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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 11/12/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 55/2021 r.g.
TRIBUNALE DI AVEZZANO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avezzano in persona del giudice, dott.ssa Martina Di Fonzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 55 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2021, trattenuta in decisione con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 18.9.2025 e vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Parte_1 C.F._1
ZA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Balsorano, via Case Paglicce 14, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
(C.F. e P.I.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Guido Cappuccilli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pescara, viale Marconi 29, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta
CONVENUTA
Oggetto: mutuo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 18.9.2025.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla convenuta il 13.1.2021, deducendo Parte_1
di aver stipulato con AN CA S.p.A. GG , un contratto di Controparte_1 mutuo fondiario dell'importo di euro 143.000,00 per l'acquisto di un immobile sito in Scurcola
Marsicana, ha chiesto, in via principale, di accertare e dichiarare che nel contratto di mutuo fondiario n. 877139523 sono state applicate condizioni usurarie, con conseguente dichiarazione di nullità delle stesse ai sensi dell'art. 1815 secondo comma c.c. e condanna della banca convenuta alla restituzione degli importi già corrisposti a titolo di interessi pari ad euro 47.672,81; in subordine, ha chiesto di accertare e dichiarare la nullità delle clausole di cui al contratto di mutuo fondiario n. 877139523,
1 con applicazione dei tassi sostitutivi ex art.117 TUB e conseguente condanna della banca alla restituzione dell'importo di euro 42.269,21 in luogo di euro 47.672,81, da lui già corrisposti a titolo di interessi.
A sostegno delle proprie domande ha dedotto che la MPS ha applicato un tasso sopra soglia sia a titolo di interessi moratori che corrispettivi. In ogni caso, ha dedotto l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali applicate in punto di durata del piano di rimborso, del regime di capitalizzazione impiegato e del sistema di calcolo degli interessi.
Ha, quindi, insistito, in via principale, per la restituzione delle somme pagate a titolo di interessi usurari, pari ad euro 47.672,81 e, in subordine, per la restituzione della somma di euro 42.269,21 pari alla differenza tra la somma pagata a titolo di interessi e la somma ottenuta, applicando i tassi BOT emessi nei dodici messi precedenti la stipula del contratto, secondo il regime di capitalizzazione semplice.
2. Si è costituita in giudizio insistendo per il rigetto della domanda di parte attrice poiché CP_2 infondata in fatto e in diritto deducendo, in particolare, l'applicazione di interessi ad un tasso sottosoglia, la determinatezza delle condizioni pattuite e, in ogni caso, l'inapplicabilità, nel caso in esame, dei meccanismi previsti ai commi 4 e 7 dell'art. 117 TUB e all'art. 125 bis TUB.
3. La causa è stata istruita documentalmente, mediante espletamento di una CTU contabile e, all'esito,
è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18.9.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
4. La domanda di parte attrice è infondata e non può, quindi, essere accolta.
5. Quanto alla prima contestazione mossa da parte attrice circa la presunta applicazione di interessi usurari, giova rammentare che, nelle azioni di ripetizione d'indebito e, più in generale, ove sia dedotta la pattuizione e/o l'applicazione di un tasso usurario, l'attore è gravato da un onere di allegazione specifica dei fatti posti a fondamento delle sue prospettazioni (v. Cassazione civile sez. III,
13/05/2020, n.8883).
È, dunque, onere della parte che deduca in giudizio l'applicazione del tasso usurario allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. “soglia” posto che, per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr.
SS.UU. Sentenza n. 7294 del 22/03/2017), l'indicazione circostanziata del concreto superamento dei tassi soglia risulta necessaria al fine di valutare l'incidenza della dedotta nullità nell'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto.
Tanto premesso, il CTU incaricato ha escluso che, nel caso in esame, possa configurarsi un'ipotesi di applicazione, da parte dell'istituto creditizio convenuto, di interessi usurari sia per la voce degli interessi corrispettivi che per la voce degli interessi moratori.
2 5.1. Quanto alla voce degli interessi corrispettivi, il CTU ha premesso di aver considerato, tra gli oneri connessi all'erogazione del credito, le spese di istruttoria di euro 429,00 (0,30% del capitale) e le spese di incasso rata di euro 0,50 pro-rata, precisando che il TEG calcolato sulle condizioni corrispettive, secondo le specifiche sopra indicate, risulta pari al 4,086%, valore sostanzialmente coincidente con l'I.S.C. del 4,07% indicato in contratto, apprezzabilmente inferiore alla soglia prevista per la Categoria “Mutui a tasso variabile”, pari, nel II trim. 2006, al 6,24%.
Ha, poi chiarito che, sebbene secondo principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità sia necessario includere nel TEG anche i premi assicurativi, nel caso in esame non è stato possibile applicare tali ulteriori costi, in assenza di documenti che ne consentano una quantificazione.
Ad ogni modo, ha escluso che gli stessi, quand'anche calcolati, possano di fatto consentire un superamento della soglia di usura, alla luce della “notevole distanza tra il TEG rilevato (4,086%) e la soglia d'usura (6,24%), di oltre 2 punti percentuali (corrispondenti a circa € 26.500 di costi)”.
5.2. Quanto agli interessi moratori, va anzitutto rammentato come questi rilevino ai fini dell'usura, dovendosi tuttavia raffrontare, ai fini del calcolo, i tassi applicati secondo parametri di simmetria ed omogeneità, individuando un autonomo tasso soglia degli interessi di mora rispetto agli interessi corrispettivi e, in caso di superamento del tasso soglia - da verificarsi non già in relazione al momento della pattuizione ma al momento della concreta applicazione - non risulta in ogni caso invocabile la gratuità del mutuo ai sensi dell'art. 1815 c.c., bensì la debenza al minor tasso degli interessi corrispettivi lecitamente convenuti ai sensi dell'art. 1224 c.c. (si veda, SS.UU. n. 19597/2020).
Tanto premesso, il CTU, anche in relazione a tale tipologia di interessi, ha calcolato un tasso effettivo
“inferiore rispetto al tasso soglia previsto per la categoria dei “Mutui a tasso variabile” aumentata della maggiorazione di mora del 2,1%, corrispondente complessivamente, nel II trim. '06, al tasso del 9,39%,” con conseguente rispetto della soglia d'usura alla stipula.
La domanda di parte attrice è quindi infondata, non essendo ravvisabili all'esito della CTU - da ritenersi completa, chiara e logica nelle conclusioni – le eccepite violazioni, da parte della CP_1
convenuta, alla normativa antiusura, e ciò sia con riferimento alle voci degli interessi corrispettivi sia in relazione a quelli moratori.
6. Quanto all'eccezione di indeterminatezza del contratto per assenza della specifica menzione delle modalità di ammortamento e del meccanismo di capitalizzazione applicati, la stessa appare priva di pregio, atteso che dalla documentazione in atti – avuto particolare riguardo al contratto di mutuo fondiario del 6.6.2006 - è possibile ricostruire agevolmente il piano di ammortamento e le condizioni applicate, ovvero delle rate mensili costanti di euro 753,23, imputate a pagamento degli interessi e in via residuale al capitale, secondo espressa pattuizione delle parti in considerazione del tasso variabile applicato, un TAN del 3,98%, il capitale oggetto di mutuo pari ad euro 143.000,00, la data di scadenza
3 delle rate ed una durata massima del mutuo di anni 30 (n. 360 rate), al termine delle quali l'eventuale capitale residuo rimasto impagato doveva essere corrisposto, unitamente all'ultima rata, dal mutuatario.
Vi è indeterminatezza, a ben vedere, solo con riferimento alla durata del piano di ammortamento, avendo le parti pattuito condizioni di rimborso che non ne consentivano la previa determinazione, apparendo tuttavia lo stesso certamente determinabile.
Ed invero, l'art. 3 del contratto espressamente quantifica le rate mensili, composte ciascuna da una quota capitale e da una quota interessi, nella misura fissa di euro 753,23, con applicazione del tasso d'interessi variabile.
Pertanto, proprio in ragione della variabilità del tasso applicato e della prevista misura costante di ciascuna rata mensile, le parti contraenti si sono date reciprocamente atto che la durata dell'ammortamento del mutuo non era a priori determinabile, non potendo in ogni caso eccedere i 30 anni.
7. Venendo, infine, ad esaminare le contestazioni sollevate in ordine alla discordanza tra il TAEG applicato dalla e il TAEG/ISC contrattualmente indicato, deve anzitutto rammentarsi quanto CP_1
chiarito in merito dalla giurisprudenza di legittimità, a mente della quale la sanzione della nullità per mancata o non corretta indicazione dell' è prevista esclusivamente per l'ipotesi del credito Pt_2 al consumo, ai sensi dell'art. 125 bis, comma 6, TUB, secondo cui sono appunto nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto dall'art. 121, co. 1, lett. e, non siano stati inclusi o non siano stati inclusi correttamente nel TAEG pubblicizzato nella documentazione indicata dall'art. 124, dovendosi peraltro rilevare come la nullità della clausola non determini la nullità del contratto.
L'indicazione del TAEG è, infatti, obbligatoria esclusivamente nei contratti di credito al consumo ex art. 125 bis TUB, non potendosi, con ogni evidenza, considerare tale il contratto concluso nella specie, avuto riguardo sia all'ammontare del finanziamento sia all'esistenza di una garanzia reale immobiliare (art. 122, lett. a e f TUB), non rilevando pertanto l'eventuale qualità di consumatore del contraente.
Ne consegue come l'eventuale erronea indicazione del TAEG non possa determinare la nullità della clausola del costo, con integrazione legale ex art. 125 bis, co. 7 TUB.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in ipotesi quale quella in giudizio, l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il mutuatario provi di aver subito un pregiudizio, nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della banca e danno), non incidendo
4 sulla validità del contratto ma solo sul rispetto delle regole di correttezza e trasparenza da parte della
(v. Cassazione civile ordinanza n. 4597/2023). CP_1
Tanto premesso, dalla lettura della CTU e della documentazione degli atti di causa, è emerso come il
TAEG effettivamente applicato risulti pari al 4,086%, valore sostanzialmente coincidente con l'ISC del 4,07% indicato in contratto (cfr. CTU pag. 8).
Dunque, anche tale doglianza appare priva di fondamento.
8. Atteso l'esito del giudizio, le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss. mm. e ii., considerato lo scaglione di riferimento (da euro 26.001,00 a euro 52.000,00), secondo i valori medi, avuto riguardo all'ordinario pregio delle questioni trattate.
A carico di parte attrice deve, infine, porsi in via definitiva il compenso del CTU liquidato con separato decreto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 55/2021, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
RIGETTA la domanda di parte attrice;
CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta nella misura di Parte_1
euro 7.616,00, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge;
PONE definitivamente a carico di le spese di CTU, liquidate con separato decreto. Parte_1
Avezzano, 10.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Martina DI FONZO
5
TRIBUNALE DI AVEZZANO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avezzano in persona del giudice, dott.ssa Martina Di Fonzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 55 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2021, trattenuta in decisione con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 18.9.2025 e vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Parte_1 C.F._1
ZA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Balsorano, via Case Paglicce 14, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
(C.F. e P.I.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Guido Cappuccilli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pescara, viale Marconi 29, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta
CONVENUTA
Oggetto: mutuo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 18.9.2025.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla convenuta il 13.1.2021, deducendo Parte_1
di aver stipulato con AN CA S.p.A. GG , un contratto di Controparte_1 mutuo fondiario dell'importo di euro 143.000,00 per l'acquisto di un immobile sito in Scurcola
Marsicana, ha chiesto, in via principale, di accertare e dichiarare che nel contratto di mutuo fondiario n. 877139523 sono state applicate condizioni usurarie, con conseguente dichiarazione di nullità delle stesse ai sensi dell'art. 1815 secondo comma c.c. e condanna della banca convenuta alla restituzione degli importi già corrisposti a titolo di interessi pari ad euro 47.672,81; in subordine, ha chiesto di accertare e dichiarare la nullità delle clausole di cui al contratto di mutuo fondiario n. 877139523,
1 con applicazione dei tassi sostitutivi ex art.117 TUB e conseguente condanna della banca alla restituzione dell'importo di euro 42.269,21 in luogo di euro 47.672,81, da lui già corrisposti a titolo di interessi.
A sostegno delle proprie domande ha dedotto che la MPS ha applicato un tasso sopra soglia sia a titolo di interessi moratori che corrispettivi. In ogni caso, ha dedotto l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali applicate in punto di durata del piano di rimborso, del regime di capitalizzazione impiegato e del sistema di calcolo degli interessi.
Ha, quindi, insistito, in via principale, per la restituzione delle somme pagate a titolo di interessi usurari, pari ad euro 47.672,81 e, in subordine, per la restituzione della somma di euro 42.269,21 pari alla differenza tra la somma pagata a titolo di interessi e la somma ottenuta, applicando i tassi BOT emessi nei dodici messi precedenti la stipula del contratto, secondo il regime di capitalizzazione semplice.
2. Si è costituita in giudizio insistendo per il rigetto della domanda di parte attrice poiché CP_2 infondata in fatto e in diritto deducendo, in particolare, l'applicazione di interessi ad un tasso sottosoglia, la determinatezza delle condizioni pattuite e, in ogni caso, l'inapplicabilità, nel caso in esame, dei meccanismi previsti ai commi 4 e 7 dell'art. 117 TUB e all'art. 125 bis TUB.
3. La causa è stata istruita documentalmente, mediante espletamento di una CTU contabile e, all'esito,
è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18.9.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
4. La domanda di parte attrice è infondata e non può, quindi, essere accolta.
5. Quanto alla prima contestazione mossa da parte attrice circa la presunta applicazione di interessi usurari, giova rammentare che, nelle azioni di ripetizione d'indebito e, più in generale, ove sia dedotta la pattuizione e/o l'applicazione di un tasso usurario, l'attore è gravato da un onere di allegazione specifica dei fatti posti a fondamento delle sue prospettazioni (v. Cassazione civile sez. III,
13/05/2020, n.8883).
È, dunque, onere della parte che deduca in giudizio l'applicazione del tasso usurario allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. “soglia” posto che, per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr.
SS.UU. Sentenza n. 7294 del 22/03/2017), l'indicazione circostanziata del concreto superamento dei tassi soglia risulta necessaria al fine di valutare l'incidenza della dedotta nullità nell'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto.
Tanto premesso, il CTU incaricato ha escluso che, nel caso in esame, possa configurarsi un'ipotesi di applicazione, da parte dell'istituto creditizio convenuto, di interessi usurari sia per la voce degli interessi corrispettivi che per la voce degli interessi moratori.
2 5.1. Quanto alla voce degli interessi corrispettivi, il CTU ha premesso di aver considerato, tra gli oneri connessi all'erogazione del credito, le spese di istruttoria di euro 429,00 (0,30% del capitale) e le spese di incasso rata di euro 0,50 pro-rata, precisando che il TEG calcolato sulle condizioni corrispettive, secondo le specifiche sopra indicate, risulta pari al 4,086%, valore sostanzialmente coincidente con l'I.S.C. del 4,07% indicato in contratto, apprezzabilmente inferiore alla soglia prevista per la Categoria “Mutui a tasso variabile”, pari, nel II trim. 2006, al 6,24%.
Ha, poi chiarito che, sebbene secondo principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità sia necessario includere nel TEG anche i premi assicurativi, nel caso in esame non è stato possibile applicare tali ulteriori costi, in assenza di documenti che ne consentano una quantificazione.
Ad ogni modo, ha escluso che gli stessi, quand'anche calcolati, possano di fatto consentire un superamento della soglia di usura, alla luce della “notevole distanza tra il TEG rilevato (4,086%) e la soglia d'usura (6,24%), di oltre 2 punti percentuali (corrispondenti a circa € 26.500 di costi)”.
5.2. Quanto agli interessi moratori, va anzitutto rammentato come questi rilevino ai fini dell'usura, dovendosi tuttavia raffrontare, ai fini del calcolo, i tassi applicati secondo parametri di simmetria ed omogeneità, individuando un autonomo tasso soglia degli interessi di mora rispetto agli interessi corrispettivi e, in caso di superamento del tasso soglia - da verificarsi non già in relazione al momento della pattuizione ma al momento della concreta applicazione - non risulta in ogni caso invocabile la gratuità del mutuo ai sensi dell'art. 1815 c.c., bensì la debenza al minor tasso degli interessi corrispettivi lecitamente convenuti ai sensi dell'art. 1224 c.c. (si veda, SS.UU. n. 19597/2020).
Tanto premesso, il CTU, anche in relazione a tale tipologia di interessi, ha calcolato un tasso effettivo
“inferiore rispetto al tasso soglia previsto per la categoria dei “Mutui a tasso variabile” aumentata della maggiorazione di mora del 2,1%, corrispondente complessivamente, nel II trim. '06, al tasso del 9,39%,” con conseguente rispetto della soglia d'usura alla stipula.
La domanda di parte attrice è quindi infondata, non essendo ravvisabili all'esito della CTU - da ritenersi completa, chiara e logica nelle conclusioni – le eccepite violazioni, da parte della CP_1
convenuta, alla normativa antiusura, e ciò sia con riferimento alle voci degli interessi corrispettivi sia in relazione a quelli moratori.
6. Quanto all'eccezione di indeterminatezza del contratto per assenza della specifica menzione delle modalità di ammortamento e del meccanismo di capitalizzazione applicati, la stessa appare priva di pregio, atteso che dalla documentazione in atti – avuto particolare riguardo al contratto di mutuo fondiario del 6.6.2006 - è possibile ricostruire agevolmente il piano di ammortamento e le condizioni applicate, ovvero delle rate mensili costanti di euro 753,23, imputate a pagamento degli interessi e in via residuale al capitale, secondo espressa pattuizione delle parti in considerazione del tasso variabile applicato, un TAN del 3,98%, il capitale oggetto di mutuo pari ad euro 143.000,00, la data di scadenza
3 delle rate ed una durata massima del mutuo di anni 30 (n. 360 rate), al termine delle quali l'eventuale capitale residuo rimasto impagato doveva essere corrisposto, unitamente all'ultima rata, dal mutuatario.
Vi è indeterminatezza, a ben vedere, solo con riferimento alla durata del piano di ammortamento, avendo le parti pattuito condizioni di rimborso che non ne consentivano la previa determinazione, apparendo tuttavia lo stesso certamente determinabile.
Ed invero, l'art. 3 del contratto espressamente quantifica le rate mensili, composte ciascuna da una quota capitale e da una quota interessi, nella misura fissa di euro 753,23, con applicazione del tasso d'interessi variabile.
Pertanto, proprio in ragione della variabilità del tasso applicato e della prevista misura costante di ciascuna rata mensile, le parti contraenti si sono date reciprocamente atto che la durata dell'ammortamento del mutuo non era a priori determinabile, non potendo in ogni caso eccedere i 30 anni.
7. Venendo, infine, ad esaminare le contestazioni sollevate in ordine alla discordanza tra il TAEG applicato dalla e il TAEG/ISC contrattualmente indicato, deve anzitutto rammentarsi quanto CP_1
chiarito in merito dalla giurisprudenza di legittimità, a mente della quale la sanzione della nullità per mancata o non corretta indicazione dell' è prevista esclusivamente per l'ipotesi del credito Pt_2 al consumo, ai sensi dell'art. 125 bis, comma 6, TUB, secondo cui sono appunto nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto dall'art. 121, co. 1, lett. e, non siano stati inclusi o non siano stati inclusi correttamente nel TAEG pubblicizzato nella documentazione indicata dall'art. 124, dovendosi peraltro rilevare come la nullità della clausola non determini la nullità del contratto.
L'indicazione del TAEG è, infatti, obbligatoria esclusivamente nei contratti di credito al consumo ex art. 125 bis TUB, non potendosi, con ogni evidenza, considerare tale il contratto concluso nella specie, avuto riguardo sia all'ammontare del finanziamento sia all'esistenza di una garanzia reale immobiliare (art. 122, lett. a e f TUB), non rilevando pertanto l'eventuale qualità di consumatore del contraente.
Ne consegue come l'eventuale erronea indicazione del TAEG non possa determinare la nullità della clausola del costo, con integrazione legale ex art. 125 bis, co. 7 TUB.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in ipotesi quale quella in giudizio, l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il mutuatario provi di aver subito un pregiudizio, nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della banca e danno), non incidendo
4 sulla validità del contratto ma solo sul rispetto delle regole di correttezza e trasparenza da parte della
(v. Cassazione civile ordinanza n. 4597/2023). CP_1
Tanto premesso, dalla lettura della CTU e della documentazione degli atti di causa, è emerso come il
TAEG effettivamente applicato risulti pari al 4,086%, valore sostanzialmente coincidente con l'ISC del 4,07% indicato in contratto (cfr. CTU pag. 8).
Dunque, anche tale doglianza appare priva di fondamento.
8. Atteso l'esito del giudizio, le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss. mm. e ii., considerato lo scaglione di riferimento (da euro 26.001,00 a euro 52.000,00), secondo i valori medi, avuto riguardo all'ordinario pregio delle questioni trattate.
A carico di parte attrice deve, infine, porsi in via definitiva il compenso del CTU liquidato con separato decreto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 55/2021, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
RIGETTA la domanda di parte attrice;
CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta nella misura di Parte_1
euro 7.616,00, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge;
PONE definitivamente a carico di le spese di CTU, liquidate con separato decreto. Parte_1
Avezzano, 10.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Martina DI FONZO
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