Ordinanza cautelare 4 dicembre 2024
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00249/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00702/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 702 del 2024, proposto dal sig. SE Di EL, rappresentato e difeso dall’avv.to Alfredo Zaza D’Aulisio, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Comune di Sperlonga, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- della nota del Comune di Sperlonga n. 16074 datata 13 agosto 2024, con cui è stato espresso “ formale diniego all’accoglimento della richiesta di indizione di una conferenza di servizi di cui all’art. 14 e ss. della legge 241 del 07 agosto 1990 e s.m.i. presentata dal sig. SE Di EL … finalizzata all’acquisizione dei titoli abilitanti all’installazione di punto di ristoro e servizi in via del Porto ”;
- di ogni altro atto, antecedete o consequenziale e comunque connesso, ivi compresa la nota comunale n. 9079 del 10 maggio 2024, recante il preavviso di rigetto.
Visti il ricorso, le memorie e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 il dott. SS CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con l’atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Sperlonga ha rigettato la richiesta del ricorrente di indizione di una conferenza di servizi preordinata all’acquisizione dei titoli abilitanti all’installazione di punto di ristoro e di servizi in Sperlonga, alla via del Porto.
2 – In particolare, nel gravame il ricorrente ha, fra l’altro, esposto:
- di essere risultato aggiudicatario, nel lontano 2004, di una gara bandita dal Comune di Sperlonga per l’assegnazione di un’area pubblica in località Porto per l’installazione di un punto di ristoro e servizi-chiosco bar, inserito nel “Piano per la mobilità e l’accessibilità a supporto della fruizione turistica ” (cfr. del. G. Com. n. 172/2004);
- di aver, poi, presentato al Comune, il 15 settembre 2011, la domanda volta ad ottenere il titolo abilitativo edilizio per la realizzazione del punto di ristoro e servizi;
- di aver acquisito i nulla osta archeologico e paesaggistico, nonché i pareri positivi dell’ASL, della Capitaneria di Porto e dell’Agenzia delle Dogane fra gli anni il 2010 e il 2013;
- di aver, poi, diffidato il Comune a concludere il procedimento, attesa la sua inerzia nel provvedervi;
- di aver agito ex art. 31 e 117 del cod.proc.amm. avverso l’inerzia del Comune, conseguendo la sentenza di questo Tribunale n. 658/2015, che ha accolto il gravame e ha ordinato al Comune di riscontrare la sua diffida a provvedere;
- che il Comune ha, poi, adottato il 26 settembre 2016 il permesso di costruire, autorizzando l’installazione di attrezzature di ristoro e servizi sull’area pubblica assegnata al ricorrente con la delibera della G. Com. n. 172/2004, “ a condizione: - che l’interessato provveda ad acquisire e depositare c/o il protocollo comunale, prima dell’inizio delle opere, il necessario parere favorevole dell’Amministrazione competente in ordine degli aspetti del Piano di Assetto idrogeologico (P.A.I.)”; - “ che tutte le responsabilità, in ordine all’eventuale mutamento della titolarità dell’area in questione, sono e rimarranno a totale carico del richiedente il titolo edilizio” ;
- di aver impugnato tale provvedimento sul presupposto che esso rendeva impossibile la realizzazione della sua pretesa sostanziale;
- che il Comune, in pendenza di giudizio, ha provveduto con provvedimento del 22 dicembre 2018 ad annullare in autotutela il permesso di costruire già rilasciato;
- di aver riproposto il 20 ottobre 2021 l’istanza volta al rilascio del permesso di costruire, reiterandola il 28 marzo 2023 e chiedendo contestualmente la convocazione di una conferenza di servizi;
- di avere, a fronte dell’inerzia del Comune, agito nuovamente ex art. 31 e 117 del cod.proc.amm., ottenendo la sentenza favorevole di questo Tribunale n. 802/2023, che ha ordinato all’ente locale di provvedere sulla predetta istanza, previa convocazione della conferenza di servizi;
- che, a fronte di tale sentenza, il Comune, dopo avergli comunicato l’intenzione di non indire la conferenza di servizi e aver acquisito le sue deduzioni, gli ha comunicato con provvedimento del 13 agosto 2024 il diniego definitivo all’accoglimento della richiesta di indizione di una conferenza di servizi per l’acquisizione dei titoli abilitanti all’installazione di punto di ristoro e servizi in via del Porto;
- di essere insorto avverso tale diniego.
3 – Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:
1) il provvedimento avrebbe violato il giudicato formatosi sulla sentenza n. 802/2023, in quanto, da un lato, non è stata convocata la conferenza di servizi e, dall’altro, è stato disatteso il termine per la conclusione del procedimento indicato nella pronuncia;
2) violazione di legge ed eccesso di potere: l’argomento per cui l’istanza del ricorrente non potrebbe essere accolta dal momento che l’area su cui deve essere installato il chiosco, come accertato dal Tribunale di Roma con la sentenza 12218/2017, è demaniale marittima e il ricorrente non è in possesso di titolo concessorio demaniale marittimo per utilizzare la medesima, sarebbe contrario a correttezza e buona fede in quanto: a) la delibera n. 172/2004 non è stata mai caducata in sede di autotutela; b) detto profilo andava esaminato in sede di conferenza di servizi; c) il Comune è attributario anche dei poteri concessori per le aree demaniali marittime portuali; d) si sarebbero potute individuare altre vie per realizzare la pretesa del ricorrente, salvaguardando l’affidamento maturato.
3 – Con ordinanza n. 263/2024, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare proposta a corredo del ricorso, per difetto del fumus boni juris e del periculum in mora .
4 – In vista dell’udienza, il ricorrente, con memorie ha ribadito e articolato le proprie tesi, rappresentando, fra l’altro, di aver conseguito concessioni stagionali relative alla stessa area.
5 – All’udienza pubblica del 24 febbraio 2026, uditi gli avvocati come da verbale, la causa è stata assunta in decisione.
6 – Il ricorso va rigettato, in quanto è infondato.
7 – Procedendo ad una trattazione congiunta dei due motivi di ricorso, aventi una struttura unitaria, il Collegio ritiene che le risultanze degli atti di causa mettono in luce che:
- successivamente alla delibera comunale n. 172/2004 - e quindi all’aggiudicazione della procedura per l’assegnazione dell’area in esame al ricorrente - è intervenuta la sentenza del Tribunale ordinario di Roma, II Sezione Civile, n. 12218/2017, passata in giudicato, che ha accertato che l’appartenenza dell’area di sedime richiesta dal ricorrente al pubblico demanio marittimo e ha determinato il definitivo superamento del quadro giuridico e fattuale su cui la predetta delibera si era fondata;
- tale pronuncia ha quindi esplicato effetto nella fattispecie in esame, facendo venir meno il presupposto su cui erano basate sia la predetta delibera comunale sia l’intera procedura di assegnazione dell’area in favore del ricorrente sia le sue successive istanze, cioè il presupposto per cui detta area risultava di proprietà comunale;
- ora, se è vero che, a seguito di tale pronuncia, la ridetta delibera comunale n. 172/2004 non è mai stata oggetto di alcun intervento espresso di autotutela, è altrettanto innegabile che la summenzionata sopravvenienza è risultata comunque ex se obiettivamente idonea a precludere la realizzazione della pretesa del ricorrente per come essa è nata a [...]’aggiudicazione della procedura indetta con la summenzionata delibera e si è sviluppata a seguito delle istanze presentate e dell’attività procedimentale esplicatasi; si vuol dire, in altre parole, che la delibera della Giunta Comunale n. 172/2004 e le successive attività da essa postulate sono divenute ineseguibili per un fatto non imputabile al Comune; di ciò si coglie chiara evidenza nel permesso di costruire rilasciato dall’ente locale il 26 settembre 2016, cioè nell’imminenza di definizione della lite civile sulla titolarità dell’area, e poi annullato in autotutela il 22 dicembre 2018; ivi si specifica emblematicamente che il titolo abilitativo è concesso “ a condizione che… tutte le responsabilità, in ordine all’eventuale mutamento della titolarità dell’area in questione, sono e rimarranno a totale carico del richiedente il titolo edilizio” ; non a caso tale permesso era stato impugnato dal ricorrente, fra l’altro, a motivo della sua inidoneità a consentire la realizzazione della sua pretesa sostanziale;
- tale evidenza dimostra con evidenza: i) la presa di coscienza da parte del ricorrente, già nell’imminenza della definizione della lite civile sulla titolarità dell’area, della sussistenza di una situazione suscettibile di impedire la realizzazione della sua pretesa; ii) l’insussistenza in capo allo stesso, fin dal 26 settembre 2016, di un affidamento meritevole di tutela sulle perduranti permanenza ed eseguibilità del pregresso assetto provvedimentale a ciò preordinato;
- nessun affidamento, poi, il ricorrente poteva riporre sul tenore dei certificati precedentemente conseguiti, evidentemente riferiti ad una vicenda procedimentale ormai divenuta ineseguibile e comunque alla diversa fattispecie della concessione ex art. 55 cod.nav. per la realizzazione di opere “ in prossimità del demanio marittimo ”;
- né, allo stesso fine, un affidamento qualificato e meritevole del ricorrente poteva fondarsi sulle sentenze di questo Tribunale, che hanno accolto i gravami proposti ex art. 31 e 117 del cod.proc.amm, dal ricorrente: dette pronunce, infatti, coerentemente con le caratteristiche e con la fisionomia del giudizio sul silenzio, hanno solo inteso ordinare al Comune di porre fine alla sua inerzia nel definire la vicenda procedimentale in discorso, senza entrare nel merito di quest’ultima e quindi sul contenuto della pretesa sostanziale ad essa sottostante; del resto tale evenienza, nel giudizio sul silenzio, può inverarsi soltanto nelle eccezionali fattispecie – evidentemente diversa da quella oggi all’esame – in cui viene in rilievo un’“ attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione ” (cfr. art. 31, comma 3 del cod.proc.amm.);
- ma soprattutto, il ricorrente, nel corso di tutto il dispiegarsi dell’articolata vicenda di cui è causa, neppure dopo aver avuto notizia (quanto meno) di profili di dubbio sulla titolarità dell’area, ha mai ritenuto di: i) mutare il contenuto e il titolo della sua istanza presentata ai sensi dell’art. 55 del cod.nav., che afferisce alle opere da realizzarsi “ in prossimità del demanio marittimo ”; ii) chiedere, quindi, assolvendo ad un onere pienamente esigibile in virtù del principio di vicinanza e per nulla gravoso, l’assegnazione dell’area demaniale marittima non già per esercitarvi concessioni stagionali (come ha fatto) ma per realizzarvi il punto di ristoro, secondo il nuovo assetto delineatosi a seguito della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, II Sezione Civile, n. 12218/2017;
- in questo senso, la mancata proposizione, da parte del ricorrente, di una nuova domanda coerente ai nuovi sviluppi della vicenda – anche non voler ritenere che incida in radice sull’interesse a coltivare il gravame proposto - assume certamente rilievo al fine di connotare in termini di infondatezza la pretesa di portare a tutti i costi ad esecuzione un assetto provvedimentale ormai obiettivamente ineseguibile; e ciò ove si consideri che il ricorrente: i) non ha atteso ad un incombente esigibile e non gravoso; ii) ha anzi cercato di porre a carico del Comune, sol perché quest’ultimo è anche gestore del demanio marittimo, l’onere di mutare ex officio e motu proprio , in modo estemporaneo (non si sa bene con quale titolo e in che modo), la tipologia, l’oggetto e le caratteristiche del procedimento amministrativo; iii) non ha tenuto conto che tale ultimo scenario avrebbe potuto inverarsi unicamente con un atto di impulso del diretto interessato, comprovante i (diversi) requisiti oggettivi e soggettivi per l’ottenimento della concessione dell’area demaniale per la realizzazione del punto di ristoro, requisiti che poi l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare; né nella specie il Comune poteva limitarsi a disporre una mera riclassificazione del procedimento, stante i numerosi profili di diversità fra le caratteristiche e i requisiti del procedimento ex art. 55 cod.nav. e quelli del procedimento per la richiesta della concessione demaniale sull’area per effettuarvi il punto di ristoro;
- l’obbligo, per il Comune, di agire nei sensi testé indicati, poi, nella specie non poteva certo derivare dai princìpi di correttezza e buona fede – come invece sostenuto dal ricorrente – in quanto: i) l’obbligo di ispirare il proprio contegno a collaborazione e buona fede, a lume dell’art. 1, comma 2- bis della l. n. 241/1990, grava su entrambe le parti del rapporto amministrativo e non solo sulla parte pubblica; ii) la portata dei predetti princìpi non può comunque arrivare fino al punto di imporre a quest’ultima l’obbligo di surrogare il mancato assolvimento, da parte del cittadino, di oneri da un lato esigibili e non gravosi e dall’altro insurrogabili e preordinati all’innesco di una nuova vicenda procedimentale, ben diversa per caratteristiche e per presupposti da comprovare;
- le conclusioni fin qui rassegnate valgono vieppiù, ove si consideri che l’oggetto della conferenza di servizi indetta dal Comune, in adempimento di quanto disposto dalla sentenza di questo Tribunale n. 802/2023, era limitato ad acquisire i pareri, i nulla osta e gli assensi necessari alla realizzazione dell’assetto provvedimentale che ha preso l’abbrivio dalla delibera comunale n. 172/2004 e che è poi divenuto oggettivamente ineseguibile; l’oggetto della predetta conferenza di servizi, per contro, non poteva comprendere né l’effettuazione di ogni altra attività d’ufficio tesa a mutare la fisonomia e le caratteristiche del procedimento né tanto meno l’opera di intuizione di una volontà e di un’intenzione del diretto interessato mai manifestate negli anni;
- in questa chiave, il rigetto impugnato, lungi dall’essere espressione di scorrettezza e buona fede, costituisce piuttosto applicazione logica e coerente dei princìpi di efficacia e di non aggravamento dell’azione amministrativa, sanciti all’art. 1, commi 1 e 2 della l. n. 241/1990 e postulati del principio costituzionale di buon andamento; tali princìpi inducono l’Amministrazione ad astenersi dallo svolgimento di attività ormai divenute - come quella in discorso alla luce della sopravvenuta sentenza del Tribunale ordinario di Roma, II Sezione Civile, n. 12218/2017 - inutili e insuscettibili di produrre qualsiasi effetto favorevole per il cittadino (cfr. per la portata di tali princìpi ex aliis , Cons. St., IV, n. 6948/2009; T.A.R. Puglia, Bari, I, n. 254/2015);
- per altro verso, l’intervento dell’atto impugnato, nella misura in cui ha posto fine all’inerzia del Comune nel pronunciarsi sull’istanza del ricorrente, non ha violato il giudicato amministrativo ma ha anzi correttamente eseguito la sentenza di questo Tribunale n. 802/2023: la portata di tale pronuncia, infatti – come già anticipato – era da ritenersi limitata all’affermazione dell’obbligo dell’ente locale di provvedere, senza involgere anche il merito della vertenza e quindi il contenuto del provvedimento da emanare, non ricorrendo nella specie la peculiare ipotesi prevista dall’art. 31, comma 3 del cod.proc.amm..
Di qui l’infondatezza delle censure dedotte nel ricorso.
8 – In definitiva, il ricorso va respinto, in quanto è infondato alla luce di quanto in precedenza illustrato.
9 – Nulla sulle spese, in considerazione della mancata costituzione in giudizio del Comune, pur ritualmente intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES MO AC AN, Presidente
SS CA, Primo Referendario, Estensore
Rosaria Natalia Fausta Imbesi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SS CA | ES MO AC AN |
IL SEGRETARIO