TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/10/2025, n. 8194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8194 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28270/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Spera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28270/2023 promossa da:
Per ( ) l'avv. MONTELEONE DIEGO e l'avv. Parte_1 C.F._1
ON PE ( VIA C. BATTISTI, 23 20122 C.F._2
MILANO
ATTORE contro
C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._3
Controparte_2
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avvocato MOIRAGHI
[...] P.IVA_1
CO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti si riportano alle rispettive difese e chiedono l'accoglimento delle conclusioni assunte all'udienza del 24.06.2025, come da fogli depositata in via telematica.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio e Parte_1 Controparte_1
rispettivamente quali proprietario e assicurazione del veicolo con rimorchio targato MI CP_2
139179 per sentirli condannare, in via solidale tra loro, al risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del sinistro occorsogli in data 30.06.2022, alle ore 12.00 circa, allorché si trovava a Tevernola (CO), presso l'imbarcadero pubblico, in compagnia di per alare l'imbarcazione di proprietà Controparte_1 di quest'ultimo. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio in persona del legale CP_2 rappresentante pro tempore, la quale concludeva per il rigetto della domanda attorea: in via preliminare, per la carenza di legittimazione attiva dell'attore, nonché per l'inoperatività della garanzia di polizza n. 274187777; in ogni caso, nel merito, perché infondata in fatto e in diritto. Con decreto del 05.12.2023, il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di e differiva la comparizione delle parti all'udienza del 13.02.2024, con decorrenza Controparte_1 dei termini ex art. 171 ter c.p.c. All'udienza del 13.02.2024, il Giudice ammetteva parzialmente le istanze istruttorie formulate dalle parti, delegando la G.O.P., dott.ssa sostituita poi dal G.O.P., dott. , alla raccolta della Per_1 Per_2 prova orale. All'udienza del 02.07.2024, esaurita l'istruttoria orale, il Giudice disponeva C.T.U. medico-legale sulla persona dell'attore e nominava, a tal fine, il dott. . Persona_3
All'udienza del 24.06.2025, le parti precisavano le conclusioni come da fogli depositati in via telematica e il Giudice rinviava per la discussione orale ex art. 281 sexies, all'udienza del 09.10.2025, con termine per il deposito di brevi note conclusive. All'udienza del 09.10.2025, all'esito della discussione orale, il Giudice tratteneva la causa in decisione e si riservava.
2. In via pregiudiziale, circa la carenza di legittimazione attiva dell'attore nei confronti della compagnia assicurativa , nonché circa l'eccezione di inoperatività della garanzia di polizza n. 274187777, CP_2 si osserva quanto segue. Le questioni sono tra loro strettamente correlate e non possono essere decise senza prima aver chiarito la dinamica e le circostanze concrete del sinistro per cui è causa. Parte attrice deduceva che “in data 30.06.2022, alle ore 12,00 circa, trovavasi a Parte_1 Tevernola(CO), presso l'imbarcadero pubblico, in compagnia di , lì presente per Controparte_1 alare l'imbarcazione di proprietà dello stesso, posizionata sul suo carrello targato MI 139179, assicurato con ”. CP_2 Tale ricostruzione trova conforto, in prima battuta, nella denuncia del convenuto contumace,
[...]
, inviata ad in data 19.07.2022, nella quale il medesimo ha dichiarato: “Ho CP_1 CP_2 sganciato il carrello barca dall'auto per poter alare la mia imbarcazione, usufruendo dell'imbarcadero pubblico che lì si trova, aiutato in queste manovre dal signor . Durante gli Pt_1 spostamenti, a causa della forte pendenza, il carrello ha urtato il sig. , facendogli perdere Pt_1
l'equilibrio, con conseguente brusca caduta a terra”. In sede di interrogatorio formale, all'udienza del 10.05.2024, l'attore ha, altresì, confermato espressamente di trovarsi, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, in compagnia del convenuto pagina 2 di 6 contumace e di aver partecipato alle operazioni di carico e scarico dell'imbarcazione di quest'ultimo, aggiungendo che il carrello, al momento dell'alaggio, non era stato bloccato adeguatamente dal signor
CP_1
All'esito, dunque, della disamina della documentazione versata in atti, nonché dell'espletata istruttoria orale, deve ritenersi accertato che il sinistro ai danni dell'attore è stato causato dalle operazioni di carico e scarico della barca.
nella propria comparsa di costituzione e riposta deduceva, infatti, che il sinistro per cui è CP_2 causa non era stato causato dalla circolazione del rimorchio targato MI 139179, ma provocato da operazioni diverse, come tali, non attinenti alla circolazione. Eccepiva, pertanto, che l'attore non avendo titolo alla citazione diretta dell'assicurazione, avrebbe dovuto convenire in giudizio l'asserito responsabile, l'unico soggetto ad avere poi la Controparte_1 facoltà, eventualmente, di chiamare giudizio, in manleva, la propria compagnia assicurativa. Tuttavia, sul punto, deve rilevarsi che la polizza n. 24817777, rubricata con il titolo “Responsabilità civile auto” (sub doc. 4/parte convenuta) ha ad oggetto il rimorchio targato MI 139179, di proprietà del convenuto contumace, che per la sua natura e le sue caratteristiche intrinseche, ben può causare danni anche derivanti dal cd. “rischio statico”, per come si evince dalle condizioni di polizza allegate dalla medesima parte convenuta (sub doc. 5). Invero “il proprietario di un rimorchio ha l'obbligo di CP_2 stipulare l'assicurazione della responsabilità civile per i danni che il rimorchio può causare quando è fermo o manovrato a mano (cosiddetto rischio statico)” (Sez. 3, Sent. n. 13200 del 26/07/2012). Giova ricordare che la normativa attualmente vigente, la quale recepisce la direttiva europea n. 2021/2118, estende l'obbligo di copertura assicurativa, e quindi, l'obbligo del risarcimento di tutti i danni eventualmente causati a terzi, per qualsiasi rimorchio, indipendentemente dal fatto che sia agganciato o meno ad una motrice, e ovunque esso sia posto. Per come chiarito, infatti, dalla Suprema Corte di Cassazione, nel concetto di circolazione ex art. 2054 c.c., devono essere ricompresi tanto lo stato di movimento quanto la situazione di arresto o di sosta del veicolo. In particolare, quanto ai veicoli con rimorchio, per l'operatività della garanzia per la R.C.A. “è necessario il mantenimento da parte del veicolo delle caratteristiche che lo rendono tale sotto il profilo concettuale e in relazione alle sue funzionalità, risultando, invece, indifferente l'uso che in concreto si faccia del veicolo” (SS.UU. Sent. n. 8620/2015). Sulla base di tale ragionamento, nella copertura dell'assicurazione obbligatoria, sono stati ricompresi anche i danni causati dai vizi di costruzione o difetto di manutenzione, così come quelli derivanti dalle operazioni di carico e scarico. Nel caso de quo, è emerso che l'operazione di scarico dell'imbarcazione sia avvenuta manualmente e che tale operazione sia senz'altro coperta dalla garanzia di cui al contratto sottoscritto dal convenuto contumace, per come peraltro espressamente indicato nelle condizioni di polizza (sub doc. 5 ). CP_2
A ciò si aggiunga che l'assicurato nell'imminenza del sinistro, denunciava Controparte_1 immediatamente l'accaduto ad nella evidente consapevolezza di essere assicurato per i danni CP_2 eventualmente causati a terzi, in conseguenza di operazioni di carico e scarico. Alla luce di tali considerazioni, non può negarsi all'attore il diritto di tutelarsi sia nei confronti del proprietario del rimorchio, sia nei confronti dell'ente assicurativo del medesimo, al fine di ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti. L'azione diretta nei confronti di non può ritenersi esclusa in virtù delle diverse operazioni CP_2 che, nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto di un rimorchio, possono formare oggetto di garanzia di polizza. pagina 3 di 6 Tuttavia, all'esito della disamina della documentazione in atti, quanto alla correlata eccezione di inoperatività della polizza, è emerso che i danni causati dalle operazioni di carico e scarico sono coperti dalla polizza e, quindi, vengono risarciti, solo al ricorrere di determinate condizioni. Sul punto, infatti, la polizza (vedi doc. 5/pag. 20) prevede espressamente che la garanzia non operi “in caso di danni a persone che prendono parte alle operazioni di carico e scarico”. Ebbene, nel caso di specie, per come già evidenziato, è emerso senza dubbio che l'attore si trovava in compagnia del convenuto contumace e che lo ha aiutato nell'operazione di alaggio della barca di proprietà di quest'ultimo, pertanto, ai sensi dei suddetti termini di polizza, l'attore, non potendo essere considerato “terzo”, non può essere risarcito. Ritiene, pertanto, questo Giudice di accogliere l'eccezione di inoperatività della polizza con conseguente impossibilità di accoglimento della domanda di risarcimento formulata da nei Parte_1 confronti di CP_2
3. Acclarata, dunque, per i motivi innanzi esposti, l'inoperatività della polizza, occorre esaminare la domanda di risarcimento proposta nei confronti del convenuto contumace. Seppur il concetto di circolazione, per come delineato in giurisprudenza, possa essere considerato in un'accezione più ampia, il Giudice è sempre tenuto ad accertare il diritto al risarcimento del danno alla stregua della fattispecie concreta, anche al fine di stabilire quale sia la disposizione applicabile. In materia di circolazione, la presunzione di responsabilità in capo al conducente ex art. 2054 c.c. presuppone la prova che il danno sia stato causato e quindi “prodotto” dalla circolazione del veicolo, in tal caso, dalla circolazione del rimorchio. Nella fattispecie de qua, risulta pacifico, per come emerso dalle risultanze istruttorie, che l'attore si trovava in compagnia del convenuto quando il carrello era già stato sganciato dal veicolo e che l'incidente si è verificato a causa delle operazioni manuali di alaggio dell'imbarcazione. Il danno subito dall'attore non è stato quindi, causato dalla circolazione del rimorchio, ma dalle operazioni manuali di carico e scarico dell'imbarcazione; pertanto, la domanda non può essere accolta ai sensi dell'art. 2054 c.c.. La domanda può, invece, essere esaminata ai sensi dell'art. 2043 c.c., atteso che “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Tale norma richiede la prova del fatto dannoso e del nesso causale tra la condotta illecita e l'evento, oltre alla prova dell'elemento oggettivo. Posto che il carrello, per come precisato dal medesimo attore, in sede di interrogatorio formale, non era stato agganciato bene dal signor ed oscillava, aveva provocato la caduta a terra dell'attore, non CP_1 può non rilevarsi, una condotta quantomeno colposa del convenuto contumace nelle suddette operazioni. Viceversa, non sono risultati elementi probatori che possano addossare una qualsivoglia responsabilità concorrente in capo a parte attrice, pertanto, non è possibile pervenire ad un diverso convincimento che tenga conto di un eventuale concorso di colpa ex art. 1227 c.c. Alla luce di tutte le argomentazioni che precedono, valutato il complessivo compendio probatorio, ivi comprese le risultanze dell'istruttoria orale, ritiene questo Giudice che sia stata raggiunta la prova in ordine alla sussistenza del fatto storico e alla dinamica allegata e dedotta da parte attrice, nonché risulti provato il nesso causale tra il sinistro e il danno lamentato dall'attore; per tali ragioni, la domanda attorea deve essere accolta nei confronti del convenuto contumace, Controparte_1 pagina 4 di 6 4. Sul quantum debeatur, questo Giudice ritiene di accogliere le conclusioni assunte dal C.T.U. dott.
, con metodo corretto e immune da vizi logici e di altra natura. Persona_3
In particolare, l'espletata C.T.U. medico-legale ha accertato:
- inabilità temporanea assoluta di giorni 2;
- inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 90;
- inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 30;
- inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 30;
- sofferenza menomazione-correlata al danno biologico/dinamico relazionale temporaneo indicata come lieve/media. Inoltre, il C.T.U. ha riconosciuto la sussistenza di postumi permanenti nella misura del 15%, con una sofferenza- menomazione correlata al danno biologico/dinamico relazionale permanente indicata come
“lieve/media” Alla luce delle risultanze dell'indagine peritale, ritiene il Tribunale di riconoscere all'attore gli importi standard previsti dalla Tabella Milanese. Per il danno biologico temporaneo, la Tabella Milanese prevede quale importo standard la somma di euro 84,00 a titolo di danno biologico dinamico relazionale e di euro 31,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, con possibilità di personalizzare il danno nella misura massima del 50%. A titolo di danno non patrimoniale da lesione del diritto alla salute temporanea devono, pertanto, essere riconosciuti i seguenti importi: euro 7.728,00 per il danno biologico temporaneo dinamico relazionale ed euro 2.852,00 per la sofferenza soggettiva interiore. In definitiva, per il danno biologico temporaneo deve essere liquidata la somma complessiva di euro 10.580,00. Quanto al danno biologico permanente, la Tabella Milanese per una persona di anni 50 (alla data della fine malattia – 29.11.2022) e con un accertato grado di invalidità permanente in misura pari al 15%, prevede gli importi standard di euro 36.370,00 per il danno biologico relazionale ed euro 11.275,00 per il danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, con una personalizzazione massima nella misura del 44%. Pertanto, per il danno biologico permanente deve essere liquidata la somma di euro 47.645.00 Per quanto attiene ai danni patrimoniali, risultano documentate e congrue spese mediche per la somma complessiva di euro 1.751,84 che rivalutata ad oggi è pari ad euro 1.906,00. Non viene ravvisata, altresì, la necessità di spese future. In definitiva, il danno complessivamente subito dall'attore è pari alla somma complessiva di euro 60.131,00
Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione;
per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata.
pagina 5 di 6 Pertanto, alla luce di tale criterio di calcolo, il convenuto contumace deve essere condannato al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di euro 60.131,00 liquidata in moneta attuale, oltre:
➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di euro 12.486,00 (danno biologico temporaneo + spese mediche ) dalla data del sinistro ad oggi;
➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di euro 47.645,00 (danno biologico permanente) dalla data della fine malattia (29.11.2022) ad oggi;
➢ interessi, al tasso legale, sulla somma di euro 60.131,00 dalla data della presente sentenza al saldo effettivo. Va rigettata, invece, l'istanza di attribuzione degli interessi ex art. 1284, co. 4 c.c., atteso che, oltre alla necessità di vagliare i fatti ai fini dell'accertamento dell'an debeatur, non era possibile prima del presente giudizio liquidare esattamente il danno subito dall'attore. Alla luce di quanto esposto, le istanze reiterate da parte attrice non risultano rilevanti ai fini del decidere.
5. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza.
Ritenuto che
la domanda attorea deve essere accolta nei confronti del convenuto contumace, quest'ultimo deve essere condannato a rifondere all'attore le spese processuali relative al presente giudizio, ivi comprese quelle di C.T.P. (documentate per euro 732,00). Tuttavia, per quanto attiene al contraddittorio tra attore e la convenuta concorrono giusti CP_2 motivi, in considerazione della necessità dell'istruttoria per verificare l'applicabilità o meno della polizza, per compensare per metà le spese processuali tra queste parti e condannare quindi l'attore a rifondere ad l'altra metà. CP_2
Le spese di C.T.U. medico–legale sono poste definitivamente a carico del convenuto contumace.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la esclusiva responsabilità di nella produzione del sinistro meglio Controparte_1 specificato in motivazione;
- condanna il convenuto contumace al pagamento, in favore dell'attore, della Controparte_1 complessiva somma di euro 60.131,00 oltre interessi come specificato in motivazione;
- rigetta la domanda proposta dall'attore nei confronti della convenuta CP_2
- pone le spese di C.T.U. medico – legale a carico di;
Controparte_1
- condanna a rifondere all'attore le spese di lite che liquida per C.T.P. in euro 732,00 Controparte_1
e per onorario di avvocato in euro 12.000,00 oltre IVA, CPA e 15% per spese forfettarie, da distrarsi in favore dell'avvocato Diego Monteleone, dichiaratosi antistatario;
- condanna l'attore a rifondere ad la metà delle spese processuali, che, in tale CP_2 proporzione, liquida per onorario in euro 6.000,00, oltre IVA, CPA e 15% per spese forfettarie.
Milano, 29.10.2025 Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice unico dott. Damiano Spera
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Spera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28270/2023 promossa da:
Per ( ) l'avv. MONTELEONE DIEGO e l'avv. Parte_1 C.F._1
ON PE ( VIA C. BATTISTI, 23 20122 C.F._2
MILANO
ATTORE contro
C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._3
Controparte_2
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avvocato MOIRAGHI
[...] P.IVA_1
CO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti si riportano alle rispettive difese e chiedono l'accoglimento delle conclusioni assunte all'udienza del 24.06.2025, come da fogli depositata in via telematica.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio e Parte_1 Controparte_1
rispettivamente quali proprietario e assicurazione del veicolo con rimorchio targato MI CP_2
139179 per sentirli condannare, in via solidale tra loro, al risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del sinistro occorsogli in data 30.06.2022, alle ore 12.00 circa, allorché si trovava a Tevernola (CO), presso l'imbarcadero pubblico, in compagnia di per alare l'imbarcazione di proprietà Controparte_1 di quest'ultimo. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio in persona del legale CP_2 rappresentante pro tempore, la quale concludeva per il rigetto della domanda attorea: in via preliminare, per la carenza di legittimazione attiva dell'attore, nonché per l'inoperatività della garanzia di polizza n. 274187777; in ogni caso, nel merito, perché infondata in fatto e in diritto. Con decreto del 05.12.2023, il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di e differiva la comparizione delle parti all'udienza del 13.02.2024, con decorrenza Controparte_1 dei termini ex art. 171 ter c.p.c. All'udienza del 13.02.2024, il Giudice ammetteva parzialmente le istanze istruttorie formulate dalle parti, delegando la G.O.P., dott.ssa sostituita poi dal G.O.P., dott. , alla raccolta della Per_1 Per_2 prova orale. All'udienza del 02.07.2024, esaurita l'istruttoria orale, il Giudice disponeva C.T.U. medico-legale sulla persona dell'attore e nominava, a tal fine, il dott. . Persona_3
All'udienza del 24.06.2025, le parti precisavano le conclusioni come da fogli depositati in via telematica e il Giudice rinviava per la discussione orale ex art. 281 sexies, all'udienza del 09.10.2025, con termine per il deposito di brevi note conclusive. All'udienza del 09.10.2025, all'esito della discussione orale, il Giudice tratteneva la causa in decisione e si riservava.
2. In via pregiudiziale, circa la carenza di legittimazione attiva dell'attore nei confronti della compagnia assicurativa , nonché circa l'eccezione di inoperatività della garanzia di polizza n. 274187777, CP_2 si osserva quanto segue. Le questioni sono tra loro strettamente correlate e non possono essere decise senza prima aver chiarito la dinamica e le circostanze concrete del sinistro per cui è causa. Parte attrice deduceva che “in data 30.06.2022, alle ore 12,00 circa, trovavasi a Parte_1 Tevernola(CO), presso l'imbarcadero pubblico, in compagnia di , lì presente per Controparte_1 alare l'imbarcazione di proprietà dello stesso, posizionata sul suo carrello targato MI 139179, assicurato con ”. CP_2 Tale ricostruzione trova conforto, in prima battuta, nella denuncia del convenuto contumace,
[...]
, inviata ad in data 19.07.2022, nella quale il medesimo ha dichiarato: “Ho CP_1 CP_2 sganciato il carrello barca dall'auto per poter alare la mia imbarcazione, usufruendo dell'imbarcadero pubblico che lì si trova, aiutato in queste manovre dal signor . Durante gli Pt_1 spostamenti, a causa della forte pendenza, il carrello ha urtato il sig. , facendogli perdere Pt_1
l'equilibrio, con conseguente brusca caduta a terra”. In sede di interrogatorio formale, all'udienza del 10.05.2024, l'attore ha, altresì, confermato espressamente di trovarsi, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, in compagnia del convenuto pagina 2 di 6 contumace e di aver partecipato alle operazioni di carico e scarico dell'imbarcazione di quest'ultimo, aggiungendo che il carrello, al momento dell'alaggio, non era stato bloccato adeguatamente dal signor
CP_1
All'esito, dunque, della disamina della documentazione versata in atti, nonché dell'espletata istruttoria orale, deve ritenersi accertato che il sinistro ai danni dell'attore è stato causato dalle operazioni di carico e scarico della barca.
nella propria comparsa di costituzione e riposta deduceva, infatti, che il sinistro per cui è CP_2 causa non era stato causato dalla circolazione del rimorchio targato MI 139179, ma provocato da operazioni diverse, come tali, non attinenti alla circolazione. Eccepiva, pertanto, che l'attore non avendo titolo alla citazione diretta dell'assicurazione, avrebbe dovuto convenire in giudizio l'asserito responsabile, l'unico soggetto ad avere poi la Controparte_1 facoltà, eventualmente, di chiamare giudizio, in manleva, la propria compagnia assicurativa. Tuttavia, sul punto, deve rilevarsi che la polizza n. 24817777, rubricata con il titolo “Responsabilità civile auto” (sub doc. 4/parte convenuta) ha ad oggetto il rimorchio targato MI 139179, di proprietà del convenuto contumace, che per la sua natura e le sue caratteristiche intrinseche, ben può causare danni anche derivanti dal cd. “rischio statico”, per come si evince dalle condizioni di polizza allegate dalla medesima parte convenuta (sub doc. 5). Invero “il proprietario di un rimorchio ha l'obbligo di CP_2 stipulare l'assicurazione della responsabilità civile per i danni che il rimorchio può causare quando è fermo o manovrato a mano (cosiddetto rischio statico)” (Sez. 3, Sent. n. 13200 del 26/07/2012). Giova ricordare che la normativa attualmente vigente, la quale recepisce la direttiva europea n. 2021/2118, estende l'obbligo di copertura assicurativa, e quindi, l'obbligo del risarcimento di tutti i danni eventualmente causati a terzi, per qualsiasi rimorchio, indipendentemente dal fatto che sia agganciato o meno ad una motrice, e ovunque esso sia posto. Per come chiarito, infatti, dalla Suprema Corte di Cassazione, nel concetto di circolazione ex art. 2054 c.c., devono essere ricompresi tanto lo stato di movimento quanto la situazione di arresto o di sosta del veicolo. In particolare, quanto ai veicoli con rimorchio, per l'operatività della garanzia per la R.C.A. “è necessario il mantenimento da parte del veicolo delle caratteristiche che lo rendono tale sotto il profilo concettuale e in relazione alle sue funzionalità, risultando, invece, indifferente l'uso che in concreto si faccia del veicolo” (SS.UU. Sent. n. 8620/2015). Sulla base di tale ragionamento, nella copertura dell'assicurazione obbligatoria, sono stati ricompresi anche i danni causati dai vizi di costruzione o difetto di manutenzione, così come quelli derivanti dalle operazioni di carico e scarico. Nel caso de quo, è emerso che l'operazione di scarico dell'imbarcazione sia avvenuta manualmente e che tale operazione sia senz'altro coperta dalla garanzia di cui al contratto sottoscritto dal convenuto contumace, per come peraltro espressamente indicato nelle condizioni di polizza (sub doc. 5 ). CP_2
A ciò si aggiunga che l'assicurato nell'imminenza del sinistro, denunciava Controparte_1 immediatamente l'accaduto ad nella evidente consapevolezza di essere assicurato per i danni CP_2 eventualmente causati a terzi, in conseguenza di operazioni di carico e scarico. Alla luce di tali considerazioni, non può negarsi all'attore il diritto di tutelarsi sia nei confronti del proprietario del rimorchio, sia nei confronti dell'ente assicurativo del medesimo, al fine di ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti. L'azione diretta nei confronti di non può ritenersi esclusa in virtù delle diverse operazioni CP_2 che, nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto di un rimorchio, possono formare oggetto di garanzia di polizza. pagina 3 di 6 Tuttavia, all'esito della disamina della documentazione in atti, quanto alla correlata eccezione di inoperatività della polizza, è emerso che i danni causati dalle operazioni di carico e scarico sono coperti dalla polizza e, quindi, vengono risarciti, solo al ricorrere di determinate condizioni. Sul punto, infatti, la polizza (vedi doc. 5/pag. 20) prevede espressamente che la garanzia non operi “in caso di danni a persone che prendono parte alle operazioni di carico e scarico”. Ebbene, nel caso di specie, per come già evidenziato, è emerso senza dubbio che l'attore si trovava in compagnia del convenuto contumace e che lo ha aiutato nell'operazione di alaggio della barca di proprietà di quest'ultimo, pertanto, ai sensi dei suddetti termini di polizza, l'attore, non potendo essere considerato “terzo”, non può essere risarcito. Ritiene, pertanto, questo Giudice di accogliere l'eccezione di inoperatività della polizza con conseguente impossibilità di accoglimento della domanda di risarcimento formulata da nei Parte_1 confronti di CP_2
3. Acclarata, dunque, per i motivi innanzi esposti, l'inoperatività della polizza, occorre esaminare la domanda di risarcimento proposta nei confronti del convenuto contumace. Seppur il concetto di circolazione, per come delineato in giurisprudenza, possa essere considerato in un'accezione più ampia, il Giudice è sempre tenuto ad accertare il diritto al risarcimento del danno alla stregua della fattispecie concreta, anche al fine di stabilire quale sia la disposizione applicabile. In materia di circolazione, la presunzione di responsabilità in capo al conducente ex art. 2054 c.c. presuppone la prova che il danno sia stato causato e quindi “prodotto” dalla circolazione del veicolo, in tal caso, dalla circolazione del rimorchio. Nella fattispecie de qua, risulta pacifico, per come emerso dalle risultanze istruttorie, che l'attore si trovava in compagnia del convenuto quando il carrello era già stato sganciato dal veicolo e che l'incidente si è verificato a causa delle operazioni manuali di alaggio dell'imbarcazione. Il danno subito dall'attore non è stato quindi, causato dalla circolazione del rimorchio, ma dalle operazioni manuali di carico e scarico dell'imbarcazione; pertanto, la domanda non può essere accolta ai sensi dell'art. 2054 c.c.. La domanda può, invece, essere esaminata ai sensi dell'art. 2043 c.c., atteso che “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Tale norma richiede la prova del fatto dannoso e del nesso causale tra la condotta illecita e l'evento, oltre alla prova dell'elemento oggettivo. Posto che il carrello, per come precisato dal medesimo attore, in sede di interrogatorio formale, non era stato agganciato bene dal signor ed oscillava, aveva provocato la caduta a terra dell'attore, non CP_1 può non rilevarsi, una condotta quantomeno colposa del convenuto contumace nelle suddette operazioni. Viceversa, non sono risultati elementi probatori che possano addossare una qualsivoglia responsabilità concorrente in capo a parte attrice, pertanto, non è possibile pervenire ad un diverso convincimento che tenga conto di un eventuale concorso di colpa ex art. 1227 c.c. Alla luce di tutte le argomentazioni che precedono, valutato il complessivo compendio probatorio, ivi comprese le risultanze dell'istruttoria orale, ritiene questo Giudice che sia stata raggiunta la prova in ordine alla sussistenza del fatto storico e alla dinamica allegata e dedotta da parte attrice, nonché risulti provato il nesso causale tra il sinistro e il danno lamentato dall'attore; per tali ragioni, la domanda attorea deve essere accolta nei confronti del convenuto contumace, Controparte_1 pagina 4 di 6 4. Sul quantum debeatur, questo Giudice ritiene di accogliere le conclusioni assunte dal C.T.U. dott.
, con metodo corretto e immune da vizi logici e di altra natura. Persona_3
In particolare, l'espletata C.T.U. medico-legale ha accertato:
- inabilità temporanea assoluta di giorni 2;
- inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 90;
- inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 30;
- inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 30;
- sofferenza menomazione-correlata al danno biologico/dinamico relazionale temporaneo indicata come lieve/media. Inoltre, il C.T.U. ha riconosciuto la sussistenza di postumi permanenti nella misura del 15%, con una sofferenza- menomazione correlata al danno biologico/dinamico relazionale permanente indicata come
“lieve/media” Alla luce delle risultanze dell'indagine peritale, ritiene il Tribunale di riconoscere all'attore gli importi standard previsti dalla Tabella Milanese. Per il danno biologico temporaneo, la Tabella Milanese prevede quale importo standard la somma di euro 84,00 a titolo di danno biologico dinamico relazionale e di euro 31,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, con possibilità di personalizzare il danno nella misura massima del 50%. A titolo di danno non patrimoniale da lesione del diritto alla salute temporanea devono, pertanto, essere riconosciuti i seguenti importi: euro 7.728,00 per il danno biologico temporaneo dinamico relazionale ed euro 2.852,00 per la sofferenza soggettiva interiore. In definitiva, per il danno biologico temporaneo deve essere liquidata la somma complessiva di euro 10.580,00. Quanto al danno biologico permanente, la Tabella Milanese per una persona di anni 50 (alla data della fine malattia – 29.11.2022) e con un accertato grado di invalidità permanente in misura pari al 15%, prevede gli importi standard di euro 36.370,00 per il danno biologico relazionale ed euro 11.275,00 per il danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, con una personalizzazione massima nella misura del 44%. Pertanto, per il danno biologico permanente deve essere liquidata la somma di euro 47.645.00 Per quanto attiene ai danni patrimoniali, risultano documentate e congrue spese mediche per la somma complessiva di euro 1.751,84 che rivalutata ad oggi è pari ad euro 1.906,00. Non viene ravvisata, altresì, la necessità di spese future. In definitiva, il danno complessivamente subito dall'attore è pari alla somma complessiva di euro 60.131,00
Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione;
per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata.
pagina 5 di 6 Pertanto, alla luce di tale criterio di calcolo, il convenuto contumace deve essere condannato al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di euro 60.131,00 liquidata in moneta attuale, oltre:
➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di euro 12.486,00 (danno biologico temporaneo + spese mediche ) dalla data del sinistro ad oggi;
➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di euro 47.645,00 (danno biologico permanente) dalla data della fine malattia (29.11.2022) ad oggi;
➢ interessi, al tasso legale, sulla somma di euro 60.131,00 dalla data della presente sentenza al saldo effettivo. Va rigettata, invece, l'istanza di attribuzione degli interessi ex art. 1284, co. 4 c.c., atteso che, oltre alla necessità di vagliare i fatti ai fini dell'accertamento dell'an debeatur, non era possibile prima del presente giudizio liquidare esattamente il danno subito dall'attore. Alla luce di quanto esposto, le istanze reiterate da parte attrice non risultano rilevanti ai fini del decidere.
5. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza.
Ritenuto che
la domanda attorea deve essere accolta nei confronti del convenuto contumace, quest'ultimo deve essere condannato a rifondere all'attore le spese processuali relative al presente giudizio, ivi comprese quelle di C.T.P. (documentate per euro 732,00). Tuttavia, per quanto attiene al contraddittorio tra attore e la convenuta concorrono giusti CP_2 motivi, in considerazione della necessità dell'istruttoria per verificare l'applicabilità o meno della polizza, per compensare per metà le spese processuali tra queste parti e condannare quindi l'attore a rifondere ad l'altra metà. CP_2
Le spese di C.T.U. medico–legale sono poste definitivamente a carico del convenuto contumace.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la esclusiva responsabilità di nella produzione del sinistro meglio Controparte_1 specificato in motivazione;
- condanna il convenuto contumace al pagamento, in favore dell'attore, della Controparte_1 complessiva somma di euro 60.131,00 oltre interessi come specificato in motivazione;
- rigetta la domanda proposta dall'attore nei confronti della convenuta CP_2
- pone le spese di C.T.U. medico – legale a carico di;
Controparte_1
- condanna a rifondere all'attore le spese di lite che liquida per C.T.P. in euro 732,00 Controparte_1
e per onorario di avvocato in euro 12.000,00 oltre IVA, CPA e 15% per spese forfettarie, da distrarsi in favore dell'avvocato Diego Monteleone, dichiaratosi antistatario;
- condanna l'attore a rifondere ad la metà delle spese processuali, che, in tale CP_2 proporzione, liquida per onorario in euro 6.000,00, oltre IVA, CPA e 15% per spese forfettarie.
Milano, 29.10.2025 Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice unico dott. Damiano Spera
pagina 6 di 6