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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/12/2025, n. 5230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5230 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice dr.ssa De ZI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 4745/2025 promossa da:
nato a [...], il 1° gennaio 2000, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Veglio, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
PARTE ATTRICE
Contro
in persona del Controparte_1 CP_2
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
, presso cui è domiciliato;
CP_1
PARTE CONVENUTA costituita
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Avente ad oggetto: accertamento dello stato di apolidia.
Conclusioni di parte attrice: “accertare e dichiarare, ai sensi della Convenzione di
New York del 28 settembre 1954, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con L. 306/1962, lo status di apolide in capo al ricorrente nato a [...]_1
(Libano), il 1 gennaio 2000.”.
Conclusioni di parte convenuta: “Decidere secondo giustizia e, in caso di accertamento dello status di apolide, Voglia il Tribunale compensare le spese di lite poiché il non ha dato in nessun modo causa al presente giudizio, frutto della CP_1
scelta del ricorrente di rivolgersi direttamente al giudice.”
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso, il sig. ha chiesto l'accertamento dello status Parte_1
di apolide, allegando di essere nato in [...]. 1), da genitori palestinesi, a loro volta nati in Libano (cfr. docc. 2 e 3), in ragione della fuga dei nonni dalla Palestina nel 1949; che era in possesso di un documento di viaggio per rifugiati palestinesi rilasciato in Libano (doc. 1); che sia lui che i genitori erano iscritti all'U.N.R.W.A., che consentiva di registrare i profughi palestinesi;
che nessuno Stato lo aveva riconosciuto come proprio cittadino, come emergeva anche dalla richiesta effettuata alla Rappresentanza diplomatica palestinese in Italia, rimasta senza risposta (doc. 9); che non poteva considerarsi cittadino palestinese né libanese sulla base della normativa di riferimento;
che era giunto in Italia in data 26.8.2024 per continuare gli studi universitari.
Si è costituito il chiedendo di decidere secondo giustizia. Controparte_1
**************************
Occorre osservare preliminarmente che, come illustrato dalla giurisprudenza di legittimità, l'accertamento dello status di apolidia può essere chiesto sia in sede amministrativa sia in sede giurisdizionale, attribuendo ai richiedenti una doppia strada da seguire per l'accertamento dello status (Cass. 28873/2008 “Nel giudizio contenzioso relativo alla domanda volta ad ottenere l'accertamento dello stato di apolidia, di cui alla Convenzione di New York del 28 settembre 1954 ed all'art. 17 d.P.R. 12 ottobre
1993, n. 572, sussiste la legittimazione passiva del , in quanto lo Controparte_1 straniero fa valere nel processo un diritto che gli può essere riconosciuto anche in via amministrativa da detto , il quale, dunque, da una ricognizione giudiziale CP_1
dell'apolidia, può restare vincolato a certificarla.”).
Passando al merito della controversia si osserva quanto segue.
L'art. 1 della Convenzione di New York del 28.09.1954 dispone che “ai fini della presente Convenzione, il termine “apolide” designa una persona che nessuno Stato considera come suo cittadino per applicazione della sua legislazione”.
La Corte di Cassazione, riprendendo la nozione convenzionale di “apolide”, ha precisato che si deve ritenere apolide “colui che si trova in un paese di cui non è cittadino provenendo da altro paese del quale ha perso formalmente o sostanzialmente la Cittadinanza, tanto che non vi può più rientrare in maniera definitiva” (Cass. Civ.
n. 28873 del 2008).
In assenza di una normativa interna organica sull'apolidia, la procedura per il riconoscimento dello status di apolide va ricostruita facendo riferimento alle fonti internazionali applicabili (come la già citata convenzione di New York, ratificata in
Italia con legge n. 306 del 1 febbraio 1962, o il manuale per la protezione delle persone apolidi dell del 2014) nonché, per quanto riguarda il diritto nazionale, alle CP_3
poche indicazioni contenute nella legge c.d. sulla cittadinanza (n. 91 del 5 febbraio
1992) e alle istruzioni ermeneutiche fornite dal Giudice di legittimità.
Innanzitutto, è necessario premettere che la giurisprudenza di legittimità individua gli elementi costitutivi del diritto al riconoscimento dello status di apolide nella condizione di soggetto privo di qualsiasi cittadinanza e nella residenza sul territorio dello Stato italiano. Con particolare riferimento al primo dei due elementi costitutivi, cioè all'essere il soggetto richiedente privo di qualsiasi altra cittadinanza, la Suprema
Corte attenua decisamente l'onus probandi del ricorrente: infatti, egli deve provare esclusivamente di non possedere la cittadinanza dello Stato o degli Stati “con cui egli intrattenga o abbia intrattenuto rapporti significativi (ovvero, per meglio dire, rapporti produttivi dell'effetto di acquisizione automatica o a domanda dello status civitatis, ad esempio perchè vi è nato o vi ha risieduto)” (Cass. Civ. n. 28153 del 2017). Si osserva ancora che i documenti rilasciati dalle autorità dello Stato con cui si ha un collegamento, nei quali si attesti che una certa persona non è cittadina, hanno sicuramente importanza nel procedimento volto all'accertamento della condizione di apolide, ma tali documenti consolari devono comunque essere integrati dall'analisi della legge sulla cittadinanza.
Per accertare lo status di apolide è, quindi, necessario verificare chi, per un determinato
Stato e la sua legislazione, sia o possa diventare cittadino;
l'apolide, per essere tale, non deve invece rientrare in nessuna delle categorie che, secondo la legislazione statale, possano ottenere la cittadinanza. È opportuno dunque analizzare la legge sulla cittadinanza dello Stato di cui il richiedente neghi di essere cittadino.
Nel caso in oggetto, deve vagliarsi l'eventuale sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti per l'ottenimento della cittadinanza di uno degli Stati con i quali ha intrattenuto un “rapporto significativo”. Il collegamento è stato individuato con la
Palestina e il Libano.
Fatta questa premessa, si procede ad analizzare la disciplina sulla cittadinanza della
Palestina.
Come già evidenziato dalla giurisprudenza di merito (cfr decisione del Tribunale di
Bologna del 31.12.2018) risulta che “In relazione alla legge relative allo stato civile applicato nel territorio palestinese occupato e specialmente militare n. 297 emanato dall'esercito israeliano in data 08/11/1969 per quanto riguarda la carta di identità e
l'iscrizione anagrafica e le modifiche precisamente l'ordinanza militare n. 1421 mod. col. N. 23 in data 17/01/1995 che dispone: l'iscrizione è il diritto per chi ha meno di
18 anni ed è sottoposta a due condizioni: 1 – se i genitori sono residenti;
2 – se uno dei genitori è residente con la condizione di giustificare alle autorità competenti il luogo di residenza permanente nella regione.. Quindi: − Chi ha lasciato il territorio palestinese occupato senza essere iscritto all'anagrafe da parte dei genitori residenti
o da uno dei genitori ed ha raggiunto i 18 anni non potrebbe avere la carta di identità.
− Chi ha lasciato il territorio palestinese occupato senza consegnare la carta di identità al luogo e nella modalità prescritta dall'autorità competente (ordinanza militare art. 7) la perde e non potrebbe avere un'altra e questa cosa succede anche per chi lascia il territorio senza aver avuto una carta di identità. − In applicazione della legge militare è permesso ai familiari di primo grado residenti nel territorio palestinese occupato di chiedere il ricongiungimento familiare con alcune condizioni lunghe e complesse e la domanda è sottoposta all'autorizzazione dell'autorità occupante, che in realtà l'autorità occupante non rilascia mai autorizzazione alle richieste di ricongiungimento familiare e a volte il richiedente aspetta per più di 10 anni senza averlo”.
In caso di abbandono del territorio palestinese, pertanto la possibilità di procedere all'iscrizione anagrafica sussiste se ricorrono due presupposti: “1 – se i genitori sono residenti;
2 – se uno dei genitori è residente con la condizione di giustificare alle autorità competenti il luogo di residenza permanente nella regione”.
Nel caso de quo risulta documentalmente che il ricorrente è nato in [...], fuori dal territorio palestinese (come anche i suoi genitori, cfr. docc. 2 e 3), e che è ormai maggiorenne. Di conseguenza, difettano i presupposti per ritenere che il ricorrente sia cittadino palestinese.
Passando all'esame del legame con il Libano, si osserva che sulla base della relativa normativa (cfr. decreto 15/1925) la cittadinanza può essere acquisita in caso di discendenza da padre cittadino libanese;
per matrimonio (solo la moglie può acquisire tale cittadinanza sposandosi con cittadino libanese); per naturalizzazione (mediante provvedimento discrezionale del Presidente della Repubblica “può”, subordinato alla residenza da almeno 5 anni in Libano, norma applicata in maniera assai restrittiva); per nascita nel territorio libanese senza una cittadinanza o da genitori apolidi o sconosciuti.
Con riferimento alla situazione dei rifugiati palestinesi in Libano però occorre precisare che “Per quanto concerne i rifugiati palestinesi giunti in Libano nel 1948 ed i loro discendenti, il loro status giuridico è quello di cittadini stranieri a statuto speciale.
Anche se il Libano non ha mai ratificato la Convenzione di Ginevra del 1951, i palestinesi in Libano sono considerati come rifugiati e registrati presso un dipartimento specifico del Ministero dell'Interno libanese. Pertanto, i rifugiati palestinesi in Libano non sono apolidi”, “Ai sensi del diritto libanese, vi sono molteplici professioni che i palestinesi non hanno diritto ad esercitare in Libano, mentre per esercitare le altre professioni essi devono richiedere un permesso di lavoro che per i palestinesi viene lievemente facilitato a confronto di altri stranieri. I palestinesi non possono godere del diritto di proprietà immobiliare, col risultato che i rifugiati più benestanti chiedono a propri parenti o amici libanesi di fungere da prestanome per i propri beni mobili o immobili. La maggior parte dei rifugiati palestinesi risiede nei campi gestiti da UNRWA in Libano, che sono sottratti alla giurisdizione del Governo di Beirut e dove non vige il diritto libanese. La Direzione
Generale della Sicurezza Generale (DGSG), organo competente in materia migratoria in Libano, rilascia dei documenti di viaggio ai rifugiati palestinesi in Libano. Tali documenti hanno un formato analogo a quello dei passaporti libanesi, ma non sono tecnicamente dei passaporti in quanto concernono persone (i palestinesi) di cittadinanza diversa da quella delle Autorità sovrane (libanesi). Questi documenti di viaggio consentono ai palestinesi di uscire ed entrare dal Libano e sono riconosciuti dalla gran parte degli Stati Schengen. Pertanto i palestinesi godono formalmente della medesima libertà di viaggiare di cui godono i libanesi.”, “I rifugiati palestinesi in
Libano possono diventare cittadini libanesi solo in due modi. Il primo è la naturalizzazione, che consente a qualsiasi straniero di poter chiedere la cittadinanza dopo cinque anni di residenza in Libano. Il decreto richiede la firma del Presidente della Repubblica. Dato il precario equilibrio confessionale del Libano e la forte sensitività politica del tema, le naturalizzazioni dei palestinesi hanno riguardato prevalentemente persone di confessione cristiana prima della Guerra Civile (1975-
1990), e pochissime altre eccezioni a seguire. Il secondo modo è per matrimonio, solo nel caso in cui una donna palestinese sposi un uomo libanese;
mentre nel caso in cui sia un uomo palestinese a sposare una donna libanese, egli non può acquisire la cittadinanza libanese, in quanto secondo la predetta normativa libanese la moglie straniera può acquisire la cittadinanza libanese del marito, ma non viceversa.” Pertanto, dalle informazioni sopra richiamate, si osserva che possa concludersi che il ricorrente non è cittadino libanese. Infatti, il ricorrente discende da genitori rifugiati palestinesi, come tali considerati alla stregua di stranieri e non apolidi. In aggiunta risulta impossibile l'acquisto della cittadinanza libanese per naturalizzazione in quanto, come già anticipato, tale riconoscimento risulta altamente discrezionale e difficilmente conseguibile.
Il Tribunale ritiene che il ricorrente abbia fornito un quadro indiziario sufficiente rispetto alla propria impossibilità di ottenere una delle cittadinanze di uno degli Stati con cui ha avuto un significativo collegamento, in quanto, alla luce delle considerazioni fin qui esposte, non ha acquistato, né può acquistare la cittadinanza palestinese o libanese.
Pertanto, il sig. va dichiarato apolide. Parte_1
In ragione della natura della causa, del fatto che la domanda è stata presentata in via giudiziaria, le spese di lite si dichiarano integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando:
Accerta e dichiara lo status di apolide in capo a Parte_1
Compensa le spese di lite;
Si comunichi
Torino, 1.12.25
Il Giudice
ZI VI De ZI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice dr.ssa De ZI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 4745/2025 promossa da:
nato a [...], il 1° gennaio 2000, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Veglio, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
PARTE ATTRICE
Contro
in persona del Controparte_1 CP_2
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
, presso cui è domiciliato;
CP_1
PARTE CONVENUTA costituita
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Avente ad oggetto: accertamento dello stato di apolidia.
Conclusioni di parte attrice: “accertare e dichiarare, ai sensi della Convenzione di
New York del 28 settembre 1954, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con L. 306/1962, lo status di apolide in capo al ricorrente nato a [...]_1
(Libano), il 1 gennaio 2000.”.
Conclusioni di parte convenuta: “Decidere secondo giustizia e, in caso di accertamento dello status di apolide, Voglia il Tribunale compensare le spese di lite poiché il non ha dato in nessun modo causa al presente giudizio, frutto della CP_1
scelta del ricorrente di rivolgersi direttamente al giudice.”
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso, il sig. ha chiesto l'accertamento dello status Parte_1
di apolide, allegando di essere nato in [...]. 1), da genitori palestinesi, a loro volta nati in Libano (cfr. docc. 2 e 3), in ragione della fuga dei nonni dalla Palestina nel 1949; che era in possesso di un documento di viaggio per rifugiati palestinesi rilasciato in Libano (doc. 1); che sia lui che i genitori erano iscritti all'U.N.R.W.A., che consentiva di registrare i profughi palestinesi;
che nessuno Stato lo aveva riconosciuto come proprio cittadino, come emergeva anche dalla richiesta effettuata alla Rappresentanza diplomatica palestinese in Italia, rimasta senza risposta (doc. 9); che non poteva considerarsi cittadino palestinese né libanese sulla base della normativa di riferimento;
che era giunto in Italia in data 26.8.2024 per continuare gli studi universitari.
Si è costituito il chiedendo di decidere secondo giustizia. Controparte_1
**************************
Occorre osservare preliminarmente che, come illustrato dalla giurisprudenza di legittimità, l'accertamento dello status di apolidia può essere chiesto sia in sede amministrativa sia in sede giurisdizionale, attribuendo ai richiedenti una doppia strada da seguire per l'accertamento dello status (Cass. 28873/2008 “Nel giudizio contenzioso relativo alla domanda volta ad ottenere l'accertamento dello stato di apolidia, di cui alla Convenzione di New York del 28 settembre 1954 ed all'art. 17 d.P.R. 12 ottobre
1993, n. 572, sussiste la legittimazione passiva del , in quanto lo Controparte_1 straniero fa valere nel processo un diritto che gli può essere riconosciuto anche in via amministrativa da detto , il quale, dunque, da una ricognizione giudiziale CP_1
dell'apolidia, può restare vincolato a certificarla.”).
Passando al merito della controversia si osserva quanto segue.
L'art. 1 della Convenzione di New York del 28.09.1954 dispone che “ai fini della presente Convenzione, il termine “apolide” designa una persona che nessuno Stato considera come suo cittadino per applicazione della sua legislazione”.
La Corte di Cassazione, riprendendo la nozione convenzionale di “apolide”, ha precisato che si deve ritenere apolide “colui che si trova in un paese di cui non è cittadino provenendo da altro paese del quale ha perso formalmente o sostanzialmente la Cittadinanza, tanto che non vi può più rientrare in maniera definitiva” (Cass. Civ.
n. 28873 del 2008).
In assenza di una normativa interna organica sull'apolidia, la procedura per il riconoscimento dello status di apolide va ricostruita facendo riferimento alle fonti internazionali applicabili (come la già citata convenzione di New York, ratificata in
Italia con legge n. 306 del 1 febbraio 1962, o il manuale per la protezione delle persone apolidi dell del 2014) nonché, per quanto riguarda il diritto nazionale, alle CP_3
poche indicazioni contenute nella legge c.d. sulla cittadinanza (n. 91 del 5 febbraio
1992) e alle istruzioni ermeneutiche fornite dal Giudice di legittimità.
Innanzitutto, è necessario premettere che la giurisprudenza di legittimità individua gli elementi costitutivi del diritto al riconoscimento dello status di apolide nella condizione di soggetto privo di qualsiasi cittadinanza e nella residenza sul territorio dello Stato italiano. Con particolare riferimento al primo dei due elementi costitutivi, cioè all'essere il soggetto richiedente privo di qualsiasi altra cittadinanza, la Suprema
Corte attenua decisamente l'onus probandi del ricorrente: infatti, egli deve provare esclusivamente di non possedere la cittadinanza dello Stato o degli Stati “con cui egli intrattenga o abbia intrattenuto rapporti significativi (ovvero, per meglio dire, rapporti produttivi dell'effetto di acquisizione automatica o a domanda dello status civitatis, ad esempio perchè vi è nato o vi ha risieduto)” (Cass. Civ. n. 28153 del 2017). Si osserva ancora che i documenti rilasciati dalle autorità dello Stato con cui si ha un collegamento, nei quali si attesti che una certa persona non è cittadina, hanno sicuramente importanza nel procedimento volto all'accertamento della condizione di apolide, ma tali documenti consolari devono comunque essere integrati dall'analisi della legge sulla cittadinanza.
Per accertare lo status di apolide è, quindi, necessario verificare chi, per un determinato
Stato e la sua legislazione, sia o possa diventare cittadino;
l'apolide, per essere tale, non deve invece rientrare in nessuna delle categorie che, secondo la legislazione statale, possano ottenere la cittadinanza. È opportuno dunque analizzare la legge sulla cittadinanza dello Stato di cui il richiedente neghi di essere cittadino.
Nel caso in oggetto, deve vagliarsi l'eventuale sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti per l'ottenimento della cittadinanza di uno degli Stati con i quali ha intrattenuto un “rapporto significativo”. Il collegamento è stato individuato con la
Palestina e il Libano.
Fatta questa premessa, si procede ad analizzare la disciplina sulla cittadinanza della
Palestina.
Come già evidenziato dalla giurisprudenza di merito (cfr decisione del Tribunale di
Bologna del 31.12.2018) risulta che “In relazione alla legge relative allo stato civile applicato nel territorio palestinese occupato e specialmente militare n. 297 emanato dall'esercito israeliano in data 08/11/1969 per quanto riguarda la carta di identità e
l'iscrizione anagrafica e le modifiche precisamente l'ordinanza militare n. 1421 mod. col. N. 23 in data 17/01/1995 che dispone: l'iscrizione è il diritto per chi ha meno di
18 anni ed è sottoposta a due condizioni: 1 – se i genitori sono residenti;
2 – se uno dei genitori è residente con la condizione di giustificare alle autorità competenti il luogo di residenza permanente nella regione.. Quindi: − Chi ha lasciato il territorio palestinese occupato senza essere iscritto all'anagrafe da parte dei genitori residenti
o da uno dei genitori ed ha raggiunto i 18 anni non potrebbe avere la carta di identità.
− Chi ha lasciato il territorio palestinese occupato senza consegnare la carta di identità al luogo e nella modalità prescritta dall'autorità competente (ordinanza militare art. 7) la perde e non potrebbe avere un'altra e questa cosa succede anche per chi lascia il territorio senza aver avuto una carta di identità. − In applicazione della legge militare è permesso ai familiari di primo grado residenti nel territorio palestinese occupato di chiedere il ricongiungimento familiare con alcune condizioni lunghe e complesse e la domanda è sottoposta all'autorizzazione dell'autorità occupante, che in realtà l'autorità occupante non rilascia mai autorizzazione alle richieste di ricongiungimento familiare e a volte il richiedente aspetta per più di 10 anni senza averlo”.
In caso di abbandono del territorio palestinese, pertanto la possibilità di procedere all'iscrizione anagrafica sussiste se ricorrono due presupposti: “1 – se i genitori sono residenti;
2 – se uno dei genitori è residente con la condizione di giustificare alle autorità competenti il luogo di residenza permanente nella regione”.
Nel caso de quo risulta documentalmente che il ricorrente è nato in [...], fuori dal territorio palestinese (come anche i suoi genitori, cfr. docc. 2 e 3), e che è ormai maggiorenne. Di conseguenza, difettano i presupposti per ritenere che il ricorrente sia cittadino palestinese.
Passando all'esame del legame con il Libano, si osserva che sulla base della relativa normativa (cfr. decreto 15/1925) la cittadinanza può essere acquisita in caso di discendenza da padre cittadino libanese;
per matrimonio (solo la moglie può acquisire tale cittadinanza sposandosi con cittadino libanese); per naturalizzazione (mediante provvedimento discrezionale del Presidente della Repubblica “può”, subordinato alla residenza da almeno 5 anni in Libano, norma applicata in maniera assai restrittiva); per nascita nel territorio libanese senza una cittadinanza o da genitori apolidi o sconosciuti.
Con riferimento alla situazione dei rifugiati palestinesi in Libano però occorre precisare che “Per quanto concerne i rifugiati palestinesi giunti in Libano nel 1948 ed i loro discendenti, il loro status giuridico è quello di cittadini stranieri a statuto speciale.
Anche se il Libano non ha mai ratificato la Convenzione di Ginevra del 1951, i palestinesi in Libano sono considerati come rifugiati e registrati presso un dipartimento specifico del Ministero dell'Interno libanese. Pertanto, i rifugiati palestinesi in Libano non sono apolidi”, “Ai sensi del diritto libanese, vi sono molteplici professioni che i palestinesi non hanno diritto ad esercitare in Libano, mentre per esercitare le altre professioni essi devono richiedere un permesso di lavoro che per i palestinesi viene lievemente facilitato a confronto di altri stranieri. I palestinesi non possono godere del diritto di proprietà immobiliare, col risultato che i rifugiati più benestanti chiedono a propri parenti o amici libanesi di fungere da prestanome per i propri beni mobili o immobili. La maggior parte dei rifugiati palestinesi risiede nei campi gestiti da UNRWA in Libano, che sono sottratti alla giurisdizione del Governo di Beirut e dove non vige il diritto libanese. La Direzione
Generale della Sicurezza Generale (DGSG), organo competente in materia migratoria in Libano, rilascia dei documenti di viaggio ai rifugiati palestinesi in Libano. Tali documenti hanno un formato analogo a quello dei passaporti libanesi, ma non sono tecnicamente dei passaporti in quanto concernono persone (i palestinesi) di cittadinanza diversa da quella delle Autorità sovrane (libanesi). Questi documenti di viaggio consentono ai palestinesi di uscire ed entrare dal Libano e sono riconosciuti dalla gran parte degli Stati Schengen. Pertanto i palestinesi godono formalmente della medesima libertà di viaggiare di cui godono i libanesi.”, “I rifugiati palestinesi in
Libano possono diventare cittadini libanesi solo in due modi. Il primo è la naturalizzazione, che consente a qualsiasi straniero di poter chiedere la cittadinanza dopo cinque anni di residenza in Libano. Il decreto richiede la firma del Presidente della Repubblica. Dato il precario equilibrio confessionale del Libano e la forte sensitività politica del tema, le naturalizzazioni dei palestinesi hanno riguardato prevalentemente persone di confessione cristiana prima della Guerra Civile (1975-
1990), e pochissime altre eccezioni a seguire. Il secondo modo è per matrimonio, solo nel caso in cui una donna palestinese sposi un uomo libanese;
mentre nel caso in cui sia un uomo palestinese a sposare una donna libanese, egli non può acquisire la cittadinanza libanese, in quanto secondo la predetta normativa libanese la moglie straniera può acquisire la cittadinanza libanese del marito, ma non viceversa.” Pertanto, dalle informazioni sopra richiamate, si osserva che possa concludersi che il ricorrente non è cittadino libanese. Infatti, il ricorrente discende da genitori rifugiati palestinesi, come tali considerati alla stregua di stranieri e non apolidi. In aggiunta risulta impossibile l'acquisto della cittadinanza libanese per naturalizzazione in quanto, come già anticipato, tale riconoscimento risulta altamente discrezionale e difficilmente conseguibile.
Il Tribunale ritiene che il ricorrente abbia fornito un quadro indiziario sufficiente rispetto alla propria impossibilità di ottenere una delle cittadinanze di uno degli Stati con cui ha avuto un significativo collegamento, in quanto, alla luce delle considerazioni fin qui esposte, non ha acquistato, né può acquistare la cittadinanza palestinese o libanese.
Pertanto, il sig. va dichiarato apolide. Parte_1
In ragione della natura della causa, del fatto che la domanda è stata presentata in via giudiziaria, le spese di lite si dichiarano integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando:
Accerta e dichiara lo status di apolide in capo a Parte_1
Compensa le spese di lite;
Si comunichi
Torino, 1.12.25
Il Giudice
ZI VI De ZI