Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 10/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 1739 / 2024
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n.
OGGETTO
Separazione consensuale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa Marianna Serrao Presidente rel.
Dott. Michele Moggi Giudice
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1739 /2024 V.G. promossa da
Cod. Fisc. , nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1 Poggibonsi (SI), Via della Repubblica n. 112, titolo di studio diploma di scuola secondaria superiore, impiegata, rappresentata e difesa ai fini del presente giudizio dall'Avv. Silvia Zazzeri del Foro di Siena, Cod. Fisc. , con domicilio eletto presso la C.F._2 stessa in Poggibonsi (SI) Via Bruschettini, 30, e nato a [...] il [...], Cod. Fisc. Parte_2 C.F._3 residente in [...], titolo di studio diploma di scuola secondaria superiore, imprenditore, rappresentato e difeso ai fini del presente giudizio dall'Avv. Manfredi Biotti del Foro di Siena, Cod. Fisc. , con domicilio C.F._4 eletto presso lo stesso in Poggibonsi (SI), Galleria Cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto, n. 4, per mandati allegati al ricorso introduttivo RICORRENTI
CON INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 18.9.2024 e chiedevano Parte_3 Parte_2
l'omologa della separazione personale alle seguenti condizioni 1)I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Come per legge, ciascun coniuge dovrà comunicare all'altro, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La signora manterrà la propria residenza nella casa Parte_1 coniugale, posta in Poggibonsi (SI), Via della Repubblica n. 112, identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Poggibonsi al foglio 72, particella 798, sub 6, che sarà alla stessa
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, in Poggibonsi (SI), Via Papa Giovanni XXIII, n. 4, ma si impegna a reperire una Parte_4 soluzione abitativa alternativa entro il 31.12.2024 e a darne tempestiva comunicazione alla signora Pt_1
Pattuizioni relative al figlio minore ( nato a [...] il [...]) Persona_2
2. Il figlio , che attualmente ha 11 anni, sarà affidato in via condivisa ad entrambi i Per_1 genitori, con collocamento principale presso la madre nell'immobile di Via della Repubblica n. 112, a Poggibonsi (SI). Con riguardo all'esercizio del diritto di visita del padre, i coniugi concordano che il padre potrà vedere il figlio una o due sere alla settimana, anche in concomitanza con gli impegni sportivi e/o extrascolastici del bambino, prendendolo entro le 19,30, tenendolo con sé per la cena, e riportandolo a casa dalla madre entro le 21,30. Il padre potrà inoltre tenere con sé il figlio ogni fine settimana, alternativamente il sabato o la domenica, prendendolo Per_1 al mattino dopo la colazione e riportandolo a casa della madre entro le 21,30. Il pernottamento presso l'abitazione del padre sarà introdotto gradualmente a decorrere dal mese di marzo 2025, lasciando comunque discrezionalità agli accordi tra i genitori. Nell'accudimento di la nonna materna sarà di aiuto, abitando anch'essa a Poggibonsi. Per_1 Con riguardo al periodo estivo, i genitori trascorreranno ciascuno un periodo di due settimane anche non consecutive con il figlio da comunicarsi reciprocamente entro il 31 maggio di ciascun anno, mentre durante la settimana sarà rispettato il calendario sopra stabilito.
3. Con riguardo, invece, alle festività religiose, potrà trascorrere presso il padre ad Per_1 anni alterni il giorno di Natale, Santo Stefano, Capodanno, Epifania, Santa Pasqua e Lunedì dell'Angelo, mentre per le festività non religiose e per i compleanni, i genitori potranno via via accordarsi anche secondo i desideri del figlio. I ricorrenti si danno atto che per l'anno in corso trascorrerà il giorno della vigilia con il babbo, e il giorno di Natale con la Per_1 mamma, il 31 dicembre ed il capodanno con la mamma, e l'epifania con il padre;
4. A titolo di contributo per il mantenimento ordinario del minore, che sino ad oggi ha goduto di un buon tenore di vita, il padre si impegna a versare alla madre la somma una tantum di € 100.000,00 (centomila/00), a copertura degli anni decorrenti dal deposito del ricorso congiunto e fino al raggiungimento dell'età di anni 24 del minore , coincidente Per_1 con la conclusione di un ordinario percorso di istruzione, e di un eventuale raggiungimento di un'indipendenza economica. Tale importo sarà trattenuto dal corrispettivo della vendita, prevista per il giorno 20.09.2024, di un immobile residenziale, posto in Poggibonsi, Loc. Montelonti di Sotto n.
2. L'immobile, intestato alla signora è stato acquistato il Pt_1 24.04.2024 con la maggior parte del denaro da parte del signor ed in misura inferiore Pt_2 pari ad € 45.339,35= dalla signora Pt_1
5. Considerata la permanenza assolutamente prevalente del bambino con la madre, i coniugi concordano sulla percezione dell'assegno unico universale da parte della stessa, rendendosi entrambi fin d'ora disponibili a sottoscrivere tutta la necessaria documentazione presso il patronato che sarà indicato dalla signora Pt_1
6. Le spese straordinarie per , esposte nel gruppo A) o B) del protocollo del Tribunale Per_1 di Siena a cui si rimanda in caso di disaccordo, a seconda che non richiedano o richiedano il preventivo accordo tra i genitori, saranno sostenute dalla madre e dal padre in ragione del
Pagina 2 50% ciascuno: A) Scolastiche: tasse universitarie ed assicurazioni afferenti al corso di studio frequentato presso l'università statale;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e riferiti al corso di studi seguiti, dotazione informatica (tablet/pc) richiesta dall'università ovvero comunque connessa al programma di studio seguito o comunque necessario per i collegamenti online con l'università; spese per abbonamento al trasporto pubblico;
escursioni organizzate dall'università di durata pari od inferiore ad un giorno, senza pernottamento;
Extrascolastiche: un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
spese di manutenzione, bollo ed assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra i genitori per essere utilizzati dal figlio;
Medico sanitarie: cure dentistiche presso strutture pubbliche;
spese mediche coperte dal S.S.N. ed i relativi ticket sanitari;
visite specialistiche prescritte dal medico curante;
trattamento sanitari prescritti dal medico curante o dallo specialista ed erogati dal S.S.N; spese oftalmiche, occhiali o lenti a contatto, per uso non cosmetico ove prescritte dallo specialista;
farmaci prescritti dal medico curante/specialista anche se non coperti dal S.S.N.; esami, cure e visite specialistiche non coperti dal S.S.N. solo in caso di urgenza e solo in caso in cui il servizio pubblico territoriale non eroghi i servizi richiesti o non sia presente la figura specialistica richiesta. B) Scolastiche: tasse scolastiche, rette e assicurazioni imposte da istituti privati, ove frequentati;
escursioni/viaggi organizzati dall'università o da altri enti anche privati, con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
Extrascolastiche: corsi di istruzione, di lingue, attività sportive, ricreative e ludiche e relative attrezzature ed abbigliamento ulteriori rispetto al corso annuale previsto, comprese le spese per iscrizione a gare e tornei;
viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dalla figlia;
soggiorni di studio e sportivi;
spese per l'acquisto di mezzi di locomozione che verranno utilizzati dalla figlia;
spese per l'organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati al figlio;
Medico sanitarie: sanitarie non urgenti presso strutture private od intra moenia;
cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
farmaceutiche, ove si tratti di farmaci non convenzionali (olistici, omeopatici, etc); trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N. ovvero previsti dal S.S.N., ma effettuati privatamente. Per le spese straordinarie di cui all'elenco sub lettera B), per la quali è necessario l'accordo, la madre o il padre avranno cura di inviare all'altro genitore, con congruo anticipo sul termine della spesa da sostenere, una comunicazione scritta a mezzo e-mail, fax, sms, messaggio whatsapp, con indicazione di massima della spesa da sostenere, richiedendo riscontro scritto entro 15 giorni. In caso di mancato espresso dissenso motivato entro il predetto termine, la spesa si intenderà approvata. Tutte le predette spese straordinarie, vuoi rientranti nell'elenco A) o nell'elenco B), saranno rimborsate al coniuge che le ha anticipate dietro semplice invio dei giustificativi di spesa, riferibili alle singole spese sostenute per il figlio . Le spese mediche dovranno essere Per_1 comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino), ove possibile con l'indicazione del codice fiscale del figlio che ne ha usufruito. Il rimborso dovrà avvenire entro 10 giorni dalla richiesta. Eventuali rimborsi sulle spese sanitarie sostenute da parte di fondi sanitari dei quali i coniugi dovessero beneficiare in ragione del loro contratto di lavoro, andranno a vantaggio di entrambi i genitori, pro quota, i quali procederanno al conguaglio a rimborso avvenuto. E' espressamente pattuito che per ogni singolo capitolo di spesa superiore ad € 300,00 (trecento/00), i genitori metteranno a disposizione la propria quota almeno tre giorni prima della data in cui deve avvenire il pagamento, affinché nessuno dei due abbia ad effettuare anticipazioni troppo gravose. Attività lavorativa dei coniugi – Redditi - Consistenza patrimoniale 7. La signora una volta esaurite le necessità più stringenti di vigilanza sul figlio, ha Pt_1
Pagina 3 reperito un'occupazione come impiegata presso uno studio medico di Poggibonsi e percepisce attualmente una retribuzione media e netta di circa € 800/850,00 mensili. Si allegano le ultime tre buste paga Il signor come detto sopra, è titolare ed amministratore di un'attività di Parte_2 copisteria corrente in Poggibonsi.
8. La signora è intestataria di un immobile ad uso abitativo acquistato in gran parte Pt_1 con risorse economiche del signor ed in minor misura della stessa come già Pt_2 Pt_1 detto sopra. I coniugi hanno deciso di vendere tale immobile nell'ottica di una sistemazione tra loro della situazione economica familiare. La vendita è prevista per il giorno 20.09.2024, presso lo studio del Notaio , come esposto al precedente punto 5 al prezzo di euro Per_3
368.000,00 (trecentosessantottomila/00) e da tale atto riceveranno rispettivamente le seguenti somme contestualmente e a mezzo di assegni circolari:
-> €uro 153.339,35, di cui €uro 100.000,00 (centomila/00), a titolo di Parte_1 mantenimento ordinario per il figlio minore come riportato al punto 4, ed €uro Per_1
45.339,35 (quarantacinquemilatrecentotrentanove/35) quale somma anticipata dalla per l'acquisto, della quale €uro 5.000,00 (cinquemila/00) saranno restituiti alla Pt_1 IG.na dalla stessa ed €uro 8.000,00 (ottomila/00), quale somma a Parte_4 Pt_1 titolo di recupero tassazione prima casa che la IG.ra si impegna a versare entro e Pt_1 non oltre il 31.10.2024; -> €uro 214.660,65 Parte_2 (duecentoquattordiciseicentosessanta/65), Il signor è proprietario dell'immobile ad uso abitativo da sempre adibito a casa Pt_2 coniugale, posto in Poggibonsi, Via della Repubblica n. 112, nonché del relativo magazzino di pertinenza. Egli è altresì proprietario per quota indivisa pari ad 1/6 di un ulteriore immobile ad uso abitativo e relativa autorimessa, posti ancora in Poggibonsi (SI), Via Papa Giovanni XIII, n. 4, (All. 10 – Visura catastale . Pt_2 Pattuizioni economiche
9. Sull'immobile destinato a casa coniugale grava un mutuo ipotecario (a fronte del quale la signora ebbe a sottoscrivere nel 2009 una fideiussione seguito del verificarsi della Pt_1 crisi familiare, i coniugi hanno concordemente stabilito che il signor Parte_2 provvederà a depositare presso Chiantibanca, Filiale di Poggibonsi, l'importo di € 20.000,00 (ventimila/00), a garanzia del corretto pagamento delle rate di ammortamento scadute e a scadere, così consentendo una riduzione dell'impegno fideiussorio della moglie. Inoltre, il signor si impegna ad estinguere le altre sue esposizioni debitorie sia personali che di Pt_2 garanzia in favore di terzi verso il medesimo istituto e a darne avviso e conferma alla signora entro il 31.10.2024. Pt_1
10. A definitiva sistemazione di tutti gli impegni e/o obblighi economici fra i coniugi, intendendo in questa sede risolvere ogni questione fra gli stessi, si dà atto che i ricorrenti hanno già provveduto a dividersi gli effetti personali. Ciascuno manterrà, altresì, il proprio conto corrente A ciascuno rimarrà intestata la propria autovettura La signora sempre in ragione della presente integrale sistemazione della situazione Pt_1 economica familiare, si impegna e si obbliga a cedere al signor che si impegna ad Pt_2 acquistare, con atto di notaio di sua scelta e a proprie spese, entro la data 31 gennaio 2025, originariamente fissata al 31 dicembre 2024 – la propria quota del 5% (per nominali
€ 500,00=) di Prontocopia s.r.l., con sede legale in Poggibonsi, Galleria Cavalieri di Vittorio Veneto n. 19, Numero REA SI – 123888, codice fiscale e numero iscrizione al Registro Imprese di cui la è socia minoritaria, mentre il signor P.IVA_1 Pt_1 Parte_2 è socio di maggioranza nonché presidente del CdA I coniugi danno atto che il percorso di sostegno e recupero presso il Ser.D. di Colle di Val d'Elsa già avviato dal signor è stato sostituito da un percorso psicologico privato Pt_2 presso il dr. e, in vista della tutela del minore , in accordo con la Persona_4 Per_1 signora il signor autorizza fin d'ora quest'ultima a richiedere mensilmente, Pt_1 Pt_2
Pagina 4 tramite l'Avv. Manfredi Biotti che poi riferirà all'Avv. Silvia Zazzeri, al Servizio suddetto un resoconto del percorso seguito dal marito;
12. I coniugi concedono assenso al rilascio del passaporto e/o comunque di ogni documento necessario e valido per l'espatrio per sé e per il figlio;
resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di comunicare eventuali spostamenti all'estero con il minore, garantendo sempre la possibilità di contatto ed accesso telefonico, per informativa, all'altro genitore.
Con ordinanza del 22.12.2024 il giudice istruttore assegnava termine per integrazione documentale con riferimento alla condizione di cui al punto 8. Con nota depositata il 7.1.2025 i ricorrenti confermavano l'intervenuta compravendite dell'immobile in data 20.09.2024 allegando il contratto per atto notarile e la prova documentale dell'attribuzione degli importi convenuti alla signora . Pt_1
Le prospettazioni contenute nel ricorso e la separazione comprovano, una crisi del rapporto coniugale tale da escludere, la possibilità di riconciliazione. Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi. Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare e conformi all'interesse del figlio minore .
Solo con riferimento al punto 12 delle condizioni deve rilevarsi che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 20 d.l. 13 giugno 2023 n. 69, anche in presenza di figli minori per entrambi i genitori non è più necessario il consenso dell'altro coniuge e, pertanto il Tribunale si limita a prendere atto della dichiarazione delle parti. Il P.M. ha espresso parere favorevole in data 27.9.2024
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
1) omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Parte_2 (generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) che hanno contratto matrimonio civile in data 15.11.2012 in Poggibonsi trascritto nei registri del Comune di Poggibonsi al n. 30, Parte I , serie A alle condizioni concordate e riportate in epigrafe
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Poggibonsi di procedere all'annotazione della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni.
3) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Siena, camera di consiglio del 9.1.2025
La Presidente est Marianna Serrao Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti siano omessi
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