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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 25/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1226/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Umberto Rana ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. n. 1226/2023 promossa da:
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rapp.ti e difesi dall'avv. Renzo Merlini, come da C.F._2 procura in atti
ATTORI contro
) e per essa nella qualità di mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...] rapp.ta e difesa dagli avv.ti Marco Pesenti e Controparte_2
Margherita Domenegotti,
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.12.2024 tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_3 Parte_2 hanno convenuto in giudizio proponendo opposizione al precetto da Controparte_1 quest'ultima notificatole in data 12.4..2023 per il pagamento della complessiva somma di euro 466.384,51 (oltre iva e c.p.a., oltre al costo di notifica, nonché alle spese e agli pagina 1 di 9 interessi successivi di mora da calcolarsi al tasso contrattuale -nei limiti dei tassi soglia- dal dovuto saldo effettivo, tasse, compensi ed accessori tutti dovuti ai sensi dei contratti e della normativa sul credito fondiario sino alla data dell'effettivo pagamento) quale credito riveniente dal contratto di mutuo stipulato dal con Pt_3 Controparte_3
in data 20.11.2014 con atto Notaio Dott. rep. n. 39585, racc. n. 11696
[...] Persona_1 registrato presso Tolentino il 20.11.2014 al n. 2189 e garantito in qualità di fideiussore e terzo datore di ipoteca dalla Parte_2
A seguito di una serie di operazioni di cessione detto credito è stato da ultimo acquisito dall'odierna opposta.
Gli opponenti hanno dapprima dedotto l'illegittimità della risoluzione contrattuale del mutuo in oggetto data la sospensione disposta ex lege -col D.Lgs. 189/2016 art. 48 comma
1 lett. G)- dei pagamenti dei ratei mutuali in seguito agli eventi sismici che hanno interessato il Centro Italia nel 2016.
Dopodiché è stata eccepita la nullità del precetto notificato alla per il difetto ex Parte_2 art. 603 c.p.c. riguardo all'indicazione nell'opposto atto dell'indicazione dello specifico bene che ha inteso sottoporre ad esecuzione;
è stata contestata la CP_1 legittimazione attiva in capo alla stessa società opposta in relazione alla prova dell'avvenuta cessione del credito in oggetto e, infine, è stata formulata domanda riconvenzionale volta alla dichiarazione di illegittimità della risoluzione contrattuale e della relativa costituzione in mora comunicata dalla agli odierni opponenti, CP_1 oltre alla dichiarazione di illegittimità della decadenza dal beneficio del termine con conseguente ripristino in favore del debitore dell'originario piano di Pt_3 ammortamento del contratto di mutuo per cui è causa nonché lo slittamento del piano di ammortamento per la durata del periodo di sospensione.
Parte opponente ha concluso per la sospensione ex art. 615 co 1 c.p.c. dell'efficacia esecutiva del titolo e, nel merito, per la caducazione del precetto, oltre che per l'accoglimento della domanda riconvenzionale.
Costituitasi in giudizio la ha anzitutto dedotto di aver acquistato nel Controparte_1
2017 un portafoglio di crediti da Nuova Banca Marche s.p.a., tra i quali rientra anche quello vantato nei confronti di , come da avviso pubblicato nella G.U. (Parte II) n. Pt_3
52 del 4.5.2017 (docc. 11 e 12).
L'odierna opposta ha altresì dedotto l'improcedibilità della domanda attorea per l'inosservanza dell'art. 163 comma terzo n. 3 bis c.p.c., concludendo per il rigetto dell'opposizione e della riconvenzionale e per la condanna degli opponenti al pagamento dell'importo precettato e, in ogni caso, al pagamento dei ratei di mutuo scaduti al pagina 2 di 9 31.12.2016.
Con decreto del 31.10.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
18.10.2023, è stata sospesa l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo -costituito dal contratto di mutuo stipulato con in data 20.11.2014 con Controparte_3 atto Notaio Dott. rep. n. 39585, racc. n. 11696 registrato il 20.11.2014 al Persona_1
n. 2189- per l'importo precettato eccedente la somma di euro 33.229,40, ritenendo provato l'ingiustificato mancato pagamento di n. 10 rate del mutuo in oggetto (dal 31.12.2015 al
30.9.2016) per un totale di euro 33.229,40 e l'eccezione di nullità del precetto per omessa specificazione del bene che si intende espropriare ai sensi dell'art. 603 secondo comma c.p.c. limitatamente alla posizione della quale terza datrice di ipoteca di un Parte_2 debito altrui (del ). Pt_4
Con decreto del 13.5.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione dell'11.12.2024, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Anzitutto, parte opponente eccepisce con la propria prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. le decadenze ex art. 167 c.p.c. nelle quale è incorsa la essendosi Controparte_1 costituita oltre il termine di settanta giorni (il 26.7.2023) dalla prima udienza di comparizione, fissata in citazione al 17.10.2023 (differita d'ufficio al 18.10.2023); pertanto, considerato il periodo feriale per il mese di agosto, il termine anzi detto per la costituzione dell'opposta è da individuarsi nella data del 7.7.2023.
La doglianza è infondata in quanto l'opposizione a precetto, con cui si contesta alla parte istante il diritto di procedere all'esecuzione forzata prima che questa sia iniziata, è esclusa dalla sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, come avviene per le altre forme di opposizione nel processo esecutivo (cfr. Cassazione civile sez. III, 20/02/2024, n.4572).
eccepisce che controparte non ha inserito nel proprio atto di citazione Controparte_1
l'indicazione prescritta dall'art. 163, comma terzo, n. 3 bis c.p.c. e, pertanto, la domanda va dichiara improcedibile.
Sul punto, va osservato che il D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia”), ampliando il prescritto contenuto dell'atto di citazione, ha disposto l'introduzione del punto 3 bis al terzo comma dell'art. 163 c.p.c., a mente del quale, l'atto introduttivo del pagina 3 di 9 giudizio deve contenere altresì “l'indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, dell'assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento”.
Orbene, i casi di nullità dell'atto di citazione sono puntualmente e tassativamente indicati nell'art. 164 c.p.c. dal quale esula la novellata normativa dinanzi citata e, peraltro, rilevata detta omissione, il giudice può rimettere in termini le parti per eliminare la condizione di improcedibilità, come in effetti è avvenuto nell'odierno procedimento con il decreto del
31.10.2023.
Per quanto attiene alla legittimazione attiva della parte opponente Controparte_1 deduce nel proprio atto introduttivo il difetto di prova in ordine alla cessione del credito in oggetto (e della relativa titolarità) dal precedente creditore all'odierna società opposta.
Nella fattispecie, il e la sostengono che “la sola pubblicazione Pt_3 Parte_2 dell'avviso della cessione nella Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB non può, dunque, ritenersi sufficiente per dimostrare che la società . è titolare dei crediti, CP_1 in questione, non essendo provato che la cessione dalla Controparte_3 alla ha avuto ad oggetto anche i crediti per cui è causa” (v. pag. 8, atto CP_1 di opposizione).
Orbene, in tema di cessione in blocco dei crediti, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che
- quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
Con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di pagina 4 di 9 controversia in altro modo (cft. Corte appello Ancona sez. I, 17/10/2024, n.1498).
Nella vicenda in esame, con la propria comparsa, assume di essere Controparte_1
l'attuale titolare del credito e a sostegno della propria legittimazione attiva, ha prodotto in giudizio il testo della G.U., Parte II, n. 52/2017, nella quale è stata pubblicata l'operazione di cartolarizzazione in oggetto, vale a dire, quella riguardante l'odierno credito precettato
“come risultante da apposita lista comprensiva di tutti i relativi codici rapporto
(identificativi dei crediti oggetto di cessione) (x) depositata presso il Notaio
[...]
, avente sede in Via Ulrico Hoepli 7, 20121 Milano, con atto di deposito Per_2
Repertorio n. 3465 Raccolta n. 2017 e (y) pubblicata sul seguente sito internet www.bancamarche.it” e ha altresì prodotto il citato atto di deposito del notar Per_2 del 27.4.2017 (doc. 11) “dal quale alla pagina n. 129, alla riga n. 3 dal basso (evidenziata in giallo), si evince il numero NDG 16561920 che corrisponde inconfutabilmente al numero di NDG riportato sull'oggetto della dichiarazione di cessione del credito rilasciata da INTESA SAN PAOLO alla cessionaria (DOC. 12)” (v. Controparte_1 pag. 14, comparsa opposta), circostanza -per di più- non specificatamente contestata negli atti successivi dall'odierna parte opponente, quindi da considerarsi pacifica tra le parti.
Provata la legittimazione attiva e la relativa titolarità del credito in capo all'odierna società opposta, posto che risulta pacifica tra le parti la sottoscrizione del contratto di mutuo in oggetto da parte del , nonché la qualità di fideiussore e terza datrice di ipoteca della Pt_3
l'attenzione si sposta sulla questione della risoluzione contrattuale del mutuo Parte_2 in oggetto, comunicata agli odierni opponenti con raccomandata a/r del 14.5.2020, con la quale è stata altresì comunicata la decadenza dal beneficio del termine.
Ordunque, in tema di mutuo fondiario, nel caso di inadempimento del mutuatario, l'istituto di credito può invocare la clausola contrattuale, che preveda la decadenza dal beneficio del termine, purché deduca e dimostri il concreto verificarsi di uno dei presupposti alternativi di cui all'art. 1186 c.c., quali la sopravvenuta insolvenza del debitore, la diminuzione delle garanzie o la mancata prestazione delle stesse (cft. Cassazione civile sez. I, 27/05/2024, n.14702).
Va altresì considerato che l'operatività della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.
– nel prevedere un caso di risoluzione di diritto del contratto- attribuisce alla parte non inadempiente il diritto potestativo, nei confronti dell'altra, di decidere di valersi o meno della clausola. Qualora intenda fruirne, tale comunicazione produce i medesimi effetti della domanda giudiziale di risoluzione con una significativa differenza: non è necessario pagina 5 di 9 provare la gravità dell'inadempimento giacché le parti hanno già valutato preventivamente, con la redazione della clausola, quale violazione sia sufficiente a cagionare la risoluzione (cft. Tribunale Catania sez. IV, 14/02/2022, n.714).
collega l'attivazione della clausola di risoluzione prevista nell'art. 15 Controparte_1 del contratto (con la diffida del 14.5.2020) alla condotta inadempiente del , il quale Pt_4 non ha effettuato i pagamenti dei ratei di mutuo a partire dal 31.12.2015 sino al
31.12.2016, ovvero, sino a quando l'istituto di credito non ha provveduto a sospendere il pagamento dei ratei dal 26.10.2016 sino al 31.12.2016, come previsto dalla normativa speciale ex D.L. 189/2016, art. 48 comma 1 lett. g), convertito dalla L. 229/2016.
Parte opponente contesta detta risoluzione (e relativa decadenza del beneficio del termine) eccependone l'illegittimità sostenendo che il credito, alla data della notifica del precetto, non era ancora esigibile stante la sospensione dei termini posta dalla normativa emergenziale ex D.L. 189/2016 e s.s. prorogata sino al 2023.
Gli opponenti sostengono che, in virtù di vari decreti legislativi di natura emergenziale succedutisi nel tempo, la predetta sospensione ex lege sia da ritenersi prorogata sino alla data del 31/12/2023.
L'assunto non è fondato.
Va anzitutto rilevato che la lett. g), comma 1 dell'art. 48 del D.L. 189/2016, convertito dalla L. 229/2016, prevede che: “Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, (…), sono sospesi fino al 31 dicembre 2016: […] g) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, (…)”.
Il ha giustamente beneficiato di detta sospensione sino al 31.12.2016, come Pt_3 prevista dalla normativa su indicata per tutti i contratti di mutuo/finanziamento di qualsiasi genere, rientrando quindi anche quello oggetto del presente giudizio.
L'art. 14, comma sesto, D. Lgs. n. 244/2016 (c.d. decreto Milleproroghe) ha invece limitato la proroga sino al 31.12.2017 della sospensione dei pagamenti dei mutui e dei finanziamenti di cui all'articolo 48 su menzionato alle sole attività economiche e produttive nonché ai soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta (termine ulteriormente prorogato al 31.12.2024, sempre limitatamente ai casi elencati nell'articolo). pagina 6 di 9 Parte opponente sostiene che il è un imprenditore, il quale avrebbe destinato le Pt_3 somme ricevute in mutuo, come richiesto dalla alla Controparte_3 copertura degli scoperti di conto corrente accesi sempre presso CP_3 dalle società Immobiliare COM AF SRL e IGI di DE LE DR & C.
[...]
SAS di cui lo stesso è socio e amministratore e, per tale ragione, beneficiava della citata sospensione ex lege del pagamento delle rate di mutuo ai sensi del citato Decreto Legge
n. 244 del 2016.
L'assunto attore non è stato provato, non risultando comprovato il nesso tra la conclusione del predetto contratto di mutuo e l'investimento delle relative somme ottenute nell'attività imprenditoriale/economica del Tanto meno, viene fornita prova in merito Pt_4 all'utilizzo di detta somma di denaro per l'acquisto della prima casa.
Diversamente, dal contratto di mutuo prodotto in giudizio si ricava quanto segue:
- in merito alla qualità del , che “la parte mutuataria riveste la qualifica di Pt_4 consumatore ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 206 del 06.09.2005”;
- per quanto concerne il motivo sotteso alla stipula del contratto, che “la parte mutuataria dichiara che la richiesta di mutuo è stata avanzata per liquidità”.
In definitiva, stante il difetto di allegazione istruttoria in merito alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla sopra menzionata normativa speciale al contratto di mutuo in oggetto, va dichiarata l'applicabilità della sospensione disposta dall'art. 48, comma 1, lett. g) del D.L. 189/2016 per le sole rate di mutuo con scadenza dal 26.10.2016 al 31.12.2016.
A nulla rileva il periodo di tolleranza mostrato dall'opponente all'odierno debitore nel chiedere l'adempimento delle prestazioni scadute.
D'altronde, la giurisprudenza è granitica nell'affermare che, in tema di clausola risolutiva espressa, la tolleranza della parte creditrice non comporta la eliminazione della clausola, né determina la tacita rinuncia ad avvalersene, qualora la stessa parte creditrice, contestualmente o successivamente all'atto di tolleranza, manifesti l'intenzione di volersene avvalere in caso di ulteriore protrazione dell'inadempimento, in quanto con tale manifestazione di volontà, che non richiede forme rituali e può desumersi per fatti concludenti, il creditore comunque richiama il debitore all'esatto adempimento delle pagina 7 di 9 proprie obbligazioni (cft. Cassazione civile sez. III, 27/12/2023, n.36098).
Rilevato il comprovato mancato pagamento da parte del dei ratei dal 31.12.2015 Pt_4 al 30.9.2016 (il medesimo opponente nulla ha addotto in senso contrario) e riscontrato il protrarsi dell'inadempimento dal 1.1.2017 sino ad oggi, va dichiarata l'avvenuta risoluzione contrattuale per inadempimento del mutuante, come previsto dall'art. 15 del relativo contratto.
Infine, per quanto attiene all'eccepita nullità del precetto limitatamente alla posizione della in qualità di terza datrice di ipoteca per difetto di specificazione Parte_2 dell'immobile che si intende espropriare, va rilevato che, in generale, ai sensi dell'art. 603 c.p.c. al terzo datore devono essere notificati il titolo esecutivo ed il precetto, ma quest'ultimo deve contenere l'intimazione rivolta al solo debitore, nonché una specifica dichiarazione che si intende sottoporre ad esecuzione forzata il bene del terzo datore d'ipoteca, all'uopo non essendo sufficiente l'indicazione in generale che il credito è assistito da ipoteca su un determinato immobile (cft. Tribunale Sassari sez. I, 21/09/2023,
n.918).
Nel caso di specie, il precetto opposto difetta dell'indicazione del bene pignorato (o dei beni pignorati) da sottoporre ad espropriazione e la relativa dichiarazione di volontà di procedere con detta procedura esecutiva.
Stante la duplicità del rapporto di garanzia (quello personale e quello reale) e la loro autonoma coesistenza, entrambe facenti capo a quest'ultima, il provvedimento impugnato va dichiarato inefficace solo nei confronti della limitatamente alla propria Parte_2 qualità di terza datrice di ipoteca stante la violazione dell'art. 603 c.p.c..
La Suprema Corte ha affermato che: "La disciplina vigente in tema di garanzie del credito non esclude l'ammissibilità del concorso di una garanzia personale con una garanzia reale rispetto al medesimo credito;
pertanto, l'eventuale costituzione di pegno, in linea astratta, non fa venire meno la garanzia fideiussoria eventualmente già assunta a favore dello stesso creditore e per il medesimo credito". (cfr. Cass. 1504\2004; 4033\99;
2540\2016).
Quanto alle spese di lite, queste seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico degli opponenti. Come esplicitato da Cass. Sez. U - , Sentenza n. 32061 del
31/10/2022 (Rv. 666063 - 01) “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura pagina 8 di 9 ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”.
Esse si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto dello scaglione da 260.000,01 a 520.000,00 euro, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni in fatto e diritto e quindi si determina nella somma complessiva di euro 11.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara inefficace il precetto notificato il 12.4.2023 limitatamente alla posizione della , quale terza datrice di ipoteca;
Parte_2
- rigetta per il resto l'opposizione a precetto formulata con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 02/05/2023 da e Parte_3
nei confronti di e per essa nella qualità di Parte_2 Controparte_1 mandataria Controparte_2
- accerta e dichiara la risoluzione del contratto di mutuo stipulato il 20.11.2014 con atto a firma del Notaio Dott. rep. n. 39585, racc. n. 11696 per Persona_1 inadempimento del;
Pt_4
- dichiara sussistente il diritto di a procedere ad esecuzione nei CP_1 confronti del Di EO DR.
- condanna gli odierni opponenti al pagamento in favore della Controparte_1 delle spese di lite, che si liquidano in euro 11.000,00 per onorari, oltre iva cap e rimborso spese generali come per legge
Macerata, 25/01/2025
Il Giudice
dott. Umberto Rana
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Umberto Rana ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. n. 1226/2023 promossa da:
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rapp.ti e difesi dall'avv. Renzo Merlini, come da C.F._2 procura in atti
ATTORI contro
) e per essa nella qualità di mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...] rapp.ta e difesa dagli avv.ti Marco Pesenti e Controparte_2
Margherita Domenegotti,
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.12.2024 tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_3 Parte_2 hanno convenuto in giudizio proponendo opposizione al precetto da Controparte_1 quest'ultima notificatole in data 12.4..2023 per il pagamento della complessiva somma di euro 466.384,51 (oltre iva e c.p.a., oltre al costo di notifica, nonché alle spese e agli pagina 1 di 9 interessi successivi di mora da calcolarsi al tasso contrattuale -nei limiti dei tassi soglia- dal dovuto saldo effettivo, tasse, compensi ed accessori tutti dovuti ai sensi dei contratti e della normativa sul credito fondiario sino alla data dell'effettivo pagamento) quale credito riveniente dal contratto di mutuo stipulato dal con Pt_3 Controparte_3
in data 20.11.2014 con atto Notaio Dott. rep. n. 39585, racc. n. 11696
[...] Persona_1 registrato presso Tolentino il 20.11.2014 al n. 2189 e garantito in qualità di fideiussore e terzo datore di ipoteca dalla Parte_2
A seguito di una serie di operazioni di cessione detto credito è stato da ultimo acquisito dall'odierna opposta.
Gli opponenti hanno dapprima dedotto l'illegittimità della risoluzione contrattuale del mutuo in oggetto data la sospensione disposta ex lege -col D.Lgs. 189/2016 art. 48 comma
1 lett. G)- dei pagamenti dei ratei mutuali in seguito agli eventi sismici che hanno interessato il Centro Italia nel 2016.
Dopodiché è stata eccepita la nullità del precetto notificato alla per il difetto ex Parte_2 art. 603 c.p.c. riguardo all'indicazione nell'opposto atto dell'indicazione dello specifico bene che ha inteso sottoporre ad esecuzione;
è stata contestata la CP_1 legittimazione attiva in capo alla stessa società opposta in relazione alla prova dell'avvenuta cessione del credito in oggetto e, infine, è stata formulata domanda riconvenzionale volta alla dichiarazione di illegittimità della risoluzione contrattuale e della relativa costituzione in mora comunicata dalla agli odierni opponenti, CP_1 oltre alla dichiarazione di illegittimità della decadenza dal beneficio del termine con conseguente ripristino in favore del debitore dell'originario piano di Pt_3 ammortamento del contratto di mutuo per cui è causa nonché lo slittamento del piano di ammortamento per la durata del periodo di sospensione.
Parte opponente ha concluso per la sospensione ex art. 615 co 1 c.p.c. dell'efficacia esecutiva del titolo e, nel merito, per la caducazione del precetto, oltre che per l'accoglimento della domanda riconvenzionale.
Costituitasi in giudizio la ha anzitutto dedotto di aver acquistato nel Controparte_1
2017 un portafoglio di crediti da Nuova Banca Marche s.p.a., tra i quali rientra anche quello vantato nei confronti di , come da avviso pubblicato nella G.U. (Parte II) n. Pt_3
52 del 4.5.2017 (docc. 11 e 12).
L'odierna opposta ha altresì dedotto l'improcedibilità della domanda attorea per l'inosservanza dell'art. 163 comma terzo n. 3 bis c.p.c., concludendo per il rigetto dell'opposizione e della riconvenzionale e per la condanna degli opponenti al pagamento dell'importo precettato e, in ogni caso, al pagamento dei ratei di mutuo scaduti al pagina 2 di 9 31.12.2016.
Con decreto del 31.10.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
18.10.2023, è stata sospesa l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo -costituito dal contratto di mutuo stipulato con in data 20.11.2014 con Controparte_3 atto Notaio Dott. rep. n. 39585, racc. n. 11696 registrato il 20.11.2014 al Persona_1
n. 2189- per l'importo precettato eccedente la somma di euro 33.229,40, ritenendo provato l'ingiustificato mancato pagamento di n. 10 rate del mutuo in oggetto (dal 31.12.2015 al
30.9.2016) per un totale di euro 33.229,40 e l'eccezione di nullità del precetto per omessa specificazione del bene che si intende espropriare ai sensi dell'art. 603 secondo comma c.p.c. limitatamente alla posizione della quale terza datrice di ipoteca di un Parte_2 debito altrui (del ). Pt_4
Con decreto del 13.5.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione dell'11.12.2024, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Anzitutto, parte opponente eccepisce con la propria prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. le decadenze ex art. 167 c.p.c. nelle quale è incorsa la essendosi Controparte_1 costituita oltre il termine di settanta giorni (il 26.7.2023) dalla prima udienza di comparizione, fissata in citazione al 17.10.2023 (differita d'ufficio al 18.10.2023); pertanto, considerato il periodo feriale per il mese di agosto, il termine anzi detto per la costituzione dell'opposta è da individuarsi nella data del 7.7.2023.
La doglianza è infondata in quanto l'opposizione a precetto, con cui si contesta alla parte istante il diritto di procedere all'esecuzione forzata prima che questa sia iniziata, è esclusa dalla sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, come avviene per le altre forme di opposizione nel processo esecutivo (cfr. Cassazione civile sez. III, 20/02/2024, n.4572).
eccepisce che controparte non ha inserito nel proprio atto di citazione Controparte_1
l'indicazione prescritta dall'art. 163, comma terzo, n. 3 bis c.p.c. e, pertanto, la domanda va dichiara improcedibile.
Sul punto, va osservato che il D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia”), ampliando il prescritto contenuto dell'atto di citazione, ha disposto l'introduzione del punto 3 bis al terzo comma dell'art. 163 c.p.c., a mente del quale, l'atto introduttivo del pagina 3 di 9 giudizio deve contenere altresì “l'indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, dell'assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento”.
Orbene, i casi di nullità dell'atto di citazione sono puntualmente e tassativamente indicati nell'art. 164 c.p.c. dal quale esula la novellata normativa dinanzi citata e, peraltro, rilevata detta omissione, il giudice può rimettere in termini le parti per eliminare la condizione di improcedibilità, come in effetti è avvenuto nell'odierno procedimento con il decreto del
31.10.2023.
Per quanto attiene alla legittimazione attiva della parte opponente Controparte_1 deduce nel proprio atto introduttivo il difetto di prova in ordine alla cessione del credito in oggetto (e della relativa titolarità) dal precedente creditore all'odierna società opposta.
Nella fattispecie, il e la sostengono che “la sola pubblicazione Pt_3 Parte_2 dell'avviso della cessione nella Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB non può, dunque, ritenersi sufficiente per dimostrare che la società . è titolare dei crediti, CP_1 in questione, non essendo provato che la cessione dalla Controparte_3 alla ha avuto ad oggetto anche i crediti per cui è causa” (v. pag. 8, atto CP_1 di opposizione).
Orbene, in tema di cessione in blocco dei crediti, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che
- quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
Con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di pagina 4 di 9 controversia in altro modo (cft. Corte appello Ancona sez. I, 17/10/2024, n.1498).
Nella vicenda in esame, con la propria comparsa, assume di essere Controparte_1
l'attuale titolare del credito e a sostegno della propria legittimazione attiva, ha prodotto in giudizio il testo della G.U., Parte II, n. 52/2017, nella quale è stata pubblicata l'operazione di cartolarizzazione in oggetto, vale a dire, quella riguardante l'odierno credito precettato
“come risultante da apposita lista comprensiva di tutti i relativi codici rapporto
(identificativi dei crediti oggetto di cessione) (x) depositata presso il Notaio
[...]
, avente sede in Via Ulrico Hoepli 7, 20121 Milano, con atto di deposito Per_2
Repertorio n. 3465 Raccolta n. 2017 e (y) pubblicata sul seguente sito internet www.bancamarche.it” e ha altresì prodotto il citato atto di deposito del notar Per_2 del 27.4.2017 (doc. 11) “dal quale alla pagina n. 129, alla riga n. 3 dal basso (evidenziata in giallo), si evince il numero NDG 16561920 che corrisponde inconfutabilmente al numero di NDG riportato sull'oggetto della dichiarazione di cessione del credito rilasciata da INTESA SAN PAOLO alla cessionaria (DOC. 12)” (v. Controparte_1 pag. 14, comparsa opposta), circostanza -per di più- non specificatamente contestata negli atti successivi dall'odierna parte opponente, quindi da considerarsi pacifica tra le parti.
Provata la legittimazione attiva e la relativa titolarità del credito in capo all'odierna società opposta, posto che risulta pacifica tra le parti la sottoscrizione del contratto di mutuo in oggetto da parte del , nonché la qualità di fideiussore e terza datrice di ipoteca della Pt_3
l'attenzione si sposta sulla questione della risoluzione contrattuale del mutuo Parte_2 in oggetto, comunicata agli odierni opponenti con raccomandata a/r del 14.5.2020, con la quale è stata altresì comunicata la decadenza dal beneficio del termine.
Ordunque, in tema di mutuo fondiario, nel caso di inadempimento del mutuatario, l'istituto di credito può invocare la clausola contrattuale, che preveda la decadenza dal beneficio del termine, purché deduca e dimostri il concreto verificarsi di uno dei presupposti alternativi di cui all'art. 1186 c.c., quali la sopravvenuta insolvenza del debitore, la diminuzione delle garanzie o la mancata prestazione delle stesse (cft. Cassazione civile sez. I, 27/05/2024, n.14702).
Va altresì considerato che l'operatività della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.
– nel prevedere un caso di risoluzione di diritto del contratto- attribuisce alla parte non inadempiente il diritto potestativo, nei confronti dell'altra, di decidere di valersi o meno della clausola. Qualora intenda fruirne, tale comunicazione produce i medesimi effetti della domanda giudiziale di risoluzione con una significativa differenza: non è necessario pagina 5 di 9 provare la gravità dell'inadempimento giacché le parti hanno già valutato preventivamente, con la redazione della clausola, quale violazione sia sufficiente a cagionare la risoluzione (cft. Tribunale Catania sez. IV, 14/02/2022, n.714).
collega l'attivazione della clausola di risoluzione prevista nell'art. 15 Controparte_1 del contratto (con la diffida del 14.5.2020) alla condotta inadempiente del , il quale Pt_4 non ha effettuato i pagamenti dei ratei di mutuo a partire dal 31.12.2015 sino al
31.12.2016, ovvero, sino a quando l'istituto di credito non ha provveduto a sospendere il pagamento dei ratei dal 26.10.2016 sino al 31.12.2016, come previsto dalla normativa speciale ex D.L. 189/2016, art. 48 comma 1 lett. g), convertito dalla L. 229/2016.
Parte opponente contesta detta risoluzione (e relativa decadenza del beneficio del termine) eccependone l'illegittimità sostenendo che il credito, alla data della notifica del precetto, non era ancora esigibile stante la sospensione dei termini posta dalla normativa emergenziale ex D.L. 189/2016 e s.s. prorogata sino al 2023.
Gli opponenti sostengono che, in virtù di vari decreti legislativi di natura emergenziale succedutisi nel tempo, la predetta sospensione ex lege sia da ritenersi prorogata sino alla data del 31/12/2023.
L'assunto non è fondato.
Va anzitutto rilevato che la lett. g), comma 1 dell'art. 48 del D.L. 189/2016, convertito dalla L. 229/2016, prevede che: “Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, (…), sono sospesi fino al 31 dicembre 2016: […] g) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, (…)”.
Il ha giustamente beneficiato di detta sospensione sino al 31.12.2016, come Pt_3 prevista dalla normativa su indicata per tutti i contratti di mutuo/finanziamento di qualsiasi genere, rientrando quindi anche quello oggetto del presente giudizio.
L'art. 14, comma sesto, D. Lgs. n. 244/2016 (c.d. decreto Milleproroghe) ha invece limitato la proroga sino al 31.12.2017 della sospensione dei pagamenti dei mutui e dei finanziamenti di cui all'articolo 48 su menzionato alle sole attività economiche e produttive nonché ai soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta (termine ulteriormente prorogato al 31.12.2024, sempre limitatamente ai casi elencati nell'articolo). pagina 6 di 9 Parte opponente sostiene che il è un imprenditore, il quale avrebbe destinato le Pt_3 somme ricevute in mutuo, come richiesto dalla alla Controparte_3 copertura degli scoperti di conto corrente accesi sempre presso CP_3 dalle società Immobiliare COM AF SRL e IGI di DE LE DR & C.
[...]
SAS di cui lo stesso è socio e amministratore e, per tale ragione, beneficiava della citata sospensione ex lege del pagamento delle rate di mutuo ai sensi del citato Decreto Legge
n. 244 del 2016.
L'assunto attore non è stato provato, non risultando comprovato il nesso tra la conclusione del predetto contratto di mutuo e l'investimento delle relative somme ottenute nell'attività imprenditoriale/economica del Tanto meno, viene fornita prova in merito Pt_4 all'utilizzo di detta somma di denaro per l'acquisto della prima casa.
Diversamente, dal contratto di mutuo prodotto in giudizio si ricava quanto segue:
- in merito alla qualità del , che “la parte mutuataria riveste la qualifica di Pt_4 consumatore ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 206 del 06.09.2005”;
- per quanto concerne il motivo sotteso alla stipula del contratto, che “la parte mutuataria dichiara che la richiesta di mutuo è stata avanzata per liquidità”.
In definitiva, stante il difetto di allegazione istruttoria in merito alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla sopra menzionata normativa speciale al contratto di mutuo in oggetto, va dichiarata l'applicabilità della sospensione disposta dall'art. 48, comma 1, lett. g) del D.L. 189/2016 per le sole rate di mutuo con scadenza dal 26.10.2016 al 31.12.2016.
A nulla rileva il periodo di tolleranza mostrato dall'opponente all'odierno debitore nel chiedere l'adempimento delle prestazioni scadute.
D'altronde, la giurisprudenza è granitica nell'affermare che, in tema di clausola risolutiva espressa, la tolleranza della parte creditrice non comporta la eliminazione della clausola, né determina la tacita rinuncia ad avvalersene, qualora la stessa parte creditrice, contestualmente o successivamente all'atto di tolleranza, manifesti l'intenzione di volersene avvalere in caso di ulteriore protrazione dell'inadempimento, in quanto con tale manifestazione di volontà, che non richiede forme rituali e può desumersi per fatti concludenti, il creditore comunque richiama il debitore all'esatto adempimento delle pagina 7 di 9 proprie obbligazioni (cft. Cassazione civile sez. III, 27/12/2023, n.36098).
Rilevato il comprovato mancato pagamento da parte del dei ratei dal 31.12.2015 Pt_4 al 30.9.2016 (il medesimo opponente nulla ha addotto in senso contrario) e riscontrato il protrarsi dell'inadempimento dal 1.1.2017 sino ad oggi, va dichiarata l'avvenuta risoluzione contrattuale per inadempimento del mutuante, come previsto dall'art. 15 del relativo contratto.
Infine, per quanto attiene all'eccepita nullità del precetto limitatamente alla posizione della in qualità di terza datrice di ipoteca per difetto di specificazione Parte_2 dell'immobile che si intende espropriare, va rilevato che, in generale, ai sensi dell'art. 603 c.p.c. al terzo datore devono essere notificati il titolo esecutivo ed il precetto, ma quest'ultimo deve contenere l'intimazione rivolta al solo debitore, nonché una specifica dichiarazione che si intende sottoporre ad esecuzione forzata il bene del terzo datore d'ipoteca, all'uopo non essendo sufficiente l'indicazione in generale che il credito è assistito da ipoteca su un determinato immobile (cft. Tribunale Sassari sez. I, 21/09/2023,
n.918).
Nel caso di specie, il precetto opposto difetta dell'indicazione del bene pignorato (o dei beni pignorati) da sottoporre ad espropriazione e la relativa dichiarazione di volontà di procedere con detta procedura esecutiva.
Stante la duplicità del rapporto di garanzia (quello personale e quello reale) e la loro autonoma coesistenza, entrambe facenti capo a quest'ultima, il provvedimento impugnato va dichiarato inefficace solo nei confronti della limitatamente alla propria Parte_2 qualità di terza datrice di ipoteca stante la violazione dell'art. 603 c.p.c..
La Suprema Corte ha affermato che: "La disciplina vigente in tema di garanzie del credito non esclude l'ammissibilità del concorso di una garanzia personale con una garanzia reale rispetto al medesimo credito;
pertanto, l'eventuale costituzione di pegno, in linea astratta, non fa venire meno la garanzia fideiussoria eventualmente già assunta a favore dello stesso creditore e per il medesimo credito". (cfr. Cass. 1504\2004; 4033\99;
2540\2016).
Quanto alle spese di lite, queste seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico degli opponenti. Come esplicitato da Cass. Sez. U - , Sentenza n. 32061 del
31/10/2022 (Rv. 666063 - 01) “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura pagina 8 di 9 ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”.
Esse si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto dello scaglione da 260.000,01 a 520.000,00 euro, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni in fatto e diritto e quindi si determina nella somma complessiva di euro 11.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara inefficace il precetto notificato il 12.4.2023 limitatamente alla posizione della , quale terza datrice di ipoteca;
Parte_2
- rigetta per il resto l'opposizione a precetto formulata con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 02/05/2023 da e Parte_3
nei confronti di e per essa nella qualità di Parte_2 Controparte_1 mandataria Controparte_2
- accerta e dichiara la risoluzione del contratto di mutuo stipulato il 20.11.2014 con atto a firma del Notaio Dott. rep. n. 39585, racc. n. 11696 per Persona_1 inadempimento del;
Pt_4
- dichiara sussistente il diritto di a procedere ad esecuzione nei CP_1 confronti del Di EO DR.
- condanna gli odierni opponenti al pagamento in favore della Controparte_1 delle spese di lite, che si liquidano in euro 11.000,00 per onorari, oltre iva cap e rimborso spese generali come per legge
Macerata, 25/01/2025
Il Giudice
dott. Umberto Rana
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