Sentenza 6 ottobre 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 06/10/2022, n. 1542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1542 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/10/2022
N. 01542/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00391/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 391 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Pezzuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, e U.T.G. - Prefettura di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- del decreto dirigenziale prot. -OMISSIS- del 12.01.2018 emesso dall’U.T.G. - Prefettura di Lecce e notificato il 15.01.2018, con cui il Prefetto di Lecce, ha disposto la revoca della patente di guida cat. B n. -OMISSIS- rilasciata al ricorrente dalla M.C.T.C. di Lecce il 15.06.2016 e di ogni altro titolo abilitativo alla guida;
- di ogni ulteriore atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura erariale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 luglio 2022 la dott.ssa Anna Abbate;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Il ricorrente - sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso il proprio domicilio in -OMISSIS- (LE) e autorizzato dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Lecce a recarsi quotidianamente presso la sede lavorativa della -OMISSIS- - impugna il decreto dirigenziale prot. -OMISSIS- del 12.01.2018 dell’U.T.G. - Prefettura di Lecce di revoca della patente di guida cat. B rilasciatagli dalla M.C.T.C. di Lecce il 15/06/2016, ai sensi dell’art. 120 C.d.S., in quanto condannato con sentenza divenuta irrevocabile nel 2017 per il reato contemplato dall’art. 74, comma 6, del D.P.R. n. 309/1990.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
Eccesso di potere per carenza di motivazione e istruttoria. Ingiustizia manifesta.
Il 24/04/2018, si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno - Prefettura di Lecce, con la difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, per resistere al ricorso, depositando un breve atto di costituzione formale.
L’11/05/2018, l’Avvocatura dello Stato ha depositato in giudizio la relazione dell’Amministrazione del 23/3/2018, nonché il sopravvenuto provvedimento dirigenziale n. -OMISSIS- del 16/03/2018, con cui la Prefettura di Lecce, all’esito del riesame del provvedimento impugnato effettuato nelle more del giudizio, alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale 9/02/2018 n. 22 (dichiarativa dell’illegittimità costituzionale del comma 2 dell’art. 120 del Codice della Strada di cui al Decreto Legislativo del 30/04/1992, n. 285 e ss.mm. nella parte in cui dispone che il Prefetto «provvede» invece che «può provvedere» alla revoca della patente di guida), ha deciso di confermare (con decisione discrezionale sulla base delle risultanze complessive del casellario giudiziale a carico del ricorrente) la revoca della patente di guida di che trattasi.
Nella Camera di Consiglio del 16/05/2018, fissata per la trattazione della domanda cautelare di parte ricorrente, la difesa del ricorrente ha chiesto un rinvio per proporre motivi aggiunti al ricorso e la causa è stata rinviata alla Camera di Consiglio del 3 luglio 2018.
Con decreto n. -OMISSIS- della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato costituita presso questo Tribunale, il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Il 29/06/2018, il difensore del ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza di liquidazione compenso per € 5.968,04.
Nella Camera di Consiglio del 3 luglio 2018, la difesa del ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'istanza cautelare, quindi la causa è stata cancellata dal ruolo delle Camere di Consiglio.
Nella pubblica udienza del 27/07/2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. - Il ricorso è diventato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Premesso che la sentenza della Corte Costituzionale 9/02/2018 n. 22 - dichiarativa dell’illegittimità costituzionale del comma 2 dell’art. 120 del Codice della Strada di cui al Decreto Legislativo del 30/04/1992, n. 285 e ss.mm. (“ Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida (…) ”) nella parte in cui, con riguardo all'ipotesi di condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) che intervenga in data successiva a quella di rilascio della patente di guida, dispone che il Prefetto «provvede» invece che «può provvedere» alla revoca della patente di guida - “ ha come effetto di attrarre i provvedimenti di revoca della patente di guida fondati sul rilievo ostativo della condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nella giurisdizione del G.A., dovendo tali provvedimenti adottarsi, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale, non in via automatica, ma nell'esercizio del potere valutativo di carattere discrezionale del Prefetto ” (Cfr.: T.A.R. Campania, Napoli, Sezione V, 20/06/2018, n. 4071), il ricorso, in origine, appariva fondato, in quanto il provvedimento impugnato ritiene atto dovuto, “ vincolato nell' an e nel quid ”, la disposta revoca della patente di guida del ricorrente, in presenza della sentenza di condanna irrevocabile del predetto per il reato contemplato dall’art. 74, comma 6, del D.P.R. n. 309/1990.
Tuttavia, nelle more del giudizio, è intervenuto il provvedimento dirigenziale n. -OMISSIS- del 16/03/2018, con cui la Prefettura di Lecce, all’esito del riesame del provvedimento impugnato alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale 9/02/2018 n. 22, ha deciso di confermare (con decisione discrezionale sulla base delle risultanze complessive del casellario giudiziale a carico del ricorrente), la revoca della patente di guida di quest’ultimo, che non è stato impugnato con motivi aggiunti, sicchè il ricorso - con ogni evidenza - è diventato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
3. - Per le ragioni innanzi sinteticamente illustrate il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
4. - Si liquidano in favore del difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato (con decreto n. -OMISSIS-, adottato dalla competente Commissione per il patrocinio a spese dello Stato costituita presso questo T.A.R.), le competenze di giudizio nella misura stabilita in dispositivo.
5. - Sussistono i presupposti di legge per disporre che le spese del giudizio vadano interamente compensate tra le parti, anche considerato l’esito del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Liquida in favore dell’Avv. Maurizio Pezzuto, difensore del ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il compenso professionale in complessivi € 800,00 (Ottocento/00), oltre gli accessori di legge, ponendo le relative somme a carico dell’Erario e ordinandone il pagamento.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.