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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/04/2025, n. 1677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1677 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 14504/2023 R.G.L., cui è riunito quello iscritto al n.
14519/2023 R.G.L., vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Stefania Mannino nel proc. n. 14504/2023 r.g.l. e dall'avv. Giovanni Battista Scalia nel proc. n. 14519/2023 r g.l.;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 7 aprile 2025.
Motivazione
Con separati ricorsi depositati il 23 novembre 2023 e riuniti giusta ordinanza resa all'udienza del 17 gennaio 2025 ha proposto opposizione, chiedendone Parte_1
l'annullamento, avverso gli avvisi di addebito:
- n. 59620190007922340000 notificato il 16 ottobre 2023 con cui l' ingiungeva il CP_1 pagamento della complessiva somma di € 2.052,06 a titolo di contribuzione gestione commercianti dal mese di gennaio 2018 al mese di dicembre 2019 (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate);
1 - n. 59620190003513130000 notificato il 16 ottobre 2023 con cui l' ingiungeva il CP_1 pagamento della complessiva somma di € 2.054,10 a titolo di contribuzione gestione commercianti dal mese di gennaio 2018 al mese di dicembre 2018 (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con le memorie di costituzione depositate il 3 ottobre 2024 e il 16 dicembre 2024 l' ha CP_1 chiesto il rigetto dei ricorsi, dando atto, tuttavia, nei rispettivi procedimenti, che visto l'intervenuto sgravio possa dichiararsi cessata la materia del contendere (cfr. memoria).
Con le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 2 aprile 2025 parte ricorrente, visto il provvedimento di annullamento dei crediti legittimanti gli avvisi di addebito oggetto della presente contestazione, ha aderito alla richiesta formulata dall' CP_1 con le memorie di costituzione e con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 17 gennaio 2025 di provvedere alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere ed ha insistito nell'accoglimento delle formulate domande.
Ciò detto, la materia del contendere va senz'altro dichiarata cessata viste le convergenti richieste delle parti e l'intervenuto l'annullamento in corso di causa dei crediti richiesti con gli avvisi di addebito oggetto del presente giudizio.
Infine, l' in ossequio al principio della cd. soccombenza virtuale, va condannato a CP_1 rifondere all'Erario le spese di lite della ricorrente (visto che quest'ultima è ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato), liquidate come in dispositivo tenendo in considerazione l'effettivo esborso che l'Erario dovrà sostenere in favore dei due procuratori della ricorrente ed il pregevole atteggiamento complessivo del convenuto.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a rifondere all'Erario le spese di lite di , che si liquidano CP_1 Parte_1 complessivamente in € 2.700.80 (€ 1.350,40 per ciascuna causa), oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 08/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 14504/2023 R.G.L., cui è riunito quello iscritto al n.
14519/2023 R.G.L., vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Stefania Mannino nel proc. n. 14504/2023 r.g.l. e dall'avv. Giovanni Battista Scalia nel proc. n. 14519/2023 r g.l.;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 7 aprile 2025.
Motivazione
Con separati ricorsi depositati il 23 novembre 2023 e riuniti giusta ordinanza resa all'udienza del 17 gennaio 2025 ha proposto opposizione, chiedendone Parte_1
l'annullamento, avverso gli avvisi di addebito:
- n. 59620190007922340000 notificato il 16 ottobre 2023 con cui l' ingiungeva il CP_1 pagamento della complessiva somma di € 2.052,06 a titolo di contribuzione gestione commercianti dal mese di gennaio 2018 al mese di dicembre 2019 (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate);
1 - n. 59620190003513130000 notificato il 16 ottobre 2023 con cui l' ingiungeva il CP_1 pagamento della complessiva somma di € 2.054,10 a titolo di contribuzione gestione commercianti dal mese di gennaio 2018 al mese di dicembre 2018 (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con le memorie di costituzione depositate il 3 ottobre 2024 e il 16 dicembre 2024 l' ha CP_1 chiesto il rigetto dei ricorsi, dando atto, tuttavia, nei rispettivi procedimenti, che visto l'intervenuto sgravio possa dichiararsi cessata la materia del contendere (cfr. memoria).
Con le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 2 aprile 2025 parte ricorrente, visto il provvedimento di annullamento dei crediti legittimanti gli avvisi di addebito oggetto della presente contestazione, ha aderito alla richiesta formulata dall' CP_1 con le memorie di costituzione e con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 17 gennaio 2025 di provvedere alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere ed ha insistito nell'accoglimento delle formulate domande.
Ciò detto, la materia del contendere va senz'altro dichiarata cessata viste le convergenti richieste delle parti e l'intervenuto l'annullamento in corso di causa dei crediti richiesti con gli avvisi di addebito oggetto del presente giudizio.
Infine, l' in ossequio al principio della cd. soccombenza virtuale, va condannato a CP_1 rifondere all'Erario le spese di lite della ricorrente (visto che quest'ultima è ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato), liquidate come in dispositivo tenendo in considerazione l'effettivo esborso che l'Erario dovrà sostenere in favore dei due procuratori della ricorrente ed il pregevole atteggiamento complessivo del convenuto.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a rifondere all'Erario le spese di lite di , che si liquidano CP_1 Parte_1 complessivamente in € 2.700.80 (€ 1.350,40 per ciascuna causa), oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 08/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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