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Sentenza 23 aprile 2024
Sentenza 23 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 23/04/2024, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
-SEZIONE CIVILE-
VERBALE DI UDIENZA CON DECISIONE EX ART. 281-SEXIES CPC
Il giorno 22/04/2024 alle ore 10.40 innanzi al giudice dott.ssa Tiziana Lottini, chiamata la causa iscritta nel r.g. al n. 1299/2019 sono comparsi:
- per la parte opponente , l'avv. MONTANARI TE
SIMONETTA;
- per la parte opposta , l'avv. ESPOSITO TERESA Controparte_1
I difensori discutono la causa e così precisano le rispettive conclusioni:
conclusioni dell'opponente: In via principale e nel merito Accertata la fondatezza dei motivi di opposizione, basati su prova scritta, revocare il decreto n. 255/2019 del 09.04.2019 r.g n. 758/2019 a firma del Giudice dott.ssa Adriana Gherardi, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- accertati e verificati i vizi nell'opera svolta dalla ditta dichiarare la responsabilità della Controparte_1 [...] in persona del legale rapp.te pro tempore, per la mancata esecuzione a regola d'arte Controparte_2 dell'opera di cui al contratto di Appalto sottoscritto dalle parti;
- e condannare, conseguentemente, la al risarcimento del danno per responsabilità contrattuale per inadempimento ex art. CP_1
1667 e 1668 c.c. nella misura che risulterà dovuta al termine dell'istruttoria; - condannare la
[...] alla restituzione delle eventuali somme percepite in eccedenza rispetto al valore dei la CP_1 eseguiti . In via riconvenzionale: accertato l'inadempimento all'incarico, condannare la al CP_1 pagamento di € 1.500,00 quale penale, nonché al pagamento delle somme necessarie per sanare i vizi delle opere che ammontano ad € 12.700,00 e/o alla diversa somma che risulterà a seguito dell'espletanda CTU, ovvero alla diversa somma che il Giudice riterrà dovuta in via di giustizia. Dichiarando in ogni caso non dovuto il 5% delle trattenute a garanzia, come calcolato dalla
[...] sul totale fatturato e pari ad €5.816,51. In via istruttoria, chiamare il CTU a CP_1
integrazioni, come già richiesto;
Vinte le spese ed onorari di giudizio.
conclusioni dell'opposta:
Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis: nel merito
• respingere la spiegata opposizione in una alla domanda riconvenzionale formulata ex adverso perché infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare in toto il Decreto ingiuntivo opposto;
Vinte in ogni caso le spese, diritti ed onorari di giudizio”. Si oppone alla chiamata a chiarimenti del CTU. La Giudice si ritira in camera di consiglio alle ore 10.55. I difensori dichiarano che devono allontanarsi e non assisteranno alla lettura della sentenza All'esito della camera di consiglio pronunzia sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e dei motivi della decisione di seguito riportati che vengono allegati al presente verbale. Verbale chiuso alle ore 11.40. La Spezia, il 23 aprile 2024
LA GIUDICE Tiziana Lottini
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della giudice dott. ssa Tiziana Lottini, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento NR. 1299 / 2019 RG promosso da:
( ), residente in [...]
Meneghetti 12, rappresentata e difesa dall'avv. Simonetta Montanari ( ), e domiciliata presso lo studio della medesima;
C.F._2
parte attrice contro la società . (p iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresent zia, Vi rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Esposito ( ) e domiciliata presso lo studio della C.F._3 medesima;
parte opposta
e con la chiamata
Persona_1 parte chiamata (dall'opposta), contumace FATTO E SVOLGIMENTO DELLA CAUSA
Con atto di citazione depositato il 10 giugno 2019, proponeva TE opposizione al decreto ingiuntivo n° 255/2019 (dell'importo di € 23.357.45), ottenuto dalla società . Controparte_1
Il decreto era stato concesso alla , avendo la medesima Controparte_1 dedotto:
- di aver concluso un contratto d'appalto in data 4 febbraio 2018 con TE
, la quale ordinava l'esecuzione di opere di ristrutturazione dell'immobile di
[...] sua proprietà sito in San Terenzo, descritte nel computo metrico allegato al contratto, verso il corrispettivo di in € 82.160,96 -oltre iva-;
- che, nel corso dell'esecuzione dei lavori, chiedeva ulteriori opere (cosiddette Pt_1
extracapitolato), sicché il corrispettivo finale ammontava ad € 116.330,36, oltre IVA;
- che le opere ulteriori risultano, tutte, dagli stati avanzamento lavori e dai certificati di pagamento redatti dal Direttore dei Lavori, nominato dalla committente, documenti recanti la sottoscrizione dell'opponente;
- che la fattura del 26/10/2018, emessa per i lavori descritti nel SAL n° 5, per l'importo di € 22.219,10 (iva inclusa) è stata pagata da solo parzialmente (per Pt_1
€ 12.441,01), mentre nessun pagamento perveniva per la fattura n° 2/19 (di € 7.361,19 iva inclusa), relativa alle opere descritte nel computo metrico di chiusura del Direttore dei Lavori.
, opponendosi, eccepiva e deduceva: TE
- che l'art. 13 del contratto disciplinava l'eventualità della richiesta delle varianti in corso d'opera ed il relativo costo, stabilendo che esse dovevano essere contenute nei limiti di cui all'art. 1661 c.c. (un sesto sul totale del contratto e, dunque, poiché il prezzo dell'appalto era stato concordato in € 82.160,96, non più di € 13.600,00);
- che, durante l'esecuzione del contratto, ella chiedeva delle variazioni al progetto iniziale -variazioni che definiva “irrilevanti” e comunque contenute nei limiti del sesto di cui all'art. 1661 c.c.;
- che, tuttavia, la società appaltatrice considerava commissionati lavori extra per € 23.537,45; - che la società 'opposta aveva abbandonato il cantiere nel corso del mese di luglio
2018, prima di aver terminato i lavori -il cui il termine era stato previsto per il
30.06.2018-;
- che le opere presentavano vizi, contestati fin dal dicembre 2018, con lettera formale di contestazione;
- che ella aveva incaricato un tecnico di fiducia, il Geom. il quale Parte_2
asseriva che l'importo finale dei lavori eseguiti dall'opposta è quantificabile in €
93.757,43 e che sussistono vizi comportanti costi di ripristino pari ad € 2.700,00; inoltre, il ritardo nella consegna dei lavori comporta l'applicazione una penale di €
1.500,00 (ai sensi art. 15 del contratto);
- che ella ha già pagato la somma di € 104.425,95.
L'opponendo contestava l'importo del credito;
inoltre, eccepiva, l'inadempimento della società opposta e chiedeva la riduzione del corrispettivo dovuto alla stessa
(dichiarare che nessuna somma è dovuta da ); infine, formulava domanda TE riconvenzionale di risarcimento dei danni (per la penale e per il ripristino dei vizi).
La società opposta si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta del
08.09.2019, contestando integralmente l'atto di opposizione, sottolineando:
o che tutte le opere non previste nell'originario computo metrico erano state chieste da , tanto che i computi metrici successivi e i SAL erano stati tutti Pt_1 firmati per accettazione dalla stessa unitamente ai relativi certificati di pagamento;
o che non sussiste alcun ritardo, poiché nel mese di luglio la
[...]
aveva lasciato il cantiere per permettere l'intervento del Controparte_1 resinatore (il quale aveva lavorato durante tutto il mese), riprendendo i lavori nel mese di settembre 2018 dopo la pausa estiva e finendo ad ottobre;
comunque, la che circostanza la stessa committente, nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, avesse richiesto all'appaltatore notevoli ed importanti variazioni del progetto, comporta l'inapplicabilità delle pattuizioni relative al termine di consegna e alla penale per il ritardo;
o che essa, successivamente alla ricezione del verbale di ultimazione lavori, comunicava al Direttore dei Lavori di essere disponibile ad accertare e ripristinare i vizi denunciati dalla committente, la quale, però, preferiva trattenere la somma di €
5.816,51.
La parte convenuta formulava la chiamata in causa del direttore dei lavori, alla quale, però, rinunciava per intervenuta transazione tra le parti.
Con ordinanza del 27.01.2021, veniva accolta l'istanza di provvisoria esecutività del decreto opposto, limitatamente alla somma di € 14.574,01.
Dopo la concessione dei termini ex art 183, 6° co. Cpc (e plurimi rinvii chiesti dalle parti per trattative), con ordinanza del 23/11.2022, la G.I., riservandosi ogni valutazione in ordine all'ammissione delle prove orali, disponeva procedersi a CTU, nominando all'uopo l'arch. e ponendo le il seguente quesito: Persona_2
- Dica il CTU, esaminati gli atti di causa e i documenti prodotti, effettuato sopralluogo ed eseguito ogni necessario rilievo e accertamento:
- quali opere siano state realizzate dalla sull'immobile di proprietà di Controparte_1
; TE
- quali di tali opere siano comprese nel capitolato allegato al contratto d'appalto e quali invece non lo siano;
quali tra queste ultime siano menzionate negli atti della contabilità di cantiere, indicando il documento preciso e specificando se rechi la firma della Pt_1
- quale sia il valore complessivo delle opere comprese nel capitolato alla luce del contratto e delle altre alla luce delle disposizioni del prezziario regionale;
- se le opere siano state realizzate a regola d'arte o presentino vizi;
- qualora ravvisi vizi, li descriva accuratamente, accerti quali opere devono essere realizzate per porvi rimedio e quale sia il costo delle medesime, alla luce delle disposizioni del prezziario regionale.
La relazione di consulenza tecnica veniva depositata il 4 agosto 2023 ed il successivo
19.10.2023 la parte attrice depositava istanza di integrazione della medesima
(relativamente alla presunta omessa indagine in ordine alla omessa realizzazione/predisposizione dell'impianto telefonico e ai vizi dell'impianto elettrico). L'istanza veniva respinta, essendo la relazione esaustiva.
All'udienza del 18.01.2024 veniva espletato il tentativo di conciliazione alla luce della
CTU, e la G.I. formulava una proposta conciliativa, non accettata dall'opponente.
All'udienza odierna, le parti precisavano le conclusioni nei termini sopra indicati, e discutevano oralmente la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'espletata istruttoria, l'opposizione può trovare accoglimento solo nei limiti e nei termini di seguito illustrati.
Parte chiamata. Estinzione ex art. 306 c.p.c.
(Direttore dei Lavori) veniva regolarmente citato in giudizio Persona_3 dall'opposta, autorizzata alla chiamata. Egli deve, pertanto, essere dichiarato contumace. L'opposta, però, rinunciava agli atti e all'azione nei confronti dello stesso1: non essendosi costituito, la rinuncia non necessita di accettazione ex art. 306 Per_1
c.p.c..
Prova del credito
Deve, in proposito, sottolinearsi
- che, secondo i consolidati principi in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione2, il creditore che agisca per l'adempimento, per il risarcimento del danno o per la risoluzione contrattuale, deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
- il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento; - eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione;
- tali principi devono applicarsi anche nel caso in cui, come nella fattispecie dedotta in giudizio, sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, sicché al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento -per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, oppure per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), mentre, ancora una volta, sul debitore incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento3;
- infine, sul creditore grava, in ogni caso, l'onere di allegazione e l'onere della prova del danno di cui chiede il risarcimento, nonché del nesso causale fra la condotta inadempiente del debitore e detto danno4.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere della prova del fatto costitutivo del diritto di credito oggetto del decreto ingiuntivo continua a gravare ex art. 2697 c.c. sul ricorrente, in virtù della domanda di pagamento da questi proposta e la formazione del convincimento del giudice sarà regolata, agli effetti della decisione in merito all'opposizione, dalle norme vigenti in un giudizio ordinario di cognizione.
Nel caso di specie il credito vantato dalla parte opposta ha origine:
- da un lato, da un contratto di appalto scritto, la cui conclusione è pacifica sia perché depositato agli atti, sia perché non contestato;
- dall'altro, però, è relativo a opere non comprese nell'oggetto dell'originario contratto;
si può, tuttavia, ritenere raggiunta la prova che le opere in parola (cosiddette extracapitolato) abbiano formato oggetto di pattuizione tra le parti, nel corso dell'esecuzione dell'opera, come sostenuto dall'opposta; depongono, invero, in tal senso i documenti versato in atti e, in particolare, i SAL n° 4 e n° 5
e i relativi certificati di pagamento (n° 5 e n° 6), recanti la sottoscrizione della committente 5, nonché il computo metrico di chiusura redatto dal Direttore dei
Lavori, incaricato dalla committente. SE, infatti, pur contestando genericamente di aver firmato documenti -nell'atto di citazione-, non disconosceva in realtà, la firma apposta sui medesimi, la quale, dunque, si può ritenere autentica.
Orbene, si rammenti, in proposito che la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere, avanzata dal committente nel corso dell'esecuzione dei lavori, comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale in essere -nonché, si anticipa, il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti6.
La prova di tale sostituzione del regolamento contrattuale, è data proprio dal contegno della committente la quale, prendeva atto della contabilità dei lavori redatta dal Direttore dei Lavori -dalla medesima nominato- e li sottoscriveva senza nulla eccepire, così come i relativi certificati. Tale condotta è comprensibile solo alla luce di una pregressa richiesta delle opere non originariamente previste, da parte della committente - richiesta che ben poteva essere formulata oralmente, non necessitando il contratto d'appalto di firma scritta-: non è, invero, logico ritenere che un committente riconosca l'esecuzione di opere non richieste e accetti di pagarle, senza nulla eccepire, specie considerando l'importo delle medesime.
Pertanto, è provata l'approvazione diretta da parte della dei SAL per lee opere Pt_1 ulteriori, così come l'approvazione “mediata” da parte della committente del certificato di chiusura e SAL n. 6, tenuto conto del ruolo che è stato attribuito contrattualmente al D.L. nominato da stessa, e cioè quello di controfirmare la Pt_1 contabilità dell'appaltatrice a contraddittorio avvenuto tra le parti e, quindi, di emettere il relativo certificato di pagamento – al quale dovevano far seguite le fatture da parte dall'appaltatrice (il tutto, dopo che il D.L. aveva accertato la consistenza degli interventi eseguiti, la loro realizzazione a regola d'arte e la congruità dell'importo per cui veniva rilasciata la certificazione).
Quanto all'individuazione delle opere eseguite e all'importo del corrispettivo dovuto per le medesime, rispondendo ai quesiti posti, la Ctu ha chiarito:
- che negli stati di avanzamento lavori vengono riportate 26 voci integrative, descritte nel conto finale dalla voce n. 61 alla voce n. 86;
- che vi sono alle variazioni delle quantità delle opere previste nel capitolato d'appalto originario, in difetto e in eccesso;
- di conseguenza, l'importo complessivo riportato nel SAL conto finale del
11/01/2019 ammonta a € 116.330,36, con un aumento di € 34.169,40 rispetto al capitolato d'appalto, da imputare come segue:
o € 4.009,27 per differenze nelle quantità delle lavorazioni già previste nel capitolato;
o € 30.160,13 per le voci corrispondenti alle lavorazioni integrative;
- che le opere realizzate, le opere da capitolato nelle voci 1-60 (al netto di quelle relative alle opere non realizzate – voci 29-30-33-34-35-36-55) del computo metrico datato 14/02/2018 allegato al capitolato d'appalto 14/02/2018, con un costo totale di € 82.160,96 + IVA, che a seguito delle variazioni intercorse durante i lavori hanno portato ad un costo di € 86.170,23 + IVA;
- che le opere extra capitolato in base alle verifiche effettuate le opere extra capitolato presumibilmente realizzate ammontano a € 26.587,25+ IVA.
e CP_3 CP_4 La CTU, inoltre, riferiva in merito ai vizi lamentati dalla parte opponente, constatandone l'esistenza e quantificando la spesa per la loro eliminazione in €
3.473,29 + IVA.
Mette conto di osservare che le valutazioni espresse dalla consulente appaiono attendibili, rese all'esito di sopralluoghi e accertamenti approfonditi, supportate da documentazione fotografica e ed esposte in modo chiaro, logico e senza contraddizioni. La CTU ha, inoltre, replicato in modo adeguato e puntuale alle osservazioni dei CTP e spiegato il motivo per il quale non era necessaria né opportuna l'indagine chiesta dall'opponente in merito all'impianto elettrico e alla predisposizione dell'impianto telefonico.
La penale, per il ritardo, come sopra indicato non è dovuta, essendo conseguenza delle nuove pattuizioni tra le parti (le nuove opere richieste).
In definitiva, pertanto, risulta accertato che la oveva Controparte_1 avere da la somma totale di € 112.035,67 (più iva e quindi TE
123.239,237) per le opere eseguite. Da tale somma deve essere detratto
l'importo già pagato dalla -non contestato dall'opposta- e cioè € Pt_1
104.425,95. Inoltre, deve essere detratto l'importo di € 3.473,29 (+ IVA e dunque
3.820,618), necessario per eliminare i vizi. Quindi, all'opposta spetta la somma di € 14.992,669.
Alla luce di quanto sopra il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato. Tuttavia,
l'opponente deve essere condannata al pagamento della somma sopra indicata per le opere realizzate, detratta la somma necessaria per eliminare i vizi.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, attesa la soccombenza reciproca, ivi comprese quella per la CTU.
PQM
il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa:
- dichiara la contumacia di e l'estinzione del giudizio nei suoi Persona_1 confronti;
- revoca il decreto nr. 255/19, reso dal Tribunale della Spezia;
-condanna al pagamento in favore della TE Controparte_1 della somma di € 14.992,669;
- compensa integralmente le spese di liti compresa la spesa di CTU, rimane per il 50%
a carico di entrambe le parti.
Così deciso nella Spezia il 23 aprile 2024
La Giudice
Tiziana Lottini
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vd rinuncia depositata 2 Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001 3 Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001 4 Ex pl. Cass. 26824/2017 5 Allegati al ricorso per ingiunzione 6 Cass. 6152/2019, ex pl.
-SEZIONE CIVILE-
VERBALE DI UDIENZA CON DECISIONE EX ART. 281-SEXIES CPC
Il giorno 22/04/2024 alle ore 10.40 innanzi al giudice dott.ssa Tiziana Lottini, chiamata la causa iscritta nel r.g. al n. 1299/2019 sono comparsi:
- per la parte opponente , l'avv. MONTANARI TE
SIMONETTA;
- per la parte opposta , l'avv. ESPOSITO TERESA Controparte_1
I difensori discutono la causa e così precisano le rispettive conclusioni:
conclusioni dell'opponente: In via principale e nel merito Accertata la fondatezza dei motivi di opposizione, basati su prova scritta, revocare il decreto n. 255/2019 del 09.04.2019 r.g n. 758/2019 a firma del Giudice dott.ssa Adriana Gherardi, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- accertati e verificati i vizi nell'opera svolta dalla ditta dichiarare la responsabilità della Controparte_1 [...] in persona del legale rapp.te pro tempore, per la mancata esecuzione a regola d'arte Controparte_2 dell'opera di cui al contratto di Appalto sottoscritto dalle parti;
- e condannare, conseguentemente, la al risarcimento del danno per responsabilità contrattuale per inadempimento ex art. CP_1
1667 e 1668 c.c. nella misura che risulterà dovuta al termine dell'istruttoria; - condannare la
[...] alla restituzione delle eventuali somme percepite in eccedenza rispetto al valore dei la CP_1 eseguiti . In via riconvenzionale: accertato l'inadempimento all'incarico, condannare la al CP_1 pagamento di € 1.500,00 quale penale, nonché al pagamento delle somme necessarie per sanare i vizi delle opere che ammontano ad € 12.700,00 e/o alla diversa somma che risulterà a seguito dell'espletanda CTU, ovvero alla diversa somma che il Giudice riterrà dovuta in via di giustizia. Dichiarando in ogni caso non dovuto il 5% delle trattenute a garanzia, come calcolato dalla
[...] sul totale fatturato e pari ad €5.816,51. In via istruttoria, chiamare il CTU a CP_1
integrazioni, come già richiesto;
Vinte le spese ed onorari di giudizio.
conclusioni dell'opposta:
Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis: nel merito
• respingere la spiegata opposizione in una alla domanda riconvenzionale formulata ex adverso perché infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare in toto il Decreto ingiuntivo opposto;
Vinte in ogni caso le spese, diritti ed onorari di giudizio”. Si oppone alla chiamata a chiarimenti del CTU. La Giudice si ritira in camera di consiglio alle ore 10.55. I difensori dichiarano che devono allontanarsi e non assisteranno alla lettura della sentenza All'esito della camera di consiglio pronunzia sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e dei motivi della decisione di seguito riportati che vengono allegati al presente verbale. Verbale chiuso alle ore 11.40. La Spezia, il 23 aprile 2024
LA GIUDICE Tiziana Lottini
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della giudice dott. ssa Tiziana Lottini, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento NR. 1299 / 2019 RG promosso da:
( ), residente in [...]
Meneghetti 12, rappresentata e difesa dall'avv. Simonetta Montanari ( ), e domiciliata presso lo studio della medesima;
C.F._2
parte attrice contro la società . (p iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresent zia, Vi rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Esposito ( ) e domiciliata presso lo studio della C.F._3 medesima;
parte opposta
e con la chiamata
Persona_1 parte chiamata (dall'opposta), contumace FATTO E SVOLGIMENTO DELLA CAUSA
Con atto di citazione depositato il 10 giugno 2019, proponeva TE opposizione al decreto ingiuntivo n° 255/2019 (dell'importo di € 23.357.45), ottenuto dalla società . Controparte_1
Il decreto era stato concesso alla , avendo la medesima Controparte_1 dedotto:
- di aver concluso un contratto d'appalto in data 4 febbraio 2018 con TE
, la quale ordinava l'esecuzione di opere di ristrutturazione dell'immobile di
[...] sua proprietà sito in San Terenzo, descritte nel computo metrico allegato al contratto, verso il corrispettivo di in € 82.160,96 -oltre iva-;
- che, nel corso dell'esecuzione dei lavori, chiedeva ulteriori opere (cosiddette Pt_1
extracapitolato), sicché il corrispettivo finale ammontava ad € 116.330,36, oltre IVA;
- che le opere ulteriori risultano, tutte, dagli stati avanzamento lavori e dai certificati di pagamento redatti dal Direttore dei Lavori, nominato dalla committente, documenti recanti la sottoscrizione dell'opponente;
- che la fattura del 26/10/2018, emessa per i lavori descritti nel SAL n° 5, per l'importo di € 22.219,10 (iva inclusa) è stata pagata da solo parzialmente (per Pt_1
€ 12.441,01), mentre nessun pagamento perveniva per la fattura n° 2/19 (di € 7.361,19 iva inclusa), relativa alle opere descritte nel computo metrico di chiusura del Direttore dei Lavori.
, opponendosi, eccepiva e deduceva: TE
- che l'art. 13 del contratto disciplinava l'eventualità della richiesta delle varianti in corso d'opera ed il relativo costo, stabilendo che esse dovevano essere contenute nei limiti di cui all'art. 1661 c.c. (un sesto sul totale del contratto e, dunque, poiché il prezzo dell'appalto era stato concordato in € 82.160,96, non più di € 13.600,00);
- che, durante l'esecuzione del contratto, ella chiedeva delle variazioni al progetto iniziale -variazioni che definiva “irrilevanti” e comunque contenute nei limiti del sesto di cui all'art. 1661 c.c.;
- che, tuttavia, la società appaltatrice considerava commissionati lavori extra per € 23.537,45; - che la società 'opposta aveva abbandonato il cantiere nel corso del mese di luglio
2018, prima di aver terminato i lavori -il cui il termine era stato previsto per il
30.06.2018-;
- che le opere presentavano vizi, contestati fin dal dicembre 2018, con lettera formale di contestazione;
- che ella aveva incaricato un tecnico di fiducia, il Geom. il quale Parte_2
asseriva che l'importo finale dei lavori eseguiti dall'opposta è quantificabile in €
93.757,43 e che sussistono vizi comportanti costi di ripristino pari ad € 2.700,00; inoltre, il ritardo nella consegna dei lavori comporta l'applicazione una penale di €
1.500,00 (ai sensi art. 15 del contratto);
- che ella ha già pagato la somma di € 104.425,95.
L'opponendo contestava l'importo del credito;
inoltre, eccepiva, l'inadempimento della società opposta e chiedeva la riduzione del corrispettivo dovuto alla stessa
(dichiarare che nessuna somma è dovuta da ); infine, formulava domanda TE riconvenzionale di risarcimento dei danni (per la penale e per il ripristino dei vizi).
La società opposta si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta del
08.09.2019, contestando integralmente l'atto di opposizione, sottolineando:
o che tutte le opere non previste nell'originario computo metrico erano state chieste da , tanto che i computi metrici successivi e i SAL erano stati tutti Pt_1 firmati per accettazione dalla stessa unitamente ai relativi certificati di pagamento;
o che non sussiste alcun ritardo, poiché nel mese di luglio la
[...]
aveva lasciato il cantiere per permettere l'intervento del Controparte_1 resinatore (il quale aveva lavorato durante tutto il mese), riprendendo i lavori nel mese di settembre 2018 dopo la pausa estiva e finendo ad ottobre;
comunque, la che circostanza la stessa committente, nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, avesse richiesto all'appaltatore notevoli ed importanti variazioni del progetto, comporta l'inapplicabilità delle pattuizioni relative al termine di consegna e alla penale per il ritardo;
o che essa, successivamente alla ricezione del verbale di ultimazione lavori, comunicava al Direttore dei Lavori di essere disponibile ad accertare e ripristinare i vizi denunciati dalla committente, la quale, però, preferiva trattenere la somma di €
5.816,51.
La parte convenuta formulava la chiamata in causa del direttore dei lavori, alla quale, però, rinunciava per intervenuta transazione tra le parti.
Con ordinanza del 27.01.2021, veniva accolta l'istanza di provvisoria esecutività del decreto opposto, limitatamente alla somma di € 14.574,01.
Dopo la concessione dei termini ex art 183, 6° co. Cpc (e plurimi rinvii chiesti dalle parti per trattative), con ordinanza del 23/11.2022, la G.I., riservandosi ogni valutazione in ordine all'ammissione delle prove orali, disponeva procedersi a CTU, nominando all'uopo l'arch. e ponendo le il seguente quesito: Persona_2
- Dica il CTU, esaminati gli atti di causa e i documenti prodotti, effettuato sopralluogo ed eseguito ogni necessario rilievo e accertamento:
- quali opere siano state realizzate dalla sull'immobile di proprietà di Controparte_1
; TE
- quali di tali opere siano comprese nel capitolato allegato al contratto d'appalto e quali invece non lo siano;
quali tra queste ultime siano menzionate negli atti della contabilità di cantiere, indicando il documento preciso e specificando se rechi la firma della Pt_1
- quale sia il valore complessivo delle opere comprese nel capitolato alla luce del contratto e delle altre alla luce delle disposizioni del prezziario regionale;
- se le opere siano state realizzate a regola d'arte o presentino vizi;
- qualora ravvisi vizi, li descriva accuratamente, accerti quali opere devono essere realizzate per porvi rimedio e quale sia il costo delle medesime, alla luce delle disposizioni del prezziario regionale.
La relazione di consulenza tecnica veniva depositata il 4 agosto 2023 ed il successivo
19.10.2023 la parte attrice depositava istanza di integrazione della medesima
(relativamente alla presunta omessa indagine in ordine alla omessa realizzazione/predisposizione dell'impianto telefonico e ai vizi dell'impianto elettrico). L'istanza veniva respinta, essendo la relazione esaustiva.
All'udienza del 18.01.2024 veniva espletato il tentativo di conciliazione alla luce della
CTU, e la G.I. formulava una proposta conciliativa, non accettata dall'opponente.
All'udienza odierna, le parti precisavano le conclusioni nei termini sopra indicati, e discutevano oralmente la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'espletata istruttoria, l'opposizione può trovare accoglimento solo nei limiti e nei termini di seguito illustrati.
Parte chiamata. Estinzione ex art. 306 c.p.c.
(Direttore dei Lavori) veniva regolarmente citato in giudizio Persona_3 dall'opposta, autorizzata alla chiamata. Egli deve, pertanto, essere dichiarato contumace. L'opposta, però, rinunciava agli atti e all'azione nei confronti dello stesso1: non essendosi costituito, la rinuncia non necessita di accettazione ex art. 306 Per_1
c.p.c..
Prova del credito
Deve, in proposito, sottolinearsi
- che, secondo i consolidati principi in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione2, il creditore che agisca per l'adempimento, per il risarcimento del danno o per la risoluzione contrattuale, deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
- il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento; - eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione;
- tali principi devono applicarsi anche nel caso in cui, come nella fattispecie dedotta in giudizio, sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, sicché al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento -per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, oppure per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), mentre, ancora una volta, sul debitore incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento3;
- infine, sul creditore grava, in ogni caso, l'onere di allegazione e l'onere della prova del danno di cui chiede il risarcimento, nonché del nesso causale fra la condotta inadempiente del debitore e detto danno4.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere della prova del fatto costitutivo del diritto di credito oggetto del decreto ingiuntivo continua a gravare ex art. 2697 c.c. sul ricorrente, in virtù della domanda di pagamento da questi proposta e la formazione del convincimento del giudice sarà regolata, agli effetti della decisione in merito all'opposizione, dalle norme vigenti in un giudizio ordinario di cognizione.
Nel caso di specie il credito vantato dalla parte opposta ha origine:
- da un lato, da un contratto di appalto scritto, la cui conclusione è pacifica sia perché depositato agli atti, sia perché non contestato;
- dall'altro, però, è relativo a opere non comprese nell'oggetto dell'originario contratto;
si può, tuttavia, ritenere raggiunta la prova che le opere in parola (cosiddette extracapitolato) abbiano formato oggetto di pattuizione tra le parti, nel corso dell'esecuzione dell'opera, come sostenuto dall'opposta; depongono, invero, in tal senso i documenti versato in atti e, in particolare, i SAL n° 4 e n° 5
e i relativi certificati di pagamento (n° 5 e n° 6), recanti la sottoscrizione della committente 5, nonché il computo metrico di chiusura redatto dal Direttore dei
Lavori, incaricato dalla committente. SE, infatti, pur contestando genericamente di aver firmato documenti -nell'atto di citazione-, non disconosceva in realtà, la firma apposta sui medesimi, la quale, dunque, si può ritenere autentica.
Orbene, si rammenti, in proposito che la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere, avanzata dal committente nel corso dell'esecuzione dei lavori, comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale in essere -nonché, si anticipa, il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti6.
La prova di tale sostituzione del regolamento contrattuale, è data proprio dal contegno della committente la quale, prendeva atto della contabilità dei lavori redatta dal Direttore dei Lavori -dalla medesima nominato- e li sottoscriveva senza nulla eccepire, così come i relativi certificati. Tale condotta è comprensibile solo alla luce di una pregressa richiesta delle opere non originariamente previste, da parte della committente - richiesta che ben poteva essere formulata oralmente, non necessitando il contratto d'appalto di firma scritta-: non è, invero, logico ritenere che un committente riconosca l'esecuzione di opere non richieste e accetti di pagarle, senza nulla eccepire, specie considerando l'importo delle medesime.
Pertanto, è provata l'approvazione diretta da parte della dei SAL per lee opere Pt_1 ulteriori, così come l'approvazione “mediata” da parte della committente del certificato di chiusura e SAL n. 6, tenuto conto del ruolo che è stato attribuito contrattualmente al D.L. nominato da stessa, e cioè quello di controfirmare la Pt_1 contabilità dell'appaltatrice a contraddittorio avvenuto tra le parti e, quindi, di emettere il relativo certificato di pagamento – al quale dovevano far seguite le fatture da parte dall'appaltatrice (il tutto, dopo che il D.L. aveva accertato la consistenza degli interventi eseguiti, la loro realizzazione a regola d'arte e la congruità dell'importo per cui veniva rilasciata la certificazione).
Quanto all'individuazione delle opere eseguite e all'importo del corrispettivo dovuto per le medesime, rispondendo ai quesiti posti, la Ctu ha chiarito:
- che negli stati di avanzamento lavori vengono riportate 26 voci integrative, descritte nel conto finale dalla voce n. 61 alla voce n. 86;
- che vi sono alle variazioni delle quantità delle opere previste nel capitolato d'appalto originario, in difetto e in eccesso;
- di conseguenza, l'importo complessivo riportato nel SAL conto finale del
11/01/2019 ammonta a € 116.330,36, con un aumento di € 34.169,40 rispetto al capitolato d'appalto, da imputare come segue:
o € 4.009,27 per differenze nelle quantità delle lavorazioni già previste nel capitolato;
o € 30.160,13 per le voci corrispondenti alle lavorazioni integrative;
- che le opere realizzate, le opere da capitolato nelle voci 1-60 (al netto di quelle relative alle opere non realizzate – voci 29-30-33-34-35-36-55) del computo metrico datato 14/02/2018 allegato al capitolato d'appalto 14/02/2018, con un costo totale di € 82.160,96 + IVA, che a seguito delle variazioni intercorse durante i lavori hanno portato ad un costo di € 86.170,23 + IVA;
- che le opere extra capitolato in base alle verifiche effettuate le opere extra capitolato presumibilmente realizzate ammontano a € 26.587,25+ IVA.
e CP_3 CP_4 La CTU, inoltre, riferiva in merito ai vizi lamentati dalla parte opponente, constatandone l'esistenza e quantificando la spesa per la loro eliminazione in €
3.473,29 + IVA.
Mette conto di osservare che le valutazioni espresse dalla consulente appaiono attendibili, rese all'esito di sopralluoghi e accertamenti approfonditi, supportate da documentazione fotografica e ed esposte in modo chiaro, logico e senza contraddizioni. La CTU ha, inoltre, replicato in modo adeguato e puntuale alle osservazioni dei CTP e spiegato il motivo per il quale non era necessaria né opportuna l'indagine chiesta dall'opponente in merito all'impianto elettrico e alla predisposizione dell'impianto telefonico.
La penale, per il ritardo, come sopra indicato non è dovuta, essendo conseguenza delle nuove pattuizioni tra le parti (le nuove opere richieste).
In definitiva, pertanto, risulta accertato che la oveva Controparte_1 avere da la somma totale di € 112.035,67 (più iva e quindi TE
123.239,237) per le opere eseguite. Da tale somma deve essere detratto
l'importo già pagato dalla -non contestato dall'opposta- e cioè € Pt_1
104.425,95. Inoltre, deve essere detratto l'importo di € 3.473,29 (+ IVA e dunque
3.820,618), necessario per eliminare i vizi. Quindi, all'opposta spetta la somma di € 14.992,669.
Alla luce di quanto sopra il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato. Tuttavia,
l'opponente deve essere condannata al pagamento della somma sopra indicata per le opere realizzate, detratta la somma necessaria per eliminare i vizi.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, attesa la soccombenza reciproca, ivi comprese quella per la CTU.
PQM
il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa:
- dichiara la contumacia di e l'estinzione del giudizio nei suoi Persona_1 confronti;
- revoca il decreto nr. 255/19, reso dal Tribunale della Spezia;
-condanna al pagamento in favore della TE Controparte_1 della somma di € 14.992,669;
- compensa integralmente le spese di liti compresa la spesa di CTU, rimane per il 50%
a carico di entrambe le parti.
Così deciso nella Spezia il 23 aprile 2024
La Giudice
Tiziana Lottini
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vd rinuncia depositata 2 Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001 3 Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001 4 Ex pl. Cass. 26824/2017 5 Allegati al ricorso per ingiunzione 6 Cass. 6152/2019, ex pl.