Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 23/06/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N.539/2024 R.G.V.G.
RE A PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE
dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE
dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 539 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 e vertente
TRA Parte_1 nata a [...] il [...], ivi residente in via Pertini
n. 26,
E Parte_2 nato a [...] il [...] residente in [...] a
ER FE (PU)
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Alessia Morani.
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Ricorso per separazione consensuale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 25/10/2024, i ricorrenti, esponevano:
FE con atto trascritto nei registri dello stato civile del comune di ER FE
(PU) al n 1 anno 2000parte 2 serie A.
I coniugi hanno optato per il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dall'unione dei coniugi è nata una figlia Persona_1 il 10.11.2005 a Urbino Codice Fiscale_1 ).
In relazione alla figlia non sono intervenuti provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria.
La famiglia ha fissato la residenza anagrafica in ER FE (PU) alla via Pertini n.
26nell'immobile di proprietà di entrambi i coniugi in pari quote del 50%.I coniugi hanno dichiarato negli ultimi 3 anni d'imposta antecedenti al deposito del ricorso i redditidi seguito indicati:
Parte_1 ANNO 2020-19.154€ ANNO 2021- 20.102€ ANNO 2022- 19.132 €
Parte_2 ANNO 2020-20.301 € ANNO 2021- € 22.178 ANNO 2022- 23.809 € Parte 1 svolge la professione di addetta alle pulizie presso la La ricorrente
REMS "Le Badesse" di ER FE (PU) con retribuzione mensile pari a 1470 €. E' proprietaria dei seguenti beni immobili: quota del 50% della casa famigliare sita in Via
Pertini n. 26 a ER FE.
Il ricorrente Parte_2 svolge la professione di operaio presso RO
LU srl con retribuzione mensile pari a 1830 €.
E' proprietario dei seguenti beni immobili: quota 50% della casa famigliare.La figlia Persona_1 è maggiorenne, frequenta un corso di formazione per OSS e non è economicamente indipendente.
La prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile per incompatibilità di carattere e continui litigi tra i coniugi e pertanto gli stessi hanno deciso consensualmente di separarsi e dichiarano di non volersi riconciliare".
Tanto premesso, previa dichiarazione di non volersi riconciliare e di rinunciare all'udienza di comparizione da sostituirsi con lo scambio di note scritte, domandavano all'adito
Tribunale, di omologare la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni:
"1- I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto e si dichiarano economicamente indipendenti.
2- La figlia Persona_1 maggiorenne, vivrà con il padre nella casa famigliare sita a con tutti gli arredi.ER FE (PU) in via Pertini n. 26 assegnata a Parte_2 Parte_1 vedrà la figlia maggiorenne nei tempi e nei modi 3- la ricorrente concordati con la stessa.
si obbliga a corrispondere direttamente alla figliaParte_1
4- la ricorrente
Persona_1 un contributo al mantenimento di 300 € entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre al 50%
delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia insieme al coniuge Pt_2
[...] che si impegnerà per il restante 50%. Per spese straordinarie, che dovranno essere debitamente documentate e concordate tra i coniugi, si intendono le spese mediche, scolastiche ed extra scolastiche. Parte_2 si impegna a pagare le restanti rate del mutuo sulla casa 5- Il ricorrente fino alla estinzione dello stesso prevista per famigliare contratto con CP_1
15.02.2031. 6- La ricorrente Parte_1 si impegna a donare alla figlia Persona_1 con successivo atto notarile la sua quota di proprietà pari al 50% della casa famigliare sita in via Pertini 26 a ER FE (PU).
7- i coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio.
I ricorrenti chiedono altresì al alla S.V. Illma di dichirare lo scioglimento della comunione legale ed al Comune di ER FE di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.".
Con provvedimento dell'08.02.2025, il Giudice, "rilevato che i documenti allegati al ricorso non risultano visibili e consultabili" concedeva un termine di giorni trenta "per il deposito dell'estratto dell'atto di matrimonio nonché della documentazione indicata oltre quella di cui all'ordinanza del 04.11.2024”.
Rinviava all'udienza del 25.03.2025 disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
All'esisto del deposito della documentazione richiesta e delle note scritte con le quali le parti confermavano la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, in data 18.04.2025 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
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La domanda di separazione personale proposta dai coniugi deve essere accolta posto che dalle dichiarazioni dei ricorrenti, confermate anche nelle note scritte depositate in data 18- 24 febbraio 2025 risulta la volontà di separarsi consensualmente poiché la convivenza coniugale è divenuta intollerabile essendo venuta meno l'unione coniugale.
Sussiste pertanto il presupposto previsto dall'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
Entrambe le parti, inoltre, hanno congiuntamente concordato condizioni che, in relazione al mantenimento della figlia Per_1, maggiorenne e non economicamente autosufficiente, appaiono rispondenti all'interesse di quest'ultima.
Le ulteriori statuizioni economiche/patrimoniali stabilite dalle parti non appaiono contrarie a norne imperative o di ordine pubblico, dovendo in ogni caso rilevarsi come le stesse, conservino esclusivamente efficacia obbligatoria.
La natura delle questioni trattate e l'accordo delle parti sul punto giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi Parte_1 e Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 05.03.2000 nel comune di ER FE, trascritto nei registri dello stato civile del comune di ER FE (PU) al n 1 anno 2000 parte 2 serie A alle condizioni di cui al ricorso congiunto per separazione, riportate in parte motiva,
e prende atto delle ulteriori statuizioni economiche pattuite tra le parti.
DISPONE che l'Ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della presente Sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di ER FE (PU);
COMPENSA le spese di lite tra le parti;
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella Camera di Consiglio del Tribunale, il 4.06.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente
dott. Egidio de Leone