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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 17/10/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2031/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GG MI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
NO DAZZI Presidente
TE RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 2031/2025 R.G. promossa da
, C.F. , nato a [...] il 28 Parte_1 C.F._1 giugno 1976; rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Cataliotti come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Paolo Borsellino n. 2
- attore - contro
, C.F. , nata a [...]_1 C.F._2
Emilia il 5 febbraio 1977; rappresentata e difesa dall'avv. Gisella Mesoraca come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Zacchetti n. 19
- convenuta - con l'intervento del
1 di 16 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
1. Disporre la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 418/2024 pubbl. il 02/04/2024, RG n. 4830/2023 del
Tribunale di Reggio Emilia;
2. Collocare il figlio minore presso il padre, sig. Per_1 [...]
, mantenendo l'affidamento ai Servizi Sociali Pt_1 territorialmente competenti, con richiesta di valutare l'idoneità della proposta di cui al punto 3) a garantire l'interesse morale e materiale del minore, disponendo eventualmente un nuovo calendario di permanenza presso ciascun genitore in linea con quanto sopra indicato;
3. Revocare l'obbligo per il sig. di versare il contributo di Pt_1 mantenimento per il figlio , con decorrenza dalla data di Per_1 deposito del presente ricorso;
4. Revocare l'assegno divorzile in favore della sig.ra CP_1
;
[...]
5. Porre a carico di , l'obbligo di partecipare, in Controparte_1 ragione del 50%, alle spese straordinarie individuate come da protocollo in uso presso l'intestato Tribunale
6. Con vittoria di spese.
Per parte convenuta:
1. Rigettare integralmente le domande formulate dal ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto, e non rispondenti all'interesse superiore del minore;
Per_1
2. Confermare il collocamento del minore presso la madre, Per_1 sig.ra , quale unico genitore in grado di garantire Controparte_1
2 di 16 stabilità, continuità educativa, presenza costante e collaborazione attiva con il Servizio Sociale territorialmente competente;
3. Mantenere l'obbligo del contributo di mantenimento a carico del padre, proporzionato alle sue capacità economiche, tenuto conto della condizione di disoccupazione e fragilità della madre;
4. Confermare l'assegno divorzile in favore della sig.ra , in CP_1 considerazione della sua invalidità civile, della malattia oncologica affrontata, dell'età e delle oggettive difficoltà di reinserimento lavorativo, aggravate dalla gestione quotidiana dei figli;
5. Disporre l'audizione del minore , qualora il giudice klo Per_1 ritiene opportuno e necessario, ai sensi dell'art. 336-bis c.c., in un contesto protetto e con il supporto del Servizio Sociale, al fine di valutare la genuinità delle dichiarazioni eventualmente rese;
Si indicano i seguenti testi a conferma delle circostanze dedotte:
, nato a [...] [...], figlio maggiore Testimone_1 della sig.ra , sui seguenti capitoli di prova: CP_1
1) “Vero che la sig.ra ha gestito in modo costante Controparte_1
e responsabile la crescita e l'educazione dei figli”
2) Vero che è stato presente nella quotidianità ha Parte_1 fornito supporto nei momenti di difficoltà alla signora CP_1
”
[...]
3) Vero che la , ha rinunciando a opportunità Controparte_1 lavorative per occuparsi dei figli e di particolar modo di ?. Per_1
4) Vero che ha deciso di andare a stare con il padre, il Per_1 giorno perché la lo aveva ripreso . CP_1
5) Vero che la , ha sempre mostrato disponibilità e Controparte_1 presenza nel rapporto con i Servizi Sociali.
Dott.ssa assistente sociale del Servizio territoriale Testimone_2
Polo Est del Comune di Reggio Emilia, sui seguenti capitoli di prova:
6) “Vero che la , da quando la conosce lei, ha Controparte_1 collaborato attivamente e con continuità con il Servizio Sociale”.
3 di 16 7) “Vero che il ha mostrato al pari della , Parte_1 CP_1 collaborazione ed è stato sempre presente agli incontri, mostrandosi funzionale alla gestione del minore”.
8) “ Vero che il collocamento presso la madre garantisce stabilità e continuità nel percorso educativo”.
9) “Vero che la madre ha sempre rispettato le indicazioni del
Servizio e partecipato agli incontri da voi organizzati”.
10) “Conferma la relazione del 28.03.2024 che le si rammostra e a sua firma?”
Dott.ssa psicologa NPIA – Azienda USL di Reggio Testimone_3
Emilia, sui seguenti capitoli di prova:
11) Conferma quanto contenuto nella relazione del 28.03.2024 che le si rammostra e a sua firma
12) Vero che nei confronti di , ha mostrato CP_1 Per_1 disponibilità e capacità di ascolto.
13) Vero che necessita di un ambiente stabile e di figure di Per_1 riferimento costanti.
14) Vero che il collocamento presso la madre appare coerente con il percorso terapeutico e sociale avviato.
FATTI DI CAUSA
1. Gli ex coniugi e sono genitori Parte_1 Controparte_1 di (nato il [...]), oltre che di (nato il 28 Per_1 Tes_1 novembre 1998) e (nato l'[...]). Per_2
I rapporti genitoriali sono retti dalla sentenza n. 418/2024 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 28 marzo 2024, che, dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ha disposto l'affidamento del minore ai Servizi Per_1 sociali territorialmente competenti con collocamento prevalente dello stesso presso la madre, ed ha posto a carico del l'obbligo di Pt_1 versare alla la somma di € 230,00 al mese a titolo di CP_1 contributo al mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie, e di € 100,00 al mese a titolo di assegno divorzile.
4 di 16 2. Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c., depositato in data 16 giugno 2025, ha chiesto il collocamento prevalente del Parte_1 figlio presso di sé, la revoca sia dell'assegno di Per_1 mantenimento per quest'ultimo che dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, nonché l'imposizione a carico della madre dell'obbligo di partecipare al 50% delle spese straordinarie per il suddetto minore.
3. si è costituita con comparsa depositata in Controparte_1 data 29 settembre 2025, ed ha chiesto il rigetto delle domande attoree per infondatezza.
4. Il decreto di fissazione udienza è stato regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 20 giugno 2025 al Pubblico
Ministero, il quale è stato dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Scambiate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. ed acquisita una relazione da parte dei Servizi sociali affidatari, alla prima udienza del
16 ottobre 2025, sentite le parti personalmente ed ascoltato il figlio minore , la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata Per_1 rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, come in epigrafe trascritte, ed a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c. (cfr. Cass. 32290/2023, in motivazione, secondo cui l'ascolto del minore è disegnato dall'art. 315 bis c.c. non come un atto istruttorio;
cfr., in termini, anche Cass. 437/2024 e
Cass. 34560/2023).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda del padre di collocamento prevalente del figlio minore presso di sé è fondata. Per_1
Non si controverte sull'affidamento del minore, che è affidato al
Servizio sociale fin dall'epoca della separazione, risalente al 2019.
Dalla lettura della sentenza di divorzio, pronunciata nel marzo
2024, si evince che il minore, dopo essere stato collocato presso il padre con la sentenza di separazione, è attualmente collocato presso la madre in forza proprio della sentenza di divorzio, che sul punto ha
5 di 16 confermato il precedente decreto ex art. 710 c.p.c. in data 5 novembre 2020.
Ora il padre ha agito sul presupposto che il figlio avrebbe ripetutamente e spontaneamente manifestato la volontà di trasferirsi presso la propria abitazione, ove si è di fatto stabilmente trasferito dal 18 aprile 2025.
Di contro, la madre, sollevando dubbi sulla genuinità delle dichiarazioni rese dal figlio e sull'adeguatezza dell'abitazione paterna, ha replicato che, a differenza sua, il padre, a causa dei suoi impegni lavorativi, non sarebbe in grado di garantire una presenza costante, continuativa e quotidiana nella vita del minore né di accudirlo sul piano educativo e relazionale.
Nella relazione d'aggiornamento dei Servizi sociali, trasmessa all'ufficio in data 10 ottobre 2025, si legge:
«In colloquio il padre riferisce che a causa della malattia della madre, la quale ha subito un intervento chirurgico per tumore alla tiroide, ha dimorato presso di lui da settembre 2024 a Per_1 gennaio 2025. In seguito il minore sarebbe tornato a vivere con la madre recandosi dal padre nei weekend, fino a quando il 18 aprile
2025, in seguito ad un litigio avvenuto tra e la madre, il Per_1 minore avrebbe deciso di dimorare presso di lui, facendo rientro dalla madre solo sporadicamente. Il motivo del litigio sarebbe riconducibile ad un allontanamento: di da casa, in bicicletta: il minore in Per_1 compagnia di alcuni amici si sarebbe recato a diversi km di distanza da casa e la madre, avendo accesso alla geolocalizzazione del cellulare del figlio se ne sarebbe accorta. In seguito a questo litigio il minore avrebbe deciso anche di bloccare la madre sul cellulare.
Il padre riferisce che a parere suo possa aver colto Per_1
l'occasione del litigio per prendere le distanze dalle dinamiche relazionali con la madre, dalla quale pensa che il figlio possa sentirsi oppresso. Il padre di fatto descrive la figura materna come iperprotettiva nei confronti di e non lascerebbe adeguato Per_1
6 di 16 spazio alle richieste di maggiore autonomia del figlio. Riferisce inoltre che la madre avrebbe la tendenza ad alzare molto la voce nei momenti di rabbia e di prendere di mira le cose più care all'interlocutore, salvo poi rendersi conto delle proprie reazioni e mettere in atto comportamenti riparatori.
Il padre riferisce di non voler ostacolare il rapporto tra e
Per_1 la madre e di essere stato lui a convincere a sbloccare il
Per_1 numero della madre sul proprio cellulare, che aveva. bloccato
Per_1 in seguito al litigio riportato. Ha inoltre raccontato che il rapporto tra il figlio e la sua compagna sarebbe migliorato. Riferisce che a parer suo la decisione di di stare prevalentemente da lui,
Per_1 attiverebbe nella madre reazioni di ansia e preoccupazione legate non solo alla di lei tendenza iperprotettiva e di controllo nei confronti del figlio, ma anche al timore di essere sfrattata dall'alloggio popolare dove risiede come conseguenza del cambio di residenza del minore.
La madre riferisce che secondo lei sarebbe manipolato dal Per_1 padre per convincerlo a stare presso di lui per trarne vantaggio economico, poichè non ha più pagato il mantenimento. A parere suo il padre tenderebbe ad ostacolare il rapporto madre-figlio come già avvenuto in passato col secondogenito, . Riferisce infatti che ad Per_2 oggi non ci sarebbero più rapporti tra lei e e attribuisce la Per_2 responsabilità di questo agli atteggiamenti di delegittimazione del padre.
Secondo la madre non verrebbe adeguatamente seguito a Per_1 casa del padre, in particolare nel periodo estivo, durante il quale con la chiusura della scuola sarebbe “lasciato a sé stesso”, come era successo in passato con il secondogenito. La madre ha verbalizzato la preoccupazione che voglia stare dal padre proprio perché Per_1 sarebbe meno seguito, con il rischio che possa smettere di interessarsi della scuola e, senza un adeguato contesto educativo, imboccare traiettorie a rischio di devianza. Questo è quanto sarebbe accaduto secondo la mamma anche con il fratello , che a 15 Per_2
7 di 16 anni era andato a vivere dal padre e al quinto anno delle superiori aveva smesso di andare a scuola e aveva cominciato a manifestare comportamenti devianti, quali fumare cannabis, bere alcool, rubare. A settembre 2025 il secondogenito avrebbe avuto un'udienza per uno di questi episodi. A sostegno di queste preoccupazioni la madre riferisce che è in carico alla Neuropsichiatria Infantile per problemi Per_1 comportamentali e disregolazione emotiva, che manifesterebbe in particolare nel contesto scolastico.
La madre ha inoltre espresso il suo disappunto in merito alla gestione degli spazi personali a casa del padre: avrebbe saputo infatti che la fidanzata del fratello avrebbe dormito nella stessa Per_2 stanza da letto che il figlio condivide con . Si è quindi detta Per_1 preoccupata rispetto a possibili esposizioni di a scene di Per_1 intimità tra il fratello e la fidanzata.
Riferisce che quando sono insieme lei e stanno bene, i Per_1 motivi di discussione sarebbero legati al rispetto di regole educative e norme utili a favorire una crescita sana del figlio. Quando invece si trova presso il padre, la madre ha riferito di percepire un Per_1 atteggiamento più freddo e distaccato del figlio nei suoi confronti, ad esempio quando gli chiede quando la viene a trovare lui risponderebbe semplicemente “non lo so”.
Ha raccontato delle vacanze trascorse in Sardegna insieme a presso il primogenito , descrivendole come Per_1 Tes_1 un'esperienza molto positiva, sia per il rapporto col figlio che Tes_1 con , il quale avrebbe rivolto alla madre delle confidenze Per_1 rispetto alle sue prime esperienze sentimentali.
La madre ha riferito che proprio in virtù della delicata fase evolutiva di , dove ritiene che sia normale per un adolescente Per_1 preferire un ambiente meno controllante, teme che il padre non eserciti un'adeguata vigilanza e che non riferisca alla madre in merito ai suoi comportamenti o eventi, in modo da consentirle di esercitare il proprio ruolo educativo o di sostegno. Da quanto emerso in colloquio
8 di 16 sembrerebbe inoltre che i genitori fatichino a trovare una linea comune anche rispetto a scelte e decisioni relative a quali ad Per_1 esempio il patentino per il motorino: la madre avrebbe saputo che il padre vorrebbe fargli conseguire il patentino mentre lei non è
d'accordo.
[...]
Durante il colloquio con le operatici scriventi il minore si è mostrato adeguato al contesto, disponibile alla relazione e al dialogo, offrendo anche contenuti in maniera spontanea. Ha riferito delle difficoltà nel rapporto con la figura materna affermando che al momento preferisce vivere dal padre. Ha riferito di percepire le reazioni della madre come eccessive e sproporzionate agli eventi.
Ricorda a tale proposito l'episodio in cui era andato a casa di un amico, a giocare in taverna fino a tarda serata, con il consenso del padre e la mamma avrebbe minacciato di mandare i carabinieri a casa dell'amico se non fosse rientrato a casa subito. In questo episodio il minore si sarebbe preoccupato talmente tanto delle possibili reazioni della madre che avrebbe chiamato subito il padre per farsi venire a prendere. In colloquio ha anche affermato di riconoscere gli intenti protettivi della madre e afferma di essere riconoscente alla figura materna per la buona educazione ricevuta fino ad oggi, ciononostante riferisce di voler rimanere ancora a casa del padre e di mantenere la relazione con la madre prevedendo anche dei rientri nel contesto domestico della madre. Ha riferito di avere un buon rapporto anche con il fratello . In merito al rapporto tra il Per_2 fratello e la madre ha riferito che crede si sia interrotto non per volontà del padre ma per un episodio in cui la madre avrebbe avuto un'accesa discussione con la fidanzata del fratello, tale per cui lo stesso sarebbe dovuto intervenire per separarle. Rispetto alla gestione degli spazi ha riferito che dopo un primo periodo in Per_1 cui la fidanzata di era rimasta orfana e per questo era stata Per_2 ospitata a casa del padre, ad oggi vivrebbe altrove».
9 di 16 Pertanto, sulla base degli elementi raccolti e dell'età del ragazzo, i
Servizi sociali hanno ritenuto opportuno che vengano tenute in considerazione «le motivazioni e i bisogni da lui espressi in relazione al rapporto con entrambi i genitori».
Lo psicologo del Servizio di NPIA, che dal 2016 segue il minore per diagnosi clinica di “Disturbo della Condotta e della Sfera emozionale non specificato in comorbidità con Disturbo specifico della
Lettura”, ha concluso la relazione acclusa a quella dei Servizi sociali affermando che «l'attuale condizione clinica del minore appare ad oggi in condizione di buon compenso clinico. Nel corso del tempo si è osservata una maggiore maturazione del minore e una maggiore capacità di gestire le proprie emozioni soprattutto in condizioni di maggiore stress. Permangono comunque alcuni aspetti di oppositività
e reattività, soprattutto nel momento in cui è chiamato a Per_1 confrontarsi con le regole sociali e una tendenza, inscrivibili nelle normali dinamiche adolescenziali, a svincolarsi psicologicamente dalla figura materna».
Sentito all'udienza del 16 ottobre 2025, , che a dicembre Per_1 compirà 14 anni, ha dichiarato: «Attualmente mi trovo a casa di mio padre;
mi ci trovo da ottobre 2024, perché alla fine di settembre la mamma si era operata alla tiroide;
mi sono trattenuto lì fino alla fine del quadrimestre. Poi sono tornato dalla mamma fino ad aprile 2025, ma non mi trovava più bene;
quando andavo dai miei amici, nonostante lo sapesse, mi minacciava di chiamare i Carabinieri;
una volta mi ha chiamata, mi disse di avere comprato della biancheria nuova e mi chiese dove fosse;
quando le risposi che ero da un mio amico e che glielo aveva detto, si è adirata molto, lamentando che io e mio padre non le diciamo nulla. La sera assume dei farmaci che la
“stendono” e non ragiona più. Non la sento telefonicamente tutti i giorni, ma una o due volte a settimana;
è sempre lei a chiamare;
mi chiede le cose canoniche: della scuola, del calcio, dei compagni di classe e quando andrò da lei. Abbiamo trascorso le vacanze in
10 di 16 Sardegna insieme;
non vado a casa sua a dormire da aprile;
raramente ci incontriamo. L'ultima volta che ci siamo visti è stata giovedì scorso: siamo andare a mangiare al Mc Donald's dopo la scuola e poi siamo stati insieme fino all'inizio del mio allenamento alle
18.00. Non ho più il rapporto che avevo prima con mia madre: dà sempre la colpa a me e papà per quello che facciamo. Vorrei rimanere a casa di mio padre;
vorrei avere la possibilità di recuperare i vestiti e gli effetti personali a cui tengo di più a casa di mia madre, che finora non me l'ha mai concesso. Da mio padre ho trovato un equilibrio, che anche prima non avevo quando ero a casa di mia madre. Mio padre mi segue nei compiti, me li controlla e mi dà una mano, ma in modo diverso da come faceva mia madre: mio padre me li controlla dopo e li correggiamo insieme, mentre mia madre mi seguiva durante lo svolgimento. Vorrei che mia madre capisse che non sono più un bambino, che smettesse di dare la colpa a me e anche a papà, anche quando non c'entra nulla. Spesso mi scoccia andare a casa sua a mangiare, mentre non avrei difficoltà ad incontrarla».
Orbene, ritiene il Tribunale che il minore debba essere collocato prevalentemente presso il padre, con il quale, di fatto, da quasi un anno si trova stabilmente a vivere, a parte un breve periodo in cui, all'inizio di quest'anno, è tornato a casa della madre: infatti, il ragazzo, dopo aver trascorso presso l'abitazione del padre tre mesi durante il periodo di malattia della e con il consenso della CP_1 stessa, sono ormai più di sei mesi che ha lasciato l'abitazione materna, senza che vi abbia più pernottato e senza che sia emerso, nel lungo tempo trascorso a casa del padre, alcun pregiudizio per il minore, non essendo, peraltro, superfluo evidenziare come l'iniziativa giudiziaria non sia stata assunta dalla madre, che, invero, ha atteso di costituirsi in giudizio per chiedere che il figlio tornasse presso la propria abitazione.
2. I rapporti tra madre e minore debbono essere disciplinati dal
Servizio sociale affidatario, che, come si evince dalla sentenza di
11 di 16 divorzio, attinta dalle istanze “revisionali”, ha sempre provveduto a regolamentare gli incontri tra il minore ed il genitore non collocatario
(prima il padre, ora la madre).
Infatti, inutile – e destinata a sicura inosservanza – sarebbe l'indicazione di un calendario di frequentazione tra madre e figlio, che da mesi concordano direttamente se, quando e come sentirsi ed eventualmente vedersi: d'altronde, negli anni passati, caratterizzati da molteplici procedimenti giudiziari, le parti hanno mostrato di essere sostanzialmente insensibili a regimi rigidi e predeterminati, a volte rivolgendosi ai Servizi affidatari, altre volte modificando autonomamente la collocazione ed i tempi di frequentazione col figlio, che di fatto si è spostato liberamente da un genitore all'altro, secondo i suoi desideri, più o meno assecondati dalle parti o quantomeno senza una vera e propria opposizione da parte loro.
3. Quanto ai profili economici, occorre muovere da quanto stabilito nella sentenza di divorzio, con cui era stato posto a carico del l'obbligo di versare alla un contributo per il Pt_1 CP_1 mantenimento del figlio in misura pari ad € 230,00 al mese, Per_1 tenuto conto che, nonostante il minore fosse collocato prevalentemente presso la madre e frequentasse i genitori secondo tempi paritari, vi era però una evidente sperequazione reddituale tra le parti.
In particolare, nella motivazione della sentenza si legge:
, di anni 47, lavora presso la Parte_1 Parte_2
ma ha riconosciuto di svolgere saltuariamente anche altre
[...] occupazioni lavorative [...], sebbene non sia dato conoscere l'ammontare – verosimilmente esiguo e comunque non stabile – di tali introiti.
Ha percepito una retribuzione netta pari ad € 24.466,00 nel 2021
[...], ad € 18.503,00 nel 2022 [...], ad € 17.826,00 nel 2023 [...], corrispondente, in media negli ultimi due anni, ad € 1.500,00 circa al mese, al netto, tuttavia, della trattenuta di € 287,00 al mese per un
12 di 16 finanziamento contratto con Findomestic Banca s.p.a. per l'acquisto dell'autovettura, di cui vi è evidenza nelle buste paga [...].
Ha dichiarato redditi annui netti (al netto di IRPEF netta e addizionali locali) pari ad € 21.500,00 circa nel 2022 [...], corrispondenti, in media, ad una disponibilità pari ad € 1.800,00 al mese, coerente, dunque, con l'ammontare della retribuzione al lordo della suddetta trattenuta.
Vive in un immobile che conduce in locazione al canone di €
415,00 al mese, oltre ad € 35,00 per spese condominiali.
Ha instaurato una convivenza more uxorio con la sua attuale compagna, che lavora come cuoca [...].
Con lui vivono anche il figlio , che lavora in una Per_2 carrozzeria, e da qualche settimana la di lui fidanzata, che lavora in un bar-ristorante. [...]
, di anni 47, è attualmente disoccupata. Controparte_1
Tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2019 ha svolto un tirocinio con una retribuzione di € 250,00 circa al mese.
Dal 21 febbraio 2021 al 31 luglio 2021 ha svolto un altro tirocinio con retribuzione oscillante tra € 250,00 ed € 450,00 al mese.
È iscritta al centro per l'impiego [...] ed è inserita in un percorso di orientamento/formazione [...].
Percepisce l'assegno unico, per un importo pari ad € 100/150,00 al mese.
Percepisce il reddito di inclusione, per un importo di € 421,00 al mese.
Vive nella casa familiare (un alloggio ACER), che conduce in locazione, senza però versare regolarmente il canone mensile di €
160,00 circa [...], tant'è che è in corso la procedura di sfratto, però negli anni sempre rinviata con l'intervento dei Servizi sociali [...].
È affetta, altresì, da morbo di OH e da fibromialgia».
Non risulta – e, invero, neppure è stato dedotto dalle parti – che nel breve tempo trascorso dal divorzio si siano verificate significative
13 di 16 circostanze sopravvenute, pur essendo opportuno, per completezza, aggiornare la situazione esistente sulla base della documentazione in atti e delle emergenze processuali: il , infatti, risulta avere Pt_1 percepito nel 2024 una retribuzione netta di € 22.300,00, corrispondente ad € 1.850,00 al mese (cfr. Certificazione Unica 2025 sub doc. 5 dell'attore) e, dunque, in linea con quella precedente, mentre non risulta del tutto chiaro se il figlio e la di lui Per_2 fidanzata convivano ancora con lui (la madre afferma la circostanza, ma il minore l'ha negata agli operatori dei Servizi sociali); la continua ad essere disoccupata ed a versare in precarie CP_1 condizioni economiche e di salute, essendo stata oltretutto operata per un tumore alla tiroide nell'autunno 2024.
Orbene, al collocamento prevalente del minore presso il padre, che oggi sta col figlio non più secondo tempi paritari, come in passato, ma ampiamente maggioritari, consegue la revoca dell'obbligo a carico di quest'ultimo di versare alla madre il contributo per il mantenimento del figlio, dovendo ciascun genitore provvedere al mantenimento di in forma diretta, non solo o non tanto Per_1 perché il non ha chiesto il riconoscimento a proprio favore Pt_1 di un assegno a tale titolo, ma soprattutto perché permane una significativa disparità economico-reddituale tra le parti che non giustificherebbe l'imposizione dell'obbligo contributivo a carico della convenuta, tenuta perciò soltanto a rimborsare all'attore la metà della spese straordinarie.
Poiché al momento del deposito del ricorso si trovava Per_1 già di fatto presso il padre, le nuove statuizioni decorrono dalla domanda.
4. Va respinta la domanda dell'attore di revoca dell'assegno divorzile di € 100,00 a favore della convenuta, perché egli si è limitato a richiamare varie pronunce di legittimità, peraltro precedenti alla recente sentenza di divorzio ed in essa perfino citate, senza allegare l'esistenza di una alcuna circostanza sopravvenuta.
14 di 16 È noto, infatti, che le sentenze che regolano i rapporti tra gli ex coniugi passano in giudicato rebus sic stantibus, rimanendo, cioè, suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici (o all'affidamento dei figli) in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile (Cass.
2953/2017).
Pertanto, oggetto del giudizio è l'accertamento della esistenza dei “giustificati motivi” (art. 473 bis.29 c.p.c.) che autorizzano la modificazione delle condizioni del divorzio, intesi quali fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa.
Dunque, la revisione dell'assegno divorzile ex art. 9 l. 898/1970 postula necessariamente l'accertamento di fatti nuovi che abbiano alterato la situazione preesistente sì da mutare i presupposti in base ai quali erano state stabilite le condizioni di divorzio, dovendosi escludere dal novero dei fatti rilevanti quelli che avrebbero potuto farsi valere nel precedente giudizio (Cass. 3149/2001).
In sede di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata (Cass. 787/2017).
5. La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
15 di 16
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, a parziale modifica della sentenza n. 418/2024 emessa dal Tribunale medesimo in data
28 marzo 2024:
1. dispone il collocamento prevalente del figlio minore Per_1 presso il padre;
2. incarica i Servizi sociali territorialmente competenti di regolamentare gli incontri della madre con il minore secondo i tempi e le modalità ritenute più opportune nell'interesse del minore stesso, con la facoltà di sospenderli se disturbanti;
3. dispone che, con decorrenza dalla domanda, ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento del figlio e Per_1 che la madre partecipi, in ragione del 50%, alle Controparte_1 spese straordinarie individuate come da protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
4. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi ai Servizi sociali competenti per territorio (Reggio
Emilia - Polo Est).
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 16 ottobre 2025.
IL GIUDICE EST.
TE GO
IL PRESIDENTE
NO DA
16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GG MI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
NO DAZZI Presidente
TE RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 2031/2025 R.G. promossa da
, C.F. , nato a [...] il 28 Parte_1 C.F._1 giugno 1976; rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Cataliotti come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Paolo Borsellino n. 2
- attore - contro
, C.F. , nata a [...]_1 C.F._2
Emilia il 5 febbraio 1977; rappresentata e difesa dall'avv. Gisella Mesoraca come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Zacchetti n. 19
- convenuta - con l'intervento del
1 di 16 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
1. Disporre la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 418/2024 pubbl. il 02/04/2024, RG n. 4830/2023 del
Tribunale di Reggio Emilia;
2. Collocare il figlio minore presso il padre, sig. Per_1 [...]
, mantenendo l'affidamento ai Servizi Sociali Pt_1 territorialmente competenti, con richiesta di valutare l'idoneità della proposta di cui al punto 3) a garantire l'interesse morale e materiale del minore, disponendo eventualmente un nuovo calendario di permanenza presso ciascun genitore in linea con quanto sopra indicato;
3. Revocare l'obbligo per il sig. di versare il contributo di Pt_1 mantenimento per il figlio , con decorrenza dalla data di Per_1 deposito del presente ricorso;
4. Revocare l'assegno divorzile in favore della sig.ra CP_1
;
[...]
5. Porre a carico di , l'obbligo di partecipare, in Controparte_1 ragione del 50%, alle spese straordinarie individuate come da protocollo in uso presso l'intestato Tribunale
6. Con vittoria di spese.
Per parte convenuta:
1. Rigettare integralmente le domande formulate dal ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto, e non rispondenti all'interesse superiore del minore;
Per_1
2. Confermare il collocamento del minore presso la madre, Per_1 sig.ra , quale unico genitore in grado di garantire Controparte_1
2 di 16 stabilità, continuità educativa, presenza costante e collaborazione attiva con il Servizio Sociale territorialmente competente;
3. Mantenere l'obbligo del contributo di mantenimento a carico del padre, proporzionato alle sue capacità economiche, tenuto conto della condizione di disoccupazione e fragilità della madre;
4. Confermare l'assegno divorzile in favore della sig.ra , in CP_1 considerazione della sua invalidità civile, della malattia oncologica affrontata, dell'età e delle oggettive difficoltà di reinserimento lavorativo, aggravate dalla gestione quotidiana dei figli;
5. Disporre l'audizione del minore , qualora il giudice klo Per_1 ritiene opportuno e necessario, ai sensi dell'art. 336-bis c.c., in un contesto protetto e con il supporto del Servizio Sociale, al fine di valutare la genuinità delle dichiarazioni eventualmente rese;
Si indicano i seguenti testi a conferma delle circostanze dedotte:
, nato a [...] [...], figlio maggiore Testimone_1 della sig.ra , sui seguenti capitoli di prova: CP_1
1) “Vero che la sig.ra ha gestito in modo costante Controparte_1
e responsabile la crescita e l'educazione dei figli”
2) Vero che è stato presente nella quotidianità ha Parte_1 fornito supporto nei momenti di difficoltà alla signora CP_1
”
[...]
3) Vero che la , ha rinunciando a opportunità Controparte_1 lavorative per occuparsi dei figli e di particolar modo di ?. Per_1
4) Vero che ha deciso di andare a stare con il padre, il Per_1 giorno perché la lo aveva ripreso . CP_1
5) Vero che la , ha sempre mostrato disponibilità e Controparte_1 presenza nel rapporto con i Servizi Sociali.
Dott.ssa assistente sociale del Servizio territoriale Testimone_2
Polo Est del Comune di Reggio Emilia, sui seguenti capitoli di prova:
6) “Vero che la , da quando la conosce lei, ha Controparte_1 collaborato attivamente e con continuità con il Servizio Sociale”.
3 di 16 7) “Vero che il ha mostrato al pari della , Parte_1 CP_1 collaborazione ed è stato sempre presente agli incontri, mostrandosi funzionale alla gestione del minore”.
8) “ Vero che il collocamento presso la madre garantisce stabilità e continuità nel percorso educativo”.
9) “Vero che la madre ha sempre rispettato le indicazioni del
Servizio e partecipato agli incontri da voi organizzati”.
10) “Conferma la relazione del 28.03.2024 che le si rammostra e a sua firma?”
Dott.ssa psicologa NPIA – Azienda USL di Reggio Testimone_3
Emilia, sui seguenti capitoli di prova:
11) Conferma quanto contenuto nella relazione del 28.03.2024 che le si rammostra e a sua firma
12) Vero che nei confronti di , ha mostrato CP_1 Per_1 disponibilità e capacità di ascolto.
13) Vero che necessita di un ambiente stabile e di figure di Per_1 riferimento costanti.
14) Vero che il collocamento presso la madre appare coerente con il percorso terapeutico e sociale avviato.
FATTI DI CAUSA
1. Gli ex coniugi e sono genitori Parte_1 Controparte_1 di (nato il [...]), oltre che di (nato il 28 Per_1 Tes_1 novembre 1998) e (nato l'[...]). Per_2
I rapporti genitoriali sono retti dalla sentenza n. 418/2024 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 28 marzo 2024, che, dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ha disposto l'affidamento del minore ai Servizi Per_1 sociali territorialmente competenti con collocamento prevalente dello stesso presso la madre, ed ha posto a carico del l'obbligo di Pt_1 versare alla la somma di € 230,00 al mese a titolo di CP_1 contributo al mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie, e di € 100,00 al mese a titolo di assegno divorzile.
4 di 16 2. Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c., depositato in data 16 giugno 2025, ha chiesto il collocamento prevalente del Parte_1 figlio presso di sé, la revoca sia dell'assegno di Per_1 mantenimento per quest'ultimo che dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, nonché l'imposizione a carico della madre dell'obbligo di partecipare al 50% delle spese straordinarie per il suddetto minore.
3. si è costituita con comparsa depositata in Controparte_1 data 29 settembre 2025, ed ha chiesto il rigetto delle domande attoree per infondatezza.
4. Il decreto di fissazione udienza è stato regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 20 giugno 2025 al Pubblico
Ministero, il quale è stato dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Scambiate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. ed acquisita una relazione da parte dei Servizi sociali affidatari, alla prima udienza del
16 ottobre 2025, sentite le parti personalmente ed ascoltato il figlio minore , la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata Per_1 rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, come in epigrafe trascritte, ed a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c. (cfr. Cass. 32290/2023, in motivazione, secondo cui l'ascolto del minore è disegnato dall'art. 315 bis c.c. non come un atto istruttorio;
cfr., in termini, anche Cass. 437/2024 e
Cass. 34560/2023).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda del padre di collocamento prevalente del figlio minore presso di sé è fondata. Per_1
Non si controverte sull'affidamento del minore, che è affidato al
Servizio sociale fin dall'epoca della separazione, risalente al 2019.
Dalla lettura della sentenza di divorzio, pronunciata nel marzo
2024, si evince che il minore, dopo essere stato collocato presso il padre con la sentenza di separazione, è attualmente collocato presso la madre in forza proprio della sentenza di divorzio, che sul punto ha
5 di 16 confermato il precedente decreto ex art. 710 c.p.c. in data 5 novembre 2020.
Ora il padre ha agito sul presupposto che il figlio avrebbe ripetutamente e spontaneamente manifestato la volontà di trasferirsi presso la propria abitazione, ove si è di fatto stabilmente trasferito dal 18 aprile 2025.
Di contro, la madre, sollevando dubbi sulla genuinità delle dichiarazioni rese dal figlio e sull'adeguatezza dell'abitazione paterna, ha replicato che, a differenza sua, il padre, a causa dei suoi impegni lavorativi, non sarebbe in grado di garantire una presenza costante, continuativa e quotidiana nella vita del minore né di accudirlo sul piano educativo e relazionale.
Nella relazione d'aggiornamento dei Servizi sociali, trasmessa all'ufficio in data 10 ottobre 2025, si legge:
«In colloquio il padre riferisce che a causa della malattia della madre, la quale ha subito un intervento chirurgico per tumore alla tiroide, ha dimorato presso di lui da settembre 2024 a Per_1 gennaio 2025. In seguito il minore sarebbe tornato a vivere con la madre recandosi dal padre nei weekend, fino a quando il 18 aprile
2025, in seguito ad un litigio avvenuto tra e la madre, il Per_1 minore avrebbe deciso di dimorare presso di lui, facendo rientro dalla madre solo sporadicamente. Il motivo del litigio sarebbe riconducibile ad un allontanamento: di da casa, in bicicletta: il minore in Per_1 compagnia di alcuni amici si sarebbe recato a diversi km di distanza da casa e la madre, avendo accesso alla geolocalizzazione del cellulare del figlio se ne sarebbe accorta. In seguito a questo litigio il minore avrebbe deciso anche di bloccare la madre sul cellulare.
Il padre riferisce che a parere suo possa aver colto Per_1
l'occasione del litigio per prendere le distanze dalle dinamiche relazionali con la madre, dalla quale pensa che il figlio possa sentirsi oppresso. Il padre di fatto descrive la figura materna come iperprotettiva nei confronti di e non lascerebbe adeguato Per_1
6 di 16 spazio alle richieste di maggiore autonomia del figlio. Riferisce inoltre che la madre avrebbe la tendenza ad alzare molto la voce nei momenti di rabbia e di prendere di mira le cose più care all'interlocutore, salvo poi rendersi conto delle proprie reazioni e mettere in atto comportamenti riparatori.
Il padre riferisce di non voler ostacolare il rapporto tra e
Per_1 la madre e di essere stato lui a convincere a sbloccare il
Per_1 numero della madre sul proprio cellulare, che aveva. bloccato
Per_1 in seguito al litigio riportato. Ha inoltre raccontato che il rapporto tra il figlio e la sua compagna sarebbe migliorato. Riferisce che a parer suo la decisione di di stare prevalentemente da lui,
Per_1 attiverebbe nella madre reazioni di ansia e preoccupazione legate non solo alla di lei tendenza iperprotettiva e di controllo nei confronti del figlio, ma anche al timore di essere sfrattata dall'alloggio popolare dove risiede come conseguenza del cambio di residenza del minore.
La madre riferisce che secondo lei sarebbe manipolato dal Per_1 padre per convincerlo a stare presso di lui per trarne vantaggio economico, poichè non ha più pagato il mantenimento. A parere suo il padre tenderebbe ad ostacolare il rapporto madre-figlio come già avvenuto in passato col secondogenito, . Riferisce infatti che ad Per_2 oggi non ci sarebbero più rapporti tra lei e e attribuisce la Per_2 responsabilità di questo agli atteggiamenti di delegittimazione del padre.
Secondo la madre non verrebbe adeguatamente seguito a Per_1 casa del padre, in particolare nel periodo estivo, durante il quale con la chiusura della scuola sarebbe “lasciato a sé stesso”, come era successo in passato con il secondogenito. La madre ha verbalizzato la preoccupazione che voglia stare dal padre proprio perché Per_1 sarebbe meno seguito, con il rischio che possa smettere di interessarsi della scuola e, senza un adeguato contesto educativo, imboccare traiettorie a rischio di devianza. Questo è quanto sarebbe accaduto secondo la mamma anche con il fratello , che a 15 Per_2
7 di 16 anni era andato a vivere dal padre e al quinto anno delle superiori aveva smesso di andare a scuola e aveva cominciato a manifestare comportamenti devianti, quali fumare cannabis, bere alcool, rubare. A settembre 2025 il secondogenito avrebbe avuto un'udienza per uno di questi episodi. A sostegno di queste preoccupazioni la madre riferisce che è in carico alla Neuropsichiatria Infantile per problemi Per_1 comportamentali e disregolazione emotiva, che manifesterebbe in particolare nel contesto scolastico.
La madre ha inoltre espresso il suo disappunto in merito alla gestione degli spazi personali a casa del padre: avrebbe saputo infatti che la fidanzata del fratello avrebbe dormito nella stessa Per_2 stanza da letto che il figlio condivide con . Si è quindi detta Per_1 preoccupata rispetto a possibili esposizioni di a scene di Per_1 intimità tra il fratello e la fidanzata.
Riferisce che quando sono insieme lei e stanno bene, i Per_1 motivi di discussione sarebbero legati al rispetto di regole educative e norme utili a favorire una crescita sana del figlio. Quando invece si trova presso il padre, la madre ha riferito di percepire un Per_1 atteggiamento più freddo e distaccato del figlio nei suoi confronti, ad esempio quando gli chiede quando la viene a trovare lui risponderebbe semplicemente “non lo so”.
Ha raccontato delle vacanze trascorse in Sardegna insieme a presso il primogenito , descrivendole come Per_1 Tes_1 un'esperienza molto positiva, sia per il rapporto col figlio che Tes_1 con , il quale avrebbe rivolto alla madre delle confidenze Per_1 rispetto alle sue prime esperienze sentimentali.
La madre ha riferito che proprio in virtù della delicata fase evolutiva di , dove ritiene che sia normale per un adolescente Per_1 preferire un ambiente meno controllante, teme che il padre non eserciti un'adeguata vigilanza e che non riferisca alla madre in merito ai suoi comportamenti o eventi, in modo da consentirle di esercitare il proprio ruolo educativo o di sostegno. Da quanto emerso in colloquio
8 di 16 sembrerebbe inoltre che i genitori fatichino a trovare una linea comune anche rispetto a scelte e decisioni relative a quali ad Per_1 esempio il patentino per il motorino: la madre avrebbe saputo che il padre vorrebbe fargli conseguire il patentino mentre lei non è
d'accordo.
[...]
Durante il colloquio con le operatici scriventi il minore si è mostrato adeguato al contesto, disponibile alla relazione e al dialogo, offrendo anche contenuti in maniera spontanea. Ha riferito delle difficoltà nel rapporto con la figura materna affermando che al momento preferisce vivere dal padre. Ha riferito di percepire le reazioni della madre come eccessive e sproporzionate agli eventi.
Ricorda a tale proposito l'episodio in cui era andato a casa di un amico, a giocare in taverna fino a tarda serata, con il consenso del padre e la mamma avrebbe minacciato di mandare i carabinieri a casa dell'amico se non fosse rientrato a casa subito. In questo episodio il minore si sarebbe preoccupato talmente tanto delle possibili reazioni della madre che avrebbe chiamato subito il padre per farsi venire a prendere. In colloquio ha anche affermato di riconoscere gli intenti protettivi della madre e afferma di essere riconoscente alla figura materna per la buona educazione ricevuta fino ad oggi, ciononostante riferisce di voler rimanere ancora a casa del padre e di mantenere la relazione con la madre prevedendo anche dei rientri nel contesto domestico della madre. Ha riferito di avere un buon rapporto anche con il fratello . In merito al rapporto tra il Per_2 fratello e la madre ha riferito che crede si sia interrotto non per volontà del padre ma per un episodio in cui la madre avrebbe avuto un'accesa discussione con la fidanzata del fratello, tale per cui lo stesso sarebbe dovuto intervenire per separarle. Rispetto alla gestione degli spazi ha riferito che dopo un primo periodo in Per_1 cui la fidanzata di era rimasta orfana e per questo era stata Per_2 ospitata a casa del padre, ad oggi vivrebbe altrove».
9 di 16 Pertanto, sulla base degli elementi raccolti e dell'età del ragazzo, i
Servizi sociali hanno ritenuto opportuno che vengano tenute in considerazione «le motivazioni e i bisogni da lui espressi in relazione al rapporto con entrambi i genitori».
Lo psicologo del Servizio di NPIA, che dal 2016 segue il minore per diagnosi clinica di “Disturbo della Condotta e della Sfera emozionale non specificato in comorbidità con Disturbo specifico della
Lettura”, ha concluso la relazione acclusa a quella dei Servizi sociali affermando che «l'attuale condizione clinica del minore appare ad oggi in condizione di buon compenso clinico. Nel corso del tempo si è osservata una maggiore maturazione del minore e una maggiore capacità di gestire le proprie emozioni soprattutto in condizioni di maggiore stress. Permangono comunque alcuni aspetti di oppositività
e reattività, soprattutto nel momento in cui è chiamato a Per_1 confrontarsi con le regole sociali e una tendenza, inscrivibili nelle normali dinamiche adolescenziali, a svincolarsi psicologicamente dalla figura materna».
Sentito all'udienza del 16 ottobre 2025, , che a dicembre Per_1 compirà 14 anni, ha dichiarato: «Attualmente mi trovo a casa di mio padre;
mi ci trovo da ottobre 2024, perché alla fine di settembre la mamma si era operata alla tiroide;
mi sono trattenuto lì fino alla fine del quadrimestre. Poi sono tornato dalla mamma fino ad aprile 2025, ma non mi trovava più bene;
quando andavo dai miei amici, nonostante lo sapesse, mi minacciava di chiamare i Carabinieri;
una volta mi ha chiamata, mi disse di avere comprato della biancheria nuova e mi chiese dove fosse;
quando le risposi che ero da un mio amico e che glielo aveva detto, si è adirata molto, lamentando che io e mio padre non le diciamo nulla. La sera assume dei farmaci che la
“stendono” e non ragiona più. Non la sento telefonicamente tutti i giorni, ma una o due volte a settimana;
è sempre lei a chiamare;
mi chiede le cose canoniche: della scuola, del calcio, dei compagni di classe e quando andrò da lei. Abbiamo trascorso le vacanze in
10 di 16 Sardegna insieme;
non vado a casa sua a dormire da aprile;
raramente ci incontriamo. L'ultima volta che ci siamo visti è stata giovedì scorso: siamo andare a mangiare al Mc Donald's dopo la scuola e poi siamo stati insieme fino all'inizio del mio allenamento alle
18.00. Non ho più il rapporto che avevo prima con mia madre: dà sempre la colpa a me e papà per quello che facciamo. Vorrei rimanere a casa di mio padre;
vorrei avere la possibilità di recuperare i vestiti e gli effetti personali a cui tengo di più a casa di mia madre, che finora non me l'ha mai concesso. Da mio padre ho trovato un equilibrio, che anche prima non avevo quando ero a casa di mia madre. Mio padre mi segue nei compiti, me li controlla e mi dà una mano, ma in modo diverso da come faceva mia madre: mio padre me li controlla dopo e li correggiamo insieme, mentre mia madre mi seguiva durante lo svolgimento. Vorrei che mia madre capisse che non sono più un bambino, che smettesse di dare la colpa a me e anche a papà, anche quando non c'entra nulla. Spesso mi scoccia andare a casa sua a mangiare, mentre non avrei difficoltà ad incontrarla».
Orbene, ritiene il Tribunale che il minore debba essere collocato prevalentemente presso il padre, con il quale, di fatto, da quasi un anno si trova stabilmente a vivere, a parte un breve periodo in cui, all'inizio di quest'anno, è tornato a casa della madre: infatti, il ragazzo, dopo aver trascorso presso l'abitazione del padre tre mesi durante il periodo di malattia della e con il consenso della CP_1 stessa, sono ormai più di sei mesi che ha lasciato l'abitazione materna, senza che vi abbia più pernottato e senza che sia emerso, nel lungo tempo trascorso a casa del padre, alcun pregiudizio per il minore, non essendo, peraltro, superfluo evidenziare come l'iniziativa giudiziaria non sia stata assunta dalla madre, che, invero, ha atteso di costituirsi in giudizio per chiedere che il figlio tornasse presso la propria abitazione.
2. I rapporti tra madre e minore debbono essere disciplinati dal
Servizio sociale affidatario, che, come si evince dalla sentenza di
11 di 16 divorzio, attinta dalle istanze “revisionali”, ha sempre provveduto a regolamentare gli incontri tra il minore ed il genitore non collocatario
(prima il padre, ora la madre).
Infatti, inutile – e destinata a sicura inosservanza – sarebbe l'indicazione di un calendario di frequentazione tra madre e figlio, che da mesi concordano direttamente se, quando e come sentirsi ed eventualmente vedersi: d'altronde, negli anni passati, caratterizzati da molteplici procedimenti giudiziari, le parti hanno mostrato di essere sostanzialmente insensibili a regimi rigidi e predeterminati, a volte rivolgendosi ai Servizi affidatari, altre volte modificando autonomamente la collocazione ed i tempi di frequentazione col figlio, che di fatto si è spostato liberamente da un genitore all'altro, secondo i suoi desideri, più o meno assecondati dalle parti o quantomeno senza una vera e propria opposizione da parte loro.
3. Quanto ai profili economici, occorre muovere da quanto stabilito nella sentenza di divorzio, con cui era stato posto a carico del l'obbligo di versare alla un contributo per il Pt_1 CP_1 mantenimento del figlio in misura pari ad € 230,00 al mese, Per_1 tenuto conto che, nonostante il minore fosse collocato prevalentemente presso la madre e frequentasse i genitori secondo tempi paritari, vi era però una evidente sperequazione reddituale tra le parti.
In particolare, nella motivazione della sentenza si legge:
, di anni 47, lavora presso la Parte_1 Parte_2
ma ha riconosciuto di svolgere saltuariamente anche altre
[...] occupazioni lavorative [...], sebbene non sia dato conoscere l'ammontare – verosimilmente esiguo e comunque non stabile – di tali introiti.
Ha percepito una retribuzione netta pari ad € 24.466,00 nel 2021
[...], ad € 18.503,00 nel 2022 [...], ad € 17.826,00 nel 2023 [...], corrispondente, in media negli ultimi due anni, ad € 1.500,00 circa al mese, al netto, tuttavia, della trattenuta di € 287,00 al mese per un
12 di 16 finanziamento contratto con Findomestic Banca s.p.a. per l'acquisto dell'autovettura, di cui vi è evidenza nelle buste paga [...].
Ha dichiarato redditi annui netti (al netto di IRPEF netta e addizionali locali) pari ad € 21.500,00 circa nel 2022 [...], corrispondenti, in media, ad una disponibilità pari ad € 1.800,00 al mese, coerente, dunque, con l'ammontare della retribuzione al lordo della suddetta trattenuta.
Vive in un immobile che conduce in locazione al canone di €
415,00 al mese, oltre ad € 35,00 per spese condominiali.
Ha instaurato una convivenza more uxorio con la sua attuale compagna, che lavora come cuoca [...].
Con lui vivono anche il figlio , che lavora in una Per_2 carrozzeria, e da qualche settimana la di lui fidanzata, che lavora in un bar-ristorante. [...]
, di anni 47, è attualmente disoccupata. Controparte_1
Tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2019 ha svolto un tirocinio con una retribuzione di € 250,00 circa al mese.
Dal 21 febbraio 2021 al 31 luglio 2021 ha svolto un altro tirocinio con retribuzione oscillante tra € 250,00 ed € 450,00 al mese.
È iscritta al centro per l'impiego [...] ed è inserita in un percorso di orientamento/formazione [...].
Percepisce l'assegno unico, per un importo pari ad € 100/150,00 al mese.
Percepisce il reddito di inclusione, per un importo di € 421,00 al mese.
Vive nella casa familiare (un alloggio ACER), che conduce in locazione, senza però versare regolarmente il canone mensile di €
160,00 circa [...], tant'è che è in corso la procedura di sfratto, però negli anni sempre rinviata con l'intervento dei Servizi sociali [...].
È affetta, altresì, da morbo di OH e da fibromialgia».
Non risulta – e, invero, neppure è stato dedotto dalle parti – che nel breve tempo trascorso dal divorzio si siano verificate significative
13 di 16 circostanze sopravvenute, pur essendo opportuno, per completezza, aggiornare la situazione esistente sulla base della documentazione in atti e delle emergenze processuali: il , infatti, risulta avere Pt_1 percepito nel 2024 una retribuzione netta di € 22.300,00, corrispondente ad € 1.850,00 al mese (cfr. Certificazione Unica 2025 sub doc. 5 dell'attore) e, dunque, in linea con quella precedente, mentre non risulta del tutto chiaro se il figlio e la di lui Per_2 fidanzata convivano ancora con lui (la madre afferma la circostanza, ma il minore l'ha negata agli operatori dei Servizi sociali); la continua ad essere disoccupata ed a versare in precarie CP_1 condizioni economiche e di salute, essendo stata oltretutto operata per un tumore alla tiroide nell'autunno 2024.
Orbene, al collocamento prevalente del minore presso il padre, che oggi sta col figlio non più secondo tempi paritari, come in passato, ma ampiamente maggioritari, consegue la revoca dell'obbligo a carico di quest'ultimo di versare alla madre il contributo per il mantenimento del figlio, dovendo ciascun genitore provvedere al mantenimento di in forma diretta, non solo o non tanto Per_1 perché il non ha chiesto il riconoscimento a proprio favore Pt_1 di un assegno a tale titolo, ma soprattutto perché permane una significativa disparità economico-reddituale tra le parti che non giustificherebbe l'imposizione dell'obbligo contributivo a carico della convenuta, tenuta perciò soltanto a rimborsare all'attore la metà della spese straordinarie.
Poiché al momento del deposito del ricorso si trovava Per_1 già di fatto presso il padre, le nuove statuizioni decorrono dalla domanda.
4. Va respinta la domanda dell'attore di revoca dell'assegno divorzile di € 100,00 a favore della convenuta, perché egli si è limitato a richiamare varie pronunce di legittimità, peraltro precedenti alla recente sentenza di divorzio ed in essa perfino citate, senza allegare l'esistenza di una alcuna circostanza sopravvenuta.
14 di 16 È noto, infatti, che le sentenze che regolano i rapporti tra gli ex coniugi passano in giudicato rebus sic stantibus, rimanendo, cioè, suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici (o all'affidamento dei figli) in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile (Cass.
2953/2017).
Pertanto, oggetto del giudizio è l'accertamento della esistenza dei “giustificati motivi” (art. 473 bis.29 c.p.c.) che autorizzano la modificazione delle condizioni del divorzio, intesi quali fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa.
Dunque, la revisione dell'assegno divorzile ex art. 9 l. 898/1970 postula necessariamente l'accertamento di fatti nuovi che abbiano alterato la situazione preesistente sì da mutare i presupposti in base ai quali erano state stabilite le condizioni di divorzio, dovendosi escludere dal novero dei fatti rilevanti quelli che avrebbero potuto farsi valere nel precedente giudizio (Cass. 3149/2001).
In sede di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata (Cass. 787/2017).
5. La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
15 di 16
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, a parziale modifica della sentenza n. 418/2024 emessa dal Tribunale medesimo in data
28 marzo 2024:
1. dispone il collocamento prevalente del figlio minore Per_1 presso il padre;
2. incarica i Servizi sociali territorialmente competenti di regolamentare gli incontri della madre con il minore secondo i tempi e le modalità ritenute più opportune nell'interesse del minore stesso, con la facoltà di sospenderli se disturbanti;
3. dispone che, con decorrenza dalla domanda, ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento del figlio e Per_1 che la madre partecipi, in ragione del 50%, alle Controparte_1 spese straordinarie individuate come da protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
4. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi ai Servizi sociali competenti per territorio (Reggio
Emilia - Polo Est).
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 16 ottobre 2025.
IL GIUDICE EST.
TE GO
IL PRESIDENTE
NO DA
16 di 16