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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/03/2025, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 467/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nato a [...] il [...],
Cittadino italiano,
CF , C.F._1
residente in [...]
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...], cittadina italiana
CF , C.F._2 residente in [...], entrambi assistiti dall'Avv. Elisabetta Santoro presso cui hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Orosei il 9.5.1998 con atto del Comune di Orosei (con Atto N. 7 parte 2 serie A - anno 1998).
In regime di separazione dei beni. con i seguenti figli:
- , nato il [...], cittadino italiano maggiorenne ed economicamente autosufficiente, Per_1
- , nato il [...], cittadino italiano maggiorenne ma studente universitario e pertanto Per_2 non economicamente autosufficiente;
- nata il [...], cittadina italiana maggiorenne e studentessa liceale Per_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14.1.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“- autorizzare i coniugi a vivere separati con mutuo rispetto;
- dichiarare la separazione personale dei sigg.ri e;
Parte_1 Parte_2
- assegnare la casa coniugale alla SI.ra , con tutto quanto ivi contenuto;
Pt_2 - prevedere che il SI. si impegni al pagamento dell'importo dei due mutui contratti per Pt_1 l'acquisto e la ristrutturazione della casa coniugale e di cui al doc.
2. e doc.
3. fino al termine improrogabile ed essenziale del 28.2.2025, a condizione che la SI.ra si accolli in tale lasso Pt_2 di tempo e comunque entro il 30.05.2025 integralmente i mutui, liberando conseguentemente il SI.
da qualsivoglia obbligazione contratta in sede di stipula di tali contratti;
in ogni caso la SI.ra Pt_1
si impegna a pagare dal 1.3.2025 tutti i mutui che gravano la casa coniugale alla stessa Pt_2 assegnata, liberando il SI. da qualsivoglia obbligazione in merito a tali mutui e manlevandolo Pt_1 da quanto, eventualmente, dovesse essere tenuto a pagare.
- il SI. rinuncia, a fronte dell'accollo di cui al punto precedente ed a tacitazione di qualsivoglia Pt_1 richiesta economica nei confronti della SI.ra , alla restituzione dell'importo di cui al Pt_2 precedente punto 10;
- il SI. si impegna a corrispondere alla SI.ra fino al mese di marzo del 2026, da Pt_1 Pt_2 considerarsi termine essenziale ai sensi di legge, il mantenimento dei tre figli che con la stessa convivono nella misura mensile di € 600,00 complessivi, da rivalutarsi in base all'indice ISTAT a far data dal febbraio 2026 e quindi solamente per l'ultima mensilità;
- stabilire che i genitori provvedano al pagamento delle spese straordinarie dei figli nella misura del 60% a carico del SI. e del 40% a carico della SI.ra ognuno, attenendosi a quanto Pt_1 Pt_2 stabilito dal Protocollo per le spese predisposto dal Tribunale di Milano;
- il SI. corrisponderà a titolo di mutuo alla SI.ra l'importo di € 14.718,80 in quattro Pt_1 Pt_2 rate di pari importo, a decorrere dal mese di marzo 2025; la SI.ra si impegna a restituire al Pt_2 SI. il citato importo, entro il termine di 10 anni;
Pt_1
- i coniugi rinunciano alla corresponsione di qualsivoglia altro assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti, avendo con tali accordi e con la loro esecuzione integralmente definito ogni e qualsivoglia reciproco diritto economico e patrimoniale conseguente al matrimonio ed a tutte le operazioni societarie fra loro fino ad ora contratte sia cumulativamente sia singolarmente;
- le spese legali del presente atto resteranno a carico del SI. ; Pt_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_2 Parte_1 matrimonio in Orosei il 9.5.1998 con atto del Comune di Orosei (con Atto N. 7 parte 2 serie A
- anno 1998).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Con il pagamento delle spese del procedimento a carico il SI. ; Pt_1
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Orosei (NU), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. M.Laura Amato
Così deciso in Milano, il 26.02.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nato a [...] il [...],
Cittadino italiano,
CF , C.F._1
residente in [...]
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...], cittadina italiana
CF , C.F._2 residente in [...], entrambi assistiti dall'Avv. Elisabetta Santoro presso cui hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Orosei il 9.5.1998 con atto del Comune di Orosei (con Atto N. 7 parte 2 serie A - anno 1998).
In regime di separazione dei beni. con i seguenti figli:
- , nato il [...], cittadino italiano maggiorenne ed economicamente autosufficiente, Per_1
- , nato il [...], cittadino italiano maggiorenne ma studente universitario e pertanto Per_2 non economicamente autosufficiente;
- nata il [...], cittadina italiana maggiorenne e studentessa liceale Per_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14.1.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“- autorizzare i coniugi a vivere separati con mutuo rispetto;
- dichiarare la separazione personale dei sigg.ri e;
Parte_1 Parte_2
- assegnare la casa coniugale alla SI.ra , con tutto quanto ivi contenuto;
Pt_2 - prevedere che il SI. si impegni al pagamento dell'importo dei due mutui contratti per Pt_1 l'acquisto e la ristrutturazione della casa coniugale e di cui al doc.
2. e doc.
3. fino al termine improrogabile ed essenziale del 28.2.2025, a condizione che la SI.ra si accolli in tale lasso Pt_2 di tempo e comunque entro il 30.05.2025 integralmente i mutui, liberando conseguentemente il SI.
da qualsivoglia obbligazione contratta in sede di stipula di tali contratti;
in ogni caso la SI.ra Pt_1
si impegna a pagare dal 1.3.2025 tutti i mutui che gravano la casa coniugale alla stessa Pt_2 assegnata, liberando il SI. da qualsivoglia obbligazione in merito a tali mutui e manlevandolo Pt_1 da quanto, eventualmente, dovesse essere tenuto a pagare.
- il SI. rinuncia, a fronte dell'accollo di cui al punto precedente ed a tacitazione di qualsivoglia Pt_1 richiesta economica nei confronti della SI.ra , alla restituzione dell'importo di cui al Pt_2 precedente punto 10;
- il SI. si impegna a corrispondere alla SI.ra fino al mese di marzo del 2026, da Pt_1 Pt_2 considerarsi termine essenziale ai sensi di legge, il mantenimento dei tre figli che con la stessa convivono nella misura mensile di € 600,00 complessivi, da rivalutarsi in base all'indice ISTAT a far data dal febbraio 2026 e quindi solamente per l'ultima mensilità;
- stabilire che i genitori provvedano al pagamento delle spese straordinarie dei figli nella misura del 60% a carico del SI. e del 40% a carico della SI.ra ognuno, attenendosi a quanto Pt_1 Pt_2 stabilito dal Protocollo per le spese predisposto dal Tribunale di Milano;
- il SI. corrisponderà a titolo di mutuo alla SI.ra l'importo di € 14.718,80 in quattro Pt_1 Pt_2 rate di pari importo, a decorrere dal mese di marzo 2025; la SI.ra si impegna a restituire al Pt_2 SI. il citato importo, entro il termine di 10 anni;
Pt_1
- i coniugi rinunciano alla corresponsione di qualsivoglia altro assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti, avendo con tali accordi e con la loro esecuzione integralmente definito ogni e qualsivoglia reciproco diritto economico e patrimoniale conseguente al matrimonio ed a tutte le operazioni societarie fra loro fino ad ora contratte sia cumulativamente sia singolarmente;
- le spese legali del presente atto resteranno a carico del SI. ; Pt_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_2 Parte_1 matrimonio in Orosei il 9.5.1998 con atto del Comune di Orosei (con Atto N. 7 parte 2 serie A
- anno 1998).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Con il pagamento delle spese del procedimento a carico il SI. ; Pt_1
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Orosei (NU), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. M.Laura Amato
Così deciso in Milano, il 26.02.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG