Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/02/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4474/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciott Giudice dott. Eugenio Bolondi Giudice rel.
nel procedimento R.G. 4474 / 2024 VG avente a oggetto: regolamentazione congiunta di rapporti con prole nata al di fuori del matrimonio promosso da:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PIGNATTI SILVIA
e
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
PIGNATTI SILVIA con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE pronuncia la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 30/10/2024 e Parte_1 hanno dato atto di aver avuto una relazione, ora Controparte_1
interrotta, dalla quale è nato il figlio in data 06/06/2020, riconosciuto da Per_1
entrambi.
pagina 1 di 8
“1)Il minore (di anni 4) viene affidato ad entrambi i genitori Persona_2
congiuntamente con collocamento paritetico presso entrambi i genitori.
Il minore manterrà la residenza presso l'abitazione del padre in Concordia s/S (MO),
Via Alcide De Gasperi n. 2.
L'esercizio della potestà sarà congiunto per le questioni di maggiore rilevanza, quale salute ed istruzione, e disgiunto per le questioni ordinarie e quotidiane: i genitori gestiranno il figlio in costante collaborazione ed accordo, con l'impegno di rendersi disponibili l'un l'altro per ogni necessità del minore.
I genitori danno atto che per quanto qui non espressamente previsto, tutte le decisioni riguardanti le modalità di articolazione dell'affidamento condiviso del minore dovranno essere prese ed esercitate nel massimo rispetto degli impegni attuali e futuri, scolastici,
di salute e sportivi del figlio nonché del suo diritto ad un ordinato e sereno programma di vita.
2) La casa già sede della vita familiare, di proprietà di entrambi i ricorrenti viene assegnata al signor che si impegna ad acquistare la quota della Parte_1
signora i patti di cui infra, che già la abita in via esclusiva e di cui già CP_1
provvederà al pagamento delle rate del mutuo a far tempo dalla data di stipula del rogito notarile.
3) Il figlio minore sarà presso i genitori secondo il seguente schema, salvi diversi accordi,
nel massimo rispetto degli impegni attuali e futuri, parascolastici e scolastici, di salute e pagina 2 di 8 sportivi del figlio, nonché delle sue condizioni di salute e del suo diritto ad un ordinato e sereno programma di vita:
Settimana A: domenica con la mamma;
lunedì e martedì con il papà; mercoledì e giovedì
con la mamma;
week end con il papà;
Settimana B: domenica con il papà; lunedì e martedì con la mamma;
mercoledì e giovedì
con il papà; week end con la mamma;
sette giorni durante le vacanze di Natale con ciascun genitore, alternando con la madre di anno in anno il giorno di Natale (dal 24 al 30/12) e il Capodanno (dal 31/12 al 6/1);
tre giorni con ciascun genitore durante le vacanze di Pasqua, alternando con la madre di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
3 settimane -anche non consecutive- nel periodo estivo con ciascun genitore, da concordarsi entro la fine del mese di aprile di ogni anno;
I coniugi sono consapevoli che le predette modalità di frequentazione e visite saranno particolarmente elastiche, in modo da rispettare gli impegni ed i desideri del figlio.
4 I coniugi convengono che ciascun genitore curi il mantenimento di relazioni significative con i nonni e con gli altri familiari e fa obbligo a entrambi e ai rispettivi familiari di astenersi nel modo più assoluto, in presenza del minore, da considerazioni negative sulla figura dell'uno ovvero dell'altro genitore, anche in relazione alle cause della crisi familiare.
5)Convenendo l'affido paritario alternato, ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario diretto del figlio nel periodo di rispettiva permanenza con il minore. I
ricorrenti si danno atto e riconoscono che nel mantenimento ordinario diretto vi pagina 3 di 8 rientrano le spese destinate a coprire tutti i costi connessi alle quotidiane esigenza di vita della prole tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo le spese per il vitto, la mensa scolastica, spese di casa (canoni di locazione o rate del mutuo, oneri condominiali, utenze domestiche e consumi), abbigliamento ordinario (inclusi i cambi di stagione), spese di cancelleria ricorrenti, medicine da banco.
6) Ciascun genitore provvederà inoltre al mantenimento straordinario del figlio, in misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Modena che si riproduce:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche di controllo o presso strutture pubbliche;
c) visite, accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) spese farmaceutiche;
f) acquisto di occhiali;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure e trattamenti dentistici ed ortodontici;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse ed iscrizioni scolastiche (scuola superiore, università pubbliche etc.) imposte da istituti pubblici;
b)
libri di testo, materiale didattico richiesto dalla scuola e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche;
d) trasporto pubblico;
e) mensa e buoni pasto;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse ed iscrizioni scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di pagina 4 di 8 recupero e lezioni private;
d) alloggio in caso di studi fuori sede;
d) master e corsi di specializzazione;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato,
pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) spese per l'espletamento di un'attività sportiva rientrante tra quelle più diffuse (nuoto, calcio,
pallavolo, tennis, pattinaggio, danza etc.) ed avente costi moderati;
d) abbigliamento ed equipaggiamento relativo allo svolgimento della suddetta attività;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione,
ricreativi, ludici e relative attrezzature (quali ad es. corsi di lingua privati, corsi di musica o altre discipline etc.); b) viaggi e vacanze quali campi estivi, campeggi scout,
viaggi sportivi etc.; c) spese per lo svolgimento di una seconda o ulteriore attività
sportiva e per il relativo equipaggiamento;
d) spese per lo svolgimento di attività sportive particolarmente onerose e per il relativo equipaggiamento (quali ad es. equitazione, sci,
sci nautico etc.).
Le spese che richiedono il preventivo accordo dovranno essere concordate per iscritto mediante lo scambio di mails o sms agli indirizzi noti ai coniugi. Le parti convengono che il mancato riscontro della mail del coniuge richiedente da parte dell'altro, entro e non oltre cinque giorni dall'invio, comporterà l'accettazione della spesa indicata/comunicata ed i relativi costi.
7) Le parti concordano, inoltre, che il diritto di detrazione fiscale in merito alle suddette spese sarà riconosciuto in capo ai ricorrenti in ragione del 50% ciascuno;
8) L'assegno unico sarà percepito da ciascun genitore in ragione del 50% come per legge.
pagina 5 di 8 9) I genitori si danno reciproca autorizzazione al rilascio e al rinnovo del passaporto e dei documenti di identità del figlio minore.
10) La signora si impegna e si obbliga a cedere al signor Controparte_1 Pt_1
che si impegna ed obbliga ad acquistare, la quota di comproprietà della stessa
[...]
pari a ½ (un mezzo) del seguente immobile, sito in Concordia s/S (MO), Via De Gasperi
n. 2 e costituito da:
- appartamento al piano terzo, identificato al NCEU al Fg. 43 particella 604 sub. 22, cat.
A2 cl. 1 vani 5;
- rimessa al piano terra, identificata al NCEU al Fg. 43 particella 604 sub. 7, cat. C6 cl.
6 mq 15
il tutto come acquistato con atto a Ministero Notaio in data 12/04/2018 Persona_3
(Rep. 2149 e Racc. 1373) (doc. n.8).
Saranno comprese nella compravendita i proporzionali diritti di comproprietà pro quota sulle parti e sugli enti, impianti, locali e servizi accessori dell'intero edificio nel quale la porzione immobiliare è compresa, come da art. 5 dell'atto di acquisto sopra menzionato.
Le parti pattuiscono che il corrispettivo per la cessione della quota di proprietà della signora ei sopradescritti immobili a favore del sig. è pari ad CP_1 Pt_1
Euro 25.000,00, o la diversa maggior o minor somma corrispondente alla metà della residua somma ancora da versare all'istituto mutuante, somma che il signor Pt_1
si impegna a versare integralmente all'Istituto di credito, secondo le rate già
[...]
pattuite, tenendo indenne e manlevata la signora a ogni richiesta della CP_1
Banca mutuante.
pagina 6 di 8 Il corrispettivo come sopra determinato, quindi, non verrà versato alla venditrice ma alla
Banca mutuante.
La stipula dell'atto notarile di compravendita, in esecuzione degli accordi di cui al presente ricorso, sarà stipulato, innanzi al Notaio entro e non oltre Persona_4
sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento ex art. 337 bis alle condizioni qui convenute. Le parti si danno reciprocamente atto di avere a disposizione l'Attestato di
Prestazione Energetica che qualifica l'immobile con di Classe A1.
Le spese e gli oneri che si renderanno necessari per la stipula del contratto di compravendita saranno interamente a carico dell'acquirente, sig. . Pt_1
Le parti si impegnano ed obbligano ad espletare tutte le attività e a produrre tutti i documenti che si renderanno necessari alla stipula del rogito definitivo di trasferimento degli immobili sopra descritti, il cui costo, laddove necessaria la presentazione, è a carico del Signor Pt_1
11) Le parti si danno reciprocamente atto che, adempiuti gli impegni assunti con il presente accordo, nulla avranno più a che pretendere l'uno dall'altra per nessun titolo o ragione e comunque per effetto della ormai cessata convivenza.
12) Le spese legali del presente procedimento sono a carico della signora CP_1
”
[...]
§
Il Collegio ritiene che gli accordi delle parti formalizzati nelle conclusioni congiunte sopra trascritte non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
pagina 7 di 8 Tali conclusioni congiunte possono, pertanto, essere recepite dal Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva.
Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 05/02/2025
Il Giudice Estensore
Dott. Eugenio Bolondi Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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