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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/12/2025, n. 2817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2817 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. ____________
N. 10105 /2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO CON FIGLI MINORI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 5^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. RN D'IC PRESIDENTE
DOTT. Antonella Guerra GIUDICE
DOTT. Silvia Rizzuto GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 3 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data 12/08/2025
, (C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
,(C.F. , nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Danieli Valeria, come da mandato in atti presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi:
, (C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
, (C.F. , nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 celebrato il 01/05/2004 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SAN GIOVANNI
ILARIONE al Num.
3 - PARTE II - SERIE A - ANNO2004 , ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato
Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
2) I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affido Per_1 Per_2
condiviso, con collocamento prevalente presso la residenza della madre. 3) I figli minori e trascorreranno con il padre due pomeriggi a settimana dopo la scuola Per_1 Per_2
con pernottamento infrasettimanale presso il padre come richiesto dai figli stessi al martedì e al venerdì; i figli staranno con il padre a week-end alterni quando il padre li prenderà all'uscita da scuola del venerdì per poi riportarli a scuola il lunedì mattina. La domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
anche le festività natalizie ad anni alterni;
almeno 15 giorni durante le vacanze estive anche non consecutivi.
4) Il padre corrisponderà a titolo di assegno per il mantenimento dei figli minori e Parte_2 Per_1
, alla madre, la somma mensile di euro 500,00 (cinquecento/00), mediante bonifico alla sig.ra Per_2
al giorno 15 di ogni mese con adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT Parte_1
a decorrere dalla sentenza di divorzio, oggi rivalutata;
lo stesso contribuirà inoltre al 50% per le spese straordinarie mediche, scolastiche e di carattere ricreativo, in conformità al protocollo adottato dal
Tribunale di Verona. Salvo le eventuali spese dentistiche e ortodontiche in essere per le quali il padre se ne fa carico al 100%.
5) I coniugi godono di autonomia economica e danno vicendevolmente atto di non avere null'altro a pretendere per qualsiasi titolo essendo già stati tra loro regolati i rapporti patrimoniali pregressi riconfermando quanto già concordato in sede di separazione.
6) In merito alla ex casa coniugale in comproprietà, assegnata al sig. con sentenza di Pt_2 separazione consensuale, le parti concordano quanto segue: la signora si obbliga a Parte_1 trasferire con separato atto notarile da stipularsi entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza di divorzio la quota di ½ al sig che si obbliga ad accettare il trasferimento della quota di Parte_2
immobile già assegnato allo stesso in sede di separazione, così di seguito identificato:
* unità immobiliari site in Comune di San Bonifacio (VR), Località Locara di San Bonifacio (VR), alla via Perarolo n. 61/M, e precisamente:
- appartamento posto al piano primo composto di 2,5 (due virgola cinque) vani catastali;
- locale ad uso autorimessa posto al piano scantinato della superficie catastale complessiva di metri quadrati 17 (diciassette).
Il tutto riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di San Bonifacio (VR) al foglio 12:
- particella 1174 sub 29, via Perarolo n. SNC, piano 1, categoria A/3, classe 3, vani 2,5, superficie catastale metri quadrati 54, R.C. Euro 142,03;
- particella 1174 sub 42, via Perarolo n. SNC, piano S1, categoria C/6, classe 2, consistenza metri quadrati 15, superficie catastale metri quadrati 17, R.C. Euro 27,89.
Il tutto così come proveniente da atto di compravendita rogato dal Notaio , di Persona_3
Vicenza, in data 22 gennaio 2004 repertorio n. 55109, registrato a Vicenza (VI) il 21 febbraio 2004 al n.
870 serie 1T, trascritto a Verona (VR) il giorno 1 marzo 2004 ai numeri 8548 R.G. 5031 R.P. (doc. 7 all.). - Il bene immobile e relativa pertinenza verranno trasferiti a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova con tutti i diritti ed obblighi relativi.
- Le spese per il trasferimento dell'immobile e la relativa pertinenza verranno interamente sostenute dal sig. . Parte_2
- Il trasferimento immobiliare di cui sopra avrà luogo senza spirito di liberalità e a titolo di regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali tra coniugi nell'ambito della separazione/divorzio e quindi in regime di esenzione fiscale ai sensi della L.74/1987.
- Contestualmente alla cessione della quota di cui sopra il sig. procederà all'estinzione Parte_2
totale del mutuo residuo;
- Il sig ontestualmente all'estinzione del mutuo si impegna a corrispondere alla signora Parte_2
la somma di €5.000,00 a soddisfacimento di ogni reciproca pretesa in merito alla Parte_1 regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali;
- Fino al trasferimento dell'immobile come sopra, stante l'assegnazione dello stesso al sig Pt_2
quest'ultimo si farà interamente carico delle spese straordinarie e ordinarie inerenti all'immobile sia pendenti che future.
7) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio relativa ai figli minori e . Per_1 Per_2
8) Spese legali e onorari compensati
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda. Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge. I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole.
La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in camera di consiglio in data 23/12/2025
Il Presidente
RN D'IC
N. 10105 /2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO CON FIGLI MINORI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 5^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. RN D'IC PRESIDENTE
DOTT. Antonella Guerra GIUDICE
DOTT. Silvia Rizzuto GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 3 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data 12/08/2025
, (C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
,(C.F. , nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Danieli Valeria, come da mandato in atti presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi:
, (C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
, (C.F. , nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 celebrato il 01/05/2004 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SAN GIOVANNI
ILARIONE al Num.
3 - PARTE II - SERIE A - ANNO2004 , ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato
Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
2) I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affido Per_1 Per_2
condiviso, con collocamento prevalente presso la residenza della madre. 3) I figli minori e trascorreranno con il padre due pomeriggi a settimana dopo la scuola Per_1 Per_2
con pernottamento infrasettimanale presso il padre come richiesto dai figli stessi al martedì e al venerdì; i figli staranno con il padre a week-end alterni quando il padre li prenderà all'uscita da scuola del venerdì per poi riportarli a scuola il lunedì mattina. La domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
anche le festività natalizie ad anni alterni;
almeno 15 giorni durante le vacanze estive anche non consecutivi.
4) Il padre corrisponderà a titolo di assegno per il mantenimento dei figli minori e Parte_2 Per_1
, alla madre, la somma mensile di euro 500,00 (cinquecento/00), mediante bonifico alla sig.ra Per_2
al giorno 15 di ogni mese con adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT Parte_1
a decorrere dalla sentenza di divorzio, oggi rivalutata;
lo stesso contribuirà inoltre al 50% per le spese straordinarie mediche, scolastiche e di carattere ricreativo, in conformità al protocollo adottato dal
Tribunale di Verona. Salvo le eventuali spese dentistiche e ortodontiche in essere per le quali il padre se ne fa carico al 100%.
5) I coniugi godono di autonomia economica e danno vicendevolmente atto di non avere null'altro a pretendere per qualsiasi titolo essendo già stati tra loro regolati i rapporti patrimoniali pregressi riconfermando quanto già concordato in sede di separazione.
6) In merito alla ex casa coniugale in comproprietà, assegnata al sig. con sentenza di Pt_2 separazione consensuale, le parti concordano quanto segue: la signora si obbliga a Parte_1 trasferire con separato atto notarile da stipularsi entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza di divorzio la quota di ½ al sig che si obbliga ad accettare il trasferimento della quota di Parte_2
immobile già assegnato allo stesso in sede di separazione, così di seguito identificato:
* unità immobiliari site in Comune di San Bonifacio (VR), Località Locara di San Bonifacio (VR), alla via Perarolo n. 61/M, e precisamente:
- appartamento posto al piano primo composto di 2,5 (due virgola cinque) vani catastali;
- locale ad uso autorimessa posto al piano scantinato della superficie catastale complessiva di metri quadrati 17 (diciassette).
Il tutto riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di San Bonifacio (VR) al foglio 12:
- particella 1174 sub 29, via Perarolo n. SNC, piano 1, categoria A/3, classe 3, vani 2,5, superficie catastale metri quadrati 54, R.C. Euro 142,03;
- particella 1174 sub 42, via Perarolo n. SNC, piano S1, categoria C/6, classe 2, consistenza metri quadrati 15, superficie catastale metri quadrati 17, R.C. Euro 27,89.
Il tutto così come proveniente da atto di compravendita rogato dal Notaio , di Persona_3
Vicenza, in data 22 gennaio 2004 repertorio n. 55109, registrato a Vicenza (VI) il 21 febbraio 2004 al n.
870 serie 1T, trascritto a Verona (VR) il giorno 1 marzo 2004 ai numeri 8548 R.G. 5031 R.P. (doc. 7 all.). - Il bene immobile e relativa pertinenza verranno trasferiti a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova con tutti i diritti ed obblighi relativi.
- Le spese per il trasferimento dell'immobile e la relativa pertinenza verranno interamente sostenute dal sig. . Parte_2
- Il trasferimento immobiliare di cui sopra avrà luogo senza spirito di liberalità e a titolo di regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali tra coniugi nell'ambito della separazione/divorzio e quindi in regime di esenzione fiscale ai sensi della L.74/1987.
- Contestualmente alla cessione della quota di cui sopra il sig. procederà all'estinzione Parte_2
totale del mutuo residuo;
- Il sig ontestualmente all'estinzione del mutuo si impegna a corrispondere alla signora Parte_2
la somma di €5.000,00 a soddisfacimento di ogni reciproca pretesa in merito alla Parte_1 regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali;
- Fino al trasferimento dell'immobile come sopra, stante l'assegnazione dello stesso al sig Pt_2
quest'ultimo si farà interamente carico delle spese straordinarie e ordinarie inerenti all'immobile sia pendenti che future.
7) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio relativa ai figli minori e . Per_1 Per_2
8) Spese legali e onorari compensati
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda. Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge. I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole.
La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in camera di consiglio in data 23/12/2025
Il Presidente
RN D'IC