Art. 5.
Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per gli affari esteri, sentito il Ministro per la pubblica istruzione, presentera' al Parlamento una relazione contenente il primo programma di massima degli interventi. Dei programmi successivi si dara' analogamente notizia nella relazione allo stato annuale di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.
Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per gli affari esteri, sentito il Ministro per la pubblica istruzione, presentera' al Parlamento una relazione contenente il primo programma di massima degli interventi. Dei programmi successivi si dara' analogamente notizia nella relazione allo stato annuale di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.