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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 23/11/2025, n. 2502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2502 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. Raffaela Gennari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 1356/2025 R.G. del R.G.A.C. dell'anno 2025, riservata per la decisione all'udienza del 17.11.2025, avente ad oggetto: “usucapione” promossa
DA nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...], Parte_1
elettivamente domiciliata in Sava alla Via Adua n. 32 presso e nello studio dell'avv. Giuseppe Cavallo che la rappresenta e difende in virtù di mandato apposto in calce all'atto di citazione.
– ricorrente –
CONTRO
nato a [...] il [...], residente a [...]
n. 11, nata a [...] il [...] e residente ad Controparte_2
AN (TA) in c.da Montedirena s.n.c., nata a [...] il [...] e Controparte_3 residente a [...](Ta) alla Str. Com. Monte d'Arena s.n. AR NA nata a [...] il
30.5.1969 ed ivi residente a[...], nata a [...] CP_4
(Br) il 31.5.1953 e residente ad AN (TA) in c.da Montedirena s.n.c., nata Controparte_5
a Ostuni (BR) il 502.1956 e residente a [...], CP_5
nata in [...] il [...] e residente a [...](Ta) alla Via per Maruggio (zona
[...]
865) pal. D, nata a [...] il [...], residente a [...]
Edison n. 9, nato a [...] il [...] e residente a [...] in c.da CP_7
Montedirena s.n.c., elettivamente domiciliati in MA (TA) alla Via Corte Paradiso n. 7 presso e nello studio dell'avv. Benedetta BRUNETTI che li rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in atti;
- convenuti resistenti -
NONCHE' CONTRO Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 CP_11
, e
[...] CP_12 CP_13
convenuti/contumaci
CONCLUSIONI per la ricorrente: come da ricorso introduttivo e come da verbale di udienza del 17.11.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt.
132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. Att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 4.7.2009) ai sensi dell'art. 58, 2° comma, della legge citata.
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., chiedeva che fosse dichiarato l'intervenuto Parte_1 acquisto per usucapione ventennale, ai sensi dell'art. 1158 c.c., della proprietà del terreno sito in GR di AN (Ta), riportato in Catasto al foglio 21, particelle 184, 185, 204 e 209, nonché del terreno sito in GR di MA (TA), riportato in Catasto al foglio 114, particella 294 con condanna di chi tenuto per legge al pagamento in favore della ricorrente delle spese e competenze di causa con clausola di distrazione.
All'uopo assumeva di esercitare il possesso sui suddetti fondi da oltre venticinque anni, in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, curandone la recinzione, la coltivazione, le migliorie e sostenendo in via esclusiva le spese di manutenzione e i tributi. Precisava altresì che mai nessuno degli intestatari catastali aveva avanzato pretese o esercitato diritti dominicali sui beni.
Assumeva inoltre che dalle visure catastali e ipotecarie detti terreni risultavano formalmente intestati ai convenuti e , ciascuno per quota di 1/9, in virtù di successioni e atti di voltura CP_5 CP_1 risalenti agli anni '80 e '90 del secolo scorso.
La ricorrente promuoveva, ai fini della procedibilità del presente giudizio, procedimento di mediazione, in ossequio all'art. 5 del D.Lgs. 28/2010, innanzi all'Organismo di Taranto;
i CP_14 chiamati alla mediazione durante l'incontro del 26.8.2024, allegato, riconoscevano che la sig.ra possedeva da oltre venti anni i terreni oggetto della domanda, aderendo alla proposta Parte_1 conciliativa e quindi acconsentendo all'accoglimento della domanda di usucapione.
La ricorrente non provvedeva alla trascrizione dell'accordo in forma di titolo traslativo, per cui adiva il Tribunale di Taranto al fine di ottenere la dichiarazione giudiziale dell'intervenuto acquisto. Si costituivano nel presente giudizio con comparsa: i sigg.ri Controparte_2 [...]
, AR NA, CP_3 CP_1 CP_4 Controparte_5 CP_5
e i quali, richiamando il verbale di mediazione
[...] CP_6 CP_7 del 26.8.2024, aderivano alla domanda chiedendo al Tribunale di dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione in favore di , con compensazione delle spese di lite;
Parte_2
le altre parti: , , Controparte_8 Controparte_9 CP_12
, , ,
[...] Controparte_10 Controparte_5 Controparte_11
pur ritualmente citate non si costituivano in giudizio per resistere alle pretese avverse, pur risultando la loro adesione alla domanda in sede di mediazione;
all'udienza del 15.9.2025, verificata la regolarità delle notifiche e dichiarata la contumacia delle parti non costituitesi, venivano ammesse le prove documentali ed orali (assunte il 6.10.2025) ed all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, lo scrivente giudice concedeva al procuratore dei ricorrenti il termine di cui al terzo comma dell'art. 189 c.p.c per il deposito di memorie conclusionali, fissando l'udienza del 17.11.2025 per la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda avanzata da è fondata e va accolta per i motivi che seguono. Parte_1
Prima di esaminare il merito occorre richiamare i concetti generali dell'art. 1158 c.c. il quale prevede che la proprietà di beni immobili si acquisti in virtù del possesso continuo, pacifico, pubblico e non interrotto per venti anni;
deve comunque trattarsi di possesso e non di detenzione e di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale;
occorre che il possesso del bene da usucapire si estrinsechi “attraverso atti corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, con una signoria sulla cosa esercitata pubblicamente e non clandestinamente” (Cass. 4931/2022, Cass.
26633/2019, Cass. 7374/2023, Trib. Torino n. 202/2025); inoltre, “il mutamento del titolo da detenzione a possesso deve risultare da fatti esterni e inequivoci, opponibili al proprietario formale”
(Cass. 27411/2019), “la prova dovrà essere fornita mediante l'ascolto dei testi che in alcuni casi può costituire lo strumento anche unico per la dimostrazione del possesso e della maturazione del termine per l'usucapione" (in Cass. Civ. 19.7.1999 n. 7692).
Passando ad esaminare il merito: dall'esame della documentazione prodotta e dalle dichiarazioni rese dal teste escusso, , emergono elementi probatori univoci ai fini dell'accertamento della Testimone_1 maturata usucapione come impone l'art. 1158 c.c.
In particolare oggetto della domanda sono due terreni uno sito in GR di AN (Ta) l'altro in agro di MA riportati rispettivamente il primo in Catasto al foglio 21, particelle 184, 185, 204 e 209, il secondo in GR di MA (TA), riportato in Catasto al foglio 114, particella 294: al foglio 21, p.lle 5, 193 e 198 e risultano formalmente intestati a , Controparte_10 CP_7 CP_6
, e altri eredi , ciascuno per 1/9
[...] Controparte_5 Controparte_11 CP_1 CP_5
di proprietà pro indiviso;
da dette visure non risultano formalità pregiudizievoli o interruttive del possesso, per cui vi è piena identità tra i beni oggetto del ricorso e quelli risultanti dai registri catastali, riconducibili ai proprietari formali, odierni convenuti, nei cui confronti risulta essere stata esperita correttamente l'azione quali legittimati passivi.
Quanto risultante dalle visure prodotte ha trovato anche riscontro nelle dichiarazioni rese dal teste escusso in aula, , estraneo alle parti in causa, il quale ha confermato che la ricorrente Testimone_1 ha posseduto e a tutt'oggi possiede i terreni da oltre venticinque anni in modo Parte_1
esclusivo, pacifico e pubblico, curandone la coltivazione e la manutenzione.
In particolare riferiva di averlo constatato in quanto si recava quasi quotidianamente a fare visita alla sig.ra e agli altri amici e parenti che vivevano nei terreni confinanti. Pt_1
La sig.ra nel corso degli anni aveva anche provveduto alla recinzione dei terreni a coltivarli Pt_1
in parte ad ortaggi, che destinava al consumo famigliare, ed in parte piantando alberi ornamentali;
la sig.ra incaricava le maestranze per la manutenzione della recinzione, oltre che degli impianti Pt_1
idrici ed elettrici, così come si occupava di reperire i braccianti per la cura dei fondi che provvedeva a pagare personalmente;
riferiva, inoltre, che alla predetta venivano recapitate le cartelle esattoriali per il pagamento dell' oltre che per i servizi di guardiania, il che comprova che la stessa fosse Pt_3
pubblicamente considerata quale unica proprietaria dei terreni in questione, né mai nessuno degli intestatari nel corso degli anni ne ha mai rivendicato il possesso o avanzato diritti su detti beni.
Tali circostanze provano un possesso uti dominus, esercitato con animus rem sibi habendi, caratterizzato da continuità e pubblicità, idoneo a fondare l'acquisto per usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c. A tal proposito la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che: “Il possesso utile ai fini dell'usucapione deve essere continuo, pacifico e pubblico, manifestandosi con attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà” (Cass. Civ., Sez. II, 5 luglio 2023, n. 19137;
Cass. Civ., Sez. II, 28 novembre 2022, n. 34881; Cass. Civ., Sez. II, 15 febbraio 2021, n. 3968).
Così come la “La recinzione di un fondo, la coltivazione sistematica e il pagamento dei tributi rappresentano manifestazioni univoche del potere di fatto sul bene, idonee a fondare l'usucapione”
(Cass. Civ., Sez. II, 15 giugno 2023, n. 12502).
Le prove, così come raccolte, soddisfano pienamente tali presupposti e confermano in modo univoco quanto era già riportato nel verbale redatto del procedimento di mediazione da cui emerge la formale adesione alla domanda da parte di tutti convenuti, anche quelli rimasti contumaci, i quali hanno effettivamente riconosciuto che la istante possiede da oltre venti anni detti terreni e che tale situazione di fatto è stata da loro pacificamente accettata: “Il riconoscimento del possesso altrui, espresso o desumibile dalla condotta processuale del proprietario formale, è elemento rilevante ai fini della prova dell'usucapione”(cfr. Cass. Civ., Sez. II, 19 aprile 2024, n. 10542; Cass. Civ., Sez. II, 17 gennaio 2023, n. 16805).
Alla luce delle risultanze istruttorie, deve ritenersi provato il possesso della istante per oltre venti anni, in maniera pubblica, pacifica e continua sui terreni in questione, nonché la sua volontà di esercitare su di essi il diritto di proprietà.
La mancanza di contestazione della domanda da parte dei convenuti costituiti, esclude la soccombenza e la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.
La pronuncia costituisce titolo idoneo per ottenere dal Conservatore dei RR.II. la trascrizione ex art. 2651 c.c. (Cass. civ., Sez. II, 11/08/2005, n. 16853), non occorre ordine in tal senso dal momento che la mancata trascrizione costituirebbe omissione di un atto dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, nella persona del GOP dott.ssa Raffaela Gennari definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da contro Parte_1
, AR NA, Controparte_2 Controparte_3 CP_1 CP_4
, (1956), (1971), e
[...] Controparte_5 Controparte_5 CP_6
nella contumacia delle altre parti, contrariis reiectis, cosi provvede: CP_7
1) accerta e dichiara che ha acquisito per usucapione ventennale la proprietà Parte_1
dei seguenti terreni siti il primo in agro del Comune di AN identificato catastalmente al foglio
21, particelle 184, 185, 204 e 209; il secondo sito in GR di MA (Ta), in Catasto terreni al foglio 114, particella 294;
2) dichiara la presente sentenza titolo idoneo ai sensi dell'art. 2651 c.c. per effettuare le conseguenti volture e trascrizioni dell'immobile presso il competente Conservatore dei RR.II. esonerandolo da ogni responsabilità;
3) spese di lite compensate.
Sentenza di condanna esecutiva ex lege.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio della prima sezione civile il 21.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Raffaela Gennari