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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/12/2025, n. 1777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1777 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1595/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale della causa n. R.G. 1595/2025 tra
in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1
con il procuratore avv. ZOCCA CARLOTTA
RICORRENTE
e
e Controparte_1 Controparte_2
RESISRENTI - CONTUMACI
Oggi 16 dicembre 2025 ad ore 10:30 innanzi al dott. Melania Schirru, è comparso per l'avv. ZOCCA Parte_1
CARLOTTA.
Nessuno è comparso per i resistenti contumaci e Controparte_1
. Controparte_2
Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante
Consolle.
Il procuratore di parte ricorrente conclude come da ricorso introduttivo.
Il Giudice invita la parte costituita presente a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
pagina 1 di 10 Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Verbale chiuso ad ore 11:20
Il Giudice
dott. Melania Schirru
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, in persona del Giudice dott. Melania Schirru ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1595/2025 promossa da:
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ZOCCA CARLOTTA del Foro di Vicenza ed elettivamente domiciliato, presso il difensore avv. ZOCCA
CARLOTTA
RICORRENTE contro
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) CP_2 C.F._2
RESISTENTI - CONTUMACI
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno
2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
Il ha convenuto in giudizio Parte_1
e richiedendo l'accertamento Controparte_1 Controparte_2
dell'occupazione senza titolo dell'immobile di proprietà di parte ricorrente sito in pagina 3 di 10 – Via Ferrarin n. 10 da parte dei resistenti, ivi attualmente Parte_1
domiciliati, nonché la condanna degli stessi al rilascio dell'immobile ed al pagamento dell'indennità di occupazione da determinarsi nella somma di €
3'600,00 pari alla morosità maturata alla data del ricorso, in violazione a quanto concordato con il a titolo di contributo alle spese, con vittoria di spese Pt_1
di lite.
Il ricorrente ha esposto e documentato di aver assegnava in via provvisoria ed urgente al sig. e suoi familiari, e Controparte_2 Controparte_1 Pt_2
l'immobile per cui è causa, con delibera di Giunta del 05/12/2016 e,
[...]
con successive delibere di Giunta, di aver prorogato tale soluzione abitativa provvisoria ed emergenziale, anche all'esito del decesso della sig.ra e Pt_2
considerate le condizioni economiche del nucleo familiare, fino al 30/06/2024.
Documentava, poi, che, con la delibera di Giunta del 05/12/2016, era stato disposto ed accettato che i resistenti corrispondessero, a titolo di contributo alle spese per l'utilizzo dell'immobile, la somma di € 350,00 mensili, poi ridotta a €.
300,00 (dall'aprile successivamente aumentata ad €. 350,00 (dal dicembre 2022), nuovamente ridotta a €. 300,00 (dal febbraio 2024).
Risulta, inoltre, documentata agli atti la sottoscrizione da parte dei resistenti dei regolamenti d'uso dell'immobile, delle variazioni di spesa concordate e della rinuncia a pretese di natura locatizia.
Tuttavia, i resistenti risultano aver violato il regolamento d'uso dell'alloggio assegnato, omettendo di corrispondere il dovuto a titolo di contributo alle spese e continuando tutt'ora ad occupare arbitrariamente l'immobile rifiutandone la restituzione, nonostante tentativi bonari e diffida formale.
I resistenti, nonostante la regolarità della notifica, non si sono costituiti in giudizio e all'udienza del 03/06/2025 sono stati dichiarati contumaci.
Esperito invano il tentativo di mediazione ex art. 5 D.Lgs. 28/2010 ed escusse le pagina 4 di 10 prove testimoniali ammesse, la causa è stata rinviata per la discussione orale e la pronuncia della sentenza all'udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. È documentalmente dimostrato che l'immobile oggetto di causa, sito in
– Via Ferrarin n. 10, catastalmente individuato al Fg 10 Parte_1
mapp. 392, come da visura agli atti (cfr. doc. 10 fasc. ricorrente) è stato concesso in uso ai resistenti in via provvisoria ed urgente giuste delibere della Giunta
Comunale (cfr. docc. da 1 a 6 fasc. ricorrente) sino al 30/06/2024.
Deve ritenersi parimenti provato che i resistenti, scaduto il termine di concessione in uso, hanno rifiutato la restituzione dell'alloggio, per come risulta dalla messa in mora agli atti (cfr. doc. 9 fasc. ricorrente), abbiano continuato ad occupare il predetto immobile, violando il regolamento d'uso ed omettendo di corrispondere il contributo alle spese, per come dichiarato dalla teste escussa all'udienza del 28/10/2025. Testimone_1
La perdurante occupazione dell'immobile risulta comprovata, inoltre, dalla circostanza che il ricorso introduttivo del presente giudizio sia stato regolarmente notificato ai resistenti presso l'immobile per cui è causa.
Alcun contributo processuale è giunto dai resistenti, che non si sono costituiti nel presente giudizio.
Il ricorrente ha intimato il rilascio dell'immobile (cfr. doc. 5 fasc. ricorrente) ai ricorrenti, che già avevano accettato di rilasciarlo nei termini (cfr. doc. 5 fasc. ricorrente), tuttavia, i medesimi ricorrenti non vi hanno provveduto e continuano ad occupare l'immobile, omettendo il pagamento del dovuto e non preoccupandosi dell'ordinaria manutenzione del medesimo, di modo che le condizioni igienico sanitarie risultano più che precarie (cfr. doc. 7 fasc. ricorrente)
Alla luce delle considerazioni che precedono deve ritenersi la fondatezza delle pagina 5 di 10 domande formulate dal ricorrente di accertamento della occupazione sine titulo da parte di e dell'immobile sito Controparte_1 Controparte_2
in – Via Ferrarin n. 10 e di condanna dei resistenti al rilascio Parte_1
immediato dell'immobile.
In relazione alla domanda di condanna di e Controparte_1
al pagamento di quanto concordato ed insoluto, ad Controparte_2
oggi maturato a titolo di contributo alle spese, deve richiamarsi il recente orientamento della Suprema Corte (cfr. ordinanza n. 12879 del 14 maggio 2025) in merito al pagamento dell'indennità da occupazione dell'immobile ed natura di tale pregiudizio ed ai relativi oneri probatori, con cui è stato composto il contrasto insorto tra l'orientamento espresso sul punto (che aveva anche richiamato la figura del danno in re ipsa) e quello, più rigoroso.
Le più recenti pronunce hanno rilevato, in relazione alla dicotomia danno- evento/danno-conseguenza, che l'evento di danno riguarda non la cosa, ma proprio il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa.
Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del "diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo".
Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire”
(così, Cass. civ. sez. un., 15/11/2022, n. 33645).
Sulla base di tali rilievi la Suprema Corte ha affermato che nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la pagina 6 di 10 concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta;
inoltre, nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.
Attraverso una articolata ricostruzione in merito alla configurabilità del cd. danno in re ipsa nell'ipotesi di occupazione senza titolo dell'immobile, le Sezioni
Unite si sono interrogate sull'individuazione dell'esistenza di un danno risarcibile per il sol fatto che il proprietario sia stato privato a causa della citata occupazione dell'oggetto del suo diritto. La questione di fondo posta attiene, dunque, al quesito se la violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, sia suscettibile di tutela non solo reale ma anche risarcitoria.
Le Sezioni Unite hanno fornito risposta affermativa alla luce dei citati principi enunciati, tuttavia non mediante un riconoscimento della figura del “danno in re ipsa”, piuttosto di quella del “danno presunto” o “danno normale”, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato (Cass. 07/0172021, n. 39; Cass. 20/01/2022, n. 4936; Cass.
22/04/2022, n. 12865), anche sul rilievo, nelle controversie relative alla perdita subita, di una maggiore frequenza dell'onere del convenuto di specifica contestazione della circostanza di pregiudizio allegata e ad una minore frequenza per l'attore dell'onere di provare la circostanza in esame, data la tendenziale normalità del pregiudizio al godimento del proprietario a seguito dell'occupazione abusiva (in tali termini, Cass. civ. sez. un., 15/11/2022, n.
33645).
Al contempo, poiché non è il mero “non uso” ad essere oggetto della pretesa pagina 7 di 10 risarcitoria, bensì la perdita subita che attiene alla compressione e compromissione del godimento, l'attore deve, pur sempre, allegare che intendeva godere del proprio diritto “usando”, in estrema sostanza, lo stesso, circostanza che gli è stata impedita dalla condotta occupativa del convenuto.
Non è, dunque, la mera inerzia ad essere risarcita, ma la negazione, per effetto dell'altrui condotta, della facoltà di utilizzo, manifestazione primaria del diritto di proprietà.
Declinando i predetti principi al caso di specie, deve rilevarsi che parte ricorrente ha provato l'occupazione nel senso citato ed il carattere illegittimo della stessa, nonché la volontà di usufruire dell'immobile, confermata dalle comunicazioni inviate a parte resistente.
Risulta dunque provata l'occupazione dell'immobile di parte ricorrente, da parte dei resistenti, a far data dalla scadenza della delibera di assegnazione e che gli stessi, nonostante i ripetuti solleciti al rilascio, non hanno provveduto a rilasciare l'immobile.
In relazione alla quantificazione dell'indennità, come già osservato, le Sezioni
Unite hanno altresì precisato che “in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato” (Cass. civ., sez. un., 15.11.2022 n.
33645).
In applicazione di tali principi può osservarsi che l'indennità da occupazione sine titulo dell'immobile può essere quantificata in misura pari al contributo spese indicato nelle delibere di assegnazione e proroga (cfr. docc. da 1 a 6 fasc. ricorrente).
Ne consegue che i resistenti devono essere condannati al pagamento, in favore di pagina 8 di 10 parte ricorrente e in via solidale tra loro, dell'indennità quantificata sulla base del contributo spese mensile pattuito sino alla data della presente sentenza, dedotte le somme già versate dai resistenti, ed equitativamente determinata in 5'700,00 a titolo di indennità per occupazione senza titolo;
su tale somma, da ritenersi già espressa in valori attuali - considerata la natura necessariamente equitativa della valutazione di tale danno - sono poi dovuti gli interessi dalla data della presente sentenza al saldo.
Ne consegue che e devono Controparte_1 Controparte_2
essere condannati al rilascio immediato dell'immobile per cui è causa, nonché al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di 5'700,00 in moneta attuale, oltre interessi legali data della presente sentenza al saldo, a titolo di indennità per occupazione senza titolo dell'immobile sito in – Via Piave n. Parte_1
30, catastalmente individuato al Fg 11 mapp. 137.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55; in considerazione del decisum, dell'attività difensiva espletata (in particolare: fase decisoria ridotta) e della scarsa complessità delle questioni trattate, sono liquidate in 125 per spese e in complessivi 2'540,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- accerta l'occupazione senza titolo da parte di (C.F. Controparte_1
) e (C.F. C.F._1 Controparte_2
dell'immobile sito in – Via Ferrarin C.F._2 Parte_1
n. 10, catastalmente individuato al Fg 10 mapp. 392, e condanna i resistenti al pagina 9 di 10 rilascio immediato del predetto immobile, libero da persone e cose;
- condanna (C.F. ) e Controparte_1 C.F._1 [...]
(C.F. al pagamento, in via solidale tra CP_2 C.F._2
loro, in favore di in persona del Parte_1
Sindaco pro tempore della somma di 5'700,00 a titolo di indennità di occupazione, oltre accessori come da parte motiva;
- condanna i resistenti, in via solidale tra loro, a rifondere parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in 125,00 per spese e in complessivi 2'540,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Vicenza, il 16 dicembre 2025.
Il Giudice
- Dott. Melania Schirru -
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale della causa n. R.G. 1595/2025 tra
in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1
con il procuratore avv. ZOCCA CARLOTTA
RICORRENTE
e
e Controparte_1 Controparte_2
RESISRENTI - CONTUMACI
Oggi 16 dicembre 2025 ad ore 10:30 innanzi al dott. Melania Schirru, è comparso per l'avv. ZOCCA Parte_1
CARLOTTA.
Nessuno è comparso per i resistenti contumaci e Controparte_1
. Controparte_2
Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante
Consolle.
Il procuratore di parte ricorrente conclude come da ricorso introduttivo.
Il Giudice invita la parte costituita presente a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
pagina 1 di 10 Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Verbale chiuso ad ore 11:20
Il Giudice
dott. Melania Schirru
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, in persona del Giudice dott. Melania Schirru ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1595/2025 promossa da:
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ZOCCA CARLOTTA del Foro di Vicenza ed elettivamente domiciliato, presso il difensore avv. ZOCCA
CARLOTTA
RICORRENTE contro
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) CP_2 C.F._2
RESISTENTI - CONTUMACI
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno
2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
Il ha convenuto in giudizio Parte_1
e richiedendo l'accertamento Controparte_1 Controparte_2
dell'occupazione senza titolo dell'immobile di proprietà di parte ricorrente sito in pagina 3 di 10 – Via Ferrarin n. 10 da parte dei resistenti, ivi attualmente Parte_1
domiciliati, nonché la condanna degli stessi al rilascio dell'immobile ed al pagamento dell'indennità di occupazione da determinarsi nella somma di €
3'600,00 pari alla morosità maturata alla data del ricorso, in violazione a quanto concordato con il a titolo di contributo alle spese, con vittoria di spese Pt_1
di lite.
Il ricorrente ha esposto e documentato di aver assegnava in via provvisoria ed urgente al sig. e suoi familiari, e Controparte_2 Controparte_1 Pt_2
l'immobile per cui è causa, con delibera di Giunta del 05/12/2016 e,
[...]
con successive delibere di Giunta, di aver prorogato tale soluzione abitativa provvisoria ed emergenziale, anche all'esito del decesso della sig.ra e Pt_2
considerate le condizioni economiche del nucleo familiare, fino al 30/06/2024.
Documentava, poi, che, con la delibera di Giunta del 05/12/2016, era stato disposto ed accettato che i resistenti corrispondessero, a titolo di contributo alle spese per l'utilizzo dell'immobile, la somma di € 350,00 mensili, poi ridotta a €.
300,00 (dall'aprile successivamente aumentata ad €. 350,00 (dal dicembre 2022), nuovamente ridotta a €. 300,00 (dal febbraio 2024).
Risulta, inoltre, documentata agli atti la sottoscrizione da parte dei resistenti dei regolamenti d'uso dell'immobile, delle variazioni di spesa concordate e della rinuncia a pretese di natura locatizia.
Tuttavia, i resistenti risultano aver violato il regolamento d'uso dell'alloggio assegnato, omettendo di corrispondere il dovuto a titolo di contributo alle spese e continuando tutt'ora ad occupare arbitrariamente l'immobile rifiutandone la restituzione, nonostante tentativi bonari e diffida formale.
I resistenti, nonostante la regolarità della notifica, non si sono costituiti in giudizio e all'udienza del 03/06/2025 sono stati dichiarati contumaci.
Esperito invano il tentativo di mediazione ex art. 5 D.Lgs. 28/2010 ed escusse le pagina 4 di 10 prove testimoniali ammesse, la causa è stata rinviata per la discussione orale e la pronuncia della sentenza all'udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. È documentalmente dimostrato che l'immobile oggetto di causa, sito in
– Via Ferrarin n. 10, catastalmente individuato al Fg 10 Parte_1
mapp. 392, come da visura agli atti (cfr. doc. 10 fasc. ricorrente) è stato concesso in uso ai resistenti in via provvisoria ed urgente giuste delibere della Giunta
Comunale (cfr. docc. da 1 a 6 fasc. ricorrente) sino al 30/06/2024.
Deve ritenersi parimenti provato che i resistenti, scaduto il termine di concessione in uso, hanno rifiutato la restituzione dell'alloggio, per come risulta dalla messa in mora agli atti (cfr. doc. 9 fasc. ricorrente), abbiano continuato ad occupare il predetto immobile, violando il regolamento d'uso ed omettendo di corrispondere il contributo alle spese, per come dichiarato dalla teste escussa all'udienza del 28/10/2025. Testimone_1
La perdurante occupazione dell'immobile risulta comprovata, inoltre, dalla circostanza che il ricorso introduttivo del presente giudizio sia stato regolarmente notificato ai resistenti presso l'immobile per cui è causa.
Alcun contributo processuale è giunto dai resistenti, che non si sono costituiti nel presente giudizio.
Il ricorrente ha intimato il rilascio dell'immobile (cfr. doc. 5 fasc. ricorrente) ai ricorrenti, che già avevano accettato di rilasciarlo nei termini (cfr. doc. 5 fasc. ricorrente), tuttavia, i medesimi ricorrenti non vi hanno provveduto e continuano ad occupare l'immobile, omettendo il pagamento del dovuto e non preoccupandosi dell'ordinaria manutenzione del medesimo, di modo che le condizioni igienico sanitarie risultano più che precarie (cfr. doc. 7 fasc. ricorrente)
Alla luce delle considerazioni che precedono deve ritenersi la fondatezza delle pagina 5 di 10 domande formulate dal ricorrente di accertamento della occupazione sine titulo da parte di e dell'immobile sito Controparte_1 Controparte_2
in – Via Ferrarin n. 10 e di condanna dei resistenti al rilascio Parte_1
immediato dell'immobile.
In relazione alla domanda di condanna di e Controparte_1
al pagamento di quanto concordato ed insoluto, ad Controparte_2
oggi maturato a titolo di contributo alle spese, deve richiamarsi il recente orientamento della Suprema Corte (cfr. ordinanza n. 12879 del 14 maggio 2025) in merito al pagamento dell'indennità da occupazione dell'immobile ed natura di tale pregiudizio ed ai relativi oneri probatori, con cui è stato composto il contrasto insorto tra l'orientamento espresso sul punto (che aveva anche richiamato la figura del danno in re ipsa) e quello, più rigoroso.
Le più recenti pronunce hanno rilevato, in relazione alla dicotomia danno- evento/danno-conseguenza, che l'evento di danno riguarda non la cosa, ma proprio il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa.
Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del "diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo".
Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire”
(così, Cass. civ. sez. un., 15/11/2022, n. 33645).
Sulla base di tali rilievi la Suprema Corte ha affermato che nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la pagina 6 di 10 concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta;
inoltre, nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.
Attraverso una articolata ricostruzione in merito alla configurabilità del cd. danno in re ipsa nell'ipotesi di occupazione senza titolo dell'immobile, le Sezioni
Unite si sono interrogate sull'individuazione dell'esistenza di un danno risarcibile per il sol fatto che il proprietario sia stato privato a causa della citata occupazione dell'oggetto del suo diritto. La questione di fondo posta attiene, dunque, al quesito se la violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, sia suscettibile di tutela non solo reale ma anche risarcitoria.
Le Sezioni Unite hanno fornito risposta affermativa alla luce dei citati principi enunciati, tuttavia non mediante un riconoscimento della figura del “danno in re ipsa”, piuttosto di quella del “danno presunto” o “danno normale”, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato (Cass. 07/0172021, n. 39; Cass. 20/01/2022, n. 4936; Cass.
22/04/2022, n. 12865), anche sul rilievo, nelle controversie relative alla perdita subita, di una maggiore frequenza dell'onere del convenuto di specifica contestazione della circostanza di pregiudizio allegata e ad una minore frequenza per l'attore dell'onere di provare la circostanza in esame, data la tendenziale normalità del pregiudizio al godimento del proprietario a seguito dell'occupazione abusiva (in tali termini, Cass. civ. sez. un., 15/11/2022, n.
33645).
Al contempo, poiché non è il mero “non uso” ad essere oggetto della pretesa pagina 7 di 10 risarcitoria, bensì la perdita subita che attiene alla compressione e compromissione del godimento, l'attore deve, pur sempre, allegare che intendeva godere del proprio diritto “usando”, in estrema sostanza, lo stesso, circostanza che gli è stata impedita dalla condotta occupativa del convenuto.
Non è, dunque, la mera inerzia ad essere risarcita, ma la negazione, per effetto dell'altrui condotta, della facoltà di utilizzo, manifestazione primaria del diritto di proprietà.
Declinando i predetti principi al caso di specie, deve rilevarsi che parte ricorrente ha provato l'occupazione nel senso citato ed il carattere illegittimo della stessa, nonché la volontà di usufruire dell'immobile, confermata dalle comunicazioni inviate a parte resistente.
Risulta dunque provata l'occupazione dell'immobile di parte ricorrente, da parte dei resistenti, a far data dalla scadenza della delibera di assegnazione e che gli stessi, nonostante i ripetuti solleciti al rilascio, non hanno provveduto a rilasciare l'immobile.
In relazione alla quantificazione dell'indennità, come già osservato, le Sezioni
Unite hanno altresì precisato che “in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato” (Cass. civ., sez. un., 15.11.2022 n.
33645).
In applicazione di tali principi può osservarsi che l'indennità da occupazione sine titulo dell'immobile può essere quantificata in misura pari al contributo spese indicato nelle delibere di assegnazione e proroga (cfr. docc. da 1 a 6 fasc. ricorrente).
Ne consegue che i resistenti devono essere condannati al pagamento, in favore di pagina 8 di 10 parte ricorrente e in via solidale tra loro, dell'indennità quantificata sulla base del contributo spese mensile pattuito sino alla data della presente sentenza, dedotte le somme già versate dai resistenti, ed equitativamente determinata in 5'700,00 a titolo di indennità per occupazione senza titolo;
su tale somma, da ritenersi già espressa in valori attuali - considerata la natura necessariamente equitativa della valutazione di tale danno - sono poi dovuti gli interessi dalla data della presente sentenza al saldo.
Ne consegue che e devono Controparte_1 Controparte_2
essere condannati al rilascio immediato dell'immobile per cui è causa, nonché al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di 5'700,00 in moneta attuale, oltre interessi legali data della presente sentenza al saldo, a titolo di indennità per occupazione senza titolo dell'immobile sito in – Via Piave n. Parte_1
30, catastalmente individuato al Fg 11 mapp. 137.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55; in considerazione del decisum, dell'attività difensiva espletata (in particolare: fase decisoria ridotta) e della scarsa complessità delle questioni trattate, sono liquidate in 125 per spese e in complessivi 2'540,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- accerta l'occupazione senza titolo da parte di (C.F. Controparte_1
) e (C.F. C.F._1 Controparte_2
dell'immobile sito in – Via Ferrarin C.F._2 Parte_1
n. 10, catastalmente individuato al Fg 10 mapp. 392, e condanna i resistenti al pagina 9 di 10 rilascio immediato del predetto immobile, libero da persone e cose;
- condanna (C.F. ) e Controparte_1 C.F._1 [...]
(C.F. al pagamento, in via solidale tra CP_2 C.F._2
loro, in favore di in persona del Parte_1
Sindaco pro tempore della somma di 5'700,00 a titolo di indennità di occupazione, oltre accessori come da parte motiva;
- condanna i resistenti, in via solidale tra loro, a rifondere parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in 125,00 per spese e in complessivi 2'540,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Vicenza, il 16 dicembre 2025.
Il Giudice
- Dott. Melania Schirru -
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