CA
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 1746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1746 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Natalia Ceccarelli - Presidente -
- dr. Antonio Criscuolo Gaito - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Torre
Annunziata, pubblicata in data 17.5.2019 e contraddistinta dal n. 1215/2019, iscritto al
n.4630/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 17 dicembre 2024 e pendente
TRA
, codice fiscale , , codice Parte_1 C.F._1 Parte_2
fiscale , , codice fiscale , in C.F._2 Parte_3 C.F._3
proprio e quali eredi di , deceduto a seguito dei fatti per i quali è causa, Persona_1
rappresentati e difesi dall'avv. Vittorio Attanasio, codice fiscale C.F._4
e avv. Pasquale Striano, codice fiscale in virtù di procura alle liti a C.F._5
margine dell'atto di citazione in appello,
-APPELLANTI-
E REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
U.C.I. – , c. f. e p. Parte_4
i. , in persona della procuratrice p.t., Avv. Laura Maria Agopyan, giusta P.IVA_1
procura per atto Notaio Avv. Maria Bufano di Milano del 2 marzo 2016, n. 408292 Rep.
- n. 29866 Racc., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Saverio Formichella, co-
dice fiscale , dall'Avv. Elisabetta Pelliccia, codice fiscale C.F._6
e dall'Avv. Francesco Rocco codice fiscale C.F._7
, per procura in calce all'ultima pagina dell'atto di costituzione in C.F._8
appello
-APPELLATO-
E
codice fiscale in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giampaolo Greco,
codice fiscale , in virtù di procura alle liti a margine dell'atto di C.F._9
costituzione in appello,
-APPELLATA-
E
Controparte_2
-APPELLATA CONTUMACE-
E
Controparte_3
-APPELLATO CONTUMACE-
E
Controparte_4
-APPELLATO CONTUMACE-
E
CP_5
-APPELLATO CONTUMACE-
Rg 4630/20 est. Sandro Figliozzi
Pagina 2 di 19 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I. , , , in proprio e quali eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Per_1
, con atto di citazione notificato il 15.10.2019 proponevano appello avverso la sen-
[...]
tenza indicata in epigrafe, non notificata, con la quale il Tribunale di Torre Annunziata,
nel giudizio n. 6847/2016 del R.G., dichiarava l'esclusiva responsabilità di , Persona_1
quale conducente del veicolo HO AZ tg. DZ 976 LG, nella causazione del sinistro del 22.4.2011 oggetto di causa, a seguito del quale il loro dante causa decedeva. Il
giudice rigettava la domanda risarcitoria proposta nei confronti di Controparte_6
, dell
[...] Controparte_3 Controparte_7
nonché nei riguardi di , e della Controparte_4 CP_5 Controparte_1
quali conducenti, proprietari ed “assicuratori” (ex contractu ed ex lege)
[...]
dei veicoli coinvolti nel sinistro. Compensava tra le parti le spese di lite.
II. , e , in proprio e nella qualità di Parte_1 Parte_2 Parte_3
eredi del loro congiunto (figlio dei primi due e fratello della terza), avevano Persona_1
convenuto innanzi al Tribunale di Torre Annunziata l' Controparte_8
unitamente ai sigg. ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 [...]
, ed alla allo scopo CP_9 CP_5 Controparte_1
di sentirli condannare in solido, previa declaratoria di responsabilità esclusiva o concor-
rente del sig. e del sig. , al risarcimento dei Controparte_3 Controparte_4
danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza della morte del loro con-
giunto a seguito dell'incidente stradale verificatosi il 22.4.2011, in Castellammare di Sta-
bia, via De Gasperi, che coinvolgeva tre veicoli.
Gli attori allegavano che il loro congiunto, alla guida dell'auto HO AZ di sua pro-
prietà, percorreva a velocità inferiore a 50 km/h la via De Gasperi in Castellammare di
Stabia quando iniziava la manovra di sorpasso dell'auto Renault EN immatricolata in Polonia, targata ZSZ16LL, di proprietà di e condotta da Controparte_2
che procedeva lentamente costeggiando il margine destro Controparte_3
Rg 4630/20 est. Sandro Figliozzi
Pagina 3 di 19 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
della carreggiata. Allegavano che il conducente di quest'ultima autovettura eseguiva,
improvvisamente, senza azionare l'indicatore di direzione, una manovra di svolta a sini-
stra per accedere al parcheggio del civico n. 309, sito sull'altro lato della strada, ove si trovava un esercizio commerciale, presso il quale parcheggiava. Controparte_10
nell'eseguire detta manovra, tagliava la strada all'HO il cui conducente, per
[...]
evitare l'impatto, frenava deviando a sinistra, invadendo la corsia opposta ove si scon-
trava frontalmente con la FO OC tg. CE022MZ, di proprietà di , CP_5
condotta da ed assicurata dalla che sopraggiun- Controparte_4 Parte_5
geva a forte velocità, in fase di sorpasso di un'autovettura Renault LI ferma alla sua destra.
Sul posto intervenivano gli agenti della Polizia Municipale che effettuavano i rilievi e redigevano il rapporto d'incidente n. 19142 del 22.4.2011. La Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Torre Annunziata disponeva una perizia al fine di accertare la sussistenza di responsabilità penali, archiviando il procedimento all'esito.
La causa dell'incidente, per gli attori, era costituita dall'improvvisa manovra di svolta a sinistra effettuata dal conducente della Renault che costringeva ad invadere Persona_1
la corsia opposta e dalla condotta di guida del conducente della FO che, in centro abitato, effettuava un sorpasso vietato ed a forte velocità.
I convenuti, di contro, opponevano l'esclusiva responsabilità del deceduto nella causa-
zione del sinistro, trovando consenso nella sentenza impugnata.
III. Il giudice del primo grado, con l'impugnata sentenza, dopo aver ricapitolato le emergenze del rapporto redatto in occasione dell'incidente, delle sommarie informazioni raccolte, della perizia redatta su incarico del P.M. dell'indagine penale, che visionava anche un filmato proveniente da una telecamera di un esercizio commerciale, conclu-
deva giudicando unico responsabile dell'accaduto per aver eseguito un'az- Persona_1
zardata manovra di sorpasso invadendo la corsia di marcia opposta e viaggiando oltre i limiti di velocità consentiti, non indossando neppure le cinture di sicurezza. Il giudice
Rg 4630/20 est. Sandro Figliozzi
Pagina 4 di 19 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
escludeva la rilevanza causale della condotta del conducente della Renault GA ed anche del conducente della FO OC, escludendo la rilevanza causale della velocità
tenuta da quest'ultimo autoveicolo.
IV. Gli attori proponevano appello allegando l'ingiustizia della sentenza di primo grado. Dopo aver affermato che la decisione impugnata violava il principio di sobrietà,
definito come azione nel “rispetto dei principi fondamentali così come scanditi dalla
Carta Costituzionale” perché il giudice, decidendo con valutazione estremamente sog-
gettiva e strumentale, avrebbe erroneamente interpretato le risultanze della CTU tecnica espletata nell'ambito del procedimento penale ed erroneamente applicato sia l'art. 2054,
secondo comma, cod. civ., che l'art. 1227 cod. civ., evidenziavano come il giudice ben potesse accogliere la domanda nonostante l'archiviazione del procedimento in sede pe-
nale ed esponevano i seguenti motivi di impugnazione, non capitolati ma agevolmente evincibili:
A) Erronea valutazione delle risultanze istruttorie per aver il giudice considerato non esistente il contributo causale nella produzione dell'evento dannoso da parte dei conducenti delle altre due autovetture. Il conducente dell'auto Renault GA EN
aveva contribuito alla dinamica del sinistro stradale trovandosi “impropriamente” nella corsia di pertinenza dell'HO AZ e quindi eseguendo una manovra che il perito no-
minato dalla Procura della Repubblica aveva ritenuto non dimostrata nella sua corret-
tezza. Il conducente dell'auto FO, invece, aveva apportato il proprio contributo causale provenendo dal senso opposto di marcia a velocità sostenuta. Per gli appellanti la di-
stribuzione delle responsabilità doveva avvenire attribuendo al deceduto il 20%, e ai conducenti degli altri due veicoli il 40% ciascuno.
Così gli appellanti concludevano: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contra-
ria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto rifor-
mare la sentenza impugnata previo 1) Accertamento e dichiarazione della concorrente
responsabilità dei protagonisti tutti del sinistro per cui è causa ex art. 41 c.p.
Rg 4630/20 est. Sandro Figliozzi
Pagina 5 di 19 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
precisamente del sig. proprietario e conducente dell'auto AZ, nonché del Persona_1
sig. , , nelle rispettive qualità di proprietario e condu- Controparte_4 CP_5
cente dell'auto FO OC (ass.ta ) nonché e CP_1 Controparte_11
nelle rispettive qualità proprietario e conducente dell'auto Sce- Controparte_12
nic di nazionalità polacca targata ZSZ16LL tutti responsabili ex art. 41 c.p. che regola il
concorso di cause nella produzione dell'evento; con ovvia percentualizzazione della re-
sponsabilità di ogni concorrente secondo del contributo apportato per il verificarsi
dell'evento e per l'effetto condannare gli stessi in solido tra loro e secondo il contributo
apportato al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali così come da tabelle
di Milano vigenti in epoca per la morte di un congiunto pari a € 231.525,00 per ciascun
erede in linea retta con detrazione della quota parte di responsabilità derivate dal con-
tributo apportato dal de cuius nella produzione dell'evento. A parte le spese funeree pari
ad €5.000,00, importo così notoriamente conosciuto. A parte il risarcimento dei danni
per il provocato turbamento pschico-emozionale per ogni comparente il quale all'improv-
viso si è visto privare della presenza di un consanguineo al quale era legato da affetto
inestimabile, Tale è stato il comportamento illogico del primo Giudice nel disattendere il
principio di SOBRIETA' Tale danno va risarcito quale danno dell'INSE che è cosa di-
versa del Danno dell Tale danno va risarcito se gli elementi posti a Parte_6
sostegno della sua risarcibilità non risultano specificatamente impugnati. Nel caso di
specie non risulta impugnata la circostanza che faceva parte del nucleo Persona_1
familiare composto da , (genitori) e (so- Parte_1 Parte_2 Parte_3
rella). Non risulta impugnata la circostanza che al momento dell'evento (verificatosi il
22.04.2011) il sig. (che era nato il [...]) aveva l'età di 29 anni, per Persona_1
cui il Danno da Turbamento Pschico-Emozionale è INESTIMABILE e va risarcito quale
Danno dall'INSE' che è cosa diversa dal Danno dell'INFUORI DI SE'. – comunque ai
fini fiscali contenuto nei limiti della fascia già indicata nella prima fase. Interessi e riva-
lutazione dal fatto fino al saldo. Vinte le spese in favore dei procuratori costituiti…..”
Rg 4630/20 est. Sandro Figliozzi
Pagina 6 di 19 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
V. l reiterava ex art. 346 c.p.c. Controparte_13
tutte le eccezioni disattese in primo grado;
eccepiva la nullità dell'atto di appello per violazione dei termini a comparire perché la notifica era perfezionata il 15.10.2019 men-
tre la prima udienza di comparizione era fissata in citazione per il giorno 30.3.2020. I
termini concessi tra la notifica e l'udienza violavano l'art. 126, comma 3, Cod. Ass. se-
condo il quale devono intercorrere almeno 180 giorni perché i termini di cui all'articolo
163-bis, primo comma e 318, secondo comma, del codice di procedura civile sono au-
mentati del doppio. Ne conseguiva la necessità di disporre la rinnovazione della notifica per gli eventuali appellati contumaci e/o provvedere alla fissazione di nuova udienza nel rispetto dei termini a comparire stabiliti ex lege. Eccepiva altresì l'inammissibilità dell'ap-
pello in quanto proposto in violazione dell'art. 342 c.p.c. per difetto dei requisiti di speci-
ficità. Allegava l'infondatezza nel merito dell'impugnazione perché la sentenza impu-
Contr gnata era del tutto corretta. L videnziava come la perizia disposta dalla Procura
della Repubblica, che pure gli appellanti asserivano essere loro favorevole, avesse escluso qualsiasi responsabilità per i conducenti degli altri veicoli, ribadendo la respon-
sabilità esclusiva del convenuto che non indossava le cinture di sicurezza, aveva intra-
preso e continuato un'azzardata manovra di sorpasso in condizioni di traffico e di spazio che non lo consentivano, procedeva a velocità molto elevata che non gli consentiva di operare le manovre di più opportune sia in relazione alla manovra di svolta operata dal conducente della Renault GA, sia alla vista della FO OC, che proveniva dalla direzione opposta.
Eccepiva in via del tutto cautelativa, il limite del massimale obbligatorio minimo di legge.
Così concludeva: “1) Rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto.
2) In ogni caso, confermare la pronuncia di rigetto della domanda attorea resa nel primo
grado di giudizio, integrandone o modificandone la motivazione.
3) Condannare la parte appellante alla rifusione delle spese e delle competenze di lite,
oltre rimborso forfetario spese generali, iva e cpa.”
Rg 4630/20 est. Sandro Figliozzi
Pagina 7 di 19 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
VI. La eccepiva l'inammissibilità dell'appello per- Controparte_1
ché non conforme al disposto dell'art. 342 c.p.c. e per l'intervenuta rinuncia alla do-
manda proposta in primo grado nei confronti di a seguito delle affer- Controparte_4
mazioni contenute nella comparsa conclusionale di primo grado degli attori che attri-
buivano la responsabilità esclusiva “al conducente dell'auto polacca Renault GA”,
in sostanza rinunciando alla pretesa azionata nei confronti dell'altro conducente. Nel
merito eccepiva l'infondatezza del gravame perché la perizia dell'ing. consulente Per_2
del P.M. nel corso delle indagini preliminari, contrariamente a quanto affermato dagli appellanti, aveva escluso chiaramente la responsabilità di altri soggetti, oltre al dece-
duto, nella causazione dell'incidente. Sottolineava come il perito avesse in particolare evidenziato come l'alta velocità tenuta dal conducente dell'HO AZ gli avesse impe-
dito l'esecuzione della manovra di rientro nella corsia di pertinenza con conseguente collisione con la FO OC, che si trovava regolarmente all'interno della propria car-
reggiata, condotta da , impossibilitato ad eseguire alcuna manovra per- Controparte_4
ché poteva rendersi conto di quanto avveniva solo dopo che la Renault LI, che lo precedeva, si accostava sulla destra subito prima l'urto. L'ing. accertava anche Per_2
che la condotta di guida del non incideva nella causazione del sinistro ed il CP_4
giudice, nella sentenza impugnata, correttamente affermava come non vi fosse riscontro della potenziale incidenza della velocità tenuta dal conducente della FO. In subordine la compagnia di assicurazione evidenziava come, a voler rintracciare la responsabilità
di altri nell'incidente, oltre quella del deceduto, il corresponsabile era da individuare nel conducente della Renault EN che, secondo quanto prospettato dagli attori, avrebbe effettuato una manovra di svolta a sinistra senza preventivamente azionare gli indicatori di direzione. La compagnia di assicurazione contestava altresì la pretesa attorea anche in punto di quantum debeatur evidenziando le carenze probatorie attoree sul punto per l'assoluta genericità della pretesa. Il danno biologico iure proprio, oltretutto, di natura psichica, era stato richiesto per la prima volta solo con la comparsa conclusionale in
Rg 4630/20 est. Sandro Figliozzi
Pagina 8 di 19 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
primo grado. Il danno iure hereditatis, infine, non era maturato per il decesso immediato di . Evidenziava comunque l'esistenza del massimale di polizza di €. Persona_1
6.000.000,00.
Concludeva per il rigetto dell'appello con condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite;
in subordine per la condanna in concorso del proprietario e del conducente
Contr della Renault EN GA in solido con l in via più gradata per il contenimento del risarcimento entro la quota di responsabilità attribuibile al e comunque nei CP_4
limiti del massimale di polizza, con esclusione di ogni solidarietà con gli altri convenuti,
accertando il grado di responsabilità ex art. 2055 c.c. e riserva di agire in regresso nei confronti dei coobbligati. Con vittoria di spese.
VI. , e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
restavano contumaci in appello - , CP_14 Controparte_2 [...]
lo erano stati anche in precedenza - e la Corte, dopo aver una prima Controparte_3
volta trattenuto la causa in decisione, la rimetteva sul ruolo per consentire agli appellanti il rinnovo della notifica dell'atto di appello ai contumaci, necessaria perché la prima no-
tifica era stata perfezionata in violazione di quanto disposto dal comma terzo dell'art. 126 del D.Lgs 109/2005, in virtù del quale i termini di cui all'art. 1663 bis, primo comma,
c.p.c. sono aumentati del doppio nelle cause di risarcimento danni promosse nei con-
fronti dell CP_7
Gli attori rinnovavano la notifica regolarmente a mani proprie nei confronti di
[...]
e e la eseguivano presso il procuratore co- Controparte_2 Controparte_3
stituito in primo grado per e . Controparte_4 CP_5
Trattenuta nuovamente la causa in decisione, a seguito dell'udienza del 05 dicembre
2023, la Corte nuovamente doveva rimetterla sul ruolo in ossequio all'indirizzo sancito dalla S.C. con la sentenza n. 2197 del 1/02/2006 delle S.U. secondo la quale nei giudizi di impugnazione le notifiche alle parti, qualora sia decorso oltre un anno dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata, devono essere effettuate alle parti
Rg 4630/20 est. Sandro Figliozzi
Pagina 9 di 19 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
personalmente. Nei confronti di e l'atto di appello, pur Controparte_4 CP_5
essendo decorso il suddetto anno, era stato notificato presso il procuratore costituito in primo grado. La Corte ordinava la nuova rinnovazione della notifica a , CP_5
litisconsorte necessario perché proprietario dell'autovettura assicurata
[...]
a'sensi del disposto dell'art. 331 c.p.c., qualificando nulla e non inesi- Parte_7
stente la notifica precedente, come statuito dalla S.C. con la sentenza n. 605/2022. Non
concedeva nuovamente il termine di cui all'art 291 c.p.c. per la notifica a Parte_8
, litisconsorte facoltativo.
[...]
VII. All'udienza del 17.12.2024, constatata la regolarità della ulteriore notifica perfe-
zionata il 25.3.2024 in danno di , la Corte nuovamente tratteneva la CP_5
causa in decisione concedendo i termini di legge per il deposito delle difese finali.
Motivi della decisione
VIII. La Corte dichiara la contumacia in appello di , Controparte_2 [...]
e , destinatari di regolare notifica e non costituitisi nel Controparte_3 CP_5
grado.
IX. Dichiara l'inammissibilità del gravame proposto nei confronti di Controparte_4
a seguito dell'inosservanza all'ordine di rinnovazione della notifica dell'atto di citazione nel termine per legge perentorio, fissato ex art. 291 c.p.c.
X. Rileva l'incongruenza, nel presente giudizio, dell'insistito richiamo, da parte degli appellanti con l'atto introduttivo del grado di giudizio, al principio di sobrietà, di natura extragiuridica, e per nulla condivide le critiche mosse al giudice estensore della sen-
tenza impugnata che per gli attori operava secondo criteri soggettivi o strumentali. La
sentenza costituisce semplice conseguenza del convincimento del giudice adeguata-
mente motivato nella parte motiva dell'atto.
XI. La Corte condivide l'assunto degli appellanti secondo il quale l'archiviazione del processo penale, a seguito della perizia disposta nel corso delle indagini preliminari,
Rg 4630/20 est. Sandro Figliozzi
Pagina 10 di 19 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
non è ostativa di un diverso esito in sede civile e ciò in quanto il decreto di impromuo-
vibilità dell'azione penale (adottato ai sensi dell'art. 408 c.p.p. e ss.), non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice civile, poi-
ché, a differenza della sentenza, la quale presuppone un processo, il provvedimento di archiviazione ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo a preclu-
sioni di alcun genere (cfr., ex multis, S.C. n. 1157/2021). A tanto la Corte aggiunge al-
tresì come, in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove “atipi-
che” (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale),
se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale ( così S.C.,
sentenza n. 2947/2023).
XII. Il richiamo al disposto dell'art. 2054 c.c., da parte degli appellanti, è in questo giudizio inconferente non esistendo necessità di dover ricorrere a presunzioni per l'at-
tribuzione delle responsabilità. Il secondo comma dell'art. 2054 c.c. può essere inter-
pretato estensivamente “al fine di graduare il concorso di colpa tra i vari corresponsa-
bili, sempre che sia stato accertato in concreto il nesso di causalità tra la guida del vei-
colo non coinvolto e lo scontro» (Cass. 3704/2012, Cass. Ord. 19197/2018, Cass. Ord.
3764/2021)“, in caso di mancata collisione tra i veicoli, la presunzione di colpa prevista in egual misura a carico dei conducenti dall'art. 2054, comma 2, c.c., avendo funzione meramente sussidiaria, opera solo quando è impossibile determinare la concreta misura delle rispettive responsabilità, sicché, ove risulti accertata l'esclusiva colpa di uno di
Rg 4630/20 est. Sandro Figliozzi
Pagina 11 di 19 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
essi, l'altro conducente è esonerato dalla presunzione, né è tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (Sentenza 20 ottobre 2016, n. 21228). L'accer-
tamento in concreto della condotta di guida è idoneo ad escludere l'operatività della pre-
sunzione legale (S.C. sentenza n. 456/05).
XIII. Il perito nominato dalla Procura della Repubblica, prof. nella Persona_3
sua relazione, a pag. 16 dell'elaborato, affermava che la Renault MA svoltava a sinistra per entrare in un esercizio commerciale mentre, da tergo, sopraggiungeva l'HO che eseguiva il sorpasso della a sinistra. La Renault quindi entrava Pt_9
nello slargo laterale (ingresso della ditta Barbella). Il tecnico non era in grado di segna-
lare se la avesse o meno azionato gli indicatori di direzione nell'eseguire la Pt_9
descritta manovra ma un testimone presente in loco ( confermava Testimone_1
che l'auto era ferma al centro della strada con la freccia di direzione inserita. La circo-
stanza, tuttavia, era smentita dagli ufficiali di P.G. come di seguito illustrato. II perito concludeva il proprio elaborato affermando che al conducente della non era Pt_9
ascrivibile alcuna infrazione, avendo eseguito la manovra di svolta a sinistra corretta-
mente. Sulla questione inerente l'azionamento degli indicatori di direzione da parte del conducente della Renault GA deve essere valutato l'intervento degli ufficiali di P.G.
che annotavano di aver visionato quanto registrato dall'impianto di video sorveglianza della ditta “Barbella” di Castello Francesco e riferivano di aver visto il sopraggiungere,
dal centro di Castellammare, di un'autovettura modello Renault, tipo GA EN, di colore blu con targa non visibile, che marciava ad andatura lenta costeggiando il mar-
gine destro della carreggiata. il conducente della Renault, percorsi alcuni metri, con ma-
novra repentina e senza azionare l'indicatore di direzione, iniziava la svolta a sinistra.
Rg 4630/20 est. Sandro Figliozzi
Pagina 12 di 19 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
Nel contempo, verbalizzavano gli agenti di P.G., sopraggiungeva, sempre dal centro di
Castellammare di Stabia, con direzione Torre Annunziata, il veicolo HO AZ di co-
lore nero il cui conducente, avendo notato chiaramente la manovra di svolta della
[...]
, per evitare l'impatto con l'autovettura sterzava sulla sua sinistra, andando Parte_10
ad impegnare l'opposto senso di marcia. Effettuata tale manovra l'HO AZ usciva dal campo visivo della telecamera.
Il conducente della Renault, quindi, non azionava l'indicatore di direzione per svoltare come constatato direttamente, con valenza probatoria privilegiata, dai pubblici ufficiali che visionavano il filmato. La Corte ne prende atto superando sul punto quanto riferito dal perito della Procura della Repubblica.
Quanto invece alla condotta del conducente della FO OC, la Corte richiama la già
esposta inammissibilità dell'appello nei confronti del conducente dell'autovettura che era stato in primo grado dichiarato non responsabile dell'accaduto. Sul punto, quindi, la sentenza di primo grado è definitiva. A ciò aggiunge come la perizia dell'ing. Per_2
attesti che l'incidente si verificava al centro della corsia di marcia di pertinenza e per-
corsa dalla FO. La perizia conferma l'inesistenza di segni di frenata, a riscontro della repentinità dell'urto e della impossibilità del conducente della FO di eseguire manovre d'emergenza. Precisa il perito che l'HO, nell'istante dello scontro, si trovava intera-
mente nella corsia ad essa preclusa, quella percorsa dalla FO che viaggiava a 54,5
Km/h ed esclude che tale velocità avesse rilevanza causale nella causazione del sini-
stro, frutto della presenza della HO nella corsia di pertinenza della FO, il cui con-
ducente aveva la possibilità di vedere l'HO all'ultimo istante, appena superata la
Renault LI che accostava sulla destra della sede stradale. non era Controparte_4
Rg 4630/20 est. Sandro Figliozzi
Pagina 13 di 19 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
quindi corresponsabile nella causazione dell'incidente al contrario del conducente della
, che aveva eseguito la manovra di svolta senza Parte_11 Controparte_3
azionare gli indicatori di direzione.
violava l'art. 154 del Cod. della Strada ed incideva causalmente Controparte_3
nella dinamica del sinistro, come confermato dal perito che relazionava segnalando come la manovra di sorpasso da parte del conducente della HO fosse già iniziata quando la iniziava quella di svolta a sinistra. iolava l'art. 154 del Cod. Pt_9 Controparte_3
della Strada che prescrive come il conducente, prima di svoltare, debba assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi. La sentenza di primo grado deve quindi essere riformata assegnando al conducente della AN un concorso di colpa nella causa-
zione del sinistro, avendo egli tenuto una partecipazione causalmente rilevante e colpevole nell'originare l'incidente in esame. La responsabilità del conducente della HO è giudicata comunque preponderante per la violazione degli articoli 140 e 141 del Cod. della Strada in conseguenza della velocità del veicolo condotto, assolutamente elevata nonostante il limite di 50 Km/h segnalato in loco. non riusciva neppure a mantenere il controllo Persona_1
dell'autovettura e percorreva ben 37 metri nella corsia di marcia riservata ai veicoli prove-
nienti dal senso opposto di marcia sino ad impattare, in fase di rallentamento, ma comunque ancora a 61 Km/h e sempre in tale corsia, contro la FO. La preponderanza causale è frutto della velocità tenuta, della incapacità di governare il veicolo ed anche, in virtù del disposto dell'art. 1227 c.c., della mancata adozione dei dispositivi di protezione, potenzialmente ido-
nei ad evitare il danno. Il 70% della colpa nella causazione dell'incidente è quindi assegnata allo stesso danneggiato ed il concorso di colpa di è del residuo Controparte_3
Rg 4630/20 est. Sandro Figliozzi
Pagina 14 di 19 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
30% del totale.
X. La riforma della sentenza impone alla Corte di procedere alla valutazione e quantifica-
zione del danno lamentato dagli attori, genitori e sorella del defunto.
I congiunti del deceduto chiedevano il riconoscimento del danno iure proprio per perdita del rapporto parentale, il ristoro del danno patrimoniale per aver sostenuto le spese funeratizie,
quello iure hereditatis. Con la conclusionale del primo grado menzionavano anche di aver subito un danno biologico.
Il danno tanatologico o catastrofale, (di cui alle pronunce Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n.
26772; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26773), è finalizzato al ristoro della sofferenza deri-
vante dal morire lucidamente e consapevolmente e necessita che vi sia una distanza tem-
porale fra il sinistro e la morte. La S.C. precisa che in caso di morte immediata o intervenuta in brevissimo tempo non sussiste diritto da trasmettere iure hereditatis, al contrario di quando decorre un tempo idoneo per la vittima per acquisire la consapevolezza della propria condizione. Il decesso del dante causa degli attori interveniva poco dopo l'incidente e questa voce di danno non può essere quindi riconosciuta.
Neppure può essere accordato il danno biologico iure proprio, non allegato sino alla com-
parsa conclusionale in primo grado e, oltretutto, non confortato da alcuna certificazione me-
dica.
Anche il danno biologico terminale, da risarcirsi a prescindere dalla condizione di lucidità del paziente, per essere riconosciuto necessita del decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'incidente ed il decesso (S.C., sentenza n. 21060/2016).
Rg 4630/20 est. Sandro Figliozzi
Pagina 15 di 19 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
Eguale sorte è riservata alle spese funeratizie che, secondo quanto disposto dalla Cassa-
zione Civile con la sentenza n. 31542/2018, costituiscono una voce di danno ineliminabile e possono essere liquidate anche in mancanza di specifica dimostrazione della precisa entità
della somma corrisposta a tale scopo, occorrendo, tuttavia, fornire al giudice i dati dai quali desumere, almeno approssimativamente, i parametri cui commisurare la valutazione, sia pure con riferimento al costo medio delle onoranze funebri della zona in questione. Nella
fattispecie in esame le spese in esame sono solo menzionate nelle conclusioni, senza al-
cuna previa allegazione o documentazione, in primo o in secondo grado, neppure in merito a chi, dei congiunti del de cuius, le avesse effettivamente sostenute. Gli attori si limitavano ad affermare che l'importo era di €. 5.000,00 come “notoriamente conosciuto” ma, in man-
canza dell'indicazione del titolare del presunto credito, nulla può essere riconosciuto.
Va invece riconosciuto il danno da perdita del rapporto parentale da liquidare secondo le note tabelle meneghine, edizione 2024, che attribuiscono il valore di €. 3.911,00 del singolo punto per i genitori ed il valore di €. 1.698,00 per la sorella. I valori indicati sono da moltipli-
care per il numero di punti attribuiti secondo un articolato sistema che considera l'età della vittima primaria, in questo caso di anni 32, quella della vittima secondaria, la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario, la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto. In questo giudizio a disposizione del giudice c'è solo il dato costituito dalla relazione di parentela tra la vittima primaria e quelle secondarie, oltre all'età anagrafica degli attori all'epoca dell'incidente. Il padre della vittima aveva 57 anni, la madre 54, la sorella 28. Ad entrambi i genitori devono quindi essere rico-
nosciuti 22 punti per l'età della vittima primaria, 18 punti per l'età di quella secondaria, 12
punti per la sussistenza di altri due congiunti del nucleo familiare primario, per un totale di
52 punti ciascuno corrispondenti, all'attualità, all'importo di €.203.372,00 di spettanza per
Rg 4630/20 est. Sandro Figliozzi
Pagina 16 di 19 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
ogni genitore Per la sorella, con i medesimi parametri e secondo le stesse tabelle, i punti sono 16 + 18 + 12, 48 in totale e quindi €. 81.504,00 per il danno patito. Il 70% da detrarre,
corrispondente alla quota di responsabilità attribuita nella causazione dell'incidente al dante causa degli attori, è pari ad €. 142.360,40 per i genitori ed €. 57.052,80 per la sorella. La
differenza tra il totale e le quote del 70%, pari al 30% del totale, da porre a carico in solido
Cont del conducente, del proprietario della Renault GA e dell è di €. 61.011,60 per cia-
scun genitore e di €. 24.451,20 per la sorella oltre, per tutti, gli interessi al tasso legale sulle somme devalutate e via via rivalutate sino alla sentenza.
Cont Anche l destinatario della condanna nonostante la domanda formulata nelle conclu-
sioni dagli appellanti non la menzioni esplicitamente perché la Corte la pretesa azionata è
evinta chiaramente ed inequivocabilmente dal tenore complessivo dell'atto e dall'individua-
zione del bene della vita oggetto del contenzioso, consistente nel risarcimento dei danni chiesti nei confronti dei conducenti, dei proprietari delle auto coinvolte e delle rispettive com-
pagnie di assicurazioni.
XIV. La riforma della sentenza impugnata impone un nuovo governo delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio. Esclusa ogni statuizione per il contumace, per la posizione della la Corte condivide la declaratoria del giudice del Controparte_15
primo grado che compensava le spese con gli attori per la complessità del sinistro oggetto della lite. la valutazione è fatta propria dalla Corte anche per l'appello, in considerazione della particolarità della vicenda.
Le spese legali degli attori sono liquidate con compensazione del 50% in considerazione della preponderante responsabilità nella causazione dell'incidente di . Sono Persona_1
quantificate con riferimento allo scaglione di valore più alto corrispondente alla somma
Rg 4630/20 est. Sandro Figliozzi
Pagina 17 di 19 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
effettivamente riconosciuta, con liquidazione di un importo pari ai minimi tariffari, in conside-
razione della natura delle questioni poste e l'aumento del 30% per ciascuna parte difesa in più rispetto la prima.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 Parte_2
e , avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata Parte_3
in data 17.5.2019 e contraddistinta dal n. 1215/2019, in parziale accoglimento del gra-
vame e riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
A) Dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto nei confronti di;
Controparte_4
B) Rigetta l'appello proposto nei confronti di e CP_5 Controparte_16
[...]
C) Compensa le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio tra gli attori e
[...]
Controparte_15
D) Dichiara la corresponsabilità di ella causazione dell'evento, Controparte_17
con un'incidenza causale del 30% sul totale, e lo condanna, in solido con
[...]
e l al pagamento della Controparte_2 Controparte_18
somma di €. 61.011,60 ciascuno in favore di e di , e Parte_1 Parte_2
di €. 24.451,20 in favore di , oltre agli interessi al tasso legale sulle somme Parte_3
devalutate al 22.4.2011 e via via rivalutate all'attualità e gli interessi al tasso legale dalla sentenza sino all'effettivo pagamento.
E) Condanna in solido con e Controparte_3 Controparte_2
l al pagamento del 50% delle spese Controparte_18
di lite in favore degli attori, distratte in favore degli avv.ti Attanasio Vittorio e Striano
Pasquale, dichiaratisi antistatari, che liquida, per il primo grado, considerato l'aumento del 60% (30% + 30%) per il patrocinio di più parti e la suddetta parziale compensazione,
Rg 4630/20 est. Sandro Figliozzi
Pagina 18 di 19 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
in €. 5.728,00 per compensi ed €. 600,00 per esborsi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge e, per l'appello, in €. 5.728,00 per compensi ed €. 800,00 per esborsi,
oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 03.4.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi Dr.ssa Natalia Ceccarelli
Rg 4630/20 est. Sandro Figliozzi
Pagina 19 di 19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Natalia Ceccarelli - Presidente -
- dr. Antonio Criscuolo Gaito - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Torre
Annunziata, pubblicata in data 17.5.2019 e contraddistinta dal n. 1215/2019, iscritto al
n.4630/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 17 dicembre 2024 e pendente
TRA
, codice fiscale , , codice Parte_1 C.F._1 Parte_2
fiscale , , codice fiscale , in C.F._2 Parte_3 C.F._3
proprio e quali eredi di , deceduto a seguito dei fatti per i quali è causa, Persona_1
rappresentati e difesi dall'avv. Vittorio Attanasio, codice fiscale C.F._4
e avv. Pasquale Striano, codice fiscale in virtù di procura alle liti a C.F._5
margine dell'atto di citazione in appello,
-APPELLANTI-
E REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
U.C.I. – , c. f. e p. Parte_4
i. , in persona della procuratrice p.t., Avv. Laura Maria Agopyan, giusta P.IVA_1
procura per atto Notaio Avv. Maria Bufano di Milano del 2 marzo 2016, n. 408292 Rep.
- n. 29866 Racc., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Saverio Formichella, co-
dice fiscale , dall'Avv. Elisabetta Pelliccia, codice fiscale C.F._6
e dall'Avv. Francesco Rocco codice fiscale C.F._7
, per procura in calce all'ultima pagina dell'atto di costituzione in C.F._8
appello
-APPELLATO-
E
codice fiscale in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giampaolo Greco,
codice fiscale , in virtù di procura alle liti a margine dell'atto di C.F._9
costituzione in appello,
-APPELLATA-
E
Controparte_2
-APPELLATA CONTUMACE-
E
Controparte_3
-APPELLATO CONTUMACE-
E
Controparte_4
-APPELLATO CONTUMACE-
E
CP_5
-APPELLATO CONTUMACE-
Rg 4630/20 est. Sandro Figliozzi
Pagina 2 di 19 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I. , , , in proprio e quali eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Per_1
, con atto di citazione notificato il 15.10.2019 proponevano appello avverso la sen-
[...]
tenza indicata in epigrafe, non notificata, con la quale il Tribunale di Torre Annunziata,
nel giudizio n. 6847/2016 del R.G., dichiarava l'esclusiva responsabilità di , Persona_1
quale conducente del veicolo HO AZ tg. DZ 976 LG, nella causazione del sinistro del 22.4.2011 oggetto di causa, a seguito del quale il loro dante causa decedeva. Il
giudice rigettava la domanda risarcitoria proposta nei confronti di Controparte_6
, dell
[...] Controparte_3 Controparte_7
nonché nei riguardi di , e della Controparte_4 CP_5 Controparte_1
quali conducenti, proprietari ed “assicuratori” (ex contractu ed ex lege)
[...]
dei veicoli coinvolti nel sinistro. Compensava tra le parti le spese di lite.
II. , e , in proprio e nella qualità di Parte_1 Parte_2 Parte_3
eredi del loro congiunto (figlio dei primi due e fratello della terza), avevano Persona_1
convenuto innanzi al Tribunale di Torre Annunziata l' Controparte_8
unitamente ai sigg. ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 [...]
, ed alla allo scopo CP_9 CP_5 Controparte_1
di sentirli condannare in solido, previa declaratoria di responsabilità esclusiva o concor-
rente del sig. e del sig. , al risarcimento dei Controparte_3 Controparte_4
danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza della morte del loro con-
giunto a seguito dell'incidente stradale verificatosi il 22.4.2011, in Castellammare di Sta-
bia, via De Gasperi, che coinvolgeva tre veicoli.
Gli attori allegavano che il loro congiunto, alla guida dell'auto HO AZ di sua pro-
prietà, percorreva a velocità inferiore a 50 km/h la via De Gasperi in Castellammare di
Stabia quando iniziava la manovra di sorpasso dell'auto Renault EN immatricolata in Polonia, targata ZSZ16LL, di proprietà di e condotta da Controparte_2
che procedeva lentamente costeggiando il margine destro Controparte_3
Rg 4630/20 est. Sandro Figliozzi
Pagina 3 di 19 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
della carreggiata. Allegavano che il conducente di quest'ultima autovettura eseguiva,
improvvisamente, senza azionare l'indicatore di direzione, una manovra di svolta a sini-
stra per accedere al parcheggio del civico n. 309, sito sull'altro lato della strada, ove si trovava un esercizio commerciale, presso il quale parcheggiava. Controparte_10
nell'eseguire detta manovra, tagliava la strada all'HO il cui conducente, per
[...]
evitare l'impatto, frenava deviando a sinistra, invadendo la corsia opposta ove si scon-
trava frontalmente con la FO OC tg. CE022MZ, di proprietà di , CP_5
condotta da ed assicurata dalla che sopraggiun- Controparte_4 Parte_5
geva a forte velocità, in fase di sorpasso di un'autovettura Renault LI ferma alla sua destra.
Sul posto intervenivano gli agenti della Polizia Municipale che effettuavano i rilievi e redigevano il rapporto d'incidente n. 19142 del 22.4.2011. La Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Torre Annunziata disponeva una perizia al fine di accertare la sussistenza di responsabilità penali, archiviando il procedimento all'esito.
La causa dell'incidente, per gli attori, era costituita dall'improvvisa manovra di svolta a sinistra effettuata dal conducente della Renault che costringeva ad invadere Persona_1
la corsia opposta e dalla condotta di guida del conducente della FO che, in centro abitato, effettuava un sorpasso vietato ed a forte velocità.
I convenuti, di contro, opponevano l'esclusiva responsabilità del deceduto nella causa-
zione del sinistro, trovando consenso nella sentenza impugnata.
III. Il giudice del primo grado, con l'impugnata sentenza, dopo aver ricapitolato le emergenze del rapporto redatto in occasione dell'incidente, delle sommarie informazioni raccolte, della perizia redatta su incarico del P.M. dell'indagine penale, che visionava anche un filmato proveniente da una telecamera di un esercizio commerciale, conclu-
deva giudicando unico responsabile dell'accaduto per aver eseguito un'az- Persona_1
zardata manovra di sorpasso invadendo la corsia di marcia opposta e viaggiando oltre i limiti di velocità consentiti, non indossando neppure le cinture di sicurezza. Il giudice
Rg 4630/20 est. Sandro Figliozzi
Pagina 4 di 19 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
escludeva la rilevanza causale della condotta del conducente della Renault GA ed anche del conducente della FO OC, escludendo la rilevanza causale della velocità
tenuta da quest'ultimo autoveicolo.
IV. Gli attori proponevano appello allegando l'ingiustizia della sentenza di primo grado. Dopo aver affermato che la decisione impugnata violava il principio di sobrietà,
definito come azione nel “rispetto dei principi fondamentali così come scanditi dalla
Carta Costituzionale” perché il giudice, decidendo con valutazione estremamente sog-
gettiva e strumentale, avrebbe erroneamente interpretato le risultanze della CTU tecnica espletata nell'ambito del procedimento penale ed erroneamente applicato sia l'art. 2054,
secondo comma, cod. civ., che l'art. 1227 cod. civ., evidenziavano come il giudice ben potesse accogliere la domanda nonostante l'archiviazione del procedimento in sede pe-
nale ed esponevano i seguenti motivi di impugnazione, non capitolati ma agevolmente evincibili:
A) Erronea valutazione delle risultanze istruttorie per aver il giudice considerato non esistente il contributo causale nella produzione dell'evento dannoso da parte dei conducenti delle altre due autovetture. Il conducente dell'auto Renault GA EN
aveva contribuito alla dinamica del sinistro stradale trovandosi “impropriamente” nella corsia di pertinenza dell'HO AZ e quindi eseguendo una manovra che il perito no-
minato dalla Procura della Repubblica aveva ritenuto non dimostrata nella sua corret-
tezza. Il conducente dell'auto FO, invece, aveva apportato il proprio contributo causale provenendo dal senso opposto di marcia a velocità sostenuta. Per gli appellanti la di-
stribuzione delle responsabilità doveva avvenire attribuendo al deceduto il 20%, e ai conducenti degli altri due veicoli il 40% ciascuno.
Così gli appellanti concludevano: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contra-
ria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto rifor-
mare la sentenza impugnata previo 1) Accertamento e dichiarazione della concorrente
responsabilità dei protagonisti tutti del sinistro per cui è causa ex art. 41 c.p.
Rg 4630/20 est. Sandro Figliozzi
Pagina 5 di 19 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
precisamente del sig. proprietario e conducente dell'auto AZ, nonché del Persona_1
sig. , , nelle rispettive qualità di proprietario e condu- Controparte_4 CP_5
cente dell'auto FO OC (ass.ta ) nonché e CP_1 Controparte_11
nelle rispettive qualità proprietario e conducente dell'auto Sce- Controparte_12
nic di nazionalità polacca targata ZSZ16LL tutti responsabili ex art. 41 c.p. che regola il
concorso di cause nella produzione dell'evento; con ovvia percentualizzazione della re-
sponsabilità di ogni concorrente secondo del contributo apportato per il verificarsi
dell'evento e per l'effetto condannare gli stessi in solido tra loro e secondo il contributo
apportato al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali così come da tabelle
di Milano vigenti in epoca per la morte di un congiunto pari a € 231.525,00 per ciascun
erede in linea retta con detrazione della quota parte di responsabilità derivate dal con-
tributo apportato dal de cuius nella produzione dell'evento. A parte le spese funeree pari
ad €5.000,00, importo così notoriamente conosciuto. A parte il risarcimento dei danni
per il provocato turbamento pschico-emozionale per ogni comparente il quale all'improv-
viso si è visto privare della presenza di un consanguineo al quale era legato da affetto
inestimabile, Tale è stato il comportamento illogico del primo Giudice nel disattendere il
principio di SOBRIETA' Tale danno va risarcito quale danno dell'INSE che è cosa di-
versa del Danno dell Tale danno va risarcito se gli elementi posti a Parte_6
sostegno della sua risarcibilità non risultano specificatamente impugnati. Nel caso di
specie non risulta impugnata la circostanza che faceva parte del nucleo Persona_1
familiare composto da , (genitori) e (so- Parte_1 Parte_2 Parte_3
rella). Non risulta impugnata la circostanza che al momento dell'evento (verificatosi il
22.04.2011) il sig. (che era nato il [...]) aveva l'età di 29 anni, per Persona_1
cui il Danno da Turbamento Pschico-Emozionale è INESTIMABILE e va risarcito quale
Danno dall'INSE' che è cosa diversa dal Danno dell'INFUORI DI SE'. – comunque ai
fini fiscali contenuto nei limiti della fascia già indicata nella prima fase. Interessi e riva-
lutazione dal fatto fino al saldo. Vinte le spese in favore dei procuratori costituiti…..”
Rg 4630/20 est. Sandro Figliozzi
Pagina 6 di 19 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
V. l reiterava ex art. 346 c.p.c. Controparte_13
tutte le eccezioni disattese in primo grado;
eccepiva la nullità dell'atto di appello per violazione dei termini a comparire perché la notifica era perfezionata il 15.10.2019 men-
tre la prima udienza di comparizione era fissata in citazione per il giorno 30.3.2020. I
termini concessi tra la notifica e l'udienza violavano l'art. 126, comma 3, Cod. Ass. se-
condo il quale devono intercorrere almeno 180 giorni perché i termini di cui all'articolo
163-bis, primo comma e 318, secondo comma, del codice di procedura civile sono au-
mentati del doppio. Ne conseguiva la necessità di disporre la rinnovazione della notifica per gli eventuali appellati contumaci e/o provvedere alla fissazione di nuova udienza nel rispetto dei termini a comparire stabiliti ex lege. Eccepiva altresì l'inammissibilità dell'ap-
pello in quanto proposto in violazione dell'art. 342 c.p.c. per difetto dei requisiti di speci-
ficità. Allegava l'infondatezza nel merito dell'impugnazione perché la sentenza impu-
Contr gnata era del tutto corretta. L videnziava come la perizia disposta dalla Procura
della Repubblica, che pure gli appellanti asserivano essere loro favorevole, avesse escluso qualsiasi responsabilità per i conducenti degli altri veicoli, ribadendo la respon-
sabilità esclusiva del convenuto che non indossava le cinture di sicurezza, aveva intra-
preso e continuato un'azzardata manovra di sorpasso in condizioni di traffico e di spazio che non lo consentivano, procedeva a velocità molto elevata che non gli consentiva di operare le manovre di più opportune sia in relazione alla manovra di svolta operata dal conducente della Renault GA, sia alla vista della FO OC, che proveniva dalla direzione opposta.
Eccepiva in via del tutto cautelativa, il limite del massimale obbligatorio minimo di legge.
Così concludeva: “1) Rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto.
2) In ogni caso, confermare la pronuncia di rigetto della domanda attorea resa nel primo
grado di giudizio, integrandone o modificandone la motivazione.
3) Condannare la parte appellante alla rifusione delle spese e delle competenze di lite,
oltre rimborso forfetario spese generali, iva e cpa.”
Rg 4630/20 est. Sandro Figliozzi
Pagina 7 di 19 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
VI. La eccepiva l'inammissibilità dell'appello per- Controparte_1
ché non conforme al disposto dell'art. 342 c.p.c. e per l'intervenuta rinuncia alla do-
manda proposta in primo grado nei confronti di a seguito delle affer- Controparte_4
mazioni contenute nella comparsa conclusionale di primo grado degli attori che attri-
buivano la responsabilità esclusiva “al conducente dell'auto polacca Renault GA”,
in sostanza rinunciando alla pretesa azionata nei confronti dell'altro conducente. Nel
merito eccepiva l'infondatezza del gravame perché la perizia dell'ing. consulente Per_2
del P.M. nel corso delle indagini preliminari, contrariamente a quanto affermato dagli appellanti, aveva escluso chiaramente la responsabilità di altri soggetti, oltre al dece-
duto, nella causazione dell'incidente. Sottolineava come il perito avesse in particolare evidenziato come l'alta velocità tenuta dal conducente dell'HO AZ gli avesse impe-
dito l'esecuzione della manovra di rientro nella corsia di pertinenza con conseguente collisione con la FO OC, che si trovava regolarmente all'interno della propria car-
reggiata, condotta da , impossibilitato ad eseguire alcuna manovra per- Controparte_4
ché poteva rendersi conto di quanto avveniva solo dopo che la Renault LI, che lo precedeva, si accostava sulla destra subito prima l'urto. L'ing. accertava anche Per_2
che la condotta di guida del non incideva nella causazione del sinistro ed il CP_4
giudice, nella sentenza impugnata, correttamente affermava come non vi fosse riscontro della potenziale incidenza della velocità tenuta dal conducente della FO. In subordine la compagnia di assicurazione evidenziava come, a voler rintracciare la responsabilità
di altri nell'incidente, oltre quella del deceduto, il corresponsabile era da individuare nel conducente della Renault EN che, secondo quanto prospettato dagli attori, avrebbe effettuato una manovra di svolta a sinistra senza preventivamente azionare gli indicatori di direzione. La compagnia di assicurazione contestava altresì la pretesa attorea anche in punto di quantum debeatur evidenziando le carenze probatorie attoree sul punto per l'assoluta genericità della pretesa. Il danno biologico iure proprio, oltretutto, di natura psichica, era stato richiesto per la prima volta solo con la comparsa conclusionale in
Rg 4630/20 est. Sandro Figliozzi
Pagina 8 di 19 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
primo grado. Il danno iure hereditatis, infine, non era maturato per il decesso immediato di . Evidenziava comunque l'esistenza del massimale di polizza di €. Persona_1
6.000.000,00.
Concludeva per il rigetto dell'appello con condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite;
in subordine per la condanna in concorso del proprietario e del conducente
Contr della Renault EN GA in solido con l in via più gradata per il contenimento del risarcimento entro la quota di responsabilità attribuibile al e comunque nei CP_4
limiti del massimale di polizza, con esclusione di ogni solidarietà con gli altri convenuti,
accertando il grado di responsabilità ex art. 2055 c.c. e riserva di agire in regresso nei confronti dei coobbligati. Con vittoria di spese.
VI. , e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
restavano contumaci in appello - , CP_14 Controparte_2 [...]
lo erano stati anche in precedenza - e la Corte, dopo aver una prima Controparte_3
volta trattenuto la causa in decisione, la rimetteva sul ruolo per consentire agli appellanti il rinnovo della notifica dell'atto di appello ai contumaci, necessaria perché la prima no-
tifica era stata perfezionata in violazione di quanto disposto dal comma terzo dell'art. 126 del D.Lgs 109/2005, in virtù del quale i termini di cui all'art. 1663 bis, primo comma,
c.p.c. sono aumentati del doppio nelle cause di risarcimento danni promosse nei con-
fronti dell CP_7
Gli attori rinnovavano la notifica regolarmente a mani proprie nei confronti di
[...]
e e la eseguivano presso il procuratore co- Controparte_2 Controparte_3
stituito in primo grado per e . Controparte_4 CP_5
Trattenuta nuovamente la causa in decisione, a seguito dell'udienza del 05 dicembre
2023, la Corte nuovamente doveva rimetterla sul ruolo in ossequio all'indirizzo sancito dalla S.C. con la sentenza n. 2197 del 1/02/2006 delle S.U. secondo la quale nei giudizi di impugnazione le notifiche alle parti, qualora sia decorso oltre un anno dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata, devono essere effettuate alle parti
Rg 4630/20 est. Sandro Figliozzi
Pagina 9 di 19 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
personalmente. Nei confronti di e l'atto di appello, pur Controparte_4 CP_5
essendo decorso il suddetto anno, era stato notificato presso il procuratore costituito in primo grado. La Corte ordinava la nuova rinnovazione della notifica a , CP_5
litisconsorte necessario perché proprietario dell'autovettura assicurata
[...]
a'sensi del disposto dell'art. 331 c.p.c., qualificando nulla e non inesi- Parte_7
stente la notifica precedente, come statuito dalla S.C. con la sentenza n. 605/2022. Non
concedeva nuovamente il termine di cui all'art 291 c.p.c. per la notifica a Parte_8
, litisconsorte facoltativo.
[...]
VII. All'udienza del 17.12.2024, constatata la regolarità della ulteriore notifica perfe-
zionata il 25.3.2024 in danno di , la Corte nuovamente tratteneva la CP_5
causa in decisione concedendo i termini di legge per il deposito delle difese finali.
Motivi della decisione
VIII. La Corte dichiara la contumacia in appello di , Controparte_2 [...]
e , destinatari di regolare notifica e non costituitisi nel Controparte_3 CP_5
grado.
IX. Dichiara l'inammissibilità del gravame proposto nei confronti di Controparte_4
a seguito dell'inosservanza all'ordine di rinnovazione della notifica dell'atto di citazione nel termine per legge perentorio, fissato ex art. 291 c.p.c.
X. Rileva l'incongruenza, nel presente giudizio, dell'insistito richiamo, da parte degli appellanti con l'atto introduttivo del grado di giudizio, al principio di sobrietà, di natura extragiuridica, e per nulla condivide le critiche mosse al giudice estensore della sen-
tenza impugnata che per gli attori operava secondo criteri soggettivi o strumentali. La
sentenza costituisce semplice conseguenza del convincimento del giudice adeguata-
mente motivato nella parte motiva dell'atto.
XI. La Corte condivide l'assunto degli appellanti secondo il quale l'archiviazione del processo penale, a seguito della perizia disposta nel corso delle indagini preliminari,
Rg 4630/20 est. Sandro Figliozzi
Pagina 10 di 19 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
non è ostativa di un diverso esito in sede civile e ciò in quanto il decreto di impromuo-
vibilità dell'azione penale (adottato ai sensi dell'art. 408 c.p.p. e ss.), non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice civile, poi-
ché, a differenza della sentenza, la quale presuppone un processo, il provvedimento di archiviazione ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo a preclu-
sioni di alcun genere (cfr., ex multis, S.C. n. 1157/2021). A tanto la Corte aggiunge al-
tresì come, in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove “atipi-
che” (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale),
se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale ( così S.C.,
sentenza n. 2947/2023).
XII. Il richiamo al disposto dell'art. 2054 c.c., da parte degli appellanti, è in questo giudizio inconferente non esistendo necessità di dover ricorrere a presunzioni per l'at-
tribuzione delle responsabilità. Il secondo comma dell'art. 2054 c.c. può essere inter-
pretato estensivamente “al fine di graduare il concorso di colpa tra i vari corresponsa-
bili, sempre che sia stato accertato in concreto il nesso di causalità tra la guida del vei-
colo non coinvolto e lo scontro» (Cass. 3704/2012, Cass. Ord. 19197/2018, Cass. Ord.
3764/2021)“, in caso di mancata collisione tra i veicoli, la presunzione di colpa prevista in egual misura a carico dei conducenti dall'art. 2054, comma 2, c.c., avendo funzione meramente sussidiaria, opera solo quando è impossibile determinare la concreta misura delle rispettive responsabilità, sicché, ove risulti accertata l'esclusiva colpa di uno di
Rg 4630/20 est. Sandro Figliozzi
Pagina 11 di 19 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
essi, l'altro conducente è esonerato dalla presunzione, né è tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (Sentenza 20 ottobre 2016, n. 21228). L'accer-
tamento in concreto della condotta di guida è idoneo ad escludere l'operatività della pre-
sunzione legale (S.C. sentenza n. 456/05).
XIII. Il perito nominato dalla Procura della Repubblica, prof. nella Persona_3
sua relazione, a pag. 16 dell'elaborato, affermava che la Renault MA svoltava a sinistra per entrare in un esercizio commerciale mentre, da tergo, sopraggiungeva l'HO che eseguiva il sorpasso della a sinistra. La Renault quindi entrava Pt_9
nello slargo laterale (ingresso della ditta Barbella). Il tecnico non era in grado di segna-
lare se la avesse o meno azionato gli indicatori di direzione nell'eseguire la Pt_9
descritta manovra ma un testimone presente in loco ( confermava Testimone_1
che l'auto era ferma al centro della strada con la freccia di direzione inserita. La circo-
stanza, tuttavia, era smentita dagli ufficiali di P.G. come di seguito illustrato. II perito concludeva il proprio elaborato affermando che al conducente della non era Pt_9
ascrivibile alcuna infrazione, avendo eseguito la manovra di svolta a sinistra corretta-
mente. Sulla questione inerente l'azionamento degli indicatori di direzione da parte del conducente della Renault GA deve essere valutato l'intervento degli ufficiali di P.G.
che annotavano di aver visionato quanto registrato dall'impianto di video sorveglianza della ditta “Barbella” di Castello Francesco e riferivano di aver visto il sopraggiungere,
dal centro di Castellammare, di un'autovettura modello Renault, tipo GA EN, di colore blu con targa non visibile, che marciava ad andatura lenta costeggiando il mar-
gine destro della carreggiata. il conducente della Renault, percorsi alcuni metri, con ma-
novra repentina e senza azionare l'indicatore di direzione, iniziava la svolta a sinistra.
Rg 4630/20 est. Sandro Figliozzi
Pagina 12 di 19 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
Nel contempo, verbalizzavano gli agenti di P.G., sopraggiungeva, sempre dal centro di
Castellammare di Stabia, con direzione Torre Annunziata, il veicolo HO AZ di co-
lore nero il cui conducente, avendo notato chiaramente la manovra di svolta della
[...]
, per evitare l'impatto con l'autovettura sterzava sulla sua sinistra, andando Parte_10
ad impegnare l'opposto senso di marcia. Effettuata tale manovra l'HO AZ usciva dal campo visivo della telecamera.
Il conducente della Renault, quindi, non azionava l'indicatore di direzione per svoltare come constatato direttamente, con valenza probatoria privilegiata, dai pubblici ufficiali che visionavano il filmato. La Corte ne prende atto superando sul punto quanto riferito dal perito della Procura della Repubblica.
Quanto invece alla condotta del conducente della FO OC, la Corte richiama la già
esposta inammissibilità dell'appello nei confronti del conducente dell'autovettura che era stato in primo grado dichiarato non responsabile dell'accaduto. Sul punto, quindi, la sentenza di primo grado è definitiva. A ciò aggiunge come la perizia dell'ing. Per_2
attesti che l'incidente si verificava al centro della corsia di marcia di pertinenza e per-
corsa dalla FO. La perizia conferma l'inesistenza di segni di frenata, a riscontro della repentinità dell'urto e della impossibilità del conducente della FO di eseguire manovre d'emergenza. Precisa il perito che l'HO, nell'istante dello scontro, si trovava intera-
mente nella corsia ad essa preclusa, quella percorsa dalla FO che viaggiava a 54,5
Km/h ed esclude che tale velocità avesse rilevanza causale nella causazione del sini-
stro, frutto della presenza della HO nella corsia di pertinenza della FO, il cui con-
ducente aveva la possibilità di vedere l'HO all'ultimo istante, appena superata la
Renault LI che accostava sulla destra della sede stradale. non era Controparte_4
Rg 4630/20 est. Sandro Figliozzi
Pagina 13 di 19 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
quindi corresponsabile nella causazione dell'incidente al contrario del conducente della
, che aveva eseguito la manovra di svolta senza Parte_11 Controparte_3
azionare gli indicatori di direzione.
violava l'art. 154 del Cod. della Strada ed incideva causalmente Controparte_3
nella dinamica del sinistro, come confermato dal perito che relazionava segnalando come la manovra di sorpasso da parte del conducente della HO fosse già iniziata quando la iniziava quella di svolta a sinistra. iolava l'art. 154 del Cod. Pt_9 Controparte_3
della Strada che prescrive come il conducente, prima di svoltare, debba assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi. La sentenza di primo grado deve quindi essere riformata assegnando al conducente della AN un concorso di colpa nella causa-
zione del sinistro, avendo egli tenuto una partecipazione causalmente rilevante e colpevole nell'originare l'incidente in esame. La responsabilità del conducente della HO è giudicata comunque preponderante per la violazione degli articoli 140 e 141 del Cod. della Strada in conseguenza della velocità del veicolo condotto, assolutamente elevata nonostante il limite di 50 Km/h segnalato in loco. non riusciva neppure a mantenere il controllo Persona_1
dell'autovettura e percorreva ben 37 metri nella corsia di marcia riservata ai veicoli prove-
nienti dal senso opposto di marcia sino ad impattare, in fase di rallentamento, ma comunque ancora a 61 Km/h e sempre in tale corsia, contro la FO. La preponderanza causale è frutto della velocità tenuta, della incapacità di governare il veicolo ed anche, in virtù del disposto dell'art. 1227 c.c., della mancata adozione dei dispositivi di protezione, potenzialmente ido-
nei ad evitare il danno. Il 70% della colpa nella causazione dell'incidente è quindi assegnata allo stesso danneggiato ed il concorso di colpa di è del residuo Controparte_3
Rg 4630/20 est. Sandro Figliozzi
Pagina 14 di 19 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
30% del totale.
X. La riforma della sentenza impone alla Corte di procedere alla valutazione e quantifica-
zione del danno lamentato dagli attori, genitori e sorella del defunto.
I congiunti del deceduto chiedevano il riconoscimento del danno iure proprio per perdita del rapporto parentale, il ristoro del danno patrimoniale per aver sostenuto le spese funeratizie,
quello iure hereditatis. Con la conclusionale del primo grado menzionavano anche di aver subito un danno biologico.
Il danno tanatologico o catastrofale, (di cui alle pronunce Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n.
26772; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26773), è finalizzato al ristoro della sofferenza deri-
vante dal morire lucidamente e consapevolmente e necessita che vi sia una distanza tem-
porale fra il sinistro e la morte. La S.C. precisa che in caso di morte immediata o intervenuta in brevissimo tempo non sussiste diritto da trasmettere iure hereditatis, al contrario di quando decorre un tempo idoneo per la vittima per acquisire la consapevolezza della propria condizione. Il decesso del dante causa degli attori interveniva poco dopo l'incidente e questa voce di danno non può essere quindi riconosciuta.
Neppure può essere accordato il danno biologico iure proprio, non allegato sino alla com-
parsa conclusionale in primo grado e, oltretutto, non confortato da alcuna certificazione me-
dica.
Anche il danno biologico terminale, da risarcirsi a prescindere dalla condizione di lucidità del paziente, per essere riconosciuto necessita del decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'incidente ed il decesso (S.C., sentenza n. 21060/2016).
Rg 4630/20 est. Sandro Figliozzi
Pagina 15 di 19 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
Eguale sorte è riservata alle spese funeratizie che, secondo quanto disposto dalla Cassa-
zione Civile con la sentenza n. 31542/2018, costituiscono una voce di danno ineliminabile e possono essere liquidate anche in mancanza di specifica dimostrazione della precisa entità
della somma corrisposta a tale scopo, occorrendo, tuttavia, fornire al giudice i dati dai quali desumere, almeno approssimativamente, i parametri cui commisurare la valutazione, sia pure con riferimento al costo medio delle onoranze funebri della zona in questione. Nella
fattispecie in esame le spese in esame sono solo menzionate nelle conclusioni, senza al-
cuna previa allegazione o documentazione, in primo o in secondo grado, neppure in merito a chi, dei congiunti del de cuius, le avesse effettivamente sostenute. Gli attori si limitavano ad affermare che l'importo era di €. 5.000,00 come “notoriamente conosciuto” ma, in man-
canza dell'indicazione del titolare del presunto credito, nulla può essere riconosciuto.
Va invece riconosciuto il danno da perdita del rapporto parentale da liquidare secondo le note tabelle meneghine, edizione 2024, che attribuiscono il valore di €. 3.911,00 del singolo punto per i genitori ed il valore di €. 1.698,00 per la sorella. I valori indicati sono da moltipli-
care per il numero di punti attribuiti secondo un articolato sistema che considera l'età della vittima primaria, in questo caso di anni 32, quella della vittima secondaria, la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario, la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto. In questo giudizio a disposizione del giudice c'è solo il dato costituito dalla relazione di parentela tra la vittima primaria e quelle secondarie, oltre all'età anagrafica degli attori all'epoca dell'incidente. Il padre della vittima aveva 57 anni, la madre 54, la sorella 28. Ad entrambi i genitori devono quindi essere rico-
nosciuti 22 punti per l'età della vittima primaria, 18 punti per l'età di quella secondaria, 12
punti per la sussistenza di altri due congiunti del nucleo familiare primario, per un totale di
52 punti ciascuno corrispondenti, all'attualità, all'importo di €.203.372,00 di spettanza per
Rg 4630/20 est. Sandro Figliozzi
Pagina 16 di 19 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
ogni genitore Per la sorella, con i medesimi parametri e secondo le stesse tabelle, i punti sono 16 + 18 + 12, 48 in totale e quindi €. 81.504,00 per il danno patito. Il 70% da detrarre,
corrispondente alla quota di responsabilità attribuita nella causazione dell'incidente al dante causa degli attori, è pari ad €. 142.360,40 per i genitori ed €. 57.052,80 per la sorella. La
differenza tra il totale e le quote del 70%, pari al 30% del totale, da porre a carico in solido
Cont del conducente, del proprietario della Renault GA e dell è di €. 61.011,60 per cia-
scun genitore e di €. 24.451,20 per la sorella oltre, per tutti, gli interessi al tasso legale sulle somme devalutate e via via rivalutate sino alla sentenza.
Cont Anche l destinatario della condanna nonostante la domanda formulata nelle conclu-
sioni dagli appellanti non la menzioni esplicitamente perché la Corte la pretesa azionata è
evinta chiaramente ed inequivocabilmente dal tenore complessivo dell'atto e dall'individua-
zione del bene della vita oggetto del contenzioso, consistente nel risarcimento dei danni chiesti nei confronti dei conducenti, dei proprietari delle auto coinvolte e delle rispettive com-
pagnie di assicurazioni.
XIV. La riforma della sentenza impugnata impone un nuovo governo delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio. Esclusa ogni statuizione per il contumace, per la posizione della la Corte condivide la declaratoria del giudice del Controparte_15
primo grado che compensava le spese con gli attori per la complessità del sinistro oggetto della lite. la valutazione è fatta propria dalla Corte anche per l'appello, in considerazione della particolarità della vicenda.
Le spese legali degli attori sono liquidate con compensazione del 50% in considerazione della preponderante responsabilità nella causazione dell'incidente di . Sono Persona_1
quantificate con riferimento allo scaglione di valore più alto corrispondente alla somma
Rg 4630/20 est. Sandro Figliozzi
Pagina 17 di 19 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
effettivamente riconosciuta, con liquidazione di un importo pari ai minimi tariffari, in conside-
razione della natura delle questioni poste e l'aumento del 30% per ciascuna parte difesa in più rispetto la prima.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 Parte_2
e , avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata Parte_3
in data 17.5.2019 e contraddistinta dal n. 1215/2019, in parziale accoglimento del gra-
vame e riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
A) Dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto nei confronti di;
Controparte_4
B) Rigetta l'appello proposto nei confronti di e CP_5 Controparte_16
[...]
C) Compensa le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio tra gli attori e
[...]
Controparte_15
D) Dichiara la corresponsabilità di ella causazione dell'evento, Controparte_17
con un'incidenza causale del 30% sul totale, e lo condanna, in solido con
[...]
e l al pagamento della Controparte_2 Controparte_18
somma di €. 61.011,60 ciascuno in favore di e di , e Parte_1 Parte_2
di €. 24.451,20 in favore di , oltre agli interessi al tasso legale sulle somme Parte_3
devalutate al 22.4.2011 e via via rivalutate all'attualità e gli interessi al tasso legale dalla sentenza sino all'effettivo pagamento.
E) Condanna in solido con e Controparte_3 Controparte_2
l al pagamento del 50% delle spese Controparte_18
di lite in favore degli attori, distratte in favore degli avv.ti Attanasio Vittorio e Striano
Pasquale, dichiaratisi antistatari, che liquida, per il primo grado, considerato l'aumento del 60% (30% + 30%) per il patrocinio di più parti e la suddetta parziale compensazione,
Rg 4630/20 est. Sandro Figliozzi
Pagina 18 di 19 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
in €. 5.728,00 per compensi ed €. 600,00 per esborsi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge e, per l'appello, in €. 5.728,00 per compensi ed €. 800,00 per esborsi,
oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 03.4.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi Dr.ssa Natalia Ceccarelli
Rg 4630/20 est. Sandro Figliozzi
Pagina 19 di 19