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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/05/2025, n. 2017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2017 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Rosella Nocera, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2694/2017 R.G. e tra rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv.to Lucio Parte_1
Romano;
ATTORE
e
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv.to Controparte_1
Raimondo Tolentino;
CONVENUTA
OGGETTO: Scioglimento della comunione ordinaria.
CONCLUSIONI: all'udienza dell'08.01.2025 la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica), sulle conclusioni rassegnate dalle parti come da relativo verbale in atti, da intendersi qui interamente richiamate e trascritte.
Per l'attore (nell'atto di citazione):
“1) divisione giudiziale dei locali terranei siti in Gioia del Colle con ingressi da via
Mergellina n. 18 e via Diaz n. 20 attualmente in uso esclusivo della signora CP_1
per attività di parrucchiera-estetista, in quanto comodamente divisibili, tramite
[...] sorteggio da effettuarsi tra le parti, con spese di materiale divisione e frazionamento in comune al 50%. 2) Riconoscimento in favore del sig. da parte della signora Parte_1
di un canone di locazione conseguente la occupazione della quota Controparte_1 parte del locale terraneo sito in Gioia del Colle con ingressi da via Mergellina e via Diaz, il quale sin da ora viene quantificato in Euro 350,00 mensili, giusta quantificazione effettuata in perizia di parte dal dr. Ing. , da corrispondersi sino alla materiale Persona_1 divisione dello stesso.
3) Condannare la signora al versamento in favore del sig. Controparte_1 Pt_1
degli (n.d.r. importi) allo stesso spettanti a titolo di canoni di locazione e/o di
[...]
1 occupazione di fatto da parte della per l'utilizzazione della quota parte dei locali CP_1 di proprietà del resistente.
4. Poiché i beni mobili tutti attualmente presenti all'interno della ex casa coniugale sita in via Sannazzaro n. 18 in Gioia del Colle furono tutti acquistati in comune tra i coniugi, procedere alla loro equa divisione per il tramite di sorteggio, ovvero previa stima dei loro valori, alla rispettiva assegnazione tra essi coniugi.
5. Rendiconto relativo a tutti gli investimenti monetari in essere durante il matrimonio tra essi coniugi , con particolare riferimento ai giroconti effettuati dalla Persona_2 convenuta in proprio favore e posti in essere sulla Filiale di Gioia del Colle del Banco di
Napoli, così come risultano dagli estratti conto esibiti nell'atto di citazione, ed ammontanti complessivamente ad euro 187.000,00, con conseguente riconoscimento on favore dell'attore del 50% delle somme tutte in comune durante il matrimonio.
6. Condannare infine la ricorrente signora al pagamento delle spese, Controparte_1 competenze ed onorario dell'intero grado del procedimento, tenuto conto altresì della mancata comparizione della stessa al tentativo di Mediazione obbligatorio esperito e previsto a riguardo per legge.
Per la convenuta (nella comparsa di risposta depositata il 27.04.2017):
“• in via preliminare dichiarare l'improcedibilità dell'atto di citazione nella parte relativa al giudizio di divisione, in quanto devoluto alla competenza del Giudice della Volontaria
Giurisdizione;
• nel merito accertare e dichiarare il riconoscimento dei canoni di locazione relativi al locale sito in Gioia del Colle alla via Mergellina angolo via Diaz nella misura di € 250,00 mensili dal 29 aprile 2015 (data di deposito della sentenza (n. 1958/2015 R.G. 10015/2013) al mese di ottobre 2016 (data di rilascio dell'immobile da parte della sig.ra ); CP_1
• dichiarare la nullità delle richieste relative alla divisione dei mobili presenti all'interno della ex casa coniugale per i motivi esposti in narrativa;
• dichiarare la nullità delle richieste relative al rendiconto sulle somme esistenti all'epoca dei fatti.
• con vittoria di spese, diritti e onorari di causa come per legge.”. IN FATTO
Con atto di citazione notificato il 09.02.2017 conveniva in giudizio Parte_1 per ivi sentir dichiarare lo scioglimento della comunione sui locali Controparte_1 terranei siti in Gioia del Colle con ingressi da via Mergellina n. 18 e via Diaz n. 20, con conseguente riconoscimento in suo favore di un canone di locazione per l'occupazione della sua quota da parte della , la divisione dei mobili presenti all'interno della ex CP_1 coniugale, nonché il rendiconto relativo a tutti gli investimenti monetari in essere durante il matrimonio, ammontanti complessivamente ad € 187.000,00, con conseguente riconoscimento in favore dell'attore del 50% di tali somme, beni di cui le odierne parti processuali sono comproprietari nella misura della metà ciascuno (in virtù di acquisto in regime di comunione dei beni).
Con comparsa di risposta depositata il 27.04.2017 si costituiva in giudizio
[...]
eccependo in via preliminare l'improcedibilità dell'atto di citazione nella parte CP_1
2 relativa al giudizio di divisione, in quanto devoluto alla competenza del Giudice della
Volontaria Giurisdizione.
Nel merito, evidenziava che si era da sempre resa disponibile a corrispondere al Pt_1
i canoni di locazione decorrenti dal 29 aprile 2015 (data di deposito della sentenza parziale di separazione n. 1958/2015 resa nel giudizio iscritto al N. 10015/2013R.G.) al mese di ottobre 2016 (data di rilascio dell'immobile da parte della sig.ra ), in quanto CP_1 detentrice dei locali ad angolo tra Via Mergellina e Via Diaz, per la metà indivisa di sua appartenenza.
Con riguardo alla domanda di divisione dei mobili presenti all'interno della ex casa coniugale, chiedeva che ne venisse dichiarata la nullità, in quanto la casa era stata a lei assegnata nel giudizio separativo e nell'elenco redatto dalla controparte non vi era alcun mobilio di cui il ne avesse necessità per lo svolgimento della propria attività Pt_1 lavorativa o per motivi di salute.
Chiedeva altresì che venisse dichiarata la nullità della domanda attorea di rendiconto e precisava che le somme presenti sul libretto di risparmio cointestato, acceso presso il Banco di Napoli filiale di Gioia del Colle, provenivano esclusivamente dalla , avendo CP_1 la stessa versato negli anni il ricavato della propria attività lavorativa di parrucchiera.
Depositate le memorie istruttorie, nel corso del giudizio veniva ammessa con ordinanza resa in data 19.04.2018 sia la prova per interpello sia una C.T.U. estimativa, con sottoposizione all'ausiliario dei seguenti quesiti: “
1. accerti e descriva, anche a mezzo di rappresentazione fotografica, i locali terranei siti in Gioia del Colle con accessi da via Diaz
n. 20 e da via Mergellina n. 18, di cui le parti processuali sono comproprietarie al 50%;
2. proceda alla stima all'attualità del predetto bene immobile;
3. accerti se lo stesso sia o meno comodamente divisibile;
4. predisponga uno o più progetti di divisione o di distribuzione tra
i due comunisti, determinando anche gli eventuali conguagli in danaro ove occorrenti;
5. stabilisca il valore locativo annuale del citato immobile, indicando il relativo ammontare con riferimento alle singole annualità a decorrere dall'anno 2013 sino all'attualità”.
La C.T.U. veniva depositata il 15.02.2019 dall'ing. ed in essa venivano Persona_3 predisposti due progetti di divisione (denominati A e B).
All'udienza di discussione ex art. 789 c.p.c. del 07.02.2024 la riferiva di CP_1 preferire il lotto 2 di cui al progetto divisionale “B” redatto dal C.T.U. nella citata relazione
(e solo in via subordinata il lotto 2 di cui al progetto divisionale “A”) mentre il Pt_1 riferiva di preferire il lotto 2 di cui al progetto divisionale “A”.
Infine, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza indicata in epigrafe, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica).
IN DIRITTO
Preliminarmente, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per asserita incertezza del petitum, sollevata dalla convenuta solamente nella comparsa conclusionale, è inammissibile poiché formulata tardivamente.
Ai sensi dell'art. 164 comma 3 c.p.c. tale nullità è sanata se il convenuto si costituisce e propone le proprie difese senza tempestivamente eccepirla.
Nel caso di specie, parte convenuta si è costituita in giudizio senza sollevare detta eccezione, con conseguente sanatoria della dedotta nullità.
3 Sempre in via preliminare, deve darsi atto che parte convenuta ha rinunciato espressamente negli scritti conclusivi all'originaria eccezione di “improcedibilità dell'atto di citazione nella parte relativa al giudizio di divisione, in quanto devoluto alla competenza del Giudice della
Volontaria Giurisdizione”, comunque infondata.
Nel merito, merita accoglimento la domanda di parte attrice, a cui parte convenuta ha comunque originariamente aderito, avente ad oggetto lo scioglimento della comunione sull'immobile per cui è causa, meglio identificato nella C.T.U. depositata il 15.02.2019 dall'ing. e stimato all'attualità nella prefata relazione - di per sé immune da Persona_3 vizi logici e giuridici, oltre che meritevole di approvazione poiché frutto di accertamenti che appaiono metodologicamente corretti - secondo il valore di mercato in € 90.000,00 complessivi.
La materia dello scioglimento della comunione è regolata dagli artt. 720 e 1111-1116 c.c.
Da tali norme è evincibile il principio secondo cui ciascuno dei condividenti può chiedere in qualsiasi momento lo scioglimento della comunione salvo che la cosa, in caso di divisione, cessi di servire all'uso cui è destinata, e che la divisione ha luogo in natura se la cosa può essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti;
mentre la vendita all'incanto è marginalizzata all'ipotesi in cui gli immobili non siano comodamente divisibili e nessuno dei condividenti ne chieda l'attribuzione.
Nel caso in esame, il C.T.U. ha accertato la comoda divisibilità del bene immobile oggetto di divisione in due lotti (lotto 1 e lotto 2), con motivazione che si ritiene ampiamente condivisibile ed immune da vizi, ed ha predisposto due progetti divisionali.
La divisione giudiziale dell'immobile oggetto di causa va, dunque, disposta tra Pt_1
, cui va attribuita la quota ideale di 1/2 e cui va attribuita
[...] Controparte_1 altra quota ideale di 1/2: sulla ripartizione nei suddetti termini delle quote ideali dei beni non vi è contestazione.
Tuttavia, non è stata raggiunta un'intesa tra le parti in ordine all'assegnazione dei singoli lotti, motivo per cui la causa è stata infine trattenuta in decisione.
All'udienza di discussione ex art. 789 c.p.c. del 07.02.2024 la convenuta ha dichiarato di preferire il progetto di divisione “B”, redatto dal C.T.U. a pagina 22 della relazione in atti, con ingresso da via Mergellina n. 18 (lotto n. 2), mentre in via subordinata ha scelto il progetto di divisione “A” di cui alla pagina 20 della relazione del C.T.U., con ingresso da via Mergellina n. 18 (lo stesso lotto n. 2), adducendo che il locale in questione meglio si addice allo svolgimento della sua attività professionale di parrucchiera, essendo peraltro già stato destinato in passato allo svolgimento di tale attività, tant'è che era munito delle tubature e degli attacchi necessari.
Alla medesima udienza, l'attore ha espresso preferenza per l'attribuzione del locale con ingresso da via Mergellina, di cui al progetto divisionale “A”, in quanto questo dispone di un ingresso più grande.
Il sottoscritto giudicante ritiene che ragioni di opportunità suggeriscano di dover attribuire i beni in virtù del primo progetto divisionale (denominato “A”) di cui alla C.T.U. depositata il 15.02.2019, soprattutto in quanto condiviso da entrambe le parti (sebbene dalla solamente in via subordinata). CP_1
Inoltre, tra le soluzioni prospettate, la scelta di suddividere l'immobile in due porzioni di uguale superficie, compensando le differenze di valore tramite conguaglio monetario, consente di preservare l'integrità strutturale delle unità immobiliari;
al contrario, la soluzione
4 alternativa, che prevede una significativa differenza di superficie tra le due porzioni (Lotto
1 : 38,50 mq, ingresso da via A. Diaz n. 20, Lotto 2: 71,50 mq, ingresso da via Mergellina
n.18), pur tendendo all'equivalenza economica mediante compensazione in natura, comporta un'evidente sacrificio funzionale della porzione minore, che potrebbe pregiudicarne la reale utilizzabilità commerciale (così come peraltro sostenuto dallo stesso C.T.P. della
, secondo cui: “Pertanto l'unica possibile reale divisione è rappresentata dal CP_1 progetto (A) in modo di avere una superficie, per ogni quota, di mq 55,00 che consente, per entrambe, un utilizzo commerciale” -cfr. pag. osservazioni a firma dell'ing.
[...]
. Tes_1
Pertanto, in adesione al primo progetto divisionale, denominato “A”, predisposto dal C.T.U.
e in conformità ai valori da lui stimati nella citata relazione, devesi procedere all'assegnazione del lotto 2, come meglio individuato dal consulente nel progetto, in favore della convenuta in quanto quest'ultima ha già utilizzato detto Controparte_1 locale per lo svolgimento della sua attività di parrucchiera (così come peraltro accertato dallo stesso C.T.U. – cfr. pag. 5 del menzionato elaborato), che intende ivi proseguire in futuro.
Inoltre, l'attribuzione del lotto 2 in favore della convenuta consegue anche al fatto che l'esigenza di destinare tale locale allo svolgimento della sua attività professionale di parrucchiera rappresenta una circostanza maggiormente meritevole rispetto a quella rappresentata dall'attore (quest'ultimo, infatti, ha scelto il locale con ingresso da via Mergellina, di cui al progetto divisionale “A”, semplicemente in quanto questo aveva un ingresso più grande, fermo restando tra l'altro che all'udienza di precisazione delle conclusioni del 08.01.2025 il procuratore di parte attrice ha così concluso: “si affida all'on.le
Giudicante in relazione all'assegnazione di uno dei due lotti in favore di parte attrice”).
Tutto ciò premesso, in adesione al progetto divisionale “A” redatto dal C.T.U. nella relazione depositata il 15.02.2019, che ivi abbia per intendersi integralmente richiamata per relationem, devono essere assegnati:
- a il lotto 1 (con accesso da via A. Diaz n. 20) di cui al progetto Parte_1 divisionale “A” della relazione depositata il 15.02.2019;
- a il lotto 2 (con accesso da via Mergellina n. 18) di cui al progetto Controparte_1 divisionale “A” della relazione depositata il 15.02.2019.
Sempre in conformità alle stime e ai calcoli operati dal C.T.U. nella relazione, Parte_1 dovrà corrispondere un conguaglio in denaro pari a complessivi € 13.800,00 a CP_1
(la preferenza del giudicante per il progetto divisionale che pur prevede una somma a titolo di
[...] conguaglio appare ragionevole anche alla luce delle somme dovute dalla in favore di CP_1 controparte in forza della presente sentenza, in modo che possa operare un'eventuale compensazione delle stesse).
In ordine all'acclarata natura di debito di valore del menzionato conguaglio, detta somma dovrà essere adeguata ai valori monetari correnti, pertanto va rivalutata alla data del deposito della C.T.U.
(15.02.2019) e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici I.S.T.A.T, sino alla data della presente pronuncia e sulla somma in tal modo ottenuta, a partire da tale data, decorrono gli interessi legali fino al soddisfo.
Ciò trova conferma nel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui: “il conguaglio in denaro… costituisce un debito di valore, esprimendo l'equivalente economico della quota di tale bene che va, pertanto, determinato con riferimento al valore del bene stesso al momento della decisione del giudizio di divisione” (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 09.05.1996, n. 4369).
5 Ancora, con riferimento al riconoscimento degli interessi, la Suprema Corte ha chiarito che: “In caso di divisione giudiziale di un immobile mediante assegnazione ad uno dei condividenti tenuto a versare
i dovuti conguagli in denaro, in interessi sulle somme dovute decorrono a far data dalla pronuncia giudiziale – definitiva o provvisoria di scioglimento della comunione e di assegnazione del bene al condividente stesso – per questo contestualmente dichiarato tenuto alla corresponsione del conguaglio in favore dell'altro – e non anche dal momento della domanda giudiziale di divisione ovvero da quello della sentenza di primo grado” (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 29.04.2003, n. 6653). Sulla domanda di parte attrice volta ad ottenere un indennizzo per l'occupazione in via esclusiva dell'immobile in oggetto, questa è fondata e merita accoglimento. In tema di uso della cosa comune ai sensi dell'art. 1102, comma 1, c.c. “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne uso secondo il loro diritto”.
Perché sia ravvisabile un atto illecito e perciò un danno risarcibile, dunque, occorre che siano verificate le condizioni di cui all'art. 2043 c.c. (danno prodotto non iure e contra ius), e cioè la sussistenza di una compromissione da parte di un comproprietario dell'uso consentito agli altri.
Quando, a norma dell'art. 1102 c.c., si ha un abuso della cosa comune, per l'alterazione della sua destinazione ovvero per l'impedimento del pari uso di essa da parte degli altri partecipanti alla comunione, ciascuno dei partecipanti è legittimato ad esercitare lo ius prohibendi per ottenere la cessazione della condotta illegittima, oltre che a promuovere un'azione di risarcimento del danno, inteso come effetto della diminuzione della quota o della perdita materiale del bene oggetto della comproprietà (cfr. da Cass. Sez. II, 12 settembre 2003, n. 13424; Cass. Sez. II, 10 gennaio 1981, n.
243; Cass. Sez. II, 12 settembre 1970, n. 1388).
Viceversa, è stato precisato in giurisprudenza come l'utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di uno dei comproprietari, ove mantenuta nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., non è di per sé idonea a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso, e sempre che risulti provato che il comproprietario, il quale abbia avuto l'uso esclusivo del bene, ne abbia tratto anche un vantaggio patrimoniale (cfr. Cass. Sez. II, 09 febbraio 2015, n. 2423;
Cass. Sez. II, 03 dicembre 2010, n. 24647; Cass. Sez. II, 04 dicembre 1991, n. 13036).
In particolare, un coerede, il quale, dopo la morte del de cuius, mantenga il possesso di un bene ereditario, rimane nell'ambito dell'esercizio legittimo dei poteri spettanti al comproprietario pur ove utilizzi ed amministri individualmente lo stesso, a meno che il rapporto materiale instaurato con la res non si svolga in maniera tale da escludere gli altri coeredi, con palese manifestazione del volere, dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il medesimo bene (cfr. Cass. Sez. II, 04 maggio
2018, n. 10734).
Ove, viceversa, risulti dimostrata una sottrazione o un impedimento assoluto, da parte di un comproprietario, delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari, ovvero una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c., per l'occupazione dell'intero immobile ad opera del comunista e la sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, con privazione pro quota della disponibilità dei residui partecipanti, può dirsi risarcibile, sotto l'aspetto del lucro cessante, non solo il lucro interrotto, ma anche quello impedito nel suo potenziale esplicarsi, essendo perciò il danno da quantificare in base ai frutti civili che l'autore della violazione abbia tratto dall'uso esclusivo del bene.
6 Non vi è luogo, altrimenti, di riconoscere una "indennità" per il sol fatto dell'occupazione dell'intero bene ad opera del comproprietario, ove la stessa non si connoti altresì di illiceità per superamento dei limiti ex art. 1102 c.c. (dal che genera un "danno"), in quanto tale occupazione trova comunque titolo giustificativo nella comproprietà che investe tutta la cosa comune, e la sorte dei frutti naturali e civili tratti dal bene goduto individualmente ha attuazione in sede di divisione e di resa del conto (insieme alle spese necessarie od utili per la conservazione o il miglioramento del bene comune anticipate dal comunista), né altrimenti la legge prevede espressamente in tale evenienza un indennizzo da attività lecita ma dannosa (ex multis, Cass. Civ., sez. II, 08/06/2022, n. 18548). Ebbene, nel caso concreto, entrambe le parti hanno riferito dell'utilizzo esclusivo dell'immobile in comunione da parte della sin dalla separazione. CP_1
Tuttavia, parte convenuta ha riconosciuto il diritto del all'indennità solamente dal deposito Pt_1 della sentenza parziale di separazione n. 1958/2015, ovvero dal 29.04.2015 (cfr. come ribadito in comparsa conclusionale di parte convenuta depositata in data 07.03.2025).
Al contrario, sebbene parte attrice abbia asserito che l'occupazione esclusiva dell'immobile sia iniziata a far data dal 2013, non si ravvisa alcun elemento probatorio in tal senso.
Infatti, le prime contestazioni agli atti risultano essere quelle manifestate con l'atto di citazione del
09.02.2017, a decorrere dalla quale è incontrovertibile l'opposizione da egli formulata all'occupazione da parte della . CP_1
Tuttavia, detta indennità può essere riconosciuta solo dall'aprile 2015, in ragione del riconoscimento effettuato personalmente dalla stessa convenuta nei propri scritti difensivi di parte.
Ne deriva, dunque, la fondatezza della domanda attorea relativa alla condanna della convenuta al pagamento di un indennizzo per il danno arrecato dall'occupazione esclusiva.
Tuttavia, la asserisce di aver rilasciato l'immobile nel mese di ottobre 2016. CP_1
Tale circostanza risulta irrilevante, atteso che la ha omesso di fornire la prova riguardo CP_1 alla cessazione dell'utilizzo esclusivo dell'immobile in oggetto e all'avvenuto ripristino del compossesso a decorrere da detta data.
Pertanto, deve riconoscersi il diritto alla menzionata indennità sino alla data dell'11.12.2023, data in cui la ha formalmente messo a disposizione del le chiavi dell'immobile, CP_1 Pt_1 rendendo così incontrovertibile la propria disponibilità a garantire il godimento comune (cfr. missiva dell'11.12.2023, allegata alla nota di deposito del 02.02.2024). Detta circostanza è stata altresì confermata dal procuratore di parte attrice all'udienza del 07.02.2024 (“…l'offerta relativa alle chiavi è giunta al sottoscritto da parte del collega di controparte, solo con missiva del 11.12.2023…”).
Ciò posto, ai fini della determinazione del quantum, appare condivisibile, sul punto, quanto enunciato dalla Cassazione Civile, sez. II, n. 7681/2019: “Il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto l'intero bene da solo senza che giustificasse l'esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a quest'ultimi, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili, con riferimento ai prezzi di mercato corretti: frutti che, identificandosi con il corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, possono, in mancanza di altri più idonei criteri di valutazione, essere individuati nei canoni di locazione percepibili per l'immobile” (conforme Cass.
n. 20394/2013, Cass. n. 5156/2012, Cass. n. 7881/2011).
A tal proposito, l'ausiliario del Giudice, al quesito formulato dal G.I.: “stabilisca il valore locativo annuale del citato immobile, indicando il relativo ammontare con riferimento alle singole annualità
a decorrere dall'anno 2013 sino all'attualità;”, ha determinato il valore del mancato godimento
7 dell'immobile in oggetto, stabilendo un valore locativo: “Per l'anno 2015: €6.303,50 Indice Devalutazione:0,973 Per l'anno 2016: €6.321,95 Indice Devalutazione: 0,976 Per l'anno 2017:
€6.377,95 Indice Devalutazione: 0,984”, mentre per l'anno 2018 € 6.480,00.
Le suesposte determinazioni vanno condivise da questo Giudice, essendo frutto di accertamenti metodologicamente corretti.
Pertanto, in conformità alle stime operate dal C.T.U., la convenuta dovrà corrispondere a parte attrice la somma di € 28.153,76 (ovvero il 50% di € 56.307,52, essendo anch'ella comproprietaria) quale indennità da occupazione relativa al periodo decorrente da aprile 2015 a dicembre 2023 (ovvero il
50% dei seguenti valori locativi annui € 4.727,62 da aprile 2015 a dicembre 2015 - + € 6.321,95 - per l'anno 2016 - + € 6.377,95 - per l'anno 2017 - + € 38.880,00 - per gli anni 2018/2023).
Su tutte dette somme dovute a titolo di indennità di occupazione, a partire dalla data della presente pronuncia, decorreranno gli interessi legali sino al soddisfo.
La domanda di divisione dei beni mobili presenti attualmente all'interno della ex casa coniugale deve essere rigettata in quanto infondata.
Tale domanda, infatti, non solo è stata formulata in modo generico, mediante la sola elencazione approssimativa degli arredi presenti nella casa coniugale al momento dell'allontanamento dell'attore
(senza peraltro menzionare quando questa circostanza sia avvenuta) ma non è stata neppure supportata da alcuna prova atta a manifestare l'esistenza di detti arredi all'interno della casa coniugale, fermo restando che l'attore pretenderebbe si operasse la divisione e l'assegnazione di beni mobili d'arredo della casa coniugale, assegnate in forza di provvedimento giudiziale emesso nel giudizio separativo alla . CP_1
Con riguardo alla originaria domanda di “Rendiconto relativo a tutti gli investimenti monetari in essere durante il matrimonio tra essi coniugi , con particolare riferimento ai Persona_2 giroconti effettuati dalla convenuta in proprio favore e posti in essere sulla Filiale di Gioia del Colle del Banco di Napoli, così come risultano dagli estratti conto esibiti nell'atto di citazione, ed ammontanti complessivamente ad euro 187.000,00, con conseguente riconoscimento in favore dell'attore del 50% delle somme tutte in comune durante il matrimonio”, riformulata in sede di comparsa conclusionale in domanda di condanna “al pagamento in favore dell'attore sig. Pt_1
del 50% degli importi rispettivamente di Euro 187.000,00 (Centoottantasettemila,00) e di
[...]
Euro 16.000,00 (Sedicimila,00) oltre interessi legali, a titolo di rimborso per gli illegittimi giroconti effettuati dalla convenuta in proprio favore e posti in essere sulla Filiale di Gioia del Colle del Banco di Napoli”, deve evidenziarsi quanto segue.
La domanda di rendiconto è infondata.
La Corte di cassazione ha di recente precisato che: “Il procedimento di rendiconto di cui agli art. 263
e ss. c.p.c. è fondato sul presupposto dell'obbligo di una parte, derivante dalla legge o dall'accordo delle parti ed accertato dal giudice, di rendere il conto all'altra parte, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto rifluente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o, contemporaneamente, in quella altrui e nella propria;
pertanto, ove vi sia controversia in ordine alla situazione o al negozio da cui si fa discendere quell'obbligo, l'ordine del giudice di presentazione del conto deve essere preceduto dal positivo accertamento dell'esistenza della situazione o del negozio, che ne costituiscono la base imprescindibile” (cfr. Cass. Civ., sez. I, 06/09/2022, n. 26222).
Nel caso di specie non sussiste alcuno dei menzionati requisiti, considerato che la cointestazione di un libretto di risparmio non implica ex se che uno dei cointestatari agisca per conto dell'altro, così che possa ritenersi sussistente una sorta di mandato ex art. 1713 c.c.
8 Pertanto, in assenza di qualsivoglia prova in ordine alla sussistenza dei requisiti anzidetti, non si ravvisa nel caso di specie alcun obbligo di rendiconto a carico della . CP_1
Ciò detto, sebbene parte attrice abbia eccepito l'inammissibilità per tardività della domanda di condanna formulata dal in comparsa conclusionale, deve pur sempre darsi atto che l'attore Pt_1 nelle conclusioni rassegnate sin dall'atto introduttivo del giudizio aveva richiesto il “con conseguente riconoscimento in favore dell'attore del 50% delle somme tutte in comune durante il matrimonio”, domanda che è parzialmente fondata.
Posto che, come è noto, la cointestazione del menzionato libretto di risparmio comporta una presunzione di contitolarità delle somme in esso depositate (non superata a causa dell'insufficienza probatoria circa l'asserita riconducibilità alla delle somme ivi depositate), non possono CP_1 ritenersi leciti i prelievi unilaterali, laddove siano avvenuti senza il consenso dell'altro contitolare.
Tale condotta, dunque, giustifica la domanda di restituzione.
Circa la riconducibilità dei prelievi effettuati alla , va rilevato che la stessa convenuta ha CP_1 personalmente ammesso (nei propri scritti difensivi di parte) ed anche documentato (a mezzo contratto di polizza) di aver prelevato in data 15.02.2010 la somma di € 121.100,00 dal conto cointestato e di averlo fatto senza chiedere il consenso al , impiegando tale somma per Pt_1 sottoscrivere una polizza assicurativa sulla propria vita, indicando quali beneficiari i figli comuni (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 7: “Il , che pressava la sig.ra con continue Pt_1 CP_1 richieste economiche, sapeva perfettamente che la somma pari ad € 121.100,00 prelevata dalla sig.ra
in data 15.02.2010 era preferibile escluderla dal conto corrente. Infatti proprio in quel CP_1 periodo si stava diffondendo la notizia che, a seguito della grave crisi economica del 2008, i creditori di una banca fallita rischiavano di rimanere coinvolti nelle perdite della stessa, e questo per tutti i correntisti e/o azionisti con un conto superiore ad € 100.000,00. Data la scarsa informazione che vigeva all'epoca dei fatti, e per proteggere le somme fino a quel momento messe da parte con tanti sacrifici, la sig.ra decideva di prelevare e di “investire” quella somma, non a proprio CP_1 favore, ma per il futuro dei loro figli. Infatti, la stessa stipulava una polizza di assicurazione sulla vita dell'importo di € 121.000,00 avente come beneficiari in caso di morte dell'assicurato (sig.ra
) i figli nati e nascituri ed avente come durata “VITA INTERA”). Controparte_1
La stessa ha sostenuto che detta operazione sarebbe stata giustificata dalla necessità di tutelare il risparmio familiare in un contesto di instabilità economica bancaria.
Tuttavia, tale giustificazione non vale a rendere lecita tale condotta, atteso che l'attività dispositiva è avvenuta senza previa accertata condivisione con l'altro contitolare, il quale non ha potuto esercitare alcun controllo né espresso consenso sull'operazione.
Né vale quanto asserito da parte convenuta in merito all'esclusione di detta operazione dall'obbligo restitutorio, atteso che il costante indirizzo giurisprudenziale secondo il quale “le spese effettuate per
i bisogni della famiglia e riconducibili alla logica della solidarietà coniugale, in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all' art. 143 c.c. - che nella fattispecie traggono provvista in un conto cointestato -, non determinano alcun diritto al rimborso” (cfr. Cass. Civ., sez. I, 17/10/2023,
n. 28772), cui implicitamente si riferisce parte convenuta, non è attinente al caso di specie, considerata che la somma è stata impiegata per effettuare una operazione di investimento intestata alla stessa e non per soddisfare un bisogno attuale della famiglia. CP_1
Infatti, la destinazione del capitale ad una polizza vita intestata alla sola convenuta, con beneficiari i figli in caso di decesso, consente alla convenuta di rimanere in via esclusiva nella disponibilità giuridica della somma, che risulta ancora nella sua sfera patrimoniale, e non in quella dei figli, almeno fino al verificarsi dell'evento assicurato.
9 Ne deriva che la domanda dell'attore, in relazione a detta operazione, può essere accolta, con conseguente condanna della controparte alla restituzione della quota di sua spettanza, pari a €
60.550,00 (ovvero la metà di € 121.100,00 che la ha ammesso di aver prelevato), oltre CP_1 interessi legali dalla data del prelievo (15.02.2010) fino al saldo.
Con riguardo alla residua somma di € 66.000,00, non risultano sufficienti elementi probatori volti a sostenere la domanda di restituzione.
Sebbene dalla documentazione depositata da parte attrice emerge che in data 23.11.2010 sia stato effettuato un bonifico a favore della di € 50.000,00 mentre in data 28.12.2012 è stato CP_1 effettuato un “prelevamento” di € 16.719,26 (cfr. all.ti 7 e 8 al fascicolo di parte attrice), non emerge alcun elemento da cui sia possibile accertare la riconducibilità di dette operazione ad una condotta fraudolenta della . CP_1
Infatti, il menzionato bonifico risulta essere stato eseguito in costanza di matrimonio e ben due anni prima dell'inizio della crisi coniugale (nell'atto di citazione parte attrice riferisce che la crisi coniugale è iniziata a ridosso dell'invio della raccomandata inviata dal precedente difensore della nel dicembre 2012), dunque non sussiste alcuna presunzione in ordine alla mancata CP_1 conoscenza del , mentre con riguardo al prelievo di circa € 16.000,00 non risulta dalla Pt_1 documentazione che li abbia effettivamente prelevati ed incassati.
Con riguardo alle spese di lite, queste debbono essere compensate in quanto parte convenuta ha aderito sin dalla comparsa di risposta alla domanda di scioglimento immobiliare proposta dall'attore.
Dunque, il fatto che la convenuta non abbia partecipato al procedimento di mediazione non ne può comportare la sua soccombenza processuale, come invocato dalla controparte, a fronte del fatto che ella ha immediatamente aderito alla domanda giudiziale di divisione all'atto della sua costituzione in giudizio e, per di più, si è vista attribuire il lotto per cui aveva espresso la propria preferenza, sulla scorta di ragioni ritenute in detta sede motivate e fondate.
Inoltre, deve evidenziarsi sia che parte convenuta non ha mai contestato il diritto del Pt_1 all'indennità da occupazione esclusiva (peraltro riconosciuto nonostante il difetto di onere probatorio della domanda con riguardo al dies a quo) se non limitatamente alla sua durata sia che la domanda di rendiconto è risultata infondata, con accoglimento parziale della domanda attorea di restituzione delle somme in quota parte, domanda in ogni caso accolta per effetto del riconoscimento operato dalla stessa . CP_1
Con riguardo alle spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio, come liquidata in corso di causa, queste debbono essere definitivamente poste in solido tra le parti e nei rapporti interni a carico dei due condividenti in proporzione delle rispettive quote (1/2 ciascuno), in quanto finalizzate al comune interesse delle stesse a conseguire lo scioglimento della comunione.
Per le eventuali ulteriori future spese cui si dovesse incorrere in conseguenza della presente divisione immobiliare, non potrà che valere il medesimo criterio della ripartizione fra le parti in causa, in proporzione delle rispettive quote.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva fra le parti per legge ex art. 282 c.p.c. e va trascritta ex art. 2643 C. C., con esonero del Conservatore dei RR. II. da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Rosella Nocera, definitivamente decidendo nella causa iscritta al N. 2694/2017 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
10 - dispone, relativamente all'immobile per cui è causa, meglio identificato dal C.T.U. ing. Per_3 nella relazione depositata il 15.02.2019, lo scioglimento della comunione sussistente fra
[...]
e e, per l'effetto, in adesione del progetto divisionale Parte_1 Controparte_1
“A” redatto dal C.T.U., assegna ed ordina il trasferimento in favore di (la cui Parte_1 quota è pari 1/2) del lotto 1 (con accesso da via A. Diaz n. 20) ed in favore di CP_1 del lotto 2 (con accesso da via Mergellina n. 18);
[...]
- dispone che debba corrispondere un conguaglio in denaro pari ad € 13.800,00 Parte_1 in favore di oltre rivalutazione ed interessi legali nella misura e con le Controparte_1 decorrenze indicate in parte motiva;
- dispone che debba corrispondere a la somma di € Controparte_1 Parte_1
28.153,76, oltre interessi legali con le decorrenze indicate in parte motiva, quale indennità da occupazione relativa al periodo decorrente da aprile 2015 a dicembre 2023;
- rigetta la domanda di divisione dei beni mobili presenti all'interno della ex casa coniugale;
- rigetta l'istanza attorea di rendiconto;
- condanna alla restituzione in favore di della somma Controparte_1 Parte_1 di € 60.550,00, oltre interessi legali dalla data del prelievo (15.02.2010) fino al saldo;
- rigetta le restanti domande attoree di restituzione monetaria;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente in solido tra le parti e nei rapporti interni a carico dei due condividenti in proporzione delle rispettive quote (1/2 per ciascuno), le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate nel corso del giudizio con decreto del 04.07.2019 (€ 2.664,50, oltre IVA ed accessori di legge se dovuti);
- ordina al Conservatore dei RR. II. di Bari di trascrivere la presente sentenza, esonerandolo da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo;
- dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso, in Bari, in data 24 maggio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Rosella Nocera
11
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Rosella Nocera, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2694/2017 R.G. e tra rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv.to Lucio Parte_1
Romano;
ATTORE
e
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv.to Controparte_1
Raimondo Tolentino;
CONVENUTA
OGGETTO: Scioglimento della comunione ordinaria.
CONCLUSIONI: all'udienza dell'08.01.2025 la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica), sulle conclusioni rassegnate dalle parti come da relativo verbale in atti, da intendersi qui interamente richiamate e trascritte.
Per l'attore (nell'atto di citazione):
“1) divisione giudiziale dei locali terranei siti in Gioia del Colle con ingressi da via
Mergellina n. 18 e via Diaz n. 20 attualmente in uso esclusivo della signora CP_1
per attività di parrucchiera-estetista, in quanto comodamente divisibili, tramite
[...] sorteggio da effettuarsi tra le parti, con spese di materiale divisione e frazionamento in comune al 50%. 2) Riconoscimento in favore del sig. da parte della signora Parte_1
di un canone di locazione conseguente la occupazione della quota Controparte_1 parte del locale terraneo sito in Gioia del Colle con ingressi da via Mergellina e via Diaz, il quale sin da ora viene quantificato in Euro 350,00 mensili, giusta quantificazione effettuata in perizia di parte dal dr. Ing. , da corrispondersi sino alla materiale Persona_1 divisione dello stesso.
3) Condannare la signora al versamento in favore del sig. Controparte_1 Pt_1
degli (n.d.r. importi) allo stesso spettanti a titolo di canoni di locazione e/o di
[...]
1 occupazione di fatto da parte della per l'utilizzazione della quota parte dei locali CP_1 di proprietà del resistente.
4. Poiché i beni mobili tutti attualmente presenti all'interno della ex casa coniugale sita in via Sannazzaro n. 18 in Gioia del Colle furono tutti acquistati in comune tra i coniugi, procedere alla loro equa divisione per il tramite di sorteggio, ovvero previa stima dei loro valori, alla rispettiva assegnazione tra essi coniugi.
5. Rendiconto relativo a tutti gli investimenti monetari in essere durante il matrimonio tra essi coniugi , con particolare riferimento ai giroconti effettuati dalla Persona_2 convenuta in proprio favore e posti in essere sulla Filiale di Gioia del Colle del Banco di
Napoli, così come risultano dagli estratti conto esibiti nell'atto di citazione, ed ammontanti complessivamente ad euro 187.000,00, con conseguente riconoscimento on favore dell'attore del 50% delle somme tutte in comune durante il matrimonio.
6. Condannare infine la ricorrente signora al pagamento delle spese, Controparte_1 competenze ed onorario dell'intero grado del procedimento, tenuto conto altresì della mancata comparizione della stessa al tentativo di Mediazione obbligatorio esperito e previsto a riguardo per legge.
Per la convenuta (nella comparsa di risposta depositata il 27.04.2017):
“• in via preliminare dichiarare l'improcedibilità dell'atto di citazione nella parte relativa al giudizio di divisione, in quanto devoluto alla competenza del Giudice della Volontaria
Giurisdizione;
• nel merito accertare e dichiarare il riconoscimento dei canoni di locazione relativi al locale sito in Gioia del Colle alla via Mergellina angolo via Diaz nella misura di € 250,00 mensili dal 29 aprile 2015 (data di deposito della sentenza (n. 1958/2015 R.G. 10015/2013) al mese di ottobre 2016 (data di rilascio dell'immobile da parte della sig.ra ); CP_1
• dichiarare la nullità delle richieste relative alla divisione dei mobili presenti all'interno della ex casa coniugale per i motivi esposti in narrativa;
• dichiarare la nullità delle richieste relative al rendiconto sulle somme esistenti all'epoca dei fatti.
• con vittoria di spese, diritti e onorari di causa come per legge.”. IN FATTO
Con atto di citazione notificato il 09.02.2017 conveniva in giudizio Parte_1 per ivi sentir dichiarare lo scioglimento della comunione sui locali Controparte_1 terranei siti in Gioia del Colle con ingressi da via Mergellina n. 18 e via Diaz n. 20, con conseguente riconoscimento in suo favore di un canone di locazione per l'occupazione della sua quota da parte della , la divisione dei mobili presenti all'interno della ex CP_1 coniugale, nonché il rendiconto relativo a tutti gli investimenti monetari in essere durante il matrimonio, ammontanti complessivamente ad € 187.000,00, con conseguente riconoscimento in favore dell'attore del 50% di tali somme, beni di cui le odierne parti processuali sono comproprietari nella misura della metà ciascuno (in virtù di acquisto in regime di comunione dei beni).
Con comparsa di risposta depositata il 27.04.2017 si costituiva in giudizio
[...]
eccependo in via preliminare l'improcedibilità dell'atto di citazione nella parte CP_1
2 relativa al giudizio di divisione, in quanto devoluto alla competenza del Giudice della
Volontaria Giurisdizione.
Nel merito, evidenziava che si era da sempre resa disponibile a corrispondere al Pt_1
i canoni di locazione decorrenti dal 29 aprile 2015 (data di deposito della sentenza parziale di separazione n. 1958/2015 resa nel giudizio iscritto al N. 10015/2013R.G.) al mese di ottobre 2016 (data di rilascio dell'immobile da parte della sig.ra ), in quanto CP_1 detentrice dei locali ad angolo tra Via Mergellina e Via Diaz, per la metà indivisa di sua appartenenza.
Con riguardo alla domanda di divisione dei mobili presenti all'interno della ex casa coniugale, chiedeva che ne venisse dichiarata la nullità, in quanto la casa era stata a lei assegnata nel giudizio separativo e nell'elenco redatto dalla controparte non vi era alcun mobilio di cui il ne avesse necessità per lo svolgimento della propria attività Pt_1 lavorativa o per motivi di salute.
Chiedeva altresì che venisse dichiarata la nullità della domanda attorea di rendiconto e precisava che le somme presenti sul libretto di risparmio cointestato, acceso presso il Banco di Napoli filiale di Gioia del Colle, provenivano esclusivamente dalla , avendo CP_1 la stessa versato negli anni il ricavato della propria attività lavorativa di parrucchiera.
Depositate le memorie istruttorie, nel corso del giudizio veniva ammessa con ordinanza resa in data 19.04.2018 sia la prova per interpello sia una C.T.U. estimativa, con sottoposizione all'ausiliario dei seguenti quesiti: “
1. accerti e descriva, anche a mezzo di rappresentazione fotografica, i locali terranei siti in Gioia del Colle con accessi da via Diaz
n. 20 e da via Mergellina n. 18, di cui le parti processuali sono comproprietarie al 50%;
2. proceda alla stima all'attualità del predetto bene immobile;
3. accerti se lo stesso sia o meno comodamente divisibile;
4. predisponga uno o più progetti di divisione o di distribuzione tra
i due comunisti, determinando anche gli eventuali conguagli in danaro ove occorrenti;
5. stabilisca il valore locativo annuale del citato immobile, indicando il relativo ammontare con riferimento alle singole annualità a decorrere dall'anno 2013 sino all'attualità”.
La C.T.U. veniva depositata il 15.02.2019 dall'ing. ed in essa venivano Persona_3 predisposti due progetti di divisione (denominati A e B).
All'udienza di discussione ex art. 789 c.p.c. del 07.02.2024 la riferiva di CP_1 preferire il lotto 2 di cui al progetto divisionale “B” redatto dal C.T.U. nella citata relazione
(e solo in via subordinata il lotto 2 di cui al progetto divisionale “A”) mentre il Pt_1 riferiva di preferire il lotto 2 di cui al progetto divisionale “A”.
Infine, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza indicata in epigrafe, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica).
IN DIRITTO
Preliminarmente, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per asserita incertezza del petitum, sollevata dalla convenuta solamente nella comparsa conclusionale, è inammissibile poiché formulata tardivamente.
Ai sensi dell'art. 164 comma 3 c.p.c. tale nullità è sanata se il convenuto si costituisce e propone le proprie difese senza tempestivamente eccepirla.
Nel caso di specie, parte convenuta si è costituita in giudizio senza sollevare detta eccezione, con conseguente sanatoria della dedotta nullità.
3 Sempre in via preliminare, deve darsi atto che parte convenuta ha rinunciato espressamente negli scritti conclusivi all'originaria eccezione di “improcedibilità dell'atto di citazione nella parte relativa al giudizio di divisione, in quanto devoluto alla competenza del Giudice della
Volontaria Giurisdizione”, comunque infondata.
Nel merito, merita accoglimento la domanda di parte attrice, a cui parte convenuta ha comunque originariamente aderito, avente ad oggetto lo scioglimento della comunione sull'immobile per cui è causa, meglio identificato nella C.T.U. depositata il 15.02.2019 dall'ing. e stimato all'attualità nella prefata relazione - di per sé immune da Persona_3 vizi logici e giuridici, oltre che meritevole di approvazione poiché frutto di accertamenti che appaiono metodologicamente corretti - secondo il valore di mercato in € 90.000,00 complessivi.
La materia dello scioglimento della comunione è regolata dagli artt. 720 e 1111-1116 c.c.
Da tali norme è evincibile il principio secondo cui ciascuno dei condividenti può chiedere in qualsiasi momento lo scioglimento della comunione salvo che la cosa, in caso di divisione, cessi di servire all'uso cui è destinata, e che la divisione ha luogo in natura se la cosa può essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti;
mentre la vendita all'incanto è marginalizzata all'ipotesi in cui gli immobili non siano comodamente divisibili e nessuno dei condividenti ne chieda l'attribuzione.
Nel caso in esame, il C.T.U. ha accertato la comoda divisibilità del bene immobile oggetto di divisione in due lotti (lotto 1 e lotto 2), con motivazione che si ritiene ampiamente condivisibile ed immune da vizi, ed ha predisposto due progetti divisionali.
La divisione giudiziale dell'immobile oggetto di causa va, dunque, disposta tra Pt_1
, cui va attribuita la quota ideale di 1/2 e cui va attribuita
[...] Controparte_1 altra quota ideale di 1/2: sulla ripartizione nei suddetti termini delle quote ideali dei beni non vi è contestazione.
Tuttavia, non è stata raggiunta un'intesa tra le parti in ordine all'assegnazione dei singoli lotti, motivo per cui la causa è stata infine trattenuta in decisione.
All'udienza di discussione ex art. 789 c.p.c. del 07.02.2024 la convenuta ha dichiarato di preferire il progetto di divisione “B”, redatto dal C.T.U. a pagina 22 della relazione in atti, con ingresso da via Mergellina n. 18 (lotto n. 2), mentre in via subordinata ha scelto il progetto di divisione “A” di cui alla pagina 20 della relazione del C.T.U., con ingresso da via Mergellina n. 18 (lo stesso lotto n. 2), adducendo che il locale in questione meglio si addice allo svolgimento della sua attività professionale di parrucchiera, essendo peraltro già stato destinato in passato allo svolgimento di tale attività, tant'è che era munito delle tubature e degli attacchi necessari.
Alla medesima udienza, l'attore ha espresso preferenza per l'attribuzione del locale con ingresso da via Mergellina, di cui al progetto divisionale “A”, in quanto questo dispone di un ingresso più grande.
Il sottoscritto giudicante ritiene che ragioni di opportunità suggeriscano di dover attribuire i beni in virtù del primo progetto divisionale (denominato “A”) di cui alla C.T.U. depositata il 15.02.2019, soprattutto in quanto condiviso da entrambe le parti (sebbene dalla solamente in via subordinata). CP_1
Inoltre, tra le soluzioni prospettate, la scelta di suddividere l'immobile in due porzioni di uguale superficie, compensando le differenze di valore tramite conguaglio monetario, consente di preservare l'integrità strutturale delle unità immobiliari;
al contrario, la soluzione
4 alternativa, che prevede una significativa differenza di superficie tra le due porzioni (Lotto
1 : 38,50 mq, ingresso da via A. Diaz n. 20, Lotto 2: 71,50 mq, ingresso da via Mergellina
n.18), pur tendendo all'equivalenza economica mediante compensazione in natura, comporta un'evidente sacrificio funzionale della porzione minore, che potrebbe pregiudicarne la reale utilizzabilità commerciale (così come peraltro sostenuto dallo stesso C.T.P. della
, secondo cui: “Pertanto l'unica possibile reale divisione è rappresentata dal CP_1 progetto (A) in modo di avere una superficie, per ogni quota, di mq 55,00 che consente, per entrambe, un utilizzo commerciale” -cfr. pag. osservazioni a firma dell'ing.
[...]
. Tes_1
Pertanto, in adesione al primo progetto divisionale, denominato “A”, predisposto dal C.T.U.
e in conformità ai valori da lui stimati nella citata relazione, devesi procedere all'assegnazione del lotto 2, come meglio individuato dal consulente nel progetto, in favore della convenuta in quanto quest'ultima ha già utilizzato detto Controparte_1 locale per lo svolgimento della sua attività di parrucchiera (così come peraltro accertato dallo stesso C.T.U. – cfr. pag. 5 del menzionato elaborato), che intende ivi proseguire in futuro.
Inoltre, l'attribuzione del lotto 2 in favore della convenuta consegue anche al fatto che l'esigenza di destinare tale locale allo svolgimento della sua attività professionale di parrucchiera rappresenta una circostanza maggiormente meritevole rispetto a quella rappresentata dall'attore (quest'ultimo, infatti, ha scelto il locale con ingresso da via Mergellina, di cui al progetto divisionale “A”, semplicemente in quanto questo aveva un ingresso più grande, fermo restando tra l'altro che all'udienza di precisazione delle conclusioni del 08.01.2025 il procuratore di parte attrice ha così concluso: “si affida all'on.le
Giudicante in relazione all'assegnazione di uno dei due lotti in favore di parte attrice”).
Tutto ciò premesso, in adesione al progetto divisionale “A” redatto dal C.T.U. nella relazione depositata il 15.02.2019, che ivi abbia per intendersi integralmente richiamata per relationem, devono essere assegnati:
- a il lotto 1 (con accesso da via A. Diaz n. 20) di cui al progetto Parte_1 divisionale “A” della relazione depositata il 15.02.2019;
- a il lotto 2 (con accesso da via Mergellina n. 18) di cui al progetto Controparte_1 divisionale “A” della relazione depositata il 15.02.2019.
Sempre in conformità alle stime e ai calcoli operati dal C.T.U. nella relazione, Parte_1 dovrà corrispondere un conguaglio in denaro pari a complessivi € 13.800,00 a CP_1
(la preferenza del giudicante per il progetto divisionale che pur prevede una somma a titolo di
[...] conguaglio appare ragionevole anche alla luce delle somme dovute dalla in favore di CP_1 controparte in forza della presente sentenza, in modo che possa operare un'eventuale compensazione delle stesse).
In ordine all'acclarata natura di debito di valore del menzionato conguaglio, detta somma dovrà essere adeguata ai valori monetari correnti, pertanto va rivalutata alla data del deposito della C.T.U.
(15.02.2019) e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici I.S.T.A.T, sino alla data della presente pronuncia e sulla somma in tal modo ottenuta, a partire da tale data, decorrono gli interessi legali fino al soddisfo.
Ciò trova conferma nel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui: “il conguaglio in denaro… costituisce un debito di valore, esprimendo l'equivalente economico della quota di tale bene che va, pertanto, determinato con riferimento al valore del bene stesso al momento della decisione del giudizio di divisione” (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 09.05.1996, n. 4369).
5 Ancora, con riferimento al riconoscimento degli interessi, la Suprema Corte ha chiarito che: “In caso di divisione giudiziale di un immobile mediante assegnazione ad uno dei condividenti tenuto a versare
i dovuti conguagli in denaro, in interessi sulle somme dovute decorrono a far data dalla pronuncia giudiziale – definitiva o provvisoria di scioglimento della comunione e di assegnazione del bene al condividente stesso – per questo contestualmente dichiarato tenuto alla corresponsione del conguaglio in favore dell'altro – e non anche dal momento della domanda giudiziale di divisione ovvero da quello della sentenza di primo grado” (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 29.04.2003, n. 6653). Sulla domanda di parte attrice volta ad ottenere un indennizzo per l'occupazione in via esclusiva dell'immobile in oggetto, questa è fondata e merita accoglimento. In tema di uso della cosa comune ai sensi dell'art. 1102, comma 1, c.c. “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne uso secondo il loro diritto”.
Perché sia ravvisabile un atto illecito e perciò un danno risarcibile, dunque, occorre che siano verificate le condizioni di cui all'art. 2043 c.c. (danno prodotto non iure e contra ius), e cioè la sussistenza di una compromissione da parte di un comproprietario dell'uso consentito agli altri.
Quando, a norma dell'art. 1102 c.c., si ha un abuso della cosa comune, per l'alterazione della sua destinazione ovvero per l'impedimento del pari uso di essa da parte degli altri partecipanti alla comunione, ciascuno dei partecipanti è legittimato ad esercitare lo ius prohibendi per ottenere la cessazione della condotta illegittima, oltre che a promuovere un'azione di risarcimento del danno, inteso come effetto della diminuzione della quota o della perdita materiale del bene oggetto della comproprietà (cfr. da Cass. Sez. II, 12 settembre 2003, n. 13424; Cass. Sez. II, 10 gennaio 1981, n.
243; Cass. Sez. II, 12 settembre 1970, n. 1388).
Viceversa, è stato precisato in giurisprudenza come l'utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di uno dei comproprietari, ove mantenuta nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., non è di per sé idonea a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso, e sempre che risulti provato che il comproprietario, il quale abbia avuto l'uso esclusivo del bene, ne abbia tratto anche un vantaggio patrimoniale (cfr. Cass. Sez. II, 09 febbraio 2015, n. 2423;
Cass. Sez. II, 03 dicembre 2010, n. 24647; Cass. Sez. II, 04 dicembre 1991, n. 13036).
In particolare, un coerede, il quale, dopo la morte del de cuius, mantenga il possesso di un bene ereditario, rimane nell'ambito dell'esercizio legittimo dei poteri spettanti al comproprietario pur ove utilizzi ed amministri individualmente lo stesso, a meno che il rapporto materiale instaurato con la res non si svolga in maniera tale da escludere gli altri coeredi, con palese manifestazione del volere, dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il medesimo bene (cfr. Cass. Sez. II, 04 maggio
2018, n. 10734).
Ove, viceversa, risulti dimostrata una sottrazione o un impedimento assoluto, da parte di un comproprietario, delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari, ovvero una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c., per l'occupazione dell'intero immobile ad opera del comunista e la sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, con privazione pro quota della disponibilità dei residui partecipanti, può dirsi risarcibile, sotto l'aspetto del lucro cessante, non solo il lucro interrotto, ma anche quello impedito nel suo potenziale esplicarsi, essendo perciò il danno da quantificare in base ai frutti civili che l'autore della violazione abbia tratto dall'uso esclusivo del bene.
6 Non vi è luogo, altrimenti, di riconoscere una "indennità" per il sol fatto dell'occupazione dell'intero bene ad opera del comproprietario, ove la stessa non si connoti altresì di illiceità per superamento dei limiti ex art. 1102 c.c. (dal che genera un "danno"), in quanto tale occupazione trova comunque titolo giustificativo nella comproprietà che investe tutta la cosa comune, e la sorte dei frutti naturali e civili tratti dal bene goduto individualmente ha attuazione in sede di divisione e di resa del conto (insieme alle spese necessarie od utili per la conservazione o il miglioramento del bene comune anticipate dal comunista), né altrimenti la legge prevede espressamente in tale evenienza un indennizzo da attività lecita ma dannosa (ex multis, Cass. Civ., sez. II, 08/06/2022, n. 18548). Ebbene, nel caso concreto, entrambe le parti hanno riferito dell'utilizzo esclusivo dell'immobile in comunione da parte della sin dalla separazione. CP_1
Tuttavia, parte convenuta ha riconosciuto il diritto del all'indennità solamente dal deposito Pt_1 della sentenza parziale di separazione n. 1958/2015, ovvero dal 29.04.2015 (cfr. come ribadito in comparsa conclusionale di parte convenuta depositata in data 07.03.2025).
Al contrario, sebbene parte attrice abbia asserito che l'occupazione esclusiva dell'immobile sia iniziata a far data dal 2013, non si ravvisa alcun elemento probatorio in tal senso.
Infatti, le prime contestazioni agli atti risultano essere quelle manifestate con l'atto di citazione del
09.02.2017, a decorrere dalla quale è incontrovertibile l'opposizione da egli formulata all'occupazione da parte della . CP_1
Tuttavia, detta indennità può essere riconosciuta solo dall'aprile 2015, in ragione del riconoscimento effettuato personalmente dalla stessa convenuta nei propri scritti difensivi di parte.
Ne deriva, dunque, la fondatezza della domanda attorea relativa alla condanna della convenuta al pagamento di un indennizzo per il danno arrecato dall'occupazione esclusiva.
Tuttavia, la asserisce di aver rilasciato l'immobile nel mese di ottobre 2016. CP_1
Tale circostanza risulta irrilevante, atteso che la ha omesso di fornire la prova riguardo CP_1 alla cessazione dell'utilizzo esclusivo dell'immobile in oggetto e all'avvenuto ripristino del compossesso a decorrere da detta data.
Pertanto, deve riconoscersi il diritto alla menzionata indennità sino alla data dell'11.12.2023, data in cui la ha formalmente messo a disposizione del le chiavi dell'immobile, CP_1 Pt_1 rendendo così incontrovertibile la propria disponibilità a garantire il godimento comune (cfr. missiva dell'11.12.2023, allegata alla nota di deposito del 02.02.2024). Detta circostanza è stata altresì confermata dal procuratore di parte attrice all'udienza del 07.02.2024 (“…l'offerta relativa alle chiavi è giunta al sottoscritto da parte del collega di controparte, solo con missiva del 11.12.2023…”).
Ciò posto, ai fini della determinazione del quantum, appare condivisibile, sul punto, quanto enunciato dalla Cassazione Civile, sez. II, n. 7681/2019: “Il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto l'intero bene da solo senza che giustificasse l'esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a quest'ultimi, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili, con riferimento ai prezzi di mercato corretti: frutti che, identificandosi con il corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, possono, in mancanza di altri più idonei criteri di valutazione, essere individuati nei canoni di locazione percepibili per l'immobile” (conforme Cass.
n. 20394/2013, Cass. n. 5156/2012, Cass. n. 7881/2011).
A tal proposito, l'ausiliario del Giudice, al quesito formulato dal G.I.: “stabilisca il valore locativo annuale del citato immobile, indicando il relativo ammontare con riferimento alle singole annualità
a decorrere dall'anno 2013 sino all'attualità;”, ha determinato il valore del mancato godimento
7 dell'immobile in oggetto, stabilendo un valore locativo: “Per l'anno 2015: €6.303,50 Indice Devalutazione:0,973 Per l'anno 2016: €6.321,95 Indice Devalutazione: 0,976 Per l'anno 2017:
€6.377,95 Indice Devalutazione: 0,984”, mentre per l'anno 2018 € 6.480,00.
Le suesposte determinazioni vanno condivise da questo Giudice, essendo frutto di accertamenti metodologicamente corretti.
Pertanto, in conformità alle stime operate dal C.T.U., la convenuta dovrà corrispondere a parte attrice la somma di € 28.153,76 (ovvero il 50% di € 56.307,52, essendo anch'ella comproprietaria) quale indennità da occupazione relativa al periodo decorrente da aprile 2015 a dicembre 2023 (ovvero il
50% dei seguenti valori locativi annui € 4.727,62 da aprile 2015 a dicembre 2015 - + € 6.321,95 - per l'anno 2016 - + € 6.377,95 - per l'anno 2017 - + € 38.880,00 - per gli anni 2018/2023).
Su tutte dette somme dovute a titolo di indennità di occupazione, a partire dalla data della presente pronuncia, decorreranno gli interessi legali sino al soddisfo.
La domanda di divisione dei beni mobili presenti attualmente all'interno della ex casa coniugale deve essere rigettata in quanto infondata.
Tale domanda, infatti, non solo è stata formulata in modo generico, mediante la sola elencazione approssimativa degli arredi presenti nella casa coniugale al momento dell'allontanamento dell'attore
(senza peraltro menzionare quando questa circostanza sia avvenuta) ma non è stata neppure supportata da alcuna prova atta a manifestare l'esistenza di detti arredi all'interno della casa coniugale, fermo restando che l'attore pretenderebbe si operasse la divisione e l'assegnazione di beni mobili d'arredo della casa coniugale, assegnate in forza di provvedimento giudiziale emesso nel giudizio separativo alla . CP_1
Con riguardo alla originaria domanda di “Rendiconto relativo a tutti gli investimenti monetari in essere durante il matrimonio tra essi coniugi , con particolare riferimento ai Persona_2 giroconti effettuati dalla convenuta in proprio favore e posti in essere sulla Filiale di Gioia del Colle del Banco di Napoli, così come risultano dagli estratti conto esibiti nell'atto di citazione, ed ammontanti complessivamente ad euro 187.000,00, con conseguente riconoscimento in favore dell'attore del 50% delle somme tutte in comune durante il matrimonio”, riformulata in sede di comparsa conclusionale in domanda di condanna “al pagamento in favore dell'attore sig. Pt_1
del 50% degli importi rispettivamente di Euro 187.000,00 (Centoottantasettemila,00) e di
[...]
Euro 16.000,00 (Sedicimila,00) oltre interessi legali, a titolo di rimborso per gli illegittimi giroconti effettuati dalla convenuta in proprio favore e posti in essere sulla Filiale di Gioia del Colle del Banco di Napoli”, deve evidenziarsi quanto segue.
La domanda di rendiconto è infondata.
La Corte di cassazione ha di recente precisato che: “Il procedimento di rendiconto di cui agli art. 263
e ss. c.p.c. è fondato sul presupposto dell'obbligo di una parte, derivante dalla legge o dall'accordo delle parti ed accertato dal giudice, di rendere il conto all'altra parte, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto rifluente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o, contemporaneamente, in quella altrui e nella propria;
pertanto, ove vi sia controversia in ordine alla situazione o al negozio da cui si fa discendere quell'obbligo, l'ordine del giudice di presentazione del conto deve essere preceduto dal positivo accertamento dell'esistenza della situazione o del negozio, che ne costituiscono la base imprescindibile” (cfr. Cass. Civ., sez. I, 06/09/2022, n. 26222).
Nel caso di specie non sussiste alcuno dei menzionati requisiti, considerato che la cointestazione di un libretto di risparmio non implica ex se che uno dei cointestatari agisca per conto dell'altro, così che possa ritenersi sussistente una sorta di mandato ex art. 1713 c.c.
8 Pertanto, in assenza di qualsivoglia prova in ordine alla sussistenza dei requisiti anzidetti, non si ravvisa nel caso di specie alcun obbligo di rendiconto a carico della . CP_1
Ciò detto, sebbene parte attrice abbia eccepito l'inammissibilità per tardività della domanda di condanna formulata dal in comparsa conclusionale, deve pur sempre darsi atto che l'attore Pt_1 nelle conclusioni rassegnate sin dall'atto introduttivo del giudizio aveva richiesto il “con conseguente riconoscimento in favore dell'attore del 50% delle somme tutte in comune durante il matrimonio”, domanda che è parzialmente fondata.
Posto che, come è noto, la cointestazione del menzionato libretto di risparmio comporta una presunzione di contitolarità delle somme in esso depositate (non superata a causa dell'insufficienza probatoria circa l'asserita riconducibilità alla delle somme ivi depositate), non possono CP_1 ritenersi leciti i prelievi unilaterali, laddove siano avvenuti senza il consenso dell'altro contitolare.
Tale condotta, dunque, giustifica la domanda di restituzione.
Circa la riconducibilità dei prelievi effettuati alla , va rilevato che la stessa convenuta ha CP_1 personalmente ammesso (nei propri scritti difensivi di parte) ed anche documentato (a mezzo contratto di polizza) di aver prelevato in data 15.02.2010 la somma di € 121.100,00 dal conto cointestato e di averlo fatto senza chiedere il consenso al , impiegando tale somma per Pt_1 sottoscrivere una polizza assicurativa sulla propria vita, indicando quali beneficiari i figli comuni (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 7: “Il , che pressava la sig.ra con continue Pt_1 CP_1 richieste economiche, sapeva perfettamente che la somma pari ad € 121.100,00 prelevata dalla sig.ra
in data 15.02.2010 era preferibile escluderla dal conto corrente. Infatti proprio in quel CP_1 periodo si stava diffondendo la notizia che, a seguito della grave crisi economica del 2008, i creditori di una banca fallita rischiavano di rimanere coinvolti nelle perdite della stessa, e questo per tutti i correntisti e/o azionisti con un conto superiore ad € 100.000,00. Data la scarsa informazione che vigeva all'epoca dei fatti, e per proteggere le somme fino a quel momento messe da parte con tanti sacrifici, la sig.ra decideva di prelevare e di “investire” quella somma, non a proprio CP_1 favore, ma per il futuro dei loro figli. Infatti, la stessa stipulava una polizza di assicurazione sulla vita dell'importo di € 121.000,00 avente come beneficiari in caso di morte dell'assicurato (sig.ra
) i figli nati e nascituri ed avente come durata “VITA INTERA”). Controparte_1
La stessa ha sostenuto che detta operazione sarebbe stata giustificata dalla necessità di tutelare il risparmio familiare in un contesto di instabilità economica bancaria.
Tuttavia, tale giustificazione non vale a rendere lecita tale condotta, atteso che l'attività dispositiva è avvenuta senza previa accertata condivisione con l'altro contitolare, il quale non ha potuto esercitare alcun controllo né espresso consenso sull'operazione.
Né vale quanto asserito da parte convenuta in merito all'esclusione di detta operazione dall'obbligo restitutorio, atteso che il costante indirizzo giurisprudenziale secondo il quale “le spese effettuate per
i bisogni della famiglia e riconducibili alla logica della solidarietà coniugale, in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all' art. 143 c.c. - che nella fattispecie traggono provvista in un conto cointestato -, non determinano alcun diritto al rimborso” (cfr. Cass. Civ., sez. I, 17/10/2023,
n. 28772), cui implicitamente si riferisce parte convenuta, non è attinente al caso di specie, considerata che la somma è stata impiegata per effettuare una operazione di investimento intestata alla stessa e non per soddisfare un bisogno attuale della famiglia. CP_1
Infatti, la destinazione del capitale ad una polizza vita intestata alla sola convenuta, con beneficiari i figli in caso di decesso, consente alla convenuta di rimanere in via esclusiva nella disponibilità giuridica della somma, che risulta ancora nella sua sfera patrimoniale, e non in quella dei figli, almeno fino al verificarsi dell'evento assicurato.
9 Ne deriva che la domanda dell'attore, in relazione a detta operazione, può essere accolta, con conseguente condanna della controparte alla restituzione della quota di sua spettanza, pari a €
60.550,00 (ovvero la metà di € 121.100,00 che la ha ammesso di aver prelevato), oltre CP_1 interessi legali dalla data del prelievo (15.02.2010) fino al saldo.
Con riguardo alla residua somma di € 66.000,00, non risultano sufficienti elementi probatori volti a sostenere la domanda di restituzione.
Sebbene dalla documentazione depositata da parte attrice emerge che in data 23.11.2010 sia stato effettuato un bonifico a favore della di € 50.000,00 mentre in data 28.12.2012 è stato CP_1 effettuato un “prelevamento” di € 16.719,26 (cfr. all.ti 7 e 8 al fascicolo di parte attrice), non emerge alcun elemento da cui sia possibile accertare la riconducibilità di dette operazione ad una condotta fraudolenta della . CP_1
Infatti, il menzionato bonifico risulta essere stato eseguito in costanza di matrimonio e ben due anni prima dell'inizio della crisi coniugale (nell'atto di citazione parte attrice riferisce che la crisi coniugale è iniziata a ridosso dell'invio della raccomandata inviata dal precedente difensore della nel dicembre 2012), dunque non sussiste alcuna presunzione in ordine alla mancata CP_1 conoscenza del , mentre con riguardo al prelievo di circa € 16.000,00 non risulta dalla Pt_1 documentazione che li abbia effettivamente prelevati ed incassati.
Con riguardo alle spese di lite, queste debbono essere compensate in quanto parte convenuta ha aderito sin dalla comparsa di risposta alla domanda di scioglimento immobiliare proposta dall'attore.
Dunque, il fatto che la convenuta non abbia partecipato al procedimento di mediazione non ne può comportare la sua soccombenza processuale, come invocato dalla controparte, a fronte del fatto che ella ha immediatamente aderito alla domanda giudiziale di divisione all'atto della sua costituzione in giudizio e, per di più, si è vista attribuire il lotto per cui aveva espresso la propria preferenza, sulla scorta di ragioni ritenute in detta sede motivate e fondate.
Inoltre, deve evidenziarsi sia che parte convenuta non ha mai contestato il diritto del Pt_1 all'indennità da occupazione esclusiva (peraltro riconosciuto nonostante il difetto di onere probatorio della domanda con riguardo al dies a quo) se non limitatamente alla sua durata sia che la domanda di rendiconto è risultata infondata, con accoglimento parziale della domanda attorea di restituzione delle somme in quota parte, domanda in ogni caso accolta per effetto del riconoscimento operato dalla stessa . CP_1
Con riguardo alle spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio, come liquidata in corso di causa, queste debbono essere definitivamente poste in solido tra le parti e nei rapporti interni a carico dei due condividenti in proporzione delle rispettive quote (1/2 ciascuno), in quanto finalizzate al comune interesse delle stesse a conseguire lo scioglimento della comunione.
Per le eventuali ulteriori future spese cui si dovesse incorrere in conseguenza della presente divisione immobiliare, non potrà che valere il medesimo criterio della ripartizione fra le parti in causa, in proporzione delle rispettive quote.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva fra le parti per legge ex art. 282 c.p.c. e va trascritta ex art. 2643 C. C., con esonero del Conservatore dei RR. II. da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Rosella Nocera, definitivamente decidendo nella causa iscritta al N. 2694/2017 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
10 - dispone, relativamente all'immobile per cui è causa, meglio identificato dal C.T.U. ing. Per_3 nella relazione depositata il 15.02.2019, lo scioglimento della comunione sussistente fra
[...]
e e, per l'effetto, in adesione del progetto divisionale Parte_1 Controparte_1
“A” redatto dal C.T.U., assegna ed ordina il trasferimento in favore di (la cui Parte_1 quota è pari 1/2) del lotto 1 (con accesso da via A. Diaz n. 20) ed in favore di CP_1 del lotto 2 (con accesso da via Mergellina n. 18);
[...]
- dispone che debba corrispondere un conguaglio in denaro pari ad € 13.800,00 Parte_1 in favore di oltre rivalutazione ed interessi legali nella misura e con le Controparte_1 decorrenze indicate in parte motiva;
- dispone che debba corrispondere a la somma di € Controparte_1 Parte_1
28.153,76, oltre interessi legali con le decorrenze indicate in parte motiva, quale indennità da occupazione relativa al periodo decorrente da aprile 2015 a dicembre 2023;
- rigetta la domanda di divisione dei beni mobili presenti all'interno della ex casa coniugale;
- rigetta l'istanza attorea di rendiconto;
- condanna alla restituzione in favore di della somma Controparte_1 Parte_1 di € 60.550,00, oltre interessi legali dalla data del prelievo (15.02.2010) fino al saldo;
- rigetta le restanti domande attoree di restituzione monetaria;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente in solido tra le parti e nei rapporti interni a carico dei due condividenti in proporzione delle rispettive quote (1/2 per ciascuno), le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate nel corso del giudizio con decreto del 04.07.2019 (€ 2.664,50, oltre IVA ed accessori di legge se dovuti);
- ordina al Conservatore dei RR. II. di Bari di trascrivere la presente sentenza, esonerandolo da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo;
- dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso, in Bari, in data 24 maggio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Rosella Nocera
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