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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/03/2025, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa
Silvia Saracino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta, in grado d'appello, al n. 8532/2016 R.G. promossa
DA
, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Conversano;
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Prefetto p.t.; Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello del 12.08.2016 ha Parte_1
impugnato la sentenza n. 244/2016, con cui il Giudice di Pace di ha CP_1
rigettato l'opposizione (iscritta al n. 4429/2015 r.g.) proposta avverso il verbale di contestazione n. 642666424, emesso dai Carabinieri di Calimera.
Instauratosi il contraddittorio, è rimasto contumace il Prefetto di Lecce.
Con ordinanza del 30.1.2025, la scrivente ha revocato l'ordinanza di discussione disposta dal GOP ed ha sottoposto al contraddittorio, ex art. 101
c.p.c., la questione attinente al difetto di legittimazione passiva, essendo stato evocato in giudizio il Prefetto di Lecce, a fronte dell'impugnazione del verbale reso dai Carabinieri di Calimera. Con note conclusive autorizzate, depositate in data 19.2.2025, l'appellante,
aderendo alle osservazioni sollevate da questo Tribunale, ha chiesto pronunciarsi sentenza dichiarativa della nullità della impugnata sentenza, con rinvio del giudizio dinanzi al Giudice di Pace di CP_1
Precisate le conclusioni all'udienza del 20.03.2025, l'appellante ha discusso oralmente la causa che è stata, pertanto, decisa con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., da intendersi allegata al verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la nullità della sentenza appellata, trattandosi,
infatti, di questione giuridica assorbente rispetto le altre censure sollevate rispetto all'impugnata sentenza.
Ed invero, con ricorso ex art. 204bis C.d.S., ha Parte_1
impugnato il verbale di contestazione n. 642666424, emesso dai Carabinieri
di Calimera ed elevato in data in data 26.4.2015, chiedendone l'annullamento.
A fronte di tali conclusioni, il Giudice di Pace di ha disposto la notifica CP_1
“di copia del ricorso e del presente provvedimento […] a cura della
cancelleria, al ricorrente e al Prefetto di Lecce”.
Con comparsa di costituzione del 04.06.2025 si è costituito in primo grado il
Prefetto di (non per il tramite dell'Avvocatura dello Stato), chiedendo CP_1
il rigetto della proposta opposizione e la condanna in via equitativa delle spese del giudizio.
Ebbene, la giurisprudenza di legittimità, in casi simili, ha avuto modo di affermare che “In tema di sanzioni amministrative irrogate per violazione al codice della strada, proposta direttamente opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria avverso l'originario verbale di accertamento e contestazione dell'infrazione, la legittimazione passiva va riconosciuta alle singole
amministrazioni, locali, per i corpi dalle stesse dipendenti, o centrali, per i
corpi statuali, cui appartengono i vari corpi autorizzati alla contestazione, in
2 particolare: […]; per i carabinieri, il ministero della difesa, e, in alternativa, il ministero dell'interno, al quale l'art. 11 cod. strada attribuisce specifiche
competenze in materia di circolazione stradale ed ha il compito di
coordinamento dei servizi di vigilanza sulla circolazione stessa, in persona
dei rispettivi ministri;
[...] Detta circostanza, in quanto attinente alla
regolare costituzione del contraddittorio e, quindi, ad inderogabili
disposizioni d'ordine pubblico processuale, è rilevabile d'ufficio in ogni
stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, sempre che, sulla
stessa, non si sia precedentemente formato il giudicato” (Cass. civ., Sez. II,
n. 17189/2007).
Orbene, non v'è alcun dubbio che, nella specie, fosse in contestazione il verbale emesso dai Carabinieri di Calimera e che, pertanto, avendo proposto opposizione direttamente avverso il verbale di contestazione della violazione,
la legittimazione passiva spettasse all'amministrazione dalla quale dipendono gli agenti che hanno accertato la violazione (così, riferita a fattispecie sovrapponibile, Cass. civ., Sez. II, n. 2961/2016), traducendosi l'erronea identificazione, in assenza di intervento correttivo della cancelleria, non nell'inammissibilità del ricorso ma in vizio della sentenza.
Ne consegue che, ove il giudizio, come nella specie, venga instaurato nei confronti del Prefetto, tutti gli atti processuali compiuti in sede di merito vanno considerati affetti da nullità per carenza di legittimazione passiva del medesimo, salva la possibilità di sanatoria conseguente alla costituzione in giudizio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, considerato che “in virtù dei
suoi compiti istituzionali, può assumere una scelta difensiva in grado di
produrre effetti anche nei confronti di amministrazioni legittimate
passivamente, ma non evocate in giudizio” (così Cass. civ. Sez. II Sent., n.
8249/2009).
3 Circostanza, quest'ultima, non verificatasi né in primo grado, laddove parte convenuta è stata rappresentata dal Viceprefetto aggiunto, né nel corso dell'appello, in cui, invece, il Prefetto è rimasto contumace.
In conclusione, trattandosi di ipotesi di difetto di legittimazione passiva, va applicato l'art. 354 c.p.c. e il giudizio va rimesso al primo giudice, onde consentire la corretta instaurazione del contraddittorio, dinanzi al quale la parte dovrà riassumere la causa nei termini di legge.
Stante la contumacia del Prefetto, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la nullità del giudizio di primo grado per difetto di legittimazione passiva e dispone il rinvio della causa al Giudice di
Pace di CP_1
- assegna termini di legge per la riassunzione;
- nulla sulle spese.
Lecce, 20 marzo 2025 Il Giudice
Dott.ssa Silvia Saracino
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Simona Marinosci.
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