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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 04/02/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa di lavoro n. 846/2021 R.G. promossa da
, con il patrocinio dell'avv. Iozzia Vincenzo Parte_1
contro
con il patrocinio degli avv.ti Basile Vincenzo e Ficili Controparte_1
Laura
nonché
, con il patrocinio dell'avv. Galeano Manlio CP_2
avente ad oggetto: licenziamento orale;
differenze retributive
Motivi della decisione
deduce: di avere lavorato alle dipendenze della Parte_1
dal 20.6.2018 al 4.8.2020, con mansioni di escavatorista Controparte_1
ed inquadramento nel V livello del CCNL di settore, presso i vari cantieri dalla società aperti nelle province di Ragusa e Siracusa;
che il suo datore
1 effettivo, da cui ha sempre ricevuto ordini e direttive, era Persona_1
(padre della formale legale rappresentante); di avere svolto la propria attività dal lunedì al venerdì dalle 6.30 alle 17.30 (per complessive 50 ore settimanali), ben oltre le 39 ore settimanali contrattualmente pattuite;
di essere stato licenziato in forma orale;
che, in particolare, la mattina del
4.8.2020 il gli ha intimato di allontanarsi dal cantiere, lasciandolo Per_1
tornare a piedi, e di non fare più rientro al lavoro;
di avere, con missiva del
7.8.2020, impugnato in via stragiudiziale l'illegittimo licenziamento, offrendo prontezza di riprendere l'attività lavorativa;
che, in data
13.8.2020, egli ha ricevuto comunicazione di apertura del procedimento disciplinare, con cui gli si contestavano continui ritardi ed un utilizzo improprio dei mezzi aziendali;
che egli ha fatto pervenire le proprie giustificazioni ed il procedimento disciplinare non ha avuto alcun seguito.
Il ricorrente soggiunge di non avere ricevuto le retribuzioni relative alle prime quattro mensilità (luglio-ottobre 2018) ed alle ultime tre (giugno-
agosto 2020); di non avere percepito, per tutta la durata del rapporto,
alcunché per le ore di lavoro straordinario prestate;
né l'indennità di trasferta prevista dall'art. 25 CCNL nella misura forfettaria di € 38,00, per ciascun spostamento superiore a 31 km dalla sede operativa aziendale
(Scicli) al cantiere (nella provincia di Ragusa o Siracusa) in cui di volta in volta operava;
di avere diritto, altresì, alla conseguente differenza sul TFR,
nonché alla regolarizzazione contributiva.
Tanto premesso, il lavoratore insta per: a) la nullità del licenziamento orale, con conseguente condanna alla reintegra ed al pagamento delle retribuzioni maturate a far data dall'allontanamento; b) la corresponsione della somma complessiva di € 57.581,02 per le causali indicate e
2 dell'ulteriore importo di € 5.981,25 quale differenza sul TFR, nonché dei contributi conseguentemente dovuti. Con vittoria di spese e compensi.
La società resistente, preliminarmente, eccepisce la nullità del ricorso per indeterminatezza;
nel merito, esclude che il ricorrente sia stato licenziato dal sig. , il quale, oltre a non ricoprire la veste di datore, si è Per_1
limitato ad ammonire il sull'ennesimo ritardo registrato sul posto Parte_1
di lavoro;
obietta, poi, che il lavoratore ha prestato la propria attività per le
39 ore settimanali pattuite e ha ricevuto tutto quanto a lui spettante.
Attesa la domanda accessoria di regolarizzazione contributiva, il
CP_ contraddittorio è stato integrato nei confronti dell' . L' ha rilevato CP_3
la prescrizione ex L. 335/1995 di tutti i contributi risalenti di oltre un quinquennio rispetto alla data del 6.12.2024, ossia alla notifica del ricorso per chiamata di terzo nel presente giudizio, costituente primo atto interruttivo.
La causa è stata istruita mediante l'interrogatorio formale delle parti e l'audizione di due testi per parte.
***
Il ricorso può essere accolto nei limiti e per i motivi che seguono.
1. Eccezione di nullità del ricorso.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza. Invero, come più volte chiarito dalla Corte di legittimità, nel rito del lavoro, per aversi nullità dell'atto introduttivo del giudizio è
necessario che siano del tutto omessi, ovvero risultino assolutamente
3 incerti, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, il petitum e/o le ragioni poste a fondamento della domanda. La nullità va dunque esclusa ove la parte ricorrente abbia indicato il periodo di lavoro, la consistenza, qualitativa e quantitativa, dell'attività prestata, la paga percepita, ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa ed i titoli in base ai quali vengono richieste le varie spettanze retributive, restando irrilevante persino la mancata notifica dei conteggi analitici, atteso che il convenuto è comunque posto in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese.
Nel caso di specie, l'oggetto e le causali delle pretese attoree, e così pure i contorni del rapporto di lavoro intercorso con la società convenuta,
risultano adeguatamente delineati, sì da consentire a controparte di apprestare una compiuta difesa.
2. Licenziamento orale.
Difetta prova adeguata in ordine al licenziamento orale lamentato dal ricorrente. Invero, da un lato, i due testimoni indicati da parte ricorrente -
e che hanno lavorato presso gli Testimone_1 Testimone_2
stessi cantieri cui era addetto il , alle dipendenze di altre società Parte_1
intestate alla moglie del - hanno avvalorato l'assunto per cui Per_1
quest'ultimo era l'effettivo datore di lavoro, da cui tutti gli operai (incluso il
) ricevevano le direttive. Parte_1
Dall'altro, però, nessun teste ha confermato che, la mattina del 4.8.2020, il ha intimato al il licenziamento, risultando, piuttosto, che Per_1 Parte_1
quest'ultimo, solito non rispettare gli orari di lavoro, è stato semplicemente allontanato dal cantiere e comandato di tornare a casa a piedi. Tanto ha narrato il teste : “ero presente quando il sig. è arrivato in Tes_1 Per_1
4 evidente stato d'ira rimproverando al ricorrente di avere iniziato la pausa pranzo cinque minuti prima […] dicendogli “Non hai l'orologio?”. Quindi lo ha allontanato dal fondo intimandogli di fare ritorno a casa a piedi”.
Analogamente ha dichiarato il , anch'egli presente all'accaduto: “il Tes_2
, alterato perché mancava ancora qualche minuto alla pausa Per_1
pranzo, ha intimato al ricorrente di allontanarsi e di tornare a casa a piedi.
Ha detto “vattene a casa a piedi!” e dal giorno dopo il ricorrente non si è più presentato”, soggiungendo che il “non ha aggiunto altro”. Per_1
Né i due testi indicati da parte resistente hanno riferito alcunché in merito all'episodio.
In tal quadro probatorio, non può affermarsi che all'ammonimento del abbia sostanzialmente fatto seguito un licenziamento orale. Per_1
Piuttosto, dalle testimonianze traspare un atto punitivo circoscritto alla residua giornata lavorativa, al quale il ha reagito non Parte_1
presentandosi più sul posto di lavoro (per poi, appena un mese dopo,
instaurare un rapporto a tempo pieno con altra società, la C.G. Costruzioni
CP_ S.r.l., cfr. all. 7 memoria di costituzione ).
Ora, come noto, “il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone
l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare,
quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è
ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti
concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione
dell'esecuzione della prestazione lavorativa;
nell'ipotesi in cui il datore
eccepisca che il rapporto si è risolto per le dimissioni del lavoratore e
all'esito dell'istruttoria - da condurre anche tramite i poteri officiosi ex art.
5 andrà respinta in applicazione della regola residuale desumibile dall'art.
2697 c.c.” (cfr. Cass. Civ., sez. L., n. 3822/2019).
Posti gli esiti dell'istruttoria sopra compendiati ed il principio di diritto ripetutamente affermato dalla S.C., vanno dunque rigettate tutte le domande correlate al licenziamento.
3. Lavoro straordinario.
A diversa conclusione deve pervenirsi con riferimento al dedotto lavoro straordinario, il quale, ancorché smentito dalla legale rappresentante della in sede di interrogatorio formale, ha trovato pieno riscontro CP_1
nelle dichiarazioni rese dagli altri operai del cantiere: il teste , Tes_1
premesso che tutti, indipendentemente dalla società formale datrice,
rispondevano alle direttive del ed osservavano gli stessi orari, ha Per_1
confermato che la giornata lavorativa aveva inizio alle 6.30 e terminava alle 17.30, ove necessario anche alle 18.00 o 19.00, intervallata da un'ora di pausa pranzo (dalle 12.30 alle 13.30). Nei medesimi termini ha deposto il , seppur limitatamente all'anno 2020 in cui egli ha lavorato al Tes_2
cantiere.
Tali dichiarazioni sono da ritenersi attendibili, in quanto lineari,
circostanziate, congruenti tra loro e provenienti da persone qualificate e non animate da evidente livore nei confronti della società convenuta.
Per altro verso, esse non possono dirsi smentite dalla testimonianza resa da , proprietario di terreni lavorati dal ricorrente per Testimone_3
conto della , atteso che l'avere egli collocato l'impegno CP_1
lavorativo del dalle 9.00 alle 15.00-16.00 non esclude che Parte_1
quest'ultimo abbia lavorato come escavatorista anche nelle restanti ore dedotte, presso altri fondi o cantieri aperti dalla società.
6 Deve ritenersi, pertanto, che il ricorrente ha prestato la propria attività per
50 ore settimanali (dal lunedì al venerdì, dalle 6.30 alle 17.30 con un'ora di pausa pranzo), in luogo delle 39 contrattualmente pattuite. Gli vanno conseguentemente riconosciute le differenze sulla retribuzione e sul TFR,
da quantificarsi a mezzo C.T.U.
4. Retribuzioni omesse.
Il ricorrente lamenta di non avere ricevuto alcunché per le prime quattro mensilità (luglio-ottobre 2018) e per le ultime tre (giugno-agosto 2020).
Parte datoriale ha assolto all'onere probatorio a suo carico solo relativamente alle prime, producendo estratti di bonifici (all. 4, pp. 2-3)
che, per importo e data, sono evidentemente riferibili alle mensilità da luglio a ottobre 2018. I pagamenti, infatti, sono stati effettuati nelle date del
11.9.2018, per un importo di € 1.140,00 (corrispondente a quello netto esposto nella busta paga di luglio 2018, cfr. all. 3, p. 6), e del 20.11.2018,
per un importo di € 2.730,00 (sostanzialmente corrispondente al totale delle buste paga di agosto, settembre ed ottobre 2018, cfr. all. 3, pp. 3-5).
Nulla, invece, è stato prodotto, né specificamente allegato, con riferimento alle mensilità giugno-agosto 2020. L'ultimo bonifico, difatti, risale al
23.7.2020 (all. 4, p. 14), per un importo di € 1.156,67 corrispondente al netto della busta paga di maggio 2020 (cfr. all. 3, p. 32). Di talché parte datoriale va condannata al relativo pagamento, nella misura risultante dai prospetti paga (€ 2.258,87 per la mensilità di giugno, inclusa la 14^, €
1.219,08 per luglio e € 545,34 per agosto, per complessivi € 4.023,29, cfr.
all. 3, pp. 33-40), oltre a quella che verrà quantificata per il lavoro straordinario in questa sede accertato.
7
5. Indennità di trasferta.
Non può essere riconosciuta, invece, la reclamata indennità di trasferta,
avendo il ricorrente trascurato di provare (e persino di allegare) quante e quali le trasferte pari o superiori 31 km effettuate durante l'intercorso rapporto di lavoro.
Le deduzioni sul punto sono eccessivamente generiche, affermandosi semplicemente che “l'attività dell'impresa si svolgeva per tutto il territorio di Ragusa e Siracusa con spostamenti quotidiani anche di mezz'ora o più”. I testi e hanno sì confermato spostamenti Tes_1 Tes_2
nell'ordine di mezz'ora, e tuttavia non hanno precisato presso quali cantieri e fondi, in quali comuni del ragusano, né il chilometraggio percorso (si consideri che la sede aziendale di Scicli dista da Ragusa
circa 25 km, da Modica appena 10, e che il , tra i vari cantieri in Tes_1
cui ha dichiarato di aver lavorato col ricorrente, ne ha indicato uno nel territorio della stessa Scicli).
Il teste ha esposto che il ha lavorato nei suoi terreni Tes_3 Parte_1
di c.da a Siracusa, e però ha riferito di diverse assenze, sicché CP_4
comunque non è possibile quantificare le trasferte nel siracusano e l'indennità conseguentemente spettante;
peraltro, tale deposizione contrasta con quelle rese dagli altri testimoni, che hanno collocato il ricorrente altrove, ossia presso vari cantieri aperti dalla nella CP_1
provincia di Ragusa.
6. Regolarizzazione contributiva.
CP_ Come pertinentemente rilevato dall' , tutti i contributi maturati sino al
6.12.2019 devono ritenersi prescritti, essendo il primo atto interruttivo intervenuto solo in data 6.12.2024 (allorché il ricorso è stato notificato
8 all'Istituto chiamato in causa). La domanda di regolarizzazione, dunque,
può essere accolta limitatamente ai contributi maturati successivamente
(dal 7.12.2019) sino alla interruzione di fatto del rapporto (4.8.2020).
***
Poste le statuizioni di cui sopra, va disposta la prosecuzione del giudizio ai fini della quantificazione delle somme spettanti al ricorrente per le riconosciute causali (lavoro straordinario, differenze sul TFR), oltre all'importo di € 4.023,29 a lui dovuto per le buste impagate.
Si rinvia ogni statuizione sulle spese processuali all'esito definitivo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa in funzione di giudice del lavoro, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa ed eccezione, così decide:
1) dichiara che ha lavorato alle dipendenze della Parte_1
con mansioni di escavatorista di 5° livello del CCNL Controparte_1
per i contoterzisti in agricoltura, dal 20.6.2018 al 4.8.2020;
2) dichiara che il ricorrente ha prestato la propria attività per 50 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle 6.30 alle 12.30 e dalle 13.30
alle 17.30;
3) dichiara che il ricorrente ha ricevuto le somme esposte in busta paga,
eccezion fatta per quelle relative alle mensilità da giugno ad agosto
2020;
9 4) dichiara che il ricorrente ha diritto a percepire le eventuali differenze tra le retribuzioni percepite e quelle a lui spettanti in ragione della quantità
del lavoro prestato come accertato al punto 2);
5) dichiara che il ricorrente ha diritto a ricevere le differenze sul TFR
scaturenti dalla statuizione di cui al punto che precede;
6) dichiara che il ricorrente ha diritto ad ottenere la regolarizzazione contributiva nei limiti della prescrizione quinquennale, maturata sino al
6.12.2019;
7) rigetta, nel resto, il ricorso.
Dispone sulla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Rinvia all'esito della lite ogni statuizione sulle spese processuali.
Ragusa, 4.2.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
421 c.p.c. - perduri l'incertezza probatoria, la domanda del lavoratore