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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 402/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SEGRETO GIUSEPPE, Presidente NOTO ANTONINO, Relatore GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 460/2025 depositato il 06/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO AUTOTUT IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 118/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato: comunicano la cessata materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società contribuente indicata in epigrafe ha impugnato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate il provvedimento di rigetto espresso della richiesta di autotutela della comunicazione d'irregolarità codice atto n.05024302225 – Modello IVA/2022 a.i.
2021 notificata a mezzo pec il 16.01.2025.
La suddetta ricorrente ha proposto ricorso per i seguenti motivi:
- Illegittimità del provvedimento di rigetto per violazione dell'art.54 bis del DPR
633/72;
- Violazione del procedimento;
- Mancanza dei presupposti di legge.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio controdeducendo.
All'udienza del 26.01.2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate ha depositato nel presente procedimento la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite datata 07.01.2026.
Nella suddetta istanza l'ufficio ha precisato che la comunicazione d'irregolarità codice atto n.05024302225 – Modello IVA/2022 a.i. 2021 è stata emessa a seguito della liquidazione automatizzata della dichiarazione IVA presentata dalla ricorrente per l'anno 2021 e che nella controversia successivamente incardinata avverso la cartella di pagamento, iscritta al n. R.G.R. 2037/2025 sez. 3^ di questa Corte, riliquidando la dichiarazione IVA presentata per l'anno d'imposta 2021, è pervenuto allo sgravio integrale della stessa.
Tale provvedimento esplica i suoi effetti anche in relazione alla presente controversia riguardante la legittimità della comunicazione di irregolarità prodromica alla medesima cartella di pagamento.
Pertanto, in ragione dell'intervenuto sgravio, la fattispecie di che trattasi rientra nella previsione normativa di cui all'art.46 del D. Lgs. 546/92. Alla odierna pubblica udienza il difensore della parte ricorrente ha confermato la intervenuta cessazione della materia del contendere, dunque, come formalmente reso noto dalle parti in causa, essendo venuto meno l'interesse ad una pronuncia per la intervenuta cessazione della materia del contendere, il giudizio può dichiararsi estinto con la compensazione delle spese, come chiesto e convenuto dalle stesse parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso in Agrigento il 26.01.2026
Il Giudice estensore Il Presidente
NT NO SE RE
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SEGRETO GIUSEPPE, Presidente NOTO ANTONINO, Relatore GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 460/2025 depositato il 06/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO AUTOTUT IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 118/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato: comunicano la cessata materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società contribuente indicata in epigrafe ha impugnato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate il provvedimento di rigetto espresso della richiesta di autotutela della comunicazione d'irregolarità codice atto n.05024302225 – Modello IVA/2022 a.i.
2021 notificata a mezzo pec il 16.01.2025.
La suddetta ricorrente ha proposto ricorso per i seguenti motivi:
- Illegittimità del provvedimento di rigetto per violazione dell'art.54 bis del DPR
633/72;
- Violazione del procedimento;
- Mancanza dei presupposti di legge.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio controdeducendo.
All'udienza del 26.01.2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate ha depositato nel presente procedimento la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite datata 07.01.2026.
Nella suddetta istanza l'ufficio ha precisato che la comunicazione d'irregolarità codice atto n.05024302225 – Modello IVA/2022 a.i. 2021 è stata emessa a seguito della liquidazione automatizzata della dichiarazione IVA presentata dalla ricorrente per l'anno 2021 e che nella controversia successivamente incardinata avverso la cartella di pagamento, iscritta al n. R.G.R. 2037/2025 sez. 3^ di questa Corte, riliquidando la dichiarazione IVA presentata per l'anno d'imposta 2021, è pervenuto allo sgravio integrale della stessa.
Tale provvedimento esplica i suoi effetti anche in relazione alla presente controversia riguardante la legittimità della comunicazione di irregolarità prodromica alla medesima cartella di pagamento.
Pertanto, in ragione dell'intervenuto sgravio, la fattispecie di che trattasi rientra nella previsione normativa di cui all'art.46 del D. Lgs. 546/92. Alla odierna pubblica udienza il difensore della parte ricorrente ha confermato la intervenuta cessazione della materia del contendere, dunque, come formalmente reso noto dalle parti in causa, essendo venuto meno l'interesse ad una pronuncia per la intervenuta cessazione della materia del contendere, il giudizio può dichiararsi estinto con la compensazione delle spese, come chiesto e convenuto dalle stesse parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso in Agrigento il 26.01.2026
Il Giudice estensore Il Presidente
NT NO SE RE