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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 25/03/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 562/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Veronica Messana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. 562/2021, promossa da
, nata a [...] il [...] ed ivi residente nella Via Cappuccini Parte_1
n. 115, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Tirnetta giusta procura C.F._1 in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Sciacca nella via Bevaio n. 22
attrice
Nei confronti
C.F. ed iscrizione nel Registro delle imprese di Milano n. Controparte_1
, P. Iva: , in persona del procuratore speciale, Dott. P.IVA_1 P.IVA_2 Parte_2 rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Marcello Cardi e Marcello Rodinò di Miglione, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma nel Viale Bruno Buozzi n.
51.
convenuta
Oggetto: responsabilità ex art. 2049 c.c. e richiesta risarcimento danni.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 3/7/2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c., con decorrenza differita dal 2 settembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 1/6/2021, ritualmente notificato alla controparte, la signora Parte_1 conveniva innanzi all'intestato Tribunale di Sciacca la al fine di
[...] Controparte_1 vederla condannare al risarcimento di tutti i danni patiti dalla stessa, patrimoniali e non patrimoniali, per effetto della condotta tenuta dal consulente finanziario della convenuta. CP_1
L'odierna attrice, infatti, instava affinché il Tribunale di Sciacca accogliesse le infrascritte conclusioni “Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e richiesta, voglia l'On.le Tribunale adito,
NEL MERITO, 1) ritenere e dichiarare che l'attrice per le ragioni di cui in premessa ha diritto al risarcimento integrale di tutti i danni subiti, patrimoniali e non p atrimoniali, derivati e derivandi;
2) Condannare la convenuta, al risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e non 1 patrimoniali, derivati e derivandi, subiti dall'attrice, come esposto in premessa, quantificati nella somma di € 10.000,00 o in qualunque altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta dovuta, anche determinata in via equitativa, oltre gli interessi compe nsativi dovuti;
3) Condannare la convenuta, al pagamento dei compensi professionali ed al rimborso delle spese del presente giudizio che si quantificano in € 264,00 di cui € 237,00 per contributo unificato, € 27,00 per marca da bollo”.
A fondamento della propria domanda, l'odierna attrice deduceva:
- Che nell'agosto del 2000, la stessa effettuava un investimento finanziario dell'importo di Lire
10 milioni, con la odierna convenuta, consegnando la suddetta somma al consulente CP_1 finanziario dell'Agenzia di Sciacca, Sig. ; Persona_1
- Che nel 2008, la richiedeva la liquidazione della somma versata, ricevendo un Parte_1 assegno bancario tratto sulla n. 117806724, datato 28/10/2008 di € Controparte_1
5.350,00 che la stessa aveva poi versato sul proprio conto aperto presso la Banca Credem;
- Che nel 2016, la odierna attrice veniva sentita da due dipendenti della Controparte_1
( e ) che le chiesero informazioni in ordine ai rapporti dalla Parte_3 Persona_2 stessa intrattenuti con il sig. e con i signori Per_1 Persona_3 Persona_4
e Persona_5 Controparte_2
- Che la odierna attrice in tal modo veniva a conoscenza di essere cointestataria di un contratto sottoscritto in data 11/9/2008 – unitamente a e – del quale Persona_5 Persona_4 non era a conoscenza, che l'assegno di € 5.350,00 – ricevuto a titolo di liquidazione del proprio investimento fatto nel 2000 – era stato tratto da un conto corrente del quale risultava intestataria la signora e del fatto che in realtà l'investimento dalla stessa Persona_4 fatto nel 2000 era stato effettivamente liquidato solo un anno dopo dalla sua richiesta nel
2009, con bonifico effettuato in favore del signor Persona_6
- Che nella medesima occasione ella veniva a conoscenza del fatto di essere stata intestataria a sua insaputa nel corso degli anni di vari fondi e conti correnti, anche cointestati;
- Che per tali ragioni sporgeva formale querela presso la stazione dei Carabinieri di Sciacca in data 24/1/2017.
A seguito di tali eventi, la con comunicazione del 30.1.2017 rappresentava che Controparte_1 non erano emersi episodi di appropriazione indebita a danno della signora da parte Parte_1 dell'ex consulente finanziario ( e che la verifica interna in ordine alla posizione Persona_1 della poteva dirsi conclusa. Parte_1
Tuttavia, successivamente, la signora riferiva di essere stata raggiunta dalla notifica di avviso di richiesta proroga indagini preliminari, venendo così a sapere del fatto che nei suoi confronti era in corso un'indagine da parte della Procura presso il i Palermo, perché accusata dei reati CP_3 di truffa, frode informatica, appropriazione indebita , tutti aggravati ed in concorso.
2 Per tali ragioni, la signora citava in giudizio la per il risarcimento Parte_1 Controparte_1 del danno – patrimoniale e non patrimoniale – patito sia perché l'intermediario a sua insaputa distraeva le somme della trasferendole ed investendole in fondi stranieri senza Parte_1 comunicare nulla nonchè per essersi ritrovata coinvolta in tale situazione, con lesione della sua immagine e con stress e turbamento.
Con comparsa del 20 settembre 2021, si costituiva in giudizio la , la quale Controparte_1 contestava tutto quanto dedotto ex adverso, chiedendo il rigetto delle domande avversarie, perché infondate.
L'istituto bancario deduceva infatti che i danni asseritamente patiti dalla attrice non fossero riconducibili alla convenuta, atteso che la stessa non aveva patito danni in ragione delle condotte tenute dall'intermediario finanziario, avendo ella ottenuto la liquidazione integrale dell'investimento effettuato, bensì in ragione delle indagini preliminari svolte a suo carico a seguito della denuncia querela sporta dalla signora e dunque non imputabili neanche Persona_4 indirettamente alla CP_1
Ed invero, la convenuta deduceva, in primo luogo, che un comportamento meno omissivo della parte attrice avrebbe consentito di individuare con notevole anticipo l'illiceità di alcune condotte poste in essere dall'ex consulente finanziario (allontanato solo nel 2014) ed evidenziava che la condotta tenuta dalla esponente era tale da avere interrotto qualsiasi nesso di occasionalità necessaria, che deve necessariamente sussistere affinché si possa addebitare qualsivoglia responsabilità in capo all'istituto di credito ai sensi dell'articolo 31 del TUF.
Riteneva, per l'effetto, parte convenuta che la condotta anomala posta in essere dalla odierna attrice e meglio specificata in comparsa era tale da essere causa esclusiva del danno patito o quanto meno in via concorrente, con conseguente applicazione, in via subordinata, dell'articolo 1227 c.c.
Per tali ragioni, l'istituto di credito concludeva affinché volesse il Tribunale di Controparte_1
Sciacca “rigettare le domande avversarie, in quanto infondate per i motivi su esposti in fatto ed in diritto ed in subordine, di ridurre il risarcimento eventualmente dovuto alla Attrice escludendo i danni che la stessa avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria dil igenza (ex art. 1227 co. 2 c.c.) e, comunque, in rapporto alla gravità della colpa e all'entità delle conseguenze che ne sono derivate
(ex art. 1227 co. 1 c.c.).”
La causa previa concessione dei termini di cui all'articolo 183 sesto comma c.p.c. veniva istruita documentalmente sia tramite l'escussione di testi e all'udienza del 3.7.2024, dopo vari rinvii disposti per l'intervenuto trasferimento del giudice titolare del procedimento, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
NEL MERITO
Premesso ciò in punto di fatto, nel merito, va evidenziato che la domanda svolta dalla odierna attrice
3 è diretta ad ottenere da parte della convenuta il risarcimento di tutti i Controparte_1 danni – patrimoniali e non – occorsi alla signora in ragione delle condotte poste in Parte_1 essere dall'intermediario e in ragione delle indagini svolte dalla Procura presso Persona_1 il Tribunale di Palermo, collegate alle condotte illecite poste in essere dall' (ex) intermediario, sopra detto, e per essersi ritrovata coinvolta non per sua colpa in tali indagini , che avrebbero arrecato un danno alla sua immagine di stimata insegnante e un danno economico, consistito nelle spese legali sostenute.
Per altro verso, l'istituto di credito – premesso che le condotte illecite poste in essere dall'intermediario finanziario non avevano arrecato né direttamente né indirettamente alcun danno alla odierna attrice – ha dedotto che la condotta acquiescente della stessa avrebbe Parte_1 determinato l'esclusione del nesso di occasionalità necessaria che è richiesto invece per l'affermazione della responsabilità della banca intermediaria , con conseguente richiesta di rigetto delle domande formulate.
In via generale, giova ricordare che l'articolo 31 comma 3 del D. Lgs. 58 del 1998 -Testo unico in materia di intermediazione finanziaria – pone a carico dell'intermediario la responsabilità solidale per i danni arrecati a terzi dal consulente finanziario nello svolgimento delle incombenze affidategli, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
È ius recptum della Corte di Cassazione che il fondamento di tale responsabilità vada ravvisato nel rilievo che l'agire del promotore è uno degli strumenti dei quali l'intermediario si avvale nell'organizzazione della propria impresa, traendone benefici ai quali è ragi onevole far corrispondere anche i rischi (ubi commoda ibi et incommoda, cfr. Corte di Cassazione 5020/2014).
Presupposto della responsabilità dell'intermediario è la sussistenza di una connessione tra l'esercizio delle mansioni affidate al promotore finanziario e il danno da questi arrecato all'investitore, c.d. occasionalità necessaria (cfr. Corte di Cassazione 20588/2004 e 26172/2007 secondo cui si evidenzia in tal modo la relazione tra la norma speciale contenuta nel Testo unico
Finanza e la disposizione generale contenuta invece nel Codice civile all'articolo 2049, quale forma dunque di responsabilità dei preponenti).
È dunque principio generale che il comportamento doloso del preposto non interrompe il nesso causale tra l'esercizio dell'incombenze ed il danno – anche se tale comportamento costituisce reato.
La giurisprudenza di legittimità ha altresì affermato che l'eventuale nesso di causalità tra la condotta dell'intermediario finanziario e dunque il c.d. nesso di occasionalità necessaria possa essere escluso dal contegno tenuto dal danneggiato, allorchè la sua condotta “sia caratterizzata da anomalie tali da evidenziare, se non la collusione, quanto meno la consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore;
in questo caso viene meno il rapporto di necessaria occasionalità tra il fatto dannoso commesso dal preposto e l'esercizio delle incombenze a lui affidate, che giustifica la responsabilità della banca intermediaria per il fatto del promotore” (Cfr.
4 27925/2013 e 18928/2017).
La Corte di Cassazione ha avuto altresì modo di meglio indagare e specificare cosa debba intendersi per contegno anomalo dell'investitore, specificando altresì che “il contegno anomalo dell'investitore può essere valutato quale fatto colposo concorrente con l'illecito del promotore finanziario, in funzione della diminuzione del risarcimento ai sensi dell'articolo 1227 c.c. primo comma”: elementi presuntivi sintomatici di un contegno significativamente anomalo dell'investitore posso ricavarsi dal numero o dalla ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, dal valore complessivo delle stesse, dall'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, dalla conoscenza, da parte dell'investitore, del complesso iter funzionale al la sottoscrizione di programmi di investimento e dalle sue complessive condizioni culturali e socio economiche (cfr. corte di Cassazione 27925/2013 e 30161/2018).
Va collocato nell'ambito di tali elementi anche la consegna al promotore di somme di denaro in contante, atteso che tale condotta è oggetto di specifico divieto normativo, di cui all'articolo 31 comma 2 bis del D. Lgs. 58/1998.
Orbene, deve specificarsi che la valutazione di tali elementi sintomatici della condotta dell'investitore e l'apprezzamento se essi siano o meno tali da rivelare una collusione o consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, costituisce oggetto di un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, da compiersi caso per caso, il quale sfugge al sindacato di legittimità (cfr. da ultimo Corte di Cassazione 15917/20225). Il Giudice di merito, dunque, è chiamato ad apprezzare e valutare specificatamente tali elementi, dandone conto in motivazione delle ragioni per cui ritiene che tale condotta, lungi dall'essere espressiva di una cooperazione colposa con l'illecito del promotore, sia stata perfettamente rispondente al princip io di autoresponsabilità che deve governare i rapporti tra i consociati e che si pone alla base della tutela dell'affidamento incolpevole, e non abbia integrato quei connotati di anomalia idonei ad elidere il nesso di occasionalità necessaria tra il danno subito dall'investitore e le incombenze affidate dal promotore che giustifica la solidale responsabilità dell'intermediario.
Ne discende, dunque, che per potersi configurare una responsabilità dell'istituto bancario deve in primo luogo essere provata la sussistenza di un collegamento tra la consumazione dell'illecito da parte del promotore e l'esecuzione dell'incarico affidato d all'intermediario, nesso che non può dirsi provato per la sola circostanza che il consulente risulti essere inserito nell'organizzazione dell'intermediario ma tutte le volte in cui la condotta del promotore rientri nello specifico ambito e finalità dell'attività dell'intermediario.
Orbene nel caso che ci occupa la odierna attrice, , cita in giudizio la Parte_1 [...]
per ottenere la condanna al risarcimento del danno patito in conseguenza della CP_1 condotta tenuta dall'ex intermediario Persona_1
Sotto un primo profilo, l'attrice ha domandato il risarcimento del danno patrimoniale e non patito
5 in ragione delle condotte illecite poste in essere dal il quale avrebbe indicato la Persona_1 odierna attrice come titolare di fondi di investimento e di conti corrente – anche cointestati con altri soggetti, a sua insaputa e con apposizione di false sottoscrizioni.
Con riferimento a tali specifiche condotte, pur potendo ritenere sussistente un rapporto di occasionalità necessaria ai fini del riconoscimento della responsabilità da parte dell'istituto di credito, parte attrice ha tuttavia omesso di provare quale sarebbe stato il danno patito, invero meramente allegato in atti.
Se infatti l'inadempimento può essere soltanto allegato da parte istante (in questo caso l'omessa vigilanza e il comportamento illecito del consulente finanziario), al contrario il danno patito deve essere oggetto di piena prova, che nel caso di specie non può dirsi raggiunta. Il danno patrimoniale subito, infatti, non può considerarsi in re ipsa ma deve essere allegato e provato dalla parte istante.
Inoltre, la signora stessa all'atto di sporgere querela innanzi ai Carabinieri di Sciacca in data 24 gennaio 2017 dichiarava di non aver subito, fino a quel momento, alcun danno patrimoniale.
A ciò si aggiunga che, in ogni caso, come espresso dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, anche la condotta posta in essere dalla ha una sua rilevanza, Parte_1 nell'occorso.
La odierna attrice, infatti, ebbe a rivolgersi ai Carabinieri di Sciacca per sporgere formale denuncia
– querela solo nel 2017, subito dopo la prima interlocuzione telefonica con gli ispettori della
[...]
, che hanno svolto le attività ispettive interne con riguardo alla vi cenda che vide CP_1 coinvolto il consulente , poi rimosso dall'incarico nel 2014. Persona_1
Emerge dagli atti – all. 2 della produzione di parte attrice – che la con nota del Controparte_1
14 ottobre 2016, comunicava alla parte odierna istante che “a seguito del colloquio telefonico intercorso in data 17.8.2016 con il nostro incaricato GN , anzitutto per Persona_2 prendere atto di quanto da lei dichiarato, ovvero che;
1. Non conosce il signor e Persona_5 intestatari, unitamente a lei, del conto corrente n. 1019563, intrattenuto presso Persona_4
Banca Mediolanum, 2. Per il tramite del nostro ex consulente finanziario, GN , Persona_1 aveva effettuato un investimento di 10 milioni di Lire ma non di non conoscere il signor Per_3 intestatario, unitamente a lei e alla GNa del fondo Long Term
[...] Controparte_2
n. 118424, sottoscritto in data 29.8.2000 con un versamento iniziale di 10 milioni di Lire;
3 nel
2009, avendo necessità di recuperare l'importo investito, aveva richiesto direttamente al GN
il disinvestimento del prodotto di cui sopra, ricevendo dallo stesso la somma di € 5.000,00 Per_1 in contanti;
4. All'epoca del disinvestimento aveva che capito c he c'erano degli imbrogli in quanto per riscattare le somme investite aveva chiamato, recuperando il numero dalle pagine bianche, il sopracitato GN anche se al momento non ricordava chi le diede il nominato Persona_6 di tale soggetto) ma lo stesso le disse di non poterla aiutare e di non sapere nulla”.
Tali dichiarazioni non sono state oggetto di contestazione da parte attrice.
6 Dall'escussione dei testi, e – all'epoca ispettori per la Parte_3 Persona_2 [...]
– che incontrarono la signora nel 2016 in ordine ai fatti che ci occupano, CP_1 Parte_1
è emerso che in quella prima telefonata la signora aveva dichiarato di avere ricevuto € Parte_1
5.000,00 in contanti dal quale disinvestimento del fondo acceso nel 2000 e che Persona_1 poi ella ebbe ad correggersi successivamente di avere ricevuto la suddetta somma a mezzo di assegno bancario a firma di tale tratto sulla e di aver poi versato Persona_4 Controparte_1
l'assegno su conto corrente a sé intestato ed aperto presso la Banca Credem.
Seppure, dunque, avvedutasi di “alcune stranezze” – tra cui ricevere un assegno firmato da persona sconosciuta ( quale liquidazione di un investimento, aver dovuto contattare uno Persona_4 sconosciuto ( per poter ottenere informazioni sulla liquidazione di siffatto Persona_6 investimento, e ancora l'avere ricevuto comunicazioni dalla banca circa un fondo “challenge funds classe mediolanum L”, asseritamente mai sottoscritto – la odierna attrice ha sporto formale denuncia solo 2017, dopo le conversazioni intervenute con gli ispettori dell'istituto di credito e dal 2008 nessuna rimostranza o lamentela aveva formalizzato in ordine alle stesse.
Appare evidente, quindi, come la condotta tenuta dalla risparmiatrice abbia avuto una sua rilevanza, seppur a fronte di un danno solo allegato e non provato.
Sotto tale primo profilo dunque, la domanda non può trovare accoglimento perché a fronte della condotta da ella tenuta, nessuna prova è stata fornita circa il danno patito , solo allegato ma non provato come danno conseguenza.
Sotto il secondo profilo, la richiesta di risarcimento danno formulata dall'attrice discenderebbe non solo dalla asserita condotta tenuta dall'intermediario ma anche dall'essersi ritrovata, suo malgrado, coinvolta nelle indagini poi intraprese dalla Procura presso il Tribunale di Palermo, che hanno visto coinvolti anche tutti gli altri cointestatari “ignari” insieme alla stessa . Parte_1
In merito, per ciò che riguarda tale aspetto, non appare che sussista il nesso di occasionalità necessaria che consenta di riconoscere una responsabilità in capo all'istituto bancario atteso che il danno sarebbe pervenuto non da una condotta tenuta dall'intermediario nell'esercizio delle funzioni cui era preposto, bensì dalle indagini svolte per fare chiarezza dalle Autorità giudiziarie competenti .
A ben vedere le richieste di risarcimento del danno sarebbero potute essere meglio indirizzate direttamente nei confronti del e non nei confronti del preponente, facendo valere Persona_1 la responsabilità oggettiva di cui all'articolo 2049 c.c. , non ricorrendone in tal caso i presupposti.
Dunque, ritenendo non sussistente il nesso di occasionalità necessaria richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, la domanda formulata da parte attrice , anche sotto tale aspetto, non può trovare accoglimento.
A ciò si aggiunga inoltre che, per poter trovare ristoro economico per il danno subito alla propria immagine e per i danni economici, per essere stato “indagato” per un determinato fatto, devono ricorrere i presupposti per la configurazione di una “calunnia”.
7 La Corte di Cassazione, infatti, ha da ultimo ribadito che la denuncia di un reato non può costituire di per sé fonte di risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 2043 c.c., anche se seguita da assoluzione o proscioglimento nel processo penale e ciò a meno che non si ravvisino gli estremi della calunnia. Al di fuori di queste ipotesi, se si tratta di reato perseguibile d'ufficio, l'attività pubblicistica del titolare dell'azione penale si sovrappone a quella dell'eventuale denunciante e interrompe il nesso causale tra la denuncia e il danno provocato, atteso che la condotta illecita viene valutata dagli organi inquirenti, che diventano gli attori principali sulla scena.
Si è altresì avuto cura di precisare che “colui che invochi il risarcimento del danno per avere subito una denuncia calunniosa ha l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia.. poiché la presentazione di una denuncia di un reato costituisce adempimento di un dovere, rispondente all'interesse pubblico, di segnalare fatti illeciti, che rischierebbe di essere frustrato dalla possibilità di andare incontro a responsabilità in caso di denunce infondate semplicemente inesatte o rivelatesi infondate”. (Cfr. Corte di Cassazione 31316/2024).
Delle due l'una: o si tratta di reato perseguibile a querela, e dunque per ottenere il risarcimento del danno devono essere provati gli estremi del rato di calunnia, tanto nell'elemento oggettivo quanto nell'elemento soggettivo;
o si tratta di reato perseg uibile d'ufficio ed allora l'attività di indagine è doverosa.
Nel caso che ci occupa, nulla di tutto ciò è stato provato.
Inoltre, anche a voler ritenere sussistente un nesso di occasionalità tra la condotta della e il CP_1 danno occorso all'immagine della odierna attrice, lo stesso è rimasto del tutto sprovvisto di prova .
Per costante giurisprudenza di legittimità, infatti, anche il danno all'immagine rientra nella categoria del danno – conseguenza e come tale richiede specifica prova da parte di chi ne chiede il risarcimento (cfr. Corte di Cassazione 20558/2014).
Per tali ragioni, la domanda formulata dall'odierna attrice non può trovare accoglimento.
In ordine alle spese, si ritiene che le circostanze di fatto che hanno originato il presente procedimento possano giustificare una compensazione delle spese tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Sciacca, in persona del Giudice dott.ssa Veronica Messana, definitivamente pronunciando, rigettata ogni ulteriore istanza ed eccezione, così dispone: rigetta la domanda dell'attore; compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Sciacca, il 25.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Veronica Messana
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24,
8 e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Veronica Messana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. 562/2021, promossa da
, nata a [...] il [...] ed ivi residente nella Via Cappuccini Parte_1
n. 115, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Tirnetta giusta procura C.F._1 in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Sciacca nella via Bevaio n. 22
attrice
Nei confronti
C.F. ed iscrizione nel Registro delle imprese di Milano n. Controparte_1
, P. Iva: , in persona del procuratore speciale, Dott. P.IVA_1 P.IVA_2 Parte_2 rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Marcello Cardi e Marcello Rodinò di Miglione, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma nel Viale Bruno Buozzi n.
51.
convenuta
Oggetto: responsabilità ex art. 2049 c.c. e richiesta risarcimento danni.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 3/7/2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c., con decorrenza differita dal 2 settembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 1/6/2021, ritualmente notificato alla controparte, la signora Parte_1 conveniva innanzi all'intestato Tribunale di Sciacca la al fine di
[...] Controparte_1 vederla condannare al risarcimento di tutti i danni patiti dalla stessa, patrimoniali e non patrimoniali, per effetto della condotta tenuta dal consulente finanziario della convenuta. CP_1
L'odierna attrice, infatti, instava affinché il Tribunale di Sciacca accogliesse le infrascritte conclusioni “Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e richiesta, voglia l'On.le Tribunale adito,
NEL MERITO, 1) ritenere e dichiarare che l'attrice per le ragioni di cui in premessa ha diritto al risarcimento integrale di tutti i danni subiti, patrimoniali e non p atrimoniali, derivati e derivandi;
2) Condannare la convenuta, al risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e non 1 patrimoniali, derivati e derivandi, subiti dall'attrice, come esposto in premessa, quantificati nella somma di € 10.000,00 o in qualunque altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta dovuta, anche determinata in via equitativa, oltre gli interessi compe nsativi dovuti;
3) Condannare la convenuta, al pagamento dei compensi professionali ed al rimborso delle spese del presente giudizio che si quantificano in € 264,00 di cui € 237,00 per contributo unificato, € 27,00 per marca da bollo”.
A fondamento della propria domanda, l'odierna attrice deduceva:
- Che nell'agosto del 2000, la stessa effettuava un investimento finanziario dell'importo di Lire
10 milioni, con la odierna convenuta, consegnando la suddetta somma al consulente CP_1 finanziario dell'Agenzia di Sciacca, Sig. ; Persona_1
- Che nel 2008, la richiedeva la liquidazione della somma versata, ricevendo un Parte_1 assegno bancario tratto sulla n. 117806724, datato 28/10/2008 di € Controparte_1
5.350,00 che la stessa aveva poi versato sul proprio conto aperto presso la Banca Credem;
- Che nel 2016, la odierna attrice veniva sentita da due dipendenti della Controparte_1
( e ) che le chiesero informazioni in ordine ai rapporti dalla Parte_3 Persona_2 stessa intrattenuti con il sig. e con i signori Per_1 Persona_3 Persona_4
e Persona_5 Controparte_2
- Che la odierna attrice in tal modo veniva a conoscenza di essere cointestataria di un contratto sottoscritto in data 11/9/2008 – unitamente a e – del quale Persona_5 Persona_4 non era a conoscenza, che l'assegno di € 5.350,00 – ricevuto a titolo di liquidazione del proprio investimento fatto nel 2000 – era stato tratto da un conto corrente del quale risultava intestataria la signora e del fatto che in realtà l'investimento dalla stessa Persona_4 fatto nel 2000 era stato effettivamente liquidato solo un anno dopo dalla sua richiesta nel
2009, con bonifico effettuato in favore del signor Persona_6
- Che nella medesima occasione ella veniva a conoscenza del fatto di essere stata intestataria a sua insaputa nel corso degli anni di vari fondi e conti correnti, anche cointestati;
- Che per tali ragioni sporgeva formale querela presso la stazione dei Carabinieri di Sciacca in data 24/1/2017.
A seguito di tali eventi, la con comunicazione del 30.1.2017 rappresentava che Controparte_1 non erano emersi episodi di appropriazione indebita a danno della signora da parte Parte_1 dell'ex consulente finanziario ( e che la verifica interna in ordine alla posizione Persona_1 della poteva dirsi conclusa. Parte_1
Tuttavia, successivamente, la signora riferiva di essere stata raggiunta dalla notifica di avviso di richiesta proroga indagini preliminari, venendo così a sapere del fatto che nei suoi confronti era in corso un'indagine da parte della Procura presso il i Palermo, perché accusata dei reati CP_3 di truffa, frode informatica, appropriazione indebita , tutti aggravati ed in concorso.
2 Per tali ragioni, la signora citava in giudizio la per il risarcimento Parte_1 Controparte_1 del danno – patrimoniale e non patrimoniale – patito sia perché l'intermediario a sua insaputa distraeva le somme della trasferendole ed investendole in fondi stranieri senza Parte_1 comunicare nulla nonchè per essersi ritrovata coinvolta in tale situazione, con lesione della sua immagine e con stress e turbamento.
Con comparsa del 20 settembre 2021, si costituiva in giudizio la , la quale Controparte_1 contestava tutto quanto dedotto ex adverso, chiedendo il rigetto delle domande avversarie, perché infondate.
L'istituto bancario deduceva infatti che i danni asseritamente patiti dalla attrice non fossero riconducibili alla convenuta, atteso che la stessa non aveva patito danni in ragione delle condotte tenute dall'intermediario finanziario, avendo ella ottenuto la liquidazione integrale dell'investimento effettuato, bensì in ragione delle indagini preliminari svolte a suo carico a seguito della denuncia querela sporta dalla signora e dunque non imputabili neanche Persona_4 indirettamente alla CP_1
Ed invero, la convenuta deduceva, in primo luogo, che un comportamento meno omissivo della parte attrice avrebbe consentito di individuare con notevole anticipo l'illiceità di alcune condotte poste in essere dall'ex consulente finanziario (allontanato solo nel 2014) ed evidenziava che la condotta tenuta dalla esponente era tale da avere interrotto qualsiasi nesso di occasionalità necessaria, che deve necessariamente sussistere affinché si possa addebitare qualsivoglia responsabilità in capo all'istituto di credito ai sensi dell'articolo 31 del TUF.
Riteneva, per l'effetto, parte convenuta che la condotta anomala posta in essere dalla odierna attrice e meglio specificata in comparsa era tale da essere causa esclusiva del danno patito o quanto meno in via concorrente, con conseguente applicazione, in via subordinata, dell'articolo 1227 c.c.
Per tali ragioni, l'istituto di credito concludeva affinché volesse il Tribunale di Controparte_1
Sciacca “rigettare le domande avversarie, in quanto infondate per i motivi su esposti in fatto ed in diritto ed in subordine, di ridurre il risarcimento eventualmente dovuto alla Attrice escludendo i danni che la stessa avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria dil igenza (ex art. 1227 co. 2 c.c.) e, comunque, in rapporto alla gravità della colpa e all'entità delle conseguenze che ne sono derivate
(ex art. 1227 co. 1 c.c.).”
La causa previa concessione dei termini di cui all'articolo 183 sesto comma c.p.c. veniva istruita documentalmente sia tramite l'escussione di testi e all'udienza del 3.7.2024, dopo vari rinvii disposti per l'intervenuto trasferimento del giudice titolare del procedimento, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
NEL MERITO
Premesso ciò in punto di fatto, nel merito, va evidenziato che la domanda svolta dalla odierna attrice
3 è diretta ad ottenere da parte della convenuta il risarcimento di tutti i Controparte_1 danni – patrimoniali e non – occorsi alla signora in ragione delle condotte poste in Parte_1 essere dall'intermediario e in ragione delle indagini svolte dalla Procura presso Persona_1 il Tribunale di Palermo, collegate alle condotte illecite poste in essere dall' (ex) intermediario, sopra detto, e per essersi ritrovata coinvolta non per sua colpa in tali indagini , che avrebbero arrecato un danno alla sua immagine di stimata insegnante e un danno economico, consistito nelle spese legali sostenute.
Per altro verso, l'istituto di credito – premesso che le condotte illecite poste in essere dall'intermediario finanziario non avevano arrecato né direttamente né indirettamente alcun danno alla odierna attrice – ha dedotto che la condotta acquiescente della stessa avrebbe Parte_1 determinato l'esclusione del nesso di occasionalità necessaria che è richiesto invece per l'affermazione della responsabilità della banca intermediaria , con conseguente richiesta di rigetto delle domande formulate.
In via generale, giova ricordare che l'articolo 31 comma 3 del D. Lgs. 58 del 1998 -Testo unico in materia di intermediazione finanziaria – pone a carico dell'intermediario la responsabilità solidale per i danni arrecati a terzi dal consulente finanziario nello svolgimento delle incombenze affidategli, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
È ius recptum della Corte di Cassazione che il fondamento di tale responsabilità vada ravvisato nel rilievo che l'agire del promotore è uno degli strumenti dei quali l'intermediario si avvale nell'organizzazione della propria impresa, traendone benefici ai quali è ragi onevole far corrispondere anche i rischi (ubi commoda ibi et incommoda, cfr. Corte di Cassazione 5020/2014).
Presupposto della responsabilità dell'intermediario è la sussistenza di una connessione tra l'esercizio delle mansioni affidate al promotore finanziario e il danno da questi arrecato all'investitore, c.d. occasionalità necessaria (cfr. Corte di Cassazione 20588/2004 e 26172/2007 secondo cui si evidenzia in tal modo la relazione tra la norma speciale contenuta nel Testo unico
Finanza e la disposizione generale contenuta invece nel Codice civile all'articolo 2049, quale forma dunque di responsabilità dei preponenti).
È dunque principio generale che il comportamento doloso del preposto non interrompe il nesso causale tra l'esercizio dell'incombenze ed il danno – anche se tale comportamento costituisce reato.
La giurisprudenza di legittimità ha altresì affermato che l'eventuale nesso di causalità tra la condotta dell'intermediario finanziario e dunque il c.d. nesso di occasionalità necessaria possa essere escluso dal contegno tenuto dal danneggiato, allorchè la sua condotta “sia caratterizzata da anomalie tali da evidenziare, se non la collusione, quanto meno la consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore;
in questo caso viene meno il rapporto di necessaria occasionalità tra il fatto dannoso commesso dal preposto e l'esercizio delle incombenze a lui affidate, che giustifica la responsabilità della banca intermediaria per il fatto del promotore” (Cfr.
4 27925/2013 e 18928/2017).
La Corte di Cassazione ha avuto altresì modo di meglio indagare e specificare cosa debba intendersi per contegno anomalo dell'investitore, specificando altresì che “il contegno anomalo dell'investitore può essere valutato quale fatto colposo concorrente con l'illecito del promotore finanziario, in funzione della diminuzione del risarcimento ai sensi dell'articolo 1227 c.c. primo comma”: elementi presuntivi sintomatici di un contegno significativamente anomalo dell'investitore posso ricavarsi dal numero o dalla ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, dal valore complessivo delle stesse, dall'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, dalla conoscenza, da parte dell'investitore, del complesso iter funzionale al la sottoscrizione di programmi di investimento e dalle sue complessive condizioni culturali e socio economiche (cfr. corte di Cassazione 27925/2013 e 30161/2018).
Va collocato nell'ambito di tali elementi anche la consegna al promotore di somme di denaro in contante, atteso che tale condotta è oggetto di specifico divieto normativo, di cui all'articolo 31 comma 2 bis del D. Lgs. 58/1998.
Orbene, deve specificarsi che la valutazione di tali elementi sintomatici della condotta dell'investitore e l'apprezzamento se essi siano o meno tali da rivelare una collusione o consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, costituisce oggetto di un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, da compiersi caso per caso, il quale sfugge al sindacato di legittimità (cfr. da ultimo Corte di Cassazione 15917/20225). Il Giudice di merito, dunque, è chiamato ad apprezzare e valutare specificatamente tali elementi, dandone conto in motivazione delle ragioni per cui ritiene che tale condotta, lungi dall'essere espressiva di una cooperazione colposa con l'illecito del promotore, sia stata perfettamente rispondente al princip io di autoresponsabilità che deve governare i rapporti tra i consociati e che si pone alla base della tutela dell'affidamento incolpevole, e non abbia integrato quei connotati di anomalia idonei ad elidere il nesso di occasionalità necessaria tra il danno subito dall'investitore e le incombenze affidate dal promotore che giustifica la solidale responsabilità dell'intermediario.
Ne discende, dunque, che per potersi configurare una responsabilità dell'istituto bancario deve in primo luogo essere provata la sussistenza di un collegamento tra la consumazione dell'illecito da parte del promotore e l'esecuzione dell'incarico affidato d all'intermediario, nesso che non può dirsi provato per la sola circostanza che il consulente risulti essere inserito nell'organizzazione dell'intermediario ma tutte le volte in cui la condotta del promotore rientri nello specifico ambito e finalità dell'attività dell'intermediario.
Orbene nel caso che ci occupa la odierna attrice, , cita in giudizio la Parte_1 [...]
per ottenere la condanna al risarcimento del danno patito in conseguenza della CP_1 condotta tenuta dall'ex intermediario Persona_1
Sotto un primo profilo, l'attrice ha domandato il risarcimento del danno patrimoniale e non patito
5 in ragione delle condotte illecite poste in essere dal il quale avrebbe indicato la Persona_1 odierna attrice come titolare di fondi di investimento e di conti corrente – anche cointestati con altri soggetti, a sua insaputa e con apposizione di false sottoscrizioni.
Con riferimento a tali specifiche condotte, pur potendo ritenere sussistente un rapporto di occasionalità necessaria ai fini del riconoscimento della responsabilità da parte dell'istituto di credito, parte attrice ha tuttavia omesso di provare quale sarebbe stato il danno patito, invero meramente allegato in atti.
Se infatti l'inadempimento può essere soltanto allegato da parte istante (in questo caso l'omessa vigilanza e il comportamento illecito del consulente finanziario), al contrario il danno patito deve essere oggetto di piena prova, che nel caso di specie non può dirsi raggiunta. Il danno patrimoniale subito, infatti, non può considerarsi in re ipsa ma deve essere allegato e provato dalla parte istante.
Inoltre, la signora stessa all'atto di sporgere querela innanzi ai Carabinieri di Sciacca in data 24 gennaio 2017 dichiarava di non aver subito, fino a quel momento, alcun danno patrimoniale.
A ciò si aggiunga che, in ogni caso, come espresso dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, anche la condotta posta in essere dalla ha una sua rilevanza, Parte_1 nell'occorso.
La odierna attrice, infatti, ebbe a rivolgersi ai Carabinieri di Sciacca per sporgere formale denuncia
– querela solo nel 2017, subito dopo la prima interlocuzione telefonica con gli ispettori della
[...]
, che hanno svolto le attività ispettive interne con riguardo alla vi cenda che vide CP_1 coinvolto il consulente , poi rimosso dall'incarico nel 2014. Persona_1
Emerge dagli atti – all. 2 della produzione di parte attrice – che la con nota del Controparte_1
14 ottobre 2016, comunicava alla parte odierna istante che “a seguito del colloquio telefonico intercorso in data 17.8.2016 con il nostro incaricato GN , anzitutto per Persona_2 prendere atto di quanto da lei dichiarato, ovvero che;
1. Non conosce il signor e Persona_5 intestatari, unitamente a lei, del conto corrente n. 1019563, intrattenuto presso Persona_4
Banca Mediolanum, 2. Per il tramite del nostro ex consulente finanziario, GN , Persona_1 aveva effettuato un investimento di 10 milioni di Lire ma non di non conoscere il signor Per_3 intestatario, unitamente a lei e alla GNa del fondo Long Term
[...] Controparte_2
n. 118424, sottoscritto in data 29.8.2000 con un versamento iniziale di 10 milioni di Lire;
3 nel
2009, avendo necessità di recuperare l'importo investito, aveva richiesto direttamente al GN
il disinvestimento del prodotto di cui sopra, ricevendo dallo stesso la somma di € 5.000,00 Per_1 in contanti;
4. All'epoca del disinvestimento aveva che capito c he c'erano degli imbrogli in quanto per riscattare le somme investite aveva chiamato, recuperando il numero dalle pagine bianche, il sopracitato GN anche se al momento non ricordava chi le diede il nominato Persona_6 di tale soggetto) ma lo stesso le disse di non poterla aiutare e di non sapere nulla”.
Tali dichiarazioni non sono state oggetto di contestazione da parte attrice.
6 Dall'escussione dei testi, e – all'epoca ispettori per la Parte_3 Persona_2 [...]
– che incontrarono la signora nel 2016 in ordine ai fatti che ci occupano, CP_1 Parte_1
è emerso che in quella prima telefonata la signora aveva dichiarato di avere ricevuto € Parte_1
5.000,00 in contanti dal quale disinvestimento del fondo acceso nel 2000 e che Persona_1 poi ella ebbe ad correggersi successivamente di avere ricevuto la suddetta somma a mezzo di assegno bancario a firma di tale tratto sulla e di aver poi versato Persona_4 Controparte_1
l'assegno su conto corrente a sé intestato ed aperto presso la Banca Credem.
Seppure, dunque, avvedutasi di “alcune stranezze” – tra cui ricevere un assegno firmato da persona sconosciuta ( quale liquidazione di un investimento, aver dovuto contattare uno Persona_4 sconosciuto ( per poter ottenere informazioni sulla liquidazione di siffatto Persona_6 investimento, e ancora l'avere ricevuto comunicazioni dalla banca circa un fondo “challenge funds classe mediolanum L”, asseritamente mai sottoscritto – la odierna attrice ha sporto formale denuncia solo 2017, dopo le conversazioni intervenute con gli ispettori dell'istituto di credito e dal 2008 nessuna rimostranza o lamentela aveva formalizzato in ordine alle stesse.
Appare evidente, quindi, come la condotta tenuta dalla risparmiatrice abbia avuto una sua rilevanza, seppur a fronte di un danno solo allegato e non provato.
Sotto tale primo profilo dunque, la domanda non può trovare accoglimento perché a fronte della condotta da ella tenuta, nessuna prova è stata fornita circa il danno patito , solo allegato ma non provato come danno conseguenza.
Sotto il secondo profilo, la richiesta di risarcimento danno formulata dall'attrice discenderebbe non solo dalla asserita condotta tenuta dall'intermediario ma anche dall'essersi ritrovata, suo malgrado, coinvolta nelle indagini poi intraprese dalla Procura presso il Tribunale di Palermo, che hanno visto coinvolti anche tutti gli altri cointestatari “ignari” insieme alla stessa . Parte_1
In merito, per ciò che riguarda tale aspetto, non appare che sussista il nesso di occasionalità necessaria che consenta di riconoscere una responsabilità in capo all'istituto bancario atteso che il danno sarebbe pervenuto non da una condotta tenuta dall'intermediario nell'esercizio delle funzioni cui era preposto, bensì dalle indagini svolte per fare chiarezza dalle Autorità giudiziarie competenti .
A ben vedere le richieste di risarcimento del danno sarebbero potute essere meglio indirizzate direttamente nei confronti del e non nei confronti del preponente, facendo valere Persona_1 la responsabilità oggettiva di cui all'articolo 2049 c.c. , non ricorrendone in tal caso i presupposti.
Dunque, ritenendo non sussistente il nesso di occasionalità necessaria richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, la domanda formulata da parte attrice , anche sotto tale aspetto, non può trovare accoglimento.
A ciò si aggiunga inoltre che, per poter trovare ristoro economico per il danno subito alla propria immagine e per i danni economici, per essere stato “indagato” per un determinato fatto, devono ricorrere i presupposti per la configurazione di una “calunnia”.
7 La Corte di Cassazione, infatti, ha da ultimo ribadito che la denuncia di un reato non può costituire di per sé fonte di risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 2043 c.c., anche se seguita da assoluzione o proscioglimento nel processo penale e ciò a meno che non si ravvisino gli estremi della calunnia. Al di fuori di queste ipotesi, se si tratta di reato perseguibile d'ufficio, l'attività pubblicistica del titolare dell'azione penale si sovrappone a quella dell'eventuale denunciante e interrompe il nesso causale tra la denuncia e il danno provocato, atteso che la condotta illecita viene valutata dagli organi inquirenti, che diventano gli attori principali sulla scena.
Si è altresì avuto cura di precisare che “colui che invochi il risarcimento del danno per avere subito una denuncia calunniosa ha l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia.. poiché la presentazione di una denuncia di un reato costituisce adempimento di un dovere, rispondente all'interesse pubblico, di segnalare fatti illeciti, che rischierebbe di essere frustrato dalla possibilità di andare incontro a responsabilità in caso di denunce infondate semplicemente inesatte o rivelatesi infondate”. (Cfr. Corte di Cassazione 31316/2024).
Delle due l'una: o si tratta di reato perseguibile a querela, e dunque per ottenere il risarcimento del danno devono essere provati gli estremi del rato di calunnia, tanto nell'elemento oggettivo quanto nell'elemento soggettivo;
o si tratta di reato perseg uibile d'ufficio ed allora l'attività di indagine è doverosa.
Nel caso che ci occupa, nulla di tutto ciò è stato provato.
Inoltre, anche a voler ritenere sussistente un nesso di occasionalità tra la condotta della e il CP_1 danno occorso all'immagine della odierna attrice, lo stesso è rimasto del tutto sprovvisto di prova .
Per costante giurisprudenza di legittimità, infatti, anche il danno all'immagine rientra nella categoria del danno – conseguenza e come tale richiede specifica prova da parte di chi ne chiede il risarcimento (cfr. Corte di Cassazione 20558/2014).
Per tali ragioni, la domanda formulata dall'odierna attrice non può trovare accoglimento.
In ordine alle spese, si ritiene che le circostanze di fatto che hanno originato il presente procedimento possano giustificare una compensazione delle spese tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Sciacca, in persona del Giudice dott.ssa Veronica Messana, definitivamente pronunciando, rigettata ogni ulteriore istanza ed eccezione, così dispone: rigetta la domanda dell'attore; compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Sciacca, il 25.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Veronica Messana
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24,
8 e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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