Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 402
CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026

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    Illegittimità del provvedimento di rigetto per violazione dell'art.54 bis del DPR 633/72

    Il giudice ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, dato che l'Agenzia delle Entrate ha disposto lo sgravio integrale della cartella di pagamento, rendendo ininfluente la decisione sulla comunicazione di irregolarità. Le spese sono state compensate come richiesto e convenuto dalle parti.

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    Violazione del procedimento

    Il giudice ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, dato che l'Agenzia delle Entrate ha disposto lo sgravio integrale della cartella di pagamento, rendendo ininfluente la decisione sulla comunicazione di irregolarità. Le spese sono state compensate come richiesto e convenuto dalle parti.

  • Altro
    Mancanza dei presupposti di legge

    Il giudice ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, dato che l'Agenzia delle Entrate ha disposto lo sgravio integrale della cartella di pagamento, rendendo ininfluente la decisione sulla comunicazione di irregolarità. Le spese sono state compensate come richiesto e convenuto dalle parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 402
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento
    Numero : 402
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

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