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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/12/2025, n. 3921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3921 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 6412 /2019 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse dell'unica parte costituita, con cui la stessa concludeva riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.6412/ 2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 6412 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
Dr. C.F. , nella qualità di titolare della Parte_1 C.F._1 [...]
rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ACERBO Parte_2
ANNA, presso cui elettivamente domicilia;
ATTORE
E
, C.F./P.I. , in persona del legale rapp.te p.t.; CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: vendita di cose mobili
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
Con atto di citazione regolarmente notificato nella qualità di titolare della Parte_1
, conveniva in giudizio la Parte_2 CP_1 premettendo quanto segue.
In data 24.04.2018 parte attrice stipulava, con la società convenuta, un contratto di fornitura e messa in opera degli arredi per la AR , per l'importo Parte_2 Pt_2 Parte_1 complessivo di 27.400,00 €. Detto importo veniva pagato anticipatamente dall'attore, in un'unica soluzione, il 27 aprile 2018, a mezzo bonifico bancario. Le parti fissavano la data di consegna ed ultimazione dei lavori per il 20.6.2018, atteso che l'inaugurazione dell'attività commerciale in parola doveva avvenire il 29.6.2018.
Il 18.6.2018, la iniziava la fase del montaggio presso il locale commerciale, con l'ausilio CP_1 dei propri operai;
tuttavia, sin da subito, emergevano gravi difformità - rispetto a quanto contrattualmente pattuito – in ordine ai singoli pezzi d'arredo, nonché l'assenza di elementi strutturali degli scaffali, oltre che di mensole e pannelli.
Sin da subito, il dr. denunciava quanto sopra al titolare della società convenuta, il Parte_1 quale, nel riconoscere i vizi e le mancanze lamentate, si obbligava alla loro rimozione, sostituzione e ultimazione. Tuttavia, nonostante i reiterati solleciti, la società convenuta non ottemperava. In ragione del rilevante lasso di tempo intercorso, parte attrice, non avendo più interesse ad ottenere l'esatto adempimento del contratto del 24.4.2018, agiva in giudizio, chiedendo: la risoluzione parziale del contratto relativamente agli arredi e le forniture commissionate e mai consegnate (ovvero 2 pannelli dogati, mensole in legno non corrispondenti a quanto richiesto, una colonna a cremagliera, 2 borchie di copertura, 1 mobile con ante 90x45x51h, 2 supporti lineari e 1 gondola bifacciale tonda) e, quindi, la restituzione delle somme anticipate e già corrisposte dall'attore per un importo pari ad € 4.075,77; il risarcimento degli ulteriori danni patrimoniali, ex art. 1218 c.c., subiti dalla attrice in Parte_2 conseguente dell'inesatto adempimento della in quanto non ha eseguito il lavoro CP_1 commissionato a regola d'arte; il risarcimento del danno non patrimoniale. Con vittoria delle spese.
In data 05/10/2023 veniva ammessa la prova orale richiesta. La teste di parte attrice veniva escussa all'udienza del 13/11/2024, all'esito della quale il GI rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'odierna udienza, sentita la discussione delle parti, il Giudice si ritirava in camera di consiglio e decideva la controversia ai sensi dell'art 281 sexies cpc. La domanda principale va accolta per i motivi che seguono.
In primo luogo, va dichiarata la contumacia della la quale, nonostante il CP_1 perfezionamento della notifica nei propri confronti, non si è costituita in giudizio.
Nel merito va rilevato come il rapporto contrattuale sia effettivamente sorto tra le parti, così come risulta dalla documentazione depositata da parte attrice (copia contratto fornitura del 12.04.2018); parimenti è stata fornita prova del pagamento da parte del dell'intera somma Parte_1 anticipatamente (Bonifico Europeo Unico del 27.04.2018).
Tanto premesso, va rilevato che, nell'atto introduttivo, parte attrice lamentava che durante la fase di montaggio, iniziata il 18.06.2018, emergevano immediatamente gravi difformità rispetto a quanto pattuito, inclusa l'assenza di elementi strutturali, mensole e pannelli.
Tali difformità riguardavano sia la quantità che le dimensioni dei pezzi d'arredo. In particolare: non venivano consegnati n. 2 pannelli 120x240h e le dimensioni dei pannelli ricevuti differivano da quelle concordate;
le mensole consegnate erano in quantità maggiore ma di dimensione dimezzata rispetto a quelle ordinate;
una colonna non è mai stata consegnata;
mancavano 2 borchie;
veniva consegnato un mobile con ante (90x45x51h), sebbene fosse stato concordemente escluso per motivi di spazio;
2 supporti lineari ordinati non venivano consegnati;
per le gondole bifacciali tonde, le parti avevano concordato in fase di realizzazione di ridurne il numero a 2 e aumentare i ripiani a 6 per ciascuna
(totale 12 ripiani), ma la ditta consegnava solo 2 gondole con 7 scaffali complessivi. Inoltre, il lavoro non era stato eseguito a regola d'arte, mancando la “zoccolatura” dell'arredo installato e la rifinitura del banco in acciaio nel laboratorio galenico. Alcune mensole in vetro e legno erano state fornite con scheggiature o lesionate e non sono mai state sostituite, nonostante l'obbligo.
Ebbene, provato senza dubbio il credito, sarebbe spettato al debitore dimostrare la differenza tra quanto richiesto dalla parte opposta e quanto dovuto.
Sul punto, le S.U. della Corte di Cassazione, con sentenza n. 13533/2001 hanno chiarito che "In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento."
In sostanza, qualora venga dedotto l'inadempimento di una prestazione contrattuale, ferma la prova del contratto, a colui che agisce in giudizio è richiesta esclusivamente l'allegazione dell'inadempimento, mentre spetterà alla controparte provare l'estinzione della prestazione a suo carico.
Ebbene nel caso in esame, non vi è alcun dubbio sull'esistenza del rapporto, risultante in maniera inequivoca, dalla documentazione depositata da parte attrice che prova la sussistenza di un rapporto tra le parti di un contratto di fornitura pari a 27.400,00 € e del pagamento dell'intera somma in denaro.
Al contrario la essendo rimasta contumace, non ha fornito alcuna prova di aver CP_1 correttamente adempiuto agli obblighi contrattuali su di sé gravanti. In termini, la scrivente ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale se è vero che la contumacia in se' non ha un significato diretto sul piano probatorio, è pur vero che, ove si faccia questione dell'inadempimento di un'obbligazione, il convenuto, che è tenuto a provare di aver regolarmente adempiuto al proprio debito, non può pretendere di sottrarsi all'onere che grava su di lui, adducendo a proprio discarico la scelta – per l'appunto, processualmente neutra – di restare contumace. La contumacia del convenuto, pertanto, non ha significato di prova diretta dell'inadempimento; comporta, semmai, il difetto di prova rispetto a un fatto estintivo del diritto di controparte;
fatto che, ai sensi dell'articolo 2697 c.c., deve essere provato dal convenuto (in termini, Cass. civ. ordinanza n. 1584/2018).
Inoltre la circostanza dell'inadempimento, data per provata stante il mancato assolvimento del relativo onere da parte del convenuto, è stata anche confermata dalla teste di parte attrice
[...]
sentita in data 13/11/2024, , la quale, dichiarava: “ero presente il giorno dello scarico e Tes_1 confermo che mancavano tutti i beni indicati nel capo e sono stati immediatamente comunicati dal dott. al titolare della ditta che era lì presente;
specifico che ero presente per Parte_1 CP_1 aiutare mio marito stante l'imminente apertura della;
sul capo2) confermo il capo Parte_2 specificando che le difformità sono quelle indicate nel capo e pertanto erano palesi in quanto la ditta procedette a montare i beni nell'immediatezza e proprio a causa delle difformità risultava impossibile realizzare il progetto per il locale perché le dimensioni non erano corrette;
anche in questo caso fu tutti immediatamente comunicato;
sul capo 3) confermo il capo. Il progetto prevedeva delle gondole basse per permettere che l'esposizione fosse visibile anche dall'esterno; pertanto le gondole per come consegnate lesero la visual del progetto perché non permettevano l'esposizione dei beni per come progettata perché una parte dell'esposizione veniva impedita dalle gondole oltre misura;
sul capo 4) confermo il capo vennero consegnate solo 2 gondole bifacciali e anche questo fu segnalato subito e per altro proprio perché impedivano la visuale non vennero utilizzate;
sul capo 5) specifico che alcuni pannelli erano danneggiati così come il top del laboratorio galenico;
anche delle mensole in vetro erano scheggiate;
e anche questi vizi vennero denuncianti immediatamente dal dottor
ADR del difensore il titolare della disse che era cosciente dei vizi e disse che Parte_1 CP_1 avrebbe nel giro di qualche giorno portato il materiale che mancava, anche perché il lavoro era stato tutto pagato in anticipo;
tuttavia, non si presentò più né per integrare il materiale né per risolvere i vizi.”.
Acclarata la responsabilità della per non aver correttamente adempiuto agli obblighi CP_1 sulla stessa spettante per legge, non resta che liquidare il danno subito dagli istanti.
Sul quantum del danno patrimoniale, ritiene la scrivente di poter accogliere la richiesta attorea nei seguenti termini – tenendo conto del preventivo in atti:
€ 480,00 per l'inesatto adempimento in ordine ai pannelli dogati (di cui 2 non consegnati, e gli altri difformi) considerato il prezzo finale ultimo indicato nel preventivo a margine, a penna;
€ 280, 45 per l'inesatto adempimento delle mensole in legno, mancanti e/o difettose;
€ 50,53 per una colonna non consegnata (il totale era di € 404,25 ma è stata segnalata la mancata consegna di una sola colonna su 8);
€ 6,60 per due borchie mancanti;
€ 1.305,00 per una gondola non consegnata (ed infatti dal contratto era stata prevista la consegna di n.3 gondole: non essendo stata data prova di alcun patto scritto in senso contrario, deve essere valorizzato l'inadempimento in ordine alla mancata consegna di una delle 3 gondole originariamente previste);
€ 562,00 per le mensole in vetro consegnate difettose;
€ 7,8 per n. 2 supporti lineari non consegnati;
€ 222,75 per il mobile ad anta non consegnato.
Con particolare riferimento alle gondole, per altro, pur a voler ritenere quale causa dell'inadempimento l'inesattezza del numero delle mensole, emerge chiaramente che tale non avrebbe reso assolutamente inutilizzabili gli arredi de quo, per cui si stimerebbe comunque congruo determinare equitativamente il risarcimento pari al valore di una sola delle suddette gondole.
Il totale del danno patrimoniale accertato quindi è pari ad € 2.915,13, oltre interessi dalla data della domanda.
Nulla si ritiene di poter liquidare per la mancata fornitura della zoccolatura, non indicata in contratto.
Quanto al danno non patrimoniale, la Cassazione sul punto ha avuto modo di chiarire che il danno all'immagine ed alla reputazione, in quanto costituente "danno conseguenza", non può ritenersi sussistente "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (Sez. 6
- 3, Ordinanza n. 7594 del 28/02/2018).
Il danneggiato si è, invero, limitato ad affermare che al momento dell'inaugurazione e nei mesi successivi il locale si è trovato da un punto di vista strutturale e degli arredi in uno stato tale da suscitare dei sentimenti negativi e di sfiducia sulla clientela, senza dimostrarne l'effettivo pregiudizio, ossia il danno conseguenza ed il nesso di causalità tra la segnalazione ed il danno ricevuto. Danno che deve essere quantificato e individuato nello specifico e non genericamente qualificato
“inevitabile” pregiudizio.
Ancora, il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive, ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso (Cass. Civ, 8. 2.2012, n. 1781; Cass. Six, 19.01.2007, n. 1183).
Lo stesso iter argomentativo è idoneo ad escludere il nocumento alla propria reputazione personale.
Va dunque rigettata la domanda relativa al risarcimento del danno non patrimoniale. Le spese legali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo il valore del decisum, tenendo conto dell'assenza di questioni in fatto e in diritto di particolare complessità. Si è ritenuto di non liquidare i parametri medi per tutte le fasi, tenuto conto dell'assenza di questioni particolarmente complesse in ordine al rapporto con la – per altro rimasta contumace-. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Accoglie la domanda avanzata da parte attrice nei confronti della e per l'effetto, CP_1 dichiara parzialmente risolto il contratto tra le parti in ordine alle forniture di cui in parte motiva;
b) Per l'effetto, accertato l'inadempimento della convenuta, la condanna al pagamento della somma, a titolo di risarcimento del danno, nei confronti dell'attore, di € 2.692,38, oltre interessi dalla data della domanda;
c) rigetta le ulteriori domande;
d) condanna la al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite, che CP_1 liquida in complessivi € 1.702,00, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso); depositato telematicamente in data 16/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse dell'unica parte costituita, con cui la stessa concludeva riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.6412/ 2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 6412 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
Dr. C.F. , nella qualità di titolare della Parte_1 C.F._1 [...]
rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ACERBO Parte_2
ANNA, presso cui elettivamente domicilia;
ATTORE
E
, C.F./P.I. , in persona del legale rapp.te p.t.; CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: vendita di cose mobili
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
Con atto di citazione regolarmente notificato nella qualità di titolare della Parte_1
, conveniva in giudizio la Parte_2 CP_1 premettendo quanto segue.
In data 24.04.2018 parte attrice stipulava, con la società convenuta, un contratto di fornitura e messa in opera degli arredi per la AR , per l'importo Parte_2 Pt_2 Parte_1 complessivo di 27.400,00 €. Detto importo veniva pagato anticipatamente dall'attore, in un'unica soluzione, il 27 aprile 2018, a mezzo bonifico bancario. Le parti fissavano la data di consegna ed ultimazione dei lavori per il 20.6.2018, atteso che l'inaugurazione dell'attività commerciale in parola doveva avvenire il 29.6.2018.
Il 18.6.2018, la iniziava la fase del montaggio presso il locale commerciale, con l'ausilio CP_1 dei propri operai;
tuttavia, sin da subito, emergevano gravi difformità - rispetto a quanto contrattualmente pattuito – in ordine ai singoli pezzi d'arredo, nonché l'assenza di elementi strutturali degli scaffali, oltre che di mensole e pannelli.
Sin da subito, il dr. denunciava quanto sopra al titolare della società convenuta, il Parte_1 quale, nel riconoscere i vizi e le mancanze lamentate, si obbligava alla loro rimozione, sostituzione e ultimazione. Tuttavia, nonostante i reiterati solleciti, la società convenuta non ottemperava. In ragione del rilevante lasso di tempo intercorso, parte attrice, non avendo più interesse ad ottenere l'esatto adempimento del contratto del 24.4.2018, agiva in giudizio, chiedendo: la risoluzione parziale del contratto relativamente agli arredi e le forniture commissionate e mai consegnate (ovvero 2 pannelli dogati, mensole in legno non corrispondenti a quanto richiesto, una colonna a cremagliera, 2 borchie di copertura, 1 mobile con ante 90x45x51h, 2 supporti lineari e 1 gondola bifacciale tonda) e, quindi, la restituzione delle somme anticipate e già corrisposte dall'attore per un importo pari ad € 4.075,77; il risarcimento degli ulteriori danni patrimoniali, ex art. 1218 c.c., subiti dalla attrice in Parte_2 conseguente dell'inesatto adempimento della in quanto non ha eseguito il lavoro CP_1 commissionato a regola d'arte; il risarcimento del danno non patrimoniale. Con vittoria delle spese.
In data 05/10/2023 veniva ammessa la prova orale richiesta. La teste di parte attrice veniva escussa all'udienza del 13/11/2024, all'esito della quale il GI rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'odierna udienza, sentita la discussione delle parti, il Giudice si ritirava in camera di consiglio e decideva la controversia ai sensi dell'art 281 sexies cpc. La domanda principale va accolta per i motivi che seguono.
In primo luogo, va dichiarata la contumacia della la quale, nonostante il CP_1 perfezionamento della notifica nei propri confronti, non si è costituita in giudizio.
Nel merito va rilevato come il rapporto contrattuale sia effettivamente sorto tra le parti, così come risulta dalla documentazione depositata da parte attrice (copia contratto fornitura del 12.04.2018); parimenti è stata fornita prova del pagamento da parte del dell'intera somma Parte_1 anticipatamente (Bonifico Europeo Unico del 27.04.2018).
Tanto premesso, va rilevato che, nell'atto introduttivo, parte attrice lamentava che durante la fase di montaggio, iniziata il 18.06.2018, emergevano immediatamente gravi difformità rispetto a quanto pattuito, inclusa l'assenza di elementi strutturali, mensole e pannelli.
Tali difformità riguardavano sia la quantità che le dimensioni dei pezzi d'arredo. In particolare: non venivano consegnati n. 2 pannelli 120x240h e le dimensioni dei pannelli ricevuti differivano da quelle concordate;
le mensole consegnate erano in quantità maggiore ma di dimensione dimezzata rispetto a quelle ordinate;
una colonna non è mai stata consegnata;
mancavano 2 borchie;
veniva consegnato un mobile con ante (90x45x51h), sebbene fosse stato concordemente escluso per motivi di spazio;
2 supporti lineari ordinati non venivano consegnati;
per le gondole bifacciali tonde, le parti avevano concordato in fase di realizzazione di ridurne il numero a 2 e aumentare i ripiani a 6 per ciascuna
(totale 12 ripiani), ma la ditta consegnava solo 2 gondole con 7 scaffali complessivi. Inoltre, il lavoro non era stato eseguito a regola d'arte, mancando la “zoccolatura” dell'arredo installato e la rifinitura del banco in acciaio nel laboratorio galenico. Alcune mensole in vetro e legno erano state fornite con scheggiature o lesionate e non sono mai state sostituite, nonostante l'obbligo.
Ebbene, provato senza dubbio il credito, sarebbe spettato al debitore dimostrare la differenza tra quanto richiesto dalla parte opposta e quanto dovuto.
Sul punto, le S.U. della Corte di Cassazione, con sentenza n. 13533/2001 hanno chiarito che "In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento."
In sostanza, qualora venga dedotto l'inadempimento di una prestazione contrattuale, ferma la prova del contratto, a colui che agisce in giudizio è richiesta esclusivamente l'allegazione dell'inadempimento, mentre spetterà alla controparte provare l'estinzione della prestazione a suo carico.
Ebbene nel caso in esame, non vi è alcun dubbio sull'esistenza del rapporto, risultante in maniera inequivoca, dalla documentazione depositata da parte attrice che prova la sussistenza di un rapporto tra le parti di un contratto di fornitura pari a 27.400,00 € e del pagamento dell'intera somma in denaro.
Al contrario la essendo rimasta contumace, non ha fornito alcuna prova di aver CP_1 correttamente adempiuto agli obblighi contrattuali su di sé gravanti. In termini, la scrivente ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale se è vero che la contumacia in se' non ha un significato diretto sul piano probatorio, è pur vero che, ove si faccia questione dell'inadempimento di un'obbligazione, il convenuto, che è tenuto a provare di aver regolarmente adempiuto al proprio debito, non può pretendere di sottrarsi all'onere che grava su di lui, adducendo a proprio discarico la scelta – per l'appunto, processualmente neutra – di restare contumace. La contumacia del convenuto, pertanto, non ha significato di prova diretta dell'inadempimento; comporta, semmai, il difetto di prova rispetto a un fatto estintivo del diritto di controparte;
fatto che, ai sensi dell'articolo 2697 c.c., deve essere provato dal convenuto (in termini, Cass. civ. ordinanza n. 1584/2018).
Inoltre la circostanza dell'inadempimento, data per provata stante il mancato assolvimento del relativo onere da parte del convenuto, è stata anche confermata dalla teste di parte attrice
[...]
sentita in data 13/11/2024, , la quale, dichiarava: “ero presente il giorno dello scarico e Tes_1 confermo che mancavano tutti i beni indicati nel capo e sono stati immediatamente comunicati dal dott. al titolare della ditta che era lì presente;
specifico che ero presente per Parte_1 CP_1 aiutare mio marito stante l'imminente apertura della;
sul capo2) confermo il capo Parte_2 specificando che le difformità sono quelle indicate nel capo e pertanto erano palesi in quanto la ditta procedette a montare i beni nell'immediatezza e proprio a causa delle difformità risultava impossibile realizzare il progetto per il locale perché le dimensioni non erano corrette;
anche in questo caso fu tutti immediatamente comunicato;
sul capo 3) confermo il capo. Il progetto prevedeva delle gondole basse per permettere che l'esposizione fosse visibile anche dall'esterno; pertanto le gondole per come consegnate lesero la visual del progetto perché non permettevano l'esposizione dei beni per come progettata perché una parte dell'esposizione veniva impedita dalle gondole oltre misura;
sul capo 4) confermo il capo vennero consegnate solo 2 gondole bifacciali e anche questo fu segnalato subito e per altro proprio perché impedivano la visuale non vennero utilizzate;
sul capo 5) specifico che alcuni pannelli erano danneggiati così come il top del laboratorio galenico;
anche delle mensole in vetro erano scheggiate;
e anche questi vizi vennero denuncianti immediatamente dal dottor
ADR del difensore il titolare della disse che era cosciente dei vizi e disse che Parte_1 CP_1 avrebbe nel giro di qualche giorno portato il materiale che mancava, anche perché il lavoro era stato tutto pagato in anticipo;
tuttavia, non si presentò più né per integrare il materiale né per risolvere i vizi.”.
Acclarata la responsabilità della per non aver correttamente adempiuto agli obblighi CP_1 sulla stessa spettante per legge, non resta che liquidare il danno subito dagli istanti.
Sul quantum del danno patrimoniale, ritiene la scrivente di poter accogliere la richiesta attorea nei seguenti termini – tenendo conto del preventivo in atti:
€ 480,00 per l'inesatto adempimento in ordine ai pannelli dogati (di cui 2 non consegnati, e gli altri difformi) considerato il prezzo finale ultimo indicato nel preventivo a margine, a penna;
€ 280, 45 per l'inesatto adempimento delle mensole in legno, mancanti e/o difettose;
€ 50,53 per una colonna non consegnata (il totale era di € 404,25 ma è stata segnalata la mancata consegna di una sola colonna su 8);
€ 6,60 per due borchie mancanti;
€ 1.305,00 per una gondola non consegnata (ed infatti dal contratto era stata prevista la consegna di n.3 gondole: non essendo stata data prova di alcun patto scritto in senso contrario, deve essere valorizzato l'inadempimento in ordine alla mancata consegna di una delle 3 gondole originariamente previste);
€ 562,00 per le mensole in vetro consegnate difettose;
€ 7,8 per n. 2 supporti lineari non consegnati;
€ 222,75 per il mobile ad anta non consegnato.
Con particolare riferimento alle gondole, per altro, pur a voler ritenere quale causa dell'inadempimento l'inesattezza del numero delle mensole, emerge chiaramente che tale non avrebbe reso assolutamente inutilizzabili gli arredi de quo, per cui si stimerebbe comunque congruo determinare equitativamente il risarcimento pari al valore di una sola delle suddette gondole.
Il totale del danno patrimoniale accertato quindi è pari ad € 2.915,13, oltre interessi dalla data della domanda.
Nulla si ritiene di poter liquidare per la mancata fornitura della zoccolatura, non indicata in contratto.
Quanto al danno non patrimoniale, la Cassazione sul punto ha avuto modo di chiarire che il danno all'immagine ed alla reputazione, in quanto costituente "danno conseguenza", non può ritenersi sussistente "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (Sez. 6
- 3, Ordinanza n. 7594 del 28/02/2018).
Il danneggiato si è, invero, limitato ad affermare che al momento dell'inaugurazione e nei mesi successivi il locale si è trovato da un punto di vista strutturale e degli arredi in uno stato tale da suscitare dei sentimenti negativi e di sfiducia sulla clientela, senza dimostrarne l'effettivo pregiudizio, ossia il danno conseguenza ed il nesso di causalità tra la segnalazione ed il danno ricevuto. Danno che deve essere quantificato e individuato nello specifico e non genericamente qualificato
“inevitabile” pregiudizio.
Ancora, il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive, ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso (Cass. Civ, 8. 2.2012, n. 1781; Cass. Six, 19.01.2007, n. 1183).
Lo stesso iter argomentativo è idoneo ad escludere il nocumento alla propria reputazione personale.
Va dunque rigettata la domanda relativa al risarcimento del danno non patrimoniale. Le spese legali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo il valore del decisum, tenendo conto dell'assenza di questioni in fatto e in diritto di particolare complessità. Si è ritenuto di non liquidare i parametri medi per tutte le fasi, tenuto conto dell'assenza di questioni particolarmente complesse in ordine al rapporto con la – per altro rimasta contumace-. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Accoglie la domanda avanzata da parte attrice nei confronti della e per l'effetto, CP_1 dichiara parzialmente risolto il contratto tra le parti in ordine alle forniture di cui in parte motiva;
b) Per l'effetto, accertato l'inadempimento della convenuta, la condanna al pagamento della somma, a titolo di risarcimento del danno, nei confronti dell'attore, di € 2.692,38, oltre interessi dalla data della domanda;
c) rigetta le ulteriori domande;
d) condanna la al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite, che CP_1 liquida in complessivi € 1.702,00, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso); depositato telematicamente in data 16/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco