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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/07/2025, n. 2948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2948 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 7409/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12
, , ,
[...] Parte_13 Parte_14 Parte_15 Parte_16
, con l'avvocato Gianfranco Di Lucchio
[...] Parte_17 Parte_18 ricorrenti nei confronti di
Controparte_1 resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente sentenza
1. I ricorrenti:
− hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di Persona_1
nato a [...] il [...], e trasferitosi nel corso della vita in Brasile;
[...]
− hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “-In data 03/12/1879, in Italia, nel
Comune di Treviglio (BG) nasceva il sig. , come comprovato dall'estratto Persona_1 per riassunto dell'atto di nascita rilasciato dal predetto Comune, in data 03.02.2023, versato in atti (all. 3).
2- In data 16/07/1898, il sig. contraeva matrimonio con la sig.ra Parte_19
, cittadina brasiliana … (all. 3 bis).
3- Il sig. emigrava in Brasile Persona_2 Parte_19 ove non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come comprovato dal Certificato Negativo di Naturalizzazione n. 000.164.629.443/2024, rilasciato in data 01/04/2024 dal Ministero della
Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento Stranieri, che si produce anche in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 3 ter); Il sig. spirava Parte_19 in data 30.10.1938, come comprovato dal certificato di Morte … (all. 3 quater); Dall'unione coniugale tra i sig.ri e nasceva in Brasile, il 11/06/1896, il figlio Parte_19 CP_2 primogenito IG. , come comprovato dal certificato Integrale di Nascita … (v. all. 4). Per_3 6- in data 07/05/1919 il IG. contraeva matrimonio con la IG. ra Per_3 Parte_20 cittadina brasiliana, come comprovato dal Certificato di Matrimonio … (v. all. 4 bis). 7-
Dall'unione coniugale tra i sigg. ri e nasceva in Brasile, il 18/07/1935, il Pt_21 CP_3
IG. (v. all. 5) 8- in data 07/05/1960 il IG. contraeva matrimonio Parte_22 Parte_22 con la IG. ra , cittadina brasiliana,… (v. all. 5 bis) 9- Dall'unione Persona_4 coniugale tra i sigg. ri e nasceva in Brasile, il 21/02/1961, la Pt_23 Persona_5 figlia primogenita IG. ra … (v. all.6) 10-dalla relazione tra la IG.ra Persona_6 [...] ed il IG. nasceva in Brasile, il 29/11/1994, il IG. Pt_24 Controparte_4
, … (v. all 7- 7 bis declaratoria) 11-Dall'unione coniugale tra i sigg. ri Parte_8
e (punto 9) nasceva in Brasile, il 03/07/1962, il figlio Pt_23 Persona_5 secondogenito IG. … (v. all. 8) 12- in data 22/07/1988 il IG. Parte_13 Parte_25 contraeva matrimonio con la IG. ra , cittadina brasiliana, … (v. all. 8 Persona_7 bis), matrimonio che cessava a seguito di sentenza di divorzio del 17.06.2009 (v. all. 8 ter) 13-
Dall'unione coniugale tra i sigg. ri e. nascevano in Brasile, Parte_26 Parte_27 il 30.03.1989, il figlio primogenito IG. (v. all. 9) e, in data 06.07.1993, Persona_8 il secondogenito IG. , … (v. all. 10) e, in data 19/07/1998 la figlia Persona_9 terzogenita IG.ra (v. all. 11) 14- In data 09/06/2023 il IG. Persona_10 Parte_28 contraeva matrimonio con la IG.ra (v. all. 10 bis) 15- Dalla successiva
[...] Controparte_5 relazione tra il sig. e la IG. ra nasceva, in data 28.01.2010, Parte_29 Persona_11 il IG. , … (v. all. 12) 16- Dall'unione coniugale tra i sigg. ri e Parte_14 Pt_23
. (punto 9) nasceva in Brasile, il 26/10/1979, la figlia terzogenita IG. Persona_5 [...]
… (v. all. 13) 17- in data 06/05/2000 la IG. ra contraeva Parte_12 Per_5 Pt_30 matrimonio con il IG. … (v. all. 13 bis), matrimonio che cessava a seguito di Persona_12 sentenza di divorzio del 07.06.2023 (v. all. 13 ter) 18- Dall'unione coniugale tra i sigg. ri
[...] nascevano, in data 12/07/2000, la figlia primogenita IG.ra Pt_31 Per_13 Parte_10
… (v. all. 14) e, in data 11/12/2003, la figlia secondogenita IG.ra
[...] Parte_11
… (v. all. 15) 19- Dall'unione coniugale tra i sig.ri L.F. T e (v. punto 5)
[...] Pt_19 CP_2 nasceva in Brasile, il 18/02/1912, il figlio secondogenito IG. , … (v. all. 16) 20- In Persona_14 data 21/03/1936 il IG. contraeva matrimonio con la IG.ra … (v. Per_15 Persona_16 all. 16 bis) 21- Dall'unione coniugale tra i sigg. ri A. e. nascevano in Brasile, Pt_19 CP_6 il 14.12.1936, il figlio primogenito IG. , … (v. all. 17), in data 14.08.1941, il Parte_32 secondogenito IG. , … (v. all. 18) e, in data 01/05/1949 la figlia terzogenita IG.ra Persona_17
… (v. all. 19) 22- In data 08/02/1958 il IG. Persona_18 Parte_32 contraeva matrimonio con la IG.ra … (v. all. 17 bis) 23- Controparte_7 dall'unione coniugale tra i IGg. ri e C.F. nasceva, in data 13/05/1970, il Parte_1 Pt_1 IG. … (v. all. 20) 24- in data 14/03/1992 il IG. Parte_1 Parte_33 contraeva matrimonio con la IG.ra … (v. all. 20 bis) 25- dall'unione Persona_19
Co coniugale tra i IGg. ri e nasceva, in data 19/11/1999, il IG. Parte_33 Per_20 [...]
… (v. all. 21) 26- In data 01/06/1963 il IG. contraeva matrimonio Parte_2 Persona_17 con la IG.ra … (v. all. 18 bis) 27- dall'unione coniugale tra i IGg. ri Parte_34
e nasceva, in data 28/02/1965, il IG. … (v. Pt_35 Parte_36 Persona_21 all. 22) 28- In data 16/07/1988 il IG. contraeva matrimonio con la IG.ra Parte_37
… (v. all. 22 bis) 29- Dall'unione coniugale tra i sigg. ri e. Parte_38 Parte_37 nascevano in Brasile, il 30.01.1990, la figlia primogenita IG. ra Parte_38 Parte_5
… (v. all. 23) e, in data 12.01.1994, il secondogenito IG. , … (v. all.
[...] Parte_18
24) 30- In data 28/01/2022 la IG.ra contraeva matrimonio con il IG. Parte_39 [...]
… (v. all. 23 bis) 31- Dall'unione coniugale tra i sigg. ri e Persona_22 Parte_39 [...] nascevano in Brasile, in data 08.07.2023, i figli minorenni, IG. ra CP_8 Parte_6
… (v. all. 25) e, il IG. … (v. all. 26) 32-In data 04/02/1960 la IG.ra Parte_7 [...]
contraeva matrimonio con il IG. (v. all. 19 bis) Persona_18 Pt_40 Parte_41
33- dall'unione coniugale tra i IGg. ri e nasceva, in Parte_42 Parte_43 data 02/04/1976, la IG.ra … (v. all. 27) 34- in data 28/02/1997 la Parte_44
IG.ra contraeva un primo matrimonio con il IG. Parte_45 Parte_46
… (v. all. 27 bis), matrimonio cessato con sentenza di divorzio del 21.01.2011. 35- in data
[...]
07/11/2014 la IG.ra contraeva secondo matrimonio con il IG. Parte_45 [...]
… (v. all. 27 ter) 36-dall'unione coniugale tra i IGg. e Pt_47 Parte_45 Parte_48
nasceva, in data 28/03/2001, la IG.ra , … (v. all. 27 quater)”.
[...] Parte_3
Il resistente è rimasto contumace nonostante la regolare notificazione del ricorso e del CP_1 decreto di fissazione dell'udienza di discussione.
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
− lo Statuto Albertino non recava una definizione di “regnicolo”;
− l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3); − la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983,
n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87);
− la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009,
n. 4466);
− ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini».
In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che:
− si era posto il problema della c.d. “grande naturalizzazione”, introdotta con decreto governativo n.
58 A del 15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in Brasile al 15 novembre 1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana;
− la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti princìpi di diritto: «(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
|| (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
|| (iii) dagli artt. 3,4,16
Cost. e seg., e art. 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del
10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
|| (iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022, n. 25318).
3. Dai documenti prodotti dai ricorrenti, indicati sopra, emerge la prova dei seguenti fatti:
− l'avo italiano dei ricorrenti, nato a [...] il [...] Persona_1
(doc. 3 fasc. ric.), non ha acquisito la cittadinanza straniera per naturalizzazione (doc. 3 ter fasc. ric.);
− la linea di discendenza dall'avo descritta nel ricorso trascritto sopra.
Il ricorso merita accoglimento.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare.
L'integrale compensazione delle spese processuali è impedita dalla contumacia del CP_1 resistente.
Per questi motivi
1. Dichiara che Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7 Parte_6 Parte_8
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11 [...]
, Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15 [...]
, sono cittadini italiani. Parte_16 Parte_17 Parte_18
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di Controparte_1 procedere agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Nulla sulle spese processuali.
Brescia, 3.7.2025
Il giudice
Christian Colombo