Ordinanza cautelare 10 ottobre 2019
Sentenza 27 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 27/01/2022, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/01/2022
N. 00146/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01127/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1127 del 2019, proposto da
AR PI BR, NG BR, rappresentate e difese dall'avvocato Anna Cofano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fasano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Ottavio Carparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell'ordinanza dirigenziale n. 20 del 30.05.2019, prot. n. 25803, notificata il giorno 6.06.2019, emessa dal Dirigente del Settore Urbanistica e Sviluppo del Territorio del Comune di Fasano;
- di qualsiasi atto ad essa presupposto, connesso e/o consequenziale anche non conosciuto dalle ricorrenti ed in particolare della relazione di sopralluogo edilizio prot. n. 24810 del 24.05.2019;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Fasano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che parte ricorrente ha impugnato l’ordinanza dirigenziale n. 20 del 30.05.2019, prot. n. 25803, notificata il giorno 6.06.2019, con la quale il Dirigente del Settore Urbanistica e Sviluppo del Territorio del Comune di Fasano “ vista la relazione n. 24810 prot. del 24.05.2019 inerente il sopralluogo edilizio effettuato in data 15.05.2019 da Agenti del Comando di Polizia Municipale presso l’immobile ubicato in Torre Canne di Fasano in via Tremiti angolo via Eroi del mare (fg.124 p.lla 138 sub. 8 )” ha ordinato la demolizione delle opere abusive “ consistenti in: realizzazione di manufatto adibito a W.C. delle dimensioni di mt. 4.00x2.50 costituito da una struttura metallica chiusa lateralmente con pannelli lignei e coperta con pannelli coibentati, in parte andata distrutta dall’incendio; ricostruzione di chioschetto (assentito con atto 214/89), traslato di alcuni metri come di evince dall’elaborato grafico allegato alla sanatoria in cui il manufatto viene rappresentato a ridosso del muro di confine della proprietà, all’angolo di via Tremiti con via Eroi del Mare ”;
Premesso altresì che parte ricorrente ha articolato le seguenti censure:
- quanto alla demolizione del ““ manufatto adibito a W.C. delle dimensioni di mt. 4,00x2.50 costituito da una struttura metallica ” è appena il caso di evidenziare che questo, per le sue intrinseche caratteristiche … non potrà in alcun caso integrare attività edilizia come tale assoggettabile alla necessità di permesso di costruire ed autorizzazione paesaggistica”;
- quanto alla demolizione dell’intervento volto alla “ ricostruzione di chioschetto traslato di alcuni metri ”, trattasi di statuizione inficiata da falsa presupposizione, dal momento che “la posizione dello stesso fabbricato a pianta esagonale (così come oggi accertata dagli Organi di Polizia Edilizia) è rimasta immutata negli anni, a partire dalla sua realizzazione”;
Rilevato che il Comune di Fasano si è costituito in giudizio per resistere al ricorso;
Rilevato altresì che parte ricorrente ha depositato in giudizio la nota dirigenziale prot. n. 0001386 del 12/01/2022, con cui il Comune di Fasano ha attestato che “ In esito ad una verifica della documentazione prodotta ai fini della sanatoria (atto n. 217/89), è emerso un errore nella rappresentazione del chioschetto esistente. Nelle tavole allegate al progetto di sanatoria, il chioschetto è rappresentato con la sagoma effettiva del manufatto esistente, nelle sue reali dimensioni (quindi senza modifiche in termini di superfici e altezze); fa eccezione, unicamente, la posizione del fabbricato, che risulta leggermente traslata verso l'interno del lotto rispetto alla sua reale posizione. Inoltre, da una puntuale valutazione delle immagini (Allegato N. I - Stralci Ortofoto - Stralci CTC - Immagini Google Earth) tratte dalle ortofoto del 1997, 2006, 2010, 2011, 2015 e 2016 nonché da quelle tratte dalla Carta Tecnica Comunale del 2001 e del 2004 e dalla Carta Tecnica Regionale del 2008 emerge la posizione immutata negli anni del chioschetto. Ne discende che, in ragione della documentazione presentata, si possa ritenere verosimilmente, esistente un problema di errata rappresentazione della realtà e non già una difforme realizzazione di un manufatto (il chioschetto) rispetto ad un progetto (e quindi alla sua rappresentazione) che ne legittima la realizzazione. Anche perché, trattandosi di una sanatoria, la rappresentazione del fabbricato è postuma rispetto alla sua realizzazione ”;
Considerato che:
- alla luce delle risultanze di cui alla predetta nota dirigenziale, il ricorso merita di essere accolto nella parte avente ad oggetto l’annullamento della ingiunzione alla demolizione del chioschetto, dal momento che deve ritenersi definitivamente acquisita la prova del fatto che il chioschetto non è stata traslato rispetto alla sua originaria posizione all’interno del lotto e che lo stesso manufatto, nella attuale consistenza strutturale e volumetrica, è integralmente riferibile alla concessione edilizia in sanatoria del 1989;
- invece, quanto al manufatto adibito a W.C., deve ritenersi che per dimensioni (mt. 4.00x2.50) e consistenza (struttura metallica chiusa lateralmente con pannelli lignei e coperta con pannelli coibentati), l’opera in questione configura un intervento idoneo a modificare stabilmente lo stato dei luoghi con un significativo impatto sul territorio in termini di volumi e superfici, ciò che avrebbe richiesto il rilascio di apposito p.d.c, con conseguente legittimità della relativa ingiunzione LI : “ si evidenzia come il concetto civilistico di pertinenza non corrisponda a quello edilizio-urbanistico, laddove la realizzazione di nuovi volumi e la realizzazione di opere che incidono in maniera rilevante ed evidente sul territorio, richiedono sempre il permesso di costruire ” (T.A.R. Lazio Latina, Sez. I, 10/04/2017 n. 235); “ Deve essere qualificata come intervento di nuova costruzione l'installazione di un prefabbricato in legno adibito a bagno e cucinotto, in quanto diretto a soddisfare esigenze non meramente temporanee ” (T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. II, 21/02/2012 n. 416);
Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere accolto nella parte in cui ha ad oggetto l’annullamento della ingiunzione LI riguardante il chioschetto, mentre per il resto deve essere rigettato;
Ritenuto che il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie e in parte lo rigetta nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Silvio Giancaspro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO