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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 05/03/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 61/2024 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n° 160/2024
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi consigliere
- dott. Rita Pasqualina Curci consigliere rel. ha pronunciato, all'esito dello scambio e del deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante redazione di dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello in materia di lavoro, iscritta al n. 61/2024 R.G. Lav. promossa da:
rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Antonio Parte_1
Leonardo Fraioli e Renato Albanese, elettivamente domiciliato come in atti appellante
contro
:
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti dagli avv.ti Edoardo Lombardi e Antonio Maria Sabato, elettivamente domiciliata come in atti appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I difensori delle parti, con le note scritte depositate telematicamente, nel riportarsi alle conclusioni come in atti formulate, hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 4.11.2023 il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, ha rigettato il ricorso proposto da nei confronti Parte_1
della datrice di lavoro, per il riconoscimento del Parte_2 diritto alla retribuzione variabile nella misura mensile lorda determinata dallo per Parte_3
la qualifica di operatore di esercizio e parametro retributivo 175, a partire dall'1.04.2011, e per il parametro retributivo 183, a partire dall'1.05.2015, ovvero con la diversa decorrenza ritenuta equa e/o di giustizia, nonché per il prosieguo del rapporto di lavoro e, in subordine, per il risarcimento del danno ex art. 2041 c.c., derivante dall'asserito inadempimento della resistente e per il suo indebito arricchimento.
Il ricorrente aveva esposto che la resistente era stata costituita a seguito del trasferimento, mediante conferimento, dei rispettivi rami d'azienda relativi all'attività di trasporto pubblico su gomma di personale regionale ed interregionale e noleggio da parte della e da parte Controparte_1
di che egli era stato, dapprima, dipendente della per la quale aveva Parte_4 Parte_4
lavorato dall'1.01.2007 (ma con anzianità convenzionale dall'1.04.1994), passando, quindi, ai sensi dell'art. 2122 cod. civ., alle dipendenze della stessa per la quale lavorava Parte_2 dall'1.12.21.
Allegava il che la Giunta della Regione Molise, con delibera n. 972 dell'1.12.2010, Parte_1
aveva approvato la nuova Rete dei servizi minimi di Trasporto pubblico locale (TPL) e che a seguito di tale approvazione aveva proposto ai precedenti gestori di tale servizio, tra cui la resistente, di sottoscrivere, mediante affidamento diretto, un contratto di servizio transitorio, la cui validità sarebbe cessata all'atto della aggiudicazione della gara pubblica avente ad oggetto i servizi del bacino unico regionale di TPL, ai sensi della Legge regionale n. 3/2010.
Al fine di adeguarsi alla normativa comunitaria e ai principi elaborati dalla giurisprudenza formatasi in materia, la Regione, con nota prot. n. 239/Segr. del 9.12.2010 dell'allora Assessore ai
Trasporti, aveva affidato ad un gruppo di esperti la redazione di uno studio volto a determinare l'equo corrispettivo chilometrico da inserire nei contratti di servizio. Gli esperti avevano determinato, per ognuna delle cinque imprese affidatarie (tra cui anche e , il costo Pt_4 CP_1 medio di produzione del servizio di T.P.L. considerando, tra l'altro il costo del personale, nel quale rientrava anche la “retribuzione variabile”, costituita da indennità di presenza, indennità agente unico, maggiorazione per accordo II livello (contrattazione decentrata ipotizzata nella misura del
2 20% della retribuzione fissa annua), ticket pasto e diarie. Nei contratti di servizio proposti alle imprese, la Regione Molise aveva recepito il suddetto studio (cd. in tutti i suoi Parte_3
aspetti, ivi compreso quello inerente alle citate voci di retribuzione variabile da corrispondere ai lavoratori, peraltro accogliendo anche delle osservazioni sui costi formulate da alcune delle affidatarie.
Così ricostruita in fatto la vicenda, il ricorrente invocava il proprio diritto a percepire le voci di retribuzione variabile così come previsto dalla richiamata DGR n. 644/2011, asserendo che la componente del costo chilometrico, riconosciuto e corrisposto dalla Regione Molise alle imprese affidatarie del servizio di TPL, tra le quali la resistente, al fine di compensare il costo della retribuzione variabile da corrispondere ai lavoratori, avesse natura di disposizione contrattuale a favore di terzi ai sensi dell'art. 1411 c.c. Contestava, dunque, alla datrice di lavoro di aver percepito dalla Regione il compenso anche per la corresponsione ai lavoratori della retribuzione di posizione variabile, così come individuata dallo studio ma di non averla mai versata ai lavoratori, Pt_3
dunque, neppure a lui, come invece avrebbe dovuto fare. Allegava, a riprova di quanto asserito, le buste paga ricevute.
L'allora ricorrente deduceva, altresì, che la resistente si era rifiutata di stipulare il contratto aziendale di secondo livello relativo ad una parte della retribuzione variabile, nonostante le numerose iniziative in tal senso intraprese da parte delle OO.SS. Invocava, dunque, il proprio diritto a percepire le voci di retribuzione variabile, così come previsto dal contratto di servizio e, in subordine, il proprio diritto al risarcimento del danno, anche per indebito arricchimento, derivante dal mancato pagamento di quanto dovuto.
2. Si era costituita in giudizio la l' che, in via Parte_2
preliminare, eccepiva la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire del ricorrente, deducendo che lo stesso era soggetto estraneo al rapporto di contribuzione economica tra essa società e la Regione Molise, rapporto regolato da un contratto e da una normativa di settore rispetto al quale il era soggetto terzo. Parte_1
Contestava, altresì, i conteggi formulati dal ricorrente, deducendo che fosse incontestato che allo stesso era stata sempre corrisposta la retribuzione e versata la contribuzione previste dal contratto individuale sottoscritto con l'11.2.2002 (e non l'1.1.2007 come erroneamente riferito in Pt_4 ricorso).
3 Aggiungeva che lo studio sebbene avesse costituito un parametro indicativo ai fini della Pt_3 determinazione dell'equo corrispettivo spettante alle aziende di settore, non è stato poi pedissequamente applicato ai fini della identificazione dell'esatta compensazione economica Parte riconosciuta nel contratto di servizio alla . Precisava che lo stesso contratto di servizio, in applicazione dei criteri di determinazione del contributo di esercizio aventi matrice comunitaria, avrebbe previsto un meccanismo di riparametrazione del compenso da effettuarsi alla fine di ogni esercizio e volto ad impedire alle società affidatarie del servizio pubblico di beneficiare di compensi che non trovassero giustificazione contabile nella comparazione tra costi e ricavi, a valle delle verifiche di fine esercizio che l'Ente è tenuto ad effettuare.
Deduceva che l'ATM (così come e in da prima di costituire essa resistente) aveva Pt_4 CP_1
applicati sin dalla sua costituzione esclusivamente il CCNL ANAV a tutti i propri dipendenti con conseguente legittimità delle condizioni economiche operanti per il e da questi Parte_1
contrattualmente accettate, e del loro avvenuto rispetto in costanza di rapporto.
3. Il Tribunale riteneva la pretesa del ricorrente fondata su una ricostruzione della vicenda giuridica non condivisibile osservando, in particolare, che il contratto di servizio per il trasporto pubblico siglato tra la Regione Molise e le società di trasporti fosse un ordinario contratto di servizio nel quale erano ovviamente tra l'altro stabilite le condizioni per la remunerazione del servizio erogato, ma non vi era alcuna previsione relativa al diritto dei lavoratori dipendenti dall'azienda di usufruire di una retribuzione variabile nei termini indicati nel ricorso (cioè diversa da quella percepita in quanto parametrata su diverso CCNL), con ciò escludendo la configurabilità di una pattuizione a favore di terzi.
4. Avverso la sentenza ha proposto appello il che, ribadita la ricostruzione dei fatti Parte_1
come offerta in primo grado, si duole (punto III dell'atto di appello) dell'erronea motivazione della sentenza in merito al proprio diritto di vedersi riconoscere le voci di retribuzione variabile, ribadendo che con la DGR n. 644/2011 la Regione aveva pienamente recepito e fatto proprio il contenuto dello al riguardo reiterando le argomentazioni già spiegate in primo Parte_3
grado.
5. Lamenta, quindi, l'erroneità della decisione del primo giudice nel rigettare implicitamente le pretese risarcitorie sia a titolo di perdita di chance che ai sensi dell'art. 2041 c.c., asserendo la fondatezza delle stesse per le medesime ragioni già espresse innanzi al Tribunale (punti IV e V dell'atto di impugnazione).
4 In via istruttoria (punto VI dell'appello) l'appellante chiede l'acquisizione della missiva della società odierna appellata indirizzata alla Regione Molise in data 14.11.2013, attesa l'impossibilità di produrre tale missiva nel corso del giudizio di primo grado per causa a lui non imputabile, per esserne egli venuto a conoscenza e in possesso solo dopo la conclusione del giudizio. Da tale documento emergerebbe che la datrice di lavoro era pienamente consapevole che il costo chilometrico previsto nei contratti allegati alla DGR n. 644/2011 era frutto di quello individuato dallo studio d'Abate, che vi aveva incluso anche il costo relativo alla retribuzione variabile da corrispondere ai lavoratori
Reitera, inoltre, la richiesta di ammissione di CTU contabile già formulata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Si chiede, quindi, che, in riforma della sentenza impugnata, siano accolte le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
6. Resiste all'appello la riproponendo le difese Parte_2
spiegate in primo grado, in particolare sotto il profilo delle condizioni dell'azione, dell'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 1411 c.c., dall'insussistenza dei diritti pretesi dall'odierno appellante, derivante dal meccanismo di riparametrazione del compenso nonché dell'integrale applicazione del CCNL ANAV a tutti i dipendenti, incluso l'appellante, con conseguente esclusione di qualsiasi obbligo di essa appellata al riconoscimento al di Parte_1
trattamenti retributivi diversi ed ipoteticamente migliori rispetto a quelli definiti contrattualmente.
Contesta, infine, la sussistenza e prova di eventuali danni risarcibili in termini di perdita di chance.
Chiede, quindi, che sia dichiarata l'inammissibilità dell'appello o, comunque, che lo stesso sia rigettato, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Acquisite le note scritte depositate telematicamente, la causa era decisa come da separato dispositivo.
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7. L'appello, pur ammissibile, è infondato.
Questo Collegio si è già pronunciato sugli obblighi assunti dalla Regione Molise nei confronti delle società affidatarie dei servizi di Trasporto pubblico locale (TPL) con la DGR n. 644/2011, nonché su quelli ricadenti a cascata sulle società stesse nei confronti dei propri dipendenti, decidendo analoga controversia con la sentenza n. 67/2024 che qui si richiama.
5 Dalle buste paga allegate dall'appellante (cfr. all. 2 fascicolo di primo grado dell'appellante) emerge che allo stesso sono state corrisposte tutte le componenti della retribuzione variabile, ad esclusione della maggiorazione del 20%. Quest'ultima, secondo l'appellante gli sarebbe spettata in quanto nello studio elaborato dall'equipe di esperti (cd. all. nn. 6 ss. del fascicolo Parte_3 di primo grado di parte appellante), a suo dire recepito dall'ente regionale con DGR n. 644/2011, era ricompresa tra le voci del personale anche la retribuzione variabile, articolata nelle seguenti componenti: - “indennità di presenza, indennità agente unico, maggiorazione per accordo II livello
(contrattazione decentrata ipotizzata nella misura del 20% della retribuzione fissa annua), ticket pasto e diarie” (cfr. p. 13, all. 6).
E, tuttavia, al riguardo deve evidenziarsi che nello stesso studio richiamato dall'odierno appellante il diritto dei dipendenti alla maggiorazione pretesa è subordinato alla stipula del contratto di II livello, che, nel caso di specie, è incontestato che non è mai avvenuta. Legittimamente, pertanto, la società appellata non ha provveduto alla sua erogazione, con ciò dovendosi escludere qualsiasi ipotesi di inadempimento, tale da configurare un diritto risarcitorio dell'appellante.
8. È, d'altronde, priva di fondamento la prospettazione dell'appellante secondo cui tale diritto discenderebbe dalla previsione operata dallo studio. Tale atto, infatti, ha costituito un documento preliminare di analisi, come tale inidoneo a sortire effetti nei rapporti tra le parti, se non consolidato in un atto amministrativo o convenzionale. A riprova di ciò valga quanto riportato testualmente nel documento istruttorio della DGR n. 644/2011, di approvazione dei contratti di servizio, ove si legge che i risultati dello studio affidato dalla Regione al gruppo di esperti “hanno costituito una base di trattativa con le aziende per la determinazione del costo e del compenso da prevedere nei contratti di servizio” (cfr. p. 6 allegato 5 dell'atto di appello), sulla quale si sono poi innestati gli esiti delle interlocuzioni con le società affidatarie. Erra, pertanto, l'appellante quando afferma che il rapporto degli esperti è stato “recepito in tutti i suoi aspetti” dalla suddetta delibera. Ne consegue che per la disciplina dei rapporti tra l'ente regionale e le società affidatarie del servizio deve farsi esclusivo riferimento alle indicazioni contenute nella stessa DGR e nei relativi allegati, nonché nei contratti di servizio dalla stessa approvati e poi stipulati con le società.
9. Dalla DGR e dal contratto di servizio emerge anche che il compenso è stato erogato alle aziende,
e, dunque anche all'appellata, sulla base di un sistema di compensazione così articolato:
“1) calcolo dei costi sostenuti per l'assolvimento di tutti gli obblighi definiti nel contratto di servizio;
6 2)detrazione dei ricavi tariffari e qualsiasi altro ricavo generato nell'assolvimento degli obblighi di servizio;
3) addizione del ragionevole margine di utile” (cfr. punto 3 del documento).
Inoltre, nel contratto di servizio, all'art. 9, è previsto che “La Regione si impegna a corrispondere all'impresa, a compensazione di tutti gli obblighi ed i costi scaturenti dall'esercizio del servizio contrattualizzato…”.
Si tratta di un sistema di compensazione “a conguaglio” (cfr. p. 8 del documento istruttorio della delibera di Giunta) volto a garantire la congruità del compenso, secondo i dettami dell'ordinamento comunitario recepiti nelle norme statali, che esclude che la società abbia ricevuto dalla Regione il ristoro di una voce di costo (quello pari alla maggiorazione del 20%) che, dalle stesse buste paga,
è provato non abbia sostenuto. Con la conseguenza che nessun diritto a favore del terzo possa rinvenirsi nel suddetto contratto.
Né tale interpretazione è scalfita dal contenuto del documento, allegato solo in questo grado dal
(All. C al ricorso in appello). Anche a voler ritenere la produzione della nota 14.11.2013 Parte_1
ammissibile, ritenendo fondata la dedotta circostanza secondo cui il ne sia venuto a Parte_1
conoscenza ed in possesso solamente dopo la conclusione del giudizio tale da integrare una
“impossibilità per la parte di provvedere tempestivamente, nel giudizio di primo grado, a tale produzione per causa ad essa non imputabile” (cfr. ex multis Cass. n. 30369/2023), vi è che in essa si afferma che il corrispettivo sia riconosciuto alle imprese dalla Regione Molise sulla base dei
“costi di esercizio sostenuti dalle aziende stesse” (cfr. pag. 5 della nota) e secondo il meccanismo Parte di compensazione di cui all'art. 9 del contratto, testualmente richiamato dalla nella nota stessa.
Ciò posto, in disparte al rilievo che l'invocata azione ex art. 2041 c.c. ha natura sussidiaria1 , vi è che l'appellante non ha fornito prova dell'indebito arricchimento da parte dell'appellata, che, anzi, le riportate risultanze documentali inducono ad escludere.
10. La sentenza impugnata va, dunque, confermata.
7 La novità della questione giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
Si dà atto che è dovuto dall'appellante un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso - Giudice del lavoro
– del 4.11.2023, proposto, con ricorso qui depositato il 3.5.2024, da nei Parte_1
confronti della in persona del legale Parte_2
rappresentante p.t., ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Dichiara dovuto dall'appellante un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente appello.
Campobasso, 13.12.2024
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr. Rita Pasqualina Curci Dr. Vincenzo Pupilella
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr., ex multis Cass. S.U. n. 33954 del 5.12.2023 che ha affermato il seguente principio di diritto “Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico”.