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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/04/2025, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, Seconda sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 405672023 R.G. avente ad oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legittimi vertente
TRA
nata il [...] in [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to SASSO C.F._1
CIRO;
RICORRENTE
E
, nato il 23/09/1979 in CERCOLA (NA) (C.F. ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to LO SAPIO LUCIO
RESISTENTE
1 con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA;
INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 14.07.2023, chiedeva la regolamentazione dei Parte_1 doveri genitoriali nei confronti della figlia minore (19.04.2022), nata durante la Per_1 convivenza di fatto intervenuta con . Più precisamente, la ricorrente ha richiesto CP_1 di disporsi l'affidamento condiviso della minore con collocamento presso la madre, cui assegnare la casa familiare e disciplina del diritto di visita del padre, la previsione a carico del resistente di un assegno mensile di mantenimento per la figlia di € 500,00 e l'obbligo di contribuzione al 50% alle spese straordinarie, oltre all'attribuzione del 100 % dell'Assegno Unico.
2. Il resistente , ritualmente citato, si è costituito chiedendo l'affido condiviso CP_1 della minore con collocazione presso la madre, prevedere il solo contributo al mantenimento diretto nei confronti della madre, opponendosi alla richiesta di percezione integrale dell'assegno unico ed opponendosi alla richiesta di non portare presso la caserma in cui il Per_1 [...] alloggia per il pernotto. CP_1
3. Alla prima udienza di comparizione del 27.03.2024, non essendo stati articolati mezzi istruttori, il Giudice delegato, sentite le parti, esperiva il tentativo di conciliazione e rinviava al 22.05.2024 per il deposito di un eventuale accordo sottoscritto. Rinviata per carico di ruolo, rilevato che le parti non erano addivenute ad alcun accordo, in data 13.09.2024 emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti e rinviava al 12.02.2025 per discussione e decisione, sostituendo l'udienza con l'assegnazione di un termine per note. Lette le note, il Giudice riservava la causa al Collegio per la decisione.
4. In primo luogo, giova rammentare che l'affido condiviso è disposto per attuare al contempo il diritto di ogni genitore a mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 Cost.) ed il diritto della prole
(art. 315 bis, comma 1, c.c.) a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori nonché di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
La bigenitorialità e, in particolare, il regime dell'affido condiviso, in applicazione degli artt. 337bis
e 337ter c.c. (come modificati dalla l. 54/2006), è regola prioritaria e preferenziale nell'ambito dei
2 rapporti dei minori con i genitori, anche nell'ipotesi di crisi della coppia, in quanto maggiormente rispondente all'interesse morale e materiale del minore che ha diritto alla conservazione (o al ripristino) del rapporto con entrambe le figure genitoriali, potendosi derogare al suddetto regime nella sola ipotesi in cui lo stesso risulti pregiudizievole per il minore (ex plurimis, Cass. civ.
27591/2021; Cass. civ., 6535/2019; Cass. civ., n. 5108/2012). Ne consegue che l'affido condiviso implica l'attribuzione a ciascuno dei genitori di pari opportunità quando abbiano capacità genitoriali omogenee e quando il minore abbia in concreto l'interesse ad una frequentazione paritaria o, viceversa, all'attribuzione a ciascuno di essi di compiti di cura e di tempi di frequentazione differenti quando in concreto ciò corrisponda all'interesse del minore.
Il Collegio evidenzia che nel caso di specie non sono emersi profili di inidoneità, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., dell'uno o dell'altro genitore a ricoprire il ruolo al quale è proposto e ad assumere responsabilmente e consapevolmente le decisioni inerenti alla cura, all'educazione, all'istruzione e alla crescita della minore: ed invero, va evidenziato che in sede di discussione parte ricorrente ha richiesto che venisse disposto l'affido in via esclusiva lamentando la recente assenza del
[...]
a causa dei gravi problemi di salute dello stesso, il quale è stato per oltre venti giorni in CP_1 coma farmacologico ed è stato successivamente meno partecipe alla vita della minore. Ebbene, non si ritiene che tale circostanza possa ex se fondare la richiesta di affido esclusivo della minore, dal momento che, onde derogare alla regola della bigenitorialità, occorre che emerga la contrarietà dell'affido condiviso all'interesse del minore, contrarietà che, nel caso in esame, non è dato riscontrare, avendo stesso la ricorrente rappresentato che il prima dei relativi CP_1 problemi di salute, si è attenuto al rispetto dell'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c.
Pertanto, la minore (19.04.2022) va congiuntamente affidata ad entrambi i genitori con Per_1 residenza privilegiata presso la madre con la quale convive dalla fine della relazione tra i genitori.
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo. I genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla figlia minore.
I tempi di permanenza di presso il padre, poi, verranno stabiliti dai genitori di comune Per_1 accordo, tenendo conto dell'interesse della minore.
In mancanza di accordo, il padre potrà tenere con sé con la figlia minore nei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana, dalle ore 17.00 alle 20:00, prelevando la minore da scuola in periodo
3 scolastico e riportandola a scuola il mattino successivo, compatibilmente con gli impegni scolastici, le attività sportive e ludiche della minore, e in periodo non scolastico dalle 10:00 del mattino, sempre compatibilmente agli impegni della minore;
la minore trascorrerà il fine settimana alternativamente una volta presso il padre e una volta presso la madre e precisamente dalle ore 17.00 del Venerdì alle ore 20.00 della Domenica, partendo dal genitore non collocatario;
la minore trascorrerà ad anni alterni il periodo di Natale (dal 24 al 30 dicembre) con un genitore e il periodo di Capodanno con l'altro genitore (dal 31 dicembre al 6 gennaio); nelle vacanze pasquali la minore trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore ed i Lunedì in
Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive la minore trascorrerà un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà concordato dagli stessi entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno la minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori, se non sarà possibile trascorrerlo insieme ad entrambi;
la minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; la minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma.
Al fine di determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento della figlia, ai sensi dell'art. 316 bis c.c. secondo cui entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché (art. 337 ter
c.c.) le esigenze del minore, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e i tempi di permanenza presso ciascun genitore (cfr. Trib. Roma, sez. I, 15 gennaio
2016, in De Jure).
Nella fattispecie in esame, ogni genitore contribuirà al mantenimento della figlia minore Per_1 in forma diretta per il periodo di permanenza presso di sé.
Per quanto attiene alla determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del padre, entrambi i genitori sono carabinieri e guadagnano circa € 1.500,00, tenuto conto dei tempi di permanenza di presso il padre che, secondo la prospettazione di parte ricorrente fino all'operazione Per_1 subita dal resistente erano rispettosi del provvedimento del giudice, si ritiene congruo, a parziale modifica dei provvedimenti assunti ai sensi dell'art. 473bis22 c.p.c., prevedere che CP_1
versi alla ricorrente la somma di € 350,00 mensili, oltre
[...] Parte_1
4 rivalutazione annuale e automatica ISTAT, entro il 5 di ogni mese a mezzo vaglia, bonifico o assegno.
Ciascun genitore dovrà provvedere altresì al pagamento delle spese straordinarie (per la cui elencazione si rimanda al protocollo tra Tribunale e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola) della figlia nella misura del 50%, ove concordate e/o documentate.
Va, in ultimo, specificato che alla ricorrente va affidata la casa coniugale sita in San Vitaliano
(NA), alla via Giovanni Nappi n. 55.
5. Considerato l'esito del giudizio e l'assenza di articolazione di mezzi di prova, il Collegio ritiene vi siano gravi motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
letti gli artt. 316, 316 bis, 337 ter c.c. e 473 bis ss. c.p.c.
✓ Affida la minore (nata in data [...]) congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori, con residenza privilegiata presso la madre;
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordi;
i genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla figlia minore;
✓ i tempi di permanenza di presso il padre, poi, verranno stabiliti dai genitori di Per_1 comune accordo, tenendo conto dell'interesse della minore. In mancanza di accordo, il padre potrà tenere con sé con la figlia minore nei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana, nei periodi scolastici prelevandola da scuola dalle 17:00 alle 20:00 compatibilmente con gli impegni scolastici, le attività sportive e ludiche della minore, e in periodo non scolastico dalle 10:00 del mattino, sempre compatibilmente agli impegni della minore;
la minore trascorrerà il fine settimana, dal venerdì alla domenica, alternativamente una volta presso il padre e una volta presso la madre e precisamente dalle ore 17.00 del Venerdì alle ore 20.00 della Domenica;
minore trascorrerà ad anni alterni il periodo di Natale (dal 24 al 30 dicembre) con un genitore e il periodo di
Capodanno con l'altro genitore (dal 31 dicembre al 6 gennaio); nelle vacanze pasquali la minore trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore ed i Lunedì in
Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in 5 mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive la minore trascorrerà un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà concordato dagli stessi entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno la minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori, se non sarà possibile trascorrerlo insieme ad entrambi;
la minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; la minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma;
✓ determina in € 350,00, oltre rivalutazione annuale e automatica ISTAT, l'assegno di mantenimento che dovrà versare per il mantenimento della figlia alla CP_1 ricorrente entro il 5 di ogni mese a mezzo vaglia, bonifico, Parte_1 assegno;
✓ dispone che ciascuno dei genitori provveda al pagamento delle spese straordinarie relative alla figlia minore (come individuate in base al Protocollo tra il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati ed il Tribunale di Nola) nella misura del 50%, ove concordate, documentate o urgenti;
✓ assegna la casa coniugale sita in San Vitaliano (NA) alla Via Giovanni Nappi n. 55;
✓ compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 08.04.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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