TRIB
Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/01/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7141/23 RG in data 9.10.23 avente per oggetto: separazione giudiziale tra i coniugi
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, come da procura Parte_1 C.F._1 allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Ludovico Mazzon, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla via Renato De Martino n. 16;
RICORRENTE
E
(CF: ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 9.1.25, fissata con modalità di trattazione scritta, la causa era assunta in decisione ai sensi dell'art. 473bis.28 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.10.23, , premettendo di aver contratto matrimonio Parte_1 civile in data 29.4.14 con e che dalla loro unione erano nati i figli (21.8.14) Controparte_1 Per_1
e (9.9.17), chiedeva dichiararsi la separazione dal coniuge con addebito, avendo abbandonato Per_2 il resistente nel 2023 il tetto coniugale per intraprendere una convivenza more uxorio con una delle sue amanti, concludendo per l'affido esclusivo dei minori alla madre, anche al fine di evitare la sottrazione dei minori, potendoli portare con sé in Francia, con provvedimento indifferibile ai sensi dell'art. 473bis.15 c.p.c..
Accolto con decreto inaudita altera parte il divieto di espatrio per i minori, all'esito dell'instaurazione del contraddittorio e della comparizione della sola ricorrente, con ordinanza depositata in data
24.10.23 veniva confermato il divieto di espatrio oltre a disciplinarsi il diritto di visita del padre con i minori.
Si confermava, infine, l'udienza del 31.10.24 per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
Nessuno si costituiva in giudizio per il resistente;
emessi poi i provvedimenti provvisori con ordinanza depositata in data 10.1.24, prevedendosi, tra l'altro, l'affido super esclusivo dei minori alla madre, venivano disposti accertamenti delegati alla Polizia tributaria per conoscere la situazione reddituale delle parti. Depositati tali accertamenti, all'udienza del 9.1.25, fissata con modalità di trattazione scritta, la causa era riservata al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 473bis.28 c.p.c.
Tanto premesso, va, in primo luogo, dichiarata la contumacia del resistente che regolarmente evocato in giudizio non si è costituito.
Deve, quindi, verificarsi, ai sensi dell'art. 151 c.c., la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita dalla ricorrente e dall'atteggiamento assunto dal resistente (si vedano files audio e messaggi prodotti) che lasciano escludere ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve dunque accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, dovendo esaminarsi le ulteriori domande, quali quella di addebito proposta dalla parte ricorrente.
In particolare, quest'ultima lamenta condotte violente ed aggressive a suoi danni, nonché l'abbandono del tetto coniugale, mancanza di mezzi di sostentamento. Tuttavia, è ella stessa che, nella ricostruzione dei fatti, nel primo atto introduttivo, evidenzia che il rapporto di coniugio è sempre stato travagliato, con lunghi periodi di assenza di convivenza tra le parti, tanto che ella stessa ha vissuto per lungo tempo in luogo diverso da quello del coniuge che si trovava in Francia. Nel presente giudizio non articola alcuna richiesta di prova orale ed in atti è stata acquisita la prova della pendenza di un procedimento penale, ignorandosi ad oggi l'esito del medesimo.
In considerazione di tali elementi, ritiene il tribunale che la domanda di addebito proposta sia infondata e come tale vada rigettata, non essendo stati acquisiti elementi a sostegno della tesi della ricorrente, non potendo inferirsi nel processo elementi utili per verificare la ricostruzione dei fatti.
Sul punto si ricorda che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte
(cd. addebito reciproco).
Costituisce principio pacifico in giurisprudenza che la pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. da ultimo Cass. Civ., sez. I, 17 maggio 2017, n. 12392). Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143
c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. Civ., sez. I, 10 maggio 2017, n. 11448).
Nel caso di specie, non vi è prova delle condotte ascritte dalla ricorrente, da ciò conseguendo il rigetto della domanda.
Deve quindi procedersi alla disciplina dell'affido dei minori.
Orbene, ritiene il Tribunale che, in presenza di una forte conflittualità tra le parti (la ricorrente ha prodotto in giudizio i messaggi, cui si rinvia, che evidenziano un atteggiamento arrogante del resistente, il quale ritiene di dover esercitare il suo diritto di visita a piacimento, senza neanche concordare tra le parti il rientro), dell'assenza di partecipazione alle scelte di vita dei bambini (si ignora ad oggi dove risieda e con chi), senza provvedere in modo costante al mantenimento dei figli
(tanto si desume dai messaggi prodotti in cui si rileva il mancato versamento di contributo per i figli, costringendo la ricorrente a vendere un'auto elettrica del minore per far fronte alle spese di gestione), vada confermato quanto disposto nell'ordinanza depositata in data 10.1.24 dal giudice delegato, prevedendosi l'affido esclusivo rafforzato dei minori alla madre con la quale continuano a vivere.
In proposito, va ricordato che l'affido condiviso è disposto per attuare al contempo il diritto di ogni genitore a mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 cost.) ed il diritto della prole (art. 315 bis primo comma c.c.) a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori nonché di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. D'altronde, tuttavia, l'art. 337-quater c.c. consente una deroga a tale disciplina con possibilità di affido esclusivo e che rappresenta la forma di affidamento residuale da disporre solo in via rigorosamente subordinata e qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento ad entrambi i genitori sia contrario agli interessi del minore. L'affidamento monogenitoriale deve essere adottato nell'esclusivo interesse della prole e non deve perseguire alcuna finalità punitiva o sanzionatoria nei confronti del genitore non affidatario.
Nel caso di specie, l'incapacità di una collaborazione tra i genitori, il disinteresse mostrato dal padre anche con la sua condotta processuale (è rimasto contumace), l'estrema conflittualità tra i genitori impongono l'affido super esclusivo dei figli alla madre, potendo ella assumere in via esclusiva le scelte di maggiore interesse relative ad ogni aspetto della vita dei minori (salute, istruzione, educazione, richiesta di documenti validi per l'espatrio etc…), altrimenti la macchina rappresentativa degli interessi dei minori potrebbe essere gravemente pregiudicata.
Nulla va disposto in ordine alla casa coniugale che è stata lasciata ad oggi convivendo la ricorrente ed i minori con i di lei genitori.
Quanto al diritto di visita, dandosi atto che il resistente non risiede a Giffoni Valle Piana ma ad oggi sembra vivere in Toscana e che non ha una frequentazione quotidiana con i figli, si ritiene di confermare quanto già statuito con l'ordinanza di cui sopra, sicchè il padre potrà tenere con sé i minori ogni 15 giorni nei fine settimana, prelevandoli dall'abitazione ove risiedono unitamente alla madre dalle ore 10,00 del sabato mattina con rientro alle ore 20,00 della domenica, dovendo comunicare il luogo ove pernottano. Nel periodo pasquale, il padre potrà tenere con sé i minori, salvo diverso accordo tra i genitori, la domenica di Pasqua gli anni dispari ed il lunedì di Pasquetta gli anni pari.
Inoltre, per il periodo estivo, il padre potrà tenere con sé i minori una settimana a luglio ed una ad agosto, da individuarsi previo accordo con la madre. In caso di mancato accordo, il padre terrà i minori la terza settimana di luglio e la terza di agosto di ogni anno. Nel periodo natalizio, il padre potrà tenere con sé i minori 6 giorni consecutivi che, in caso di diverso accordo tra i genitori, si individuano nei giorni del 24 al 30 dicembre negli anni dispari e dal 30 dicembre al 5 gennaio negli anni pari. Inoltre, il padre potrà chiamare i minori a giorni alterni dalle ore 19,00 alle ore 19,30, oltre ad effettuare video chiamate nei giorni dei compleanni dei minori e del loro onomastico.
Salvo diverso accordo, ciascuno dei genitori consumerà un pasto con i figli il giorno del loro compleanno ed onomastico.
Quanto al mantenimento dei figli, ai fini della sua determinazione, deve farsi applicazione dell'art. 316 bis c.c.
La norma de qua, difatti, prevede che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro. Si rende, quindi, necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché (art. 337 ter c.c.) le esigenze dei figli, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
Nel caso di specie, dall'esame degli accertamenti delegati e dalle dichiarazioni rese dalla parte ricorrente, risulta che ella ha svolto attività lavorativa negli ultimi due anni, anche se a tempo determinato e, per sua stessa ammissione, durante il rapporto matrimoniale, il tenore di vita non era particolarmente rilevante, anzi tutt'altro.
Il resistente svolge attività di piccolo imprenditore ed ha dichiarato per l'anno di imposta 2021 un reddito di € 21294,00 e per l'anno di imposta 2020 di € 17200,00. Egli è proprietario di un'auto Fiat
55 ed ha la disponibilità di due conti correnti, uno bancario l'altro postale, con una giacenza massima di € 15000,00 circa in passato.
Questa la situazione reddituale delle parti accertata ad oggi, con riferimento alle quale, stante il tenore di vita in costanza di matrimonio, le esigenze dei minori in considerazione all'età, va determinato dalla presente pronuncia la somma di € 300,00 per ciascun figlio che il resistente è tenuto a corrispondere alla ricorrente entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat.
Inoltre, ciascuno dei genitori dovrà contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie contratte nell'interesse dei minori. Nulla va disposto in ordine all'assegno unico, dovendo darsi atto che esso è soggetto alla disciplina normativa vigente e che, stante l'affido super esclusivo alla madre, è di competenza esclusiva di quest'ultima.
Va infine valutata la domanda di mantenimento per la ricorrente, in applicazione dell'art. 156, comma
2 c.c. che prevede che, ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione personale dei coniugi, il giudice può determinare la sua entità in relazione sia al reddito sia alle c.d. “circostanze”: con tale termine ci si riferisce a quegli elementi fattuali apprezzabili in termini economici non determinabili aprioristicamente, ma capaci tuttavia di influenzare il reddito di una delle parti e la cui valutazione non necessita l'accertamento nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una loro ricostruzione affidabile e verosimile (cfr. Cass. civ., sez. VI, 15 febbraio 2018, n.
3709; Cass. civ., sez. I, 12 gennaio 2017, n. 605).
Invero, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà postconiugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. civ., sez. I,
31/12/2021, n. 42146; Cass. civ., sez. I, 28/12/2021, n. 41797).
Nel caso di specie, avendo dichiarato la stessa ricorrente che ella si è fatta carico da sola della gestione della famiglia, avendo fatto mancare da sempre il resistente il sostentamento minimo, avendo la stessa piena capacità lavorativa (si è riuscita ad introdurre nel mondo del lavoro anche se con contratti a tempo determinato), vivendo presso l'abitazione dei di lei genitori, va rigettata la domanda di mantenimento dalla stessa proposta.
Quanto alle spese di lite, esse vanno integralmente compensate, considerazione che la crisi familiare
è ascrivibile in ugual misura alla condotta di entrambi i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
- dichiara la separazione personale di , nato a [...] il [...], e , Controparte_1 Parte_1 nata a [...] il [...] uniti in matrimonio in Napoli il 29.4.14;
- rigetta la domanda di addebito proposta dalla ricorrente;
- dispone l'affido super esclusivo dei minori alla madre, con collocazione presso di lei, potendo ella assumere in via esclusiva le scelte di maggiore interesse relative ad ogni aspetto della vita dei minori
(salute, istruzione, educazione, richiesta di documenti validi per l'espatrio etc…);
- dispone che il padre potrà tenere con sé i minori ogni 15 giorni nei fine settimana, prelevandoli dall'abitazione ove risiedono unitamente alla madre dalle ore 10,00 del sabato mattina con rientro alle ore 20,00 della domenica, dovendo comunicare il luogo ove pernottano. Nel periodo pasquale, il padre potrà tenere con sé i minori, salvo diverso accordo tra i genitori, la domenica di Pasqua gli anni dispari ed il lunedì di Pasquetta gli anni pari. Inoltre, per il periodo estivo, il padre potrà tenere con sé i minori una settimana a luglio ed una ad agosto, da individuarsi previo accordo con la madre. In caso di mancato accordo, il padre terrà i minori la terza settimana di luglio e la terza di agosto di ogni anno. Nel periodo natalizio, il padre potrà tenere con sé i minori 6 giorni consecutivi che, in caso di diverso accordo tra i genitori, si individuano nei giorni del 24 al 30 dicembre negli anni dispari e dal
30 dicembre al 5 gennaio negli anni pari. Inoltre, il padre potrà chiamare i minori a giorni alterni dalle ore 19,00 alle ore 19,30, oltre ad effettuare video chiamate nei giorni dei compleanni dei minori e del loro onomastico. Salvo diverso accordo, ciascuno dei genitori consumerà un pasto con i figli il giorno del loro compleanno ed onomastico;
- determina in € 300,00 l'assegno di mantenimento che il resistente è tenuta a corrispondere alla ricorrente per ciascuno dei figli, entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat dalla presente pronuncia;
- dispone che il resistente contribuisca al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
- rigetta la domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (matrimonio registrato agli atti del suddetto Comune);
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 13.1.25
Il Presidente est. dott.ssa Ilaria Bianchi