Sentenza breve 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 20/02/2026, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00349/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00136/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 136 del 2026, proposto dal sig. TE ER, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Amalfi, non costituito in giudizio;
Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Salerno, al c.so Vittorio Emanuele, 58;
avverso e per l’annullamento – previa sospensione
a – del provvedimento prot. n. 21967 del 25.11.2025, con il quale il Comune di Amalfi, con riferimento alla s.c.i.a. edilizia depositata dal ricorrente, ha comunicato che “ l’intervento, ove eseguito in carenza del necessario titolo abilitativo, risulterà privo di qualsivoglia legittimità paesaggistica, con conseguente applicazione delle misure repressive previste dall’ordinamento ”;
b – ove e per quanto occorra, della nota della Soprintendenza prot. n. 30383 del 17.12.2025; c – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 20489 del 04.11.2025, successivamente notificata, con la quale il Comune di Amalfi ha invitato il ricorrente a trasmettere l’istanza di autorizzazione paesaggistica; d - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. OB RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con istanza del 4.10.2025 parte ricorrente ha segnalato la realizzazione di “ opere di manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro conservativo e del paesaggio, volte alla messa in sicurezza e al recupero funzionale ed ambientale ”.
Il Comune di Amalfi, con nota del 4.11.2025, ha riscontrato la SCIA:
rappresentando al Segnalante la necessità di avviare il subprocedimento di autorizzazione paesaggistica, trattandosi di “ opere di manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro conservativo e del paesaggio volte alla messa in sicurezza e al recupero funzionale ed ambientale di porzione di un fondo ubicato in Via Maestra dei Villaggi", per i quali si dichiara che "le opere in progetto sono espressamente ricomprese fra quelle di cui ai punti A.3, A.12, A.13, A.15, A.19, A.26 di cui alla Tabella A (D.Lgs. 222/2016). Pertanto esse sono libere dal punto di vista paesaggistico e non necessitano dell'autorizzazione di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. ed i." (cfr. relazione tecnica e relazione asseverata)” ;
e di conseguenza comunicando la trasmissione degli atti alla competente Soprintendenza premessa la sua qualità di Responsabile del Procedimento Paesaggistico, in forza della quale “verifica formalmente e preventivamente, ai sensi dell'art. 146, comma 7 del D.lgs. 42/2004 s.m.i., se nelle istanze pervenute a codesta Amministrazione ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1 lettere b), c) e d), nonché del Dpr 31/2017 (Allegato A). Ciò in virtù della condizione sancita dal medesimo decreto legislativo al comma 4 secondo cui "L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio ”;
2. A detta comunicazione rispondeva la ricorrente con la nota del 17.11.2025 assunta al prot. n. 21225/2025 nella quale, sostanzialmente, si doleva dell’erroneità delle considerazioni svolte dal Comune in ordine alla necessità di munirsi di autorizzazione paesaggistica e, in ogni caso, rappresentava che “Anche a voler aderire all'invito di intraprendere l'iter ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04, non si ritiene di poter correre il rischio di sospendere per mesi un intervento su un'area che è in procinto di subire ulteriori fenomeni di crollo nell'approssimarsi delle intense precipitazioni proprie della stagione invernale”.
3. La Soprintendenza, parimenti destinataria della comunicazione del tecnico dell’interessato, con nota del 25.11.2025, rilevava che “le dichiarazioni de! tecnico incaricato non rivestono alcuna valenza probatoria in merito tenuto conto che il responsabile paesaggistico comunale ha effettuato le verifiche di competenza, tantomeno dette verifiche possono essere attuate dal responsabile del settore edilizio-urbanistico comunale atteso che il D. Lgs. 42/2004 ordina espressamente che venga garantita la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia ”. Quanto alla somma urgenza delle opere affermata dalla relazione tecnica dell’interessato, la Soprintendenza rilevava che “ detto regime si avvera nei casi in cui un evento sia riconducibile a circostanze impreviste, imprevedibili o comunque non note all'Amministrazione, che comportino uno stato di imminente e concreto pericolo di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, adeguatamente documentato e motivato. In detti casi di "somma urgenza", al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità, le opere devono essere limitate a quelle strettamente necessarie e devono essere caratterizzate da provvisorietà, immediatezza e proporzionalità. La somma urgenza si differenzia dalla fattispecie del caso di "Massima urgenza" (intervento da programmare e progettare in tempi ristretti al fine di mettere in sicurezza un'area) ovvero dagli interventi di completamento, nella fattispecie di “urgenza”. Detti interventi devono essere programmati, progettati ed eseguiti con procedure ordinarie di urgenza, come previsti dal Codice del paesaggio”.
4. Con l’atto impugnato in via principale (nota prot. n. 21927/2025), il Comune, infine, definiva negativamente il procedimento rilevando che “l’intervento, ove eseguito in carenza del necessario titolo abilitativo risulterà privo di qualsivoglia legittimità paesaggistica, con conseguente applicazione delle misure repressive previste dall'ordinamento, e si invita il Responsabile del Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Protezione Civile, arch. G. Caso, a procedere secondo le vigenti disposizioni normative in materia, ivi comprese, ove ne ricorrano i presupposti, l'adozione dei provvedimenti repressivi e sanzionatori previsti dal D.P.R. 380/2001 e dal D.Lgs. 42/2004 e s.m.i…”.
5. L’ER, a questo punto, insorgeva avverso l’atto introducendo il ricorso odierno, affidato a sette motivi così rubricati “I. VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 19 DELLA L. N. 241/1990) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA - ERRONEITA’ – SVIAMENTO) - INCOMPETENZA; II. VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 19 DELLA L. N. 241/1990) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA - ERRONEITA’ MANIFESTA - TRAVISAMENTO); VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO; III.VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 7, 19 e 21 NONIES DELLA L. N. 241/1990) - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA-DEL PRESUPPOSTO-SVIAMENTO- ERRONEITA’- PERPLESSITA’); IV. VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 7, 19 E 21 NONIES DELLA L. N. 241/1990)-VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA - DEL PRESUPPOSTO – SVIAMENTO - ERRONEITA’- PERPLESSITA’); V.VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 19 E SS. DELLA L. N. 241/1990 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3 E SS. L. N. 241/1990) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO - DI ISTRUTTORIA - ERRONEITA’ - SVIAMENTO; VI. VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 10 BIS DELLA L. N. 241/1990) ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO- DI ISTRUTTORIA - ERRONEITA’ - SVIAMENTO) - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO; VII.VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 19 DELLA L. N. 241/1990); VII. ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – D’ ISTRUTTORIA - ERRONEITA’ - SVIAMENTO) - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO; VIII.VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 19 DELLA L. N. 241/1990) ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO - D’ISTRUTTORIA - ERRONEITA’ - SVIAMENTO) ”.
5.1 In estrema sintesi parte ricorrente ha assunto che per la tipologia di opere di ripristino in questione non sarebbe stata necessaria l’autorizzazione paesaggistica con la conseguenza che il diniego sarebbe stato tardivo tenuto conto che veniva espresso dopo il trascorrere del trentesimo giorno, quando ormai si era formato il titolo per silentium .
5.2 Il Comune, regolarmente intimato non si è costituito in giudizio, mentre la Soprintendenza si è costituita con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, rilevando la legittimità del proprio intervento nel procedimento, peraltro non qualificabile come atto provvedimentale, e, comunque rilevando la legittimità del provvedimento comunale impugnato in prima battuta dal ricorrente.
6. All’odierna udienza cautelare, sentite le parti come da verbale in atti, alle quali è stato altresì avviso della possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, la causa è stata posta in decisione.
7. Come preannunciato in udienza sussistono i presupposti per l’emissione di una decisione in forma semplificata stante la manifesta infondatezza del ricorso.
7.1 Occorre da subito affrontare e respingere la censura di tardività del riscontro comunale in quanto potenzialmente dirimente. In primo luogo al momento della trasmissione della richiesta di chiarimenti non potevano dirsi trascorsi trenta giorni ai fini del perfezionamento della SCIA, in quanto il ricorrente non aveva fornito tutti gli elementi documentali necessari alla disamina. Sul punto basti aver riguardo al rilievo contenuto nella nota prot. 20489 del 4.11.2025 nella quale, come prima considerazione, il Comune rilevava che alla SCIA sarebbe mancata “la documentazione grafica e descrittiva allegata, documentazione che possa consentire di accertare la configurazione e la consistenza del preesistente” . Si trattava di documentazione decisiva posto che, proprio ai fini della valutazione circa la necessità di ottenere l’autorizzazione paesaggistica, il Comune avrebbe avuto necessità di confrontare lo stato dei luoghi preesistente con quello modificato a seguito delle opere. Né potrebbe sostenersi in senso contrario, come invece afferma il ricorrente, (capo 7.5 del ricorso) che “ lo stato legittimo deve essere accertato in relazione ai titoli abilitativi conseguiti, non alla documentazione grafica e descrittiva allegata all’istanza del privato” .
7.2 Le questioni vanno poste su un piano del tutto diverso rispetto alla prospettazione attorea: il Comune necessitava di documentazione, non fornita, per verificare l’effettiva tipologia ed entità delle opere eseguite, a fortiori perché si trattava, sostanzialmente, di una sostituzione di opere preesistenti. Rispetto a queste evenienze vale osservare che, ai fini del decorso del termine di controllo “ordinario” della SCIA “In caso di S.C.I.A./D.I.A. inesatta o incompleta sussiste comunque il potere dell'Amministrazione di inibire l'attività, ritenendosi necessaria, ai fini del decorso del termine di controllo ordinario di cui all'art. 19, comma 3, della Legge n. 241/1990, infatti, la completezza e la veridicità delle dichiarazioni contenute nella autocertificazione.” (T.A.R. Napoli Campania sez. II, n. 1223/2025). Nel caso in esame la questione posta dal Comune riguardava, per l’appunto, la necessità di ottenere una documentazione completa per poter svolgere il necessario controllo. Di conseguenza il richiamo allo “ stato legittimo ” svolto nel precitato capo del ricorso si presenta inconferente, prima ancora che infondato.
7.3 Circa il termine giova peraltro osservare che il Comune aveva attivato la prescritta valutazione di competenza della Soprintendenza; in disparte il fatto che, hic et nunc , vi fossero o meno i presupposti per ritenere necessaria la predetta autorizzazione, il termine di formazione del titolo per silentium , in presenza di un vincolo oggettivamente esistente non decorreva, in quanto ai sensi del comma 7 dell’art. 146 “7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo”.
8. Nel merito il ricorso è infondato.
8.1 Ai fini della definizione della controversia occorre entrare nel merito delle valutazioni comunali, inserite peraltro in un atto plurimotivato, con la conseguenza che la legittimità di una sola delle motivazioni di rigetto risulta ex se idonea a sorreggere la legittimità dell’intero atto impugnato.
8.2 Premette il Collegio che “ L’accertamento, in punto di fatto, della riconducibilità degli interventi eseguiti in area sottoposta a vincolo paesaggistico nel novero di quelli non soggetti ad autorizzazione (cioè quelli di cui all'elenco allegato sub A al d.P.R. n. 31/2017) o tra quelli di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato (di cui all'elenco allegato sub B del medesimo regolamento), deve essere condotto attenendosi a una interpretazione logico sistematica di carattere finalistico delle disposizioni del regolamento, che determini l'applicazione delle disposizioni derogatorie solamente agli interventi di lieve entità, ossia gli interventi che per tipologia, caratteristiche e contesto in cui si inseriscono non siano idonei a pregiudicare i valori paesaggistici tutelati dal vincolo ” (Cassazione penale sez. III, 14/09/2022, n. 36545).
8.3 Giova poi rilevare come più volte affermato in giurisprudenza e come ben ribadito nella nota comunale, che gli interventi e le opere realizzati o da realizzare in area paesaggisticamente vincolata vanno valutati in sede di accertamento nel loro insieme, al fine di rilevare la necessità di ottenere la previa autorizzazione paesaggistica. Del resto la giurisprudenza sul punto è chiara: “ Laddove si debba valutare un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere, deve effettuarsi una valutazione globale delle stesse, atteso che la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprendere l'effettiva portata dell'operazione. Il che conduce ad escludere che il coacervo di opere contestato possa essere ritenuto irrilevante sul piano della tutela paesaggistica e della modifica dell'assetto del territorio ovvero che possa essere ricompreso sotto lo scudo dell'art. 149, d.lg. n. 42 del 2004, che sottrae alla necessità dell'autorizzazione interventi a carattere manutentivo o di restauro, che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, fermo che a tale conclusione si perviene anche a voler considerare le stesse singolarmente, ove si abbia presente che, ciascuna di esse, comporta incisive modifiche degli esterni” (T.A.R. Napoli Campania sez. VI, n. 2433/2016).
9. Ciò detto, le censure mosse dal ricorrente sono infondate già avuto riguardo alle opere di rifacimento dei muri di contenimento previste nella SCIA (cfr. rel. alla SCIA pagg. 36 e ss). Secondo parte ricorrente le stesse sarebbero state assentibili in quanto rientranti nel catalogo di cui alla Tabella A. 13 “ interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti che non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici”.
A fronte di questa prospettazione il Collegio condivide l’obiezione mossa dal Comune il quale ha rilevato come le opere in discorso non fossero ascrivibili a una mera manutenzione, già perché, a tacer d’altro, si trattava di “ ricostruzione di muri di contenimento senza peraltro… dimostrare la configurazione e la consistenza di quanto preesistente, nonché della realizzazione di ulteriori pergolati e parapetti” . Il che già conduce a ritenere, assecondando le considerazioni svolte dal Comune, che la complessiva attività svolta non fosse riconducibile ad interventi di mera urgenza.
Nello stesso senso mette conto richiamare alcuni brani della stessa relazione tecnica allegata alla SCIA, nella quale in proposito : si precisava che gli interventi sarebbero, tra l’altro consistiti, in “..idonee paratie ..eventualmente cooperanti con idonee reti metalliche.. ”; si prevedeva, previa autorizzazione sismica la realizzazione di “ opere strutturali ..costituenti piano di fondazione per i successivi terrazzamenti ” e quindi che “ le strutture dei terrazzamenti saranno realizzate in muratura in c.a. rivestita in pietre” ed inoltre che “ le strutture dei terrazzamenti saranno realizzate in mutatura in c.a. rivestita in pietrame di calcare con relative costole d’irrigidimento a tergo….”; infine si segnalava la “ realizzazione di tipici pergolati…..lignei di sussidio alla coltivazione ” oltre che la …messa in sicurezza dei terrazzamenti con scale e parapetti…”
Peraltro, nella nota del 4.11.2025 il Comune, nello svolgere, tra le altre, le considerazioni appena esposte chiedeva all’interessato di produrre, sostanzialmente, di fornire documentazione atta a “ dimostrare la configurazione e la consistenza di quanto preesistente ”.
A fronte di tali e in parte già richiamati rilievi, prima in sede di riscontro procedimentale e poi nel gravame introduttivo, il ricorrente non ha fornito indicazioni decisive, limitandosi a contestare la ricostruzione e la riconduzione delle opere alle categorie indicate nelle Tabelle allegate alla DPR n. 31/2017. Basti aver riguardo, in proposito, alla richiesta di indicazioni idonee a “ dimostrare la configurazione e la consistenza di quanto preesistente ”.
9.1 In questo contesto, ad avviso del Collegio non convince la prospettazione attorea, che ritiene di potere ascrivere le opere realizzate alle previsioni di cui all' A) del d.P.R. n. 31/2017, quali interventi la cui esecuzione non avrebbe richiesto nemmeno il previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in forma semplificata.
9.2 Diversamente, come correttamente rilevato nella nota comunale del 17.11.2025 impugnata, la tipologia di interventi ricade nell'ambito previsionale di cui al punto B/21 del prefato d.P.R. n. 31/2017, , che impone il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in forma semplificata per i seguenti interventi: “ realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta, interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento dei medesimi manufatti, se eseguiti con caratteristiche morfo-tipologiche, materiali o finiture diversi da quelle preesistenti e, comunque, ove interessino beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici ”.
9.3 Ebbene l’insieme degli interventi previsti dalla ricorrente, basti aver riguardo, tra l’altro, alla già indicata previsione di “ opere strutturali ...costituenti piano di fondazione per i successivi terrazzamenti ”, alla realizzazione dei terrazzamenti “ in muratura in c.a. rivestita in pietre ”, nonché alla realizzazione di “ pergolati lignei o alla realizzazione, di scale e parapetti ben si attagliano alla tipologia B.21 appena indicata, riguardando, se non altro, seguendo le stesse e appena richiamate indicazioni descrittive del ricorrente “ interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento dei medesimi manufatti…eseguiti con caratteristiche morfo-tipologiche, materiali o finiture diversi da quelle preesistenti …”.
10. Dunque ben ha motivato il Comune rispetto alla necessità di dover indefettibilmente assecondare l’esigenza istruttoria correlata alla previa autorizzazione paesaggistica, in quanto “Gli interventi in questione, invero, per il solo fatto di insistere in zona vincolata e di alterare durevolmente il pregresso stato dei luoghi, risultavano comunque soggetti alla previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, dovendosi quindi ritenere inconferenti le ulteriori argomentazioni difensive incentrate sull'avvenuta presentazione dell'istanza ex art. 36 DPR n. 327/2001 e sulla necessità che l'amministrazione comunale vagliasse preventivamente la potenziale assentibilità del realizzato manufatto.” (Tar Napoli, VI Sezione, sentenza del 3 aprile 2023, n. 2090).
11. Nel delineato contesto, la giurisprudenza, seppur con riferimento alle limitrofe questioni correlate all’esercizio del potere demolitorio ha più volte precisato che: “... è legittima la misura demolitoria anche per opere abusive che in astratto, sotto il profilo strettamente edilizio, sfuggirebbero a tale sanzione per i loro connotati accessori e/o pertinenziali atteso che, ex art. 167, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, la violazione delle disposizioni di cui al Titolo I della Parte Terza del codice, tra le quali quella dell'art. 146 che impone il preventivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di qualunque tipologia di opere, importa la sanzione della riduzione in pristino. Sussiste pertanto un principio di cd. indifferenza del titolo edilizio necessario all'esecuzione di interventi in zone vincolate, con conseguente legittimità dell'esercizio del potere repressivo anche in caso di opere di cd. edilizia minore” (così Tar Campania, Napoli, sent. sez. VI n. 3267 del 2021). Inoltre, in termini, è stato altresì affermato che: “ A prescindere dal titolo edilizio ritenuto più idoneo e corretto per realizzare l'intervento edilizio in zona vincolata (DIA o permesso di costruire), ciò che rileva, al fine dell'irrogazione della sanzione ripristinatoria, è il fatto che lo stesso è stato posto in essere in zona vincolata ed in assoluta carenza di titolo abilitativo, sia sotto il profilo paesaggistico, che urbanistico”; cfr., tra le altre, anche Consiglio di Stato, sent. n. 7426 del 2021)” (Tar Campania, Napoli, sent. n. 3940 del 2021 e sent. n. 1524 del 2022) .
Sarà dunque nel procedimento tutorio che verrà misurata, mediante l’autorizzazione paesaggistica, la compatibilità degli interventi programmati rispetto ai valori corrispondentemente tutelati.
12. Né si potrebbero ascrivere le opere alla categoria A.29 in ragione della loro “somma urgenza ” affermata dalla ricorrente. A detta categoria, segnatamente, appartengono “ interventi di fedele ricostruzione di edifici, manufatti e impianti tecnologici che in conseguenza di calamità naturali o catastrofi risultino in tutto o in parte crollati o demoliti, o siano oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, purché sia possibile accertarne la consistenza e configurazione legittimamente preesistente ed a condizione che l’intervento sia realizzato entro dieci anni dall’evento e sia conforme all’edificio o manufatto originario quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico, configurazione degli esterni e finiture, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici ”.
Si è già accennato in precedenza che, sul punto, il Comune aveva espressamente chiesto alla ricorrente di fornire indicazioni in ordine allo stato pregresso delle opere che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non ha alcun legame, invece, con le considerazioni riguardanti il loro precedente “stato legittimo”. L’Amministrazione intendeva svolgere delle valutazioni rispetto alle quali il ricorrente, ad avviso del Collegio, non ha fornito elementi di riferimento utilizzabili per valutare la congruenza tra quanto progettato e lo stato preesistente delle stesse opere. Eppure “ Solo il privato può fornire (in quanto ordinariamente ne dispone e dunque in applicazione del principio di vicinanza della prova) inconfutabili atti, documenti o altri elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione” e la conformazione dell’originario manufatto; “mentre l'amministrazione non può, di solito, materialmente accertare quale fosse la situazione all'interno dell'intero suo territorio ” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 27/01/2025, n.678 ). “In ogni caso, la documentazione prodotta dal privato deve raggiungere un livello probatorio di verosimiglianza circa l'individuazione, almeno utilmente approssimativa, dell'epoca di realizzazione” e, a maggior ragione, della conformazione iniziale, “che consenta di poter superare l'indizio costituito dalla mancata rappresentazione della medesima opera edilizia nelle risultanze catastali ovvero negli atti di acquisto dell'immobile e nelle relative planimetrie allegate ” (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. V, 04/12/2024, n. 3981). Ciò a maggior ragione trattandosi di una SCIA costituendo la stessa “ un atto che ha natura oggettivamente e soggettivamente privata legittimante i lavori edilizi segnalati, sicché non dà vita ad una fattispecie provvedimentale di assenso tacito, bensì riflette un atto del privato volto a comunicare l'intenzione d'intraprendere un'attività direttamente ammessa dalla legge (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 04/07/2022, n. 4447; T.A.R. Liguria, Genova, sez. I, 12/05/2021, n. 430).
Del resto, nemmeno la nota della Soprintendenza accondiscendeva alla ricostruzione della ricorrente, limitandosi a circoscrivere i casi di somma urgenza alle opere “ strettamente necessarie e devono essere caratterizzate da provvisorietà, immediatezza e proporzionalità” .
13. Tanto basta al Collegio per respingere il ricorso, visto che come rilevato dal Comune nell’atto impugnato, ai fini della realizzazione delle opere de quibus sarebbe stata necessaria l’autorizzazione paesaggistica: in assenza di essa, da un lato non si poteva affermare la formazione per silentium della SCIA; per altro verso, invece, ai fini dell’ottenimento del titolo sarà comunque necessaria la definizione del procedimento paesaggistico di cui all’art. 146 d.lgs. n. 42/2004. Non mancano nell’ordinamento strumenti sollecitatori anche processuali idonei ad addivenire celermente alla conclusione del procedimento.
13.1 Gli ulteriori motivi di ricorso possono essere assorbiti, dato peraltro che “ La definizione della controversia mediante l'adozione di una sentenza in forma semplificata (artt. 117, comma 2 e 74 c.p.a.) rappresenta una di quelle ipotesi previste dalla legge che consente di derogare al generale divieto di assorbimento dei motivi (Consiglio di Stato sez. IV, 2/05/2024, n. 3995).
14. Conclusivamente il ricorso va respinto perché infondato.
15. Le spese di causa possono essere comunque compensate, viste le peculiarità della vicenda e la definizione della causa già in fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario
OB RI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OB RI | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO