Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 13/01/2026, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00589/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09164/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9164 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero Economia e Finanze - Comitato di Verifica per Le Cause di Servizio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del Decreto Dirigenziale -OMISSIS- del 12.05.2022 (Posizione n. -OMISSIS-), notificato al ricorrente il 16.05.2022, del Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della leva – II Reparto – Servizio Speciali Benefici con il quale è stata rigettata la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di equo indennizzo presentata dal ricorrente per l'infermità “Esiti di tiroidectomia totale per carcinoma papillare multifocale in sufficiente controllo opoterapico ed in follow up clinico strumentale di routine” e di tutti gli atti presupposti, preparatori e comunque connessi ivi espressamente compresi il parere nr. -OMISSIS- (Posizione n. -OMISSIS-) reso nell'adunanza n. 2763 del 03.03.2022 emesso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nella parte in cui ha giudicato non dipendente da causa di servizio l'infermità sofferta dal ricorrente, nonché del parere nr. -OMISSIS- (Posizione n. -OMISSIS-) reso nell'adunanza n. 2874 del 04.05.2022 emesso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nella parte in cui ha giudicato non dipendente da causa di servizio l'infermità sofferta dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Ministero Economia e Finanze - Comitato di Verifica per Le Cause di Servizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2025 il dott. AN EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Caporal Maggiore dell’Esercito Italiano in congedo -OMISSIS- ha impugnato innanzi a questo Tribunale il decreto -OMISSIS- del 12/05/2022 (posizione n. -OMISSIS-) con il quale è stata rigettata la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di equo indennizzo da lui presentata per l’infermità “Esiti di tiroidectomia totale per carcinoma papillaremultifocale in sufficiente controllo opoterapico ed in follow up clinico strumentale di routine ”; sono stati impugnati altresì il parere nr. -OMISSIS- e il parere nr. -OMISSIS- nella parte in cui hanno giudicato non dipendente da causa di servizio l'infermità sofferta dal ricorrente.
2. Riferiva il militare che nel corso nella sua carriera all’interno dell’Arma veniva impiegato in operazioni militari all’estero in teatri di guerra: dapprima dal 29/06/1999 al 29/10/1999 svolgeva l’incarico di conduttore di automezzi e fuciliere assaltatore in Kosovo e, successivamente, dal 08/03/2000 al 11/07/2000 veniva dislocato presso la sede di servizio di Sarajevo nella caserma “Tito Barrak”, sempre con l’incarico di conduttore di automezzi e fuciliere assaltatore.
Il ricorrente riferisce che durante tali missioni veniva in contatto con un ambiente altamente inquinato da esalazioni e residui tossici derivanti dalla combustione e ossidazione di metalli pesanti e da munizionamento all’uranio impoverito, senza essere munito di alcun mezzo di protezione individuale, come tute, mascherine o guanti.
3. Dopo alcuni anni dal rientro in patria, in data 16/07/2014, a seguito di ecografia e successiva biopsia, veniva diagnosticata al ricorrente la diagnosi di “Carcinoma papillare multicentrico della tiroide” e, quindi, in data 11/02/2014 si sottoponeva ad intervento di “tiroidectomia totale” con refertazione istologica di “Carcinoma papillare, multicentrico, della tiroide, presente in entrambi i lobi e costituente nodulo principale nel lobo di sinistra, del diametro max di cm 1,1. La neoplasia infiltra la capsula. Ove riconoscibile, con minima e focale estensione extra-capsulare, ed è presente immediatamente a ridosso del margine di resezione posteriore [pT3,pN0,R1]”.
Pertanto, in data 04/12/2015, avanzava istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della predetta infermità e di concessione dell’equo indennizzo.
Il Comitato di Verifica per le Cause di servizio con parere nr. -OMISSIS- (Posizione n. -OMISSIS- SSB) reso nell’adunanza n. 2763 del 03/03/2022 riteneva la predetta infermità come non dipendente da causa di servizio sulla base di motivazioni ritenute dal militare del tutto generiche, stereotipate e inconferenti col caso di specie.
Successivamente, l’Amministrazione, dopo aver ricevuto un’istanza di riesame da parte del ricorrente, con parere nr. -OMISSIS- reso nell’adunanza n. 2874 del 04/05/2022 confermava il precedente giudizio di non dipendenza. Da ultimo, veniva adottato il gravato decreto di diniego del riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo.
4. Avverso i citati provvedimenti è insorta parte ricorrente con il presente gravame, affidato ad un unico motivo di ricorso rubricato “ Eccesso di potere per erronea interpretazione e/o valutazione della situazione di fatto, difetto d’istruttoria, errore sui presupposti, illogicità, incongruità, inattendibilità, insufficienza, abnormità ed apoditticità della motivazione, manifesta ingiustizia, sviamento. Illegittimità per violazione dei D.P.R. n. 37/2009, n. 90/2010 e n. 40/2012 e del relativo rischio tipizzato. Eccesso di potere per illogicità, irrazionalità, contraddittorietà, incongruità, errore sui presupposti, manifesta ingiustizia.”
Parte ricorrente lamenta che i provvedimenti impugnati si siano limitati a considerare i fattori di rischio generici della patologia secondo l’astratta letteratura medica, senza approfondire in concreto la storia anamnestica del ricorrente e, soprattutto, senza considerare in modo appropriato il rischio connesso al servizio espletato nei teatri di guerra (Kosovo e Bosnia).
5. Le Amministrazioni intimate della Difesa e dell’Economia si costituivano in giudizio con memoria di mera forma.
6. In vista dell’udienza pubblica fissata per l’esame della controversia, l’Avvocatura Generale dello Stato in data 20/11/2025 provvedeva a depositare memorie con cui chiedeva il rigetto nel merito del gravame. In tale sede, l’Avvocatura, oltre a ribadire la ritenuta insussistenza di nesso causale tra servizio svolto e patologia sofferta, ha eccepito la tardività della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 461/2001 essendo trascorsi più di 6 mesi tra la data di conoscenza della infermità (13/02/2015, così come accertato dalla C.M.O. di Messina nel verbale mod. BL/G n. -OMISSIS-del 24/10/2016) e la data di presentazione della istanza (13/11/2015).
7. Da ultimo, all’udienza pubblica del 22 dicembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto nei termini seguenti.
2. Il Collegio, invero, nel richiamare il consolidato orientamento della Sezione in materia (cfr. di recente, TAR Lazio, Sez. I bis, 5 dicembre 2025, n. 21972), non può che opinare nel senso che i gravati pareri del CVCS siano dotati di una motivazione stereotipata e insufficiente e carenti di una adeguata attività istruttoria.
Invero, pur avendo riportato la storia militare del ricorrente evidenziandone il servizio prestato all’estero in scenari di guerra, l’Amministrazione non ha però approfondito i noti e correlati fattori di rischio legati all’impiego dei soldati, senza adeguate protezioni, in località e siti esposti alla contaminazione dall’utilizzo di armi ad uranio impoverito, limitandosi a negare il nesso di causalità tra infermità sofferta e servizio prestato sulla base di ragionamenti astratti.
A tal riguardo, il Collegio non può che richiamare quanto recentemente statuito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che con la recente sentenza n. 15 del 7 ottobre 2025 - affrontando la specifica questione delle modalità di accertamento della dipendenza da causa di servizio per patologie tumorali insorte in militari esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti durante servizio all'estero - ha avuto modo di riaffermare che, data l’attuale difficoltà di fornire una prova scientifica inoppugnabile del nesso causale, è sufficiente al militare la dimostrazione dell'avvenuto espletamento di missioni in teatri operativi connotati dalla presenza di uranio impoverito e altri metalli pesanti nonché della successiva insorgenza di una patologia tumorale o ematologica per la quale la letteratura scientifica non escluda in linea di principio un'associazione con i fattori di rischio ambientali o lavorativi riscontrati in detti teatri di guerra, gravando quindi sull'Amministrazione l’onere di dimostrare una genesi extra-lavorativa specifica della patologia (es. fattori personali o ambientali non legati al servizio).
Nel caso di specie, allora, al fine di escludere il nesso presunto di causalità con l’impiego in teatri operativi contaminati (quale sicuramente era quello del Kosovo e della Bosnia) l’Amministrazione avrebbe dovuto provare la specifica ricorrenza di concreti elementi idonei a suffragare una genesi alternativa della patologia del ricorrente.
Ciò tuttavia non si rinviene nei provvedimenti impugnati che si sono limitati ad una generica ricognizione delle principali ragioni statistiche di causazione della malattia nella popolazione in generale.
3. Quanto all’eccezione di tardività della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 461/2001 formulata dall’Avvocatura in sede di memorie, il Collegio ritiene che la stessa si risolva in una inammissibile integrazione postuma del provvedimento; deve, infatti, essere rilevato che nei provvedimenti impugnati non è presente alcun riferimento alla presunta tardività dell’istanza del militare, circostanza questa che invece è stata rappresentata per la prima volta con le peraltro tardive memorie del 20/11/2025. Deve, pertanto, essere richiamata la consolidata giurisprudenza secondo cui “Non è consentito in giudizio integrare la motivazione lacunosa del provvedimento attraverso gli atti processuali, in quanto nell'ambito di un giudizio amministrativo vige il divieto di integrazione della motivazione, specie in relazione ad atti non strettamente vincolati” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 5 dicembre 2024, n. 9760).
Il Collegio rileva, inoltre, che, con riguardo a tale aspetto, l’Amministrazione, non avendo riscontrato la tardività della istanza al momento di adozione del decreto impugnato, ha esaurito la propria discrezionalità amministrativa, non potendo pertanto più pronunciarsi su tale questione.
4. In virtù di quanto esposto, il Collegio ritiene che il decreto -OMISSIS- del 12/05/2022 (Posizione n. -OMISSIS-) con il quale è stata rigettata la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di equo indennizzo presentata dal ricorrente per l'infermità “Esiti di tiroidectomia totale per carcinoma papillaremultifocale in sufficiente controllo opoterapico ed in follow up clinico strumentale di routine” e i presupposti parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- debbano essere annullati, con conseguente rimessione della pratica all’Amministrazione affinché riesamini la domanda di riconoscimento della causa di servizio del ricorrente emendando le carenze sopra evidenziate.
Il Collegio, peraltro, osserva che “la potestà tecnico-discrezionale di cui l’Amministrazione gode in subiecta materia è sì riservata, ma non inesauribile: essa, infatti, tende – a differenza della discrezionalità amministrativa tout court – a valutare un evento passato, conchiuso e determinato” (Cons. Stato, Sez. IV, 27 novembre 2020, n. 7499; TAR Lazio, Sez. I Bis, 28 giugno 2022, n. 8819). Pertanto, in esito alla presente sentenza, il Comitato dovrà riesaminare, una volta per tutte, l’istanza del ricorrente, esaurendo, con le valutazioni e gli eventuali approfondimenti ritenuti opportuni, lo spazio tecnico-discrezionale ad esso riservato, non potendo peraltro rivalutare elementi già apprezzati in senso favorevole al ricorrente, avendo sul punto esaurito il proprio potere discrezionale. Nel compiere tale rinnovata valutazione, il Comitato dovrà pronunciarsi in merito agli specifici fattori di rischio e situazioni di disagio ai quali l’interessato si è trovato in concreto a operare.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto annulla il decreto -OMISSIS- del 12/05/2022 (Posizione n. -OMISSIS-) con il quale è stata rigettata la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di equo indennizzo presentata dal ricorrente per l'infermità “ Esiti di tiroidectomia totale per carcinoma papillaremultifocale in sufficiente controllo opoterapico ed in follow up clinico strumentale di routine” e i presupposti parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-, nei limiti dell’interesse del ricorrente e con dovere del Ministero della difesa di ripronunciarsi, previo nuovo parere del CVCS, sulla domanda di riconoscimento della causa di servizio emendando le carenze citate in motivazione e quindi evidenziando gli eventuali fattori causali patogenici alternativi, specificamente riferibili al militare, che avrebbero agito nel caso di specie eliminando qualsiasi contributo, anche concausale, dell’impiego non protetto in teatri operativi caratterizzati dall’uso bellico di uranio impoverito.
Condanna i Ministeri resistenti, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 3.305,00 (tremilatrecentocinque/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NN IA, Presidente
Domenico De Martino, Referendario
AN EN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN EN | NN IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.