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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/02/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8265/2023
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Mariarosa Pipponzi Presidente dott. Luciano Ambrosoli Giudice dott. Andrea Gaboardi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 28.1.2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 8625/2023, promosso da:
nata in [...] il [...], c.f. ; Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Simona IMPERATO;
RICORRENTE contro
; Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
Rilevato in fatto
1. In data 17.4.2019, , cittadina nigeriana nata il [...], presentava in via Parte_1 amministrativa alla Questura di istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi CP_1 umanitari rilasciatole dal Questore di Sassari l'8.20217 e valido sino al 19.4.2019.
L'amministrazione in data 17.4.2019 comunicava all'interessata l'avvio del procedimento, con cui la informava che, alla luce delle modifiche apportate dal d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con mod., dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, ella avrebbe potuto richiedere la conversione del permesso di soggiorno da motivi umanitari in motivi di lavoro subordinato, invitandola pertanto a produrre nel termine di trenta giorni tutta la documentazione in suo possesso per comprovare la propria situazione lavorativa;
in mancanza, la pratica sarebbe stata trasmessa alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Cagliari per il prescritto parere ai fini dell'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale della durata di dodici mesi, con il quale, tuttavia, non sarebbe stato più possibile richiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Non avendo la straniera dato alcun riscontro a tale comunicazione, la Questura di in data CP_1
Pag. 1 di 4 13.3.2020 chiedeva alla Commissione territoriale di Cagliari il citato parere.
In data 27.5.2021 la Commissione comunicava il proprio parere negativo e, pertanto, in data 26.7.2021 la Questura di emetteva un provvedimento di rigetto dell'istanza (notificato alla richiedente in CP_1 data 21.11.2022, tramite messaggio di posta elettronica certificata inviato alla sua legale di fiducia, avv. Simona Imperato, che aveva formulato istanza di accesso agli atti il precedente 17.11.2022).
2. Avverso tale provvedimento veniva proposto in data 19.1.2023 ricorso giurisdizionale avanti al TAR Lombardia, sez. staccata di Brescia, che con sentenza pubblicata il 28.3.2023 dichiarava – limitatamente all'impugnativa del diniego del permesso di soggiorno per protezione umanitaria o speciale – il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
3. In data 27.6.2023 – entro il termine perentorio di cui all'art. 11, comma 2, c.p.a. – la ricorrente depositava telematicamente nella Cancelleria di questo Tribunale ricorso in riassunzione, riproponendo i motivi in fatto e in diritto esposti nell'atto introduttivo del giudizio instaurato innanzi al TAR. Invocava, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato, con contestuale accertamento del proprio diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari ovvero, in subordine, al rilascio di un titolo di soggiorno per protezione speciale;
il tutto con vittoria di spese.
4. Il si costituiva in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di Brescia, in data 8.11.2024.
Unitamente alla comparsa di risposta, depositava in atti relazione stilata dall'Ufficio Immigrazione della Questura di in ordine alla posizione personale della ricorrente. CP_1
5. All'udienza del 13.11.2024, preso atto della documentazione sull'integrazione socio-lavorativa dell'istante nel frattempo depositata dalla sua procuratrice, si procedeva – su istanza di parte – all'interrogatorio libero della predetta, con l'ausilio di interprete di lingua inglese.
Al termine, la difensora della ricorrente contestava la tardiva costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente e si riportava al ricorso. Evidenziava, inoltre, che – contrariamente a quanto asserito da parte resistente – il parere della Commissione territoriale non deve ritenersi vincolante.
6. L'udienza di discussione della causa, fissata il 5.12.2024, era sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
In data 3.12.2024, la difensora di depositava note scritte con cui si riportava al ricorso, Parte_1 insistendo per il suo accoglimento.
La causa veniva decisa dal Collegio nella camera di consiglio del 28.1.2025.
Ritenuto in diritto
1. Il ricorso in riassunzione presentato da – pur proposto nel termine di cui all'art. 11, Parte_1 comma 2, c.p.a. – è tardivo e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
L'atto introduttivo del giudizio riassunto avanti al giudice ordinario è stato difatti notificato e depositato presso la Cancelleria del TAR in data 19.1.2023, nel termine di sessanta giorni previsto in via generale per i ricorsi avanti al giudice amministrativo, ma quando era ormai ampiamente decorso il più breve termine di trenta giorni previsto per i ricorsi avverso il diniego dei permessi di protezione speciale dall'art. 19-ter, comma 4, d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150.
A fronte dell'avvenuta notifica del provvedimento impugnato in data 21.11.2022, tale termine era, infatti, spirato in data 21.12.2022.
Si rammenta, in proposito, che la c.d. translatio iudicii non può consentire l'elusione dei termini temporali posti, a pena di decadenza, a tutela delle posizioni giuridicamente protette dinanzi al giudice dotato di
Pag. 2 di 4 giurisdizione, tanto è vero che, in caso di tempestiva riassunzione della causa, l'art. 11, comma 2, c.p.a., nel far salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice munito di giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, tiene comunque “ferme” eventuali preclusioni e decadenze nel frattempo intervenute.
In questo senso si è, del resto, più volte espresso il Consiglio di Stato che – con riferimento all'ipotesi speculare di translatio iudicii (ossia quella della riassunzione avanti al giudice amministrativo di una causa erroneamente proposta avanti al giudice ordinario) – ha precisato come il meccanismo salvifico codificato dall'art. 11 c.p.a. richieda che la causa proposta avanti al giudice privo di giurisdizione sia stata introdotta entro lo stesso termine previsto per l'instaurazione del giudizio avanti al giudice corretto, a pena della decadenza dell'impugnativa (cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 21 febbraio 2012, n. 940).
A concludere diversamente, del resto, si darebbe luogo a un'evidente e assurda disparità di trattamento tra i soggetti che instaurano il processo avanti al giudice corretto e quelli che viceversa si rivolgono erroneamente al giudice privo di giurisdizione, una disparità che per giunta si risolverebbe a vantaggio di questi ultimi (i quali potrebbero, quindi, eludere la disciplina sui termini perentori previsti dalla legge, scegliendo deliberatamente di adire il giudice privo di giurisdizione così da avvantaggiarsi del più ampio termine eventualmente previsto dalla legge per l'instaurazione della causa avanti a quest'ultimo).
Tanto premesso e non avendo il ricorrente mai formulato espressa istanza di rimessione in termini avanti a questo Giudice ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c., segue, pertanto, declaratoria di inammissibilità ai sensi della disposizione sopra citata.
Si precisa, peraltro, che – quand'anche tempestivamente presentata – un'eventuale istanza di rimessione in termini non avrebbe potuto fondatamente addurre, a giustificazione del deposito tardivo del ricorso, la circostanza che nel decreto di rigetto emesso dalla Questura di era stato erroneamente indicato CP_1 quale termine per la presentazione del ricorso quello di sessanta giorni dalla notifica dell'atto.
Tale indicazione errata avrebbe potuto, infatti, assumere un qualche rilievo “scusante”, qualora a ricevere la notifica del provvedimento fosse stata personalmente la straniera destinataria dell'atto (persona che si presume inesperta) e quest'ultima avesse nominato un difensore oltre la scadenza del termine di trenta giorni dalla notifica del decreto, confidando nella correttezza di quanto riportato dall'amministrazione negli avvertimenti in calce al provvedimento.
Ma, nel caso di specie, è pacifico che il provvedimento impugnato è stato notificato a mezzo di un messaggio di posta elettronica certificata proprio all'avv. Simona Imperato, legale della ricorrente.
La tardività del deposito del ricorso è, dunque, ascrivibile esclusivamente all'inescusabile negligenza della procuratrice della ricorrente, che ben poteva accorgersi – alla luce della sua competenza tecnica – dell'erroneità dell'indicazione del Giudice dotato di giurisdizione e del termine per proporre ricorso contenuta nel decreto.
È destinato, dunque, a trovare applicazione nella vicenda in esame il principio di diritto costantemente affermato dalla S.C., secondo cui «la parte non può invocare la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., quando il ritardo sia dovuto a fatto imputabile al difensore, costituendo la negligenza di quest'ultimo un evento esterno al processo, che attiene alla patologia del rapporto con il professionista, rilevante solo ai fini dell'azione di responsabilità nei confronti del medesimo, senza che ciò comporti alcuna violazione dell'art. 6 CEDU, poiché l'inammissibilità dell'impugnazione, che consegue all'inosservanza del termine, non integra una sanzione sproporzionata rispetto alla finalità di salvaguardare elementari esigenze di certezza giuridica» (v., sul punto, Cass., sez. I, 10 febbraio 2021, n. 3340; v. anche Corte EDU, 15 settembre 2016, Trevisanato c. Italia).
2. Ritiene, in ogni caso, il Collegio che le spese processuali possano essere compensate, alla luce del fatto che l'amministrazione resistente – nell'indicare un termine inesatto per proporre ricorso avverso il provvedimento impugnato – ha verosimilmente concorso all'errore colpevole della parte nell'individuazione del dies ad quem entro cui instaurare il giudizio.
Pag. 3 di 4 Tale circostanza, grave ed eccezionale, è senz'altro da valorizzare ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, così provvede: dichiara inammissibile il ricorso presentato da nata in [...] il [...] (c.f. Parte_1
), siccome tardivo;
C.F._1 compensa per intero le spese processuali;
manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025.
Il Giudice est.
Dott. Andrea Gaboardi La Presidente
Dott.ssa Mariarosa Pipponzi
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