2. Gli uffici di cui al comma 1, procedono, a richiesta degli interessati:
a) all'aggiornamento della carta di circolazione, intestata ad altro soggetto, relativa agli autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi dei quali gli interessati hanno la temporanea disponibilita', per periodi superiori a trenta giorni, a titolo di comodato ovvero in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale; sulla carta di circolazione e' annotato il nominativo del comodatario e la scadenza del relativo contratto, ovvero il nominativo dell'affidatario; nel caso di comodato, sono esentati dall'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione i componenti del nucleo familiare, purche' conviventi;
b) all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b) , e 226, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , rilasciando apposita ricevuta, nel caso di locazione senza conducente di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi per periodi superiori ai trenta giorni; nel predetto archivio e' annotato il nominativo del locatario e la scadenza del relativo contratto;
c) alla nuova immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli destinati esclusivamente ai servizi di polizia stradale, assegnando la speciale targa di cui all'articolo 246, comma 2, in dotazione dei Corpi di polizia provinciale e municipale a titolo di locazione senza conducente per periodi superiori ai trenta giorni; sulla carta di circolazione, intestata a nome del locatore, e' annotato il Corpo di polizia provinciale o municipale locatario e la durata del relativo contratto;
d) all'aggiornamento della carta di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati a nome di soggetti incapaci, mediante annotazione dei dati anagrafici del genitore o del tutore responsabile della circolazione del veicolo;
e) al di fuori dei casi precedenti, all'aggiornamento della carta di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, che siano in disponibilita' di soggetto diverso dall'intestatario per periodi superiori ai trenta giorni, in forza di contratti o atti unilaterali che, in conformita' alle norme dell'ordinamento civilistico, comunque determinino tale disponibilita'. ))