Art. 180. Disposizioni ulteriori in tema di organizzazione e servizio dell'Arma dei carabinieri 1. Nel regolamento sono disciplinate le relazioni dell'Arma dei carabinieri con le altre autorita' militari e civili. 2. Il Ministro della difesa, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , adotta, di concerto con il Ministro dell'interno limitatamente alle parti relative ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il regolamento generale dell'Arma dei carabinieri che stabilisce:
a) l'organizzazione e il funzionamento delle strutture e dei mezzi dell'Arma dei carabinieri; b) l'organizzazione e l'esecuzione del servizio istituzionale.
Nota all' art. 180 :
- Per l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 si vedano le note all'articolo 1.
a) l'organizzazione e il funzionamento delle strutture e dei mezzi dell'Arma dei carabinieri; b) l'organizzazione e l'esecuzione del servizio istituzionale.
Nota all' art. 180 :
- Per l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 si vedano le note all'articolo 1.