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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/01/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2765/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Maria Elena Taruffi Consigliere Ausiliario Relatore
Riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 2765/2019, assunta in decisione all'udienza collegiale del 10.09.2024
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Marco Bricconi Parte_1 C.F._1
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roveleto di Cadeo C.F._2
(PC), Viale Scuole n. 5
APPELLANTE
E
(C.F.-P.I.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 [...]
corrente in Cadeo (PC), via Pastore Lott. rappresentata e difesa, anche CP_2 CP_3
disgiuntamente, dagli avv.ti Giandomenico Rossi ) e Maria Lea Maltoni C.F._3
) ed elettivamente domiciliata in Bologna presso lo studio di quest'ultima in C.F._4
V.le Panzacchi n. 5
APPELLATA
E
(C.F..: ), (C.F. Controparte_4 C.F._5 Parte_1
) quale esercente la responsabilità genitoriale su C.F._1 Persona_1
(C.F..: ) e (C.F..: ), C.F._6 Parte_2 C.F._7 rappresentati e difesi dall'avv. Monica Cassinari ) ed elettivamente C.F._8
pagina 1 di 11 domiciliati presso il suo studio in Roveleto di Cadeo (PC), V.le Scuole n. 5
INTERVENUTI
E
e E_ Controparte_6
APPELLATI CONTUMACI in punto a: appello sentenza n. 306/19 del Tribunale di Piacenza del 14/05/2019, pubblicata in data 15/5/2019,
non notificata
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato ritualmente note di precisazione delle conclusioni riportandosi ai propri atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la conveniva dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Piacenza i sig.ri , , e Parte_1 E_ Controparte_6
, affinché venissero accolte le seguenti conclusioni: Parte_3
“- accertato e dichiarato che , con dichiarazione raccolta a verbale a ministero dott. Parte_1
in data 18/12/14, rep. n. 66267, registrato a Piacenza il 22/12/2014 al n. 9103 non Per_2
trascritto, “ha prestato piena adesione e acquiescenza alle disposizioni testamentarie della madre rinunciando ad ogni eccezione e riserva ed in particolare ad ogni azione di riduzione e/o integrazione di legittima nei confronti dei beneficiari delle disposizioni testamentarie” accettando, conseguentemente, di rimanere pretermesso dalla successione benché erede legittimario;
- accertato e dichiarato che sussistono i presupposti di legge per accogliere l'azione attorea proposta a norma dell'art. 2901 c.c.;
- revocare l'atto di rinuncia all'azione di riduzione dell'eredità posto in essere dal legittimario debitore dichiarandolo inefficace nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e conseguentemente e/o in via alternativa
- accertato e dichiarato che non ha esercitato il suo diritto volto ad ottenere la Parte_1
riduzione dell'eredità devoluta dalla madre con conseguente lesione della quota di Parte_4
legittima spettantegli;
- accertato e dichiarato che ha ricevuto pregiudizio dal mancato esercizio Controparte_1
della suddetta azione di riduzione;
accogliere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2900 c.c. la domanda di riduzione dell'eredità di cui sopra che ha svolto surrogandosi nelle ragioni sostanziali a quelle proprie Controparte_1
pagina 2 di 11 del suo inerte debitore e per l'effetto Parte_1
- accertato e dichiarato che è titolare della quota di legittima spettantegli ex art. 537 Parte_1
II comma c.c. sui beni compendio dell'eredità relitta da consistente in unità immobiliari Parte_4
site nel comune di Cadeo – Catasto dei fabbricati – via Toscana n. 27 censite rispettivamente al foglio
27, particella 794, sub 2, categoria A7, classe 3, vani 8,5, rendita euro 724,33 e f oglio 27, particella
794, sub 3, categoria C/6, classe 3, mq. 50, rendita euro 154,94, attualmente intestate a CP_5
, e in ragione della quota indivisa di 1/3 cadauno;
[...] Controparte_6 Parte_3
- dichiarare proprietario iure hereditario del suddetto cespite per la quota indivisa Parte_1 di 2/9 disponendo altresì tutti gli opportuni provvedimenti per la trascrizione dell'emananda sentenza presso l'Ufficio del Territorio di Piacenza – Servizio della Pubblicità Immobiliare.”
Esponeva la Società attrice:
- di essere creditrice, in forza di decreto ingiuntivo n. 542, emesso dal Tribunale di Piacenza il
26/03/2012, definitivamente esecutivo, dell'importo di €. 79.452,10 per sorte capitale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle rispettive scadenze al saldo, oltre spese e competenze liquidate per il giudizio monitorio in €. 1.973,00 ed accessori di legge, nei confronti di Controparte_7
di cui era socio illimitatamente responsabile;
[...] Parte_1
- di aver proposto nei confronti della Società debitrice dapprima un pignoramento presso terzi, conclusosi con dichiarazione negativa del terzo e, successivamente, in data 04/12/2013, di aver depositato un ricorso per la dichiarazione di fallimento di e dei Controparte_7
soci illimitatamente responsabili e Parte_1 Persona_3
- che con sentenza n. 14 del 11/04/2014 il Tribunale di Piacenza dichiarava il fallimento della società nonché dei soci illimitatamente responsabili e Controparte_7 Parte_1
Persona_3
- che con sentenza n. 1700 del 15/07/2014 la Corte di Appello di Bologna, su reclamo di Pt_1
revocava il fallimento personale dello stesso essendo questi receduto in data 08/02/2013 con
[...]
atto dr. rep. 158064/476490, dunque anteriormente alla intervenuta sentenza di fallimento, Per_4
da e, accertato che in detto atto la Società aveva assunto la CP_7 Controparte_7
denominazione di , ne dichiarava il fallimento;
Controparte_8
- che in data 10/02/2014 decedeva in Cadeo la sig.ra , madre di , Parte_4 E_ CP_6
e , la quale, con testamento olografo pubblicato con verbale del dr. del
[...] Parte_1 Per_2
18/12/2014 rep. 66267, registrato a Piacenza il 22/12/2014 al n. 9103, non trascritto, designava quali successori i figli e nonché la nuora E_ Controparte_6 Pt_3
, moglie del figlio , il quale veniva escluso dall'eredità nonostante il
[...] Parte_1
pagina 3 di 11 diritto alla quota di legittima;
- che a tale disposizione testamentaria dava piena adesione ed acquiescenza Parte_1
rinunciando ad ogni azione prevista dalla legge nei confronti dei beneficiari e a tutela dei riservatari;
- che la relativa denuncia di successione risultava regolarmente registrata e trascritta;
- che al momento della morte la sig.ra era proprietaria di unità immobiliari site in Parte_4
Cadeo, Via Toscana n. 27, censite al NCEU al foglio 27, mapp. 794/2 e 794/3, ora intestate per 1/3 ciascuno a , e;
E_ Controparte_6 Parte_3
- che non ha altri beni immobili sul territorio nazionale. Parte_1
Parte attrice deduceva in diritto che la decisione di di rinunciare ai suoi diritti di Parte_1
erede riservatario si risolveva in grave pregiudizio per la che intendeva Controparte_1 pertanto a garanzia del suo credito promuovere l'azione di riduzione in surrogatoria del proprio debitore.
Nel giudizio instaurato si costituiva , che chiedeva in via preliminare la Parte_1 sospensione del giudizio sino all'esito del procedimento di revocatoria fallimentare del Trust Eliconia, costituito da unico socio della Persona_3 Controparte_8
procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Piacenza R.G. n. 3991/2014, ritenendo che un eventuale esito positivo avrebbe ampliato la massa attiva del fallimento consentendo ai creditori un totale e/o parziale soddisfacimento delle proprie pretese creditorie;
nel merito, insisteva per il rigetto delle domande attoree in quanto infondate non sussistendone i requisiti per l'esperibilità delle relative azioni. A detta del convenuto la rinuncia all'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie non poteva essere revocabile, in quanto la revoca di per sé non comporta un immediato aumento del patrimonio del debitore.
Rimanevano contumaci gli altri convenuti.
Concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., il Giudicante di primo grado, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni e tratteneva in decisione.
Con sentenza n. 306/19 del 14/05/2019, pubblicata in data 15/5/2019, il Tribunale di Piacenza, accoglieva la domanda attorea, dichiarando che ha diritto a soddisfarsi sugli Controparte_1
immobili siti in Cadeo via Toscana 27 ivi censiti nel c.f. al foglio 27, particella 794, subb 2 e3 limitatamente alla quota indivisa di 2/3 quali beni ereditari relitti da e che pro quota il Parte_4
debitore , legittimario pretermesso, avrebbe potuto acquistare iure successionis se Parte_1 non avesse rinunciato all'azione di riduzione”, con richiesta di annotazione nei registri immobiliari e spese di giudizio integralmente compensate.
pagina 4 di 11 Proponeva appello con atto di citazione, notificato in data 11.12.2019, il sig. , Parte_1
chiedendo la riforma della sentenza impugnata, riproponendo le domande già formulate in primo grado;
nello specifico articolava tre motivi di gravame.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta insistendo Controparte_1 per il rigetto dell'appello poiché infondato con conferma integrale della sentenza impugnata e vittoria delle spese del grado.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, con l'invito ai difensori delle parti al deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la causa, assegnata a nuovo relatore, veniva trattenuta in decisione nella Camera di Consiglio del 11/01/2022 con assegnazione alle parti del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori giorni 20 per memorie repliche, decorrenti dalla comunicazione del provvedimento alle parti.
Con successiva ordinanza il Collegio, rilevato che l'atto di appello non era stato notificato ai sig.ri
, e , litisconsorti necessari, ordinava l'integrazione del E_ Controparte_6 Parte_3
contraddittorio nei confronti di questi ultimi nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.
All'udienza del 02/07/2024 il Collegio, dando atto dell'intervenuta integrazione del contraddittorio e della costituzione degli eredi di , nel frattempo deceduta, dichiarava la contumacia di Parte_3
e , ritualmente citati ma non costituiti, fissando in E_ Controparte_6 modalità cartolare udienza per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale la causa veniva infine trattenuta in decisione nella Camera di Consiglio del 10/09/2024 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla difesa della
[...]
per omessa integrazione del contraddittorio, avendo la difesa di Controparte_1 Pt_1
provveduto a chiamare in causa, iussu iudicis, soltanto e
[...] E_
, rimasti contumaci, mentre gli eredi di si sono costituiti Controparte_6 Parte_3
in giudizio con atto di intervento in data 29/06/2024.
In effetti la mancata integrazione del contraddittorio su ordine del giudice ben avrebbe comportato quale conseguenza - ai sensi dell'art. 307, comma III, c.p.c. - l'estinzione del giudizio, che opera di diritto ed è dichiarata anche d'ufficio con sentenza dal Collegio.
La Corte di Cassazione ha tuttavia affermato che “nell'ipotesi in cui il litisconsorte necessario pretermesso intervenga volontariamente in appello ed accetti la causa nello stato in cui si trova, chiedendo che sia così decisa, e nessuna delle altre parti resti privata di facoltà processuali non già
altrimenti pregiudicate, il giudice di appello non può rilevare d'ufficio il difetto di contraddittorio,
pagina 5 di 11 né è tenuto a rimettere la causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., ma deve trattenerla e decidere sul gravame, risultando altrimenti violato il principio fondamentale della ragionevole durata del processo, il quale impone al giudice di impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione della controversia (conf. Cass. n. 16504/2005; Cass.
n. 7068/2009; Cass. n. 9752/2011). (Cass. n. 26631 del 22/10/2018)
Il principio può trovare applicazione anche nel caso in esame: , regolarmente Parte_3
citata in giudizio di primo grado, ha scelto di non parteciparvi;
pur in presenza di ordine del
Collegio di integrazione del contraddittorio nel presente giudizio, che non ha Parte_1
integralmente rispettato per le ragioni sopra dette avendo citato in giudizio soltanto CP_5
e , gli eredi di con comparsa di costituzione
[...] Controparte_6 Parte_3
sono intervenuti autonomamente in giudizio, aderendo integralmente alle domande già svolte dall'appellante, riportandosi alle conclusioni dal medesimo formulate e alle argomentazione e/o deduzioni poste a fondamento del loro accoglimento e chiedendo la decisione nel merito.
Poiché l'integrazione del contraddittorio nasce dall'esigenza di garantire e tutelare la parte non presente in giudizio, garanzia che va contemperata con il principio cardine della ragionevole durata del processo (espresso all'art. 111, comma II, Cost. e all'art. 6 CEDU), la Corte, ritenuto che l'intervento volontario degli eredi del contraddittore necessario abbia soddisfatto le citate garanzie costituzionali, per esigenze di economia processuale è chiamata a decidere nel merito il gravame.
***
Con il primo motivo l'appellante si duole per avere il Tribunale di Piacenza, nonostante contraddittorie argomentazioni, riqualificato la domanda attorea applicando erroneamente ed in via analogica il disposto normativo di cui all'art. 524 c.c., azione speciale invero prevista specificatamente in caso di rinuncia all'eredità da parte del chiamato, che consente al suo creditore di aggredire i beni ereditari senza che, a tal fine, il debitore debba acquisire contro la sua volontà la qualità di erede;
lamenta, poi, con la seconda censura che il Giudice di primo grado abbia con motivazione apparente adottato le statuizioni, di cui qui è invocata la riforma, senza rendere possibile la comprensione dell'iter logico argomentativo posto a fondamento della decisione impugnata, censurando con la terza doglianza l'erronea individuazione della quota del bene indiviso che il debitore, , legittimario pretermesso, avrebbe potuto acquisire iure Parte_1
successionis se non avesse rinunciato all'azione di riduzione.
L'appello è meritevole di accoglimento nei termini di cui si dirà.
Il Tribunale ha ritenuto che “lo strumento normativo ex art. 524 cit., ancorché plasmato sull'ipotesi normalmente ricorrente di rinuncia ad una delazione attuale dell'eredità, non è affatto
pagina 6 di 11 <>, ma, piuttosto, l'espressione di una regola speciale la quale, non essendo ragionevole una diversità di trattamento in dipendenza di un elemento accidentale, ben può applicarsi anche nell'ipotesi similare in cui la rinuncia abbia ad oggetto un'eredità solo eventuale
(ossia, condizionata alla risoluzione delle pretermissione e/o delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima), sicché, agli effetti della tutela apprestata, rinunciare all'azione di riduzione è come (eadem ratio, eadem dispositio) rinunciare all'eredità ed anche colui che è creditore del legittimario pretermesso, come colui che è creditore del chiamato all'eredità, ha
diritto <<div>> del credito.
Poiché, dunque, per l'accoglimento del petitum sostanziale azionato in giudizio non è necessario revocare la rinuncia all'azione di riduzione né è necessario surrogare il creditore nell'esercizio della stessa – ossia, non è necessaria la concreta esperibilità dell'azione di riduzione (previa revoca della rinuncia ad esperirla) né è necessario l'effettivo suo esperimento – ma, ex art. 524 cit., è sufficiente che il debitore sia facultato dalla legge all'acquisto in proprietà iure successionis di un bene ereditario e vi rinunci, la domanda attorea è accolta come da dispositivo.” (vd. pag.
3-4 della sentenza impugnata)
Di diverso avviso è invece il Collegio.
L'equiparazione sostanziale, operata dal primo giudice, fra rinuncia all'eredità e rinuncia all'azione di riduzione, previa revoca della rinuncia ad esperirla, non può essere invero condivisa.
L'art. 524 c.c. così recita: “Se taluno rinunzia, benché senza frode, a un'eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti.
Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia.”
La norma riconosce in capo ai creditori il diritto di soddisfarsi sui beni ereditari del proprio debitore, se questi con atto potenzialmente lesivo delle loro ragioni rinunzi all'eredità al medesimo devoluta a fronte di un relictum di segno positivo in spregio alla pretese creditorie, ampliando in tal modo la garanzia già prevista all'art. 2740, comma I, c.c., (“Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.”), consentendo al ceto creditorio di aggredire altri beni oltre a quelli propri del debitore.
La rinuncia all'azione di riduzione consiste, invece, nell'acquiescenza alle volontà testamentarie lesive dei propri diritti;
il legittimario pretermesso accetta dunque che si compiano nella propria sfera giuridica gli effetti, anche negativi, delle disposizioni del de cuius, a cui volontariamente si uniforma.
, con dichiarazione resa dinanzi al Notaio Giuseppe Rossa in data 18/12/2018, Parte_1
pagina 7 di 11 all'atto della pubblicazione del testamento olografo della propria madre (atto rep. n. Parte_4
66267 – racc. n. 29928 – doc. 9 fascicolo di I grado della Società attrice), ha prestato “piena adesione ed acquiescenza alle disposizioni testamentarie contenute nel predetto testamento della madre OR , rinuncia ad ogni eccezione e riserva, e in particolare rinuncia ad ogni Parte_4
azione di riduzione e/ o integrazione di legittima nei confronti dei beneficiari delle disposizioni testamentarie di cui sopra e ad ogni altra azione che possa comunque a lui competere in dipendenza dell'apertasi successione, riguardo al sopra detto testamento e a tutti i diritti che ad esso competono per qualsivoglia titolo”.
E' di chiara evidenza che le disposizioni di cui al testamento olografo di siano lesive Parte_4
dei diritti riservati ex lege al figlio quale erede legittimario e che la rinuncia a Parte_1 proporre l'azione di riduzione x art. 554 c.c. abbia pregiudicato la soddisfazione del credito della
Società attrice nei confronti del predetto suo debitore.
Ciò nonostante, non può trovare nel caso in esame applicazione analogica – equiparandone gli effetti sostanziali come prospettato dal Tribunale - l'azione ex art. 524 c.c., norma in effetti neppure invocata dalla Società attrice in primo grado;
nell'atto introduttivo del primo grado di giudizio, la dichiara espressamente di voler “promuovere l'azione di riduzione in Controparte_1 surrogatoria di ” (pag. 4 – atto di citazione), previa verifica della sussistenza dei Parte_1 presupposti a cui l'esperibilità dell'azione è condizionata;
“...Infatti, una volta revocata la rinuncia
(ndr: all'azione dei riduzione), questa andrebbe considerata tamquam non esset nei confronti del creditore, sicché verrebbe meno l'ostacolo che si è visto impedire la concreta esperibilità dell'azione surrogatoria. Revocabilità che dovrà avvenire attraverso il rimedio generale dell'art.
2901 c.c. e non dell'art. 524 c.c. (ndr: sottolineatura dell'attore/appellante) il quale trattandosi di un rimedio particolare (vedi Ferri, Succ. in generale, Comm. Scialoja – Branca, 115 ss.) non è esperibile nel caso de quo.”
In effetti, come correttamente aveva sostenuto la Società attrice richiamando una pronuncia della
Cassazione (sentenza n. 20562 del 29/07/2008), il disposto di cui all'art. 524 c.c. si applica solamente in caso di rinuncia di chi è chiamato all'eredità e non del legittimario pretermesso, il quale – non sussistendo delazione dell'eredità a suo favore – non può essere qualificato come chiamato all'eredità, qualità che acquista solo all'esito della sentenza che accoglie la sua domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive dei propri diritti.
Peraltro, l'azione ex art. 524 c.c. è ammissibile soltanto se i creditori abbiano richiesto un termine per l'accettazione o rinuncia all'eredità, come di recente nuovamente ribadito dalla Corte di
Cassazione (ordinanza del 28.08.2023 n. 25347), circostanza questa neppure verificata dal primo pagina 8 di 11 Giudice e neppure riferita dalle parti.
Ne consegue che non possa trovare applicazione l'art. 524 c.c. poiché sostanzialmente diversa è
l'azione di rinuncia all'eredità dall'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive da parte del creditore in surroga ai sensi dell'art. 2901 c.c. del proprio debitore acquiescente, divergendo sia sul piano funzionale che strutturale, così come diversi sono i presupposti e le condizioni per ciascuna delle suddette azioni.
L'azione surrogatoria si esperisce allorquando il debitore sia inerte o trascuri di agire per far valere o difendere un proprio diritto, provocando un implicito danno ai creditori, mentre l'azione di cui all'art. 524 c.c. opera in ipotesi in cui il debitore agisca ma con condotta di segno opposto all'interesse creditorio in virtù di una precisa scelta.
La Suprema Corte (Cass. Civ. sez. II, 22 febbraio 2016, n 3389), nel censurare l'assimilazione operata dalla Corte di merito tra le fattispecie della rinuncia all'eredità e della rinuncia all'azione di riduzione, ha infatti evidenziato che “le due fattispecie in esame sono distinte sul piano strutturale e funzionale e in rapporto di successione logica, e il creditore non può surrogarsi nell'accettazione dell'eredità, in nome e in luogo del suo debitore, se prima non rende inefficace la rinuncia all'azione di riduzione posta in essere dal debitore stesso, in qualità di legittimario totalmente pretermesso (ex plurimis, Cass., sez. 2A, sentenza n. 20562 del 2008). La previa e vittoriosa impugnazione della rinuncia all'azione di riduzione, che elimina l'efficacia delle disposizioni testamentarie lesive dei diritti del legittimario pretermesso, consente poi al creditore di surrogarsi al chiamato all'eredità e accettare in nome e in luogo del predetto.” Una volta dunque posta nel nulla la rinuncia all'azione di riduzione nel caso - oggetto della fattispecie – di legittimario totalmente pretermesso (che appunto non è chiamato alla successione per il solo fatto della morte del
"de cuius" (Cass.
9.12.1995 n. 12632; Cass.
3.12.1996 n. 10775), egli acquista tale qualità solo all'esito della sentenza che accoglie la sua domanda di riduzione, rimuovendo l'efficacia preclusiva delle disposizioni testamentarie (Cass. 12.1.1999 n. 251; Cass.
7.10.2005 n. 19527; Cass. 15.6.2006
n. 13804).
In conclusione, ha errato il Tribunale nel riqualificare la domanda attorea alla luce dell'art. 524
c.c.(che attiene all'espressa rinuncia all'eredità cui l'erede è stato effettivamente chiamato), parificando azioni che sono, come detto, strutturalmente diverse, mentre l'unico rimedio esperibile era il costrutto normativo – già prospettato dalla Società attrice - poggiato sull'azione di revocazione della dichiarazione di acquiescenza di alle disposizioni testamentarie lesive e Parte_1 sull'azione, logicamente successiva, di riduzione delle medesime da proporre in via surrogatoria ex
pagina 9 di 11 art. 2900 c.c. per la tutela delle ragioni creditorie di trattandosi di Controparte_1
azione, che, pur avendo carattere personale, ha finalità ed efficacia reali, giacché volta alla restituzione dei beni ereditari a cui il legittimario ha diritto. Di conseguenza, trattandosi di un'azione a carattere prevalentemente patrimoniale, essa può ben essere esercitata in via surrogatoria anche dai creditori personali del legittimario pretermesso.
La Suprema Corte ha recentemente affermato che si realizza così un'interferenza di natura eccezionale - ma legittima - nella sfera giuridica del debitore;
infatti, l'azione surrogatoria non è
altro che lo strumento che la legge appresta al creditore per evitare gli effetti che possano derivare alle sue ragioni dall'inerzia del debitore che ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad alimentare il suo patrimonio, riducendo così la garanzia che esso rappresenta in favore dei creditori
(Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 16623 del 20/06/2019).
L'attrice/appellata avrebbe dunque dovuto insistere nell'originaria prospettazione difensiva e reiterare in grado di appello - a fronte dell'impugnazione della sentenza di primo grado - la revoca dell'atto di acquiescenza alle disposizioni testamentarie e di implicita rinuncia all'azione di riduzione nei propri confronti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., percorrendo l'iter logico secondo il quale, una volta divenuto inefficace tale atto nei propri confronti, la condotta del convenuto, legittimario pretermesso, ben potrebbe qualificarsi alla stregua di inerzia e pertanto la avrebbe avuto titolo per surrogarsi nei diritti del debitore e far valere il Controparte_1
diritto alla quota riservata al legittimario pretermesso.
Poiché l'appellata ha chiesto solo la conferma della sentenza impugnata, sostenendo l'iter motivazionale articolato dal primo Giudice, qui non condiviso, ne consegue - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c. – l'effetto di una preclusione definitiva al riesame delle domande ed eccezioni non accolte e/o assorbite, che non sono state riproposte, neppure in via subordinata, nel giudizio di secondo grado.
** *** **
La Corte, dunque, in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata.
Il Collegio, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, nonostante la soccombenza della Società appellata, ritiene equa la compensazione integrale delle spese di lite fra tutte le parti in causa per entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto della complessità delle questioni trattate e dei diversi orientamenti giurisprudenziali .
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva, così dispone:
pagina 10 di 11 - in riforma della sentenza n. 306/2019, pubblicata il 15/05/2019, rigetta la domanda di
[...]
formulata nei confronti di . Controparte_1 Parte_1
- compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio;
- ordina la cancellazione dell'annotazione nei Registri Immobiliari ex art. 2652, n. 5 e 2901 c.c., con esenzione da responsabilità per il Conservatore.
Cosi deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del I sezione Civile il 17.12.2024.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente dott. Maria Elena Taruffi dott. Giuseppe De Rosa
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Maria Elena Taruffi Consigliere Ausiliario Relatore
Riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 2765/2019, assunta in decisione all'udienza collegiale del 10.09.2024
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Marco Bricconi Parte_1 C.F._1
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roveleto di Cadeo C.F._2
(PC), Viale Scuole n. 5
APPELLANTE
E
(C.F.-P.I.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 [...]
corrente in Cadeo (PC), via Pastore Lott. rappresentata e difesa, anche CP_2 CP_3
disgiuntamente, dagli avv.ti Giandomenico Rossi ) e Maria Lea Maltoni C.F._3
) ed elettivamente domiciliata in Bologna presso lo studio di quest'ultima in C.F._4
V.le Panzacchi n. 5
APPELLATA
E
(C.F..: ), (C.F. Controparte_4 C.F._5 Parte_1
) quale esercente la responsabilità genitoriale su C.F._1 Persona_1
(C.F..: ) e (C.F..: ), C.F._6 Parte_2 C.F._7 rappresentati e difesi dall'avv. Monica Cassinari ) ed elettivamente C.F._8
pagina 1 di 11 domiciliati presso il suo studio in Roveleto di Cadeo (PC), V.le Scuole n. 5
INTERVENUTI
E
e E_ Controparte_6
APPELLATI CONTUMACI in punto a: appello sentenza n. 306/19 del Tribunale di Piacenza del 14/05/2019, pubblicata in data 15/5/2019,
non notificata
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato ritualmente note di precisazione delle conclusioni riportandosi ai propri atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la conveniva dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Piacenza i sig.ri , , e Parte_1 E_ Controparte_6
, affinché venissero accolte le seguenti conclusioni: Parte_3
“- accertato e dichiarato che , con dichiarazione raccolta a verbale a ministero dott. Parte_1
in data 18/12/14, rep. n. 66267, registrato a Piacenza il 22/12/2014 al n. 9103 non Per_2
trascritto, “ha prestato piena adesione e acquiescenza alle disposizioni testamentarie della madre rinunciando ad ogni eccezione e riserva ed in particolare ad ogni azione di riduzione e/o integrazione di legittima nei confronti dei beneficiari delle disposizioni testamentarie” accettando, conseguentemente, di rimanere pretermesso dalla successione benché erede legittimario;
- accertato e dichiarato che sussistono i presupposti di legge per accogliere l'azione attorea proposta a norma dell'art. 2901 c.c.;
- revocare l'atto di rinuncia all'azione di riduzione dell'eredità posto in essere dal legittimario debitore dichiarandolo inefficace nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e conseguentemente e/o in via alternativa
- accertato e dichiarato che non ha esercitato il suo diritto volto ad ottenere la Parte_1
riduzione dell'eredità devoluta dalla madre con conseguente lesione della quota di Parte_4
legittima spettantegli;
- accertato e dichiarato che ha ricevuto pregiudizio dal mancato esercizio Controparte_1
della suddetta azione di riduzione;
accogliere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2900 c.c. la domanda di riduzione dell'eredità di cui sopra che ha svolto surrogandosi nelle ragioni sostanziali a quelle proprie Controparte_1
pagina 2 di 11 del suo inerte debitore e per l'effetto Parte_1
- accertato e dichiarato che è titolare della quota di legittima spettantegli ex art. 537 Parte_1
II comma c.c. sui beni compendio dell'eredità relitta da consistente in unità immobiliari Parte_4
site nel comune di Cadeo – Catasto dei fabbricati – via Toscana n. 27 censite rispettivamente al foglio
27, particella 794, sub 2, categoria A7, classe 3, vani 8,5, rendita euro 724,33 e f oglio 27, particella
794, sub 3, categoria C/6, classe 3, mq. 50, rendita euro 154,94, attualmente intestate a CP_5
, e in ragione della quota indivisa di 1/3 cadauno;
[...] Controparte_6 Parte_3
- dichiarare proprietario iure hereditario del suddetto cespite per la quota indivisa Parte_1 di 2/9 disponendo altresì tutti gli opportuni provvedimenti per la trascrizione dell'emananda sentenza presso l'Ufficio del Territorio di Piacenza – Servizio della Pubblicità Immobiliare.”
Esponeva la Società attrice:
- di essere creditrice, in forza di decreto ingiuntivo n. 542, emesso dal Tribunale di Piacenza il
26/03/2012, definitivamente esecutivo, dell'importo di €. 79.452,10 per sorte capitale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle rispettive scadenze al saldo, oltre spese e competenze liquidate per il giudizio monitorio in €. 1.973,00 ed accessori di legge, nei confronti di Controparte_7
di cui era socio illimitatamente responsabile;
[...] Parte_1
- di aver proposto nei confronti della Società debitrice dapprima un pignoramento presso terzi, conclusosi con dichiarazione negativa del terzo e, successivamente, in data 04/12/2013, di aver depositato un ricorso per la dichiarazione di fallimento di e dei Controparte_7
soci illimitatamente responsabili e Parte_1 Persona_3
- che con sentenza n. 14 del 11/04/2014 il Tribunale di Piacenza dichiarava il fallimento della società nonché dei soci illimitatamente responsabili e Controparte_7 Parte_1
Persona_3
- che con sentenza n. 1700 del 15/07/2014 la Corte di Appello di Bologna, su reclamo di Pt_1
revocava il fallimento personale dello stesso essendo questi receduto in data 08/02/2013 con
[...]
atto dr. rep. 158064/476490, dunque anteriormente alla intervenuta sentenza di fallimento, Per_4
da e, accertato che in detto atto la Società aveva assunto la CP_7 Controparte_7
denominazione di , ne dichiarava il fallimento;
Controparte_8
- che in data 10/02/2014 decedeva in Cadeo la sig.ra , madre di , Parte_4 E_ CP_6
e , la quale, con testamento olografo pubblicato con verbale del dr. del
[...] Parte_1 Per_2
18/12/2014 rep. 66267, registrato a Piacenza il 22/12/2014 al n. 9103, non trascritto, designava quali successori i figli e nonché la nuora E_ Controparte_6 Pt_3
, moglie del figlio , il quale veniva escluso dall'eredità nonostante il
[...] Parte_1
pagina 3 di 11 diritto alla quota di legittima;
- che a tale disposizione testamentaria dava piena adesione ed acquiescenza Parte_1
rinunciando ad ogni azione prevista dalla legge nei confronti dei beneficiari e a tutela dei riservatari;
- che la relativa denuncia di successione risultava regolarmente registrata e trascritta;
- che al momento della morte la sig.ra era proprietaria di unità immobiliari site in Parte_4
Cadeo, Via Toscana n. 27, censite al NCEU al foglio 27, mapp. 794/2 e 794/3, ora intestate per 1/3 ciascuno a , e;
E_ Controparte_6 Parte_3
- che non ha altri beni immobili sul territorio nazionale. Parte_1
Parte attrice deduceva in diritto che la decisione di di rinunciare ai suoi diritti di Parte_1
erede riservatario si risolveva in grave pregiudizio per la che intendeva Controparte_1 pertanto a garanzia del suo credito promuovere l'azione di riduzione in surrogatoria del proprio debitore.
Nel giudizio instaurato si costituiva , che chiedeva in via preliminare la Parte_1 sospensione del giudizio sino all'esito del procedimento di revocatoria fallimentare del Trust Eliconia, costituito da unico socio della Persona_3 Controparte_8
procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Piacenza R.G. n. 3991/2014, ritenendo che un eventuale esito positivo avrebbe ampliato la massa attiva del fallimento consentendo ai creditori un totale e/o parziale soddisfacimento delle proprie pretese creditorie;
nel merito, insisteva per il rigetto delle domande attoree in quanto infondate non sussistendone i requisiti per l'esperibilità delle relative azioni. A detta del convenuto la rinuncia all'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie non poteva essere revocabile, in quanto la revoca di per sé non comporta un immediato aumento del patrimonio del debitore.
Rimanevano contumaci gli altri convenuti.
Concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., il Giudicante di primo grado, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni e tratteneva in decisione.
Con sentenza n. 306/19 del 14/05/2019, pubblicata in data 15/5/2019, il Tribunale di Piacenza, accoglieva la domanda attorea, dichiarando che ha diritto a soddisfarsi sugli Controparte_1
immobili siti in Cadeo via Toscana 27 ivi censiti nel c.f. al foglio 27, particella 794, subb 2 e3 limitatamente alla quota indivisa di 2/3 quali beni ereditari relitti da e che pro quota il Parte_4
debitore , legittimario pretermesso, avrebbe potuto acquistare iure successionis se Parte_1 non avesse rinunciato all'azione di riduzione”, con richiesta di annotazione nei registri immobiliari e spese di giudizio integralmente compensate.
pagina 4 di 11 Proponeva appello con atto di citazione, notificato in data 11.12.2019, il sig. , Parte_1
chiedendo la riforma della sentenza impugnata, riproponendo le domande già formulate in primo grado;
nello specifico articolava tre motivi di gravame.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta insistendo Controparte_1 per il rigetto dell'appello poiché infondato con conferma integrale della sentenza impugnata e vittoria delle spese del grado.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, con l'invito ai difensori delle parti al deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la causa, assegnata a nuovo relatore, veniva trattenuta in decisione nella Camera di Consiglio del 11/01/2022 con assegnazione alle parti del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori giorni 20 per memorie repliche, decorrenti dalla comunicazione del provvedimento alle parti.
Con successiva ordinanza il Collegio, rilevato che l'atto di appello non era stato notificato ai sig.ri
, e , litisconsorti necessari, ordinava l'integrazione del E_ Controparte_6 Parte_3
contraddittorio nei confronti di questi ultimi nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.
All'udienza del 02/07/2024 il Collegio, dando atto dell'intervenuta integrazione del contraddittorio e della costituzione degli eredi di , nel frattempo deceduta, dichiarava la contumacia di Parte_3
e , ritualmente citati ma non costituiti, fissando in E_ Controparte_6 modalità cartolare udienza per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale la causa veniva infine trattenuta in decisione nella Camera di Consiglio del 10/09/2024 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla difesa della
[...]
per omessa integrazione del contraddittorio, avendo la difesa di Controparte_1 Pt_1
provveduto a chiamare in causa, iussu iudicis, soltanto e
[...] E_
, rimasti contumaci, mentre gli eredi di si sono costituiti Controparte_6 Parte_3
in giudizio con atto di intervento in data 29/06/2024.
In effetti la mancata integrazione del contraddittorio su ordine del giudice ben avrebbe comportato quale conseguenza - ai sensi dell'art. 307, comma III, c.p.c. - l'estinzione del giudizio, che opera di diritto ed è dichiarata anche d'ufficio con sentenza dal Collegio.
La Corte di Cassazione ha tuttavia affermato che “nell'ipotesi in cui il litisconsorte necessario pretermesso intervenga volontariamente in appello ed accetti la causa nello stato in cui si trova, chiedendo che sia così decisa, e nessuna delle altre parti resti privata di facoltà processuali non già
altrimenti pregiudicate, il giudice di appello non può rilevare d'ufficio il difetto di contraddittorio,
pagina 5 di 11 né è tenuto a rimettere la causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., ma deve trattenerla e decidere sul gravame, risultando altrimenti violato il principio fondamentale della ragionevole durata del processo, il quale impone al giudice di impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione della controversia (conf. Cass. n. 16504/2005; Cass.
n. 7068/2009; Cass. n. 9752/2011). (Cass. n. 26631 del 22/10/2018)
Il principio può trovare applicazione anche nel caso in esame: , regolarmente Parte_3
citata in giudizio di primo grado, ha scelto di non parteciparvi;
pur in presenza di ordine del
Collegio di integrazione del contraddittorio nel presente giudizio, che non ha Parte_1
integralmente rispettato per le ragioni sopra dette avendo citato in giudizio soltanto CP_5
e , gli eredi di con comparsa di costituzione
[...] Controparte_6 Parte_3
sono intervenuti autonomamente in giudizio, aderendo integralmente alle domande già svolte dall'appellante, riportandosi alle conclusioni dal medesimo formulate e alle argomentazione e/o deduzioni poste a fondamento del loro accoglimento e chiedendo la decisione nel merito.
Poiché l'integrazione del contraddittorio nasce dall'esigenza di garantire e tutelare la parte non presente in giudizio, garanzia che va contemperata con il principio cardine della ragionevole durata del processo (espresso all'art. 111, comma II, Cost. e all'art. 6 CEDU), la Corte, ritenuto che l'intervento volontario degli eredi del contraddittore necessario abbia soddisfatto le citate garanzie costituzionali, per esigenze di economia processuale è chiamata a decidere nel merito il gravame.
***
Con il primo motivo l'appellante si duole per avere il Tribunale di Piacenza, nonostante contraddittorie argomentazioni, riqualificato la domanda attorea applicando erroneamente ed in via analogica il disposto normativo di cui all'art. 524 c.c., azione speciale invero prevista specificatamente in caso di rinuncia all'eredità da parte del chiamato, che consente al suo creditore di aggredire i beni ereditari senza che, a tal fine, il debitore debba acquisire contro la sua volontà la qualità di erede;
lamenta, poi, con la seconda censura che il Giudice di primo grado abbia con motivazione apparente adottato le statuizioni, di cui qui è invocata la riforma, senza rendere possibile la comprensione dell'iter logico argomentativo posto a fondamento della decisione impugnata, censurando con la terza doglianza l'erronea individuazione della quota del bene indiviso che il debitore, , legittimario pretermesso, avrebbe potuto acquisire iure Parte_1
successionis se non avesse rinunciato all'azione di riduzione.
L'appello è meritevole di accoglimento nei termini di cui si dirà.
Il Tribunale ha ritenuto che “lo strumento normativo ex art. 524 cit., ancorché plasmato sull'ipotesi normalmente ricorrente di rinuncia ad una delazione attuale dell'eredità, non è affatto
pagina 6 di 11 <
(ossia, condizionata alla risoluzione delle pretermissione e/o delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima), sicché, agli effetti della tutela apprestata, rinunciare all'azione di riduzione è come (eadem ratio, eadem dispositio) rinunciare all'eredità ed anche colui che è creditore del legittimario pretermesso, come colui che è creditore del chiamato all'eredità, ha
diritto <<div>> del credito.
Poiché, dunque, per l'accoglimento del petitum sostanziale azionato in giudizio non è necessario revocare la rinuncia all'azione di riduzione né è necessario surrogare il creditore nell'esercizio della stessa – ossia, non è necessaria la concreta esperibilità dell'azione di riduzione (previa revoca della rinuncia ad esperirla) né è necessario l'effettivo suo esperimento – ma, ex art. 524 cit., è sufficiente che il debitore sia facultato dalla legge all'acquisto in proprietà iure successionis di un bene ereditario e vi rinunci, la domanda attorea è accolta come da dispositivo.” (vd. pag.
3-4 della sentenza impugnata)
Di diverso avviso è invece il Collegio.
L'equiparazione sostanziale, operata dal primo giudice, fra rinuncia all'eredità e rinuncia all'azione di riduzione, previa revoca della rinuncia ad esperirla, non può essere invero condivisa.
L'art. 524 c.c. così recita: “Se taluno rinunzia, benché senza frode, a un'eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti.
Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia.”
La norma riconosce in capo ai creditori il diritto di soddisfarsi sui beni ereditari del proprio debitore, se questi con atto potenzialmente lesivo delle loro ragioni rinunzi all'eredità al medesimo devoluta a fronte di un relictum di segno positivo in spregio alla pretese creditorie, ampliando in tal modo la garanzia già prevista all'art. 2740, comma I, c.c., (“Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.”), consentendo al ceto creditorio di aggredire altri beni oltre a quelli propri del debitore.
La rinuncia all'azione di riduzione consiste, invece, nell'acquiescenza alle volontà testamentarie lesive dei propri diritti;
il legittimario pretermesso accetta dunque che si compiano nella propria sfera giuridica gli effetti, anche negativi, delle disposizioni del de cuius, a cui volontariamente si uniforma.
, con dichiarazione resa dinanzi al Notaio Giuseppe Rossa in data 18/12/2018, Parte_1
pagina 7 di 11 all'atto della pubblicazione del testamento olografo della propria madre (atto rep. n. Parte_4
66267 – racc. n. 29928 – doc. 9 fascicolo di I grado della Società attrice), ha prestato “piena adesione ed acquiescenza alle disposizioni testamentarie contenute nel predetto testamento della madre OR , rinuncia ad ogni eccezione e riserva, e in particolare rinuncia ad ogni Parte_4
azione di riduzione e/ o integrazione di legittima nei confronti dei beneficiari delle disposizioni testamentarie di cui sopra e ad ogni altra azione che possa comunque a lui competere in dipendenza dell'apertasi successione, riguardo al sopra detto testamento e a tutti i diritti che ad esso competono per qualsivoglia titolo”.
E' di chiara evidenza che le disposizioni di cui al testamento olografo di siano lesive Parte_4
dei diritti riservati ex lege al figlio quale erede legittimario e che la rinuncia a Parte_1 proporre l'azione di riduzione x art. 554 c.c. abbia pregiudicato la soddisfazione del credito della
Società attrice nei confronti del predetto suo debitore.
Ciò nonostante, non può trovare nel caso in esame applicazione analogica – equiparandone gli effetti sostanziali come prospettato dal Tribunale - l'azione ex art. 524 c.c., norma in effetti neppure invocata dalla Società attrice in primo grado;
nell'atto introduttivo del primo grado di giudizio, la dichiara espressamente di voler “promuovere l'azione di riduzione in Controparte_1 surrogatoria di ” (pag. 4 – atto di citazione), previa verifica della sussistenza dei Parte_1 presupposti a cui l'esperibilità dell'azione è condizionata;
“...Infatti, una volta revocata la rinuncia
(ndr: all'azione dei riduzione), questa andrebbe considerata tamquam non esset nei confronti del creditore, sicché verrebbe meno l'ostacolo che si è visto impedire la concreta esperibilità dell'azione surrogatoria. Revocabilità che dovrà avvenire attraverso il rimedio generale dell'art.
2901 c.c. e non dell'art. 524 c.c. (ndr: sottolineatura dell'attore/appellante) il quale trattandosi di un rimedio particolare (vedi Ferri, Succ. in generale, Comm. Scialoja – Branca, 115 ss.) non è esperibile nel caso de quo.”
In effetti, come correttamente aveva sostenuto la Società attrice richiamando una pronuncia della
Cassazione (sentenza n. 20562 del 29/07/2008), il disposto di cui all'art. 524 c.c. si applica solamente in caso di rinuncia di chi è chiamato all'eredità e non del legittimario pretermesso, il quale – non sussistendo delazione dell'eredità a suo favore – non può essere qualificato come chiamato all'eredità, qualità che acquista solo all'esito della sentenza che accoglie la sua domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive dei propri diritti.
Peraltro, l'azione ex art. 524 c.c. è ammissibile soltanto se i creditori abbiano richiesto un termine per l'accettazione o rinuncia all'eredità, come di recente nuovamente ribadito dalla Corte di
Cassazione (ordinanza del 28.08.2023 n. 25347), circostanza questa neppure verificata dal primo pagina 8 di 11 Giudice e neppure riferita dalle parti.
Ne consegue che non possa trovare applicazione l'art. 524 c.c. poiché sostanzialmente diversa è
l'azione di rinuncia all'eredità dall'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive da parte del creditore in surroga ai sensi dell'art. 2901 c.c. del proprio debitore acquiescente, divergendo sia sul piano funzionale che strutturale, così come diversi sono i presupposti e le condizioni per ciascuna delle suddette azioni.
L'azione surrogatoria si esperisce allorquando il debitore sia inerte o trascuri di agire per far valere o difendere un proprio diritto, provocando un implicito danno ai creditori, mentre l'azione di cui all'art. 524 c.c. opera in ipotesi in cui il debitore agisca ma con condotta di segno opposto all'interesse creditorio in virtù di una precisa scelta.
La Suprema Corte (Cass. Civ. sez. II, 22 febbraio 2016, n 3389), nel censurare l'assimilazione operata dalla Corte di merito tra le fattispecie della rinuncia all'eredità e della rinuncia all'azione di riduzione, ha infatti evidenziato che “le due fattispecie in esame sono distinte sul piano strutturale e funzionale e in rapporto di successione logica, e il creditore non può surrogarsi nell'accettazione dell'eredità, in nome e in luogo del suo debitore, se prima non rende inefficace la rinuncia all'azione di riduzione posta in essere dal debitore stesso, in qualità di legittimario totalmente pretermesso (ex plurimis, Cass., sez. 2A, sentenza n. 20562 del 2008). La previa e vittoriosa impugnazione della rinuncia all'azione di riduzione, che elimina l'efficacia delle disposizioni testamentarie lesive dei diritti del legittimario pretermesso, consente poi al creditore di surrogarsi al chiamato all'eredità e accettare in nome e in luogo del predetto.” Una volta dunque posta nel nulla la rinuncia all'azione di riduzione nel caso - oggetto della fattispecie – di legittimario totalmente pretermesso (che appunto non è chiamato alla successione per il solo fatto della morte del
"de cuius" (Cass.
9.12.1995 n. 12632; Cass.
3.12.1996 n. 10775), egli acquista tale qualità solo all'esito della sentenza che accoglie la sua domanda di riduzione, rimuovendo l'efficacia preclusiva delle disposizioni testamentarie (Cass. 12.1.1999 n. 251; Cass.
7.10.2005 n. 19527; Cass. 15.6.2006
n. 13804).
In conclusione, ha errato il Tribunale nel riqualificare la domanda attorea alla luce dell'art. 524
c.c.(che attiene all'espressa rinuncia all'eredità cui l'erede è stato effettivamente chiamato), parificando azioni che sono, come detto, strutturalmente diverse, mentre l'unico rimedio esperibile era il costrutto normativo – già prospettato dalla Società attrice - poggiato sull'azione di revocazione della dichiarazione di acquiescenza di alle disposizioni testamentarie lesive e Parte_1 sull'azione, logicamente successiva, di riduzione delle medesime da proporre in via surrogatoria ex
pagina 9 di 11 art. 2900 c.c. per la tutela delle ragioni creditorie di trattandosi di Controparte_1
azione, che, pur avendo carattere personale, ha finalità ed efficacia reali, giacché volta alla restituzione dei beni ereditari a cui il legittimario ha diritto. Di conseguenza, trattandosi di un'azione a carattere prevalentemente patrimoniale, essa può ben essere esercitata in via surrogatoria anche dai creditori personali del legittimario pretermesso.
La Suprema Corte ha recentemente affermato che si realizza così un'interferenza di natura eccezionale - ma legittima - nella sfera giuridica del debitore;
infatti, l'azione surrogatoria non è
altro che lo strumento che la legge appresta al creditore per evitare gli effetti che possano derivare alle sue ragioni dall'inerzia del debitore che ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad alimentare il suo patrimonio, riducendo così la garanzia che esso rappresenta in favore dei creditori
(Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 16623 del 20/06/2019).
L'attrice/appellata avrebbe dunque dovuto insistere nell'originaria prospettazione difensiva e reiterare in grado di appello - a fronte dell'impugnazione della sentenza di primo grado - la revoca dell'atto di acquiescenza alle disposizioni testamentarie e di implicita rinuncia all'azione di riduzione nei propri confronti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., percorrendo l'iter logico secondo il quale, una volta divenuto inefficace tale atto nei propri confronti, la condotta del convenuto, legittimario pretermesso, ben potrebbe qualificarsi alla stregua di inerzia e pertanto la avrebbe avuto titolo per surrogarsi nei diritti del debitore e far valere il Controparte_1
diritto alla quota riservata al legittimario pretermesso.
Poiché l'appellata ha chiesto solo la conferma della sentenza impugnata, sostenendo l'iter motivazionale articolato dal primo Giudice, qui non condiviso, ne consegue - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c. – l'effetto di una preclusione definitiva al riesame delle domande ed eccezioni non accolte e/o assorbite, che non sono state riproposte, neppure in via subordinata, nel giudizio di secondo grado.
** *** **
La Corte, dunque, in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata.
Il Collegio, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, nonostante la soccombenza della Società appellata, ritiene equa la compensazione integrale delle spese di lite fra tutte le parti in causa per entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto della complessità delle questioni trattate e dei diversi orientamenti giurisprudenziali .
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva, così dispone:
pagina 10 di 11 - in riforma della sentenza n. 306/2019, pubblicata il 15/05/2019, rigetta la domanda di
[...]
formulata nei confronti di . Controparte_1 Parte_1
- compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio;
- ordina la cancellazione dell'annotazione nei Registri Immobiliari ex art. 2652, n. 5 e 2901 c.c., con esenzione da responsabilità per il Conservatore.
Cosi deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del I sezione Civile il 17.12.2024.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente dott. Maria Elena Taruffi dott. Giuseppe De Rosa
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