TRIB
Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 28/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1711/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il AL, nella persona del Giudice dott. Cristina Cavaciocchi, all'esito della discussione ex art. 281 sexies c.p.c. intervenuta alla udienza del 27 gennaio 2025, riservato nel maggior termine previsto dall'ultimo comma della cennata norma la decisione ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1711/2023 promossa da:
(C.F. )nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1 ese T ruono n. 28, elettivamente domiciliato in Alvignano (Ce), alla Via Trento n. 45, presso lo studio legale dell'avvocato Massimiliano De Matteo (codice fiscale ) del Foro di S. Maria C. CodiceFiscale_2
V.,che lo rappresenta e difende , in vi ce e con foglio separato all'atto di citazione , il quale procuratore, ai sensi dell'art. 176, 2 comma, c.p.c. dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente numero di fax 0823 614145 o al seguente indirizzo pec : Email_1 Email_2
ATTORE/OPPONENTE contro in persona del suo Amministratore Delegato Dott. Controparte_1 [...]
.1973, società costituita ex Legge sulla Cartolarizzazion CP_2
. 130, con sede legale in Via Curtatone n. 3, 00185 Roma, capitale sociale Euro 10.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma partita IVA n. , iscritta al n. 35541.2 P.IVA_1 P.IVA_2 dell'elenco delle soc nuto dalla Banca i del provvedimento del 7.6.2017, e per essa quale mandataria, giusta procura speciale autenticata dal Notaio
[...] di Roma del 22.3.2023, repertorio n. 20088, allegata (doc. 1), la società Persona_1 [...]
, con sede legale in Via Curtatone n. 3 00185 Roma, capitale sociale Controparte_3 amente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma partita IVA , REA RM-1581658, in persona P.IVA_3 P.IVA_2 del procuratore s ssa a ZA il 5.8.1974, C.F. CP_4
, in forza di procura autenticata dal Notaio di C.F._3 Persona_1 pagina 1 di 12 Roma, repertorio n. 20057, del 16.3.2023, allegata (doc. 2), rappresentata e difesa per procura speciale allegata al presente atto (doc. 3) dall'Avv. Roberto Nannelli, del Foro di Firenze, C.F. , elettivamente domiciliata presso lo studio in Via C.F._4
Antognoli n. 44, 50127 Firenze, che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni al suo indirizzo di posta elettronica certificata come in atti Email_3
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come di seguito:
PARTE ATTRICE: : a) in via preliminare, disporre la sospensione, anche inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto opposto, per le ragioni esposte nel presente atto;
b) nel merito, dichiarare la nullità dell'atto di precetto opposto per le ragione esposte nel presente atto;
c) condannare l'opposta al pagamento delle spese e dei compensi professionali di giudizio”, ed in via istruttoria affinchè volesse “ disporre CTU tecnico-contabilele al fine di verificare ed accertare il superamento del tasso soglia usuraio ovvero - qualora il Giudice dovesse ritenere valida ed efficace la clausola dei tassi di interesse - di ricalcolare gli interessi moratori al tasso legale nonchè ex art 210 c.p.c. l'esibizione della perizia tecnica estimativa redatta ai fini dell'erogazione del mutuo”.
PARTE CONVENUTA: “Piaccia al AL di Siena: 1) respingere siccome infondata la domanda avversaria;
2) vittoria di spese e di compensi professionali”. Si oppone fin da subito alla richiesta dei mezzi istruttori quali la CTU tecnico contabile e la richiesta dell'ordine di esibizione della perizia tecnica estimativa espletate prima della concessione del mutuo, in quanto allo stato allo stato non sono né ammissibili né rilevanti e dovranno essere rigettate.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
È omesso il dettagliato svolgimento del processo in ossequio all'art. 132 comma 1 n.4 c.p.c.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno Parte_2 Parte_1 spiegato opposizione avverso l'atto di precetto loro notificato deducendo:
-la carenza di legittimazione attiva della argomentando anche che il Controparte_1 mero fatto della cessione dei crediti in bl non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione;
che la dedotta cessione non è opponibile ai debitori ex art. 1264 c.c.;
- la nullità del titolo azionato (mutuo ipotecario per Notar Rep. n. Persona_2
24078, racc. 10044 del 26/02/2007 stipulato con Banca Po .p.A.) in quanto eccedente i limiti di cui all'art. 38 Tub e delibera Cicr 22 aprile 1995;
- l'indeterminatezza dell'atto di precetto per mancata specificazione delle rate non pagate e dei criteri di calcolo degli interessi di mora;
l'applicazione di tassi di interesse usurari con riferimento sia agli interessi corrispettivi incorporati nelle singole rate, sia agli interessi di mora;
l'applicazione della capitalizzazione composta in violazione dell'art. 1283 c.c. a fronte del regime di ammortamento alla francese;
pagina 2 di 12 - la mancata indicazione del TAEG nel contratto di mutuo e l'indeterminatezza degli interessi.
Concludevano quindi affinchè il AL adito volesse : a) in via preliminare, disporre la sospensione, anche inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto opposto, per le ragioni esposte nel presente atto;
b) nel merito, dichiarare la nullità dell'atto di precetto opposto per le ragione esposte nel presente atto;
c) condannare l'opposta al pagamento delle spese e dei compensi professionali di giudizio”, ed in via istruttoria affinchè volesse “ disporre CTU tecnico-contabilele al fine di verificare ed accertare il superamento del tasso soglia usuraio ovvero - qualora il Giudice dovesse ritenere valida ed efficace la clausola dei tassi di interesse - di ricalcolare gli interessi moratori al tasso legale nonchè ex art 210 c.p.c. l'esibizione della perizia tecnica estimativa redatta ai fini dell'erogazione del mutuo”.
Nel costituirsi l'opposta ha concluso per il rigetto delle domande attoree, contestando nel merito tutte le deduzioni dell'opponente ed insistendo a che il AL di Siena volesse: 1) respingere siccome infondata la domanda avversaria con vittoria di spese e di compensi professionali”, opponendosi In via istruttoria alla richiesta dei mezzi istruttori quali la CTU tecnico contabile e la richiesta dell'ordine di esibizione della perizia tecnica estimativa espletate prima della concessione del mutuo, in quanto inammissibili e comunque irrilevanti ai fini del decidere.
Reietta la istanza sub cautelare di sospensione della efficacia esecutiva del titolo come da ordinanza resa in data 25.1.24, il processo, ritenuto sufficientemente istruito con la sola produzione documentale, veniva fissato per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. alla odierna udienza.
Nelle more ovvero in data 30.11.2024 depositava a mezzo di nuovo Parte_2 difensore e procuratore speciale rinunzi dizio ed alla opposizione, che veniva ritualmente accettata dal procuratore speciale della convenuta opposta con atto del 20.12.2024.
Il giudice riserva, quindi, alla udienza di discussione la declaratoria di estromissione dal giudizio del terzo datore di ipoteca proseguendo la opposizione tra il Parte_2 debitore principale e la odierna convenuta.
Pervenuti così alla udienza del 27.1.2025, in via preliminare si dava atto della intervenuta rinunzia agli atti del giudizio di e conseguente accettazione da parte di Parte_2 dispone udienza ordinanza ex art. 306 c.p.c., con Controparte_1 la quale ne veniva dichiarata la estromissione dal presente giudizio.
I difensori di e precisavano le conclusioni e Parte_1 Controparte_1 discutevano oralmente la causa come riportato a verbale di udienza.
Il giudice all'esito, riservava la pronunzia della sentenza nel maggior termine di 30 giorni indicato dall'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
*** *** ***
Sulla inconferenza ed inutilità della richiesta acquisizione dell'accordo transattivo intercorso tra il rinunziant parte convenuta. Parte_2
pagina 3 di 12 In Via assolutamente preliminare deve darsi conto della assoluta inconferenza della richiesta avanzata dalla difesa di parte attrice opponente quanto alla necessità Parte_1 ai fini del decidere di conoscere le ragioni l'accordo transattivo intercorso tra e posto a base della intervenuta ed Parte_2 Controparte_1 accettata rinunzia agli atti del giudizio.
Ebbene la difesa del parte da una duplice erronea argomentazione ovvero quella Parte_1 per la quale essendo tinatario dell'atto di precetto unitamente al proprio assistito, mutuerebbe per ciò solo la qualifica di debitore in solido o coobbligato rispetto all'obbligazione principale cristallizzata nel titolo esecutivo oggi azionato con l'opposto precetto.
Come correttamente evidenziato dalla difesa della convenuta opposta, l'atto di precetto è stato intimato solo al debitore principale non anche al che Parte_1 correttamente, nel medesimo atto ed in q i ipoteca veniv isato che in caso di inadempimento dell'unico obbligato rispetto al rapporto principale ( ndr mutuo fondiario in atti) poteva essere assoggettato ad azione esecutiva ( cfr atto di precetto allegato al fascicolo della convenuta).
Ciò perché, come chiarito dalla Corte di Cassazione Civile Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 7249 del 13/03/2020 (Rv. 657300 - 01) “ Quando un terzo costituisce una ipoteca su beni propri a garanzia di un debito altrui, il creditore ha diritto di fare espropriare la cosa ipotecata in caso di inadempimento del debitore, ed ai fini dell'esercizio di tale diritto è tenuto a notificare al terzo datore di ipoteca, oltre che al debitore, sia il titolo esecutivo che il precetto, specificando in quest'ultimo la "res" del terzo che si intende eventualmente sottoporre ad esecuzione forzata. Tuttavia, va rigettata per difetto di interesse l'opposizione a precetto proposta dal terzo per accertare di non essere obbligato a corrispondere la somma indicata nel precetto, se dall'interpretazione del medesimo precetto si evince che esso non presuppone l'obbligazione diretta dello stesso terzo al soddisfacimento del debito, né l'intenzione del creditore di procedere esecutivamente nei suoi confronti, in ipotesi di mancato pagamento, anche su beni diversi da quelli ipotecati.”.
Appare oltremodo pacifico che la disciplina di diritto positivo rassegnata dal nostro codice civile agli artt. 2866 e ss c.c., quanto al terzo datore di ipoteca, escluda in radice che esso possa essere considerato obbligato in solido col debitore principale, giacché esso non è soggetto passivo del rapporto obbligatorio ( ndr mutuo fondiario), ma soltanto assoggettato, nel caso d'inadempimento del debitore e dei suoi eventuali garanti, all'azione esecutiva del creditore sull'immobile ipotecato.
L'ulteriore aspetto che il terzo datore di ipoteca, che in ipotesi abbia pagato il debito, per la cui garanzia era stata costituita l'ipoteca, sia surrogato "ex lege" nei diritti del creditore verso il debitore a norma degli artt. 1203 n. 3 e 1204 c.c., ( poiché la surrogazione legale va ammessa anche per coloro che sono tenuti al pagamento "propter rem" in virtù del vincolo, che assoggetta un loro bene all'esecuzione forzata per un debito altrui, e che, essendo posti nell'alternativa di pagare tale debito o di subire l'espropriazione, hanno interesse a soddisfarlo) non né muta la natura restando titolare di una obbligazione distinta rispetto a quelle cui soggiace il debitore principale ( si veda ex multis Corte di Cassazione Civile pagina 4 di 12 Sez. 3 - , Ordinanza n. 23648 del 24/09/2019 (Rv. 655101 - 01).
Conseguentemente la natura e la sostanza dell'accordo sotteso tra e la convenuta, pur essendo di formazione successiva, è del tutto inconferente rispett ggetto del decidere oggi sub iudice, che mantiene rispetto alla stessa una sostanziale autonomia.
Nel merito, i vari profili di doglianza, sono da ritenersi a prima facie , infondati, come peraltro già argomentato nell'ordinanza resa circa la sussistenza del fumus quanto alla richiesta sospensione della efficacia esecutiva del titolo.
Sul difetto di legittimazione attiva dell Controparte_1
Sul punto si evidenzia, anzitutto, che la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo indetta operazione, in modo da fornire la prova della propria legittimazione processuale e sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. Civ. 2022 n. 5857; Cass. Civ. 2022 n. 20739; Cass. Civ. 2020 n. 24798).
Per orientamento oramai costante della giurisprudenza di merito e di legittimità, la cessione del credito, anche in sede di operazioni di cartolarizzazione, non richiede la forma scritta ex art. 1350 c.c. (cfr., in termini, Trib. Milano sent. n. 7350/2021) essendo bastevole, ai fini della sua dimostrazione la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (“in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”, cfr. Cass. Civ. 28.06.2022 n. 20739; Cass. Civ. 2020/4334; Cass. Civ. 2019/15884; Cass. Civ. 2019/17110).
Come affermato altresì dalla consolidata ed attuale giurisprudenza di merito giurisprudenza della Corte d'Appello di Firenze ( cfr ex multis sent. nn. 2234/2022, 2377/2022, 2431/2022), la cessionaria può assolvere al proprio onere probatorio mediante la produzione di uno dei seguenti documenti: a) dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con la specifica indicazione del credito ceduto (con indicazione del “NDG” specifico); b) del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
c) di eventuali comunicazioni stragiudiziali (si pensi alla missiva) con cui sia stata data adeguata notizia della cessione;
d) delle dichiarazioni confessorie della cedente.
Poste queste imprescindibili premesse, nella specie, sono stati depositati l'atto di fusione per incorporazione dell'originaria mutuante in Banco OP Società Cooperativa (doc. 7, fasc. convenuta), nonché l'atto di fusione con il quale Banco OP Società Cooperativa
pagina 5 di 12 e la costituirono il Banco BPM S.p.A. Controparte_5
Con specifico riferimento alla cessione in blocco da quest'ultima all'odierna opposta, è stata depositata copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 2 del 5.1.2019, Parte Seconda (doc. 12, fasc. opposta) ove viene espressamente indicato che in forza di un contratto di cessione di crediti, ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130, concluso in data 28 dicembre 2018 e con efficacia economica 30 giugno 2018 ed efficacia giuridica 28 dicembre 2018, venivano ceduti “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) del Cedente derivanti da finanziamenti ipotecario chirografari, aperture di credito in conto corrente, linee di credito, scoperti bancari, sconfinamenti di conto corrente e altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica concessi a, inter alia, privati, associazioni, societa' di persone e societa' di capitali, nel periodo compreso tra il 1960 e il 2018 e i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 (i "Crediti"), come risultanti da apposita lista in cui e' indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o piu' dei crediti vantati dai Cedenti nei confronti del relativo debitore ceduto”.
La circostanza che il sito richiamato non sia allo stato funzionante, non pregiudica la circostanza che la lista comprensiva di tutti i codici dei rapporti risulta dalla opposta consente di individuare con immediatezza l'elenco dei crediti ceduti.
Infatti, in tale atto rep. 5238 racc. 2921 (v. doc. 11 fasc. opposta), espressamente richiamato dalla G.U. n. 2 del 5.1.2019 (“Tale lista e' (x) depositata presso il Notaio Persona_3 avente sede in , con atto di deposito Repertorio 5238 e Raccol CP_5 indicato, alla pagina n. 336, il credito vantato nei confronti di con il codice Parte_1
NDG n. 11243614, che pacificamente, perché non specificatame o, corrisponde al numero di mutuo in questione.
Vieppiù che in atti è stata depositata la dichiarazione della stessa cedente avente ad oggetto il medesimo NDG n. 11243614 (doc. 13, fasc. opposta).
Quanto all'efficacia ed opponibilità della cessione, si rammenta che nell'ipotesi di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, a norma dell'art. 58 T.U.B , la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione in G.U. tiene luogo ed ha gli stessi effetti della notificazione della cessione ex art. 1264 c.c. (tra le tante, v. Cassazione civile , sez. VI , 29/09/2020 , n. 20495).
Conseguentemente il relativo profilo di doglianza deve essere definitivamente reietto.
Circa il superamento del limite di finanziabilità del mutuo fondiario inteso anche come mutuo di scopo.
Con riferimento alla doglianza mossa dalla difesa del in ordine al superamento CP_6 del limite di finanziabilità del mutuo, sia bastevole os l recente pronunziamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33719/2022 del 16.11.2022, ha chiarito come il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, pagina 6 di 12 non costituisca un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. “vigilanza prudenziale”, in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere.
La Corte di Legittimità ha anche ulteriormente chiarito che “In tema di finanziamenti bancari, qualora la volontà dei contraenti - incontestata o comunque accertata dal giudice a seguito di contestazione - sia stata diretta alla stipula di un finanziamento corrispondente al modello legale del mutuo fondiario, non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto per neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo negoziale prescelto, riconducendolo a quello generale del mutuo ordinario o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità del negozio sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità che, implicitamente, postula proprio la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario”.
Alla luce dell'intervento del Supremo Consesso, deve dirsi oramai superato il diverso orientamento propugnato da parte attrice , secondo cui “il mancato rispetto del limite di finanziabilità, ai sensi dell'art. 38, comma 2 T.U.B. e della conseguente delibera del CICR, determina di per sé la nullità del contratto di mutuo fondiario e poiché il detto limite è essenziale ai fini dell'ottica del legislatore, lo sconfinamento di esso conduce automaticamente alla nullità dell'intero contratto fondiario”.
Peraltro il mutuo fondiario è un contratto che non ha come elemento essenziale la destinazione della somma mutuata a determinate finalità e quindi non è un mutuo di scopo. Non è necessario, infatti, che la somma erogata dall'istituto mutuante debba essere destinata ad una specifica finalità perseguita dal mutuatario. Il mutuo fondiario è connotato dalla semplice possibilità di prestazione da parte del proprietario di immobili (rustici o urbani) a garanzia ipotecaria (cfr. in termini, nella giurisprudenza di merito: AL , Torre Annunziata , sez. I , 23/02/2023 , n. 550; AL , Benevento , sez. II , 22/02/2023 , n. 479; AL , TO IO , sez. II , 11/04/2022 , n. 576; AL , AR , sez. IV , 13/01/2022 , n. 162; AL , EN , sez. II , 02/09/2020 , n. 1476; Corte appello , ZA , sez. II , 05/06/2020 , n. 638: “Il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo, onde la causa tipica dello stesso risiede come per qualsiasi altro contratto di mutuo nella dazione di denaro remunerata con corresponsione degli interessi, caratterizzandosi ulteriormente solo in ragione della garanzia reale costituita in favore del creditore;
ne deriva che la destinazione delle somme mutuate assume un rilievo sotto il profilo della liceità del negozio solo laddove tale destinazione non sia conforme a legge”) .
Detti profili di doglianza debbono essere quindi reietti.
Sulla mancata risoluzione del contratto
Quanto alla mancata risoluzione del contratto, occorre ancora una volta evidenziare che con lettera raccomandata del 21.2.2014 il Banco OP invitava il mutuatario al pagamento pagina 7 di 12 del debito;
in ogni caso, l'ultima rata del mutuo de quo è scaduta in data 28.2.2022 e non è contestato l'inadempimento dedotto da controparte.
Infine, devesi considerare che la notificazione da parte della banca di un atto di precetto al mutuatario inadempiente per il pagamento del credito vantato, anche residuo, comporta la risoluzione del contratto (Cass. n. 20449/2005).
Anche tale aspetto, quindi, non è meritevole di accoglimento.
Sulla nullità del precetto per indeterminatezza: la mancata indicazione delle rate da pagare
Come già osservato nell'ordinanza sub cautelare la generica contestazione in ordine alla mancata indicazione nel precetto delle rate non pagate, non rientra tra le tassative ipotesi di nullità del precetto, posto che ai fini della sua validità non è richiesta, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche l'illustrazione del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla, essendo pertanto sufficiente l'indicazione del titolo esecutivo, delle voci di credito e dei relativi importi.
Ad ogni buon conto, nella specie, la convenuta opposta ha indicato a pag. 4 e a pag. 6 dell'atto di precetto i conteggi effettuati e le componenti del credito azionato;
gli opponenti, dal canto loro, nulla hanno puntualmente contestato in ordine a tali voci.
Inoltre, si evidenzia che in presenza di contratto di mutuo, avente un piano di ammortamento predeterminato, o predeterminabile, non è necessario per la banca fornire gli estratti conto, essendo questi necessari solo per i rapporti di finanziamento regolati in conto corrente, dove vanno ricostruiti tutti gli addebiti effettuati dall'inizio alla fine del rapporto sulla base delle condizioni contrattuali, essendo quindi onere del mutuatario, provare o l'inesistenza dell'obbligazione per cause di invalidità del contratto o provare l'avvenuto adempimento o altri fatti estintivi dell'obbligazione.
Nella specie, l'opposta ha prodotto sia il contratto di mutuo sia il piano di ammortamento, indicando le rate non pagate e il capitale residuo e allegando l'inadempimento degli opponenti.
Sulla genericità delle ulteriori contestazioni concernenti l'usura, l'indeterminatezza del tasso e l'anatocismo.
Quanto invece al motivo di opposizione relativo all'applicazione di interessi usurari, all'indeterminatezza del tasso ed all'anatocismo, parte opponente si è limitata ad allegare genericamente e in una prospettiva astratta la sussistenza dei cennati profili di doglianza, senza elementi puntuali di calcolo che possano suffragare le deduzioni formulate.
A tal riguardo si rammenta che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia 19597/2020 hanno affermato il principio in base al quale “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale pagina 8 di 12 qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”.
Se l'estrema genericità delle contestazioni mosse sarebbe già bastevole ad una loro reiezione nel merito, per non aver l'opponente assolto all'onere di allegazione e prova su di esso gravante per ciascuno dei profili oggetto di doglianza, questo giudice ritiene comunque di dover brevemente discorrere della loro palese infondatezza.
Quanto alla applicazione di interesse usurai sia bastevole osservare come parte attrice non abbia nemmeno allegato quale sia il tasso soglia usura che si assume superato con conseguente indeterminatezza della stessa doglianza;
Destituita di fondamento è anche l'eccezione sollevata da parte opponente relativa all'illegittima applicazione di interessi anatocistici insiti - secondo la sua prospettazione - nel piano di ammortamento alla francese.
Parte opponente sostiene che le parti hanno pattuito un piano di ammortamento alla francese nei contratti di mutuo e che nel calcolo degli interessi è stato adottato il criterio dell'interesse composto che produce interessi anatocistici. In correlazione all'ammortamento alla francese parte opponente rileva, altresì, la mancata pattuizione e specificazione del “regime finanziario” adottato per il calcolo del piano di ammortamento e quindi dell'applicazione di interesse composto.
Quanto alla dedotta applicazione di interessi anatocistici occulti, occorre evidenziare che «[l]'ammortamento c.d. “alla francese” […] è una tipologia di ammortamento che prevede una rata sempre costante per tutta la durata del prestito ed è una tipologia di rimborso ben conosciuta e studiata dalla letteratura del settore. In base a tale tipologia di ammortamento il debitore rimborsa alla fine di ogni anno (o di altro intervallo temporale che disciplina la cadenza delle rate) e per tutta la durata dell'ammortamento, una rata costante posticipata tale che al termine del periodo stabilito il debito sia completamente estinto, sia in linea capitale che per interessi. Ogni rata costante si compone di una quota interessi e di una quota capitale. L'importo della rata costante dell'ammortamento in esame è calcolato, conosciuti il capitale, il tasso di interesse ed il numero delle rate, tramite l'utilizzo della legge dell'interesse composto. Il criterio di calcolo rende uguali il capitale mutuato con la somma dei valori attuali di tutte le rate previste dal piano di ammortamento. Pertanto, la somma dei valori attuali di tutte le rate previste dal piano di ammortamento è pari al capitale mutuato. La legge dell'interesse composto, che permette il verificarsi della “catena di uguaglianze” appena citata, non provoca tuttavia alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata. Infatti, al termine di ciascun anno, o del diverso periodo di pagamento delle rate [… ,] ciascuna quota interessi è calcolata tramite il prodotto fra tasso di interesse e debito residuo alla medesima data, rapportato al periodo di riferimento. Gli interessi sono cioè quantificati tenendo conto del solo debito residuo in linea capitale e non anche di interessi pregressi. Procedendo in questo modo, quindi, non si applicano mai gli interessi sugli interessi, ma gli interessi di ogni rata sono calcolati sull'importo del capitale residuo. L'ammortamento alla francese, pertanto, non porta mai, in alcun modo, al verificarsi di un fenomeno anatocistico» (Corte d'appello di Firenze n. 2214 del 2023 in motivazione;
n. 1266 del 2023 in motivazione;
analogamente, Corte d'appello di Firenze n. 127 del 2023 in motivazione da ultimo v. anche Cass. Sez. Un. n. 15130/2024). pagina 9 di 12 In via generale sul punto, si rammenta che quando il piano di ammortamento viene calcolato utilizzando la formula di matematica finanziaria della capitalizzazione composta, gli interessi sono quantificati sulla base di una formula esponenziale;
di converso, qualora sia calcolato secondo la formula della capitalizzazione semplice, gli interessi hanno uno sviluppo lineare.
Il regime di capitalizzazione composta è più favorevole al debitore per periodi inferiori all'anno e più gravoso per periodi superiori, sicché nel calcolo di mutui ultrannuali la capitalizzazione composta determina un maggior debito per interessi, nella stessa misura degli interessi anatocistici, ma senza che ciò derivi dal fenomeno anatocistico vietato dall'art. 1283 c.c.. In tal caso, infatti, la maggiorazione degli interessi è riconducibile esclusivamente al regime finanziario di capitalizzazione composta utilizzato dalla banca per la determinazione della rata e non alla produzione di interessi su interessi scaduti e non pagati in virtù di una convenzione precedente alla loro scadenza.
D'altro canto, l'attore- opponente non ha allegato puntualmente la sussistenza di un regime composto nel contratto de quo o fornito elementi dai quali desumere che, nella specie, il regime di capitalizzazione applicato sia “composto”, essendosi del tutto genericamente lamentato della sola mancata specificazione “formale” del regime stesso.
Ancora , l'opponente ha anche lamentato la violazione dell'art. 6 della delibera CICR 9 febbraio 2000, per non avere la banca indicato nel contratto di mutuo il TAE – Tasso Annuo Effettivo.
Anche tale contestazione è infondata.
Nel caso di specie, il contratto di mutuo fondiario sottoscritto da Parte_1 riporta espressamente in più parti dello stesso il valore del tasso ISC 6,3009%; pertanto, essendo indicato espressamente nel negozio il valore dell'ISC, in quanto tasso equivalente al TAEG, non si applicano i tassi legali di cui all'art. 1284 cc, e la deduzione deve essere rigettata
Si ribadisce, infatti, che nei mutui con ammortamento alla francese, come quello in oggetto, non esiste alcuna capitalizzazione infrannuale degli interessi ma solo il frazionamento dell'obbligo restitutorio.
Ogni rata è composta da una quota di capitale ed una quota di interessi e, siccome la rata è di importo costante, nel corso del tempo la quota di capitale contenuta in ciascuna rata progressivamente aumenta e la quota di interessi proporzionalmente diminuisce.
Il meccanismo restitutorio assicura che gli interessi contenuti in ciascuna rata siano calcolati sul capitale residuo, che via via decresce, senza alcuna capitalizzazione degli interessi. Soltanto in caso di mancato pagamento sono dovuti, sulle rate insolute, gli interessi di mora, ma ciò attiene alla fase patologica del rapporto e quindi esorbita dal disposto dell'art. 6 della CICR, il quale è invece applicabile ai rapporti, come quello di conto corrente o di apertura di credito, in cui gli interessi passivi periodicamente sono portati a capitale (cfr., in termini, Corte d'Appello di Torino, n. 464/2020).
In ogni caso, sul punto giova richiamare quanto recentemente affermato dalla pagina 10 di 12 giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che in ipotesi di divergenza tra il tasso contenuto nel contratto rapportato ad un timing di pagamento annuale e quello da applicare alla restituzione infra annuale pone un problema non di mancata indicazione del tasso, cioè di parte del contenuto obbligatorio del contratto, ma di opacità dell'operazione, non in grado di mettere il cliente nella condizione di conoscere l'effettivo costo dell'operazione posta in essere.
Il cliente avrebbe, infatti, formato la propria volontà sul tasso indicato in contratto, ma non sarebbe stato oggetto di accordo che le rate fossero da determinare secondo un metodo il cui risultato è quello di aumentare l'importo degli interessi e quindi di far emergere un tasso annuo effettivo superiore a quello risultante dalle clausole contrattuali.
Si porrebbe, cioè, solo un problema di trasparenza del costo del mutuo, con la conseguenza che non può applicarsi la sanzione sostitutiva di cui all'art. 117, co. 7 T.U.B. (cfr. mutatis mutandis Cass. n. 12889/2021).
Dunque, dalla lieve difformità tra il tasso contrattuale ed il tasso effettivamente praticato non potrebbe mai derivare la nullità parziale del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB, essendo questa conseguenza della mancata pattuizione del tasso o della sua indeterminabilità, non ravvisabile nella specie, posto che, come detto, ogni elemento rilevante è debitamente indicato nel contratto di mutuo prodotto (si veda anche, per un'ulteriore applicazione del predetto principio, la citata sentenza n. 2141/2022 della Corte d'Appello di Milano del 20.6.2022).
Conseguentemente non poteva procedersi ad alcun accertamento tecnico contabile mediante una C.T.U., pure richiesta dall'opponente, considerato che la consulenza tecnica d'ufficio non può supplire alle carenti allegazioni o offerte di prova delle parti (“Il giudice può affidare al consulente tecnico non solo l'incarico di valutare i fatti da lui stesso accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente). Nel primo caso la consulenza presuppone l'avvenuto espletamento dei mezzi di prova e ha per oggetto la valutazione di fatti i cui elementi sono già stati completamente provati dalle parti;
nel secondo caso la consulenza può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, senza che questo significhi che le parti possono sottrarsi all'onere probatorio e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. In questo secondo caso è necessario, infatti, che la parte quanto meno deduca il fatto che pone a fondamento del proprio diritto e che il giudice ritenga che il suo accertamento richieda cognizioni tecniche che egli non possiede o che vi siano altri motivi che impediscano o sconsiglino di procedere direttamente all'accertamento”, Cass., SS.UU., 9522/96; conf., tra tante, Cass. n. 3191/2006 “la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”).
In ragione di tutto quanto sopra esposto, l'opposizione spiegata dall'attore deve essere definitivamente ed integralmente reietta. pagina 11 di 12 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ex DM 147/22 secondo lo scaglione di valore da riferirsi all'importo indicato nell'atto di precetto per € 96.257,166 su valori prossimi al minimo edittale previsto per le varie fasi, in ragione della natura documentale della controversia e della sostanziale assenza di attività istruttoria comunque espletata per il tramite del deposito di memorie ex art. 171 ter c.p.c.
P.Q.M.
Il AL, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: RIGETTA le domande dell'attore opponente per le ragioni Parte_1 indicate in parte motiva.
Condanna altresì la parte attrice opponente a rimborsare Parte_1 alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_1
7.052,00 per compensi , oltre se generali.
Siena, 28 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Cristina Cavaciocchi
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il AL, nella persona del Giudice dott. Cristina Cavaciocchi, all'esito della discussione ex art. 281 sexies c.p.c. intervenuta alla udienza del 27 gennaio 2025, riservato nel maggior termine previsto dall'ultimo comma della cennata norma la decisione ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1711/2023 promossa da:
(C.F. )nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1 ese T ruono n. 28, elettivamente domiciliato in Alvignano (Ce), alla Via Trento n. 45, presso lo studio legale dell'avvocato Massimiliano De Matteo (codice fiscale ) del Foro di S. Maria C. CodiceFiscale_2
V.,che lo rappresenta e difende , in vi ce e con foglio separato all'atto di citazione , il quale procuratore, ai sensi dell'art. 176, 2 comma, c.p.c. dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente numero di fax 0823 614145 o al seguente indirizzo pec : Email_1 Email_2
ATTORE/OPPONENTE contro in persona del suo Amministratore Delegato Dott. Controparte_1 [...]
.1973, società costituita ex Legge sulla Cartolarizzazion CP_2
. 130, con sede legale in Via Curtatone n. 3, 00185 Roma, capitale sociale Euro 10.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma partita IVA n. , iscritta al n. 35541.2 P.IVA_1 P.IVA_2 dell'elenco delle soc nuto dalla Banca i del provvedimento del 7.6.2017, e per essa quale mandataria, giusta procura speciale autenticata dal Notaio
[...] di Roma del 22.3.2023, repertorio n. 20088, allegata (doc. 1), la società Persona_1 [...]
, con sede legale in Via Curtatone n. 3 00185 Roma, capitale sociale Controparte_3 amente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma partita IVA , REA RM-1581658, in persona P.IVA_3 P.IVA_2 del procuratore s ssa a ZA il 5.8.1974, C.F. CP_4
, in forza di procura autenticata dal Notaio di C.F._3 Persona_1 pagina 1 di 12 Roma, repertorio n. 20057, del 16.3.2023, allegata (doc. 2), rappresentata e difesa per procura speciale allegata al presente atto (doc. 3) dall'Avv. Roberto Nannelli, del Foro di Firenze, C.F. , elettivamente domiciliata presso lo studio in Via C.F._4
Antognoli n. 44, 50127 Firenze, che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni al suo indirizzo di posta elettronica certificata come in atti Email_3
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come di seguito:
PARTE ATTRICE: : a) in via preliminare, disporre la sospensione, anche inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto opposto, per le ragioni esposte nel presente atto;
b) nel merito, dichiarare la nullità dell'atto di precetto opposto per le ragione esposte nel presente atto;
c) condannare l'opposta al pagamento delle spese e dei compensi professionali di giudizio”, ed in via istruttoria affinchè volesse “ disporre CTU tecnico-contabilele al fine di verificare ed accertare il superamento del tasso soglia usuraio ovvero - qualora il Giudice dovesse ritenere valida ed efficace la clausola dei tassi di interesse - di ricalcolare gli interessi moratori al tasso legale nonchè ex art 210 c.p.c. l'esibizione della perizia tecnica estimativa redatta ai fini dell'erogazione del mutuo”.
PARTE CONVENUTA: “Piaccia al AL di Siena: 1) respingere siccome infondata la domanda avversaria;
2) vittoria di spese e di compensi professionali”. Si oppone fin da subito alla richiesta dei mezzi istruttori quali la CTU tecnico contabile e la richiesta dell'ordine di esibizione della perizia tecnica estimativa espletate prima della concessione del mutuo, in quanto allo stato allo stato non sono né ammissibili né rilevanti e dovranno essere rigettate.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
È omesso il dettagliato svolgimento del processo in ossequio all'art. 132 comma 1 n.4 c.p.c.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno Parte_2 Parte_1 spiegato opposizione avverso l'atto di precetto loro notificato deducendo:
-la carenza di legittimazione attiva della argomentando anche che il Controparte_1 mero fatto della cessione dei crediti in bl non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione;
che la dedotta cessione non è opponibile ai debitori ex art. 1264 c.c.;
- la nullità del titolo azionato (mutuo ipotecario per Notar Rep. n. Persona_2
24078, racc. 10044 del 26/02/2007 stipulato con Banca Po .p.A.) in quanto eccedente i limiti di cui all'art. 38 Tub e delibera Cicr 22 aprile 1995;
- l'indeterminatezza dell'atto di precetto per mancata specificazione delle rate non pagate e dei criteri di calcolo degli interessi di mora;
l'applicazione di tassi di interesse usurari con riferimento sia agli interessi corrispettivi incorporati nelle singole rate, sia agli interessi di mora;
l'applicazione della capitalizzazione composta in violazione dell'art. 1283 c.c. a fronte del regime di ammortamento alla francese;
pagina 2 di 12 - la mancata indicazione del TAEG nel contratto di mutuo e l'indeterminatezza degli interessi.
Concludevano quindi affinchè il AL adito volesse : a) in via preliminare, disporre la sospensione, anche inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto opposto, per le ragioni esposte nel presente atto;
b) nel merito, dichiarare la nullità dell'atto di precetto opposto per le ragione esposte nel presente atto;
c) condannare l'opposta al pagamento delle spese e dei compensi professionali di giudizio”, ed in via istruttoria affinchè volesse “ disporre CTU tecnico-contabilele al fine di verificare ed accertare il superamento del tasso soglia usuraio ovvero - qualora il Giudice dovesse ritenere valida ed efficace la clausola dei tassi di interesse - di ricalcolare gli interessi moratori al tasso legale nonchè ex art 210 c.p.c. l'esibizione della perizia tecnica estimativa redatta ai fini dell'erogazione del mutuo”.
Nel costituirsi l'opposta ha concluso per il rigetto delle domande attoree, contestando nel merito tutte le deduzioni dell'opponente ed insistendo a che il AL di Siena volesse: 1) respingere siccome infondata la domanda avversaria con vittoria di spese e di compensi professionali”, opponendosi In via istruttoria alla richiesta dei mezzi istruttori quali la CTU tecnico contabile e la richiesta dell'ordine di esibizione della perizia tecnica estimativa espletate prima della concessione del mutuo, in quanto inammissibili e comunque irrilevanti ai fini del decidere.
Reietta la istanza sub cautelare di sospensione della efficacia esecutiva del titolo come da ordinanza resa in data 25.1.24, il processo, ritenuto sufficientemente istruito con la sola produzione documentale, veniva fissato per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. alla odierna udienza.
Nelle more ovvero in data 30.11.2024 depositava a mezzo di nuovo Parte_2 difensore e procuratore speciale rinunzi dizio ed alla opposizione, che veniva ritualmente accettata dal procuratore speciale della convenuta opposta con atto del 20.12.2024.
Il giudice riserva, quindi, alla udienza di discussione la declaratoria di estromissione dal giudizio del terzo datore di ipoteca proseguendo la opposizione tra il Parte_2 debitore principale e la odierna convenuta.
Pervenuti così alla udienza del 27.1.2025, in via preliminare si dava atto della intervenuta rinunzia agli atti del giudizio di e conseguente accettazione da parte di Parte_2 dispone udienza ordinanza ex art. 306 c.p.c., con Controparte_1 la quale ne veniva dichiarata la estromissione dal presente giudizio.
I difensori di e precisavano le conclusioni e Parte_1 Controparte_1 discutevano oralmente la causa come riportato a verbale di udienza.
Il giudice all'esito, riservava la pronunzia della sentenza nel maggior termine di 30 giorni indicato dall'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
*** *** ***
Sulla inconferenza ed inutilità della richiesta acquisizione dell'accordo transattivo intercorso tra il rinunziant parte convenuta. Parte_2
pagina 3 di 12 In Via assolutamente preliminare deve darsi conto della assoluta inconferenza della richiesta avanzata dalla difesa di parte attrice opponente quanto alla necessità Parte_1 ai fini del decidere di conoscere le ragioni l'accordo transattivo intercorso tra e posto a base della intervenuta ed Parte_2 Controparte_1 accettata rinunzia agli atti del giudizio.
Ebbene la difesa del parte da una duplice erronea argomentazione ovvero quella Parte_1 per la quale essendo tinatario dell'atto di precetto unitamente al proprio assistito, mutuerebbe per ciò solo la qualifica di debitore in solido o coobbligato rispetto all'obbligazione principale cristallizzata nel titolo esecutivo oggi azionato con l'opposto precetto.
Come correttamente evidenziato dalla difesa della convenuta opposta, l'atto di precetto è stato intimato solo al debitore principale non anche al che Parte_1 correttamente, nel medesimo atto ed in q i ipoteca veniv isato che in caso di inadempimento dell'unico obbligato rispetto al rapporto principale ( ndr mutuo fondiario in atti) poteva essere assoggettato ad azione esecutiva ( cfr atto di precetto allegato al fascicolo della convenuta).
Ciò perché, come chiarito dalla Corte di Cassazione Civile Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 7249 del 13/03/2020 (Rv. 657300 - 01) “ Quando un terzo costituisce una ipoteca su beni propri a garanzia di un debito altrui, il creditore ha diritto di fare espropriare la cosa ipotecata in caso di inadempimento del debitore, ed ai fini dell'esercizio di tale diritto è tenuto a notificare al terzo datore di ipoteca, oltre che al debitore, sia il titolo esecutivo che il precetto, specificando in quest'ultimo la "res" del terzo che si intende eventualmente sottoporre ad esecuzione forzata. Tuttavia, va rigettata per difetto di interesse l'opposizione a precetto proposta dal terzo per accertare di non essere obbligato a corrispondere la somma indicata nel precetto, se dall'interpretazione del medesimo precetto si evince che esso non presuppone l'obbligazione diretta dello stesso terzo al soddisfacimento del debito, né l'intenzione del creditore di procedere esecutivamente nei suoi confronti, in ipotesi di mancato pagamento, anche su beni diversi da quelli ipotecati.”.
Appare oltremodo pacifico che la disciplina di diritto positivo rassegnata dal nostro codice civile agli artt. 2866 e ss c.c., quanto al terzo datore di ipoteca, escluda in radice che esso possa essere considerato obbligato in solido col debitore principale, giacché esso non è soggetto passivo del rapporto obbligatorio ( ndr mutuo fondiario), ma soltanto assoggettato, nel caso d'inadempimento del debitore e dei suoi eventuali garanti, all'azione esecutiva del creditore sull'immobile ipotecato.
L'ulteriore aspetto che il terzo datore di ipoteca, che in ipotesi abbia pagato il debito, per la cui garanzia era stata costituita l'ipoteca, sia surrogato "ex lege" nei diritti del creditore verso il debitore a norma degli artt. 1203 n. 3 e 1204 c.c., ( poiché la surrogazione legale va ammessa anche per coloro che sono tenuti al pagamento "propter rem" in virtù del vincolo, che assoggetta un loro bene all'esecuzione forzata per un debito altrui, e che, essendo posti nell'alternativa di pagare tale debito o di subire l'espropriazione, hanno interesse a soddisfarlo) non né muta la natura restando titolare di una obbligazione distinta rispetto a quelle cui soggiace il debitore principale ( si veda ex multis Corte di Cassazione Civile pagina 4 di 12 Sez. 3 - , Ordinanza n. 23648 del 24/09/2019 (Rv. 655101 - 01).
Conseguentemente la natura e la sostanza dell'accordo sotteso tra e la convenuta, pur essendo di formazione successiva, è del tutto inconferente rispett ggetto del decidere oggi sub iudice, che mantiene rispetto alla stessa una sostanziale autonomia.
Nel merito, i vari profili di doglianza, sono da ritenersi a prima facie , infondati, come peraltro già argomentato nell'ordinanza resa circa la sussistenza del fumus quanto alla richiesta sospensione della efficacia esecutiva del titolo.
Sul difetto di legittimazione attiva dell Controparte_1
Sul punto si evidenzia, anzitutto, che la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo indetta operazione, in modo da fornire la prova della propria legittimazione processuale e sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. Civ. 2022 n. 5857; Cass. Civ. 2022 n. 20739; Cass. Civ. 2020 n. 24798).
Per orientamento oramai costante della giurisprudenza di merito e di legittimità, la cessione del credito, anche in sede di operazioni di cartolarizzazione, non richiede la forma scritta ex art. 1350 c.c. (cfr., in termini, Trib. Milano sent. n. 7350/2021) essendo bastevole, ai fini della sua dimostrazione la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (“in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”, cfr. Cass. Civ. 28.06.2022 n. 20739; Cass. Civ. 2020/4334; Cass. Civ. 2019/15884; Cass. Civ. 2019/17110).
Come affermato altresì dalla consolidata ed attuale giurisprudenza di merito giurisprudenza della Corte d'Appello di Firenze ( cfr ex multis sent. nn. 2234/2022, 2377/2022, 2431/2022), la cessionaria può assolvere al proprio onere probatorio mediante la produzione di uno dei seguenti documenti: a) dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con la specifica indicazione del credito ceduto (con indicazione del “NDG” specifico); b) del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
c) di eventuali comunicazioni stragiudiziali (si pensi alla missiva) con cui sia stata data adeguata notizia della cessione;
d) delle dichiarazioni confessorie della cedente.
Poste queste imprescindibili premesse, nella specie, sono stati depositati l'atto di fusione per incorporazione dell'originaria mutuante in Banco OP Società Cooperativa (doc. 7, fasc. convenuta), nonché l'atto di fusione con il quale Banco OP Società Cooperativa
pagina 5 di 12 e la costituirono il Banco BPM S.p.A. Controparte_5
Con specifico riferimento alla cessione in blocco da quest'ultima all'odierna opposta, è stata depositata copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 2 del 5.1.2019, Parte Seconda (doc. 12, fasc. opposta) ove viene espressamente indicato che in forza di un contratto di cessione di crediti, ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130, concluso in data 28 dicembre 2018 e con efficacia economica 30 giugno 2018 ed efficacia giuridica 28 dicembre 2018, venivano ceduti “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) del Cedente derivanti da finanziamenti ipotecario chirografari, aperture di credito in conto corrente, linee di credito, scoperti bancari, sconfinamenti di conto corrente e altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica concessi a, inter alia, privati, associazioni, societa' di persone e societa' di capitali, nel periodo compreso tra il 1960 e il 2018 e i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 (i "Crediti"), come risultanti da apposita lista in cui e' indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o piu' dei crediti vantati dai Cedenti nei confronti del relativo debitore ceduto”.
La circostanza che il sito richiamato non sia allo stato funzionante, non pregiudica la circostanza che la lista comprensiva di tutti i codici dei rapporti risulta dalla opposta consente di individuare con immediatezza l'elenco dei crediti ceduti.
Infatti, in tale atto rep. 5238 racc. 2921 (v. doc. 11 fasc. opposta), espressamente richiamato dalla G.U. n. 2 del 5.1.2019 (“Tale lista e' (x) depositata presso il Notaio Persona_3 avente sede in , con atto di deposito Repertorio 5238 e Raccol CP_5 indicato, alla pagina n. 336, il credito vantato nei confronti di con il codice Parte_1
NDG n. 11243614, che pacificamente, perché non specificatame o, corrisponde al numero di mutuo in questione.
Vieppiù che in atti è stata depositata la dichiarazione della stessa cedente avente ad oggetto il medesimo NDG n. 11243614 (doc. 13, fasc. opposta).
Quanto all'efficacia ed opponibilità della cessione, si rammenta che nell'ipotesi di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, a norma dell'art. 58 T.U.B , la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione in G.U. tiene luogo ed ha gli stessi effetti della notificazione della cessione ex art. 1264 c.c. (tra le tante, v. Cassazione civile , sez. VI , 29/09/2020 , n. 20495).
Conseguentemente il relativo profilo di doglianza deve essere definitivamente reietto.
Circa il superamento del limite di finanziabilità del mutuo fondiario inteso anche come mutuo di scopo.
Con riferimento alla doglianza mossa dalla difesa del in ordine al superamento CP_6 del limite di finanziabilità del mutuo, sia bastevole os l recente pronunziamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33719/2022 del 16.11.2022, ha chiarito come il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, pagina 6 di 12 non costituisca un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. “vigilanza prudenziale”, in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere.
La Corte di Legittimità ha anche ulteriormente chiarito che “In tema di finanziamenti bancari, qualora la volontà dei contraenti - incontestata o comunque accertata dal giudice a seguito di contestazione - sia stata diretta alla stipula di un finanziamento corrispondente al modello legale del mutuo fondiario, non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto per neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo negoziale prescelto, riconducendolo a quello generale del mutuo ordinario o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità del negozio sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità che, implicitamente, postula proprio la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario”.
Alla luce dell'intervento del Supremo Consesso, deve dirsi oramai superato il diverso orientamento propugnato da parte attrice , secondo cui “il mancato rispetto del limite di finanziabilità, ai sensi dell'art. 38, comma 2 T.U.B. e della conseguente delibera del CICR, determina di per sé la nullità del contratto di mutuo fondiario e poiché il detto limite è essenziale ai fini dell'ottica del legislatore, lo sconfinamento di esso conduce automaticamente alla nullità dell'intero contratto fondiario”.
Peraltro il mutuo fondiario è un contratto che non ha come elemento essenziale la destinazione della somma mutuata a determinate finalità e quindi non è un mutuo di scopo. Non è necessario, infatti, che la somma erogata dall'istituto mutuante debba essere destinata ad una specifica finalità perseguita dal mutuatario. Il mutuo fondiario è connotato dalla semplice possibilità di prestazione da parte del proprietario di immobili (rustici o urbani) a garanzia ipotecaria (cfr. in termini, nella giurisprudenza di merito: AL , Torre Annunziata , sez. I , 23/02/2023 , n. 550; AL , Benevento , sez. II , 22/02/2023 , n. 479; AL , TO IO , sez. II , 11/04/2022 , n. 576; AL , AR , sez. IV , 13/01/2022 , n. 162; AL , EN , sez. II , 02/09/2020 , n. 1476; Corte appello , ZA , sez. II , 05/06/2020 , n. 638: “Il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo, onde la causa tipica dello stesso risiede come per qualsiasi altro contratto di mutuo nella dazione di denaro remunerata con corresponsione degli interessi, caratterizzandosi ulteriormente solo in ragione della garanzia reale costituita in favore del creditore;
ne deriva che la destinazione delle somme mutuate assume un rilievo sotto il profilo della liceità del negozio solo laddove tale destinazione non sia conforme a legge”) .
Detti profili di doglianza debbono essere quindi reietti.
Sulla mancata risoluzione del contratto
Quanto alla mancata risoluzione del contratto, occorre ancora una volta evidenziare che con lettera raccomandata del 21.2.2014 il Banco OP invitava il mutuatario al pagamento pagina 7 di 12 del debito;
in ogni caso, l'ultima rata del mutuo de quo è scaduta in data 28.2.2022 e non è contestato l'inadempimento dedotto da controparte.
Infine, devesi considerare che la notificazione da parte della banca di un atto di precetto al mutuatario inadempiente per il pagamento del credito vantato, anche residuo, comporta la risoluzione del contratto (Cass. n. 20449/2005).
Anche tale aspetto, quindi, non è meritevole di accoglimento.
Sulla nullità del precetto per indeterminatezza: la mancata indicazione delle rate da pagare
Come già osservato nell'ordinanza sub cautelare la generica contestazione in ordine alla mancata indicazione nel precetto delle rate non pagate, non rientra tra le tassative ipotesi di nullità del precetto, posto che ai fini della sua validità non è richiesta, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche l'illustrazione del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla, essendo pertanto sufficiente l'indicazione del titolo esecutivo, delle voci di credito e dei relativi importi.
Ad ogni buon conto, nella specie, la convenuta opposta ha indicato a pag. 4 e a pag. 6 dell'atto di precetto i conteggi effettuati e le componenti del credito azionato;
gli opponenti, dal canto loro, nulla hanno puntualmente contestato in ordine a tali voci.
Inoltre, si evidenzia che in presenza di contratto di mutuo, avente un piano di ammortamento predeterminato, o predeterminabile, non è necessario per la banca fornire gli estratti conto, essendo questi necessari solo per i rapporti di finanziamento regolati in conto corrente, dove vanno ricostruiti tutti gli addebiti effettuati dall'inizio alla fine del rapporto sulla base delle condizioni contrattuali, essendo quindi onere del mutuatario, provare o l'inesistenza dell'obbligazione per cause di invalidità del contratto o provare l'avvenuto adempimento o altri fatti estintivi dell'obbligazione.
Nella specie, l'opposta ha prodotto sia il contratto di mutuo sia il piano di ammortamento, indicando le rate non pagate e il capitale residuo e allegando l'inadempimento degli opponenti.
Sulla genericità delle ulteriori contestazioni concernenti l'usura, l'indeterminatezza del tasso e l'anatocismo.
Quanto invece al motivo di opposizione relativo all'applicazione di interessi usurari, all'indeterminatezza del tasso ed all'anatocismo, parte opponente si è limitata ad allegare genericamente e in una prospettiva astratta la sussistenza dei cennati profili di doglianza, senza elementi puntuali di calcolo che possano suffragare le deduzioni formulate.
A tal riguardo si rammenta che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia 19597/2020 hanno affermato il principio in base al quale “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale pagina 8 di 12 qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”.
Se l'estrema genericità delle contestazioni mosse sarebbe già bastevole ad una loro reiezione nel merito, per non aver l'opponente assolto all'onere di allegazione e prova su di esso gravante per ciascuno dei profili oggetto di doglianza, questo giudice ritiene comunque di dover brevemente discorrere della loro palese infondatezza.
Quanto alla applicazione di interesse usurai sia bastevole osservare come parte attrice non abbia nemmeno allegato quale sia il tasso soglia usura che si assume superato con conseguente indeterminatezza della stessa doglianza;
Destituita di fondamento è anche l'eccezione sollevata da parte opponente relativa all'illegittima applicazione di interessi anatocistici insiti - secondo la sua prospettazione - nel piano di ammortamento alla francese.
Parte opponente sostiene che le parti hanno pattuito un piano di ammortamento alla francese nei contratti di mutuo e che nel calcolo degli interessi è stato adottato il criterio dell'interesse composto che produce interessi anatocistici. In correlazione all'ammortamento alla francese parte opponente rileva, altresì, la mancata pattuizione e specificazione del “regime finanziario” adottato per il calcolo del piano di ammortamento e quindi dell'applicazione di interesse composto.
Quanto alla dedotta applicazione di interessi anatocistici occulti, occorre evidenziare che «[l]'ammortamento c.d. “alla francese” […] è una tipologia di ammortamento che prevede una rata sempre costante per tutta la durata del prestito ed è una tipologia di rimborso ben conosciuta e studiata dalla letteratura del settore. In base a tale tipologia di ammortamento il debitore rimborsa alla fine di ogni anno (o di altro intervallo temporale che disciplina la cadenza delle rate) e per tutta la durata dell'ammortamento, una rata costante posticipata tale che al termine del periodo stabilito il debito sia completamente estinto, sia in linea capitale che per interessi. Ogni rata costante si compone di una quota interessi e di una quota capitale. L'importo della rata costante dell'ammortamento in esame è calcolato, conosciuti il capitale, il tasso di interesse ed il numero delle rate, tramite l'utilizzo della legge dell'interesse composto. Il criterio di calcolo rende uguali il capitale mutuato con la somma dei valori attuali di tutte le rate previste dal piano di ammortamento. Pertanto, la somma dei valori attuali di tutte le rate previste dal piano di ammortamento è pari al capitale mutuato. La legge dell'interesse composto, che permette il verificarsi della “catena di uguaglianze” appena citata, non provoca tuttavia alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata. Infatti, al termine di ciascun anno, o del diverso periodo di pagamento delle rate [… ,] ciascuna quota interessi è calcolata tramite il prodotto fra tasso di interesse e debito residuo alla medesima data, rapportato al periodo di riferimento. Gli interessi sono cioè quantificati tenendo conto del solo debito residuo in linea capitale e non anche di interessi pregressi. Procedendo in questo modo, quindi, non si applicano mai gli interessi sugli interessi, ma gli interessi di ogni rata sono calcolati sull'importo del capitale residuo. L'ammortamento alla francese, pertanto, non porta mai, in alcun modo, al verificarsi di un fenomeno anatocistico» (Corte d'appello di Firenze n. 2214 del 2023 in motivazione;
n. 1266 del 2023 in motivazione;
analogamente, Corte d'appello di Firenze n. 127 del 2023 in motivazione da ultimo v. anche Cass. Sez. Un. n. 15130/2024). pagina 9 di 12 In via generale sul punto, si rammenta che quando il piano di ammortamento viene calcolato utilizzando la formula di matematica finanziaria della capitalizzazione composta, gli interessi sono quantificati sulla base di una formula esponenziale;
di converso, qualora sia calcolato secondo la formula della capitalizzazione semplice, gli interessi hanno uno sviluppo lineare.
Il regime di capitalizzazione composta è più favorevole al debitore per periodi inferiori all'anno e più gravoso per periodi superiori, sicché nel calcolo di mutui ultrannuali la capitalizzazione composta determina un maggior debito per interessi, nella stessa misura degli interessi anatocistici, ma senza che ciò derivi dal fenomeno anatocistico vietato dall'art. 1283 c.c.. In tal caso, infatti, la maggiorazione degli interessi è riconducibile esclusivamente al regime finanziario di capitalizzazione composta utilizzato dalla banca per la determinazione della rata e non alla produzione di interessi su interessi scaduti e non pagati in virtù di una convenzione precedente alla loro scadenza.
D'altro canto, l'attore- opponente non ha allegato puntualmente la sussistenza di un regime composto nel contratto de quo o fornito elementi dai quali desumere che, nella specie, il regime di capitalizzazione applicato sia “composto”, essendosi del tutto genericamente lamentato della sola mancata specificazione “formale” del regime stesso.
Ancora , l'opponente ha anche lamentato la violazione dell'art. 6 della delibera CICR 9 febbraio 2000, per non avere la banca indicato nel contratto di mutuo il TAE – Tasso Annuo Effettivo.
Anche tale contestazione è infondata.
Nel caso di specie, il contratto di mutuo fondiario sottoscritto da Parte_1 riporta espressamente in più parti dello stesso il valore del tasso ISC 6,3009%; pertanto, essendo indicato espressamente nel negozio il valore dell'ISC, in quanto tasso equivalente al TAEG, non si applicano i tassi legali di cui all'art. 1284 cc, e la deduzione deve essere rigettata
Si ribadisce, infatti, che nei mutui con ammortamento alla francese, come quello in oggetto, non esiste alcuna capitalizzazione infrannuale degli interessi ma solo il frazionamento dell'obbligo restitutorio.
Ogni rata è composta da una quota di capitale ed una quota di interessi e, siccome la rata è di importo costante, nel corso del tempo la quota di capitale contenuta in ciascuna rata progressivamente aumenta e la quota di interessi proporzionalmente diminuisce.
Il meccanismo restitutorio assicura che gli interessi contenuti in ciascuna rata siano calcolati sul capitale residuo, che via via decresce, senza alcuna capitalizzazione degli interessi. Soltanto in caso di mancato pagamento sono dovuti, sulle rate insolute, gli interessi di mora, ma ciò attiene alla fase patologica del rapporto e quindi esorbita dal disposto dell'art. 6 della CICR, il quale è invece applicabile ai rapporti, come quello di conto corrente o di apertura di credito, in cui gli interessi passivi periodicamente sono portati a capitale (cfr., in termini, Corte d'Appello di Torino, n. 464/2020).
In ogni caso, sul punto giova richiamare quanto recentemente affermato dalla pagina 10 di 12 giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che in ipotesi di divergenza tra il tasso contenuto nel contratto rapportato ad un timing di pagamento annuale e quello da applicare alla restituzione infra annuale pone un problema non di mancata indicazione del tasso, cioè di parte del contenuto obbligatorio del contratto, ma di opacità dell'operazione, non in grado di mettere il cliente nella condizione di conoscere l'effettivo costo dell'operazione posta in essere.
Il cliente avrebbe, infatti, formato la propria volontà sul tasso indicato in contratto, ma non sarebbe stato oggetto di accordo che le rate fossero da determinare secondo un metodo il cui risultato è quello di aumentare l'importo degli interessi e quindi di far emergere un tasso annuo effettivo superiore a quello risultante dalle clausole contrattuali.
Si porrebbe, cioè, solo un problema di trasparenza del costo del mutuo, con la conseguenza che non può applicarsi la sanzione sostitutiva di cui all'art. 117, co. 7 T.U.B. (cfr. mutatis mutandis Cass. n. 12889/2021).
Dunque, dalla lieve difformità tra il tasso contrattuale ed il tasso effettivamente praticato non potrebbe mai derivare la nullità parziale del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB, essendo questa conseguenza della mancata pattuizione del tasso o della sua indeterminabilità, non ravvisabile nella specie, posto che, come detto, ogni elemento rilevante è debitamente indicato nel contratto di mutuo prodotto (si veda anche, per un'ulteriore applicazione del predetto principio, la citata sentenza n. 2141/2022 della Corte d'Appello di Milano del 20.6.2022).
Conseguentemente non poteva procedersi ad alcun accertamento tecnico contabile mediante una C.T.U., pure richiesta dall'opponente, considerato che la consulenza tecnica d'ufficio non può supplire alle carenti allegazioni o offerte di prova delle parti (“Il giudice può affidare al consulente tecnico non solo l'incarico di valutare i fatti da lui stesso accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente). Nel primo caso la consulenza presuppone l'avvenuto espletamento dei mezzi di prova e ha per oggetto la valutazione di fatti i cui elementi sono già stati completamente provati dalle parti;
nel secondo caso la consulenza può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, senza che questo significhi che le parti possono sottrarsi all'onere probatorio e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. In questo secondo caso è necessario, infatti, che la parte quanto meno deduca il fatto che pone a fondamento del proprio diritto e che il giudice ritenga che il suo accertamento richieda cognizioni tecniche che egli non possiede o che vi siano altri motivi che impediscano o sconsiglino di procedere direttamente all'accertamento”, Cass., SS.UU., 9522/96; conf., tra tante, Cass. n. 3191/2006 “la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”).
In ragione di tutto quanto sopra esposto, l'opposizione spiegata dall'attore deve essere definitivamente ed integralmente reietta. pagina 11 di 12 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ex DM 147/22 secondo lo scaglione di valore da riferirsi all'importo indicato nell'atto di precetto per € 96.257,166 su valori prossimi al minimo edittale previsto per le varie fasi, in ragione della natura documentale della controversia e della sostanziale assenza di attività istruttoria comunque espletata per il tramite del deposito di memorie ex art. 171 ter c.p.c.
P.Q.M.
Il AL, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: RIGETTA le domande dell'attore opponente per le ragioni Parte_1 indicate in parte motiva.
Condanna altresì la parte attrice opponente a rimborsare Parte_1 alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_1
7.052,00 per compensi , oltre se generali.
Siena, 28 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Cristina Cavaciocchi
pagina 12 di 12