Articolo 4 della Legge 4 luglio 1967, n. 580
Articolo 3Articolo 5
Versione
13 agosto 1967
Art. 4.
I locali adibiti a deposito di cereali destinati alla produzione di sfarinati o ad altri scopi alimentari devono garantire la buona conservazione dei cereali stessi.
Le caratteristiche alle quali devono corrispondere i vari tipi di depositi, anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all' articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283 , verranno stabilite con il regolamento di esecuzione della presente legge, previsto dal successivo articolo 53.
Entrata in vigore il 13 agosto 1967