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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 01/04/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore
Dott. Matteo Del Vesco Giudice
Dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3864 del ruolo generale V.G. per l'anno 2024, promossa con ricorso depositato in data 21.10.2024 da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Arianna Tosoni del Foro di Venezia (p.e.c. in Mestre Email_1
Venezia, Piazzale Generale Enrico Cialdini n. 2, che lo rappresenta e difende per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo e
(C.F.: , nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_2 C.F._2
in Venezia Lido, Via Andrea Morosini n. 4, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Lara
Girotto del Foro di Venezia ( p.e.c.: in Venezia, Santa Croce n. Email_2
498, che la rappresenta e difende per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo
ricorrenti
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: separazione consensuale e scioglimento del matrimonio, ex art. 473-bis.49 e art. 473-bis.51 c.p.c conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 19.02.2025 che di seguito si riproducono: “ Dichiarare la separazione personale dei coniugi (coniugatisi in Venezia il 23/06/2000 con Atto di matrimonio regolarmente trascritto e registrato in Italia, Comune di Venezia (VE)(Atto n. 109 / p.I / - Anno
2000 - Uff. 1) autorizzandoli a vivere separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno con il solo obbligo di comunicare eventuali cambiamenti della stessa alle seguenti CONDIZIONI 1. Casa familiare La casa familiare, con ogni bene e arredo, sita in Venezia Lido, Via Andrea Morosini n. 4 resterà, e andrà per l'effetto assegnata, al signor che continuerà a viverci con la figlia Parte_1 Persona_1
Per_ maggiorenne ma economicamente non autosufficiente.
2. Mantenimento delle figlie e Per_1
Quanto al mantenimento essendo le ragazze, allo stato attuale, maggiorenni ma, economicamente, non autosufficienti i genitori continueranno, come fatto sino ad oggi, a provvedere direttamente alle loro esigenze ciascuno proporzionalmente alle proprie possibilità e capacità economico reddituali. Le spese straordinarie individuate secondo il Protocollo in uso presso questo Tribunale, saranno sostenute nella misura del 100% dal signor 3. Regolamentazione dei rapporti Pt_1
patrimoniali tra i coniugi Fermo quanto sopra e al solo fine di risolvere e definire in via tombale ogni questione anche indiretta – sia di carattere patrimoniale che personale dai riflessi patrimoniali – i coniugi hanno individuato come indispensabile e funzionale a tale scopo che il sig. ceda la proprietà dell'autovettura Fiat 500, di proprietà, alla moglie facendosi Parte_1
carico delle relative spese. Di contro la sig.ra si impegnerà a trasferire, in favore Parte_2
del marito, sig. – che a tal fine si attiverà per reperire Notaio di fiducia Parte_1
sostenendone i relativi costi - la propria quota di proprietà (1/100)dell'immobile garage sito in
Lido di Venezia, Via Carlo Zeno n.
2. Per l'effetto, a seguito della sentenza di separazione che confermi le presenti condizioni e con il puntuale adempimento di quanto in essa previsto i ricorrenti essendo entrambi autosufficienti ed economicamente indipendenti dichiarano, con la sottoscrizione del presente Ricorso, di non aver null'altro a pretendere reciprocamente prestandosi ampia e finale quietanza liberatoria avendo autonomamente definito ogni loro rapporto economico patrimoniale”.
Conclusioni del P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 27.09.2024 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, e espongono di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio con rito civile in data 23.06.2000, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia, al n. 109, parte I, Uff.1, dell'anno 2000.
Per_ I ricorrenti hanno avuto due figli: (n. 17/02/1998) e (n. 30/11/2004) entrambi Per_1
maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
Venuta meno l'affectio coniugalis, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa.
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data
19.02.2025 in sostituzione dell'udienza del 27.02.2025, i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi insistendo per la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in ricorso e riportate in epigrafe e chiedendo altresì ai sensi dell'art. 473-bis.49 la pronuncia di scioglimento del loro matrimonio previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
*****
Ciò premesso, la domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché conformi alla legge e non in contrasto con l'interesse materiale delle figlie maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Considerato che con il ricorso i ricorrenti hanno proposto domande cumulate di separazione e di scioglimento del matrimonio, si provvederà con separata ordinanza per la rimessione della causa avanti al Giudice delegato e alla fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 473 bis. 49 e 279 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, visti gli artt. 158 cod. civ.
e 473-bis.51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale tra e in data 23.06.2000, Parte_1 Parte_2
matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia, al n. 109, parte
I, Uff.1, dell'anno 2000, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti fra le parti;
- Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 01.04.2025
Il Presidente rel. ed est. dott.ssa Tania Vettore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore
Dott. Matteo Del Vesco Giudice
Dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3864 del ruolo generale V.G. per l'anno 2024, promossa con ricorso depositato in data 21.10.2024 da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Arianna Tosoni del Foro di Venezia (p.e.c. in Mestre Email_1
Venezia, Piazzale Generale Enrico Cialdini n. 2, che lo rappresenta e difende per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo e
(C.F.: , nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_2 C.F._2
in Venezia Lido, Via Andrea Morosini n. 4, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Lara
Girotto del Foro di Venezia ( p.e.c.: in Venezia, Santa Croce n. Email_2
498, che la rappresenta e difende per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo
ricorrenti
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: separazione consensuale e scioglimento del matrimonio, ex art. 473-bis.49 e art. 473-bis.51 c.p.c conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 19.02.2025 che di seguito si riproducono: “ Dichiarare la separazione personale dei coniugi (coniugatisi in Venezia il 23/06/2000 con Atto di matrimonio regolarmente trascritto e registrato in Italia, Comune di Venezia (VE)(Atto n. 109 / p.I / - Anno
2000 - Uff. 1) autorizzandoli a vivere separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno con il solo obbligo di comunicare eventuali cambiamenti della stessa alle seguenti CONDIZIONI 1. Casa familiare La casa familiare, con ogni bene e arredo, sita in Venezia Lido, Via Andrea Morosini n. 4 resterà, e andrà per l'effetto assegnata, al signor che continuerà a viverci con la figlia Parte_1 Persona_1
Per_ maggiorenne ma economicamente non autosufficiente.
2. Mantenimento delle figlie e Per_1
Quanto al mantenimento essendo le ragazze, allo stato attuale, maggiorenni ma, economicamente, non autosufficienti i genitori continueranno, come fatto sino ad oggi, a provvedere direttamente alle loro esigenze ciascuno proporzionalmente alle proprie possibilità e capacità economico reddituali. Le spese straordinarie individuate secondo il Protocollo in uso presso questo Tribunale, saranno sostenute nella misura del 100% dal signor 3. Regolamentazione dei rapporti Pt_1
patrimoniali tra i coniugi Fermo quanto sopra e al solo fine di risolvere e definire in via tombale ogni questione anche indiretta – sia di carattere patrimoniale che personale dai riflessi patrimoniali – i coniugi hanno individuato come indispensabile e funzionale a tale scopo che il sig. ceda la proprietà dell'autovettura Fiat 500, di proprietà, alla moglie facendosi Parte_1
carico delle relative spese. Di contro la sig.ra si impegnerà a trasferire, in favore Parte_2
del marito, sig. – che a tal fine si attiverà per reperire Notaio di fiducia Parte_1
sostenendone i relativi costi - la propria quota di proprietà (1/100)dell'immobile garage sito in
Lido di Venezia, Via Carlo Zeno n.
2. Per l'effetto, a seguito della sentenza di separazione che confermi le presenti condizioni e con il puntuale adempimento di quanto in essa previsto i ricorrenti essendo entrambi autosufficienti ed economicamente indipendenti dichiarano, con la sottoscrizione del presente Ricorso, di non aver null'altro a pretendere reciprocamente prestandosi ampia e finale quietanza liberatoria avendo autonomamente definito ogni loro rapporto economico patrimoniale”.
Conclusioni del P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 27.09.2024 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, e espongono di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio con rito civile in data 23.06.2000, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia, al n. 109, parte I, Uff.1, dell'anno 2000.
Per_ I ricorrenti hanno avuto due figli: (n. 17/02/1998) e (n. 30/11/2004) entrambi Per_1
maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
Venuta meno l'affectio coniugalis, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa.
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data
19.02.2025 in sostituzione dell'udienza del 27.02.2025, i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi insistendo per la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in ricorso e riportate in epigrafe e chiedendo altresì ai sensi dell'art. 473-bis.49 la pronuncia di scioglimento del loro matrimonio previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
*****
Ciò premesso, la domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché conformi alla legge e non in contrasto con l'interesse materiale delle figlie maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Considerato che con il ricorso i ricorrenti hanno proposto domande cumulate di separazione e di scioglimento del matrimonio, si provvederà con separata ordinanza per la rimessione della causa avanti al Giudice delegato e alla fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 473 bis. 49 e 279 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, visti gli artt. 158 cod. civ.
e 473-bis.51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale tra e in data 23.06.2000, Parte_1 Parte_2
matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia, al n. 109, parte
I, Uff.1, dell'anno 2000, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti fra le parti;
- Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 01.04.2025
Il Presidente rel. ed est. dott.ssa Tania Vettore