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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 23/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 440/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Nella persona del G.O.P. Dott. Carlo Marco Sgrignuoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 440/2022 del ruolo generale, passata in decisione il 03.10.2024
e promossa:
DA
D'AR TO (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv.
BORROMEO CHIARA e con lei elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma
(RM) alla Via Alessandria n. 25, pec: chiaraborromeo@ordineavvocatiroma.org;
-ATTORE-
CONTRO
D'AR UI (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. PETITO ANDREA e con lui elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Manfredonia (FG) alla Via Antico Ospedale Orsini n. 47, pec: avv.andrea.petito@postecert.it;
-CONVENUTO-
OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile .
CONCLUSIONI pagina 1 di 8
Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 03.10.2024.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, D'RD AT conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Larino D'RD IG, chiedendo di accertare e dichiarare che il convenuto ha utilizzato in via esclusiva i beni ereditati dal padre e, conseguentemente, ordinare che lo stesso renda il conto delle attività prodotte, condannandolo al pagamento delle somme dovute nei confronti dell'attore, nonché riconoscere il diritto di D'RD
AT alla corresponsione, da parte del convenuto, della somma mensile di euro
1.140,00, o di altra somma ritenuta di giustizia, per l'occupazione e l'utilizzo dei terreni di proprietà del deducente, con vittoria delle spese di lite.
Nell'atto introduttivo si esponeva che il padre delle odierne parti processuali decedeva lasciando quali eredi i quattro figli, mentre la moglie rinunciava all'eredità.
I beni caduti in successione venivano da sempre utilizzati dal solo IG, il quale ne ricavava i frutti senza corrispondere alcunché ai fratelli comproprietari.
Con sentenza del Tribunale di Larino n. 411 del 27.11.2019, a D'RD AT venivano attribuiti i terreni siti nel Comune di San Martino in Pensilis (CB) e distinti in catasto al foglio 35 particelle 76, 86AA, 86AB, 74 e 75.
Si aggiungeva che, nonostante i vari tentativi di bonario componimento, il convenuto continuava ad utilizzare tali terreni, senza consegnarli al fratello, senza corrispondergli alcunché e senza rendere il conto della gestione.
Si precisava che il valore locativo dei terreni agricoli risultava pari ad euro 1.200,00/ettaro all'anno; pertanto, nel corso degli anni all'attore sarebbe spettata almeno l'indennità di occupazione da parte del fratello IG, per una somma annua di euro 13.680,00, in sostituzione delle rendite e dei frutti prodotti.
pagina 2 di 8 Si specificava che l'attore aveva diritto ad ottenere la quota parte di sua spettanza dei frutti percepiti in costanza del rapporto ereditario e goduti solo dal fratello, nonché, dal giorno del decesso del padre o quanto meno dal giorno della presente domanda, al deducente spettava la somma di euro 1.140,00 mensili quale indennità di occupazione degli immobili goduti esclusivamente da D'RD IG.
Si concludeva chiedendo al convenuto di rendere il conto, almeno degli ultimi dieci anni, relativamente all'utilizzo dei beni per la quota di un quarto, pari a quanto spettante all'attore.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio D'RD IG, chiedendo, in limine litis, di accertare e dichiarare l'incompetenza funzionale inderogabile del giudice adito, ritenendo competente ratione materiae e ratione loci la sezione specializzata agraria, nonché preliminarmente ed in rito, accertare e dichiarare la domanda improponibile, in quanto soggetta a previo tentativo di conciliazione agraria, in subordine accertare e dichiarare la domanda improcedibile per mancanza di preventiva procedura di mediazione obbligatoria, in ulteriore subordine accertare e dichiarare la nullità della domanda per genericità del petitum. Nel merito, rigettare la domanda in quanto inammissibile e infondata, con vittoria delle spese di lite.
Nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c., l'attore precisava la domanda chiedendo di accertare e dichiarare che IG D'RD ha utilizzato in via esclusiva i beni ereditati dal padre fin dal decesso dello stesso, avvenuto in data 24.11.2002, e, conseguentemente, ordinare che lo stesso renda il conto delle attività prodotte, condannandolo al pagamento delle somme dovute e, per l'effetto, riconoscere il diritto di
D'RD AT alla corresponsione, da parte del fratello IG, della somma mensile di euro 1.140,00, o quella maggiore o minore, determinata anche in via equitativa, per l'occupazione e l'utilizzo dei beni ereditati a far data dal 2.11.2002; in via subordinata accertare e dichiarare che IG D'RD ha utilizzato in via esclusiva i beni ereditati dal padre fin dal decesso dello stesso, avvenuto in data 24.11.2002, e, conseguentemente,
pagina 3 di 8 ordinare che lo stesso renda il conto delle attività prodotte, condannandolo al pagamento delle somme dovute e, per l'effetto, riconoscere il diritto di D'RD AT alla corresponsione, da parte del fratello IG, della somma mensile di euro 1.140,00, o quella maggior o minore, determinata anche in via equitativa, per l'occupazione e l'utilizzo dei beni ereditati, a far data dalla costituzione dell'attore nel giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Larino da IG D'RD il 18.4.2012 e conclusosi con la sentenza n. 411/2019; in via ulteriormente subordinata ed a sola cautela difensiva, nella denegata ipotesi in cui fosse stata riconosciuta l'eccezione preliminare, rimettere la causa dinanzi alla sezione agraria, previo espletamento della mediazione.
All'udienza del 17.05.2023 il giudice rimetteva le parti in mediazione, la quale si concludeva con esito negativo in data 05.07.2023.
La causa veniva istruita attraverso acquisizione di prove documentali ed espletamento di interrogatorio formale e trattenuta per la decisione all'udienza del 03.10.2024.
MOTIVAZIONE
Devono essere preliminarmente esaminate le eccezioni proposte da parte resistente.
L'eccezione secondo la quale sussisterebbe l'incompetenza funzionale inderogabile del giudice adito, essendo competente la sezione specializzata agraria, è infondata e non merita accoglimento.
Per radicare la competenza della sezione specializzata agraria è, infatti, necessario che la controversia implichi la necessità dell'accertamento positivo o negativo di uno dei rapporti soggetti alle speciali norme che disciplinano i contratti agrari. La competenza della sezione specializzata agraria sussiste solo nel caso in cui rilevi, anche solo a livello di prospettazione, una situazione giuridica fondata sull'esistenza di una norma appartenente alla materia dei contratti agrari e non quando il contratto agrario è solo l'occasione e non l'oggetto dell'accertamento. Non è, invece, qualificabile come controversia agraria e,
pagina 4 di 8 conseguentemente, non rientra nella competenza specializzata, la domanda con la quale l'attore chiede il rilascio di un fondo sostenendo che lo stesso sia detenuto senza titolo
(Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 12697 del 16.11.1999), ovvero agendo in via petitoria (Cass.
Civ., Sez. III, sent. n. 1956 del 08.03.1999), senza che sia dedotta, neppure a livello di eccezione del convenuto, l'inclusione del fondo in un contratto di affitto agrario.
Risulta, per conseguenza, infondata e non merita accoglimento neppure l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato tentativo di conciliazione agraria da trattarsi innanzi alla sezione specializzata agraria.
Nel caso di specie, infatti, le parti hanno ereditato i terreni oggetto di contenzioso a seguito della morte del padre e non è in discussione l'esistenza di un contratto relativo agli stessi.
Deve essere, ulteriormente, respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per genericità del petitum.
La giurisprudenza si è più volte espressa sul punto, ritenendo che, ai sensi dell'art. 164,
IV co, c.p.c., la citazione deve considerarsi nulla solo se è omesso o risulta assolutamente incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda, requisito stabilito dal n. 3 del
III co. dell'art. 163 c.p.c. ovvero se manca l'esposizione dei fatti prefigurata al n. 4 del III co. dell'art. 163 c.p.c.
La Corte di Cassazione ha sostenuto che: “La nullità dell'atto di citazione per petitum omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, IV co, c.p.c., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte (Cass. Civ, Sez.
II, sent. n. 1681 del 29.01.2015).
In altri termini, la nullità della domanda sussiste solo quando l'individuazione del petitum non sia possibile neppure attraverso l'esame complessivo della documentazione prodotta.
pagina 5 di 8 Tanto premesso, si può passare ad esaminare il merito della controversia.
L'azione proposta rientra nell'alveo applicativo di cui all'art. 723 c.c., avendo ad oggetto l'accertamento dell'uso esclusivo, da parte del convenuto, dei beni ereditati dal padre e la richiesta che lo stesso renda il conto delle attività prodotte, con condanna al pagamento delle somme dovute o, in subordine, con condanna al pagamento della somma mensile di euro 1.140,00 mensili per l'occupazione dei terreni di proprietà di parte attrice.
La domanda risulta parzialmente fondata e può essere accolta nei limiti di cui si dirà di seguito.
La giurisprudenza di legittimità ha sancito che: “Nell'ambito dei rapporti tra coeredi, la resa dei conti di cui all'art. 723 c.c., oltre che operazione inserita nel procedimento divisorio, può anche costituire un obbligo a sé stante, fondato – così come avviene in qualsiasi situazione di comunione – sul presupposto della gestione di affari altrui condotta da uno dei partecipanti;
ne consegue che l'azione di rendiconto può presentarsi anche distinta ed autonoma rispetto alla domanda di scioglimento della comunione pur se le due domande abbiano dato luogo ad un unico giudizio, sicché le medesime possono essere scisse e decise senza reciproci condizionamenti” (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 18857 del 16.07.2018).
E, ancora, “L' uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso”
(Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 2423 del 09.02.2015).
Ne deriva che, qualora gli altri comproprietari chiedano, senza riscontro positivo, all'occupante di poter usufruire del bene indiviso, il coerede che occupa l'immobile è tenuto, da quel momento in poi, a corrispondere agli altri coeredi esclusi dal godimento pagina 6 di 8 del bene, un'indennità di occupazione.
L'utilizzazione esclusiva del bene comune non produce automaticamente pregiudizio in danno degli altri comproprietari, salvo che essi dimostrino di aver manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e di aver provato a goderne a loro volta, senza averlo potuto fare in quanto impediti da altri coeredi.
Pertanto, il godimento dell'immobile da parte del coerede, pieno proprietario del compendio per la quota di un quarto, non comporta di per sé, in assenza di prova dell'opposizione degli altri eredi, alcun obbligo di corrispondere un'indennità per l'occupazione esclusiva.
Nel caso di specie non emerge che, dopo la morte del padre, l'attore abbia richiesto di partecipare alla gestione dei beni comuni, né che il convenuto ne abbia espressamente impedito il godimento agli altri coeredi. Lo stesso giudizio di divisione ereditaria venne promosso dall'odierno convenuto.
Dagli atti di causa risulta, tuttavia, che a seguito della pubblicazione della sentenza relativa al giudizio di divisione ereditaria, D'RD IG abbia continuato ad occupare ed utilizzare i terreni assegnati al fratello, nonostante l'attore si sia attivato per ottenerne la riconsegna, come si evince dalle e-mail inviate dal proprio avvocato all'avvocato di parte convenuta.
Si configura, quindi, l'occupazione senza titolo di suddetti terreni.
In accoglimento della domanda formulata sul punto dall'attore, il convenuto deve essere condannato al pagamento di un'indennità di occupazione in riferimento al periodo successivo alla pubblicazione della sentenza relativa al giudizio di divisione ereditaria sino alla data dell'effettivo rilascio dei terreni assegnati al fratello.
L'indennità di occupazione è dovuta in vista dell'utilità che il danneggiato avrebbe potuto trarre dall'uso diretto del bene nel tempo in cui è stato utilizzato dal fratello e può, dunque, essere commisurata al valore locativo dello stesso.
pagina 7 di 8 Nel caso di specie, l'importo di euro 800,00 per ettaro ad anno risulta congro quale somma maturanda a titolo di indennità di occupazione e dovuta dal convenuto per il periodo compreso dalla data di pubblicazione della sentenza relativa al giudizio di divisione fino all'effettivo rilascio dei terreni.
Considerando che a D'RD AT sono stati attribuiti 11.40 ettari, l'importo annuale dovuto dal convenuto sarà di euro 9.120,00 fino all'effettivo rilascio dei terreni assegnati al fratello;
tale somma è calcolata in via equitativa tenendo conto della valutazione media attuale del settore e delle caratteristiche dei beni.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti, stante l'accoglimento solamente parziale della domanda.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da D'AR TO contro D'AR UI, così dispone:
- accoglie parzialmente la domanda, per le ragioni sopra esposte e, per l'effetto, condanna il convenuto D'AR UI al pagamento in favore di D'AR TO dell'importo di euro 9.120,00 annui a titolo di indennità di occupazione senza titolo, a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza relativa al giudizio di divisione ereditaria e sino all'effettivo rilascio;
- compensa le spese di lite tra le parti .
Larino, 23.01.2025 .
Il Giudice
Dott. Carlo Sgrignuoli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Nella persona del G.O.P. Dott. Carlo Marco Sgrignuoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 440/2022 del ruolo generale, passata in decisione il 03.10.2024
e promossa:
DA
D'AR TO (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv.
BORROMEO CHIARA e con lei elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma
(RM) alla Via Alessandria n. 25, pec: chiaraborromeo@ordineavvocatiroma.org;
-ATTORE-
CONTRO
D'AR UI (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. PETITO ANDREA e con lui elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Manfredonia (FG) alla Via Antico Ospedale Orsini n. 47, pec: avv.andrea.petito@postecert.it;
-CONVENUTO-
OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile .
CONCLUSIONI pagina 1 di 8
Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 03.10.2024.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, D'RD AT conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Larino D'RD IG, chiedendo di accertare e dichiarare che il convenuto ha utilizzato in via esclusiva i beni ereditati dal padre e, conseguentemente, ordinare che lo stesso renda il conto delle attività prodotte, condannandolo al pagamento delle somme dovute nei confronti dell'attore, nonché riconoscere il diritto di D'RD
AT alla corresponsione, da parte del convenuto, della somma mensile di euro
1.140,00, o di altra somma ritenuta di giustizia, per l'occupazione e l'utilizzo dei terreni di proprietà del deducente, con vittoria delle spese di lite.
Nell'atto introduttivo si esponeva che il padre delle odierne parti processuali decedeva lasciando quali eredi i quattro figli, mentre la moglie rinunciava all'eredità.
I beni caduti in successione venivano da sempre utilizzati dal solo IG, il quale ne ricavava i frutti senza corrispondere alcunché ai fratelli comproprietari.
Con sentenza del Tribunale di Larino n. 411 del 27.11.2019, a D'RD AT venivano attribuiti i terreni siti nel Comune di San Martino in Pensilis (CB) e distinti in catasto al foglio 35 particelle 76, 86AA, 86AB, 74 e 75.
Si aggiungeva che, nonostante i vari tentativi di bonario componimento, il convenuto continuava ad utilizzare tali terreni, senza consegnarli al fratello, senza corrispondergli alcunché e senza rendere il conto della gestione.
Si precisava che il valore locativo dei terreni agricoli risultava pari ad euro 1.200,00/ettaro all'anno; pertanto, nel corso degli anni all'attore sarebbe spettata almeno l'indennità di occupazione da parte del fratello IG, per una somma annua di euro 13.680,00, in sostituzione delle rendite e dei frutti prodotti.
pagina 2 di 8 Si specificava che l'attore aveva diritto ad ottenere la quota parte di sua spettanza dei frutti percepiti in costanza del rapporto ereditario e goduti solo dal fratello, nonché, dal giorno del decesso del padre o quanto meno dal giorno della presente domanda, al deducente spettava la somma di euro 1.140,00 mensili quale indennità di occupazione degli immobili goduti esclusivamente da D'RD IG.
Si concludeva chiedendo al convenuto di rendere il conto, almeno degli ultimi dieci anni, relativamente all'utilizzo dei beni per la quota di un quarto, pari a quanto spettante all'attore.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio D'RD IG, chiedendo, in limine litis, di accertare e dichiarare l'incompetenza funzionale inderogabile del giudice adito, ritenendo competente ratione materiae e ratione loci la sezione specializzata agraria, nonché preliminarmente ed in rito, accertare e dichiarare la domanda improponibile, in quanto soggetta a previo tentativo di conciliazione agraria, in subordine accertare e dichiarare la domanda improcedibile per mancanza di preventiva procedura di mediazione obbligatoria, in ulteriore subordine accertare e dichiarare la nullità della domanda per genericità del petitum. Nel merito, rigettare la domanda in quanto inammissibile e infondata, con vittoria delle spese di lite.
Nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c., l'attore precisava la domanda chiedendo di accertare e dichiarare che IG D'RD ha utilizzato in via esclusiva i beni ereditati dal padre fin dal decesso dello stesso, avvenuto in data 24.11.2002, e, conseguentemente, ordinare che lo stesso renda il conto delle attività prodotte, condannandolo al pagamento delle somme dovute e, per l'effetto, riconoscere il diritto di
D'RD AT alla corresponsione, da parte del fratello IG, della somma mensile di euro 1.140,00, o quella maggiore o minore, determinata anche in via equitativa, per l'occupazione e l'utilizzo dei beni ereditati a far data dal 2.11.2002; in via subordinata accertare e dichiarare che IG D'RD ha utilizzato in via esclusiva i beni ereditati dal padre fin dal decesso dello stesso, avvenuto in data 24.11.2002, e, conseguentemente,
pagina 3 di 8 ordinare che lo stesso renda il conto delle attività prodotte, condannandolo al pagamento delle somme dovute e, per l'effetto, riconoscere il diritto di D'RD AT alla corresponsione, da parte del fratello IG, della somma mensile di euro 1.140,00, o quella maggior o minore, determinata anche in via equitativa, per l'occupazione e l'utilizzo dei beni ereditati, a far data dalla costituzione dell'attore nel giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Larino da IG D'RD il 18.4.2012 e conclusosi con la sentenza n. 411/2019; in via ulteriormente subordinata ed a sola cautela difensiva, nella denegata ipotesi in cui fosse stata riconosciuta l'eccezione preliminare, rimettere la causa dinanzi alla sezione agraria, previo espletamento della mediazione.
All'udienza del 17.05.2023 il giudice rimetteva le parti in mediazione, la quale si concludeva con esito negativo in data 05.07.2023.
La causa veniva istruita attraverso acquisizione di prove documentali ed espletamento di interrogatorio formale e trattenuta per la decisione all'udienza del 03.10.2024.
MOTIVAZIONE
Devono essere preliminarmente esaminate le eccezioni proposte da parte resistente.
L'eccezione secondo la quale sussisterebbe l'incompetenza funzionale inderogabile del giudice adito, essendo competente la sezione specializzata agraria, è infondata e non merita accoglimento.
Per radicare la competenza della sezione specializzata agraria è, infatti, necessario che la controversia implichi la necessità dell'accertamento positivo o negativo di uno dei rapporti soggetti alle speciali norme che disciplinano i contratti agrari. La competenza della sezione specializzata agraria sussiste solo nel caso in cui rilevi, anche solo a livello di prospettazione, una situazione giuridica fondata sull'esistenza di una norma appartenente alla materia dei contratti agrari e non quando il contratto agrario è solo l'occasione e non l'oggetto dell'accertamento. Non è, invece, qualificabile come controversia agraria e,
pagina 4 di 8 conseguentemente, non rientra nella competenza specializzata, la domanda con la quale l'attore chiede il rilascio di un fondo sostenendo che lo stesso sia detenuto senza titolo
(Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 12697 del 16.11.1999), ovvero agendo in via petitoria (Cass.
Civ., Sez. III, sent. n. 1956 del 08.03.1999), senza che sia dedotta, neppure a livello di eccezione del convenuto, l'inclusione del fondo in un contratto di affitto agrario.
Risulta, per conseguenza, infondata e non merita accoglimento neppure l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato tentativo di conciliazione agraria da trattarsi innanzi alla sezione specializzata agraria.
Nel caso di specie, infatti, le parti hanno ereditato i terreni oggetto di contenzioso a seguito della morte del padre e non è in discussione l'esistenza di un contratto relativo agli stessi.
Deve essere, ulteriormente, respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per genericità del petitum.
La giurisprudenza si è più volte espressa sul punto, ritenendo che, ai sensi dell'art. 164,
IV co, c.p.c., la citazione deve considerarsi nulla solo se è omesso o risulta assolutamente incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda, requisito stabilito dal n. 3 del
III co. dell'art. 163 c.p.c. ovvero se manca l'esposizione dei fatti prefigurata al n. 4 del III co. dell'art. 163 c.p.c.
La Corte di Cassazione ha sostenuto che: “La nullità dell'atto di citazione per petitum omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, IV co, c.p.c., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte (Cass. Civ, Sez.
II, sent. n. 1681 del 29.01.2015).
In altri termini, la nullità della domanda sussiste solo quando l'individuazione del petitum non sia possibile neppure attraverso l'esame complessivo della documentazione prodotta.
pagina 5 di 8 Tanto premesso, si può passare ad esaminare il merito della controversia.
L'azione proposta rientra nell'alveo applicativo di cui all'art. 723 c.c., avendo ad oggetto l'accertamento dell'uso esclusivo, da parte del convenuto, dei beni ereditati dal padre e la richiesta che lo stesso renda il conto delle attività prodotte, con condanna al pagamento delle somme dovute o, in subordine, con condanna al pagamento della somma mensile di euro 1.140,00 mensili per l'occupazione dei terreni di proprietà di parte attrice.
La domanda risulta parzialmente fondata e può essere accolta nei limiti di cui si dirà di seguito.
La giurisprudenza di legittimità ha sancito che: “Nell'ambito dei rapporti tra coeredi, la resa dei conti di cui all'art. 723 c.c., oltre che operazione inserita nel procedimento divisorio, può anche costituire un obbligo a sé stante, fondato – così come avviene in qualsiasi situazione di comunione – sul presupposto della gestione di affari altrui condotta da uno dei partecipanti;
ne consegue che l'azione di rendiconto può presentarsi anche distinta ed autonoma rispetto alla domanda di scioglimento della comunione pur se le due domande abbiano dato luogo ad un unico giudizio, sicché le medesime possono essere scisse e decise senza reciproci condizionamenti” (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 18857 del 16.07.2018).
E, ancora, “L' uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso”
(Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 2423 del 09.02.2015).
Ne deriva che, qualora gli altri comproprietari chiedano, senza riscontro positivo, all'occupante di poter usufruire del bene indiviso, il coerede che occupa l'immobile è tenuto, da quel momento in poi, a corrispondere agli altri coeredi esclusi dal godimento pagina 6 di 8 del bene, un'indennità di occupazione.
L'utilizzazione esclusiva del bene comune non produce automaticamente pregiudizio in danno degli altri comproprietari, salvo che essi dimostrino di aver manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e di aver provato a goderne a loro volta, senza averlo potuto fare in quanto impediti da altri coeredi.
Pertanto, il godimento dell'immobile da parte del coerede, pieno proprietario del compendio per la quota di un quarto, non comporta di per sé, in assenza di prova dell'opposizione degli altri eredi, alcun obbligo di corrispondere un'indennità per l'occupazione esclusiva.
Nel caso di specie non emerge che, dopo la morte del padre, l'attore abbia richiesto di partecipare alla gestione dei beni comuni, né che il convenuto ne abbia espressamente impedito il godimento agli altri coeredi. Lo stesso giudizio di divisione ereditaria venne promosso dall'odierno convenuto.
Dagli atti di causa risulta, tuttavia, che a seguito della pubblicazione della sentenza relativa al giudizio di divisione ereditaria, D'RD IG abbia continuato ad occupare ed utilizzare i terreni assegnati al fratello, nonostante l'attore si sia attivato per ottenerne la riconsegna, come si evince dalle e-mail inviate dal proprio avvocato all'avvocato di parte convenuta.
Si configura, quindi, l'occupazione senza titolo di suddetti terreni.
In accoglimento della domanda formulata sul punto dall'attore, il convenuto deve essere condannato al pagamento di un'indennità di occupazione in riferimento al periodo successivo alla pubblicazione della sentenza relativa al giudizio di divisione ereditaria sino alla data dell'effettivo rilascio dei terreni assegnati al fratello.
L'indennità di occupazione è dovuta in vista dell'utilità che il danneggiato avrebbe potuto trarre dall'uso diretto del bene nel tempo in cui è stato utilizzato dal fratello e può, dunque, essere commisurata al valore locativo dello stesso.
pagina 7 di 8 Nel caso di specie, l'importo di euro 800,00 per ettaro ad anno risulta congro quale somma maturanda a titolo di indennità di occupazione e dovuta dal convenuto per il periodo compreso dalla data di pubblicazione della sentenza relativa al giudizio di divisione fino all'effettivo rilascio dei terreni.
Considerando che a D'RD AT sono stati attribuiti 11.40 ettari, l'importo annuale dovuto dal convenuto sarà di euro 9.120,00 fino all'effettivo rilascio dei terreni assegnati al fratello;
tale somma è calcolata in via equitativa tenendo conto della valutazione media attuale del settore e delle caratteristiche dei beni.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti, stante l'accoglimento solamente parziale della domanda.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da D'AR TO contro D'AR UI, così dispone:
- accoglie parzialmente la domanda, per le ragioni sopra esposte e, per l'effetto, condanna il convenuto D'AR UI al pagamento in favore di D'AR TO dell'importo di euro 9.120,00 annui a titolo di indennità di occupazione senza titolo, a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza relativa al giudizio di divisione ereditaria e sino all'effettivo rilascio;
- compensa le spese di lite tra le parti .
Larino, 23.01.2025 .
Il Giudice
Dott. Carlo Sgrignuoli
pagina 8 di 8