Articolo 1 della Legge 23 dicembre 1996, n. 652
Versione
24 dicembre 1996
Art. 1. 1. Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553 , recante disposizioni in tema di incompatibilita' dei magistrati e di proroga dell'utilizzazione per finalita' di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 23 dicembre 1995, n. 552, 26 febbraio 1996, n. 83, e 26 aprile 1996, n. 218 .
3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 10 maggio 1996, n. 250, 8 luglio 1996, n. 355, e 6 settembre 1996, n. 464 .
Entrata in vigore il 24 dicembre 1996
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