Articolo 18 del Codice delle pari opportunità
Articolo 17Articolo 19
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15 giugno 2006
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20 febbraio 2010
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24 settembre 2015
Art. 18. (( (Fondo per l'attivita' delle consigliere e dei consiglieri di parita'). )) (( 1. Il Fondo per l'attivita' delle consigliere e dei consiglieri di parita' nazionali, effettivi e supplenti, e' alimentato dalle risorse di cui all' articolo 47, comma 1, lettera d), della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni. Il Fondo e' destinato a finanziare le spese relative alle attivita' della consigliera o del consigliere nazionale di parita', le spese per missioni, le spese relative al pagamento di compensi per indennita', differenziati tra effettivi e supplenti, i rimborsi e le remunerazioni dei permessi spettanti ai sensi dell'articolo 17, comma 1. ))
Entrata in vigore il 24 settembre 2015
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