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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 353/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
RT NZ, RE
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3060/2024 depositato il 14/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lamezia Terme - Piazza Del Comune 88046 Lamezia Terme CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1203/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 3 e pubblicata il 18/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROVV. 25013 TASI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROVV. 141220 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 268/2026 depositato il
20/02/2026 Richieste delle parti:
Nessuno è presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 25.01.2022 venivano notificati alla ricorrente Ricorrente_1 l'avviso di accertamento d'ufficio esecutivo ai sensi dell'art. 1, commi 792 e ss. della L. 160/2019 relativo all'Imposta Municipale propria –
IMU 2016 di € 939,00 (prot. n. 75849 del 29.10.2021) e l'avviso di accertamento d'ufficio esecutivo ai sensi dell'art. 1, commi 792 e ss. della L. 160/2019 relativo alla TASI 2016 di € 151,00 (prot. n.75849 del
29.10.2021). Questi atti atti venivano impugnati con ricorso dinanzi la Corte di Giustizia di Primo Grado di
Catanzaro che confermava i provvedimenti perche' notificativi in modo legittimo e
Rispetto alla decisione proponeva appello il contribuente
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato. Invero diversamente da quanto sostenuto dal contribuente nel caso di consegna di un plico postale contenente un atto tributario presso il domicilio del contribuente , ( Cassazione sentenza n. 18880/2025) anche se i prenditore è persona diversa dal destinatario non è prevista la spedizione della c.d. raccomandata informativa per il perfezionamento della notificazione.
Per quanto attiene alla decadenza parimenti non puo' dirsi determinata essendo stata effettuata la notificazione entro il quinto anno successivo alla debenza del tributo. Nulla per le spese attesa la mancata costituzione della parte resistente
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Nulla per le spese.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
RT NZ, RE
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3060/2024 depositato il 14/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lamezia Terme - Piazza Del Comune 88046 Lamezia Terme CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1203/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 3 e pubblicata il 18/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROVV. 25013 TASI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROVV. 141220 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 268/2026 depositato il
20/02/2026 Richieste delle parti:
Nessuno è presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 25.01.2022 venivano notificati alla ricorrente Ricorrente_1 l'avviso di accertamento d'ufficio esecutivo ai sensi dell'art. 1, commi 792 e ss. della L. 160/2019 relativo all'Imposta Municipale propria –
IMU 2016 di € 939,00 (prot. n. 75849 del 29.10.2021) e l'avviso di accertamento d'ufficio esecutivo ai sensi dell'art. 1, commi 792 e ss. della L. 160/2019 relativo alla TASI 2016 di € 151,00 (prot. n.75849 del
29.10.2021). Questi atti atti venivano impugnati con ricorso dinanzi la Corte di Giustizia di Primo Grado di
Catanzaro che confermava i provvedimenti perche' notificativi in modo legittimo e
Rispetto alla decisione proponeva appello il contribuente
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato. Invero diversamente da quanto sostenuto dal contribuente nel caso di consegna di un plico postale contenente un atto tributario presso il domicilio del contribuente , ( Cassazione sentenza n. 18880/2025) anche se i prenditore è persona diversa dal destinatario non è prevista la spedizione della c.d. raccomandata informativa per il perfezionamento della notificazione.
Per quanto attiene alla decadenza parimenti non puo' dirsi determinata essendo stata effettuata la notificazione entro il quinto anno successivo alla debenza del tributo. Nulla per le spese attesa la mancata costituzione della parte resistente
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Nulla per le spese.