Articolo 1 della Legge 25 marzo 1950, n. 165
Articolo 2
Versione
27 aprile 1950
Art. 1.
Il rimborso del capitale dei titoli di prestiti redimibili, compresi i buoni del Tesoro poliennali, e il pagamento dei premi attribuiti a titoli medesimi si eseguono:
a) per i titoli al portatore su semplice domanda degli esibitori di essi;
b) per i titoli nominativi, su domanda del titolare o del suo avente causa, a firma autenticata da notaio o da agente di cambio accreditato, e su deposito dei titoli stessi.
Entrata in vigore il 27 aprile 1950