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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/10/2025, n. 3649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3649 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 7013/2024 R.G. promossa da:
, rappr. e dif. dagli avv. ti ROBERTO GIGLIO e GIROLAMO CECI;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. CRISTINA SERVODIO CRISTINA;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.05.2024 il ricorrente di cui in epigrafe agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “- accerti e dichiari il diritto di parte ricorrente ad ottenere il riconoscimento del danno biologico in misura pari o superiore al 6% e, di conseguenza, condanni l al pagamento della somma in capitale prevista CP_1 per legge;
- condanni la parte resistente al pagamento dei compensi del presente giudizio, oltre al rimborso spese generali Iva e Cna come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori per dichiarata e fattane anticipazione ex art. 93 c.p.c..”.
Si costituiva in giudizio l chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'odierna udienza in trattazione scritta, espletata la consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva decisa nei termini di cui in dispositivo.
La domanda deve essere rigettata. L'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 –applicabile ratione temporis all'odierna fattispecie- ha previsto l'erogazione da parte dell' di un CP_1 indennizzo in capitale per le menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento, ed in rendita per le menomazioni di grado superiore al sedici per cento.
Nel caso di specie – in cui il contenzioso verte esclusivamente sulla quantificazione della percentuale di danno biologico scaturita a seguito dall'infortunio denunciato dalla parte ricorrente- la consulenza tecnica espletata in corso di causa –le cui conclusioni appaiono condivisibili, in quanto esaustivamente motivate- ha valutato i postumi di danno biologico scaturiti in capo alla parte ricorrente dal predetto infortunio nella misura del 4%, già riconosciuta dall . CP_1
Di conseguenza, la domanda deve essere rigettata.
Preso atto della dichiarazione per l'esenzione dalla condanna alle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese medesime sostenute dall CP_1 vanno dichiarate non ripetibili. Rimangono quindi definitivamente a carico dell le spese di c.t.u. liquidate in corso di causa. CP_2
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-rigetta il ricorso;
-dichiara non ripetibili le spese di lite sostenute dall ponendo CP_1 definitivamente a carico di parte resistente le spese di c.t.u. liquidate in corso di causa.
Bari, 07.10.2025
Il Giudice del Lavoro
(dr.ssa Agnese Angiuli)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 7013/2024 R.G. promossa da:
, rappr. e dif. dagli avv. ti ROBERTO GIGLIO e GIROLAMO CECI;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. CRISTINA SERVODIO CRISTINA;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.05.2024 il ricorrente di cui in epigrafe agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “- accerti e dichiari il diritto di parte ricorrente ad ottenere il riconoscimento del danno biologico in misura pari o superiore al 6% e, di conseguenza, condanni l al pagamento della somma in capitale prevista CP_1 per legge;
- condanni la parte resistente al pagamento dei compensi del presente giudizio, oltre al rimborso spese generali Iva e Cna come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori per dichiarata e fattane anticipazione ex art. 93 c.p.c..”.
Si costituiva in giudizio l chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'odierna udienza in trattazione scritta, espletata la consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva decisa nei termini di cui in dispositivo.
La domanda deve essere rigettata. L'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 –applicabile ratione temporis all'odierna fattispecie- ha previsto l'erogazione da parte dell' di un CP_1 indennizzo in capitale per le menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento, ed in rendita per le menomazioni di grado superiore al sedici per cento.
Nel caso di specie – in cui il contenzioso verte esclusivamente sulla quantificazione della percentuale di danno biologico scaturita a seguito dall'infortunio denunciato dalla parte ricorrente- la consulenza tecnica espletata in corso di causa –le cui conclusioni appaiono condivisibili, in quanto esaustivamente motivate- ha valutato i postumi di danno biologico scaturiti in capo alla parte ricorrente dal predetto infortunio nella misura del 4%, già riconosciuta dall . CP_1
Di conseguenza, la domanda deve essere rigettata.
Preso atto della dichiarazione per l'esenzione dalla condanna alle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese medesime sostenute dall CP_1 vanno dichiarate non ripetibili. Rimangono quindi definitivamente a carico dell le spese di c.t.u. liquidate in corso di causa. CP_2
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-rigetta il ricorso;
-dichiara non ripetibili le spese di lite sostenute dall ponendo CP_1 definitivamente a carico di parte resistente le spese di c.t.u. liquidate in corso di causa.
Bari, 07.10.2025
Il Giudice del Lavoro
(dr.ssa Agnese Angiuli)