TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/03/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Barbara
Cordaro, in esito alle note di trattazione scritta depositate, ex art. 127ter c.p.c., dalle parti il 18
e il 26 Marzo 2025 in sostituzione dell'udienza del 28 Marzo 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2501 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa
DA
il signor nato il [...] a [...] e ivi residente, nella Parte_1
Contrada Imbriacola snc, C.F. , elettivamente domiciliato, ai fini del CodiceFiscale_1 presente giudizio, a Palermo, nella via Libertà n. 159, presso lo studio dell'Avv. Anna Maria
Tonnicchi Bonfilio, che lo rappresenta e difende giusto mandato in calce al ricorso depositato il 2/08/2024,
- ricorrente -
CONTRO
l , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, con sede a Roma, nella via Ciro il Grande n. 21, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso l'Avvocatura INPS di Roma, con sede nella via Cesare Beccaria
n. 2, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Antonietta
Coretti e Giantony Ilardo, in virtù di mandato generale alle liti del 22/03/2024, repertorio n.
37875, a rogito del Notaio Dott. allegato agli atti di causa, Persona_1
- resistente -
Oggetto: Ripetizione di indebito.
Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
1 1.- In fatto. Con ricorso depositato il 2 Agosto 2024, notificato in uno al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, il signor proponeva Parte_1 opposizione avverso sia la nota datata 20 Settembre 2022, notificatagli dall'INPS il 23 Febbraio
2023; sia la delibera n. 249961, adottata dal Comitato Provinciale della sua sede di Agrigento il 21 Marzo 2024. Esponendo che, con la prima l'ente resistente, da un lato, l'aveva informato che, a seguito di verifiche era emerso che egli aveva ricevuto per il periodo ricompreso fra l'1
Gennaio e il 31 Dicembre 2019, in un'unica soluzione, l'importo complessivo di € 10.462,47 a titolo di indennità di disoccupazione ASPI, corrisposta in via anticipata, di cui all'art. 2, comma
19, della legge n. 92/2012, non spettantegli;
dall'altro, lo aveva invitato a restituirla secondo le modalità ivi indicate. Mentre, con la citata delibera era stato rigettato il ricorso amministrativo numero che aveva presentato il 31 Gennaio 2024 contro la suddetta NumeroDiCartaI_1 comunicazione. All'uopo il ricorrente, dopo avere ricostruito i fatti che avevano dato origine alla vicenda, eccepiva sul piano del diritto l'infondatezza della motivazione posta alla base del secondo dei cennati atti, nonché la falsa applicazione dell'art. 8 del D. Lgs. n. 22/2015 e della circolare INPS n. 94/2015. Pertanto, con il ricorso in limine indicato chiedeva al Tribunale di
Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, previo accertamento che la pretesa dell'ente resistente di versamento dell'asserito indebito non era fondata, di dichiarare nulla, illegittima, viziata, erronea e immotivata la menzionata delibera datata 21 Marzo 2024 e ogni altro atto presupposto, connesso, e/o conseguenziale.
L' , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 17 Marzo 2025 il proprio fascicolo con la memoria difensiva. In tale scritto deduceva che, in conseguenza di approfondimenti sulla genesi della prestazione indebita in parola e del riesame della fattispecie, era pervenuto alla decisione di annullare in autotutela il credito in questione, scaturito dalla richiesta di restituzione dell'enunciato trattamento di disoccupazione (NASPI) rivolta all'opponente, attraverso l'adozione della disposizione n. 010000-25-0105 del 17 Marzo 2025, sottoscritta dal dirigente responsabile della rispettiva sede di Agrigento. Sulla base di tale fatto domandava all'adita autorità giudiziaria di dichiarare cessata la materia del contendere.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28 Marzo 2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., compiuto dalle parti il 18 e il 26 Marzo 2025, la causa viene decisa con l'emissione della seguente sentenza.
2 2.- In diritto. Nella ipotesi che ci occupa deve essere dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere. Invero, sulla scorta di quanto espressamente affermato dall'INPS in seno alla memoria difensiva di costituzione depositata il 17 Marzo 2025, è possibile constatare una dirimente e troncante circostanza. Segnatamente che, il prefato ente ha proceduto ad annullare in autotutela il nominato provvedimento in materia di indebito da prestazioni a sostegno del reddito, notificato al signor il 23 Febbraio 2022, per le ragioni Parte_1 ivi meglio specificate. Il che è stato disposto dal dirigente responsabile della sede di Agrigento del ricordato Istituto con la disposizione n. 010000-25-0105 del 17 Marzo 2025, allegata nel rispettivo fascicolo di parte, che è stata da egli sottoscritta con firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, II comma, del D. Lgs. n. 39/1993. Peraltro, quest'ultimo, l'impiegato addetto e il responsabile hanno pure predisposto e firmato in pari data il verbale di storno/abbandono dell'indebito in discussione, ammontante a complessivi € 10.462,47, del pari prodotto agli atti di causa. In conseguenza di quanto testé rilevato viene meno lo scopo cui è stato finalizzato il ricorso che ha incoato la vertenza processuale sottoposta a disamina. Tant'è vero che, da un lato, l'INPS nell'ambito della ricordata memoria ha chiesto all'adita autorità giudiziaria di pronunciare una sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere;
dall'altro, con le note scritte depositate il 26 Marzo 2025 il legale dell'opponente ne ha preso atto, dichiarando di aderire alla richiamata richiesta. In proposito occorre rilevare che, per costante esegesi giurisprudenziale la declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone non solo che nel corso del processo sia sopraggiunto un evento incidente sulla situazione sostanziale preesistente in qualche modo idoneo a soddisfare l'interesse finale dell'attore; ma, altresì, che tutte le parti concordino sull'esistenza dell'evento e sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia del giudice (cfr.: Cass. n. 1950/2003; Cass.
n. 11931/2006; Cass. n. 16150/2010). Or dunque, nel caso di specie la circostanza che in un momento antecedente alla celebrazione della prima udienza del presente giudizio, fissata ex art. 127ter c.p.c. per il 28 Marzo 2025, l'ente resistente, mediante la citata disposizione, ha annullato in autotutela il provvedimento in contestazione, determina, senza ombra di alcun dubbio, la cessazione della materia del contendere. Ciò in quanto, ha comportato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in ius, facendo venire meno l'interesse delle parti in causa a ottenere la normale definizione della controversia. Peraltro, come sopra evidenziato, il fatto che nell'ipotesi qui considerata è cessata la materia oggetto del contendere, oltre che essere debitamente dedotto dall' opposto è stato riconosciuto anche dall'odierno istante. CP_1
3 Sicché, a fronte di tale innegabile situazione, va in questa sede dichiarata la cessazione della materia oggetto di contesa.
3.- Infine, con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, si palesa necessario sottolineare un significativo aspetto. Precipuamente, l'atto con il quale l'INPS ha annullato in autotutela il citato provvedimento, concernente la posizione creditoria controversa, è stato adottato prima dello svolgimento dell'udienza su indicata. Ragion per cui, sembra giusto ed equo compensare interamente e integralmente fra le parti in lite le spese del procedimento de quo.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, l'intervenuta cessazione della materia oggetto del contendere;
- infine, compensa interamente e integralmente fra le parti in lite le spese del presente giudizio.
Così deciso in Agrigento in data 28 Marzo 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
4