CA
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/03/2025, n. 1478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1478 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Alessandro Cocchiara Presidente dott. Antonio Quaranta Consigliere dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al RG n.5273/2019 vertente
TRA
, (C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1 via Verrotti, 8, 80100, Napoli, presso l'avv. Sergio Longhi, e rappresentata e difesa dagli avv. Ida De Ciampis e Ernesto Ruggiano (p.e.c.
– – fax Email_1 Email_2
0824/310973); appellante
CONTRO
(c.f. ), elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2
in Piazza Volturno,9, 80100, Napoli, presso il difensore avv. Manuela Esposito, (c.f.
), dal quale è rappresentata e difesa (Fax n. 081/5536153 - CodiceFiscale_3
PEC: ; appellata Email_3
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te elettivamente domiciliata Controparte_2
in Piazza Volturno,9, 80100 Napoli presso il difensore avv. Esposito Manuela (c.f.
), dal quale è rappresentata e difesa (Fax n. 081/5536153 - CodiceFiscale_3
PEC: ; appellata Email_3
(c.f. , in persona del L.R.P.T. e Controparte_3 P.IVA_1 procuratrice speciale, in forza di procura per Notaio Parte_2
di Monza dell'11/09/2014 rep.90608, racc. 18233, registrata a Monza, Per_1
rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente tra loro, in forza di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello dall'Avv. Severino
1 Grassi (C.F. - ) e C.F._4 Email_4
dall'Avv. Andrea Cilento (C.F ) ed elettivamente domiciliata C.F._5
presso il secondo in Napoli, Via Carlo Poerio n. 15. Pec:
, Email_4
- appellata – Email_5
OGGETTO: gravame avverso la sentenza n. 9086/2019 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 15/10/2019.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante “i procuratori di parte appellante si riportano all'atto Parte_1
di appello ed alle conclusioni ivi rassegnate chiedendone l'integrale accoglimento e contestano, confutano e impugnano tutto quanto dedotto, eccepito, richiesto e prodotto dalle controparti”;
per l'appellata e “si riporta alla comparsa di CP_2 Controparte_1 costituzione in appello e ne chiede l'integrale accoglimento con vittoria di spese di lite. Si riporta, altresì a tutta la documentazione depositata, al fascicolo di primo grado ed alle conclusioni ivi rassegnate. Impugna estensivamente l'atto di appello formulato dalla Sig.ra
in quanto destituito di ogni e qualsiasi fondamento sia nel rito che nel Parte_1 merito e ne chiede il totale rigetto. Nel riportarsi a tutto quanto dedotto, prodotto, eccepito
e provato, preliminarmente conclude per l'improcedibilità e l'inammissibilità dell'appello proposto stante la tardività della notifica dello stesso, nonché per la nullità dell'atto di appello per mancato rispetto degli art. 342 e dell'art. 163 cpc. Chiede dichiararsi,
l'inammissibilità dell'appello per carenza di legittimazione passiva della
[...]
e della Prof. Nel merito, Controparte_4 Controparte_1 conclude per il rigetto dell'appello proposto dagli appellanti perché infondato in fatto ed in diritto e, comunque, non provato, e la contestuale conferma delle disposizioni contenute nella Sentenza di primo grado n° 9086/2019 emessa in data 01/10/2019 dal Tribunale di
Napoli–pubblicata in data 15/10/2019.
Per l'effetto condannarsi parte appellante al pagamento delle spese di lite, spese generali, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, in favore del sottoscritto procuratore per
2 fatto anticipo e con attribuzione.
In via subordinata ed in caso di accoglimento parziale e/o totale dell'appello, accogliersi la domanda di malleva formulata dall' e dalla Prof. Controparte_2 Controparte_1 nei confronti della già Controparte_5 [...]
con ogni conseguenza di legge. Controparte_6
Per l'appellata “respingere l'appello confermando la sentenza di Controparte_7
primo grado;
in via subordinata, respingere in ogni caso le domande formulate nei confronti dell'esponente, per i motivi tutti dedotti nella comparsa di costituzione in appello
(prescrizione del diritto, limiti di indennizzo previsti dalla invocata garanzia “infortuni”); con condanna dell'appellante al pagamento delle competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfetario spese, iva e cpa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Primo grado
Con atto ritualmente notificato il 19/01/2010, la sig.ra , quale Parte_3 genitore esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore Parte_1
conveniva in giudizio l' in persona del l.r.p.t. nonché Controparte_2
assumendo che: Controparte_1
1) la minore nell'anno 2007 era iscritta al Centro Sportivo Parte_1
A.S.D. SKATING Gima onde per seguire lezioni di pattinaggio con CP_1 quale insegnante. Il giorno 18/01/07, verso le ore 17:00 la minore, nel
[...]
mentre cercava di eseguire un esercizio mostratole dall'istruttrice/allenatrice, presente in sala e sotto la direzione della medesima, cadeva rovinosamente a terra, con il viso e le braccia in avanti. Nonostante le lamentele della ragazzina, visibilmente dolorante, l'insegnante di pattinaggio minimizzava l'accaduto e non riteneva di chiedere l'ausilio di un medico o quantomeno avvertire i genitori, tant'è che è rimasta dolorante per circa mezz'ora, ovvero fino a quando, Pt_1
terminata la lezione, verso le ore 17:30, il padre si recava presso il Persona_2 predetto centro sportivo per prelevare la figlia e riaccompagnarla a casa. Quivi i genitori, notavano che la ragazzina tremava ed era impaurita mostrando di essere estremamente sofferente per l'arto superiore sx che era dolorante. Pertanto, la
3 minore veniva accompagnata dalla madre, sig.ra , al pronto Parte_3
Soccorso dell'Ospedale Santo Bono – Pausillipon di Napoli ove, prima facie, le veniva diagnosticato un trauma lesivo dell'arto superiore sx e la frattura dell'arto stesso, con conseguente applicazione di gessatura;
2) lamentavano l'evidente responsabilità dell'insegnante CP_1
che non sorvegliava adeguatamente l'attività ginnica dell'allieva e non
[...]
si preoccupava di apprestare le cure del caso alla minore . Parte_1
Di seguito la sig.ra , quale esercente la potestà genitoriale sulla Parte_3 minore citava in giudizio l' , in persona del Parte_1 Controparte_2
l.r.p.t. e la prof.ssa per vederli dichiarare, in solido o Controparte_1
separatamente, responsabili dell'incidente accaduto a il 18/01/07, Parte_1 condannandoli in solido o separatamente, a pagare in favore della medesima, nella dedotta qualità, il risarcimento di tutti i danni patiti dalla minore Parte_1
quantificati in € 25.000,00 (venticinquemila), oltre rivalutazione ed interessi dal giorno dell'incidente sino al soddisfo, ovvero in quella somma maggiore o minore che vorrà stabilire l'adito Tribunale, previa nomina di un C.T.U.
La causa veniva iscritta a ruolo, presso il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di
Casoria, al R.G. 80305/2010.
Con un'unica comparsa si costituivano sia l' Controparte_4
che la Prof.ssa , chiedendo di essere
[...] Controparte_1
autorizzate alla chiamata in causa della Compagnia Controparte_6
Si costituiva altresì la , con comparsa del 20/01/2011 eccependo Controparte_8 che il contratto che ha dato luogo alla chiamata in causa dell'esponente (doc. 1 del fascicolo di parte, articolo 7), come già dedotto in comparsa di costituzione e risposta, prevedeva una garanzia in favore dei tesserati (come la Signora per il caso di infortuni, avvenuti Pt_1 nel corso della pratica dell'attività sportiva. Nell'atto di chiamata in causa l' Controparte_2 ha più volte invocato “la convenzione assicurativa per gli infortuni” intervenuta tra
[...]
l'esponente e la UI (Unione Italiana Sport per tutti), cui l'Associazione dilettantistica era affiliata. In particolare, a pagina 5,6 e 7 dell'atto di chiamata in causa, l' Controparte_2 invocava la garanzia infortuni, offerta dall'esponente con l'indicata convenzione, per
[...]
4 sostenere che l'allora sua iscritta, avrebbe (avuto) diritto al relativo Parte_1 indennizzo, nonostante la totale assenza di responsabilità per l'accaduto in capo ai convenuti principali.
L'esponente, nel costituirsi in giudizio, preliminarmente invocava la prescrizione del diritto vantato dalla attrice, ai sensi dell'art. 2952 c.c. nel testo vigente al momento dei fatti (gennaio 2007) che prevedeva la prescrizione dei diritti dell'assicurato garantito decorso un anno dal verificarsi dell'evento, considerato che il sinistro era avvenuto il
18.01.2007, che la denuncia di sinistro-infortunio era avvenuta il 19.01.2007, e che da quel momento non era intervenuto alcun atto interruttivo della prescrizione, fino alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio del 27.03.2010 (ai convenuti originari), ed alla notifica del successivo atto di chiamata in causa del 28.09.2010. Eccepiva altresì l'infondatezza della domanda.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., venivano ammesse le richieste istruttorie. Soppresse le sezioni distaccate del Tribunale partenopeo, la causa veniva affidata alla sesta sezione del Tribunale di Napoli, innanzi al quale veniva espletata l'istruttoria, che si compendiava dell'interrogatorio formale di e della prova testimoniale della sig.ra . Controparte_1 Tes_1
Nelle more, divenuta maggiorenne, si costituiva facendo proprie le Parte_1
deduzioni, eccezioni e difese formulate da nonché la Parte_3
documentazione da quest'ultima prodotta.
Il 18/06/2018, veniva depositata la CTU a firma del dott. il quale Per_3
riconosceva all'attrice il 2% del danno biologico, oltre 25 giorni di inabilità temporanea,
10 giorni di invalidità temporanea al 50 % e 10 giorni di invalidità temporanea al 25%, nessuna spesa medica documentata nessuna incidenza sulla capacità lavorativa generica della perizianda.
Rassegnate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione il 18/04/2019, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con la sentenza n. 9086/2019 pubblicata il 15/10/2019, il Tribunale di Napoli,
Sezione VI civile, rigettava la domanda e compensava le spese di lite in virtù della 5 seguente motivazione “Dal materiale probatorio, emerge con certezza che il danno subito dalla minore non sia ascrivibile alla condotta di altri minori frequentanti la medesima lezione di pattinaggio, non potendosi quindi ritenere sicuramente operante la previsione di cui all'art. 2048 c.c., ben potendosi ipotizzare che si sia trattato di un infortunio conseguenza della sola attività della minore che, nell'eseguire un esercizio mostratole dall'insegnante, cadeva accidentalmente auto provocandosi l'infortunio di cui è rimasta vittima (…) la caduta accidentale nell'imparare a patinare è assolutamente prevedibile ed è quindi un rischio accettato dai genitori della minore nel momento in cui acconsentono che frequenti il corso di pattinaggio (..) dalle risultanze probatorie e dalle considerazione sopra sviluppate, è emerso che stava eseguendo un esercizio sulla pista di Parte_1 pattinaggio e cioè in un sito appositamente a ciò predisposto e dunque in un ambito nel quale è assolutamente normale e fisiologico che i bambini si muovano liberamente (..) In tale contesto la disgraziata caduta della piccola mentre eseguiva un esercizio sui Pt_1 pattini, è stata uno sfortunato accadimento non imputabile a dolo o a colpa o omissione di nessuno in particolare (..). Nessuna prova, inoltre, è stata offerta dalla quale desumere che
l'aver (le insegnanti di pattinaggio) optato per la scelta di non recarsi immediatamente al
P.S. ma di far sedere la ragazza in attesa dell'arrivo di un genitore, avesse in qualche modo aggravato il danno (…).
GIUDIZIO DI APPELLO
Con atto consegnato per la notifica il 25/11/2019 (ed il 23/12/20 previa autorizzazione alla rinotifica), ha proposto tempestivamente Parte_1
appello avverso la prefata sentenza per la sua integrale riforma.
Iscritta la causa a ruolo al r.g.c. n. 5273/2019.
In data 10/03/2020 si costituiva la quale, nel contestare la Controparte_3
domanda principale per essere la stessa infondata in fatto e in diritto, sosteneva che l'infortunio occorso all'attrice fosse conseguenza di una caduta accidentale, non evitabile da parte del personale addetto alla palestra e rientrante nella normale alea insita nello svolgimento dell'attività sportiva in esame.
Il 29/01/2021 si costituivano l e la prof.ssa Controparte_9
eccependo la tardività della notifica dell'atto di citazione in Controparte_1
6 appello che aveva causato la loro tardiva costituzione.
Rinviata più volte d'ufficio la causa, si giungeva alla udienza per la precisazione delle conclusioni in data 05/06/2024, ove il Giudice la tratteneva in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Tutto quanto fin qui anteposto va dichiarata la tempestività dell'appello proposto con citazione notificata il 25/11/2019 a fronte della sentenza n. 9086/2019, pubblicata il 15/10/2019, notificata via pec il 25/10/2019, il cui termine breve per proporre l'appello de quo sarebbe spirato il 25/11/2019.
Risulta rispettato il termine previsto dall'art 325 cpc.
Invero, la tempestività del gravame si desume dall'originario atto di appello che risulta consegnato per la notifica agli UG il 25/11/19 (quale ultimo giorno utile: 30 gg dalla notifica della sentenza avvenuta il 25/10/19 a cura dell'avv.to Severino
Grassi) nonché dalle note di trattazione del 04/03/2021, con le quali l'odierna appellante in risposta alla sollevata eccezione, depositava relata della notifica dell'atto di citazione datata il 25/11/19 ove l'Ufficiale Giudiziario, attesta che
“l'Avv. Manuela Esposito è sloggiata, come mi dichiara il padre”.
Sul punto per la Suprema Corte la notifica tramite ufficiale giudiziario si perfeziona, per il notificante, nel momento in cui l'atto è consegnato all'ufficiale giudiziario. La prova di tale consegna può essere ricavata dal timbro apposto dall'ufficiale giudiziario sull'atto che reca il numero cronologico, la data e la specifica delle spese anche se tale timbro è privo della firma dell'ufficiale giudiziario. (cfr. Cass. sent. n. 21281/2015).
La tempestività del primo tentativo di notifica e l'autorizzazione a rinnovarla in favore degli appellati non costituiti ha rimesso automaticamente il notificante nei termini per provvedervi.
Ciò posto, meritano di essere disattese le eccezioni preliminari di rito.
Invero, non si ravvisano gli estremi della violazione dell'articolo 342 cpc, come novellato nel 2012, avendo l'appellante individuato in modo chiaro ed esauriente la materia del contendere devoluta al giudice di appello atteso che le censure in
7 esso contenute hanno investito puntualmente il "decisum" di primo grado, con specificazione dei motivi per i quali la decisione impugnata è stata intesa come erronea e da riformare, tale che le argomentazioni dell'appellante sono state contrapposte a quelle sviluppate dal Tribunale a fondamento della decisione.
Né è configurabile il vizio di omessa pronuncia sull'eccezione ex art 348 bis cpc.
Difatti il giudizio de quo è stato rinviato dapprima per la trattazione, poi per la precisazione delle conclusioni (e di seguito più volte rinviato) per ragioni di ruolo, precludendo l'invocata declaratoria d'inammissibilità atteso che, la facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché essa va negata ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350 cpc (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 14696 del 19 luglio 2016).
Passando ora all'esame nel merito dei
MOTIVI DI APPELLO
Col primo l'appellante censura la sentenza gravata sotto il profilo della motivazione apparente;
erronea valutazione e travisamento dei fatti;
violazione e falsa applicazione dell'art. 1218 c.c. ss.; erronea valutazione delle prove ex art. 116 c.p.c. laddove:
a) ha rigettato la domanda, ritenendo non applicabile l'art. 2048 c.c., in quanto
l'accadimento era stato “conseguenza della sola attività della minore, che […] cadeva accidentalmente provocandosi l'infortunio di cui è rimasta vittima”;
b) ha erroneamente valutato le risultanze istruttorie dalle quali era emerso che durante la lezione di pattinaggio erano presenti più insegnanti ritenendo per ciò solo che alla bambina era stato offerto immediato soccorso;
che si stesse svolgendo una normale lezione con più bambini e che non vi fosse nulla che potesse indurre gli insegnanti a porre l'attenzione o a prestare un intervento su condotte anomale o pericolose.
Deduce che, quanto statuito in sentenza non è condivisibile se non per la parte concernente il fatto storico e le modalità dell'accaduto mentre il Tribunale avrebbe dovuto inquadrare la fattispecie nell'ambito della responsabilità contrattuale verificando se l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile all'istruttrice ed all'associazione sportiva, atteso che l'attività professionale dell'istruttore sportivo
8 non è volta esclusivamente a insegnare una determinata disciplina sportiva in sé ma anche ad assicurare al “consumatore” sportivo l'adempimento di ulteriori obblighi accessori quali l'obbligo di vigilare con la dovuta diligenza e con una attenzione commisurata all'età, alla capacità motoria ed allo sviluppo psico-fisico dell'allievo, che quest'ultimo non venga a trovarsi in situazioni di pericolo.
Pertanto, è errata la decisione del Tribunale allorquando ha esonerato l'istruttore da ogni responsabilità in violazione del principio di affidamento cui è informato nostro ordinamento giuridico.
Col secondo motivo l'appellante si duole dell'erroneità della decisione del Tribunale laddove ha omesso di applicare l'art. 1228 c.c. in ragione del quale l'associazione CP_2 risponde, in concorso con la responsabilità contrattuale diretta ex art. 1218 c.c. Ciò perché il titolare dell'impianto sportivo è responsabile della sicurezza e del benessere degli utenti e come tale ha un preciso dovere di vigilanza e di controllo sulle attività esercitate all'interno della struttura e sull'operato di tutto il personale, quindi anche sugli istruttori, con conseguente responsabilità ex art. 1228 c.c., per i fatti colposi commessi da costoro.
I primi due motivi meritano di essere trattati congiuntamente.
Premesso che, con l'atto introduttivo del primo grado parte attorea deduceva che la minore nell'anno 2007 era iscritta al centro sportivo Parte_1 [...]
onde seguire lezioni di pattinaggio con l'insegnante signora CP_2
; il 18 gennaio 2007 verso le 17:00 la minore, nel mentre cercava Controparte_1 di eseguire un esercizio mostratole dall'insegnante presente in sala e sotto la direzione della medesima, cadeva rovinosamente a terra con viso e braccia in avanti;
la cosa ancor più grave è data dalla circostanza che nonostante le lamentele della ragazzina visibilmente dolorante l'insegnante di pattinaggio ha minimizzato l'accaduto e non ha ritenuto chiedere
l'intervento di un medico o quantomeno avvertire i genitori.
Censurava la condotta tenuta dall'associazione sportiva convenuta rilevando che :
a) l'infortunio era occorso alla piccola durante la lezione di pattinaggio Pt_1
(omessa vigilanza); b) le insegnanti non avevano prontamente fatto ricorso al medico per le cure del caso che venivano apprestate successivamente su richiesta
9 della famiglia.
Quanto alla prima condotta, secondo la Suprema Corte non trova applicazione l'art. 2048, comma 2, presunzione di responsabilità del precettore nel caso di danni che l'allievo abbia procurato a sé stesso, atteso che la norma in commento prevede una responsabilità per fatto altrui, laddove il precettore risponde verso il terzo danneggiato per il fatto illecito compiuto dall'allievo per non averlo impedito in ragione di una presunzione di culpa in vigilando.
Al contrario, nel caso di autolesione, il precettore è ritenuto direttamente responsabile verso l'alunno per un fatto illecito proprio, consistente nel non aver impedito che venisse compiuta la condotta autolesiva, violando l'obbligo di vigilanza. Sul punto la Suprema Corte ha concordemente ritenuto che, nel caso di danno arrecato dall'allievo a se stesso, appare più corretto ricondurre la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non già nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, con conseguente onere per il danneggiato di fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito di cui all'art. 2043
c.c., bensì nell'ambito della responsabilità contrattuale, che soggiace al regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c.
In ragione di tale distinzione, l'accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell'allievo all'istituto scolastico e/o palestra determina per ciò solo l'instaurazione di un vincolo negoziale in virtù del quale, nell'ambito delle obbligazioni assunte, deve ritenersi sicuramente inclusa quella di vigilare anche sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica (e/o sportiva) in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso. (Cass. civ., Sez. III, Sent.,
06/11/2012, n. 19158 e Cass. civ., Sez. Un., n. 9346 del 27 giugno 2002).
Quanto al rapporto giuridico tra insegnante e allievo, esso trae origine dal contatto sociale, ha natura contrattuale, in ragione del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona. Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento
10 del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cod. civ., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, incombe su parte convenuta l'onere di dimostrare che l'evento dannoso
è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante."
(Cfr., Cass. civ., Sez. VI, Ord., 31 marzo 2021, n. 8849; Cass. civ., Sez. III^, Sent. n.
10516 del 28 aprile 2017, Cass. Civ., Sez. III^ Sent., 25 febbraio 2016, n. 3695; Cass. civ., Sez. III^, Sent., 17 febbraio 2014, n. 3612; Cass. Civ., Sez. III^, 10 maggio 2013,
n. 11143; Cass. Civ., Sez. III^, Sentenza, 03 marzo 2010, n. 5067)
Nel caso che ci occupa parte attrice ha dimostrato il rapporto contrattuale instaurato con la scuola di pattinaggio (vedi tessera d'iscrizione della piccola rilasciata lo stesso giorno del sinistro allegata alla produzione di primo Pt_1
grado) e che l'evento dannoso si è verificato durante lo svolgimento delle lezioni di pattinaggio, come confermato anche dall'unica teste escussa.
Dalla tessera d'iscrizione risulta anche che il sinistro è verificato durante la prima lezione della minore (all'epoca dei fatti di anni 10). Pt_1
Sul punto osserva il Collegio trattasi di circostanza allegata già in primo grado con l'atto di citazione (debitamente provata con il deposito della tessera d'iscrizione alla scuola di pattinaggio) e non una circostanza nuova, come tale sottratta alla disciplina prevista dall'art 345 cpc come eccepito dalle appellate in particolare dalla chiamata in garanzia).
Ebbene, mentre parte attrice ha adempiuto all'onere probatorio alla medesima incombente ai sensi dell'art 1218 cc egualmente non può dirsi per la l'associazione sportiva appellata e per l'insegnante che non hanno dimostrato che il sinistro era imputabile a caso fortuito o forza maggiore oppure assolutamente imprevedibile
(potendosi obiettare che, al contrario, era prevedibile una caduta il primo giorno di pattinaggio) con necessità di adottare tutte le misure del caso per garantire alla minore di muoversi in sicurezza onde assicurarle un appoggio costante nel
11 muovere i primi passi sui pattini.
Quanto ai rapporti tra l'associazione sportiva e l'insegnante
[...]
trova applicazione l'art 1228 cc secondo cui “Salva diversa volontà delle CP_1 parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.”
Tanto chiarito, la domanda merita di essere accolta.
La CTU eseguita in primo grado ha accertato che durante Parte_1
l'infortunio accadutole il 18/01/07 ha riportato una frattura sottoperiostea metafisi distale radio sinistro in rapporto di causalità con il sinistro per cui è causa, cui è seguito un periodo di malattia, di 45 (quarantacinque) giorni. Di questi, 25
(venticinque) possono essere considerati come I.T.T., riferibili al periodo che va dall'immediato post-trauma al periodo in cui, la sig.ra è stata Parte_1
costretta al riposo assoluto, per l'immobilizzazione in gesso del polso sinistro;
10
(dieci) giorni vanno indennizzati quali I.T.P., valutabili al 50% ed ulteriori 10
(dieci) giorni al 25%, giustificati dal periodo necessario alla graduale ripresa dell'articolarità del polso sinistro. Sono residuati postumi nella misura di 2% (due per cento) di puro danno biologico, senza alcuna influenza sulla capacità lavorativa (generica e specifica, cfr. CTU dott. ). Ne segue che, in Persona_4 applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (cui la Suprema Corte ha attribuito valore para normativo per la funzione di adeguare sul territorio nazionale i criteri di liquidazione del danno non patrimoniale) in favore di parte appellante va liquidato il seguente danno come da calcolo che segue:
Età del danneggiato alla data del sinistro 10 anni
Percentuale di invalidità permanente 2%
Punto danno biologico € 1.480,36
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 370,09
Punto danno non patrimoniale € 1.850,45
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
12 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 2.827,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 3.534,00
Orbene, devalutando tale importo secondo il seguente schema di calcolo importo da Devalutare: € 3.534,00
Dal mese di: febbraio 2025
Al mese di: gennaio 2007
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice febbraio 2025: 121,1
Indice gennaio 2007: 128,5
Raccordo Indici: 1,471
Indice di Devalutazione: 0,722
Totale Devalutazione: € 984,22
Importo Devalutato: € 2.549,78
Ora, calcolando gli interessi legali sul danno rivalutato anno per anno secondo il seguente schema di calcolo si avrà:
Capitale Iniziale: € 2.549,78
Data Iniziale: 18/01/2007
Data Finale: 28/02/2025
Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)
Decorrenza Rivalutazione: gennaio 2007
Scadenza Rivalutazione: febbraio 2025
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice alla Decorrenza: 128,5
Indice alla Scadenza: 121,1
Raccordo Indici: 1,471
Coefficiente di Rivalutazione: 1,386
Totale Rivalutazione: € 984,22
Capitale Rivalutato: € 3.534,00
13 Totale Colonna Giorni: 6616
Totale Interessi: € 843,10
Rivalutazione + Interessi: € 1.827,32
Capitale Rivalutato + Interessi: € 4.377,10
Ne segue che a per il sinistro per cui è causa va liquidato il danno Parte_1
di € 4.377,10 oltre interessi dal 01/03/25 al soddisfo.
Con riguardo alla richiesta dell' Controparte_4
di essere mallevata dal rischio e dalle conseguenze negative dell'infortunio in parola dalla propria Compagnia assicuratrice si osserva che:
a) la minore era, alla data dell'evento del 18/01/2007, Parte_1
regolarmente iscritta all' per Controparte_4
l'attività sportiva di pattinaggio artistico e regolarmente tesserata alla U.I.S.P., affiliata al C.O.N.I. (c.f.r. documenti primo grado);
b) l' , regolarmente iscritta alla Controparte_4
Federazione Italiana Hokey e Pattinaggio ( ed affiliata alla U.I.S.P. C.F._6
(entrambe associazioni sportive riconosciute ed appartenenti al C.O.N.I.) è un'associazione sportiva senza scopo di lucro, priva di fondo patrimoniale che svolge un'attività di incentivazione e promozione del pattinaggio artistico a livello dilettantistico ed agonistico non assumendosi alcuna responsabilità nei confronti di terzi danneggiati nel corso dell'attività sportiva (c.f.r. regolamento interno prodotto ed in atti). Infatti per questo motivo, annualmente stipula una convenzione con la U.I.S.P. per essere garantita dalla Compagnia di Ass.ni CP_6
(oggi e, di seguito ( C.F.
[...] CP_3 Controparte_10
)), nel caso di incidenti occorsi ai propri atleti nell'espletamento P.IVA_2 dell'attività sportiva, in virtù di una convenzione assicurativa per gli infortuni stipulata tra la Compagnia di Ass.ni (oggi e, di CP_6 CP_3
seguito, ( C.F. )) e la U.I.S.P., la cui garanzia Controparte_10 P.IVA_2 assicurativa riguarda gli infortuni dei tesserati, atleti ed ausiliari sportivi della
U.I.S.P.
Non risultano agli atti di causa di primo grado ragioni per accogliere la
14 limitazione di responsabilità genericamente dedotta dall' (non Controparte_3
è specifico se trattasi di franchigia ovvero di ipotesi di limitazioni e/o esclusioni della responsabilità assicurativa)
Né è stato proposto appello incidentale onde ottenere l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione del diritto al ristoro del danno per cui è causa, comunque del tutto infondata atteso che sia nei rapporti tra l'appellante e l'associazione sportiva che tra quest'ultima e l'assicurazione, si configura un'azione di natura contrattuale che soggiace alla prescrizione decennale.
Ciò posto, riconosciuta dalle parti la sussistenza del rapporto di garanzia, la domanda di malleva merita di essere accolta con condanna dell' Controparte_10
( C.F. ) già (già a mallevare e
[...] P.IVA_2 CP_3 Controparte_8 tenere indenne l' , dagli esiti Controparte_4
negativi del presente giudizio.
Col terzo motivo l'appellante censura l'erroneità della sentenza gravata sotto il profilo della mancata applicazione degli artt. 1223 e 1226 c.c. con riguardo alla scelta dell'insegnante di non accompagnare immediatamente la bambina al pronto soccorso atteso che è buona norma, in caso di infortunio, che il danneggiato venga soccorso immediatamente, non solo per evitare l'aggravamento delle conseguenze che nell'immediatezza possono anche non essere visibili, ma anche per evitare, contenere ed abbreviare la sofferenza enorme ed il dolore che una frattura provoca, con conseguente necessità di condannare i convenuti al risarcimento danni, sia pure in via equitativa, in favore dell'appellante, così accogliendo la doglianza dell'attrice in primo grado.
Il motivo è assorbito dall'accoglimento dei due motivi che precedono.
Col quarto motivo l'appellante censura l'erroneo governo delle spese e competenze di lite laddove il Tribunale ha compensato tra le parti le spese di lite, ivi comprese le spese di
CTU, che restano definitivamente a carico di parte attrice. Chiede la riforma della decisione, con condanna degli appellati, in virtù del principio della soccombenza ex art. 91
15 c.p.c., al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, oltre che alla restituzione di quanto corrisposto per la CTU.
Il motivo risulta assorbito dall'accoglimento delle censure precedenti, in applicazione del principio di diritto secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr. Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423; Cass. (ord.)
24.1.2017, n. 1775).
Le spese di lite seguono la soccombenza, sono liquidate in applicazione del DM n.
147/22 con riferimento ai valori medi dello scaglione fino ad € 26.000,00 come segue: per il primo grado in € 254,00 per spese vive nonché € 5.077,00 per compensi professionali oltre iva cpa e spese generali come per legge;
per l'appello in € 382,50 per spese vive nonché € 3966,00 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge, esse sono poste a carico della Controparte_4 in persona del l.r.p.t. e liquidate in favore di con conseguente Parte_1
condanna della ( C.F. ), con sede in Roma in Controparte_10 P.IVA_2 piazza Guglielmo Marconi 25, in precedenza denominata Controparte_5
a tenerla indenne e mallevare (unitamente all'insegnante
[...] [...]
dagli esiti negativi del presente giudizio. CP_1
PQM
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 9086/2019 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 15/10/2019, disattesa ogni
16 diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'appello e dichiara la responsabilità della
[...]
in persona del l.r.p.t. nella causazione del sinistro per Controparte_4 cui è causa e, per l'effetto, la condanna a risarcire il danno patito da Pt_1
che liquida in € 4.377,10 oltre interessi legali dal 01/03/25 al soddisfo;
[...]
2) condanna l' in Controparte_4
persona del l.r.p.t. a rifondere le spese di lite in favore di che Parte_1
liquida per il primo grado in € 254,00 per spese vive nonché € 5.077,00 per compensi professionali oltre iva cpa e spese generali come per legge;
per l'appello in € 382,50 per spese vive nonché € 3966,00 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge, oltre alle spese di CTU come liquidate dal Tribunale;
3) condanna la , in precedenza denominata Controparte_10
già a tenere indenne e mallevare Controparte_5 CP_6
l' in persona del l.r.p.t. nonché Controparte_4
l'insegnante dagli esiti negativi del presente giudizio sia Controparte_1 con riguardo al risarcimento del danno di cui al punto n. 1 che alle spese di lite e di CTU liquidate in favore di di cui al punto n. 2 ut supra. Parte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio del 20/03/2025
Il Consigliere estensore IL Presidente dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario CP_11 dott.ssa Marta Cucco.
17