato Controparte_1
"il debito del Sig. nei confronti di (già ) fino Parte_1 CP_3 Controparte_2
a concorrenza di 1/2 (un mezzo) del debito stesso, obbligandosi a corrispondere alle rispettive scadenze '4 (un mezzo) di ciascuna delle rate stesse, nonché di ogni eventuale altra somma dovuta in relazione al mutuo stesso, a titolo di compensi, interessi moratori, indennizzi oda qualsiasi altro titolo"; che, con la stessa scrittura privata, quale proprietario esclusivo del bene Controparte_1 immobile, aveva dichiarato di manlevare la sorella "da qualsiasi spesa ed onere Pt_3 CP_1
a qualunque titolo dovuti in relazione alla proprietà dell'immobile de quo, ciò sia per il pregresso che per il futuro, a titolo esemplificativo e non esaustivo: Ivi, oneri condominiali, tasse, spese ed oneri per il Dr rate di mutuo"; Per_3 che, tramite terzi, l'attore aveva appreso che il 13.4.2013 era nata figlia di Persona_4
il quale aveva omesso d'informarlo e aveva evitato ogni contatto con lui e la Controparte_1 nipote;
che, dopo la stipulazione della predetta compravendita, l'attore aveva appreso e acquisito "prova certa dell'intervenuta sparizione - per intervenuta alienazione in favore di terzi effettuata anteriormente al rogito - di due quadri di rilevantissimo valore di proprietà esclusiva (siccome ereditati dai propri genitori)" e rimasti nell'abitazione familiare assegnata alla coniuge separata,
5 costituiti da due dipinti a olio di e , rispettivamente, del valore Persona_5 Persona_6 di € 200.000 e € 80.000, e il 19.5.2015 aveva presentato alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Roma una denuncia/querela e l'istanza di sequestro (documenti n. 21 e22); che l'attore aveva revocato in dubbio che il ricavato dalla vendita di tali dipinti fosse confluito nel patrimonio del figlio e fosse stato impiegato per pagare il corrispettivo della quota di CP_1 proprietà compravenduta il 15.2.2013; che il 25.9.2014 l'attore aveva ricevuto la notificazione del decreto ingiuntivo n. 18227/2014 emesso dal Giudice del Tribunale di Roma il 28.7.2014, con cui gli era stato intimato di pagare al ricorrente la somma di € 17.107,70, oltre accessori, pari a quanto corrisposto all'istituto Controparte_1 di credito a titolo di rimborso del mutuo contratto per l'acquisto del bene immobile anzidetto effettuato con il contratto del 8.10.2004 per diciannove ratei mensili dal 8.10.2012 al 6.5.2014
(documento n. 11); che aveva azionato questo credito in sede monitoria ai sensi degli articoli 2871 Controparte_1
e 1950 c.c., avendo esposto al paragrafo n. 7 del ricorso che "il Sig. (parte Parte_1 mutuataria) [aveva] orme[sso] di effettuare il dovuto pagamento delle rate mensili a far data dal mese di ottobre 2012 ed il Sig. onde evitare che venisse azionato un Controparte_1 procedimento esecutivo, si [era] trovat[o] costretto a versare, quale garante, gli importi dovuti dal debitore;
Parte_1 che aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 18227/2014, Parte_1 esponendo che aveva pagato la rata di rimborso del mutuo scaduta il 8.10.2012 (documento n. 13) e che, in base alla scrittura privata del 15.2.2013, avrebbe dovuto limitare la Controparte_1 domanda al 50% degli oneri di mutuo che aveva sostenuto di aver versato per l'intero dal 8.102012 al 6.2.2013; che la donazione del denaro destinato e impiegato per l'acquisto da parte di Controparte_1 della quota del 50% della suindicata proprietà immobiliare era divenuta priva di causa, in quanto persisteva l'obbligazione di nei confronti di in base al Parte_1 Controparte_3 contratto di mutuo e l'obbligazione verso il figlio era divenuta priva di causa, mentre era stata azionata ai sensi degli articoli 2871 e 1950 c.c.; che la domanda di pagamento del 50% delle rate del mutuo relative a tale periodo era ingiustificata, in quanto l'esponente aveva effettuato la donazione indiretta del bene immobile ai due figli nella misura del 50% ciascuno, e dal 2004 il proprio reddito da lavoro si era ridotto di oltre il 50%; che il comportamento tenuto da nei confronti del genitore era "espressione di Controparte_1 ingiuria grave (punti 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18 della premessa), sia quale espressa e formale aggressione e pregiudizio al patrimonio del Dr (punti 17, 18, 19, 20 della Parte_1
6 premessa)".
Ex art. 168 bis, comma IV, c.p.c., la prima udienza era differita al 29.1.2016 e il 8.1.2016, CP_1 si costituiva, proponendo la domanda:
[...]
"voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa domanda, eccezione ed allegazione, per i motivi sopra esposti. preliminarmente dichiarare la domanda improponibile \improcedibile per intervenuta decadenza essendo stato superato il termine annuale perla domanda ex art. 802 c. c., nel merito rigettare tutte le avverse domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di compensi professionali, spese generali ed oneri di legge;
il tutto da distrarsi a favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario." eccepiva il decorso del termine di decadenza di cui all'art. 802 c.c. e contestava Controparte_1 la fondatezza della domanda avversaria, di cui chiedeva il rigetto. In particolare, esponeva che aveva avuto contezza di ogni fatto narrato in citazione oltre un anno prima Parte_1 della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio;
ricollegava l'esercizio dell'azione ex ad. 801
c.c. al risentimento dell'attore verso la propria precedente famiglia, esponendo di aver tentato invano la riconciliazione, avendo invitato il padre al proprio matrimonio nel 2012 e fatto nascere la figlia nella clinica in cui egli esercitava la professione di medico chirurgo.
Il convenuto aggiungeva che i due dipinti attribuiti a e erano Persona_5 Persona_6 di proprietà comune dei genitori e la madre, li aveva alienati a un mercante Controparte_4
d'arte, rispettivamente, per € 75.000 e di € 67.000; che mutuatario, non aveva pagato le rate mensili da ottobre 2012 ed egli, Parte_1 quale garante e per scongiurare un procedimento di espropriazione forzata, aveva versato al creditore titolare dell'ipoteca sul predetto bene immobile la complessiva somma di € 17.107,70 dovuta dal debitore mutuatario;
che, ai sensi dell'art. 2871 c.c., aveva esercitato il diritto di regresso ex art.1950 c.c. nei confronti della controparte e conseguito la pronuncia del decreto ingiuntivo suindicato e aveva evitato di porre in esecuzione il relativo ex art. 648 c.p.c., sperando in una riconciliazione con il padre;
che, con la scrittura privata del 15.2.2013, il convenuto si era accollato il debito della controparte nei confronti di fino alla concorrenza di ¼ del debito stesso e non per l'intero”. Controparte_3
Il Tribunale di Roma con la sentenza appellata così statuiva: “accerta e dichiara l'esistenza di donazione indiretta effettuata dall'attore a favore del convenuto Parte_1 CP_1
avente ad oggetto la quota indivisa pari al 50% della piena proprietà del bene immobile sito
[...] in Roma, Via di Villa Massimo n.37, scala A, piano I, interno n. 10, di cui al contratto di compravendita rogato il 8.10.2004 dal notaio Dott. (repertorio n. 111594, raccolta n. Persona_1
7 39311); rigetta la domanda proposta dall'attore ai sensi dell'art. 801 c.c. e dichiara inammissibile la domanda proposta dal medesimo ai sensi dell'art. 2041 c.c.; a norma dell'art. 93 c.p.c., condanna a pagare all'Avv. le spese processuali, che liquida in euro Parte_1 Controparte_6
9.200,00 (2.000 fase di studio, 1.200 fase introduttiva, 3.000 fase di trattazione e istruttoria, 3.000 fase decisoria), oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali come per legge.”
Avverso tale sentenza proponeva appello formulando le seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contraris rejectis, in totale riforma dell'impugnata sentenza accogliere le domande tutte svolte dall' odierno appellante - attore-opponente in prime cure e pertanto A) Dichiarare e riconoscere l'esistenza di donazione indiretta effettuata dall'attore in data
08.10.2004 avente ad oggetto la proprietà dell'immobile sito in Roma alla Via di Villa Massimo n.37, scala A, p. I, i. 10, in favore del figlio quanto a quota pari al 50% dell'intero; Controparte_1 od in subordine, dichiarare e riconoscere l'esistenza di donazione diretta effettuata dall'attore in data
8.10.2004 avente ad oggetto le somme tutte erogate dall'attore stesso a titolo di acconto prezzo, nonché delle ulteriori somme tutte successivamente erogate dall'attore a titolo di pagamento dei ratei di mutuo contratto all'atto della compravendita ai fini del pagamento del saldo prezzo dell'immobile suddetto;
od in via ulteriormente subordinata, dichiarare e riconoscere l'esistenza di donazione diretta effettuata dall'attore in data 08.10.2004 avente ad oggetto le somme tutte erogate dall'attore a titolo di prezzo di acquisto del medesimo immobile sito in Roma alla Via di Villa Massimo n.37, scala A, in favore del figlio , quanto a quota pari al 50% dell'intero prezzo, di Controparte_1 compravendita;
B) Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.801 cc. dichiarare la revoca della donazione di cui al superiore punto A) , con riferimento alla quota di donazione effettuata dall'attore in favore del Sig. C) Per effetto delle domande svolte ai superiori punti A) e B): a) Controparte_1 dichiarare revocato l'obbligo di ogni e qualsiasi restituzione, da parte dell'attore ed in favore del figlio delle somme tutte - pregresse e future - che quest'ultimo abbia erogato od Controparte_1 eroghi in futuro a titolo di ratei di mutuo contratto dall'attore in sede di rogito in data 08.10.2004 b) ai sensi e per gli effetti di cui all'art.807 c.c., dichiarare e riconoscere in favore dell'attore la proprietà di quota parte pari al 50% dell'immobile - e dei relativi frutti dalla domanda all'effettiva restituzione - sito in Roma al Viale di Villa Massimo n.37, pal. A, piano li. 10, e relativa cantina;
e più precisamente: appartamento posto al piano primo (secondo catastale) distinto con il n. interno
10 composto da: doppio ingresso, soggiorno, due camere, accessori e balconi, confinante con: ballatoio, vano ascensore, appartamento int.9 e distacchi, salvo altri;
censito al Catasto dei fabbricati del Comune di Roma - foglio 588, particella 228, sub 507 (derivato dal sub 12/p), zona 3, cat. AJ2, classe 4, vani 6, rendita catastale euro 1.874,74; locale cantina posta al piano interrato distinto con il numero 24, confinante con: cantina n.23, vano ascensore e corridoio per due lati, salvo
8 altri;
censito al Catasto dei fabbricati del Comune di Roma - foglio 588, particella 228, sub 522
(derivato dal sub 251p) , zona 3, cat. C12, classe 8, mq 6, rendita catastale euro 57,02; Ordinando al competente Conservatore dei RR.I.I. di eseguire le relative annotazioni ed emanando ogni ulteriore provvedimento all'uopo necessario c) In alternava rispetto alla domanda avanzata sub C) lett. b): dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il convenuto alla restituzione, Controparte_1 in favore dell'attore, delle somme tutte corrispondenti al valore della donazione di cui al superiore punto A); oltre interessi dalla domanda. Ed in via complementare e sussidiaria, accogliere la domanda proposta dall'attore, anche ai sensi delI'art-2041 c.c. Con contestuale reiezione altresì della eccezione di improponibilità/improcedibilità e/o intervenuta decadenza ex ar1802 c.c. sollevata ex adverso ed erroneamente recepita dal Giudice di primo grado. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”. nel costituirsi rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le CORTE Controparte_1
D'APPELLO adita, contrariis rejectis, in via preliminare ritenere l'appello proposto inammissibile per violazione del disposto di cui agli articoli 342 cpc. e per l'effetto dichiarare la sua inefficacia con conseguente condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite oltre che la condanna ex art. 96 cpc . In via principale e nel merito rigettare l'avverso appello perché infondato in fatto ed in diritto così come dimostrato ampiamente in quel che precede e per quanto riferito in precedenza.
Confermare, quindi, la sentenza n. 8669/2019 emessa dal Tribunale di Roma il 16.4.2019 e pubblicata il 20.4.2019 e quanto con essa disposto e per l'effetto, condannare parte appellante al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio oltre Iva e Cap oltre il 15% di spese generali così come per legge nonché condannare ex art 96 cpc ricorrendone i presupposti.”.
Alla presente udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, rinviando ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
L'appello è articolato in tre motivi volti a censurare la sentenza di primo grado.
Innanzitutto va rigettata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello. Appare sul punto sufficiente richiamare l'orientamento del Supremo Collegio secondo il quale ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, precisando, però, che non occorre all'uopo l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Sez. I n. 7081/2022). Nel caso di specie l'appello contiene una chiara descrizione delle parti contestate, delle relative doglianze e delle
9 soluzioni prospettate in alternativa a quelle adottate dal giudice di primo grado.
La sentenza è motivata come segue.
“In relazione alla domanda di accertamento della donazione indiretta, si rileva che la giurisprudenza di legittimità ha enunciato il principio secondo cui: “Nel caso di soggetto che abbia erogato il denaro per l'acquisto di un immobile in capo ad uno dei figli si deve distinguere l'ipotesi della donazione diretta del denaro, impiegato successivamente dal figlio in un acquisto immobiliare, in cui, ovviamente, oggetto della donazione rimane il denaro stesso, da quella in cui il donante fornisce il denaro quale mezzo per l'acquisto dell'immobile, che costituisce il fine della donazione. In tale caso il collegamento tra l'elargizione del denaro paterno e l'acquisto del bene immobile da parte del figlio porta a concludere che si è in presenza di una donazione (indiretta) dello stesso immobile e non del denaro impiegato per il suo acquisto.” (Cass., Sez. 1 civ., sentenza n. 11327 del 15.11.1997, C.E.D.
Corte di Cassazione, Rv. 509941-01; conf. Cass., Sez. 2 civ., sentenze n. 3642 del 24.2.2004 e n.
13619 del 30.5.2017; Cass., Sez. 6-2, sentenza n. 18541 del 2.9.2014).
Nella presente fattispecie, il convenuto non ha contestato i fatti costitutivi della domanda di accertamento della donazione indiretta, realizzata mediante il pagamento della parte del corrispettivo di cui al rogito notarile con cui è stato stipulato il contratto di compravendita rogato il
8.10.2004 dal notaio Dott. (repertorio n. 111594, raccolta n. 39311 – documento n. 1 Persona_1 del fascicolo dell'attore) e la stipulazione da parte di con Parte_1 Controparte_2 poi del contratto di mutuo n. 055-000-0059790-934 per il pagamento del residuo Controparte_3 prezzo (cfr. documento n. 13 del medesimo fascicolo).
L'art. 801 c.c., rubricato Revocazione per ingratitudine, prevede che: “La domanda di revocazione per ingratitudine non può essere proposta che quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 463, ovvero si è reso colpevole d'ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli art. 433, 435 e 436.”
A norma dell'art. 802, comma 1°, c.c. “La domanda di revocazione per causa d'ingratitudine deve essere proposta dal donante o dai suoi eredi, contro il donatario o i suoi eredi, entro l'anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione.”
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “L'ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando il suo significato intrinseco dal diritto penale è, purtuttavia, da questo autonoma sotto il profilo della concreta rilevabilità, risultando, piuttosto, connessa ad una valutazione sociale ed etica del comportamento, che andrà rivolto, per l'effetto, contro la sfera morale e spirituale del donante in modo diretto ed esplicito, secondo manifestazioni e connotazioni di gravità e di potenzialità offensiva
10 non soltanto oggettive, ma anche (e soprattutto) disvelanti un reale e perdurante sentimento di avversione, espressione di una ingratitudine verso il beneficiario tale da ripugnare alla coscienza comune (nella specie, la corte cassazione, nell'enunciare il principio di diritto di cui in massima, ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la sussistenza degli estremi dell'ingratitudine, nel comportamento del donatario che aveva schiaffeggiato per due volte la madre donante, essendo l'episodio maturato a seguito di provocazione in un contesto di rapporti familiari deteriorati per contrasti riconducibili alle scelte di vita del donatario, disapprovate dai genitori donanti).” (Cass.,
Sez. 2 civ., sentenza n. 7033 del 5.4.2005, ivi, Rv. 581795-01; conf. Cass., Sez. 2 civ., sentenza n.
14093 del 28.5.2008).
Il termine previsto a pena di decadenza dall'art. 802 .c.c decorre dal momento in cui il donante acquista “la piena e sicura consapevolezza del compimento da parte del donatario di uno degli atti che legittimano l'esercizio del relativo diritto” (Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 1090 del 18.1.2007) e, formulata questa eccezione, il donante è onerato della prova di aver appreso il fatto posto a fondamento della domanda non oltre un anno prima dell'esercizio dell'azione ex art. 801 c.c.
In base a questi principi, si rileva che l'attore è incorso nella decadenza dall'esercizio dell'azione prevista dall'art. 801 c.c., non avendo proposto la domanda giudiziale entro il termine previsto dall'art. 802 c.c. A eccezione della vicenda processuale relativa al decreto ingiuntivo opposto, indicata nei paragrafi 19 e 20 della narrativa dell'atto di citazione, i fatti descritti a fondamento della domanda in parola si sono verificati oltre il termine previsto dall'art. 801, comma 1°, c.c., come risulta dall'espositiva contenuta nell'atto di citazione e dai documenti prodotti e suindicati. Ciò riguarda il comportamento del convenuto percepito dall'attore durante la separazione personale dalla coniuge, il cui giudizio si è svolto dal 2006 al 2012 e nel corso del quale Parte_1 ha realizzato che il figlio non gli aveva comunicato di aver svolto attività lavorativa, ancorché beneficiario dell'assegno di mantenimento;
nonché il matrimonio e la nascita della nipote dell'attore, avvenuti oltre l'anno precedente l'esercizio dell'azione e anche la dedotta sparizione dei dipinti lasciati presso la residenza della famiglia, la cui denuncia querela è stata proposta dall'odierno attore il 19.5.2015.
Né costituisce ingiuria grave verso il donante l'esercizio dell'azione giudiziale svolta dal donatario a tutela dei propri diritti e attuata attraverso gli strumenti offerti dall'ordinamento (cfr. Cass., Sez.
2 civ., sentenza n. 5333 del 16.3.2004).
In sede di precisazione delle conclusioni, l'attore a norma dell'art. 2041 c.c., che è inammissibile, non essendo stata formulata con l'atto di citazione, che non indica alcun petitum o causa petendi riguardo a un arricchimento senza causa, né l'attore ha depositato la memoria nel primo termine assegnato a norma dell'art. 183, comma VI, c.p.c.
11 Le spese processuali seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano come in dispositivo, in base al corrispettivo della quota immobiliare de qua (€ 203.750) e all'attività svolta, a favore dell'Avv. ex art.93 c.p.c.” Controparte_6
Con il primo motivo d'appello la sentenza viene censurata per “errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto – mancata applicazione dei principi di diritto- art. 802 c.c. – contraddittoria ed insufficiente motivazione in ordine all'intervenuta decadenza dall'azione con riferimento ai presupposti tutti di fatto costituenti l”ingiuria grave” nonché “aggressione al patrimonio del donante da parte del donatario ” costantemente protratta dal convenuto verso il donante documentato a carico del convenuto.” Secondo l'appellante erroneamente il giudice di primo grado ha ritenuto la decadenza non considerando la persistenza del danno al patrimonio dell'attore derivante dalle plurime aggressioni patrimoniali subite. In relazione alla mancata restituzione da parte dell'appellato della somma di 20.000,00 euro, versatagli dal padre per il mantenimento personale, si rileva che: l'obbligo restitutorio è soggetto al termine prescrittivo decennale decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza (26.06.2013); l'inadempimento è tuttora persistente. In relazione all'aggressione patrimoniale inerente ai decreti ingiuntivi azionati contro l'appellante relativi ai ratei di mutuo maturati dopo l'ottobre 2012 dell'immobile ricevuto in donazione, si evidenzia che il primo decreto veniva notificato il 25.9.2014 e l'instaurazione del giudizio avveniva il 24.09.2015 e dunque entro il termine annuale. Per quanto concerne le iscrizioni ipotecarie in danno dell'appellante, esse, invece, sono state eseguite in data 25.07.2016. Da ultimo, il termine annuale per la revoca dell'alienazione dei quadri decorre non dalla verificazione del fatto, ma dalla scoperta e cognizione del fatto stesso.
Alla luce di tali elementi, senza dubbio, il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare la revocabilità della donazione per ingratitudine, in ragione del fatto che, quest'ultima, è ravvisabile laddove il donatario abbia manifestato, come nel caso di specie, un durevole sentimento di disistima e di irrispettosità verso il donante.
Con il secondo motivo d'appello la sentenza viene censurata per “Errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto – mancata applicazione dei principi di diritto- art. 801 c.c. – contraddittoria ed insufficiente motivazione in ordine all'ingiuria grave costantemente protratta dal convenuto verso il donante nei trascorsi ultimi ben quindici anni, costituiti da rifiuto di ogni e qualsiasi contratto con il medesimo e tra l'attore e la figlia minore del convenuto – mancata ammissione delle prove testimoniali a corredo articolate dall'attore – mancata valutazione degli esiti dell'interrogatorio formale espletato dal convenuto .” Secondo l'appellante erroneamente il giudice di primo grado ha ritenuto inammissibili le prove testimoniali di parte attrice, in quanto non incentrate su “singoli episodi”. Tuttavia, contrariamente a quanto ritenuto in primo grado, tali prove dimostrano indubbiamente il perdurante ed ininterrotto rifiuto di instaurazione di un rapporto con il padre
12 donante, avallando la sussistenza del presupposto per l'azione di revocazione. L'appellante rammenta l'esistenza di copiosa documentazione versata in atti attestante il pervicace sentimento di ingratitudine manifestato dal figlio, da cui si evince il reiterato ed il continuo protrarsi di aggressioni patrimoniali e di sentimenti ingiuriosi. I contatti telefonici, peraltro saltuari, sarebbero avvenuti soltanto nei primi sei mesi successivi all'instaurazione della separazione dei propri genitori.
Ciononostante, il giudice omette di considerare l'interruzione di qualsivoglia rapporto nell'arco degli oltre 10 anni intercorsi. Le affermazioni del figlio relative all'esistenza di questi contatti, nonché all'invito rivolto all'appellante di partecipare al proprio matrimonio e dell'informazione relativa alla nascita della figlia sono del tutto false. Pertanto, il giudice di prime cure avrebbe errato sia nel non ammettere le prove testimoniali articolare sia a non valutare la rilevanza delle ammissioni fatte dall'appellato in sede interrogatorio formale.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
Innanzitutto il motivo relativo all'omessa ammissione delle prove testimoniali articolate in primo grado è inammissibile, atteso che parte appellante in sede di appello si è limitata a chiedere
“l'ammissione delle prove testimoniali tutte articolare dall'attore in prime cure in memoria ex art. 183, comma V c.p.c., da intendersi qui integralmente riportate e trascritte”. Secondo il principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, non risultando ammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado (Cass. Sez. II n. 5812/2016; Cass. n. 16420/2023).
Parte appellante ha chiesto la revocazione della donazione per ingratitudine.
In diritto “l'ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece improntarne l'atteggiamento, e costituisce, peraltro, formula aperta ai mutamenti dei costumi sociali” (Cass. n. 22013/2016). Secondo
l'insegnamento della S.C., richiamato dal giudice di primo grado, “in tema di revocazione per ingratitudine della donazione, il termine previsto a pena di decadenza dall'art. 802 c.c. decorre dal momento in cui il donante abbia acquisito la piena e sicura consapevolezza del compimento da parte del donatario di uno degli atti che legittimano l'esercizio del relativo diritto” (Cass. n. 10490/2025).
Trattandosi di una decadenza, l'onere della prova del rispetto del termine annuale grava su chi agisce.
Ulteriormente, secondo l'insegnamento della S.C. “in tema di revocazione della donazione per ingratitudine, determinata da una pluralità di atti ingiuriosi rivolti verso il donante e tra loro
13 strettamente connessi, il termine annuale di decadenza per la proposizione della domanda, ex art. 802 c.c., decorre dal momento in cui l'offesa raggiunge un livello tale da non poter essere più ragionevolmente tollerata, secondo una valutazione di normalità” (Cass. n. 21010/2016).
Innanzitutto, ai fini della decadenza, il fatto che gli effetti delle dedotte aggressioni si possano protrarre nel tempo non assume di per sé rilevanza, dovendo essere valutato il momento di compimento dell'atto nella sua portata offensiva.
Parte appellante ha contestato a controparte tre comportamenti che sostanziano ingiuria grave: quello assunto nel corso della separazione tra i genitori, avendo il figlio sottaciuto di avere conseguito l'indipendenza economica e continuato quindi a percepire il mantenimento del padre;
quello di aggressione del patrimonio del padre, avendo il figlio ottenuto due decreti ingiuntivi e iscritto la relativa ipoteca;
quello relativo alla vendita di quadri a lui appartenenti.
Per quanto attiene poi alla vicenda relativa alla condotta del convenuto (relativa all'omessa comunicazione dell'attività lavorativa dell'appellato) percepita durante la separazione personale dell'attore/appellante e accertata con la sentenza di separazione dell'8/26.6.2012, in relazione al quale il giudice di primo grado ha ritenuto la decadenza, l'appellante assume che il giudice di primo grado non ha tenuto conto del fatto che l'obbligo restitutorio di controparte, soggetto al termine decennale, decorre dalla definitività della sentenza e pertanto si protrae nel tempo l'inadempimento.
Quanto ritenuto dall'appellante non è condivisibile, atteso che una cosa è la valutazione del compimento da controparte di uno degli atti che legittimano l'esercizio dell'azione di revocazione della donazione e della relativa conoscenza, a cui si riconnette il termine di decadenza di cui all'art. 802 c.c.; altra cosa è la possibilità di far valere eventuali ulteriori conseguenze di carattere restitutorio in relazione a singoli atti, soggetti ad un regime diverso da quello relativo alla decadenza. E nel caso di specie non è discutibile che dalla sentenza di separazione l'attore abbia avuto conoscenza della condotta.
In relazione ai decreti ingiuntivi, il primo decreto ingiuntivo è stato notificato in data 25.9.2014, con la conseguenza che deve ritenersi proposta entro l'anno l'azione ex art. 801 cc (notificata in data
25.9.2015). Peraltro il successivo decreto ingiuntivo è del 2016.
Pertanto in relazione a tali atti deve escludersi la decadenza. D'altronde il giudice ha rigettato la relativa domanda nel merito, ritenendo che l'esercizio di un diritto non possa integrare una condotta ingiuriosa.
L'assunto dell'appellante secondo cui erroneamente è stato escluso che l'esercizio del diritto possa integrare una condotta ingiuriosa è condivisibile. Infatti come è stato osservato dalla S.C. nella valutazione della condotta ingiuriosa è irrilevante la legittimità dell'azione intrapresa (Cass. n.
20722/2018), dovendo essere valutata la condotta posta in essere dalla parte.
14 Pertanto va valutata la condotta diretta ad ottenere i decreti ingiuntivi (e la relativa iscrizione ipotecaria).
Il giudice di primo grado ha accertato la donazione indiretta effettuata dall'attore/appellante a favore dell'appellato della quota indivisa del 50% della piena proprietà dell'immobile sito in Roma, via Villa
Massimo n. 37, scala A, piano primo, interno 10 di cui al contratto di compravendita dell'8.10.2004.
L'appellato ha ottenuto il primo decreto ingiuntivo in quanto, a fronte di un mutuo contratto dall'appellante nel 2004 con garanzia ipotecaria dell'appellato (e della sorella) per l'acquisto dell'immobile oggetto di donazione, con accollo del muto nel 2013 da parte dell'appellato solo per la metà, l'appellante non aveva versato quanto dovuto per rate di mutuo dal 2012 al 2014; l'appellato, onde evitare che venisse azionato un procedimento esecutivo, era stato costretto a versare, quale garante, gli importi dovuti dal debitore , chiedendo quindi con il DI il relativo Parte_1 pagamento. Il successivo DI è stato ottenuto per i successivi ratei. L'iscrizione ipotecaria è stata effettuata sulla base del DI.
Va innanzitutto precisato che risulta contestata tra la parti la debenza della somma in questione relativa a ratei di mutuo (come da relativo giudizio di opposizione), alla luce della diversa interpretazione della scrittura privata del 15.2.13 sottoscritta tra il mutuatario Parte_1
e i terzi datori d'ipoteca e in forza del quale “il Sig. Controparte_1 Parte_3 CP_1 si accolla il debito del Sig. nei confronti dell' fino
[...] Parte_1 Controparte_3
a concorrenza di 1/2 (un mezzo) del debito stesso, obbligandosi a corrispondere alle rispettive scadenze 1/2 (un mezzo) di ciascuna delle rate stesse…” e lo stesso dichiarava di Controparte_1 mallevare la sorella “da qualsiasi spesa ed onere a qualunque titolo dovuti in Parte_3 relazione alla proprietà dell'immobile de quo e ciò sia per il pregresso che per il futuro, a titolo esemplificativo e non esaustivo: IMU, oneri condominiali, tasse, spese ed oneri per il dr. rate Per_3 di mutuo”; tale scrittura privata era stata sottoscritta contestualmente all'acquisto da parte dell'appellato della quota di proprietà della sorella. Secondo la prospettazione dell'appellante con tale atto l'appellato sia era accollato sia la quota parte di mutuo gravante sulla sorella che la quota parte gravante su di lui.
Al di là della questione relativa alla fondatezza o meno del decreto ingiuntivo (e quindi dell'interpretazione della scrittura privata in questione), estranea alla presente valutazione, gli elementi acquisiti non consentono di ritenere che la condotta in questione dell'appellato possa essere qualificata come “ingiuriosa” e contrasti con il senso di riconoscenza nei confronti del donante, atteso che si fonda su un pagamento effettuato dall'appellato per evitare azioni esecutive proprio sull'immobile donato e diretto quindi a recuperare tali somme (relative al mutuo attraverso cui è avvenuto il pagamento di parte del prezzo di cui alla donazione). Il fatto che la controversia attenga
15 proprio a tali somme (relative in definitiva all'immobile oggetto di donazione) vale ad escludere che la condotta dell'appellato (sia in relazione ai DI che alla relativa ipoteca) possa sostanziare una condotta ingiuriosa. Si tratta quindi di atti che trovano una propria oggettiva giustificazione e che non rappresentano una manifestazione di sostanziale disistima, di mancanza di rispetto nei confronti del donante e come un affronto contrastante con il senso di riconoscenza e di solidarietà, che secondo la coscienza comune, deve improntare il comportamento del donatario. Peraltro neanche lo stesso appellante deduce la rilevanza di tale atto rispetto alle proprie condizioni personali (il che anzi è da escludere, essendo l'appellante titolare di vari immobili come da lui dedotto). Né il fatto che l'ipoteca sia stata iscritta su un bene che era oggetto di compromesso a favore di terzi da parte dell'appellante porta a diverse conclusioni, trattandosi infatti meramente di un atto finalizzato ad ottenere il pagamento.
Pertanto in relazione a tali atti è da escludere che possa ritenersi integrata l'ingiuria, in conformità a quanto ritenuto da parte del giudice di primo grado, pur con diversa motivazione.
Per quanto attiene alla sparizione dei quadri, avvenuta nel 2011, l'attore ha assunto di avere avuto conoscenza dell'alienazione dei quadri solo nel luglio 2014 e di avere avuto la certezza solo nel dicembre 2015, a seguito del deposito dei documenti delle parti venditrici (appunto nel dicembre
2015).
Precisato che controparte ha dedotto che tale alienazione, avvenuta nel 2011, era nota almeno dal
2013, parte appellante non ha comprovato il tempestivo esercizio dell'azione, come era suo onere.
A ciò si aggiunga che nella denuncia del maggio 2015 si assume di essere venuti a conoscenza del fatto che i quadri non erano più nell'immobile dal luglio 2014, mentre l'azione in giudizio è stata instaurata nel settembre 2015 quindi dopo l'anno (non operando la sospensione feriale per i termini di decadenza sostanziali).
Infine, l'assunto dell'appellante secondo cui solo con il deposito dei documenti della parte venditrice, effettuata nel dicembre 2015 è venuto a conoscenza dei fatti (vendita effettuata dalla on CP_4
l'accordo del figlio e relativo accredito nel conto di questo), si scontra con quanto dedotto dallo stesso in citazione, ove già si assumeva tale fatto come posto a fondamento dell'azione proposta (e quindi come noto).
In ogni caso in relazione a tale alienazione la domanda è comunque infondata. Infatti non risulta comprovata la proprietà esclusiva del bene dell'appellante, la vendita risulta effettuata dalla madre senza che risulti dimostrata alcuna interferenza da parte dell'appellato; il solo fatto che una parte del prezzo (che peraltro può corrispondere alla quota di proprietà della madre) sia confluito nel conto dell'appellato direttamente dal venditore non consente di ritenere che vi sia stata una ingiuriosa condotta di aggressione patrimoniale dell'appellato a carico dell'appellante.
16 Infine, va evidenziato come non pare sussistere tra le condotte lamentate un nesso di connessione, atteso che il nesso di connessione non va valutato soggettivamente (atteso che sussisterebbe sempre) ma dal punto di vista oggettivo, e nel caso di specie vengono in considerazione condotte del tutto autonome.
In definitiva i motivi sono infondati.
Con il terzo motivo d'appello la sentenza viene censurata per “Errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto – mancata applicazione dei principi di diritto – art. 2041 c.c. – insufficiente motivazione in ordine alla ritenuta inammissibilità della domanda attrice formulata ai sensi dell'art. 2041 c.c..” L'appellante censura la sentenza di primo grado nel punto in cui dichiara l'inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c., non considerando il carattere sussidiario e complementare di tale azione.
Il motivo è infondato.
Rilevato che la domanda ex art. 2041 c.c. è stata proposta in sede di conclusioni, pacificamente qualsiasi modifica della domanda e qualsiasi domanda conseguente alle eccezioni e domande di controparte trova il limite delle preclusioni di cui all'art. 183, comma VI n. 1 c.p.c.. D'altronde l'appellante si limita ad affermare che la domanda ex art. 2041 c.c. è proponibile sino all'udienza di precisazione delle conclusioni, non essendo condivisibile quanto ritenuto dal giudice di primo grado senza tuttavia argomentare per quale ragione tale domanda dovrebbe essere ammissibile, non rilevando la mera circostanza che i fatti erano i medesimi.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come dispositivo ai sensi del DM
55/2014 come modificato dal DM 147/2022 (valore della causa indeterminabile di valore basso, tabella XII, scaglione IV, valori nei minimi stante la non complessità delle questioni trattate).
La domanda di parte appellata ex art. 96, comma 1 e 3, c.p.c. non merita accoglimento.
L'art. 96 c.p.c. rubricato “responsabilità aggravata”, prevede al primo comma che: “Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza”. Mentre al suo terzo comma stabilisce che “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
Quanto alla domanda ex art. 96 comma 1 c.p.c., va osservato che, secondo consolidata giurisprudenza,
«in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa» (Cass. 15-4-2013,
17 n. 9080; Cass. 30-7-2010, n. 17902; Cass. 8-6-2007, n. 13395). Essendo, nella specie, mancata la prova del danno, la domanda va respinta.
Quanto alla condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass., sentenza n. 3830 del 15.02.2021).
La condanna ex art. 96 ultimo comma cpc, sottratta all'istanza di parte, deve essere considerata come una vera e propria sanzione processuale dell'abuso del processo, inteso come utilizzazione dello stesso al di fuori del suo schema tipico o al di là dei limiti determinati dalla sua funzione, con conseguente lesione dei diritti della parte risultata vincitrice (così Cass. Sez. Un., ord. 22.7.2014, n. 16628). Detta condanna è connotata dalla sua natura sanzionatoria ed officiosa e presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente (cfr. Cass., ord. 11.2.2014, n. 3003), da intendersi come coscienza dell'infondatezza della domanda (mala fede) o nella carenza della ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta coscienza (colpa grave). Tali fattispecie sono state ravvisate dalla giurisprudenza della Suprema Corte nella palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass. 26.3.2013, n. 7620 e Cass. 21.07.2016 n. 15017).
Anche recente la Corte di legittimità ha avuto modo di chiarire che “il terzo comma dell'articolo 96
c.p.c. è stato introdotto ormai da tempo (…) l'istituto è inequivocamente diretto ad ostare alla temeritas non a mezzo di strumenti risarcitori, bensì come mezzo punitivo di ciò di cui si era ormai raggiunta una piena percezione, ovvero l'abuso del processo. (…) Non si può peraltro non rilevare che, anche a livello dottrinale, criterio per identificare l'esistenza o meno di un abuso è stato ravvisato nell'animus di chi lo esercita, ovvero nell'elemento soggettivo sotteso al fine deviato che rende un illecito l'esercizio di un diritto, oltrepassando l'apparenza della forma lecita proprio alla luce di tale concreto fine come generante l'effettiva sostanza illecita dell'atto”. (Cass, ord. n. 7901 del
30.03.2018).
La condanna resa ai sensi dell' art. 96, comma 3, c.p.c. richiede, in sintesi, un accertamento più approfondito che va effettuato, caso per caso, in base al parametro della correttezza “dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta
18 processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda” (Cass. sez. 3, ord.
n.26545 del 30/09/2021).
Nella fattispecie, dall'esame dei fatti di causa come emersi e dal contenuto degli atti di parte che ha prospettato le tesi sopra esaminate argomentando in modo certamente non temerario ma esponendo in modo plausibile le ragioni dei propri assunti, non sembrano ricorrere i presupposti indicati dalla
Suprema Corte di legittimità al fine poter disporre la condanna per responsabilità aggravata. Infatti, non è emerso alcuna condotta processuale palesemente arbitraria o abusiva né tra gli atti di causa, al di là della fondatezza o meno dell'appello, sono emersi elementi che depongono per la sussistenza della mala fede o della colpa grave dell'appellante; elementi la cui presenza è pacificamente richiesta dalla Cassazione.
Poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 8669/2019 del Tribunale di Roma, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
condanna alla refusione a favore di delle spese del grado Parte_1 Controparte_1 che liquida in € 4.996,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di Parte_1 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
[...]
Roma, così deciso nella camera di consiglio 16.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
UL DA TO CA
19
Sezione VI civile
R.G. 3677/2019
All'udienza collegiale del giorno 16/12/2025 ore 11:25
Presidente Dott. TO CA Consigliere Relatore Dott. UL DA
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. JANNONI SEBASTIANINI presente Parte_2
Appellato/i
Controparte_1
Avv. DE CICCO ANTONIO presente
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
TO CA
RI AB NO
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. TO CA Presidente dott.ssa UL DA Consigliere rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 16.12.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3677 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Roma Parte_1 CodiceFiscale_1 al Viale Gorizia n.52 presso lo studio dell'Avv. TO Jannoni Sebastianini (C.F. C.F._2
), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
[...]
APPELLANTE
E
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Roma, Via Controparte_1 C.F._3
Giandomenico Romagnosi n. 1/b, presso e nello studio dell'Avv. Antonio de Cicco, (C.F.
), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._4
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE proponeva appello avverso la sentenza n. 8669/2019 del Tribunale di Roma, Parte_1 pubblicata in data 20.4.2019, resa tra le parti.
I fatti sono esposti nella sentenza di primo grado come segue.
“Con atto di citazione notificato in data 24.9.2015, conveniva in giudizio il Parte_1 figlio dinanzi al Tribunale di Roma e proponeva la domanda: Controparte_1
"Piaccia all'Ill. mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
A) dichiarare e riconoscere l'esistenza di donazione indiretta effettuata dall'attore in data 08.10.2004
2 avente ad oggetto la proprietà dell'immobile sito in Roma alla Via di Villa Massimo n.37, scala A, p.
I, int. 10, in favore del figlio quanto a quota pari al 50% dell'intero; od in Controparte_1 subordine, dichiarare e riconoscere l'esistenza di donazione diretta effettuata dall'attore in data
08.10.2004 avente ad oggetto le somme tutte erogate dall'attore stesso a titolo di acconto prezzo, nonché delle ulteriori somme tutte successivamente erogate dall'attore a titolo di pagamento dei ratei di mutuo contratto all'atto della compravendita ai fini del pagamento del saldo prezzo dell'immobile suddetto;
od in via ulteriormente subordinata, dichiarare e riconoscere l'esistenza di donazione diretta effettuata dall'attore in data 08.10.2004 avente ad oggetto le somme tutte erogate dall'attore a titolo di prezzo di acquisto del medesimo immobile sito in Roma alla Via di Villa Massimo n. 37, scala A, p. 1, int. 10, in favore del figlio quanto a quota pari al 50% dell'intero Controparte_1 prezzo di compravendita.
B) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 801 cc, dichiarare la revoca della donazione di cui al superiore punto A), con riferimento alla quota di donazione effettuata dall'attore in favore del Sig.
Controparte_1
C) per effetto delle domande svolte ai superiori punti A) e a) dichiarare revocato l'obbligo di ogni e qualsiasi restituzione, da parte dell'attore ed in favore del figlio delle somme tutte - pregresse e future - che quest'ultimo abbia erogato od Controparte_1 eroghi in futuro a titolo di ratei di mutuo contratto dall'attore in sede di rogito in data 08.10.2004;
b) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 807 e. e., dichiarare e riconoscere in favore dell'attore la proprietà di quota parte pari al 50% dell'immobile - e dei relativi frutti dalla domanda all'effettiva restituzione - sito in Roma alla Via di Villa Massimo n. 37 scala A, p. 1, int. 10, e relativa cantina e più precisamente:
- appartamento posto al piano primo (secondo catastale) distinto con il n. interno 10 composto da: doppio ingresso, soggiorno, due camere, accessori e balconi, confinante con ballatoio, vano ascensore, appartamento int. 9 e distacchi, salvo altri;
censito al Catasto fabbricati del Comune di
Roma -foglio 588, particella 228, sub 507 (derivato dal sub 12/p), zona 3, col. A/2, classe 4, vani 6, rendita catastale caro 1.874,74;
- locale cantina posto al piano interrato distinto con il numero 24, confinante con cantina n. 23, vano ascensore e corridoio per due lati, salvo altri;
censito al Catasto fabbricati del Comune di Roma - foglio 588, particella 228, sub 522 (derivato dal sub 25/p), zona 3, cat. C/2, classe 8, mq 6, rendita catastale euro 57,02; ordinando al competente Conservatore dei RR.JI di eseguire le relative annotazioni ed emanando ogni ulteriore provvedimento all'uopo necessario;
c) in alternativa rispetto alla domanda avanzata sub C) lett. b) dichiarare tenuto e conseguentemente
3 condannare il convenuto alla restituzione, in favore dell'attore, delle somme Controparte_1 tutte corrispondenti al valore della donazione di cui al superiore punto A), oltre interessi dalla domanda.
Con vittorie di competenze, spese ed onorari'
A sostegno della domanda, esponeva che, con il contratto di compravendita Parte_1 rogato il 8.10.2004 dal notaio Dott. (repertorio n. 111594, raccolta n. 39311 - Persona_1 documento n. 1), e indicati quali studenti, avevano Parte_3 Controparte_1 acquistato dall'Immobiliare Bilancia S.r.l., in parti uguali e indivise, la proprietà del bene immobile sito in Roma, Viale di Villa Massimo n. 37, composto dall'appartamento al piano primo, interno n.
IO, e dal locale cantina al piano interrato, interno n. 24, censito al Catasto Fabbricati di Roma al foglio 588, particella 228, rispettivamente ai subalterni 57 e 522, al prezzo dell'importo di € 407.500, corrisposto dal genitore nella misura di € 109.417,20, prima della stipulazione Parte_1 del contratto, e dall'importo di € 298.082,80, avendo stipulato "(quale unico soggetto titolare di reddito dell'intero nucleo familiare /t.]") il 8.10.2004 con poi divenuta Controparte_2 [...]
il contratto di mutuo dell'importo di € 300.000, per il rimborso del quale l'istituto di CP_3 credito aveva iscritto ipoteca su tale bene immobile;
che, da allora e fino a ottobre 2012, l'attore aveva pagato i ratei del mutuo e nel 2005 era intervenuta la sua separazione personale dalla coniuge madre di e Controparte_4 Pt_3 CP_1
e, in data 8.2.2006, il Tribunale di Roma aveva pronunciato i relativi provvedimenti
[...] provvisori (documento n. 2), e aveva disposto l'assegnazione alla coniuge la casa familiare sita in
Roma, Via G.B. De Rossi n. 15/A, e gli arredi, ponendo a carico dell'esponente l'obbligo di corrisponderle mensilmente la somma di € 5.500,00, poi diminuita a € 4.600,00 (documento n. 3) e di versare l'ulteriore somma di € 1.000,00 ogni mese per il mantenimento del figlio CP_1
convivente con la madre e privo di autonomo reddito;
[...] che, dall'instaurazione del giudizio di separazione personale dei genitori, aveva Controparte_1 assunto "un atteggiamento di espressa ed aperta ostilità" nei confronti del genitore "rifiutando ogni e qualsiasi contatto o colloquio col medesimo"; che l'attore aveva versato i ratei di rimborso del mutuo e quanto stabilito dal Tribunale per il mantenimento del figlio (documenti dal n. 15 al n. 19), il quale non gli aveva comunicato di aver conseguito, da dicembre 2009, l'autonomia economica con l'acquisizione del reddito da lavoro, come era emerso dalla documentazione acquisita nel corso di tale giudizio (dichiarazioni dei redditi e contratti di lavoro) e in esito all'interrogatorio formale reso nel 2011 da il quale Controparte_1 aveva ammesso di aver percepito la retribuzione mensile dell'importo di € 1.500,00 da dicembre
2009, segnalando la temporaneità dei contratti di lavoro;
che, con la sentenza n. 13087 del 8-
4 26.6.2012, il Tribunale aveva definito la causa di separazione personale dei coniugi e, tra l'altro, aveva disposto "revoca con decorrenza dal gennaio 2010 l'assegno di € 1.000 mensili dovuto alla ricorrente per il mantenimento del figlio " (documento n. 5) e, per effetto dell'ottemperanza CP_1 alla recedente disposizione e di questa decisione, l'attore aveva maturato il credito alla restituzione del complessivo importo di € 20.000 nei confronti del figlio , il quale aveva proseguito a CP_1 tenere nei suoi confronti il medesimo atteggiamento ostile e aveva evitato qualsiasi comunicazione o contatto con il padre, omettendo di informarlo del proprio matrimonio contratto il 5.5.2012 con
Controparte_5 che, in data 15.2.2013, presso lo studio in Roma del notaio Dott. e in presenza dei suddetti Per_2 figli , col suo difensore, e il primo aveva acquistato da quest'ultima la CP_1 Parte_3 sua quota invisa di tale bene immobile in Roma, Via di Villa Massimo n. 37, al presso di € 140.000 corrisposto in contanti, dichiarando di aver ottenuto tale disponibilità economica da un prestito concesso dai suoceri, al fine di acquisire l'intera proprietà del bene immobile, per la destinazione abitativa della propria famiglia;
che, con la scrittura privata contestuale a questo contratto di compravendita e dinanzi al notaio, le parti avevano sottoscritto la scrittura privata (documento n. 6), con cui, dato atto dell'obbligazione di rimborso del mutuo gravante sull'immobile oggetto del rogito, si era accollato Controparte_1
"il debito del Sig. nei confronti di (già ) fino Parte_1 CP_3 Controparte_2
a concorrenza di 1/2 (un mezzo) del debito stesso, obbligandosi a corrispondere alle rispettive scadenze '4 (un mezzo) di ciascuna delle rate stesse, nonché di ogni eventuale altra somma dovuta in relazione al mutuo stesso, a titolo di compensi, interessi moratori, indennizzi oda qualsiasi altro titolo"; che, con la stessa scrittura privata, quale proprietario esclusivo del bene Controparte_1 immobile, aveva dichiarato di manlevare la sorella "da qualsiasi spesa ed onere Pt_3 CP_1
a qualunque titolo dovuti in relazione alla proprietà dell'immobile de quo, ciò sia per il pregresso che per il futuro, a titolo esemplificativo e non esaustivo: Ivi, oneri condominiali, tasse, spese ed oneri per il Dr rate di mutuo"; Per_3 che, tramite terzi, l'attore aveva appreso che il 13.4.2013 era nata figlia di Persona_4
il quale aveva omesso d'informarlo e aveva evitato ogni contatto con lui e la Controparte_1 nipote;
che, dopo la stipulazione della predetta compravendita, l'attore aveva appreso e acquisito "prova certa dell'intervenuta sparizione - per intervenuta alienazione in favore di terzi effettuata anteriormente al rogito - di due quadri di rilevantissimo valore di proprietà esclusiva (siccome ereditati dai propri genitori)" e rimasti nell'abitazione familiare assegnata alla coniuge separata,
5 costituiti da due dipinti a olio di e , rispettivamente, del valore Persona_5 Persona_6 di € 200.000 e € 80.000, e il 19.5.2015 aveva presentato alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Roma una denuncia/querela e l'istanza di sequestro (documenti n. 21 e22); che l'attore aveva revocato in dubbio che il ricavato dalla vendita di tali dipinti fosse confluito nel patrimonio del figlio e fosse stato impiegato per pagare il corrispettivo della quota di CP_1 proprietà compravenduta il 15.2.2013; che il 25.9.2014 l'attore aveva ricevuto la notificazione del decreto ingiuntivo n. 18227/2014 emesso dal Giudice del Tribunale di Roma il 28.7.2014, con cui gli era stato intimato di pagare al ricorrente la somma di € 17.107,70, oltre accessori, pari a quanto corrisposto all'istituto Controparte_1 di credito a titolo di rimborso del mutuo contratto per l'acquisto del bene immobile anzidetto effettuato con il contratto del 8.10.2004 per diciannove ratei mensili dal 8.10.2012 al 6.5.2014
(documento n. 11); che aveva azionato questo credito in sede monitoria ai sensi degli articoli 2871 Controparte_1
e 1950 c.c., avendo esposto al paragrafo n. 7 del ricorso che "il Sig. (parte Parte_1 mutuataria) [aveva] orme[sso] di effettuare il dovuto pagamento delle rate mensili a far data dal mese di ottobre 2012 ed il Sig. onde evitare che venisse azionato un Controparte_1 procedimento esecutivo, si [era] trovat[o] costretto a versare, quale garante, gli importi dovuti dal debitore;
Parte_1 che aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 18227/2014, Parte_1 esponendo che aveva pagato la rata di rimborso del mutuo scaduta il 8.10.2012 (documento n. 13) e che, in base alla scrittura privata del 15.2.2013, avrebbe dovuto limitare la Controparte_1 domanda al 50% degli oneri di mutuo che aveva sostenuto di aver versato per l'intero dal 8.102012 al 6.2.2013; che la donazione del denaro destinato e impiegato per l'acquisto da parte di Controparte_1 della quota del 50% della suindicata proprietà immobiliare era divenuta priva di causa, in quanto persisteva l'obbligazione di nei confronti di in base al Parte_1 Controparte_3 contratto di mutuo e l'obbligazione verso il figlio era divenuta priva di causa, mentre era stata azionata ai sensi degli articoli 2871 e 1950 c.c.; che la domanda di pagamento del 50% delle rate del mutuo relative a tale periodo era ingiustificata, in quanto l'esponente aveva effettuato la donazione indiretta del bene immobile ai due figli nella misura del 50% ciascuno, e dal 2004 il proprio reddito da lavoro si era ridotto di oltre il 50%; che il comportamento tenuto da nei confronti del genitore era "espressione di Controparte_1 ingiuria grave (punti 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18 della premessa), sia quale espressa e formale aggressione e pregiudizio al patrimonio del Dr (punti 17, 18, 19, 20 della Parte_1
6 premessa)".
Ex art. 168 bis, comma IV, c.p.c., la prima udienza era differita al 29.1.2016 e il 8.1.2016, CP_1 si costituiva, proponendo la domanda:
[...]
"voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa domanda, eccezione ed allegazione, per i motivi sopra esposti. preliminarmente dichiarare la domanda improponibile \improcedibile per intervenuta decadenza essendo stato superato il termine annuale perla domanda ex art. 802 c. c., nel merito rigettare tutte le avverse domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di compensi professionali, spese generali ed oneri di legge;
il tutto da distrarsi a favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario." eccepiva il decorso del termine di decadenza di cui all'art. 802 c.c. e contestava Controparte_1 la fondatezza della domanda avversaria, di cui chiedeva il rigetto. In particolare, esponeva che aveva avuto contezza di ogni fatto narrato in citazione oltre un anno prima Parte_1 della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio;
ricollegava l'esercizio dell'azione ex ad. 801
c.c. al risentimento dell'attore verso la propria precedente famiglia, esponendo di aver tentato invano la riconciliazione, avendo invitato il padre al proprio matrimonio nel 2012 e fatto nascere la figlia nella clinica in cui egli esercitava la professione di medico chirurgo.
Il convenuto aggiungeva che i due dipinti attribuiti a e erano Persona_5 Persona_6 di proprietà comune dei genitori e la madre, li aveva alienati a un mercante Controparte_4
d'arte, rispettivamente, per € 75.000 e di € 67.000; che mutuatario, non aveva pagato le rate mensili da ottobre 2012 ed egli, Parte_1 quale garante e per scongiurare un procedimento di espropriazione forzata, aveva versato al creditore titolare dell'ipoteca sul predetto bene immobile la complessiva somma di € 17.107,70 dovuta dal debitore mutuatario;
che, ai sensi dell'art. 2871 c.c., aveva esercitato il diritto di regresso ex art.1950 c.c. nei confronti della controparte e conseguito la pronuncia del decreto ingiuntivo suindicato e aveva evitato di porre in esecuzione il relativo ex art. 648 c.p.c., sperando in una riconciliazione con il padre;
che, con la scrittura privata del 15.2.2013, il convenuto si era accollato il debito della controparte nei confronti di fino alla concorrenza di ¼ del debito stesso e non per l'intero”. Controparte_3
Il Tribunale di Roma con la sentenza appellata così statuiva: “accerta e dichiara l'esistenza di donazione indiretta effettuata dall'attore a favore del convenuto Parte_1 CP_1
avente ad oggetto la quota indivisa pari al 50% della piena proprietà del bene immobile sito
[...] in Roma, Via di Villa Massimo n.37, scala A, piano I, interno n. 10, di cui al contratto di compravendita rogato il 8.10.2004 dal notaio Dott. (repertorio n. 111594, raccolta n. Persona_1
7 39311); rigetta la domanda proposta dall'attore ai sensi dell'art. 801 c.c. e dichiara inammissibile la domanda proposta dal medesimo ai sensi dell'art. 2041 c.c.; a norma dell'art. 93 c.p.c., condanna a pagare all'Avv. le spese processuali, che liquida in euro Parte_1 Controparte_6
9.200,00 (2.000 fase di studio, 1.200 fase introduttiva, 3.000 fase di trattazione e istruttoria, 3.000 fase decisoria), oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali come per legge.”
Avverso tale sentenza proponeva appello formulando le seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contraris rejectis, in totale riforma dell'impugnata sentenza accogliere le domande tutte svolte dall' odierno appellante - attore-opponente in prime cure e pertanto A) Dichiarare e riconoscere l'esistenza di donazione indiretta effettuata dall'attore in data
08.10.2004 avente ad oggetto la proprietà dell'immobile sito in Roma alla Via di Villa Massimo n.37, scala A, p. I, i. 10, in favore del figlio quanto a quota pari al 50% dell'intero; Controparte_1 od in subordine, dichiarare e riconoscere l'esistenza di donazione diretta effettuata dall'attore in data
8.10.2004 avente ad oggetto le somme tutte erogate dall'attore stesso a titolo di acconto prezzo, nonché delle ulteriori somme tutte successivamente erogate dall'attore a titolo di pagamento dei ratei di mutuo contratto all'atto della compravendita ai fini del pagamento del saldo prezzo dell'immobile suddetto;
od in via ulteriormente subordinata, dichiarare e riconoscere l'esistenza di donazione diretta effettuata dall'attore in data 08.10.2004 avente ad oggetto le somme tutte erogate dall'attore a titolo di prezzo di acquisto del medesimo immobile sito in Roma alla Via di Villa Massimo n.37, scala A, in favore del figlio , quanto a quota pari al 50% dell'intero prezzo, di Controparte_1 compravendita;
B) Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.801 cc. dichiarare la revoca della donazione di cui al superiore punto A) , con riferimento alla quota di donazione effettuata dall'attore in favore del Sig. C) Per effetto delle domande svolte ai superiori punti A) e B): a) Controparte_1 dichiarare revocato l'obbligo di ogni e qualsiasi restituzione, da parte dell'attore ed in favore del figlio delle somme tutte - pregresse e future - che quest'ultimo abbia erogato od Controparte_1 eroghi in futuro a titolo di ratei di mutuo contratto dall'attore in sede di rogito in data 08.10.2004 b) ai sensi e per gli effetti di cui all'art.807 c.c., dichiarare e riconoscere in favore dell'attore la proprietà di quota parte pari al 50% dell'immobile - e dei relativi frutti dalla domanda all'effettiva restituzione - sito in Roma al Viale di Villa Massimo n.37, pal. A, piano li. 10, e relativa cantina;
e più precisamente: appartamento posto al piano primo (secondo catastale) distinto con il n. interno
10 composto da: doppio ingresso, soggiorno, due camere, accessori e balconi, confinante con: ballatoio, vano ascensore, appartamento int.9 e distacchi, salvo altri;
censito al Catasto dei fabbricati del Comune di Roma - foglio 588, particella 228, sub 507 (derivato dal sub 12/p), zona 3, cat. AJ2, classe 4, vani 6, rendita catastale euro 1.874,74; locale cantina posta al piano interrato distinto con il numero 24, confinante con: cantina n.23, vano ascensore e corridoio per due lati, salvo
8 altri;
censito al Catasto dei fabbricati del Comune di Roma - foglio 588, particella 228, sub 522
(derivato dal sub 251p) , zona 3, cat. C12, classe 8, mq 6, rendita catastale euro 57,02; Ordinando al competente Conservatore dei RR.I.I. di eseguire le relative annotazioni ed emanando ogni ulteriore provvedimento all'uopo necessario c) In alternava rispetto alla domanda avanzata sub C) lett. b): dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il convenuto alla restituzione, Controparte_1 in favore dell'attore, delle somme tutte corrispondenti al valore della donazione di cui al superiore punto A); oltre interessi dalla domanda. Ed in via complementare e sussidiaria, accogliere la domanda proposta dall'attore, anche ai sensi delI'art-2041 c.c. Con contestuale reiezione altresì della eccezione di improponibilità/improcedibilità e/o intervenuta decadenza ex ar1802 c.c. sollevata ex adverso ed erroneamente recepita dal Giudice di primo grado. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”. nel costituirsi rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le CORTE Controparte_1
D'APPELLO adita, contrariis rejectis, in via preliminare ritenere l'appello proposto inammissibile per violazione del disposto di cui agli articoli 342 cpc. e per l'effetto dichiarare la sua inefficacia con conseguente condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite oltre che la condanna ex art. 96 cpc . In via principale e nel merito rigettare l'avverso appello perché infondato in fatto ed in diritto così come dimostrato ampiamente in quel che precede e per quanto riferito in precedenza.
Confermare, quindi, la sentenza n. 8669/2019 emessa dal Tribunale di Roma il 16.4.2019 e pubblicata il 20.4.2019 e quanto con essa disposto e per l'effetto, condannare parte appellante al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio oltre Iva e Cap oltre il 15% di spese generali così come per legge nonché condannare ex art 96 cpc ricorrendone i presupposti.”.
Alla presente udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, rinviando ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
L'appello è articolato in tre motivi volti a censurare la sentenza di primo grado.
Innanzitutto va rigettata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello. Appare sul punto sufficiente richiamare l'orientamento del Supremo Collegio secondo il quale ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, precisando, però, che non occorre all'uopo l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Sez. I n. 7081/2022). Nel caso di specie l'appello contiene una chiara descrizione delle parti contestate, delle relative doglianze e delle
9 soluzioni prospettate in alternativa a quelle adottate dal giudice di primo grado.
La sentenza è motivata come segue.
“In relazione alla domanda di accertamento della donazione indiretta, si rileva che la giurisprudenza di legittimità ha enunciato il principio secondo cui: “Nel caso di soggetto che abbia erogato il denaro per l'acquisto di un immobile in capo ad uno dei figli si deve distinguere l'ipotesi della donazione diretta del denaro, impiegato successivamente dal figlio in un acquisto immobiliare, in cui, ovviamente, oggetto della donazione rimane il denaro stesso, da quella in cui il donante fornisce il denaro quale mezzo per l'acquisto dell'immobile, che costituisce il fine della donazione. In tale caso il collegamento tra l'elargizione del denaro paterno e l'acquisto del bene immobile da parte del figlio porta a concludere che si è in presenza di una donazione (indiretta) dello stesso immobile e non del denaro impiegato per il suo acquisto.” (Cass., Sez. 1 civ., sentenza n. 11327 del 15.11.1997, C.E.D.
Corte di Cassazione, Rv. 509941-01; conf. Cass., Sez. 2 civ., sentenze n. 3642 del 24.2.2004 e n.
13619 del 30.5.2017; Cass., Sez. 6-2, sentenza n. 18541 del 2.9.2014).
Nella presente fattispecie, il convenuto non ha contestato i fatti costitutivi della domanda di accertamento della donazione indiretta, realizzata mediante il pagamento della parte del corrispettivo di cui al rogito notarile con cui è stato stipulato il contratto di compravendita rogato il
8.10.2004 dal notaio Dott. (repertorio n. 111594, raccolta n. 39311 – documento n. 1 Persona_1 del fascicolo dell'attore) e la stipulazione da parte di con Parte_1 Controparte_2 poi del contratto di mutuo n. 055-000-0059790-934 per il pagamento del residuo Controparte_3 prezzo (cfr. documento n. 13 del medesimo fascicolo).
L'art. 801 c.c., rubricato Revocazione per ingratitudine, prevede che: “La domanda di revocazione per ingratitudine non può essere proposta che quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 463, ovvero si è reso colpevole d'ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli art. 433, 435 e 436.”
A norma dell'art. 802, comma 1°, c.c. “La domanda di revocazione per causa d'ingratitudine deve essere proposta dal donante o dai suoi eredi, contro il donatario o i suoi eredi, entro l'anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione.”
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “L'ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando il suo significato intrinseco dal diritto penale è, purtuttavia, da questo autonoma sotto il profilo della concreta rilevabilità, risultando, piuttosto, connessa ad una valutazione sociale ed etica del comportamento, che andrà rivolto, per l'effetto, contro la sfera morale e spirituale del donante in modo diretto ed esplicito, secondo manifestazioni e connotazioni di gravità e di potenzialità offensiva
10 non soltanto oggettive, ma anche (e soprattutto) disvelanti un reale e perdurante sentimento di avversione, espressione di una ingratitudine verso il beneficiario tale da ripugnare alla coscienza comune (nella specie, la corte cassazione, nell'enunciare il principio di diritto di cui in massima, ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la sussistenza degli estremi dell'ingratitudine, nel comportamento del donatario che aveva schiaffeggiato per due volte la madre donante, essendo l'episodio maturato a seguito di provocazione in un contesto di rapporti familiari deteriorati per contrasti riconducibili alle scelte di vita del donatario, disapprovate dai genitori donanti).” (Cass.,
Sez. 2 civ., sentenza n. 7033 del 5.4.2005, ivi, Rv. 581795-01; conf. Cass., Sez. 2 civ., sentenza n.
14093 del 28.5.2008).
Il termine previsto a pena di decadenza dall'art. 802 .c.c decorre dal momento in cui il donante acquista “la piena e sicura consapevolezza del compimento da parte del donatario di uno degli atti che legittimano l'esercizio del relativo diritto” (Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 1090 del 18.1.2007) e, formulata questa eccezione, il donante è onerato della prova di aver appreso il fatto posto a fondamento della domanda non oltre un anno prima dell'esercizio dell'azione ex art. 801 c.c.
In base a questi principi, si rileva che l'attore è incorso nella decadenza dall'esercizio dell'azione prevista dall'art. 801 c.c., non avendo proposto la domanda giudiziale entro il termine previsto dall'art. 802 c.c. A eccezione della vicenda processuale relativa al decreto ingiuntivo opposto, indicata nei paragrafi 19 e 20 della narrativa dell'atto di citazione, i fatti descritti a fondamento della domanda in parola si sono verificati oltre il termine previsto dall'art. 801, comma 1°, c.c., come risulta dall'espositiva contenuta nell'atto di citazione e dai documenti prodotti e suindicati. Ciò riguarda il comportamento del convenuto percepito dall'attore durante la separazione personale dalla coniuge, il cui giudizio si è svolto dal 2006 al 2012 e nel corso del quale Parte_1 ha realizzato che il figlio non gli aveva comunicato di aver svolto attività lavorativa, ancorché beneficiario dell'assegno di mantenimento;
nonché il matrimonio e la nascita della nipote dell'attore, avvenuti oltre l'anno precedente l'esercizio dell'azione e anche la dedotta sparizione dei dipinti lasciati presso la residenza della famiglia, la cui denuncia querela è stata proposta dall'odierno attore il 19.5.2015.
Né costituisce ingiuria grave verso il donante l'esercizio dell'azione giudiziale svolta dal donatario a tutela dei propri diritti e attuata attraverso gli strumenti offerti dall'ordinamento (cfr. Cass., Sez.
2 civ., sentenza n. 5333 del 16.3.2004).
In sede di precisazione delle conclusioni, l'attore a norma dell'art. 2041 c.c., che è inammissibile, non essendo stata formulata con l'atto di citazione, che non indica alcun petitum o causa petendi riguardo a un arricchimento senza causa, né l'attore ha depositato la memoria nel primo termine assegnato a norma dell'art. 183, comma VI, c.p.c.
11 Le spese processuali seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano come in dispositivo, in base al corrispettivo della quota immobiliare de qua (€ 203.750) e all'attività svolta, a favore dell'Avv. ex art.93 c.p.c.” Controparte_6
Con il primo motivo d'appello la sentenza viene censurata per “errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto – mancata applicazione dei principi di diritto- art. 802 c.c. – contraddittoria ed insufficiente motivazione in ordine all'intervenuta decadenza dall'azione con riferimento ai presupposti tutti di fatto costituenti l”ingiuria grave” nonché “aggressione al patrimonio del donante da parte del donatario ” costantemente protratta dal convenuto verso il donante documentato a carico del convenuto.” Secondo l'appellante erroneamente il giudice di primo grado ha ritenuto la decadenza non considerando la persistenza del danno al patrimonio dell'attore derivante dalle plurime aggressioni patrimoniali subite. In relazione alla mancata restituzione da parte dell'appellato della somma di 20.000,00 euro, versatagli dal padre per il mantenimento personale, si rileva che: l'obbligo restitutorio è soggetto al termine prescrittivo decennale decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza (26.06.2013); l'inadempimento è tuttora persistente. In relazione all'aggressione patrimoniale inerente ai decreti ingiuntivi azionati contro l'appellante relativi ai ratei di mutuo maturati dopo l'ottobre 2012 dell'immobile ricevuto in donazione, si evidenzia che il primo decreto veniva notificato il 25.9.2014 e l'instaurazione del giudizio avveniva il 24.09.2015 e dunque entro il termine annuale. Per quanto concerne le iscrizioni ipotecarie in danno dell'appellante, esse, invece, sono state eseguite in data 25.07.2016. Da ultimo, il termine annuale per la revoca dell'alienazione dei quadri decorre non dalla verificazione del fatto, ma dalla scoperta e cognizione del fatto stesso.
Alla luce di tali elementi, senza dubbio, il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare la revocabilità della donazione per ingratitudine, in ragione del fatto che, quest'ultima, è ravvisabile laddove il donatario abbia manifestato, come nel caso di specie, un durevole sentimento di disistima e di irrispettosità verso il donante.
Con il secondo motivo d'appello la sentenza viene censurata per “Errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto – mancata applicazione dei principi di diritto- art. 801 c.c. – contraddittoria ed insufficiente motivazione in ordine all'ingiuria grave costantemente protratta dal convenuto verso il donante nei trascorsi ultimi ben quindici anni, costituiti da rifiuto di ogni e qualsiasi contratto con il medesimo e tra l'attore e la figlia minore del convenuto – mancata ammissione delle prove testimoniali a corredo articolate dall'attore – mancata valutazione degli esiti dell'interrogatorio formale espletato dal convenuto .” Secondo l'appellante erroneamente il giudice di primo grado ha ritenuto inammissibili le prove testimoniali di parte attrice, in quanto non incentrate su “singoli episodi”. Tuttavia, contrariamente a quanto ritenuto in primo grado, tali prove dimostrano indubbiamente il perdurante ed ininterrotto rifiuto di instaurazione di un rapporto con il padre
12 donante, avallando la sussistenza del presupposto per l'azione di revocazione. L'appellante rammenta l'esistenza di copiosa documentazione versata in atti attestante il pervicace sentimento di ingratitudine manifestato dal figlio, da cui si evince il reiterato ed il continuo protrarsi di aggressioni patrimoniali e di sentimenti ingiuriosi. I contatti telefonici, peraltro saltuari, sarebbero avvenuti soltanto nei primi sei mesi successivi all'instaurazione della separazione dei propri genitori.
Ciononostante, il giudice omette di considerare l'interruzione di qualsivoglia rapporto nell'arco degli oltre 10 anni intercorsi. Le affermazioni del figlio relative all'esistenza di questi contatti, nonché all'invito rivolto all'appellante di partecipare al proprio matrimonio e dell'informazione relativa alla nascita della figlia sono del tutto false. Pertanto, il giudice di prime cure avrebbe errato sia nel non ammettere le prove testimoniali articolare sia a non valutare la rilevanza delle ammissioni fatte dall'appellato in sede interrogatorio formale.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
Innanzitutto il motivo relativo all'omessa ammissione delle prove testimoniali articolate in primo grado è inammissibile, atteso che parte appellante in sede di appello si è limitata a chiedere
“l'ammissione delle prove testimoniali tutte articolare dall'attore in prime cure in memoria ex art. 183, comma V c.p.c., da intendersi qui integralmente riportate e trascritte”. Secondo il principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, non risultando ammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado (Cass. Sez. II n. 5812/2016; Cass. n. 16420/2023).
Parte appellante ha chiesto la revocazione della donazione per ingratitudine.
In diritto “l'ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece improntarne l'atteggiamento, e costituisce, peraltro, formula aperta ai mutamenti dei costumi sociali” (Cass. n. 22013/2016). Secondo
l'insegnamento della S.C., richiamato dal giudice di primo grado, “in tema di revocazione per ingratitudine della donazione, il termine previsto a pena di decadenza dall'art. 802 c.c. decorre dal momento in cui il donante abbia acquisito la piena e sicura consapevolezza del compimento da parte del donatario di uno degli atti che legittimano l'esercizio del relativo diritto” (Cass. n. 10490/2025).
Trattandosi di una decadenza, l'onere della prova del rispetto del termine annuale grava su chi agisce.
Ulteriormente, secondo l'insegnamento della S.C. “in tema di revocazione della donazione per ingratitudine, determinata da una pluralità di atti ingiuriosi rivolti verso il donante e tra loro
13 strettamente connessi, il termine annuale di decadenza per la proposizione della domanda, ex art. 802 c.c., decorre dal momento in cui l'offesa raggiunge un livello tale da non poter essere più ragionevolmente tollerata, secondo una valutazione di normalità” (Cass. n. 21010/2016).
Innanzitutto, ai fini della decadenza, il fatto che gli effetti delle dedotte aggressioni si possano protrarre nel tempo non assume di per sé rilevanza, dovendo essere valutato il momento di compimento dell'atto nella sua portata offensiva.
Parte appellante ha contestato a controparte tre comportamenti che sostanziano ingiuria grave: quello assunto nel corso della separazione tra i genitori, avendo il figlio sottaciuto di avere conseguito l'indipendenza economica e continuato quindi a percepire il mantenimento del padre;
quello di aggressione del patrimonio del padre, avendo il figlio ottenuto due decreti ingiuntivi e iscritto la relativa ipoteca;
quello relativo alla vendita di quadri a lui appartenenti.
Per quanto attiene poi alla vicenda relativa alla condotta del convenuto (relativa all'omessa comunicazione dell'attività lavorativa dell'appellato) percepita durante la separazione personale dell'attore/appellante e accertata con la sentenza di separazione dell'8/26.6.2012, in relazione al quale il giudice di primo grado ha ritenuto la decadenza, l'appellante assume che il giudice di primo grado non ha tenuto conto del fatto che l'obbligo restitutorio di controparte, soggetto al termine decennale, decorre dalla definitività della sentenza e pertanto si protrae nel tempo l'inadempimento.
Quanto ritenuto dall'appellante non è condivisibile, atteso che una cosa è la valutazione del compimento da controparte di uno degli atti che legittimano l'esercizio dell'azione di revocazione della donazione e della relativa conoscenza, a cui si riconnette il termine di decadenza di cui all'art. 802 c.c.; altra cosa è la possibilità di far valere eventuali ulteriori conseguenze di carattere restitutorio in relazione a singoli atti, soggetti ad un regime diverso da quello relativo alla decadenza. E nel caso di specie non è discutibile che dalla sentenza di separazione l'attore abbia avuto conoscenza della condotta.
In relazione ai decreti ingiuntivi, il primo decreto ingiuntivo è stato notificato in data 25.9.2014, con la conseguenza che deve ritenersi proposta entro l'anno l'azione ex art. 801 cc (notificata in data
25.9.2015). Peraltro il successivo decreto ingiuntivo è del 2016.
Pertanto in relazione a tali atti deve escludersi la decadenza. D'altronde il giudice ha rigettato la relativa domanda nel merito, ritenendo che l'esercizio di un diritto non possa integrare una condotta ingiuriosa.
L'assunto dell'appellante secondo cui erroneamente è stato escluso che l'esercizio del diritto possa integrare una condotta ingiuriosa è condivisibile. Infatti come è stato osservato dalla S.C. nella valutazione della condotta ingiuriosa è irrilevante la legittimità dell'azione intrapresa (Cass. n.
20722/2018), dovendo essere valutata la condotta posta in essere dalla parte.
14 Pertanto va valutata la condotta diretta ad ottenere i decreti ingiuntivi (e la relativa iscrizione ipotecaria).
Il giudice di primo grado ha accertato la donazione indiretta effettuata dall'attore/appellante a favore dell'appellato della quota indivisa del 50% della piena proprietà dell'immobile sito in Roma, via Villa
Massimo n. 37, scala A, piano primo, interno 10 di cui al contratto di compravendita dell'8.10.2004.
L'appellato ha ottenuto il primo decreto ingiuntivo in quanto, a fronte di un mutuo contratto dall'appellante nel 2004 con garanzia ipotecaria dell'appellato (e della sorella) per l'acquisto dell'immobile oggetto di donazione, con accollo del muto nel 2013 da parte dell'appellato solo per la metà, l'appellante non aveva versato quanto dovuto per rate di mutuo dal 2012 al 2014; l'appellato, onde evitare che venisse azionato un procedimento esecutivo, era stato costretto a versare, quale garante, gli importi dovuti dal debitore , chiedendo quindi con il DI il relativo Parte_1 pagamento. Il successivo DI è stato ottenuto per i successivi ratei. L'iscrizione ipotecaria è stata effettuata sulla base del DI.
Va innanzitutto precisato che risulta contestata tra la parti la debenza della somma in questione relativa a ratei di mutuo (come da relativo giudizio di opposizione), alla luce della diversa interpretazione della scrittura privata del 15.2.13 sottoscritta tra il mutuatario Parte_1
e i terzi datori d'ipoteca e in forza del quale “il Sig. Controparte_1 Parte_3 CP_1 si accolla il debito del Sig. nei confronti dell' fino
[...] Parte_1 Controparte_3
a concorrenza di 1/2 (un mezzo) del debito stesso, obbligandosi a corrispondere alle rispettive scadenze 1/2 (un mezzo) di ciascuna delle rate stesse…” e lo stesso dichiarava di Controparte_1 mallevare la sorella “da qualsiasi spesa ed onere a qualunque titolo dovuti in Parte_3 relazione alla proprietà dell'immobile de quo e ciò sia per il pregresso che per il futuro, a titolo esemplificativo e non esaustivo: IMU, oneri condominiali, tasse, spese ed oneri per il dr. rate Per_3 di mutuo”; tale scrittura privata era stata sottoscritta contestualmente all'acquisto da parte dell'appellato della quota di proprietà della sorella. Secondo la prospettazione dell'appellante con tale atto l'appellato sia era accollato sia la quota parte di mutuo gravante sulla sorella che la quota parte gravante su di lui.
Al di là della questione relativa alla fondatezza o meno del decreto ingiuntivo (e quindi dell'interpretazione della scrittura privata in questione), estranea alla presente valutazione, gli elementi acquisiti non consentono di ritenere che la condotta in questione dell'appellato possa essere qualificata come “ingiuriosa” e contrasti con il senso di riconoscenza nei confronti del donante, atteso che si fonda su un pagamento effettuato dall'appellato per evitare azioni esecutive proprio sull'immobile donato e diretto quindi a recuperare tali somme (relative al mutuo attraverso cui è avvenuto il pagamento di parte del prezzo di cui alla donazione). Il fatto che la controversia attenga
15 proprio a tali somme (relative in definitiva all'immobile oggetto di donazione) vale ad escludere che la condotta dell'appellato (sia in relazione ai DI che alla relativa ipoteca) possa sostanziare una condotta ingiuriosa. Si tratta quindi di atti che trovano una propria oggettiva giustificazione e che non rappresentano una manifestazione di sostanziale disistima, di mancanza di rispetto nei confronti del donante e come un affronto contrastante con il senso di riconoscenza e di solidarietà, che secondo la coscienza comune, deve improntare il comportamento del donatario. Peraltro neanche lo stesso appellante deduce la rilevanza di tale atto rispetto alle proprie condizioni personali (il che anzi è da escludere, essendo l'appellante titolare di vari immobili come da lui dedotto). Né il fatto che l'ipoteca sia stata iscritta su un bene che era oggetto di compromesso a favore di terzi da parte dell'appellante porta a diverse conclusioni, trattandosi infatti meramente di un atto finalizzato ad ottenere il pagamento.
Pertanto in relazione a tali atti è da escludere che possa ritenersi integrata l'ingiuria, in conformità a quanto ritenuto da parte del giudice di primo grado, pur con diversa motivazione.
Per quanto attiene alla sparizione dei quadri, avvenuta nel 2011, l'attore ha assunto di avere avuto conoscenza dell'alienazione dei quadri solo nel luglio 2014 e di avere avuto la certezza solo nel dicembre 2015, a seguito del deposito dei documenti delle parti venditrici (appunto nel dicembre
2015).
Precisato che controparte ha dedotto che tale alienazione, avvenuta nel 2011, era nota almeno dal
2013, parte appellante non ha comprovato il tempestivo esercizio dell'azione, come era suo onere.
A ciò si aggiunga che nella denuncia del maggio 2015 si assume di essere venuti a conoscenza del fatto che i quadri non erano più nell'immobile dal luglio 2014, mentre l'azione in giudizio è stata instaurata nel settembre 2015 quindi dopo l'anno (non operando la sospensione feriale per i termini di decadenza sostanziali).
Infine, l'assunto dell'appellante secondo cui solo con il deposito dei documenti della parte venditrice, effettuata nel dicembre 2015 è venuto a conoscenza dei fatti (vendita effettuata dalla on CP_4
l'accordo del figlio e relativo accredito nel conto di questo), si scontra con quanto dedotto dallo stesso in citazione, ove già si assumeva tale fatto come posto a fondamento dell'azione proposta (e quindi come noto).
In ogni caso in relazione a tale alienazione la domanda è comunque infondata. Infatti non risulta comprovata la proprietà esclusiva del bene dell'appellante, la vendita risulta effettuata dalla madre senza che risulti dimostrata alcuna interferenza da parte dell'appellato; il solo fatto che una parte del prezzo (che peraltro può corrispondere alla quota di proprietà della madre) sia confluito nel conto dell'appellato direttamente dal venditore non consente di ritenere che vi sia stata una ingiuriosa condotta di aggressione patrimoniale dell'appellato a carico dell'appellante.
16 Infine, va evidenziato come non pare sussistere tra le condotte lamentate un nesso di connessione, atteso che il nesso di connessione non va valutato soggettivamente (atteso che sussisterebbe sempre) ma dal punto di vista oggettivo, e nel caso di specie vengono in considerazione condotte del tutto autonome.
In definitiva i motivi sono infondati.
Con il terzo motivo d'appello la sentenza viene censurata per “Errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto – mancata applicazione dei principi di diritto – art. 2041 c.c. – insufficiente motivazione in ordine alla ritenuta inammissibilità della domanda attrice formulata ai sensi dell'art. 2041 c.c..” L'appellante censura la sentenza di primo grado nel punto in cui dichiara l'inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c., non considerando il carattere sussidiario e complementare di tale azione.
Il motivo è infondato.
Rilevato che la domanda ex art. 2041 c.c. è stata proposta in sede di conclusioni, pacificamente qualsiasi modifica della domanda e qualsiasi domanda conseguente alle eccezioni e domande di controparte trova il limite delle preclusioni di cui all'art. 183, comma VI n. 1 c.p.c.. D'altronde l'appellante si limita ad affermare che la domanda ex art. 2041 c.c. è proponibile sino all'udienza di precisazione delle conclusioni, non essendo condivisibile quanto ritenuto dal giudice di primo grado senza tuttavia argomentare per quale ragione tale domanda dovrebbe essere ammissibile, non rilevando la mera circostanza che i fatti erano i medesimi.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come dispositivo ai sensi del DM
55/2014 come modificato dal DM 147/2022 (valore della causa indeterminabile di valore basso, tabella XII, scaglione IV, valori nei minimi stante la non complessità delle questioni trattate).
La domanda di parte appellata ex art. 96, comma 1 e 3, c.p.c. non merita accoglimento.
L'art. 96 c.p.c. rubricato “responsabilità aggravata”, prevede al primo comma che: “Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza”. Mentre al suo terzo comma stabilisce che “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
Quanto alla domanda ex art. 96 comma 1 c.p.c., va osservato che, secondo consolidata giurisprudenza,
«in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa» (Cass. 15-4-2013,
17 n. 9080; Cass. 30-7-2010, n. 17902; Cass. 8-6-2007, n. 13395). Essendo, nella specie, mancata la prova del danno, la domanda va respinta.
Quanto alla condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass., sentenza n. 3830 del 15.02.2021).
La condanna ex art. 96 ultimo comma cpc, sottratta all'istanza di parte, deve essere considerata come una vera e propria sanzione processuale dell'abuso del processo, inteso come utilizzazione dello stesso al di fuori del suo schema tipico o al di là dei limiti determinati dalla sua funzione, con conseguente lesione dei diritti della parte risultata vincitrice (così Cass. Sez. Un., ord. 22.7.2014, n. 16628). Detta condanna è connotata dalla sua natura sanzionatoria ed officiosa e presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente (cfr. Cass., ord. 11.2.2014, n. 3003), da intendersi come coscienza dell'infondatezza della domanda (mala fede) o nella carenza della ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta coscienza (colpa grave). Tali fattispecie sono state ravvisate dalla giurisprudenza della Suprema Corte nella palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass. 26.3.2013, n. 7620 e Cass. 21.07.2016 n. 15017).
Anche recente la Corte di legittimità ha avuto modo di chiarire che “il terzo comma dell'articolo 96
c.p.c. è stato introdotto ormai da tempo (…) l'istituto è inequivocamente diretto ad ostare alla temeritas non a mezzo di strumenti risarcitori, bensì come mezzo punitivo di ciò di cui si era ormai raggiunta una piena percezione, ovvero l'abuso del processo. (…) Non si può peraltro non rilevare che, anche a livello dottrinale, criterio per identificare l'esistenza o meno di un abuso è stato ravvisato nell'animus di chi lo esercita, ovvero nell'elemento soggettivo sotteso al fine deviato che rende un illecito l'esercizio di un diritto, oltrepassando l'apparenza della forma lecita proprio alla luce di tale concreto fine come generante l'effettiva sostanza illecita dell'atto”. (Cass, ord. n. 7901 del
30.03.2018).
La condanna resa ai sensi dell' art. 96, comma 3, c.p.c. richiede, in sintesi, un accertamento più approfondito che va effettuato, caso per caso, in base al parametro della correttezza “dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta
18 processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda” (Cass. sez. 3, ord.
n.26545 del 30/09/2021).
Nella fattispecie, dall'esame dei fatti di causa come emersi e dal contenuto degli atti di parte che ha prospettato le tesi sopra esaminate argomentando in modo certamente non temerario ma esponendo in modo plausibile le ragioni dei propri assunti, non sembrano ricorrere i presupposti indicati dalla
Suprema Corte di legittimità al fine poter disporre la condanna per responsabilità aggravata. Infatti, non è emerso alcuna condotta processuale palesemente arbitraria o abusiva né tra gli atti di causa, al di là della fondatezza o meno dell'appello, sono emersi elementi che depongono per la sussistenza della mala fede o della colpa grave dell'appellante; elementi la cui presenza è pacificamente richiesta dalla Cassazione.
Poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 8669/2019 del Tribunale di Roma, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
condanna alla refusione a favore di delle spese del grado Parte_1 Controparte_1 che liquida in € 4.996,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di Parte_1 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
[...]
Roma, così deciso nella camera di consiglio 16.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
UL DA TO CA
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