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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 03/02/2026, n. 1703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1703 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1703/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GENOVESE ANTONIETTA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18322/2025 depositato il 30/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO DI PA BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: si riporta agli atti ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava il sollecito di pagamento indicato in epigrafe, con il quale veniva chiesto il pagamento della somma di € 666,36 per mancato pagamento tassa auto diverse annualità.
A sostegno del ricorso eccepiva la mancata notifica dell'avviso bonario, atto prodromico alla formazione del ruolo.
Eccepiva la intervenuta prescrizione, in assenza di atti interruttivi.
Si costituivano le resistenti contestando i motivi di ricorso
All'udienza del 29 gennaio 2026 la causa veniva decisa come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi che risulta dagli atti la intervenuta notifica delle cartelle di pagamento;
infatti, la cartella n.
07120240031365869000 è stata notificata a mezzo pec il 18/03/2024; la Cartella n. 07120250069007808000
è stata notificata a mezzo pec il 28/0372025 alla casella pec del ricorrente come risultante dalla scheda
INIPEC.
L'omessa impugnativa delle predette cartelle ha comportato la cristallizzazione del credito vantato.
Appare dunque priva di pregio l'eccezione di prescrizione, non essendo trascorsi 3 anni dalla notifica delle cartelle che, come si è detto, sono divenute definitive.
Non risulta fondata l'argomentazione di parte ricorrente in ordine alla necessità di un prodromico avviso bonario, non prescritto da alcuna normativa dopo la definitività delle cartelle.
Prive di pregio appaiono dunque le eccezioni di parte ricorrente, sia quella di omessa notifica degli atti prodromici, sia quella di prescrizione;
stante l'omessa impugnazione della cartellala pretesa tributaria ivi indicata si è cristallizzata e non può più essere messa in discussione.
Si ritengono assorbite le altre questioni
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 300,00, oltre oneri accessori, se dovuti
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GENOVESE ANTONIETTA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18322/2025 depositato il 30/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO DI PA BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: si riporta agli atti ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava il sollecito di pagamento indicato in epigrafe, con il quale veniva chiesto il pagamento della somma di € 666,36 per mancato pagamento tassa auto diverse annualità.
A sostegno del ricorso eccepiva la mancata notifica dell'avviso bonario, atto prodromico alla formazione del ruolo.
Eccepiva la intervenuta prescrizione, in assenza di atti interruttivi.
Si costituivano le resistenti contestando i motivi di ricorso
All'udienza del 29 gennaio 2026 la causa veniva decisa come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi che risulta dagli atti la intervenuta notifica delle cartelle di pagamento;
infatti, la cartella n.
07120240031365869000 è stata notificata a mezzo pec il 18/03/2024; la Cartella n. 07120250069007808000
è stata notificata a mezzo pec il 28/0372025 alla casella pec del ricorrente come risultante dalla scheda
INIPEC.
L'omessa impugnativa delle predette cartelle ha comportato la cristallizzazione del credito vantato.
Appare dunque priva di pregio l'eccezione di prescrizione, non essendo trascorsi 3 anni dalla notifica delle cartelle che, come si è detto, sono divenute definitive.
Non risulta fondata l'argomentazione di parte ricorrente in ordine alla necessità di un prodromico avviso bonario, non prescritto da alcuna normativa dopo la definitività delle cartelle.
Prive di pregio appaiono dunque le eccezioni di parte ricorrente, sia quella di omessa notifica degli atti prodromici, sia quella di prescrizione;
stante l'omessa impugnazione della cartellala pretesa tributaria ivi indicata si è cristallizzata e non può più essere messa in discussione.
Si ritengono assorbite le altre questioni
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 300,00, oltre oneri accessori, se dovuti