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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/04/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 675/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente rel dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 675/2023 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
SA (MB) via General Cantore, n. 67/C, rappresentato e difeso per procura speciale allegata per via telematica in calce al ricorso per separazione giudiziale (DOC. N. 1) dall'Avv. Marcello Puglisi (Cod. Fisc. ) del Foro di Monza ed elettivamente domiciliato presso lo CodiceFiscale_2 Studio Legale di quest'ultimo in 20831 Seregno (MB), Vicolo Sole n. 9, il quale dichiara ai sensi degli agli artt. 133, comma 3, 134, comma 3 e 176 comma 2 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del presente procedimento al numero di fax 0362.1910002 o all'indirizzo pec
Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), cittadina italiana, residente in [...]Controparte_1 C.F._3
Comense (CO), Via Santo TE n. 36, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Basilico
( ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Meda (MB), Via CodiceFiscale_4
Roma n. 7
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE
CONCLUSIONI per Parte_1
NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE:
pagina 1 di 8 Pronunciare la separazione personale dei coniugi per i motivi esposti in narrativa alle seguenti condizioni:
- I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
- I coniugi risultano essere economicamente autosufficienti, sicchè nulla dovrà essere disposto in punto di mantenimento, ed hanno già tra di loro regolato ogni e qualsivoglia pendenza patrimoniale;
- I coniugi si autorizzano reciprocamente all'espatrio. IN VIA ISTRUTTORIA: Si insiste per l'accoglimento dei mezzi istruttori già articolati e non ammessi dal G.I.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimb. forf. 15%, IVA e CPA 4%.
per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via principale:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito della stessa in capo al IG
[...]
e con conseguente scioglimento della comunione legale dei beni;
Pt_1
- porre a carico del IG , a titolo di concorso al mantenimento della moglie, la somma Parte_1 di Euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00) mensili, quantificata sulla base della documentazione reddituale versata in atti in data 29/11/2024, da versarsi alla IGa Parte_2 entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, o nella diversa somma, maggiore o minore, che il Tribunale dovesse ritenere di giustizia;
- dichiarare entrambi i coniugi solidalmente responsabili per i debiti societari relativi all'azienda coniugale ex art. 177 l. d) c.c., formalmente intestata alla resistente di cui al bar di Seveso, Via San
Carlo n. 43/B, costituita dopo il matrimonio e gestita da entrambi i coniugi.
In via istruttoria: Si chiede l'ammissione della prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che Lei assisteva direttamente ad atteggiamenti aggressivi perpetrati dal IG nei Pt_1 confronti della IGa ? CP_1
2. vero che, successivamente alla chiusura del bar nel dicembre 2018, Lei aiutava la IGa
con consegna di generi alimentari e denaro presso l'abitazione di Lentate sul Seveso, Via CP_1
Roma n. 50 – ove la stessa risiedeva con il figlio;
3. Vero che nelle circostanze di tempo e di luogo del capitolo precedente Lei assisteva al fatto che la IGa era stata lasciata dal IG e le riferiva di avere debiti con i fornitori del CP_1 Pt_1 bar di Seveso che gestiva unitamente a quest'ultimo; Si indica a teste sui capitoli precedenti:
- IGa , residente in [...]. Testimone_1 Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova ex adverso articolati in quanti irrilevanti ai fini del decidere e generici. Nel caso di ammissione, si chiede di essere ammessi a prova contraria con i testi indicati nella memoria ex art. 183 co 6 n. 2 cpc di questa difesa.
Con vittoria di spese e compensi di lite.
pagina 2 di 8 Motivi della decisione
Osserva in via preliminare il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, ritenendo il Collegio di confermare le determinazioni istruttorie assunte dal Giudice Istruttore con l'ordinanza 31.1.2024. I capitoli dedotti dal ricorrente, diretti a provare che la moglie avrebbe fatto in due occasioni attività di promoter presso centri commerciali, sono irrilevanti ai fini della decisione, non essendo contestato che la moglie abbia svolto e svolga lavori occasionali. I capitoli dedotti dalla resistente sono generici, quanto al cap. 1 (Vero che Lei assisteva direttamente ad atteggiamenti aggressivi perpetrati dal IG nei confronti della IGa ), Pt_1 CP_1 irrilevanti i cap 2 e 3 (vero che, successivamente alla chiusura del bar nel dicembre 2018, Lei aiutava la IGa con consegna di generi alimentari e denaro presso l'abitazione di Lentate sul CP_1
Seveso, Via Roma n. 50 – ove la stessa risiedeva con il figlio.
3. Vero che nelle circostanze di tempo e di luogo del capitolo precedente Lei assisteva al fatto che la IGa era stata lasciata dal IG e le riferiva di avere debiti con i fornitori del CP_1 Pt_1 bar di Seveso che gestiva unitamente a quest'ultimo). I. DOMANDA DI SEPARAZIONE
La domanda di separazione è fondata. I coniugi hanno contratto matrimonio in data 16.11.2013 a Lentate sul Seveso e sono comparsi all'udienza del 7.6.2023 avanti il Presidente, nel procedimento di separazione personale, confermando la volontà di non proseguire la convivenza matrimoniale, essendosi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Deve, pertanto, essere pronunciata la separazione tra i coniugi.
II. DOMANDA DI ADDEBITO
La ricorrente ha chiesto l'addebito al marito della separazione, senza peraltro evidenziare in modo preciso quali condotte del marito avrebbero determinato la crisi coniugale. Allega che la vita coniugale sarebbe iniziata e proseguita serenamente fino al 2016/2017, quando il marito avrebbe poste in essere nei suoi confronti condotte maltrattanti non meglio precisate, per cui hanno vissuto sei mesi separati, per poi riprendere la convivenza coniugale.
Nel 2018 hanno iniziato a gestire insieme un bar, intestando alla ricorrente l'attività in quanto il marito non poteva intestarsela per situazioni debitorie relative a precedenti attività che erano state chiuse. Anche questa attività non ha avuto l'esito sperato ed è cessata dopo un anno, con debiti a carico della moglie, in quanto titolare dell'attività. I coniugi non sono neppure riusciti a onorare il canone di locazione del bar e hanno subito lo sfratto per morosità.
Dalle allegazioni della ricorrente e dalla documentazione che ha prodotto si evince che il marito prima del matrimonio era titolare di una ditta individuale per la gestione di un bar in
Muggiò ed era socio di una s.a.s. che gestiva un bar in Lissone, attività entrambe cessate nel
2006 con situazioni debitorie che non hanno consentito al marito di intestarsi la successiva attività di gestione di un bar. Pertanto, quando nel 2018 hanno aperto una nuova attività, è
pagina 3 di 8 stata intestata alla moglie, che non aveva né beni né redditi aggredibili, ma anche questa attività non è andata bene.
I debiti che sono residuati da tale attività fanno capo alla moglie, in quanto titolare dell'attività. Di tale situazione se ne può tenere conto in sede di contributo al mantenimento della moglie, ma di per sé non legittima l'addebito al marito della separazione, in quanto il marito ha ripreso un'altra attività lavorativa già in data 4.7.2018, quando ha capito che il bar che gestiva con la moglie non andava bene, tanto che è stato chiuso definitivamente nel 2018.
III. PROVVEDIMENTI PRESIDENZIALI All'esito dell'udienza presidenziale venivano assunti i seguenti provvedimenti:
“Il Presidente Sciogliendo fuori udienza la riserva assunta in data odierna,
Rilevato che la moglie chiede un contributo di euro 100 mensili al proprio mantenimento, in quanto lavora saltuariamente, deve pagare il canone di locazione dell'immobile ove vive ed è gravata dai debiti contratti per l'apertura e la gestione di un bar con il marito, attività che è stata aperta per un anno e chiusa a fine 2018.
Da allora i coniugi vivono separati. Allega che l'attività è stata intestata a lei, sebbene fosse il marito ad avere esperienze nel settore, in quanto ha sempre lavorato come barista, cosa che fa tuttora, ma non poteva intestarsi l'attività per debiti pregressi. La moglie è stata sfrattata nel 2019 dalla casa coniugale, attualmente vive in locazione con un canone di euro 450 mensili, che fatica a pagare e ha due figli, Cod. Fisc. e Persona_1 CodiceFiscale_5 Per_2
Cod. Fisc. nati da altra relazione, dei quali la prima
[...] CodiceFiscale_6 ancora minorenne, da mantenere. La figlia maggiorenne ha appena terminato il percorso di studi presso l'Accademia di Brera. Ha sempre lavorato saltuariamente durante il matrimonio, come pure adesso.
Il marito lavora part-time come banconista presso la società “El Prestinè S.r.l.” di Meda (MB) percepisce uno stipendio di circa € 900,00= mensili, documentato. Allega di vivere in locazione con un canone di euro 450 mensili e di disporre di un'auto, di non aver finanziamenti in corso, bensì un pignoramento dello stipendio per debiti legati alla precedente attività, pignoramento non documentato. Dalle dichiarazioni rese all'udienza presidenziale e dalla documentazione prodotta si evince che il marito ha sempre lavorato come barista, attività che fa tutt'ora e, quando ha cessato l'attività nel bar che aveva aperto con la moglie, ha ripreso immediatamente tale attività. Infatti, dalle CU 2022 si evince che ha lavorato per la “ dal Parte_3
4.7.2018 al 31.7.2021 e dal 17.9.2021 lavora per El Prestinè. La moglie ha sempre lavorato in via saltuaria durante il matrimonio. L'attività che ha aperto con il marito nel 2018, quando hanno gestito un bar insieme, non è andata bene, per cui è stata chiusa a fine 2018 e, da allora, i coniugi vivono separati e la moglie ha ripreso, all'età di 45 anni, a fare lavori saltuari, che non le hanno consentito neppure di pagare il canone di locazione della casa coniugale, per cui è stata sfrattata nel 2019, ha dovuto reperire un'altra abitazione in locazione e deve ancora onorare i debiti contratti durante l'attività di gestione del bar con il marito.
pagina 4 di 8 Sussistono, pertanto, i presupposti per l'attribuzione di un contributo al suo mantenimento a carico del marito, che viene stabilito come in dispositivo con decorrenza dalla data della domanda, in quanto a tale data vivevano già separati,
P.Q.M.
Così provvede, in via provvisoria ai sensi dell'art. 708 c.p.c.:
1) Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Pone a carico di l'importo di euro 100 mensili con decorrenza dal Parte_1 mese di giugno 2023 a titolo di contributo al mantenimento della moglie, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat dal mese di giugno 2024;
3) Fissa per la comparizione dei legali delle parti l'udienza del 9.11.2023 ore 11.10 avanti a sé quale G.I.;
4) Assegna a parte ricorrente termine di 30 giorni liberi prima dell'udienza per il deposito in cancelleria di memoria integrativa avente il contenuto di cui all'art. 163 terzo comma nr. 2),3),4),5) e 6); 5) Assegna termine a parte resistente sino a 10 giorni liberi prima dell'udienza per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167 I e II comma c.p.c. nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, con l'avvertimento che la costituzione oltre tale termine implica le decadenze di cui all'art. 167 e non potranno essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio. Si comunichi. Monza, 7.6.2023
Il Presidente dott. Carmen Arcellaschi
IV. RECLAMO AVANTI LA CORTE DI APPELLO DI MILANO AVVERSO IL
PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE
Il provvedimento presidenziale è stato reclamato dal marito in relazione al contributo a suo carico al mantenimento della moglie e il reclamo è stato rigettato con provvedimento
31.10.2023 dalla Corte di Appello di Milano.
V. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA MOGLIE
La ricorrente ha chiesto un contributo al proprio mantenimento.
La separazione personale, a differenza del divorzio presuppone la permanenza del vincolo coniugale, - il quale attraversa una fase patologica, ma non cessa - i redditi adeguati di cui all'articolo 156 c. 1 c.c. sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio: durante la separazione è infatti ancora attuale il dovere di assistenza materiale, venendo meno solo gli obblighi di natura personale (fedeltà, convivenza e collaborazione) (cfr. Cass. Sent. n. 12196/2017).
Deve peraltro evidenziarsi che La conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza rappresenta comunque un obiettivo tendenziale, non sempre suscettibile di piena realizzazione, in ragione del decremento economico conseguente alla disgregazione del consorzio familiare (cfr. Cass. sent. n. 17199/2013).
Ne consegue che la determinazione del contributo dovrà avere ad oggetto non solo i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze, da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, idonei ad incidere sulle pagina 5 di 8 condizioni economiche delle parti (cfr. Cass. Sent. n. 17199/2013, Cass. Sent. n. 9878/2006;
Cass. Sent. n. 23071/2005, Cass. Sent. n. 6712/2005).
Con dichiarazione resa nell'atto di matrimonio, le parti hanno scelto la legge italiana da applicare ai loro rapporti patrimoniali e il regime di comunione legale. La coppia risiedeva presso un appartamento in locazione in Lentate sul Seveso (MB), Via
Roma n. 50, ove abitavano anche i due figli della resistente – , nato nel 2007 e Per_3
nata nel 1997 - avuti dal precedente matrimonio della resistente in Ucraina (da cui Per_2 il cognome ), tanto che il IG percepiva gli assegni familiari anche Per_1 Pt_1 per gli stessi (docc. 3 - 4). Nel 2017 il ricorrente proponeva alla IGa di aprire un'attività commerciale CP_1 insieme, nello specifico un'attività di bar, atteso che lo stesso aveva già esperienza nel settore, oltre che i requisiti necessari per la somministrazione di alimenti e bevande, avendo avuto più società con questo oggetto sociale, ora tutte cancellate (doc. 5).
Dalla visura camerale per soggetto estratta dalla Camera di Commercio, il IG Pt_1 risulta essere stato titolare dell'impresa individuale - attività relativa ad un Parte_1 bar sito in Muggiò - oltre che socio accomandatario nella società Bar Milano S.a.s. di DO
TE & C., relativa ad un bar in Lissone.
Secondo quanto allegato dalla moglie, a causa dei problemi economici che avevano condotto alla chiusura delle due società sopra indicate e della conseguente impossibilità di accedere al credito, il IG chiedeva alla moglie di intestare a lei l'attività e, così, Pt_1 in data 06/12/2017, veniva costituita l'impresa individuale OV NA per l'esercizio dell'attività di bar in Seveso (MB), via S. Carlo n. 43/B. La moglie non risulta avere mai costituito altre società. A tal proposito, si precisa che la resistente ha cambiato il proprio cognomen da a una volta ottenuta la cittadinanza italiana. Per_1 CP_1
Ai fini delle diverse autorizzazioni necessarie veniva, però, indicato il IG , in Pt_1 quanto – appunto - titolare di idoneo corso per la somministrazione di alimenti e bevande, conosciuto come “SAB ex REC”, come attestato dal Comune di Seveso (doc. 7). La moglie allega che, avendo il ricorrente esperienza nel settore, i rapporti con i fornitori venivano intrattenuti esclusivamente dallo stesso, ma le diverse firme venivano apposte dalla IGa in quanto formalmente titolare dell'impresa individuale. CP_1
Dalle dichiarazioni rese da avanti la Corte di Appello di Milano nel procedimento Pt_1 di reclamo avverso l'ordinanza presidenziale si evince che, almeno per un certo periodo, anche lui ha lavorato nel bar, poi le entrate non coprivano le spese e lui è tornato a fare il lavoro che faceva prima. Nel 2018 veniva intimato lo sfratto per morosità, per l'omesso pagamento del canone di locazione dal mese di luglio 2018 fino al 30.10.2018 pari ad euro 3.200 relativamente all'immobile in Seveso, via San Carlo, ove veniva esercitata l'attività (doc. 9). L'attività non portava i frutti sperati tanto che ne veniva richiesta la cessazione in data 14/12/2018, con cancellazione nel successivo mese di gennaio 2019, a distanza di solo un anno dall'apertura, nel tentativo di arginare i diversi debiti.
Il ricorrente, dopo pochi mesi dall'apertura del bar, precisamente dal 4.7.2018, ha ripreso l'attività presso terzi. Infatti, dalle CU 2022 si evince che ha lavorato per la Parte_3 dal 4.7.2018 al 31.7.2021 e dal 17.9.2021 per El Prestinè.
[...] pagina 6 di 8 Dal 11.10.2022 lavora per Serim con un reddito netto mensile di euro 1.205, superiore a quanto dichiarato nel ricorso. Anche la sua busta paga di gennaio 2024 è di euro 1.300.
Avanti la Corte di Appello di Milano ha dichiarato di vivere in locazione con un canone di euro 450 mensili non documentato, di disporre di un'auto ma di non avere finanziamenti in corso. Come già rilevato in sede presidenziale, la moglie ha sempre lavorato saltuariamente durante il matrimonio, come pure adesso. Avanti la Corte di Appello di Milano ha dichiarato che ha fatto la consulente luce-gas, poi materassi. Le è stata riscontrata un'ernia mediana-paramediana sinistra del disco C3-C4, come si evince dal referto in data 25.8.2023 (doc. 26).
Sebbene abbia ricevuto anche aiuti economici dal Comune di Mariano Comense per il pagamento del canone di locazione e del gas (doc. 11), non è riuscita a pagare il canone di locazione dal mese di agosto 2022, per cui aveva un debito di euro 1.900 al maggio 2023 ed
è stata sfrattata nel 2023 dall'immobile in Mariano Comense ove vivevano i coniugi (doc. 25).
Attualmente vive in locazione con un canone di euro 450 mensili. E' gravata dai debiti contratti con l'attività che aveva aperto con il marito, che è stata chiusa dopo un anno.
In considerazione del fatto che, a differenza del marito, non ha mai avuto una stabile attività lavorativa ed è gravata dai debiti contratti nella gestione del bar, sussistono i presupposti per il riconoscimento di un contributo a carico del marito per il mantenimento della moglie, che non ha mezzi sufficienti per vivere, deve pagare un canone di locazione e onorare i debiti contratti con l'attività che ha aperto nel 2017. Deve provvedere al mantenimento del figlio avuto da precedente matrimonio, che è minore d'età, nel 2023 risultava studente. Il contributo viene stabilito come da dispositivo con decorrenza dal deposito del ricorso, in quanto il reddito del marito nel 2023 è risultato superiore a quanto dichiarato negli atti.
VI. SPESE DEL PRESENTE GIUDIZIO
Le spese del presente giudizio devono essere poste a carico del ricorrente nella misura di 1/4 per la soccombenza sulla domanda di contributo al mantenimento della moglie, tenuto anche conto del fatto che la Corte di Appello di Milano in data 31.10.2023 aveva già rigettato il reclamo proposto dal sul punto e il suo reddito è aumentato rispetto a Pt_1 quanto considerato in sede presidenziale.
Le spese sono liquidate nel dispositivo ai sensi del Dm. 147/2022, dichiarando compensate le residue spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 7 di 8 I. Pronuncia la separazione personale tra e;
Controparte_1 Parte_1
II. Rigetta la domanda di addebito al marito della separazione;
III. Ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LENTATE SUL SEVESO affinchè sia annotata a margine dell'atto di matrimonio;
IV. Pone a carico del marito la somma di euro 150 mensili da versare entro il giorno 10 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento della moglie, con decorrenza dal deposito del ricorso (gennaio 2023), annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat da marzo 2025.
V. Condanna a rimborsare alla moglie le spese del presente giudizio nella Parte_1 misura di 1/4 che liquida nella misura già ridotta di euro 1.000 per compensi oltre spese forfetarie 15%, IVA e cpa., dichiarando compensate le residue spese tra le parti.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 27.3.2025
Il Presidente rel.
Dr. Carmen Arcellaschi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente rel dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 675/2023 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
SA (MB) via General Cantore, n. 67/C, rappresentato e difeso per procura speciale allegata per via telematica in calce al ricorso per separazione giudiziale (DOC. N. 1) dall'Avv. Marcello Puglisi (Cod. Fisc. ) del Foro di Monza ed elettivamente domiciliato presso lo CodiceFiscale_2 Studio Legale di quest'ultimo in 20831 Seregno (MB), Vicolo Sole n. 9, il quale dichiara ai sensi degli agli artt. 133, comma 3, 134, comma 3 e 176 comma 2 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del presente procedimento al numero di fax 0362.1910002 o all'indirizzo pec
Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), cittadina italiana, residente in [...]Controparte_1 C.F._3
Comense (CO), Via Santo TE n. 36, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Basilico
( ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Meda (MB), Via CodiceFiscale_4
Roma n. 7
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE
CONCLUSIONI per Parte_1
NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE:
pagina 1 di 8 Pronunciare la separazione personale dei coniugi per i motivi esposti in narrativa alle seguenti condizioni:
- I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
- I coniugi risultano essere economicamente autosufficienti, sicchè nulla dovrà essere disposto in punto di mantenimento, ed hanno già tra di loro regolato ogni e qualsivoglia pendenza patrimoniale;
- I coniugi si autorizzano reciprocamente all'espatrio. IN VIA ISTRUTTORIA: Si insiste per l'accoglimento dei mezzi istruttori già articolati e non ammessi dal G.I.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimb. forf. 15%, IVA e CPA 4%.
per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via principale:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito della stessa in capo al IG
[...]
e con conseguente scioglimento della comunione legale dei beni;
Pt_1
- porre a carico del IG , a titolo di concorso al mantenimento della moglie, la somma Parte_1 di Euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00) mensili, quantificata sulla base della documentazione reddituale versata in atti in data 29/11/2024, da versarsi alla IGa Parte_2 entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, o nella diversa somma, maggiore o minore, che il Tribunale dovesse ritenere di giustizia;
- dichiarare entrambi i coniugi solidalmente responsabili per i debiti societari relativi all'azienda coniugale ex art. 177 l. d) c.c., formalmente intestata alla resistente di cui al bar di Seveso, Via San
Carlo n. 43/B, costituita dopo il matrimonio e gestita da entrambi i coniugi.
In via istruttoria: Si chiede l'ammissione della prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che Lei assisteva direttamente ad atteggiamenti aggressivi perpetrati dal IG nei Pt_1 confronti della IGa ? CP_1
2. vero che, successivamente alla chiusura del bar nel dicembre 2018, Lei aiutava la IGa
con consegna di generi alimentari e denaro presso l'abitazione di Lentate sul Seveso, Via CP_1
Roma n. 50 – ove la stessa risiedeva con il figlio;
3. Vero che nelle circostanze di tempo e di luogo del capitolo precedente Lei assisteva al fatto che la IGa era stata lasciata dal IG e le riferiva di avere debiti con i fornitori del CP_1 Pt_1 bar di Seveso che gestiva unitamente a quest'ultimo; Si indica a teste sui capitoli precedenti:
- IGa , residente in [...]. Testimone_1 Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova ex adverso articolati in quanti irrilevanti ai fini del decidere e generici. Nel caso di ammissione, si chiede di essere ammessi a prova contraria con i testi indicati nella memoria ex art. 183 co 6 n. 2 cpc di questa difesa.
Con vittoria di spese e compensi di lite.
pagina 2 di 8 Motivi della decisione
Osserva in via preliminare il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, ritenendo il Collegio di confermare le determinazioni istruttorie assunte dal Giudice Istruttore con l'ordinanza 31.1.2024. I capitoli dedotti dal ricorrente, diretti a provare che la moglie avrebbe fatto in due occasioni attività di promoter presso centri commerciali, sono irrilevanti ai fini della decisione, non essendo contestato che la moglie abbia svolto e svolga lavori occasionali. I capitoli dedotti dalla resistente sono generici, quanto al cap. 1 (Vero che Lei assisteva direttamente ad atteggiamenti aggressivi perpetrati dal IG nei confronti della IGa ), Pt_1 CP_1 irrilevanti i cap 2 e 3 (vero che, successivamente alla chiusura del bar nel dicembre 2018, Lei aiutava la IGa con consegna di generi alimentari e denaro presso l'abitazione di Lentate sul CP_1
Seveso, Via Roma n. 50 – ove la stessa risiedeva con il figlio.
3. Vero che nelle circostanze di tempo e di luogo del capitolo precedente Lei assisteva al fatto che la IGa era stata lasciata dal IG e le riferiva di avere debiti con i fornitori del CP_1 Pt_1 bar di Seveso che gestiva unitamente a quest'ultimo). I. DOMANDA DI SEPARAZIONE
La domanda di separazione è fondata. I coniugi hanno contratto matrimonio in data 16.11.2013 a Lentate sul Seveso e sono comparsi all'udienza del 7.6.2023 avanti il Presidente, nel procedimento di separazione personale, confermando la volontà di non proseguire la convivenza matrimoniale, essendosi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Deve, pertanto, essere pronunciata la separazione tra i coniugi.
II. DOMANDA DI ADDEBITO
La ricorrente ha chiesto l'addebito al marito della separazione, senza peraltro evidenziare in modo preciso quali condotte del marito avrebbero determinato la crisi coniugale. Allega che la vita coniugale sarebbe iniziata e proseguita serenamente fino al 2016/2017, quando il marito avrebbe poste in essere nei suoi confronti condotte maltrattanti non meglio precisate, per cui hanno vissuto sei mesi separati, per poi riprendere la convivenza coniugale.
Nel 2018 hanno iniziato a gestire insieme un bar, intestando alla ricorrente l'attività in quanto il marito non poteva intestarsela per situazioni debitorie relative a precedenti attività che erano state chiuse. Anche questa attività non ha avuto l'esito sperato ed è cessata dopo un anno, con debiti a carico della moglie, in quanto titolare dell'attività. I coniugi non sono neppure riusciti a onorare il canone di locazione del bar e hanno subito lo sfratto per morosità.
Dalle allegazioni della ricorrente e dalla documentazione che ha prodotto si evince che il marito prima del matrimonio era titolare di una ditta individuale per la gestione di un bar in
Muggiò ed era socio di una s.a.s. che gestiva un bar in Lissone, attività entrambe cessate nel
2006 con situazioni debitorie che non hanno consentito al marito di intestarsi la successiva attività di gestione di un bar. Pertanto, quando nel 2018 hanno aperto una nuova attività, è
pagina 3 di 8 stata intestata alla moglie, che non aveva né beni né redditi aggredibili, ma anche questa attività non è andata bene.
I debiti che sono residuati da tale attività fanno capo alla moglie, in quanto titolare dell'attività. Di tale situazione se ne può tenere conto in sede di contributo al mantenimento della moglie, ma di per sé non legittima l'addebito al marito della separazione, in quanto il marito ha ripreso un'altra attività lavorativa già in data 4.7.2018, quando ha capito che il bar che gestiva con la moglie non andava bene, tanto che è stato chiuso definitivamente nel 2018.
III. PROVVEDIMENTI PRESIDENZIALI All'esito dell'udienza presidenziale venivano assunti i seguenti provvedimenti:
“Il Presidente Sciogliendo fuori udienza la riserva assunta in data odierna,
Rilevato che la moglie chiede un contributo di euro 100 mensili al proprio mantenimento, in quanto lavora saltuariamente, deve pagare il canone di locazione dell'immobile ove vive ed è gravata dai debiti contratti per l'apertura e la gestione di un bar con il marito, attività che è stata aperta per un anno e chiusa a fine 2018.
Da allora i coniugi vivono separati. Allega che l'attività è stata intestata a lei, sebbene fosse il marito ad avere esperienze nel settore, in quanto ha sempre lavorato come barista, cosa che fa tuttora, ma non poteva intestarsi l'attività per debiti pregressi. La moglie è stata sfrattata nel 2019 dalla casa coniugale, attualmente vive in locazione con un canone di euro 450 mensili, che fatica a pagare e ha due figli, Cod. Fisc. e Persona_1 CodiceFiscale_5 Per_2
Cod. Fisc. nati da altra relazione, dei quali la prima
[...] CodiceFiscale_6 ancora minorenne, da mantenere. La figlia maggiorenne ha appena terminato il percorso di studi presso l'Accademia di Brera. Ha sempre lavorato saltuariamente durante il matrimonio, come pure adesso.
Il marito lavora part-time come banconista presso la società “El Prestinè S.r.l.” di Meda (MB) percepisce uno stipendio di circa € 900,00= mensili, documentato. Allega di vivere in locazione con un canone di euro 450 mensili e di disporre di un'auto, di non aver finanziamenti in corso, bensì un pignoramento dello stipendio per debiti legati alla precedente attività, pignoramento non documentato. Dalle dichiarazioni rese all'udienza presidenziale e dalla documentazione prodotta si evince che il marito ha sempre lavorato come barista, attività che fa tutt'ora e, quando ha cessato l'attività nel bar che aveva aperto con la moglie, ha ripreso immediatamente tale attività. Infatti, dalle CU 2022 si evince che ha lavorato per la “ dal Parte_3
4.7.2018 al 31.7.2021 e dal 17.9.2021 lavora per El Prestinè. La moglie ha sempre lavorato in via saltuaria durante il matrimonio. L'attività che ha aperto con il marito nel 2018, quando hanno gestito un bar insieme, non è andata bene, per cui è stata chiusa a fine 2018 e, da allora, i coniugi vivono separati e la moglie ha ripreso, all'età di 45 anni, a fare lavori saltuari, che non le hanno consentito neppure di pagare il canone di locazione della casa coniugale, per cui è stata sfrattata nel 2019, ha dovuto reperire un'altra abitazione in locazione e deve ancora onorare i debiti contratti durante l'attività di gestione del bar con il marito.
pagina 4 di 8 Sussistono, pertanto, i presupposti per l'attribuzione di un contributo al suo mantenimento a carico del marito, che viene stabilito come in dispositivo con decorrenza dalla data della domanda, in quanto a tale data vivevano già separati,
P.Q.M.
Così provvede, in via provvisoria ai sensi dell'art. 708 c.p.c.:
1) Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Pone a carico di l'importo di euro 100 mensili con decorrenza dal Parte_1 mese di giugno 2023 a titolo di contributo al mantenimento della moglie, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat dal mese di giugno 2024;
3) Fissa per la comparizione dei legali delle parti l'udienza del 9.11.2023 ore 11.10 avanti a sé quale G.I.;
4) Assegna a parte ricorrente termine di 30 giorni liberi prima dell'udienza per il deposito in cancelleria di memoria integrativa avente il contenuto di cui all'art. 163 terzo comma nr. 2),3),4),5) e 6); 5) Assegna termine a parte resistente sino a 10 giorni liberi prima dell'udienza per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167 I e II comma c.p.c. nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, con l'avvertimento che la costituzione oltre tale termine implica le decadenze di cui all'art. 167 e non potranno essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio. Si comunichi. Monza, 7.6.2023
Il Presidente dott. Carmen Arcellaschi
IV. RECLAMO AVANTI LA CORTE DI APPELLO DI MILANO AVVERSO IL
PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE
Il provvedimento presidenziale è stato reclamato dal marito in relazione al contributo a suo carico al mantenimento della moglie e il reclamo è stato rigettato con provvedimento
31.10.2023 dalla Corte di Appello di Milano.
V. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA MOGLIE
La ricorrente ha chiesto un contributo al proprio mantenimento.
La separazione personale, a differenza del divorzio presuppone la permanenza del vincolo coniugale, - il quale attraversa una fase patologica, ma non cessa - i redditi adeguati di cui all'articolo 156 c. 1 c.c. sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio: durante la separazione è infatti ancora attuale il dovere di assistenza materiale, venendo meno solo gli obblighi di natura personale (fedeltà, convivenza e collaborazione) (cfr. Cass. Sent. n. 12196/2017).
Deve peraltro evidenziarsi che La conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza rappresenta comunque un obiettivo tendenziale, non sempre suscettibile di piena realizzazione, in ragione del decremento economico conseguente alla disgregazione del consorzio familiare (cfr. Cass. sent. n. 17199/2013).
Ne consegue che la determinazione del contributo dovrà avere ad oggetto non solo i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze, da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, idonei ad incidere sulle pagina 5 di 8 condizioni economiche delle parti (cfr. Cass. Sent. n. 17199/2013, Cass. Sent. n. 9878/2006;
Cass. Sent. n. 23071/2005, Cass. Sent. n. 6712/2005).
Con dichiarazione resa nell'atto di matrimonio, le parti hanno scelto la legge italiana da applicare ai loro rapporti patrimoniali e il regime di comunione legale. La coppia risiedeva presso un appartamento in locazione in Lentate sul Seveso (MB), Via
Roma n. 50, ove abitavano anche i due figli della resistente – , nato nel 2007 e Per_3
nata nel 1997 - avuti dal precedente matrimonio della resistente in Ucraina (da cui Per_2 il cognome ), tanto che il IG percepiva gli assegni familiari anche Per_1 Pt_1 per gli stessi (docc. 3 - 4). Nel 2017 il ricorrente proponeva alla IGa di aprire un'attività commerciale CP_1 insieme, nello specifico un'attività di bar, atteso che lo stesso aveva già esperienza nel settore, oltre che i requisiti necessari per la somministrazione di alimenti e bevande, avendo avuto più società con questo oggetto sociale, ora tutte cancellate (doc. 5).
Dalla visura camerale per soggetto estratta dalla Camera di Commercio, il IG Pt_1 risulta essere stato titolare dell'impresa individuale - attività relativa ad un Parte_1 bar sito in Muggiò - oltre che socio accomandatario nella società Bar Milano S.a.s. di DO
TE & C., relativa ad un bar in Lissone.
Secondo quanto allegato dalla moglie, a causa dei problemi economici che avevano condotto alla chiusura delle due società sopra indicate e della conseguente impossibilità di accedere al credito, il IG chiedeva alla moglie di intestare a lei l'attività e, così, Pt_1 in data 06/12/2017, veniva costituita l'impresa individuale OV NA per l'esercizio dell'attività di bar in Seveso (MB), via S. Carlo n. 43/B. La moglie non risulta avere mai costituito altre società. A tal proposito, si precisa che la resistente ha cambiato il proprio cognomen da a una volta ottenuta la cittadinanza italiana. Per_1 CP_1
Ai fini delle diverse autorizzazioni necessarie veniva, però, indicato il IG , in Pt_1 quanto – appunto - titolare di idoneo corso per la somministrazione di alimenti e bevande, conosciuto come “SAB ex REC”, come attestato dal Comune di Seveso (doc. 7). La moglie allega che, avendo il ricorrente esperienza nel settore, i rapporti con i fornitori venivano intrattenuti esclusivamente dallo stesso, ma le diverse firme venivano apposte dalla IGa in quanto formalmente titolare dell'impresa individuale. CP_1
Dalle dichiarazioni rese da avanti la Corte di Appello di Milano nel procedimento Pt_1 di reclamo avverso l'ordinanza presidenziale si evince che, almeno per un certo periodo, anche lui ha lavorato nel bar, poi le entrate non coprivano le spese e lui è tornato a fare il lavoro che faceva prima. Nel 2018 veniva intimato lo sfratto per morosità, per l'omesso pagamento del canone di locazione dal mese di luglio 2018 fino al 30.10.2018 pari ad euro 3.200 relativamente all'immobile in Seveso, via San Carlo, ove veniva esercitata l'attività (doc. 9). L'attività non portava i frutti sperati tanto che ne veniva richiesta la cessazione in data 14/12/2018, con cancellazione nel successivo mese di gennaio 2019, a distanza di solo un anno dall'apertura, nel tentativo di arginare i diversi debiti.
Il ricorrente, dopo pochi mesi dall'apertura del bar, precisamente dal 4.7.2018, ha ripreso l'attività presso terzi. Infatti, dalle CU 2022 si evince che ha lavorato per la Parte_3 dal 4.7.2018 al 31.7.2021 e dal 17.9.2021 per El Prestinè.
[...] pagina 6 di 8 Dal 11.10.2022 lavora per Serim con un reddito netto mensile di euro 1.205, superiore a quanto dichiarato nel ricorso. Anche la sua busta paga di gennaio 2024 è di euro 1.300.
Avanti la Corte di Appello di Milano ha dichiarato di vivere in locazione con un canone di euro 450 mensili non documentato, di disporre di un'auto ma di non avere finanziamenti in corso. Come già rilevato in sede presidenziale, la moglie ha sempre lavorato saltuariamente durante il matrimonio, come pure adesso. Avanti la Corte di Appello di Milano ha dichiarato che ha fatto la consulente luce-gas, poi materassi. Le è stata riscontrata un'ernia mediana-paramediana sinistra del disco C3-C4, come si evince dal referto in data 25.8.2023 (doc. 26).
Sebbene abbia ricevuto anche aiuti economici dal Comune di Mariano Comense per il pagamento del canone di locazione e del gas (doc. 11), non è riuscita a pagare il canone di locazione dal mese di agosto 2022, per cui aveva un debito di euro 1.900 al maggio 2023 ed
è stata sfrattata nel 2023 dall'immobile in Mariano Comense ove vivevano i coniugi (doc. 25).
Attualmente vive in locazione con un canone di euro 450 mensili. E' gravata dai debiti contratti con l'attività che aveva aperto con il marito, che è stata chiusa dopo un anno.
In considerazione del fatto che, a differenza del marito, non ha mai avuto una stabile attività lavorativa ed è gravata dai debiti contratti nella gestione del bar, sussistono i presupposti per il riconoscimento di un contributo a carico del marito per il mantenimento della moglie, che non ha mezzi sufficienti per vivere, deve pagare un canone di locazione e onorare i debiti contratti con l'attività che ha aperto nel 2017. Deve provvedere al mantenimento del figlio avuto da precedente matrimonio, che è minore d'età, nel 2023 risultava studente. Il contributo viene stabilito come da dispositivo con decorrenza dal deposito del ricorso, in quanto il reddito del marito nel 2023 è risultato superiore a quanto dichiarato negli atti.
VI. SPESE DEL PRESENTE GIUDIZIO
Le spese del presente giudizio devono essere poste a carico del ricorrente nella misura di 1/4 per la soccombenza sulla domanda di contributo al mantenimento della moglie, tenuto anche conto del fatto che la Corte di Appello di Milano in data 31.10.2023 aveva già rigettato il reclamo proposto dal sul punto e il suo reddito è aumentato rispetto a Pt_1 quanto considerato in sede presidenziale.
Le spese sono liquidate nel dispositivo ai sensi del Dm. 147/2022, dichiarando compensate le residue spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 7 di 8 I. Pronuncia la separazione personale tra e;
Controparte_1 Parte_1
II. Rigetta la domanda di addebito al marito della separazione;
III. Ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LENTATE SUL SEVESO affinchè sia annotata a margine dell'atto di matrimonio;
IV. Pone a carico del marito la somma di euro 150 mensili da versare entro il giorno 10 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento della moglie, con decorrenza dal deposito del ricorso (gennaio 2023), annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat da marzo 2025.
V. Condanna a rimborsare alla moglie le spese del presente giudizio nella Parte_1 misura di 1/4 che liquida nella misura già ridotta di euro 1.000 per compensi oltre spese forfetarie 15%, IVA e cpa., dichiarando compensate le residue spese tra le parti.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 27.3.2025
Il Presidente rel.
Dr. Carmen Arcellaschi
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