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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 06/06/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2406/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2406/2023, avente per oggetto “modifica condizioni regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)”, promossa
DA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Simone Parte_1 C.F._1
Pisano, presso il cui studio è elettivamente domiciliata,
RICORRENTE;
CONTRO
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Pinna, CP_1 C.F._2
presso il cui studio è elettivamente domiciliato,
RESISTENTE
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
pagina 1 di 4 *****
Con ricorso depositato in data 27.5.2024 premesso di aver intrattenuto una Parte_1
relazione sentimentale con nel corso della quale sono nati tre figli: (nato a CP_1 Per_1
Sassari il 23.12.2011), (nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]) e Per_2 Per_3
di aver interrotto la predetta relazione subito dopo la nascita del terzo figlio, ha chiesto a questo
Tribunale la modifica delle condizioni di regolamentazione dell'affidamento dei figli stabilite con provvedimento del 10.06.2021 (reso nella procedura iscritta al R.G. V.G. n. 1079/2021).
A tal proposito, la ricorrente ha dedotto che il resistente, mentre intrattiene dei rapporti stabili con i figli ed rifiuta qualsiasi relazione con il figlio più piccolo , limitandosi a Per_1 Per_2 Per_3
corrispondere il mantenimento in suo favore, ma senza partecipare in alcun modo alla sua crescita ed alla sua educazione e ciò in quanto, nonostante lo abbia formalmente riconosciuto, ne ha, tuttavia,
sempre contestato la paternità; ha precisato altresì che è affetto dalla sindrome di Asperger ed Per_3
ogniqualvolta si renda necessario effettuare esami o visite mediche è costretta ad interpellare il padre,
che, come sopra ricordato, se ne disinteressa.
Sulla base di queste premesse, la ricorrente ha, perciò, rassegnato le seguenti conclusioni:
«Contrariis reiectis, voglia l'Ill.mo Tribunale di Sassari disporre l'affido super esclusivo del minore
alla madre , per le ragione addotte in espositiva;
IN VIA Persona_4 Parte_1
SUBORDINATA, voglia il Tribunale di Sassari disporre l'affido esclusivo del minore Persona_4
alla madre;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari in caso di opposizione». Parte_1
All'udienza dell'1.2.2024 il Collegio ha confermato in via provvisoria l'affidamento condiviso del figlio minore , attribuendo però alla madre, , poteri decisionali autonomi in Per_3 Parte_1
materia sanitaria e scolastica e nei rapporti con la pubblica amministrazione.
Il resistente si è costituito in data 30.5.2024, dando atto che -essendo contestata la paternità del minore-
le parti volevano effettuare il test del DNA, volto all'accertamento della paternità del minore.
pagina 2 di 4 Dopo alcuni rinvii, disposti per consentire al resistente di espletare il test, all'udienza del 22.5.2025 le parti sono comparse personalmente davanti al Giudice relatore ed hanno esibito il test del DNA dal quale si evince la conferma della paternità del minore in capo al resistente. Persona_4
Le parti, hanno quindi affermato di aver raggiunto un accordo in merito alle modalità di affidamento del figlio , chiedendo la conferma dei provvedimenti provvisori dell'1.2.2024. Per_3
Per quanto riguarda, invece, le modalità di affidamento degli altri due figli, ed la Per_1 Per_2
ricorrente ha dichiarato che è lei ad occuparsi di tutta la gestione dei tre figli, sottolineando che per il compimento di alcuni atti, talvolta, è difficoltoso ottenere il consenso da parte del sig. ha quindi Per_4
concluso chiedendo di poter aver poteri autonomi anche per gli altri due figli.
Il resistente si è dichiarato d'accordo nell'estendere i poteri autonomi della madre anche per gli altri due figli, limitatamente però alle relazioni con la scuola e con la pubblica amministrazione e, dunque,
non con riferimento ai rapporti con l'autorità sanitaria, rispetto alla quale ha affermato di voler mantenere la pienezza della bigenitorialità.
La causa è stata, quindi, rimessa su queste conclusioni al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 22.5.2025 e, in considerazione delle esigenze rappresentate nel ricorso in ordine alla cura del minore e tenuto conto Persona_4
della necessità di garantire a quest'ultimo una pronta ed effettiva gestione dei suoi interessi, conferma i provvedimenti provvisori dell'1.2.2024, attribuendo alla madre i poteri da Parte_1
svolgersi in piena autonomia, in ordine alle decisioni che si renderanno necessarie nell'interesse del figlio ed inerenti la salute, l'educazione, l'istruzione anche davanti alle autorità amministrative,
sanitarie e scolastiche.
In merito alle modalità di affidamento dei figli minori ed il Collegio ritiene, altresì, Per_1 Per_2
di accogliere le richieste del resistente e di accordare, quindi, alla sig.ra i poteri da Parte_1
pagina 3 di 4 svolgersi in piena autonomia, in ordine alle decisioni che si renderanno necessarie nell'interesse dei figli ed ed inerenti l'educazione e l'istruzione anche davanti alle autorità Per_1 Per_2
amministrative e scolastiche, mantenendo ferma la regola dell'adozione di comune accordo tra i genitori delle decisioni di maggiore interesse per i minori ed in materia sanitaria, Per_1 Per_2
ritenendo che non vi siano motivi per sacrificare ulteriormente il diritto alla bigenitorialità del padre,
che vuole impegnarsi per essere presente ed attivo nella vita dei primi due figli.
Le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Fermo l'affidamento condiviso del minore nato a [...] il [...], attribuisce alla Persona_4
madre, il potere assumere autonomamente le decisioni che si rendano necessarie Parte_1
nell'interesse del figlio ed inerenti la salute, l'educazione, l'istruzione anche davanti alle autorità
amministrative, sanitarie e scolastiche;
2) fermo l'affidamento condiviso dei minori ed attribuisce alla madre, Per_1 Per_2 Parte_1
il potere assumere autonomamente le decisioni nell'interesse dei figli ed inerenti
[...]
l'educazione e l'istruzione anche davanti alle autorità amministrative e scolastiche, mantenendo ferma la regola dell'adozione di comune accordo tra i genitori delle decisioni di maggiore interesse per i minori d in materia sanitaria. Per_1 Per_2
3) Compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio in Sassari, il 6.06.2025
Il Presidente Il Giudice rel.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2406/2023, avente per oggetto “modifica condizioni regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)”, promossa
DA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Simone Parte_1 C.F._1
Pisano, presso il cui studio è elettivamente domiciliata,
RICORRENTE;
CONTRO
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Pinna, CP_1 C.F._2
presso il cui studio è elettivamente domiciliato,
RESISTENTE
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
pagina 1 di 4 *****
Con ricorso depositato in data 27.5.2024 premesso di aver intrattenuto una Parte_1
relazione sentimentale con nel corso della quale sono nati tre figli: (nato a CP_1 Per_1
Sassari il 23.12.2011), (nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]) e Per_2 Per_3
di aver interrotto la predetta relazione subito dopo la nascita del terzo figlio, ha chiesto a questo
Tribunale la modifica delle condizioni di regolamentazione dell'affidamento dei figli stabilite con provvedimento del 10.06.2021 (reso nella procedura iscritta al R.G. V.G. n. 1079/2021).
A tal proposito, la ricorrente ha dedotto che il resistente, mentre intrattiene dei rapporti stabili con i figli ed rifiuta qualsiasi relazione con il figlio più piccolo , limitandosi a Per_1 Per_2 Per_3
corrispondere il mantenimento in suo favore, ma senza partecipare in alcun modo alla sua crescita ed alla sua educazione e ciò in quanto, nonostante lo abbia formalmente riconosciuto, ne ha, tuttavia,
sempre contestato la paternità; ha precisato altresì che è affetto dalla sindrome di Asperger ed Per_3
ogniqualvolta si renda necessario effettuare esami o visite mediche è costretta ad interpellare il padre,
che, come sopra ricordato, se ne disinteressa.
Sulla base di queste premesse, la ricorrente ha, perciò, rassegnato le seguenti conclusioni:
«Contrariis reiectis, voglia l'Ill.mo Tribunale di Sassari disporre l'affido super esclusivo del minore
alla madre , per le ragione addotte in espositiva;
IN VIA Persona_4 Parte_1
SUBORDINATA, voglia il Tribunale di Sassari disporre l'affido esclusivo del minore Persona_4
alla madre;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari in caso di opposizione». Parte_1
All'udienza dell'1.2.2024 il Collegio ha confermato in via provvisoria l'affidamento condiviso del figlio minore , attribuendo però alla madre, , poteri decisionali autonomi in Per_3 Parte_1
materia sanitaria e scolastica e nei rapporti con la pubblica amministrazione.
Il resistente si è costituito in data 30.5.2024, dando atto che -essendo contestata la paternità del minore-
le parti volevano effettuare il test del DNA, volto all'accertamento della paternità del minore.
pagina 2 di 4 Dopo alcuni rinvii, disposti per consentire al resistente di espletare il test, all'udienza del 22.5.2025 le parti sono comparse personalmente davanti al Giudice relatore ed hanno esibito il test del DNA dal quale si evince la conferma della paternità del minore in capo al resistente. Persona_4
Le parti, hanno quindi affermato di aver raggiunto un accordo in merito alle modalità di affidamento del figlio , chiedendo la conferma dei provvedimenti provvisori dell'1.2.2024. Per_3
Per quanto riguarda, invece, le modalità di affidamento degli altri due figli, ed la Per_1 Per_2
ricorrente ha dichiarato che è lei ad occuparsi di tutta la gestione dei tre figli, sottolineando che per il compimento di alcuni atti, talvolta, è difficoltoso ottenere il consenso da parte del sig. ha quindi Per_4
concluso chiedendo di poter aver poteri autonomi anche per gli altri due figli.
Il resistente si è dichiarato d'accordo nell'estendere i poteri autonomi della madre anche per gli altri due figli, limitatamente però alle relazioni con la scuola e con la pubblica amministrazione e, dunque,
non con riferimento ai rapporti con l'autorità sanitaria, rispetto alla quale ha affermato di voler mantenere la pienezza della bigenitorialità.
La causa è stata, quindi, rimessa su queste conclusioni al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 22.5.2025 e, in considerazione delle esigenze rappresentate nel ricorso in ordine alla cura del minore e tenuto conto Persona_4
della necessità di garantire a quest'ultimo una pronta ed effettiva gestione dei suoi interessi, conferma i provvedimenti provvisori dell'1.2.2024, attribuendo alla madre i poteri da Parte_1
svolgersi in piena autonomia, in ordine alle decisioni che si renderanno necessarie nell'interesse del figlio ed inerenti la salute, l'educazione, l'istruzione anche davanti alle autorità amministrative,
sanitarie e scolastiche.
In merito alle modalità di affidamento dei figli minori ed il Collegio ritiene, altresì, Per_1 Per_2
di accogliere le richieste del resistente e di accordare, quindi, alla sig.ra i poteri da Parte_1
pagina 3 di 4 svolgersi in piena autonomia, in ordine alle decisioni che si renderanno necessarie nell'interesse dei figli ed ed inerenti l'educazione e l'istruzione anche davanti alle autorità Per_1 Per_2
amministrative e scolastiche, mantenendo ferma la regola dell'adozione di comune accordo tra i genitori delle decisioni di maggiore interesse per i minori ed in materia sanitaria, Per_1 Per_2
ritenendo che non vi siano motivi per sacrificare ulteriormente il diritto alla bigenitorialità del padre,
che vuole impegnarsi per essere presente ed attivo nella vita dei primi due figli.
Le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Fermo l'affidamento condiviso del minore nato a [...] il [...], attribuisce alla Persona_4
madre, il potere assumere autonomamente le decisioni che si rendano necessarie Parte_1
nell'interesse del figlio ed inerenti la salute, l'educazione, l'istruzione anche davanti alle autorità
amministrative, sanitarie e scolastiche;
2) fermo l'affidamento condiviso dei minori ed attribuisce alla madre, Per_1 Per_2 Parte_1
il potere assumere autonomamente le decisioni nell'interesse dei figli ed inerenti
[...]
l'educazione e l'istruzione anche davanti alle autorità amministrative e scolastiche, mantenendo ferma la regola dell'adozione di comune accordo tra i genitori delle decisioni di maggiore interesse per i minori d in materia sanitaria. Per_1 Per_2
3) Compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio in Sassari, il 6.06.2025
Il Presidente Il Giudice rel.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
pagina 4 di 4